CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Achille Variati.

  La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 213.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2020.

  Fausto RACITI, presidente, ricorda che il relatore, Maurizio Cattoi, nella seduta di ieri si era riservato di formulare una proposta di parere sullo schema di decreto in esame.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), precisando che l'ammontare del contributo da assegnare alle associazioni combattentistiche è stabilito dalla legge di bilancio.

  Il Sottosegretario Achille VARIATI condivide la proposta di parere e conferma le delucidazioni fornite dal relatore, aggiungendo che il dicastero effettua le verifiche previste dalla legge senza entrare nel merito delle iniziative promosse dalle associazioni combattentistiche.

  Emanuele PRISCO (FdI) domanda se sia possibile prevedere l'audizione dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione di conoscere meglio come i contributi assegnati siano utilizzati dai sodalizi beneficiati.

  Fausto RACITI, presidente, ritiene che la Commissione potrà procedere allo svolgimento Pag. 40 di audizioni, ma che tale richiesta non preclude la votazione della proposta di parere.

  Emanuele PRISCO (FdI) concorda.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Fausto RACITI, presidente, dichiara concluso l'esame dell'atto del Governo.

  La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Fausto RACITI, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2020.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la Commissione riprende l'esame dall'emendamento Iezzi 1.92

  Carmelo MICELI (PD), relatore, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa riferimento alle affermazioni del deputato Molteni svolte al termine della seduta di ieri, il quale lamentava l'insensibilità della maggioranza riguardo agli appelli rivolti dall'opposizione. Ritiene che la disponibilità al dialogo e al confronto manifestata dai relatori nella fase dell'espressione dei pareri sugli emendamenti sia evidente e invita, quindi, il gruppo della Lega a non svolgere interventi di carattere ostruzionistico, consentendo così alla Commissione di poter discutere i temi fondamentali del provvedimento.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) considera ironico l'intervento del relatore Miceli, poiché non ritiene che accantonare alcune proposte emendative riferite ad un unico aspetto possa essere interpretata come una grande apertura. Ribadisce, dunque, che il proprio gruppo scriverà nuovamente al Presidente Fico per rappresentare l'ingiusta disparità di trattamento che, nel giudizio di ammissibilità, è stata riservata agli emendamenti relativi ai comuni di frontiera, rilevando come, mentre gli emendamenti in materia presentati dalle opposizioni sono stati dichiarati inammissibili, l'articolo aggiuntivo Dieni 5.03, avente contenuto del tutto analogo, è stato valutato ammissibile. Si tratta, a suo avviso, di un atteggiamento scorretto, volto ad impedire alle opposizioni di portare un loro contributo e a consentire, invece, alla maggioranza di appropriarsi delle iniziative portate avanti dall'opposizione.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che informerà il Presidente Brescia della questione posta dal deputato Iezzi.

  Emanuele PRISCO (FDI) considera opportuno l'intervento del deputato Iezzi, poiché Pag. 41 appare necessario acquisire in modo chiaro l'orientamento del Presidente della Camera sulle proposte emendative dichiarate inammissibili.

  Nicola MOLTENI (LEGA) non si aspetta certo che la maggioranza voglia accogliere le modifiche sostanziali al provvedimento proposte dal suo gruppo, auspicando tuttavia almeno lo svolgimento di un dibattito nel quale maggioranza e opposizione possano confrontarsi sui temi principali e, forse, a rivedere alcune posizioni. È evidente che le istanze dei decreti-legge sicurezza del Governo Conte I erano diametralmente opposte a quelle presenti nel testo voluto dalla nuova maggioranza che supporta il Governo Conte II. Ritiene, tuttavia, che non possa essere evitato un confronto tra le forze politiche che siedono in quest'aula, né tantomeno che si possa immaginare di strozzare i tempi per la discussione in Commissione, per poi impedire un serio dibattito anche in Assemblea, ricorrendo al voto di fiducia.
  Auspica, quindi, che gli stimoli provenienti dall'opposizione possano generare una reazione positiva della maggioranza.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.92, a sua prima firma, evidenzia che la proposta emendativa intende migliorare il testo del provvedimento, sopprimendo una disposizione che stravolge completamente l'impianto normativo sul contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina realizzato con i decreti sicurezza del Governo Conte I. Rinnova, quindi, l'appello a ritirare l'intero provvedimento, che incrina in modo insanabile i rapporti tra maggioranza e opposizione. Peraltro, in un momento particolarmente difficile per il Paese, gravato dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica legate alla diffusione del Covid-19, appare assurdo bloccare il Parlamento per discutere della riapertura dei porti e dei confini, temi che non certo urgenti e necessari. Altre sono le priorità del Paese, mentre l'imbarazzante audizione della Ministra Lamorgese ha confermato che la nuova politica in materia di immigrazione sta portando a una ripresa dei fenomeni che erano stati contenuti con i decreti sicurezza del Ministro Salvini. Si tratta di un progetto folle, che aggiunge le problematiche legate all'incremento del flusso migratorio a quelle che l'attuale situazione emergenziale sta determinando sui cittadini italiani, i quali attendono risposte concrete sui temi del lavoro e della sanità. Stiamo assistendo a uno Stato che abdica alla difesa dei suo confini e che, in maniera indiretta, favorisce i trafficanti di esseri umani.
  Ritiene quindi che la soppressione dell'articolo 1 comporterà anche il venir meno dell'articolo 5, altra architrave del provvedimento, volto a ripristinare il sistema di accoglienza diffusa, facendo così ripartire il business dell'immigrazione clandestina smantellato dal precedente Governo. Sottolinea, quindi, ancora una volta, la contraddittorietà del Movimento 5 Stelle, che ha sostenuto posizioni inconciliabili, prima in occasione dell'approvazione dei decreti del precedente Governo e ora con riferimento al provvedimento in esame, denotando, a suo avviso, la strenua volontà di mantenersi al Governo, con qualunque maggioranza.

  Fausto RACITI, presidente, prega i colleghi di consentire al deputato Iezzi di continuare il suo intervento.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), riprendendo il suo intervento, sottolinea che, a fronte della contraddittorietà del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico ha mantenuto un atteggiamento coerente di apertura a chiunque volesse venire in Italia, permettendo, tra l'altro, alla Lega di raccogliere il consenso di molti elettori, preoccupati da un'invasione di immigrati clandestini. Tale atteggiamento, tuttavia, è stato portato avanti con grande superficialità, ignorando che un'apertura indiscriminata agli stranieri ha inevitabilmente ripercussioni su vari fronti, creando pressioni sul sistema sanitario, su quello della sicurezza pubblica, nonché sul bilancio dello Stato. Inoltre, dichiara il proprio timore circa il vero obiettivo del Partito Democratico, Pag. 42 che crede sia quello di aumentare nuovamente il costo unitario rimborsato a coloro che gestiscono l'accoglienza, aprendo nuovamente la strada agli abusi, anche criminali, che il precedente Governo era riuscito a contrastare. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, auspica l'approvazione del suo emendamento 1.92.

  Fausto RACITI, presidente, prega i colleghi di contenere i tempi dei loro interventi.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.92, ritiene necessario sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge, che, consentendo l'apertura dei porti, a fronte della chiusura a cui sono costrette tutte le attività a causa dell'emergenza pandemica, è il manifesto della insensatezza del disegno della maggioranza. Infatti, i dati riportati dalla Ministra dell'interno nella audizione di ieri dimostra che sta aumentando il numero degli immigrati clandestini, invogliati a venire in Italia dal messaggio lanciato da questo Governo, che adombra anche la possibilità di una futura regolarizzazione. Il decreto in esame sta causando notevoli difficoltà alle forze dell'ordine, già sotto pressione, che non riescono a fare fronte all'ondata immigratoria, e sta trasformando l'Italia nel campo profughi dell'Europa. Ricorda che Fratelli d'Italia ha presentato diverse proposte per una gestione più razionale del fenomeno, quali, ad esempio, il blocco navale europeo – sul quale gli sembra che la Ministra non abbia un atteggiamento di chiusura – e il disbrigo delle pratiche di immigrazione direttamente nei Paesi di origine dei richiedenti attraverso gli uffici consolari, come sta facendo la Spagna, avallata anche da una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Auspica, pertanto, che i relatori, dimostrando una reale volontà di collaborare, vogliano aprire alle proposte di buon senso dell'opposizione, prima fra tutte, la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge.

  Stefano CECCANTI (PD), rimarcando la selettività della memoria del collega Iezzi, che ha ricordato solo le cose utili al suo intervento, ricorda che anche la prima legge di bilancio della legislatura, quella del primo Governo Conte, ha avuto un percorso estremamente accidentato e lento, anche in mancanza di emergenze sanitarie come quella ora in atto. Anche l'iter parlamentare che ha portato all'approvazione dei due decreti Sicurezza, proposti dall'allora Ministro dell'interno Salvini, è stato tutt'altro che agevole, segnato da malesseri all'interno della stessa maggioranza. Ricorda che la deputata Corneli, del Movimento 5 Stelle, aveva all'epoca addirittura invocato l'intervento della Corte costituzionale. Il deputato Iezzi, inoltre, non ha menzionato la necessità di correggere i decreti nei punti segnalati dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, con riferimento alla mancata proporzionalità tra comportamenti e sanzioni e al mancato rispetto dei trattati internazionali. Ricorda, infine, che Governo ha dovuto adottare le norme correttive in esame anche per dare seguito alle censure della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 186 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità della mancata previsione della possibilità dei richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale.

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.92, intende sottolineare la contraddittorietà dell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che, in occasione dell'approvazione dei precedenti decreti in materia di sicurezza, aveva sposato la linea del Governo, designando addirittura il presidente Brescia quale relatore del decreto-legge Sicurezza e proponendo modifiche ai testi originari dei provvedimenti, i cui contenuti sono tra gli oggetti di censura del Presidente della Repubblica, quali, ad esempio, la previsione della confisca delle navi delle organizzazioni non governative (ONG).
  In ogni caso, il fatto che il provvedimento in esame abbia un contenuto ben più esteso rispetto alle mere correzioni necessitate dai rilievi del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, dimostra che la maggioranza ha un disegno diverso, quello di creare un sistema che accolga tutti indiscriminatamente e che non Pag. 43espella nessuno. Auspica, pertanto, la soppressione dell'articolo 1, che, tra l'altro, reca disposizioni contraddittorie e di difficile applicazione. Ad esempio, tra i permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permessi di lavoro vi sono tipologie di permessi che escludono la prestazione lavorativa e perfino il permesso di soggiorno per motivi religiosi. Si tratta, pertanto, di un modo surrettizio di prolungare la permanenza in Italia di chi già è presente, dal momento che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha una durata più ampia. Anche l'abolizione del divieto di ingresso nei porti per motivi di ordine e sicurezza dimostra che il Governo non ha a cuore le sorti dell'Italia e che le forze che lo sostengono, in particolare, il Movimento 5 Stelle, sono più attenti alla necessità di mantenere le poltrone che alle esigenze degli italiani, anche a prezzo di contraddire le loro precedenti decisioni.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) rileva come l'articolo 1 del provvedimento, di cui l'emendamento in esame propone la soppressione, sia sostanzialmente volto a rendere pressoché impossibile l'espulsione degli stranieri, con l'introduzione di ben 23 cause ostative, molte delle quali vaghe e generiche.
  Con riferimento alla causa ostativa relativa al rischio di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, rileva come tale causa ostativa non possa evidentemente applicarsi alla Tunisia, Paese dal quale proviene un significativo numero di migranti e con il quale l'Italia intrattiene stretti rapporti economici. Sottolinea l'indeterminatezza di altri criteri, quali ad esempio il rispetto della vita privata e familiare, la natura e l'effettività dei vincoli familiari e l'effettivo inserimento sociale.
  Evidenzia, inoltre, come tale normativa determinerà un notevole contenzioso giudiziario, come ha rilevato il presidente della sezione specializzata per l'immigrazione del tribunale di Venezia, il quale ha denunciato il rischio di un numero insostenibile di procedimenti, con conseguente sacrificio dei diritti dei cittadini italiani e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Rileva, inoltre, come gli stranieri godano di fatto, al contrario dei cittadini italiani, dell'assistenza legale gratuita, per ottenere la quale è sufficiente dichiarare di essere privi di mezzi.
  Esprime altresì stupore per il fatto che con il provvedimento in esame si sia tra l'altro ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di iscrizione anagrafica.
  Sottolinea, infine, come il provvedimento in esame trasformi le sanzioni amministrative previste a carico dei comandanti delle navi in sanzioni penali, le quali paradossalmente rischiano di essere di fatto inefficaci e aleatorie. Ritiene quindi che la maggioranza dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dichiarare espressamente gli obiettivi politici che persegue.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come siano attualmente presenti in Italia 32 mila migranti sbarcati, di cui 5 mila nel solo mese di novembre. Osserva come ben 12 mila provengano dalla Tunisia, che, stando a quanto dichiarato dalla stessa Ministra dell'interno, non può non essere considerato un Paese sicuro.
  Rileva come l'articolo 1, di cui si propone la soppressione, sia sostanzialmente rivolto allo scopo di favorire gli ingressi indiscriminati e come ripristini la previsione, già contenuta nella legge Turco-Napolitano, di permessi per motivi umanitari al di fuori di previsioni di convenzioni internazionali. Stigmatizza, inoltre, la possibilità di convertire i permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro, peraltro in un momento di particolare difficoltà per l'occupazione nel nostro Paese, la soppressione della competenza del Ministro dell'interno in materia di interdizione dell'ingresso di navi nelle acque territoriali, il ridimensionamento dell'entità delle sanzioni pecuniarie e l'eliminazione della confisca, in ordine alla quale sottolinea con stupore come vi sia un emendamento del gruppo di LEU volto addirittura a prevedere la restituzione dei natanti confiscati.
  Ritiene, infine, vergognosa la condotta del Movimento 5 Stelle, che approva oggi norme opposte rispetto a quelle che approvò Pag. 44 quando faceva parte del precedente Governo.

  Gianni TONELLI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento soppressivo Iezzi 1.92, di cui è cofirmatario, rileva come l'articolo 1 sia volutamente criptico e indecifrabile, evidentemente al fine di impedire ai cittadini di rendersi conto di quello che è il suo reale intendimento, vale a dire aprire i porti e promuovere un'immigrazione indiscriminata. Ritiene che tale politica risponda a due scopi, l'uno ideologico e l'altro legato agli interessi economici di coloro che speculano sulle disgrazie degli esseri umani. Stigmatizza anch'egli il radicale cambiamento di posizione da parte del Movimento 5 Stelle.
  Raccomanda dunque l'approvazione dell'emendamento in esame, in quanto lo scopo della norma di cui si propone la soppressione è quello di favorire il più possibile l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese degli stranieri. Denuncia con forza come si tratti di uno scempio disgustoso nei confronti dell'Italia, degli italiani e della civiltà occidentale.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) premette che intende svolgere un intervento non ostruzionistico, ma volto a sollecitare il dibattito, augurandosi che la discussione si svolga il più possibile nel merito.
  Dopo aver ricordato che nello scorso fine settimana si sono registrati 230 arrivi di immigrati irregolari a Lampedusa, ricorda come il numero totale di immigrati sbarcati presenti nel nostro Paese sia superiore a 30 mila.
  Osserva come il flusso di arrivi attraverso il Mediterraneo non soltanto non sia stato interrotto, ma venga incoraggiato, in quanto l'articolo 1 del provvedimento in esame è sostanzialmente volto a consentire a chiunque di rimanere nel territorio nazionale, ponendo una serie di presupposti che consentono tale permanenza vaghi e generici e introducendo la conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro.
  Ritiene, inoltre, opportuno citare alcuni dati economici e ricorda come l'Italia contribuisca al FAMI, il fondo europeo asilo e migrazioni, per 400 milioni di euro annui e riceva soltanto 120 milioni di euro annui. Sottolinea come tali fondi vengano sostanzialmente attribuiti alle cooperative, ai consorzi e agli altri soggetti che gestiscono l'accoglienza.
  Con riferimento alle affermazioni della Ministra Lamorgese, secondo la quale la situazione dal punto di vista dei dati delle presenze nelle strutture di accoglienza non è mutata a seguito dell'entrata in vigore dei cosiddetti «decreti Salvini», rileva come ciò derivi evidentemente dal fatto che i predetti decreti non sono stati sostanzialmente applicati e osserva come il costo generale dell'accoglienza degli immigrati sbarcati sulle nostre coste ricada su tutti i cittadini. Osserva come tale costo ammonti a 15,6 milioni di euro per il sistema Sisami e a 27,5 milioni di euro per le varie cooperative che gestiscono l'accoglienza.
  In considerazione di tali dati sottolinea come la questione dell'immigrazione vada considerata anche dal punto di vista economico, in particolare nel momento di grave difficoltà in cui versa il nostro Paese, che rende ancor più intollerabile chiedere ai cittadini italiani di farsi carico dell'immigrazione irregolare. Per quanto concerne l'attività delle ONG ricorda con preoccupazione come una ONG tedesca abbia recentemente varato una nuova nave che si è posizionata al largo delle coste libiche.
  Alla luce delle considerazioni esposte dichiara il voto favorevole sull'emendamento Iezzi 1.92.

  Alberto STEFANI (LEGA) sottolinea come l'articolo 1 sia volto a ripristinare norme già previste dalla «legge Turco-Napolitano» e abrogate dai «decreti sicurezza» adottati dal precedente Governo, i quali non erano certo volti a smantellare la protezione umanitaria bensì a rimodularla, facendo riferimento alla disciplina adottata da numerosi altri Paesi europei. Ritiene pertanto siano del tutto inaccettabili le accuse di fascismo e di disumanità rivolte alla propria parte politica in relazione ai «decreti sicurezza» adottati dal precedente Governo. Pag. 45
  Ritiene che siano certamente meritevoli di compassione e considerazione coloro che fuggono da situazioni belliche, ma non certo coloro i quali tentano di entrare illegalmente nel nostro territorio o addirittura, come nel caso di Carola Rackete, mettono in repentaglio l'incolumità degli appartenenti delle forze dell'ordine italiane. Ritiene che il provvedimento in esame costituisca una presa in giro nei confronti degli italiani e raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Iezzi 1.92, di cui è cofirmatario.

  Fausto RACITI, presidente, pone in votazione l'emendamento Iezzi 1.92.

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che l'esito della votazione sia dubbio.

  Fausto RACITI, presidente, invita i deputati segretari a procedere al conteggio dei voti.

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.92.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.93, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 2. Osserva come tale disposizione reintroduca il riferimento ai seri motivi umanitari e al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, che era contenuto nel testo della «legge Turco-Napolitano» e che è stato successivamente soppresso dai «decreti sicurezza».
  Ritiene, infatti, che l'emendamento in esame sia essenzialmente propagandistico e privo di contenuto normativo, in quanto è evidente, come rilevato anche dal Presidente della Repubblica, che il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato debba sempre essere assicurato anche in assenza di un esplicito richiamo in tal senso. Quanto al riferimento ai seri motivi umanitari, ritiene si tratti di una definizione generica e sostanzialmente inapplicabile. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.93.

  Nicola MOLTENI (LEGA) rivendica la responsabilità politica di aver concorso all'approvazione del primo «decreto sicurezza», volto a porre fine all'anomalia della protezione umanitaria, che costituiva un unicum peculiare dell'ordinamento italiano. Ricorda come il precedente Governo abbia introdotto una tipizzazione delle ipotesi di protezione speciale non previste espressamente dalle convenzioni internazionali. Rileva come le accuse di incostituzionalità rivolte alle norme adottate dal precedente Governo siano state smentite dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcune regioni amministrate da maggioranze di centro-sinistra. Ritiene, pertanto, del tutto falsa l'accusa rivolta al precedente Governo di aver messo in pericolo i principi costituzionali e chiede ai deputati del Movimento 5 stelle di chiarire le motivazioni del loro radicale cambiamento di posizione, rivendicando al contrario la coerenza delle posizioni della propria parte politica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che il provvedimento in esame abbia un'impronta ideologica, che espone il Paese a seri rischi per la sicurezza , come dimostra il fatto, ad esempio, che, di recente, è tornato in Italia irregolarmente un immigrato, che era stato espulso negli anni precedenti per comprovati collegamenti con cellule terroristiche.
  Ritiene necessario affrontare la questione dell'immigrazione senza spirito ideologico, garantendo un'accoglienza dignitosa a coloro che ne abbiano diritto, attraverso una regolamentazione chiara e razionale, facendo notare, invece, che il provvedimento in esame aumenta le difficoltà burocratiche e rischia di favorire l'immigrazione irregolare. Sollecita dunque maggioranza e Governo ad affrontare la questione migratoria seriamente, dialogando costruttivamente con l'opposizione, tenuto conto, peraltro, che una componente della maggioranza, rappresentata dal gruppo del M5S, sembra avere le idee confuse o di non averne proprio, considerato che durante il precedente Governo assunsero posizioni diametralmente opposte a quelle attuali.

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  Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver ricordato che il suo gruppo, in occasione della discussione sui precedenti decreti sicurezza, tentò di introdurre norme più severe in materia di gestione dei flussi migratori, fa notare che il provvedimento in esame rende la situazione ancora più difficile, allargando eccessivamente le maglie della normativa sull'immigrazione.
  Condivide lo spirito dell'emendamento Molteni 1.93, facendo notare che il provvedimento appare volto a favorire l'immigrazione irregolare. Fa riferimento, ad esempio, a quelle disposizioni che facilitano la conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro, eliminano il requisito del reddito minimo per l'ottenimento di tali permessi, facilitano i ricongiungimenti familiari. Ritiene, dunque, che si lanci il segnale che l'Italia è disponibile ad accogliere chiunque, a prescindere dalla sussistenza o meno di certi requisiti, promettendo comunque future sanatorie.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.93.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.94, di cui è cofirmatario, facendo notare come esso miri a limitare i flussi migratori, laddove non sussistano le condizioni socio economiche per un'accoglienza dignitosa, facendo notare che l'attuale emergenza epidemiologica bene rientri nella fattispecie delineata dalla proposta emendativa.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.94, fa notare come esso richiami il principio di ospitalità dignitose, ovvero commisurata alle condizioni socio economiche del Paese. Ritiene infatti ipocrita invocare principi umanitari se poi non vi sono le condizioni per renderli effettivi. Fa notare che l'atteggiamento della maggioranza rischia di favorire l'immigrazione irregolare e di danneggiare gli stessi migranti che rispettano le regole. Rileva che l'emendamento esame, modificando il testo unico sull'immigrazione, stabilisce inapplicabilità di certe norme in presenza di stati emergenziali dovuti a recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie, fattispecie che appare particolarmente aderente al contesto storico attuale.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.94.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra il suo emendamento 1.95, facendo notare come esso miri ad introdurre una programmazione triennale nella gestione dei flussi migratori, fissando un numero massimo di stranieri che lo Stato potrà accogliere e tenendo conto delle condizioni macroeconomiche caratterizzate da livelli di attività produttiva, al fine di garantire un'accoglienza dignitosa.
  Ribadisce la necessità di introdurre una regolamentazione chiara e razionale nella gestione dei flussi migratori, al fine di evitare di favorire l'immigrazione irregolare.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.95, ritiene che tale proposta emendativa colga nel segno, dimostrando come l'opposizione sia intenzionata a dare un contributo positivo in vista di un miglioramento del testo. Ritiene infatti di buon senso agganciare la gestione dei flussi migratori ad indici di programmazione, svolgendo anche valutazione macroeconomiche che tengano conto del contesto socio economico del paese, in armonia con le indicazioni europee. Si chiede quindi quale sia l'opinione dei relatori al riguardo, auspicando quantomeno un accantonamento della proposta emendativa in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.95.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.96, si chiede per quale ragione la maggioranza non prenda posizione sulle rilevanti questioni poste da tali emendamenti, se davvero ha a cuore i principi umanitari di cui parla. Rileva che la proposta emendativa in esame mira a razionalizzare la gestione dei flussi migratori, attraverso una programmazione triennale Pag. 47e attraverso un'accoglienza adeguata al contesto socio economico, garantendo altresì trasparenza circa la gestione dei flussi migratori a favore dei cittadini.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Lucaselli 1.96, facendo notare che esso reca un principio di buon senso mirato a rendere razionale la gestione dei flussi migratori, adeguando l'accoglienza al contesto socio economico e subordinandola ad una programmazione. Ritiene che una simile proposta emendativa non possa determinare divisioni politiche, potendo tracciare piuttosto una linea di demarcazione tra coloro che intendono gestire razionalmente tali fenomeni e coloro che invece preferiscono che regni il caos. Dopo aver osservato che in altri Paesi operano movimenti politici di sinistra aperti ad una gestione razionale dei flussi migratori, prende atto con rammarico che la sinistra italiana, al contrario, sembra essere favorevole ad una apertura indiscriminata delle frontiere Fa notare che certe politiche migratorie rischiano peraltro di favorire la criminalità organizzata.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) fa notare che il principio della programmazione e quello volto ad adeguare un precetto normativo ad un preciso contesto economico sociale storico è costantemente applicato anche in altri campi, ad esempio in materia di contrattazione e assunzioni nel pubblico impiego, essendo stato peraltro stato più volte sottolineato dalla stessa Corte costituzionale. Ritiene dunque che la proposta emendativa in esame rechi un principio incontestabile, peraltro collegato ai vincoli europei.

  Stefano CECCANTI (PD), citando una celebre frase utilizzata nel 1974 da Valery Giscard d'Estaing nei confronti di François Mitterrand, in un confronto in vista dell'elezione del Presidente della Francia, osserva, con riferimento alle considerazioni svolte in alcuni precedenti interventi, che l'opposizione non può pretendere di avere il «monopolio della razionalità».

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.96.

  Fausto RACITI (PD), presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 novembre è stato accantonato l'emendamento Macina 1.1, mentre gli altri due emendamenti sono stati già esaminati.
  Ricorda altresì che il relatore, Ceccanti, ha già formulato una proposta di relazione favorevole, la quale è a disposizione dei componenti della Commissione.
  Segnala che i deputati Lattanzio, Palazzotto, Muroni, Marco Di Maio e Brescia sottoscrivono l'emendamento Macina 1.1.
  Segnala quindi che si procederà prima all'esame dell'emendamento accantonato e poi alla votazione della proposta di relazione del relatore.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Macina 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  La Ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Macina 1.1, come riformulato.

  La Commissione, quindi, approva la proposta di relazione formulata dal relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.10 e dalle 17.15 alle 17.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. – Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati.
Esame C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2413, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo.
  Osserva che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, al fine di rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e di apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini ricorrenti nell'Accordo medesimo.
  L'articolo 2 rinvia alle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, in quanto applicabili ai servizi aerei internazionali.
  L'articolo 3 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono reciprocamente alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo (Annesso I).
  L'articolo 4 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate.
  L'articolo 5 prevede i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.
  L'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili ai sensi del paragrafo 2, saranno leggi e regolamenti di una Pag. 49Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. Il paragrafo 3 prevede una clausola per la quale i passeggeri, i bagagli e le merci in transito nel territorio di una Parte contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata sono sottoposti esclusivamente a un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza o circostanze particolari.
  L'articolo 7 disciplina il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente nell'ambito di parametri pari o superiori a quelli minimi stabiliti a livello internazionale dalla Convenzione di Chicago. Si stabilisce altresì che ciascuna Parte si riserva il diritto di rifiuto di riconoscimento di tali certificati e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte contraente.
  L'articolo 8 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.
  L'articolo 9 investe il tema della protezione dell'aviazione, richiamando esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia (senza peraltro porre alcun limite ai diritti e agli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale): la Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili; la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile (con il Protocollo aggiuntivo del 1988 sugli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali); la Convenzione di Montreal del 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire o far cessare atti di pirateria e qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.
  L'articolo 10 riguarda gli oneri d'uso e impegna le Parti a non imporre e a non consentire che siano imposti alle compagnie designate dall'altra Parte oneri superiori a quelli imposti alle proprie compagnie che operino servizi simili. Le Parti si impegnano altresì a promuovere consultazioni in materia.
  L'articolo 11 regolamenta gli aspetti doganali, conferendo l'esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessari all'attività di volo.
  L'articolo 12, in materia di concorrenza leale, stabilisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare. Prevede, inoltre, che le Parti contraenti operino secondo princìpi di equa competitività e che si scambino relazioni finanziarie o analoghi documenti che attestino il rispetto delle disposizioni dello stesso articolo e definisce le azioni che possono essere intraprese in caso di violazione delle normative in materia di tutela della concorrenza.
  L'articolo 13 riguarda le tariffe e prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza e della non discriminazione. In caso di disaccordo sull'approvazione delle tariffe, è previsto il ricorso alla consultazione fra le Parti contraenti.
  L'articolo 14 concerne la conversione e il trasferimento degli introiti.
  L'articolo 15 in materia di princìpi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti stabilisce i princìpi e le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.
  L'articolo 16, in materia di rappresentanza dei vettori, sancisce per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte il personale necessario per l'esercizio dei servizi autorizzati. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'altra Parte è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti
  L'articolo 17 prevede che le compagnie designate, nel territorio dell'altra Parte, abbiano il diritto di provvedere, autonomamente Pag. 50 (self-handling), ovvero mediante ricorso a fornitori concorrenti, ai servizi di assistenza a terra, ovvero di ricevere un trattamento non discriminatorio laddove il self-handling sia precluso dalla legislazione locale o non vi sia effettiva concorrenza tra i fornitori.
  L'articolo 18 concerne il sistema di prenotazione computerizzato.
  L'articolo 19 concerne gli accordi di cooperazione tra i vettori, rinviando per la disciplina specifica all'Annesso II.
  L'articolo 20 riguarda lo scambio di statistiche.
  L'articolo 21 concerne le consultazioni tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo e la procedura per l'adozione di emendamenti.
  L'articolo 22 disciplina la composizione delle controversie.
  L'articolo 23 riguarda la conformità alle convenzioni multilaterali, stabilendo che qualora una convenzione o un accordo multilaterale sul trasposto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo in esame e i suoi allegati si intendono conformemente emendati.
  L'articolo 24 disciplina il recesso dall'Accordo, l'articolo 25 ne prevede la registrazione presso l'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile), mentre l'articolo 26 concerne l'entrata in vigore.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati.
Esame C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2414, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica s'inserisca in una tipologia di trattati internazionali, che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. L'Accordo (Air Services Agreement – ASA) è stato negoziato dalle rispettive autorità aeronautiche in occasione della firma di un memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo, a conclusione di consultazioni tenutesi a Roma il 4 e 5 settembre 2013.
  Osserva che l'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo, 25 articoli e 2 due allegati, l'articolo 1 riguarda le definizioni e illustra termini e concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia Pag. 51 e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.
  L'articolo 2, in materia di tutela della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.
  L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.
  L'articolo 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.
  In particolare, il paragrafo 5 prevede che in caso di conflitto armato, disordini, sviluppi politici o circostanze particolari, le Parti possono prevedere una nuova tabella temporanea delle rotte per facilitare i collegamenti aerei operati dalle compagnie designate.
  L'articolo 5 definisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare.
  In tale ambito il paragrafo 5 sottopone all'approvazione dell'altra Parte contraente la tabella oraria dei voli previsti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei servizi di volo previsti.
  L'articolo 6, al paragrafo 1, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ai sensi del paragrafo 2 saranno ugualmente applicabili leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. Il paragrafo 3 prevede una clausola per la quale i passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una parte contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata sono sottoposti esclusivamente a un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, ingresso illegale o circostanze particolari.
  L'articolo 7 riguarda la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.
  L'articolo 8 stabilisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio, ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.
  L'articolo 9, in materia di tutela della navigazione aerea, nel riaffermare gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963; la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali; la Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento.
  Tale elenco non preclude peraltro l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti.
  Il paragrafo 2 prevede l'impegno delle Parti, a richiesta, alla reciproca e pronta assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile.
  L'articolo 10 stabilisce il riconoscimento dei certificati e dei brevetti degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da Pag. 52ciascuna Parte contraente, comprese per la parte italiana i regolamenti dell'Unione europea, sempre nell'ambito dei parametri minimi stabiliti dalla Convenzione.
  L'articolo 11, relativo alla sicurezza aerea, autorizza ciascuna Parte contraente a richiedere consultazioni in merito agli standard adottati dall'altra Parte relativamente alle strutture aeronautiche, agli equipaggi e al funzionamento degli aeromobili e viene a proposito richiamata la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e gli standard posti dall'ICAO. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o variare le autorizzazioni di esercizio di una o più compagnie aeree dell'altra Parte, qualora ravvisi problematiche in ordine agli standard di sicurezza ICAO, il cui Segretario generale può essere investito della questione.
  In particolare il paragrafo 3 regola la facoltà di effettuare ispezioni in territorio italiano sugli aeromobili dell'altra Parte contraente. Tale facoltà riguarda le attività di sicurezza normalmente esercitate dall'ENAC; le ispezioni sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello stesso Ente.
  L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, sulla base dell'Accordo, nulla impedisce all'Italia di imporre su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un aereo dell'altra Parte che operi nel territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.
  L'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e – in base al principio di non discriminazione – prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili.
  Il paragrafo 2 riguarda le consultazioni per le tariffe relative agli oneri e ai diritti d'uso inerenti ai servizi aeroportuali e all'infrastruttura: le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore.
  In tale contesto si prevede che le autorità competenti in materia sono l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione delle normative e dei princìpi di settore.
  L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti, prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle norme sull'ingresso, sulla residenza e sull'occupazione dell'altra Parte contraente.
  L'articolo 15 specifica che le condizioni operative degli accordi di cooperazione, quali code sharing, block space e leasing di aeromobili, sono definite nell'allegato II.
  L'articolo 16, relativo all'assistenza a terra, prevede che, fatte salve le direttive, le leggi e i regolamenti di ciascuna parte e per l'Italia la legislazione dell'Unione europea, ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio in maniera parziale o totale. Laddove non sussistano condizioni di effettiva concorrenza tra i fornitori di tali servizi, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti.
  L'articolo 17 disciplina la conversione e trasferimento delle entrate, consentendo su base reciproca il trasferimento dei proventi, ottenute dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita.
  L'articolo 18, dopo aver precisato il termine «tariffa» prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione. In caso di disaccordo sull'approvazione delle tariffe, è Pag. 53previsto il ricorso alla consultazione fra le Parti contraenti.
  L'articolo 19 è relativo alle statistiche e prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato dai vettori aerei sui servizi concordati, tali da poter essere normalmente preparate dai vettori aerei designati. Le richieste di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità aeronautiche sarà oggetto di discussione e accordo tra le Parti.
  L'articolo 20 prevede che le autorità aeronautiche delle Parti possano richiedere consultazioni in qualsiasi momento e che tale consultazione dovrà avvenire entro un termine di 60 giorni, eventuali emendamenti all'Accordo potranno essere decise sulla base del mutuo consenso tra le Parti ed entreranno in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, a mezzo dei canali diplomatici.
  L'articolo 21 stabilisce che nei casi che una convenzione o un accordo multilaterale sul trasposto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo in esame e i suoi allegati sono ritenuti conformemente emendati.
  L'articolo 22 in materia di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo stabilisce che potranno essere composte, in primo luogo, tramite negoziato e – in caso di esito negativo – attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 23 riguarda il diritto di recesso dall'Accordo, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO ed avrà effetto 12 mesi dopo l'avvenuta notifica.
  L'articolo 24 prevede la registrazione dell'Accordo e dei suoi annessi presso l'ICAO.
  L'articolo 25 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla data dell'ultimo scambio di note, tramite i canali diplomatici, della comunicazione dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica interna.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4, riguarda l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati.
Esame C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2416, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, e di rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i paesi. Pag. 54L'Accordo, che delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni bilaterali, inoltre, come da prassi internazionale, viene integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) i quali regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo, osserva che esso si compone di un breve preambolo, 25 articoli e 3 annessi (relativi, rispettivamente, alla tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale), l'articolo 1 riguarda le definizioni e illustra termini e concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.
  L'articolo 2, in materia di disciplina della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire accordi tra imprese, determinazioni tra associazioni o pratiche concertate volte a distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.
  L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.
  L'articolo 4 stabilisce la concessione diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.
  In particolare il paragrafo 5 prevede che in caso di conflitto armato, disordini, sviluppi politici o circostanze particolari, le Parti possono prevedere una nuova tabella temporanea delle rotte, per facilitare i collegamenti aerei operati dalle compagnie designate.
  L'articolo 5 definisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare.
  Il paragrafo 5 sottopone all'approvazione dell'altra Parte contraente la tabella oraria dei voli previsti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei servizi di volo previsti.
  L'articolo 6, al paragrafo 1, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili, ai sensi del paragrafo 2, saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari.
  Il paragrafo 3 prevede una clausola per la quale i passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una parte contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata sono sottoposti esclusivamente a un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, ingresso illegale o circostanze particolari.
  L'articolo 7 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.
  L'articolo 8 stabilisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.
  L'articolo 9, in materia di protezione dell'aviazione, nel riaffermare gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963, la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di Pag. 55violenza negli aeroporti civili internazionali; la Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti.
  Il paragrafo 2 prevede l'impegno delle Parti, a richiesta, alla reciproca e pronta assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile.
  L'articolo 10 stabilisce il riconoscimento dei certificati dei certificati e delle licenze degli aeromobili e delle qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente, comprese per la parte italiana i regolamenti dell'Unione europea, sempre nell'ambito dei parametri minimi stabiliti dalla Convenzione.
  L'articolo 11, relativo alla sicurezza aerea, autorizza ciascuna Parte contraente a richiedere consultazioni in merito agli standard adottati dall'altra Parte relativamente alle strutture aeronautiche, agli equipaggi e al funzionamento degli aeromobili e viene a proposito richiamata la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e gli standard posti dall'ICAO. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o variare le autorizzazioni di esercizio di una o più compagnie aeree dell'altra Parte, qualora ravvisi problematiche in ordine agli standard di sicurezza ICAO, il cui Segretario generale può essere investito della questione.
  In particolare il paragrafo 3 regola la facoltà di effettuare ispezioni in territorio italiano sugli aeromobili dell'altra Parte contraente. Tale facoltà riguarda le attività di sicurezza normalmente esercitate dall'ENAC; le ispezioni sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello stesso Ente.
  L'articolo 12 prevede l'esenzione da dazi doganali e altre imposte, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, sulla base dell'Accordo, nulla impedisce all'Italia di imporre su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un aereo dell'altra Parte che operi nel territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.
  L'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e, in base al principio di non discriminazione, prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili.
  Il paragrafo 2 riguarda le consultazioni per le tariffe relative agli oneri e ai diritti d'uso inerenti ai servizi aeroportuali e all'infrastruttura: le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore. Le autorità competenti in materia sono l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione delle normative e dei princìpi di settore.
  L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti, prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ingresso, sulla residenza e impiego dell'altra Parte contraente.
  L'articolo 15 specifica che le condizioni operative degli accordi di cooperazione, quali code sharing, block space e leasing di aeromobili, sono definite nell'allegato II. Eventuali modifiche possono essere concordate per iscritto tra le due Parti.
  L'articolo 16 relativo all'assistenza a terra – fatte salve le direttive, le leggi e i regolamenti di ciascuna parte e per l'Italia la legislazione dell'Unione europea – prevede che ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio in maniera parziale o totale. Laddove non sussistano condizioni di effettiva Pag. 56concorrenza tra i fornitori di tali servizi, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti.
  L'articolo 17 disciplina la conversione e trasferimento delle entrate consentendo su base reciproca il trasferimento dei proventi, ottenute dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita.
  L'articolo 18, dopo aver precisato il termine «tariffa», prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione. In caso di disaccordo sull'approvazione delle tariffe, è previsto il ricorso alla consultazione fra le Parti contraenti.
  L'articolo 19 è relativo alle statistiche e prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato dai vettori aerei sui servizi concordati, tali da poter essere normalmente preparate dai vettori aerei designati. Le richieste di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità aeronautiche sarà oggetto di discussione e accordo tra le Parti.
  L'articolo 20 prevede che le autorità aeronautiche delle Parti possano richiedere consultazioni in qualsiasi momento e che tale consultazione dovrà avvenire entro un termine di sessanta giorni. Si prevede inoltre che eventuali emendamenti all'Accordo potranno essere decisi sulla base del mutuo consenso tra le Parti ed entreranno in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, a mezzo dei canali diplomatici.
  L'articolo 21 in materia di conformità a convenzioni internazionali, stabilisce che nei casi che una convenzione o un accordo multilaterale sul trasposto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo e i suoi allegati sono ritenuti conformemente emendati.
  L'articolo 22, in materia di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, stabilisce che potranno essere composte, in primo luogo, tramite negoziato e – in caso di esito negativo – attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 23 riguarda il diritto di recesso dall'Accordo, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO ed avrà effetto 12 mesi dopo l'avvenuta notifica.
  L'articolo 24 prevede la registrazione dell'Accordo e dei suoi annessi presso l'ICAO.
  L'articolo 25 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla data dell'ultimo scambio di note, tramite i canali diplomatici, della comunicazione dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica interna.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Esame C. 2779 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 57

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2779, approvato da Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, illustrando il contenuto del decreto-legge, il quale è stato ampiamente modificato dal Senato e si compone ora di 12 articoli, rileva come l'articolo 1 proroghi il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020 stabilendo l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private).
  Viene poi precisato che la facoltà delle regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei D.P.C.M. è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi D.P.C.M.
  Viene inoltre novellato l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) e viene previsto che gli accertamenti diagnostici funzionali relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19, nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
  Viene altresì posposto al 31 marzo 2021 il termine per ottemperare all'obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale ed al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.
  È anche prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'8 febbraio 2021.
  È differito al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato). Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali.
  È posticipato al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. In merito viene ampliata la durata massima potenziale della sperimentazione, specificando che la stessa potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi. Viene inoltre chiarito che fra le caratteristiche della sperimentazione i decreti definiscono i limiti di operatività, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione, nonché i casi in cui è ammessa la proroga. Pag. 58Si prevede inoltre che Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione.
  È disposta la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci Regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.
  È prevista la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle contabilità speciali dei commissari delegati delle regioni e province autonome colpite da determinati eventi calamitosi del 2017 e 2018, in cui sono confluite risorse per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per altri investimenti, tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Viene disposto il differimento, per il corrente anno, delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali. Le disposizioni in esame riproducono i contenuti del decreto-legge n.148 del 2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e, conseguentemente, ne dispongono l'abrogazione, facendo salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti.
  Nello specifico viene stabilito che le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si terranno entro il 31 marzo 2021 e viene altresì disposto l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Al fine di assicurare la continuità nel governo degli enti interessati, viene disposta la contestuale proroga della durata della gestione della Commissione straordinaria fino al rinnovo degli organi. Viene poi disciplinato il rinnovo dei consigli metropolitani per il 2020 fissando in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo (e non sessanta come previsto in via ordinaria) il termine entro il quale si procede allo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano. Viene inoltre stabilito che le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono rinviate, anche nel caso in cui siano già state indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale. Sempre al fine di garantire la continuità nell'amministrazioni delle città metropolitane e le province, finché non siano stati rinnovati gli organi amministrativi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. Viene infine posta una clausola di invarianza finanziaria, in ottemperanza ad una specifica condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato: l'attuazione di tali disposizioni non prevede pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata dalle amministrazioni interessate che sono tenute a fare ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 1-bis reca proroghe di termini in materia di riscossione, riproducendo le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).
  L'articolo 1-ter differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).
  L'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta «app Immuni»); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Pag. 59
  Le predette novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea; il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati in 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 1-bis concerne la possibilità di utilizzo dei dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, ai fini della fruizione, durante il medesimo orario, della suddetta app.
  L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti (gli interventi in oggetto consistono nelle seguenti prestazioni – tutte con causale COVID-19: trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga).
  I commi 1-bis e 1-ter, inseriti dal Senato, concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se le predette novelle riguardino anche le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  L'articolo 3-bis reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tale fine si interviene sull'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto «cura Italia»). In particolare la proroga si applica agli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (il testo vigente dell'articolo 103, comma 2, fa invece riferimento agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) e si prevede che i medesimi atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla disciplina dell'articolo 103, comma 2, come modificato. Tale proroga non si applica al documento unico di regolarità contributiva che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria.
  Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione. In particolare, il comma 3 dell'articolo 3-bis estende la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, nonché dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione fino al 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre), compresi permessi e titoli aventi scadenza il 31 dicembre 2020. La disposizione fa riferimento ai permessi e ai titoli di cui al più volte citato articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge n. 18 del 2020. Questi commi estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché dettano ulteriori disposizioni speciali sulla proroga dei termini e dell'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione. In proposito ricorda che già l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sospeso per trenta giorni i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel Pag. 60territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza. La circolare del Ministero dell'interno 24 marzo 2020 ha chiarito che, per quanto riguarda i procedimenti relativi ai migranti, la sospensione dei termini riguarda: il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale; il rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari); la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare; i permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; la cittadinanza per matrimonio e per residenza; l'attestazione di apolidia.
  L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)» nell'elenco degli «agenti biologici classificati», posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tale elenco è definito – con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso – ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici. La novella in esame costituisce il recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020.
  L'articolo 4-bis attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
  L'articolo 5 dispone – fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – l'ultrattività del D.P.C.M. 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre), nonché circa l'applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
  L'articolo 5-bis, modificando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni attuative del codice civile, abbassa il quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, prevedendo che si può ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condòmini (e quindi non più della totalità).
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (Operazione «Strade sicure») dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali.
  L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dall'8 ottobre 2020.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di conversione, l'articolo 1 dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, nonché l'abrogazione del decreto-legge n. 148 del 2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
  Si dispone, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel tempo della loro vigenza. Sono introdotte disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 125 del 2020, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, le norme corrispondenti dei decreti-legge di cui si prevede l'abrogazione. In altri termini, la puntuale conversione dei due predetti decreti-legge è trasposta, sul piano sostanziale, in un altro procedimento, relativo alla conversione del decreto-legge n. 125 del 2010.
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie Pag. 61 «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Segnala, inoltre, come rilevi la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Con riferimento alle disposizioni recate dai decreti-legge n. 129 del 2020 e n. 148 del 2020, il cui contenuto viene trasposto nel corpo del decreto-legge in esame, rimanendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel tempo della loro vigenza, esse sono invece riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e «legislazione elettorale di comuni, province e Città metropolitane», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p), della Costituzione.
  Segnala, infine, come per altre disposizioni inserite nel testo assumano rilievo le materie, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione e la materia, di competenza concorrente, «ordinamento della comunicazione», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 7), nella quale si chiede di specificare se le modifiche apportate dal Senato ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3 si applicano o meno alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Fausto RACITI, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che, come convenuto dai rappresentati dei gruppi nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi poc'anzi, in attesa di conoscere gli esiti dell'interlocuzione del presidente Brescia con il Presidente della Camera in merito alla richiesta di posticipare l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in discussione, i gruppi hanno convenuto di contenere la durata e il numero degli interventi. Pag. 62
  Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento Lucaselli 1.97.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.97, di cui è cofirmatario, evidenzia come tale proposta emendativa miri ad introdurre un principio di assoluto buon senso, prevedendo che le politiche migratorie intraprese dal Governo possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziale dovuti a guerra, recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie.

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia che la Lega voterà a favore dell'emendamento Lucaselli 1.97, il quale risponde a un principio di assoluto buon senso, che dovrebbe sempre guidare l'attività del legislatore: dare prioritariamente attenzione ai cittadini italiani nell'attuazione delle politiche migratorie, soprattutto nelle fasi emergenziali che possono derivare da molteplici fattori, non riconducibili solo alle pandemie, come quella in corso, ma anche, ad esempio, alle calamità naturali, alle quali l'Italia è particolarmente esposta.
  Sottolinea quindi la necessità di porre un freno all'accoglienza indiscriminata di immigrati clandestini a cui apre il decreto-legge in esame, che i cosiddetti decreti Salvini, rimasti poi inattuati, avevano tentato di contrastare e che il MoVimento 5 Stelle aveva aspramente criticato quando ancora aveva una visione politica lucida.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.97, osserva come esso, alla stregua dei precedenti emendamenti esaminati, chieda di integrare il documento programmatico concernente le politiche migratorie introducendo il principio per cui dette politiche possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziali dovuti, tra le altre ragioni, a pandemie. Sottolinea, peraltro, che ciò è coerente con la disciplina comunitaria, e si chiede per quale motivo il Governo non intenda richiamare la predetta normativa comunitaria concernente la disciplina emergenziale integrando quindi il testo all'esame con le disposizioni proposte dalle opposizioni. Ritiene che tali proposte costituiscano dei ragionevoli contributi al miglioramento della normativa, giacché le condizioni in questione concernono fatti assai concreti come guerre, recessioni economiche, catastrofi e calamità naturali, e, appunto, pandemie. Osserva che l'Italia dovrebbe sentirsi tenuta a seguire gli indirizzi europei, considerando che l'Unione europea è competente anche in materia di definizione per le condizioni dell'ingresso di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'Unione. Ritiene, inoltre, che l'applicazione concreta delle disposizioni previste nel testo all'esame provocherà certamente un conflitto tra norme esistenti con possibili interventi da parte del giudice costituzionale. Anche per tali motivi ritiene che sarebbe preferibile quantomeno accantonare la proposta emendativa in esame, dando così tempo e modo al Governo di proporre un'opportuna riformulazione volta ad introdurre ragionevoli limiti agli ingressi in armonia con la normativa dell'Unione europea. Ribadisce che lo spirito degli emendamenti fin qui esaminati, e quindi dell'emendamento Lucaselli 1.97, sia inteso a calare nella realtà concreta la normativa relativa agli ingressi e che in tal modo non sarebbe minimamente snaturato quanto recato dal decreto bensì reso coerente con le condizioni effettive esistenti in un determinato momento. Ritiene, infatti, che la pandemia e le condizioni economiche attuali sono elementi di novità di cui si deve tener conto anche in questa materia. Riallacciandosi a quanto riferito dalla Ministra Lamorgese, in sede di audizione, che sottolineava che quanto recato nel decreto all'esame deve essere letto nel quadro degli obiettivi europei, crede che in tal senso possa essere inteso anche quanto proposto dall'emendamento all'esame.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.97, sottolinea come esso sia volto soprattutto a sollecitare le forze di maggioranza e di Governo a considerare l'opportunità che in materia si aggiunga il rispetto del principio dell'accoglienza dignitosa, che dipende anche dalle concrete condizioni in cui vive il nostro Paese. Crede che risponda a criteri Pag. 63di lealtà, correttezza e veridicità constatare come l'Italia si trovi in una condizione emergenziale, come anche provato dal fatto che il Governo opera attraverso atti non legislativi quali gli ormai famosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Crede anche di poter dire che la recessione economica attuale sia paragonabile ad una calamità naturale. Poiché tutto questo risponde a verità, ritiene quindi non si possa prescindere dall'inserimento, nel decreto-legge, del principio per il quale l'accoglienza deve essere dignitosa ed umanitaria. È, quindi, dell'avviso che i flussi migratori debbano essere interrotti e ciò non solo per favorire la sicurezza dei cittadini italiani ma anche a vantaggio della sicurezza degli immigrati soprattutto in termini di tutela della salute. Al riguardo, peraltro, segnala che nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana l'incidenza epidemiologica da Covid-19 sugli immigrati risulta molto alta, rilevando che purtroppo molti tra di essi non vengono presi in carico e curati dal Servizio sanitario nazionale e che non pochi immigrati restano, di fatto, reclusi e malati nei centri di accoglienza, cosa che, ritiene, è il contrario esatto di gentilezza e senso di umanità. Per tali motivi raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.97.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.97.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la deputata Stefania Ascari aggiunge la sua firma all'emendamento Boldrini 1.171 e che la deputata Quartapelle Procopio sottoscrive gli emendamenti Palazzotto 1.219, 1.242, 3.101, 4.287 e 15.01.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.98, ne sottolinea l'importanza, in considerazione del fatto che la realizzazione di hotspot attraverso accordi bilaterali internazionali potrebbe favorire il controllo degli immigrati e dei flussi d'immigrazione e quindi delle loro caratteristiche anche personali.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.98, ritiene che uno dei suoi pregi, al di là del suo contenuto che condivide, sia di consentire l'introduzione nel dibattito del tema spinoso relativo agli accordi bilaterali. Sottolinea che il tema non è affatto nuovo e ricorda che già molti mesi orsono il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente della Repubblica francese Macron avevano annunciato accordi bilaterali per la realizzazione di hotspot. Osserva, tuttavia, che ben poco è stato fatto e che, invece, il peso, anche economico, dell'immigrazione è stato lasciato interamente sulle spalle italiane. Rileva che in un momento come questo di crisi pandemica emergono anche aspetti minori che la mancata gestione del fenomeno migratorio acuisce. Si riferisce, ad esempio, ad una notizia che riguarda la denuncia di una sigla sindacale delle forze dell'ordine concernente la mancata esecuzione, da almeno 15 giorni, dei tamponi agli immigrati che arrivano in Sardegna: osserva, infatti, che ciò pone un problema per chiunque stia a contatto con i predetti immigrati, come ad esempio gli operatori delle forze dell'ordine, ma anche, in definitiva, ai migranti stessi, creando in tal modo un danno per tutti. Ritiene che ciò sia un problema serio che deve essere affrontato. In realtà, ricorda che su ciò sarebbe necessario un intervento dell'Unione europea, che però, sottolinea, appare del tutto disinteressata e non fa niente. È dell'avviso, peraltro, che ciò sia legato anche al ruolo marginale ricoperto dall'Italia in Europa, come anche dimostrato dalla mancata estensione al Governo italiano dell'invito a partecipare al recente tavolo istituito tra alcuni Paesi europei in materia di terrorismo e immigrazione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come la realizzazione degli hotspot in collaborazione con i Paesi di provenienza dei migranti consentirebbe un'immigrazione regolare, dal momento che si procederebbe all'identificazione alla partenza, e contribuirebbe a combattere le organizzazioni criminali degli scafisti. Osserva come in tal modo farebbero ingresso nel territorio nazionale soltanto migranti di cui sia stato già accertato il diritto a rimanere nel nostro Paese.

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  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva come la proposta emendativa in esame si inserisca nella logica costruttiva fin qui seguita dalle forze di opposizione. Segnala come la realizzazione degli hotspot sia prevista nell'Agenda europea delle migrazioni anche con l'obiettivo di individuare i migranti economici e quelli che invece hanno diritto a fruire della protezione internazionale. Ritiene che il fatto che gli hotspot siano previsti dall'Agenda europea non possa certo impedire che il Governo italiano nella sua autonomia valuti la possibilità di creare hotspot nei Paesi di origine dei migranti, nell'ambito di accordi bilaterali.
  Dichiara dunque di non comprendere le motivazioni del parere contrario della maggioranza, che, a suo avviso, continua a non prendere in considerazione le proposte di buon senso provenienti dalle opposizioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.98.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.99, rileva come esso, al pari dei precedenti, sia volto a riportare razionalità in un provvedimento a suo avviso disorganico e risponda a logiche di buon senso. Ritiene invece che l'atteggiamento della maggioranza sia ispirato da un approccio ideologico.
  Sottolinea come gli strumenti giuridici internazionali di protezione dei rifugiati facciano riferimento agli scenari esistenti negli anni Cinquanta e come essi debbano essere adeguati alla realtà attuale, in primo luogo introducendo una distinzione tra migranti economici e rifugiati politici, anche al fine di assicurare la priorità a coloro i quali hanno effettivamente diritto alla protezione. Evidenzia come, sulla base dei dati forniti dalla Ministra dell'interno, la quota dei migranti economici sia superiore al 38 per cento, il che rende quanto mai necessaria l'introduzione di una distinzione, al fine di evitare che si spendano risorse a fronte di fenomeni migratori irregolari e di assicurare la giusta accoglienza a chi ne ha diritto.

  Laura BOLDRINI (PD) ricorda come l'iter per il riconoscimento della protezione internazionale sia caratterizzato nel nostro Paese da un procedimento nel corso del quale le domande sono sottoposte ad un vaglio stringente, compiuto da commissioni territoriali nelle quali sono rappresentati il Ministero dell'interno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

  Simona BORDONALI (LEGA), riferendosi alle considerazioni della deputata Boldrini, ricorda come il 70 per cento delle domande di protezione internazionale venga respinto e come sia presente nel nostro Paese un numero ingente di migranti irregolari che hanno richiesto la protezione internazionale. Osserva come la possibilità di reiterare la domanda di protezione ha fatto sì che nel periodo 2015-2016 numerosi migranti la cui domanda era stata respinta siano rimasti oltre due anni nelle strutture di accoglienza a carico dei cittadini italiani, per poi ricevere, al termine della procedura, un semplice foglio di via e continuare di fatto a circolare nel territorio nazionale.
  Ritiene che fino al periodo 2015-2016 sia stato dato un segnale di disponibilità ad accogliere indiscriminatamente i migranti e rileva come con i «decreti Salvini» sia stato dato un segnale diverso, quello per cui l'ingresso dei migranti nel territorio nazionale deve avvenire nel rispetto del diritto internazionale. Contesta che vi sia l'intenzione, da parte delle opposizioni, di negare la tutela a chi ne ha diritto, ma osserva come con il provvedimento in esame si stia tornando a una situazione di apertura indiscriminata. L'emendamento in esame intende dunque affermare il principio per cui può restare in Italia soltanto chi ne ha diritto sulla base delle convenzioni internazionali. Rileva, infine, come il provvedimento in esame contenga norme che di fatto ostacolano l'attività delle commissioni territoriali.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.99, rileva come esso ponga la distinzione tra migranti economici e migranti politici. Sottolinea come tale proposta dovrebbe essere accolta con Pag. 65favore dalle forze di maggioranza, in quanto, introducendo tale distinzione, si accelererebbero le procedure per il riconoscimento della protezione in favore di chi ne ha effettivamente titolo.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva come l'emendamento Lucaselli 1.99 abbia un intento costruttivo e sia pienamente coerente con quanto previsto dall'Agenda europea delle migrazioni per quanto concerne la distinzione tra migranti economici e migranti politici.
  Comprende come vi possano essere difficoltà nella definizione concreta delle due categorie, ma ritiene che la maggioranza, qualora intenda prendere in considerazione l'emendamento, possa comunque chiederne l'accantonamento a fini di ulteriore approfondimento.
  Rileva come, qualora permanga il rifiuto da parte della maggioranza di introdurre questa distinzione, risulterebbe evidente che l'intento della maggioranza medesima è esclusivamente quello di ampliare in modo indiscriminato le possibilità di ingresso nel territorio nazionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.99.

  Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.100, rileva come tale proposta emendativa, lungi dal rimuovere il principio della programmazione, che resta fermo, mira a eliminare un vincolo di tipo cronologico al fine di consentire una programmazione più flessibile e improntata alle regole della sana economia di mercato, quindi al rapporto tra domanda e offerta, sulle quali i rappresentanti del gruppo Forza Italia, e in particolare il collega D'Ettore, dovrebbero concordare.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che la precisazione svolta dal deputato Ceccanti abbia, in realtà, ulteriormente oscurato la finalità del suo emendamento, perché la soppressione del termine del 30 novembre inevitabilmente inficia il principio della programmazione, che necessita di una cronologia. A suo avviso, l'emendamento in esame sottende, invece, la chiara volontà di superare i limiti vigenti, con il rischio di aprire lo spazio ad una libertà decisionale totalmente incontrollata.

  Nicola MOLTENI (LEGA) sottolinea che l'emendamento in esame necessita di un'attenta analisi da parte della Commissione, in quanto propone una modifica alla disciplina dei decreti flussi, introdotta fin dal 1998 dalla legge Turco-Napolitano, con la soppressione del termine previsto per la programmazione triennale da parte del Governo sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del limite delle quote stabilite nel decreto emanato nell'anno precedente.
  Considerata la grave situazione di crisi economica e sociale che i cittadini italiani stanno vivendo, con la perdita di posti di lavoro e con un tasso di disoccupazione molto elevato, ritiene criminale la scelta, sottesa all'emendamento in discussione, di incrementare le quote del decreto flussi. Evidenziate le ragioni per le quali a suo avviso l'ultima sanatoria, che avrebbe dovuto fornire risposte positive alle esigenze del settore agroalimentare, si è rivelata invece fallimentare, sottolinea il rischio che il decreto-legge crei nuova immigrazione illegale e, quindi, insicurezza e criminalità.
  Dichiara poi di non essere disposto ad accettare lezioni di umanità dalla Sinistra, osservando che gli attuali centri di accoglienza offrono una lampante rappresentazione dei trattamenti inumani e degradanti a cui sono sottoposti i migranti, che avvengono, peraltro, nel silenzio delle istituzioni.
  Ritiene quindi sbagliato e fortemente penalizzante per i cittadini italiani l'emendamento Ceccanti 1.100 la cui approvazione renderebbe ancor più inaccettabile il decreto-legge in oggetto non soltanto dal punto di vista politico e normativo, ma anche della sovranità dell'Italia.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) si rivolge al deputato Ceccanti per chiedere chiarimenti sulla ratio della sua proposta emendativa, che, a suo avviso, sembra introdurre una «iperfetazione» normativa da cui deriverebbe una lesione delle prerogative parlamentari.

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  Il Viceministro Matteo MAURI chiarisce che la soppressione proposta dall'emendamento Ceccanti 1.100 del limite temporale del 30 novembre ha esclusivamente l'obiettivo di consentire al Governo, di qualsiasi colore politico, di poter intervenire in maniera più puntuale, tenendo conto degli elementi cui faceva riferimento il deputato Molteni, ed eliminando inutili rigidità.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, considerato che gli identici emendamenti Ungaro 1.215 e Raciti 1.216 risultano quasi coincidenti con l'emendamento Ceccanti 1.100, invita a riformulare i primi due emendamenti in un testo identico all'emendamento Ceccanti. 1.100.

  Il Viceministro Matteo MAURI concorda con il relatore.

  Fausto RACITI, presidente, prende atto che i presentatori degli emendamenti 1.215 e 1.216 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ceccanti 1.100, Ungaro 1.215 (nuova formulazione) e Raciti 1.216 (nuova formulazione) (vedi allegato 8).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia come l'emendamento a sua prima firma 1.10 proponga la soppressione della lettera a) del comma 1, nella parte in cui reintroduce, rispetto alla formulazione recata dal decreto-legge n. 113 del 2018, il richiamo all'obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno che, a suo avviso, ha esclusivamente una valenza ideologica, in quanto vige a prescindere da un esplicito richiamo in tal senso. Richiama, a tale proposito, quanto rilevato dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione di tale provvedimento.
  Reputa quindi che la norma a cui il suo emendamento si riferisce sia la dimostrazione lampante del fatto che il decreto-legge serve solo a consentire alle forze di Governo di raggiungere il risultato politico di poter dire agli italiani di aver cancellato i cosiddetti decreti Salvini. Resta fermo il fatto che il numero degli immigrati è aumentato a dismisura creando una situazione grave che ricade nell'esclusiva responsabilità dell'attuale maggioranza.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima forma 1.102, concordando con quanto evidenziato dal deputato Iezzi, reputa superfluo e ridondante l'aver reintrodotto il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali, ai quali lo Stato è vincolato a prescindere da un esplicito richiamo in tal senso nel provvedimento in esame.

  Emanuele PRISCO (FDI), ritenendo ovvio che gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato trovino applicazione anche in materia di rifiuto o revoca dei permessi di soggiorno, pur comprendendo il senso politico dell'inciso di cui si propone la soppressione, preannuncia il voto a favore degli identici emendamenti Iezzi 1.10 e Lucaselli 1.102.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), dopo aver richiamato anch'egli quanto rilevato dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018, reputa anch'egli ridondante e inspiegabile l'aver ripristinato l'inciso riferito al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Avanza quindi l'ipotesi che in tal modo si intenda, in realtà, introdurre extra ordinem elementi di discrezionalità nella valutazione della portata applicativa della norma.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.10 e Lucaselli 1.102.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che alle ore 17.15 sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle 18 di oggi.

  La seduta termina alle 17.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Meloni 1.103.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 1.103, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto ad abolire il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nelle fattispecie non previste dalle convenzioni internazionali. Ricorda come in tal senso siamo state presentate due proposte di legge da parte del gruppo Fratelli d'Italia, a prima firma del senatore Fazzolari e della capogruppo Meloni.

  Laura RAVETTO (FI) ritiene condivisibile l'emendamento in esame, volto ad abolire un istituto peculiare dell'ordinamento italiano, in virtù del quale viene riconosciuta una protezione in casi non previsti dalle convenzioni internazionali. Osserva come i permessi in tal modo rilasciati non vengano riconosciuti dagli altri Paesi europei, il che rischia di costringere di fatto i migranti presenti nel nostro Paese, che nella maggior parte dei casi sono solamente in transito, a trattenersi. Osserva come tali permessi costituiscano sostanzialmente un escamotage per sanare situazioni derivanti dall'incapacità delle autorità italiane di effettuare i rimpatri.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ricorda come prima dell'adozione dei cosiddetti «decreti Salvini» fosse prevista, accanto alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria, rispondenti alle convenzioni internazionali, un'ulteriore forma di protezione riconosciuta soltanto dal nostro Paese sulla base di presupposti molto generici e osserva come il provvedimento in esame sia volto a reintrodurre tale forma di protezione.
  Stigmatizza, inoltre, la previsione della conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro. Ricorda come i provvedimenti adottati dal precedente Governo prevedessero specifiche ipotesi per la concessione della protezione umanitaria, alle quali il provvedimento in esame ne aggiunge di ulteriori, talmente vaghe da costituire un vero e proprio passe-partout per poter soggiornare liberamente nel nostro Paese.
  Rileva come il provvedimento in esame, ancor più dopo l'approvazione dell'emendamento Ceccanti 1.100, apra le porte a chiunque voglia entrare nel nostro Paese.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea come i permessi di soggiorno per motivi umanitari, Pag. 68 su cui interviene la proposta emendativa in esame, sono previsti solo in Italia e rileva come tali permessi di soggiorno vengano rilasciati sulla base di presupposti vaghi e generici, rendendo evidente l'impostazione del provvedimento in esame volto a favorire l'ingresso indiscriminato. Osserva come vada in tal senso anche la previsione della conversione del permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Sottolinea come l'emendamento in esame, di cui raccomanda l'approvazione, sia fra l'altro volto ad eliminare l'aumento del termine di durata di tali permessi da uno a due anni.

  La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.103.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.107, ne chiede l'accantonamento ai fini di un ulteriore approfondimento, in quanto esso incide sulla situazione derivante dal combinato disposto degli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame, che prefigura tre diversi regimi transitori sulla base dello stato dei relativi procedimenti. Rileva come l'accantonamento della proposta emendativa in esame consentirebbe altresì di valutare adeguatamente l'osservazione al riguardo contenuta nel parere reso dalla II Commissione. Nella stessa ottica chiede altresì l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi al tema della conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.

  Carmelo MICELI (PD) accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Lucaselli 1.107.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Lucaselli 1.107 si intende accantonato.
  Avverte che, per un mero errore materiale, in precedenza è stato indicato come ritirato l'emendamento Frusone 1.106, il quale è ancora all'esame ed è accantonato.

  Laura RAVETTO (FI), intervenendo sull'emendamento Pella 1.110, sottolinea come esso non sia stato presentato a nome del gruppo, bensì dal deputato Pella, recependo le istanze provenienti dall'ANCI. Rileva come si tratti di un tema controverso, sul quale sussistono posizioni diversificate anche all'interno del proprio gruppo, ma osserva come esso sia volto a fare fronte alla richiesta, in alcune realtà, di lavoratori stagionali in determinati periodi dell'anno. Pur nutrendo personalmente perplessità sulla soluzione proposta, ritiene che la proposta emendativa sia meritevole di riflessione e si aspetta, quindi, che sia presa in considerazione dalla maggioranza, anche quale atto di disponibilità nei confronti delle opposizioni.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) evidenzia che, a suo avviso, il ritiro dell'emendamento Iovino 1.112, identico agli emendamenti 1.111 e 1.113, testimonia l'intento ambiguo delle disposizioni oggetto dell'emendamento stesso. I presentatori dell'emendamento poi ritirato, appartenenti al gruppo M5S, erano evidentemente consapevoli del reale intento delle norme, confuse e dal contenuto estremamente elastico, oggetto dell'emendamento soppressivo. Tali disposizioni consentono di fatto la creazione di posti di lavoro fittizi unicamente finalizzati a creare i presupposti per la regolarizzazione e consentire una sanatoria generalizzata degli immigrati irregolari.

  Emanuele PRISCO (FDI), pur comprendendo lo spirito del collega Pella, attento alle esigenze degli enti locali e del mondo produttivo, ritiene impossibile che il proprio gruppo condivida forme di regolarizzazione generalizzata degli immigrati irregolari, in quanto occorre premiare chi rispetta le regole, non chi le viola. Ritiene che l'emendamento in esame rappresenti una sanatoria mascherata, simile a quella già attuata dalla Ministra Bellanova nel mondo agricolo.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, osserva che le posizioni di Forza Italia e di Fratelli d'Italia per la prima volta sono divergenti su emendamenti dell'opposizione, in quanto la deputata Ravetto insiste su un'ulteriore permesso di soggiorno straordinario, mentre Pag. 69 il gruppo FdI ha una posizione contraria. Chiede di conoscere in merito la posizione della Lega.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea che il modo più esplicito per chiarire la propria posizione è quella di esprimerla con il voto.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, chiede di accantonare l'emendamento 1.110.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento 1.110 è accantonato.

  Laura RAVETTO (FI) illustra il suo emendamento 1.111, sottolinea esso è volto a sopprimere la lettera b) del comma 1. Stigmatizza l'eccessivo allargamento della sfera delle protezioni concesse dal provvedimento caratterizzata peraltro da un'enorme discrezionalità giuridica che rimette, di fatto, al magistrato il compito del legislatore. Richiama l'attenzione sull'assenza nel contesto europeo di permessi di soggiorno analoghi a quelli ora in discussione, per cui, a suo avviso, con questo provvedimento viene affermato il principio che l'Italia è la destinazione migliore per chi decida di emigrare.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), nel ricordare che nei giorni scorsi si è registrato un numero elevato di immigrazioni irregolari, sottolinea come provvedimenti come questo, che introduce ben 8 diversi motivi giustificativi dei permessi di soggiorno, invoglino a partire perché viene veicolato il messaggio che in Italia c'è posto per tutti. Allo stesso tempo viene messo in difficoltà il comparto occupazionale. Infatti, mentre per l'emergenza sanitaria si chiude tutto, il circuito dell'accoglienza viene alimentato, con una protezione umanitaria che dietro i motivi speciali cela l'estensione generalizzata del permesso di soggiorno. Ricorda che gli immigrati irregolari provengono per la maggior parte dalla Tunisia, dunque un Paese dove non ci sono guerre e dove le persone dovrebbero invece essere incentivate a rimanere per sviluppare l'economia locale. Stigmatizza il radicale cambiamento di opinione dei deputati del Movimento 5 Stelle.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), si dichiara preoccupato che si manifesti un «effetto farfalla» sul fronte dell'emigrazione. Basterà infatti una calamità nel Paese di origine a giustificare l'immigrazione nel nostro Paese, senza nessuna possibilità da parte dei magistrati di negare il diritto all'ingresso a chi lamenti una calamità nel suo Paese di origine, con effetti incontrollabili.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza l'automatismo della conversione in permessi di lavoro di una molteplicità di permessi di soggiorno, riguardanti le fattispecie più disparate, come motivi sportivi, assistenza ai minori, calamità e molto altro. Se si arriva per motivi diversi non c'è ragione di convertire il permesso ottenuto in un permesso di lavoro, per il quale viene inoltre abolito il requisito del reddito minimo. Porta ad esempio la propria esperienza personale di madre di due bimbi nati negli Stati Uniti che, per entrare in quel Paese, ha dovuto dimostrare reddito e posizione lavorativa, nonché fornire rassicurazioni circa il futuro rientro in Italia. Sottolinea che chi possiede i requisiti per entrare e lavorare in Italia deve poterlo fare, ma per questo deve essergli assicurato il diritto di convertire la causa giustificativa del proprio permesso di soggiorno. Chiede che sia ripristinata la richiesta del requisito del reddito minimo, la cui assenza rappresenta un insulto a chi cerca di venire in Italia regolarmente per lavorare.

  Simona BORDONALI (LEGA), chiede ai relatori di accantonare il suo emendamento 1.113 e si dichiara disponibile ad accogliere un'eventuale proposta di riformulazione. Rileva poi come l'emendamento 1.112, presentato e poi ritirato dai deputati del Movimento 5 stelle, renda manifesto che anche all'interno della maggioranza ci sono perplessità in merito. Osserva che, analizzando l'articolo, si trovano voci per i permessi speciali prive senso, salvo quello di inviare ai migranti il messaggio di farsi Pag. 70furbi e invitarli nel nostro Paese dove c'è una concreta possibilità di non essere rimandati a casa.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), si dichiara concorde con l'intervento del deputato Paolini, che richiama il Parlamento a evitare di dare eccessiva discrezionalità ai giudici, e su quello della deputata Lucaselli, che stigmatizza l'eccessivo automatismo della conversione dei permessi di soggiorno. È indubbio, a suo avviso, che si stia inserendo una sanatoria surrettizia. Ci sono persone che avendo perso i titoli per stare in Italia li vedranno convertiti in permessi di lavoro. Desta inoltre preoccupazione la norma introdotta dalla lettera g), riguardante i permessi di soggiorno per motivi religiosi. Richiama un parere del Consiglio di Stato che nega la possibilità di convertire requisiti riferibili a presupposti diversi, evidenziando che non si possono parificare situazioni diverse, collegando alle stesse i medesimi effetti. I giudici non potranno fare un controllo sulla sussistenza dei requisiti che avevano originariamente motivato i permessi dato che questi ultimi saranno automaticamente convertiti in prossimità della scadenza dei requisiti originari.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) lancia un appello ai sottoscrittori dell'emendamento 1.112 ad andare avanti e a non abbandonare la loro originaria battaglia politica. Ricorda ai deputati del Movimento 5 Stelle le loro origini politiche, volte a scardinare i poteri forti e la casta e li invita a non piegarsi alle logiche del Partito Democratico.

  Gianni TONELLI (LEGA) osserva che da domani l'opposizione non avrà più la possibilità di dissentire perché i tempi verranno contingentati e anche in aula verrà posta la fiducia. Il comma di cui gli emendamenti in esame propongono la soppressione garantisce la permanenza in Italia di tutti coloro che sono qui per i mille motivi indicati nel provvedimento, senza eccezioni. Richiama quindi il Movimento 5 Stelle a ritrovare coerenza.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 1.111 e Bordonali 1.113.

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 1.21, richiama l'attenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare sulle conseguenze negative derivanti dallo spropositato ampliamento delle fattispecie di permesso di soggiorno introdotte dal presente provvedimento, che a suo avviso si riveleranno in sostanza funzionali a situazioni di sanatoria diffusa dei fenomeni di immigrazione irregolare o clandestina, ricordando come viceversa il precedente Governo avesse ad esempio limitato i casi di protezione umanitaria al ricorrere di circostanze del tutto eccezionali e straordinarie.
  Nel rilevare ancora una volta l'intrinseca incoerenza ed illogicità dell'impianto sottostante l'intero provvedimento, evidenzia altresì come l'apertura indiscriminata del nostro Paese ai flussi migratori aggraverà ulteriormente, anche attraverso la possibilità di convertire il titolo di ingresso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il già difficile quadro occupazionale in cui si trova il nostro Paese.

  Emanuele PRISCO (FDI), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Vinci 1.21, di cui apprezza l'assoluta ragionevolezza, stigmatizza l'incredibile varietà di permessi di soggiorno introdotti dal provvedimento in esame, evidenziando in particolare la genericità dei presupposti che caratterizza, rispetto alla normativa previgente, quello rilasciato per motivi di calamità naturale. Ritiene, inoltre, che il meccanismo di convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro comporterà di fatto una regolarizzazione dei flussi migratori irregolari.

  Alberto STEFANI (LEGA) tiene a precisare che la cosiddetta protezione umanitaria, in sostanza disciplinata dalla legge Turco-Napolitano del 1998, rappresenta un istituto assai differente rispetto alla protezione internazionale, che implica invece il riconoscimento dello status di rifugiato. Pag. 71Tanto premesso, sottolinea come gli ordinamenti degli altri Paesi europei, in controtendenza rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in discussione, prevedono criteri molto più stringenti in tema di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e che le convenzioni internazionali vigenti non contengono a ben vedere la previsione incondizionata del diritto all'accoglienza.

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 1.21.

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.1, rimarca l'apparente contraddizione insita nelle posizioni espresse nel corso del presente dibattito, di cui pure apprezza nel complesso taluni interessanti spunti di riflessione, dai gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, che, da un lato, insistono ripetutamente sui profili di irregolarità che contraddistinguerebbero, a vario titolo, gli interventi nel campo delle politiche migratorie adottati dall'attuale Governo e, dall'altro, dichiarano la propria contrarietà rispetto all'introduzione di qualsivoglia misura volta a regolarizzare il fenomeno migratorio stesso.
  In replica al deputato Stefani, precisa inoltre che i richiedenti protezione internazionale hanno diritto all'accoglienza, secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle leggi della Repubblica.
  Richiama infine l'attenzione dei colleghi del centrodestra sui profili inerenti alla cosiddetta emigrazione per motivi economici, rammentando come il nostro Paese figura nelle ultime posizioni tra quelli europei per quanto concerne il numero di ingressi connessi a motivi di lavoro e come la normativa precedente al decreto-legge in esame non rispondesse in maniera efficace alle aspettative del tessuto produttivo italiano, come peraltro ribadito anche dai rappresentanti delle categorie economiche di recente auditi in Commissione. Auspica viceversa che il provvedimento in esame possa rappresentare solo il primo passo nella direzione di una riforma organica e compiuta della normativa vigente nella gestione dei flussi migratori.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel contestare gli addebiti mossi alle forze politiche di centrodestra dal deputato Magi, osserva come la formulazione del suo emendamento 1.1 prefiguri in sostanza una indiscriminata estensione delle fattispecie di permesso di soggiorno, che si tradurranno inevitabilmente anche in una sanatoria dei casi di immigrazione irregolare.

  Laura RAVETTO (FI), in replica alle argomentazioni in precedenza svolte dal deputato Magi, osserva come il suo emendamento 1.1, al pari delle finalità complessive del decreto-legge in esame, non si pone affatto nella logica di promuovere e favorire gli ingressi regolari di lavoratori stranieri, occorrendo viceversa a tale scopo l'adozione di una disciplina seria e coerente anche rispetto agli orientamenti assunti a livello europeo, pena l'impossibilità di assicurare ai migranti una effettiva accoglienza ed integrazione all'interno del nostro Paese e creando in tal modo solo false aspettative.
  Nel rimarcare come peraltro una politica di accesso indiscriminato non garantirebbe al tessuto economico e produttivo italiano la disponibilità di manodopera qualificata, pone l'accento altresì sull'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi, che come tali si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali e comporteranno costi aggiuntivi a carico dei contribuenti italiani a causa dell'assistenza sociale comunque da garantire ad un elevato numero di stranieri immigrati.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) non comprende la ratio dell'ultimo intervento del deputato Magi, che ha svolto prevalentemente considerazioni estranee al contenuto del suo emendamento 1.1, ravvisando come sullo stesso è stato peraltro curiosamente espresso un parere contrario da parte dei relatori, appartenenti a quella stessa maggioranza di Governo cui partecipa lo stesso deputato Magi.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, rileva come la proposta emendativa 1.1 presenti Pag. 72profili di criticità, in quanto la previsione del presupposto dei motivi di studio non consente di accertare il possesso dei requisiti reddituali. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento e a riproporne il contenuto in un ordine del giorno in Assemblea.

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ritira il suo emendamento 1.1.

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.115, rileva come esso sia volto a prevedere quali requisiti per la conversione del permesso di soggiorno la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale e di un'assicurazione sanitaria. Rileva come la proposta emendativa in esame sia volta a garantire condizioni di vita dignitosa per i richiedenti la conversione del permesso di soggiorno.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.115.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.116, ne chiede l'accantonamento in quanto esso, al pari dell'emendamento Lucaselli 1.107 precedentemente accantonato, incide sulle lettere a) ed f) del comma 1 dell'articolo 1.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva come le motivazioni addotte dalla deputata Bartolozzi per sostenere la necessità di accantonare l'emendamento 1.116, siano diverse rispetto a quelle che hanno indotto ad accantonare dell'emendamento Lucaselli 1.107, in quanto questo interviene sulla lettera a) del comma 1, mentre l'emendamento 1.116 incide sulle lettere a) e f) del comma 1, lettera b), capoverso 1-bis.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) contesta le affermazioni della relatrice Baldino, in quanto il relatore Miceli, accedendo alla richiesta di accantonamento, ha fatto riferimento alla lettera a) citata.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, non condivide l'impostazione della deputata Bartolozzi, in quanto il rapporto tra l'emendamento in esame e quello precedentemente accantonato è di genere a specie, facendo l'emendamento in esame riferimento ad una pluralità di disposizioni, fra cui anche quella su cui incide l'emendamento accantonato.
  Non accede, pertanto, alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ravetto 1.116.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) condivide le considerazioni della deputata Bartolozzi, ritenendo che debbano essere accantonate tutte le proposte emendative relative alle disposizioni cui fa riferimento l'articolo 15.

  Laura RAVETTO (FI), pur condividendo le considerazioni delle deputate Bartolozzi e Lucaselli, ritiene comunque, dato l'atteggiamento pregiudiziale assunto dalla maggioranza, che anche qualora fosse accolta la proposta di accantonamento, l'emendamento sarebbe in ogni caso in seguito respinto.
  Rileva come i presupposti previsti per la conversione del permesso di soggiorno siano tali da prefigurare una sanatoria generalizzata e come la posizione della maggioranza sia evidentemente ispirata da motivazioni di tipo ideologico. Sottolinea, inoltre, come l'approvazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame comporteranno un insostenibile aumento del carico di lavoro delle commissioni territoriali.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea come l'estensione dei presupposti della protezione umanitaria potrebbero condurre, ad esempio, a ritenere meritevoli di protezione umanitaria tutti coloro che nel Paese di provenienza non hanno accesso alla rete, in quanto un documento sottoscritto nel 2015 dall'allora Presidente della Camera Boldrini e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale francese configura come diritto fondamentale il diritto di connessione e come andasse nello stesso senso una proposta avanzata nel 2010 dal professor Rodotà. Pag. 73
  Per quanto riguarda la conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro andrebbe semmai presa in considerazione l'ipotesi di permessi temporanei, di durata pari a quella del rapporto di lavoro, come avviene negli Stati Uniti.

  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.116.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.118, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Lucaselli 1.117, rileva come esso sia volto a impedire la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Ricorda come il permesso per protezione speciale sia stato previsto dai cosiddetti «decreti Salvini» e come il provvedimento in esame sia volto ad ampliarne non soltanto la durata, portandola da uno a due anni, ma, in maniera indiscriminata, anche i presupposti, al fine di aumentare a dismisura la possibilità di rilasciare tali permessi. Rileva come l'emendamento Iovino 1.121, presentato da deputati del Movimento 5 Stelle, andasse nella stessa direzione dell'emendamento in esame, esprimendo stupore per il fatto che tale emendamento sia stato ritirato dai presentatori senza fornire alcuna motivazione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come la possibilità di convertire i permessi di protezione speciale in permessi per motivi di lavoro renda nulla l'eccezionalità dei presupposti che dovrebbero consentire la concessione dei permessi di protezione speciale. Rileva, inoltre, come l'ampliamento della possibilità di conversione dei permessi comporterà un notevole aggravio per la pubblica amministrazione. Esprime anch'ella stupore per il fatto che deputati della maggioranza abbiano ritirato un emendamento analogo senza fornire alcuna motivazione.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.117 e Molteni 1.118.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento 1.119, il quale cerca di applicare il principio della riduzione del danno, stabilendo alcune condizioni e criteri quali i requisiti reddituali, abitativi e sanitari, pari a quelli richiesti in caso di ricongiungimento, per porre un limite all'allargamento e non gravare sul paese ospitante. L'allargamento dei permessi comporta infatti un aggravio per gli enti locali, tenuti a garantire il welfare e la protezione sociale alle persone senza reddito e senza casa. Ma dato che le risorse a disposizione degli enti non sono certo infinite, rileva come un aumento della domanda determinerebbe una condizione di affanno per gli stessi enti obbligandoli a scegliere su chi aiutare, limitando i diritti di molti italiani.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come l'emendamento 1.119 migliorerebbe la previsione che il decreto-legge introduce circa i permessi di soggiorno di carattere speciale convertibili in permessi di soggiorno. Il «decreto invasione» può trasformarsi in un'industria della marginalità per gli immigrati privi di requisiti reddituali che faranno pressione sul sistema di welfare sociale. Ci sono già molte famiglie italiane e immigrate regolari che chiedono buoni spesa, case popolari, e un'ulteriore presenza di nuovi poveri non potrebbe trovare risposte. Ricorda che il provvedimento non attribuisce nuove risorse ai comuni per videosorveglianza o assunzioni di vigili urbani.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ricorda il prevedibile intasamento per i tribunali, dato che si prevedono 4 livelli diversi di verifica dei requisiti per la permanenza, peraltro con il gratuito patrocinio dello Stato

  Emanuele PRISCO (FDI) osserva come sia di assoluto buon senso richiedere per convertire il permesso di soggiorno di dimostrare di avere una casa e un reddito, anche per ragioni di sicurezza, per sapere dove vive il richiedente e assicurare che manifesti caratteristiche minime di adesione al paese in cui vive. Ricorda che non si possono accogliere tutti i migranti. Rileva Pag. 74 l'incentivazione all'immigrazione illegale sia la cifra di questo provvedimento, annunciato come correttivo al decreto sicurezza e trasformato invece in un decreto «immigrazione clandestina». Esiste la possibilità di modificare il decreto flussi per far venire in Italia, rispettando le regole, chi in Italia può essere accolto, mentre le procedure introdotte da questo provvedimento consentono invece di trasformare i permessi umanitari per altre finalità.

  Alberto STEFANI (LEGA) riporta l'attenzione sul livello locale, ricordando che le maggiori difficoltà si manifesteranno in tale ambito, notando ironicamente come gli immigrati non si rivolgeranno certo ai parlamentari. In qualità di sindaco di un comune ricorda quindi che non si può agire senza analizzare le conseguenze del provvedimento sugli uffici sociali.

  Simona BORDONALI (LEGA) ricorda che i requisiti stabiliti dall'emendamento 1.119 sono gli stessi già previsti all'interno del testo unico per i ricongiungimenti, laddove la soppressione di tali requisiti è prevista dall'articolo 1 in esame anche per quanto riguarda i dottorandi. Ritiene dunque che la maggioranza intenda accogliere chiunque nel territorio, indipendentemente dalle garanzie che possono offrire, creando problemi che ricadranno sugli amministratori locali che dovranno garantire servizi abitativi e diritto alla salute.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.119 Bordonali e 1.120 Giannone.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva che gli identici emendamenti 1.112 e 1.123 si riferiscono all'allargamento dei permessi di lavoro, in questo caso applicabili ai permessi per calamità. Come già osservato dal collega Molteni non ha senso ha prevedere una permanenza per chi viene per una calamità quando questa cessa di esistere. Non è facile definire una calamità né circoscrivere la durata di quel tipo di permesso, ma va esclusa la possibilità di allungare la permanenza sul territorio ospitante al termine della calamità, quando va invece favorito il rientro in patria.

  Emanuele PRISCO (FDI) evidenzia che, attraverso i due identici emendamenti Invernizzi 1.122 e Lucaselli 1.123, entrambi i gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia chiedono di sopprimere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per calamità in permesso per motivi di lavoro. Sottolinea, inoltre, come l'articolo 1 ampli la nozione di calamità in modo indefinito e chiede in quale Paese dell'Africa non vi sia una «grave calamità». Sostiene che ogni previsione del comma 1 dell'articolo 1 allarga le possibilità di permanenza degli immigrati irregolari in Italia e chiede, quindi, di ripensare la disposizione oppure di accantonare gli emendamenti per riscrivere il testo secondo le proposte degli emendamenti successivi.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, riferisce che gli è pervenuta una lettera del Presidente Fico di risposta a una missiva che ha inviato al Presidente unitamente ai colleghi Sisto, Prisco e Colucci, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità di talune proposte emendative. Rileva come la lettera del Presidente Fico dichiari inammissibile l'articolo aggiuntivo Dieni 5.03. Evidenzia al riguardo come vi siano numerose proposte emendative che intervengono sulla medesima tematica, stanziando risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Propone, quindi, di verificare se sussista l'assenso dei gruppi ad affrontare tale tematica, per superare tale giudizio di inammissibilità.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, concorda con il deputato Iezzi circa la necessità di verificare se sussistano le condizioni per discutere la tematica affrontata dagli emendamenti inammissibili concernenti le risorse da destinare ai comuni di frontiera, sulla base di un accordo unanime tra i gruppi.

  Simona BORDONALI (LEGA) intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.122, Pag. 75evidenzia la difficoltà a comprendere il concetto di permesso di soggiorno per calamità, soprattutto a seguito alla modifica dell'articolo 20-bis del Testo unico dell'immigrazione, operata dal decreto-legge in esame, ossia la sostituzione dell'espressione «contingente ed eccezionale» calamità con «grave» calamità. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che già nella previgente disciplina chi otteneva tale permesso poteva svolgere attività lavorativa.

  Nicola MOLTENI (LEGA) chiede ai relatori e al Governo per quali motivi, oltre ad estendere le possibilità di conversione dei permessi di soggiorno speciali e la loro durata, si preveda di convertirli in permessi di lavoro.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Invernizzi 1.122 e Lucaselli 1.123.

  Fausto RACITI, presidente, informa che alle ore 10 di domani sarà convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina.

  La seduta termina alle 20.45.