CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 novembre 2020
472.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 16 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il viceministro per la salute, Pierpaolo Sileri.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che la deputata Giorgia Latini ha cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Giuseppe Paolin.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che il provvedimento in titolo è calendarizzato per la discussione in Assemblea da venerdì 20 novembre 2020.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Rostan, per lo svolgimento della relazione.

  Michela ROSTAN (IV), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, approvato dal Senato, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, si iscrive in una sequenza di atti legislativi con i quali è stata affrontata fino ad oggi l'epidemia da COVID-19. Al riguardo, ricorda i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, recanti misure volte a fronteggiare la pandemia in atto, a seguito dello stato d'emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
  Il successivo decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha, da un lato, stabilito un progressivo allentamento di divieti e vincoli calibrati sulla fase più acuta dell'emergenza, dall'altro ha previsto una maggiore articolazione, nei rapporti tra Stato e regioni, circa l'adozione delle misure per fronteggiare l'emergenza. Tale decreto-legge ha Pag. 16avviato quella che viene correntemente definita come la «fase due» della gestione dell'epidemia.
  Ricorda, altresì, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, che ha prorogato diverse misure a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020.
  Infine, è stato adottato il presente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in una congiuntura in cui l'andamento epidemiologico mostra segni di significativa ripresa. In parallelo al decreto-legge, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  I decreti-legge appena ricordati, tutti esaminati in sede referente, alla Camera, presso la XII Commissione, costituiscono l'intelaiatura giuridica entro cui si collocano altri provvedimenti, contenenti misure puntuali in vari settori, riconnesse all'emergenza epidemiologica.
  Entrando nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, modificato nel corso dell'esame al Senato, rileva che l'articolo 1 proroga il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020 (comma 1, lettera a), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a)). Il termine del 15 ottobre 2020 diviene ora 31 gennaio 2021.
  Si prevede altresì l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande (articolo 1, comma 1, lettera b)). Sono esclusi da tali obblighi alcuni soggetti: coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità.
  Ai sensi del comma 2, lettera a), che interviene sul decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi decreti. Le misure ampliative possono, quindi, essere adottate nei soli casi eventualmente previsti dai decreti del Presidente del Consiglio, nel rispetto dei criteri ivi indicati, previa intesa con il Ministro della salute. Nella relazione illustrativa al decreto-legge, si specifica che tale novella è ritenuta opportuna, alla luce della recrudescenza dell'infezione da COVID-19, al fine di evitare che possano essere adottate misure di contrasto all'epidemia meno restrittive di quelle previste a livello nazionale, tranne nei casi in cui si tratti di modulare diversamente le predette misure sul territorio, in ragione della diffusione del virus.
  L'articolo 1, comma 3, lettera b), novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto-legge in esame. Per l'illustrazione dei contenuti delle singole norme prorogate, rinvia al dossier predisposto dal Servizio Studi.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 1, comma 4, modificando l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 87, relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché gli accertamenti relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Pag. 17
  Il comma 4-bis dell'articolo 1 – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone che, qualora i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca – ad esclusione dell'ISTAT – siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, si procede al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021.
  Viene, inoltre, posposto al 31 marzo 2021 il termine per ottemperare all'obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (comma 4-ter dell'articolo 1) e si posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (comma 4-quater dell'articolo 1). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio. Non rientrano nella definizione di documenti di identità e di riconoscimento le tessere sanitarie (le quali sono state prorogate al 30 giugno 2020 dall'articolo 17-quater del decreto-legge n. 18 del 2020).
  I commi aggiuntivi da 4-quinquies a 4-septies – introdotti al Senato – prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021.
  Osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 4-octies, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 del termine concernente l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione (previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019).
  Con l'aggiuntivo comma 4-novies – introdotto dal Senato – si incide sull'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Si tratta del differimento al 31 marzo 2021 del termine di adeguamento dei propri statuti alle disposizioni inderogabili dello stesso codice, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (ASP). Siffatto differimento investe altresì la facoltà (attribuita agli enti ricordati dal medesimo comma 2 dell'articolo 101 del codice) di modificare gli statuti con procedimento «semplificato» ossia con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine sia dell'adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili del codice sia dell'introduzione di clausole che escludano l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Tale differimento vale anche per le imprese sociali (comma 4-decies).
  Il nuovo comma 4-undecies modifica l'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019, posticipando al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo di nuove tecnologie. Viene ampliata la durata massima potenziale della sperimentazione, specificando che la stessa potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi. Si prevede, inoltre, che Banca d'Italia, Consob e Ivass, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione.
  Il nuovo comma 4-duodecies prevede l'applicazione alle società in house, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa Pag. 18materia per le società a partecipazione pubblica.
  Il nuovo comma 4-terdecies, primo periodo, stabilisce che le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e che si terranno entro il 31 marzo 2021. Il comma in esame dispone altresì, in relazione alle citate elezioni, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
  Al fine di assicurare la continuità nel governo degli enti interessati, il secondo periodo del comma 4-terdecies dispone la contestuale proroga della durata della gestione della Commissione straordinaria fino al rinnovo degli organi.
  Viene anche stabilita la disciplina in materia di rinnovo dei consigli metropolitani per il 2020 (nuovo comma 4-quaterdecies), attraverso la fissazione in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo (e non sessanta come previsto in via ordinaria) del termine entro il quale si procede allo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano.
  Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali – già disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 26 del 2020 – sono rinviate, anche nel caso in cui siano già state indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale (nuovo comma 4-quinquiesdecies).
  Al fine di garantire continuità nell'amministrazioni delle città metropolitane e delle province, fintanto che non si sia proceduto al rinnovo dei relativi organi, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica (nuovo comma 4-sexiesdecies).
  Il differimento delle consultazioni elettorali, come si evince anche dalla relazione illustrativa al decreto-legge n. 148 del 2020 (A.S. 2010), di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione) e del quale le disposizioni in esame riproducono i contenuti, è da collegare alla «significativa recrudescenza del contagio del virus COVID-19» e alla connessa esigenza che le ulteriori consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.
  Il nuovo comma 4-duodevicies prevede, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dal COVID-19, la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.
  Fa presente, poi, che il comma 4-undevicies, anch'esso introdotto al Senato, prevede la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle contabilità speciali dei commissari delegati delle regioni e province autonome colpite da determinati eventi calamitosi del 2017 e 2018, in cui sono confluite risorse per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per altri investimenti, tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, ai commi da 1 a 3 reca proroghe di termini in materia di riscossione. Essi riproducono le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).
  Ricorda che il citato decreto-legge n. 129 proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta «decadenza lunga» del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Sono, inoltre, prorogati di dodici mesi, per i carichi – tributari e non tributari Pag. 19 – affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021.
  Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
  I commi da 4 a 6 del medesimo articolo 1-bis prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate da autorità libiche il 1° settembre 2020.
  L'articolo 1-ter – inserito dal Senato – proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in determinati anni.
  Passando all'articolo 2, rileva come il comma 1 rechi alcune novelle alla disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta app Immuni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70). Tale sistema di allerta, come è noto, si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Le modifiche apportate concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea (lettera a) del comma 1); il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (lettera b) del comma 1). Al riguardo, ricorda che l'Unione europea ha definito uno strumento per garantire l'interoperabilità delle applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta (cosiddetto gateway federativo), con riferimento agli Stati membri che abbiano deciso di far progredire la loro collaborazione in questo settore su base volontaria. La richiamata novella di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 specifica che l'applicazione dell'interoperabilità al sistema di allerta italiano deve essere preceduta da una valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 27 aprile 2016.
  Con riferimento ai predetti termini finali, osserva che la formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame faceva riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con un termine finale di chiusura posto al 31 dicembre 2020. La novella di cui al comma 1, lettera b), fa invece riferimento alla futura cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione, anche a carattere transfrontaliero, del virus SARS-CoV-2. Si demanda l'individuazione di tale momento a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro della salute; in ogni caso, il termine non può ricadere in un periodo successivo al 31 dicembre 2021.
  Il comma 1-bis, inserito dal Senato, prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali e ai fini della fruizione dell'app Immuni durante il medesimo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Passando all'articolo 3, segnala che il comma 1 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le modifiche apportate differiscono al 31 ottobre 2020 i termini già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre Pag. 20 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.
  I commi 1-bis e 1-ter, inseriti dal Senato, concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi.
  L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine, esso interviene sull'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione.
  L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)») nell'elenco degli «agenti biologici classificati», posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Si ricorda che tale elenco è definito – con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso – ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici. La novella in esame costituisce il recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
  La nuova voce viene inserita, in conformità con la citata direttiva, con un livello di classificazione 3. In quest'ultimo rientrano, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, ma per i quali di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Si specifica – sempre in conformità con la direttiva – che: il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2; il lavoro (riguardante il medesimo agente) che sia invece propagativo deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3, a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.
  Evidenzia come l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, attribuiva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Il termine di conclusione dell'istruttoria è fissato in sei mesi dalla data di avvio del procedimento.
  L'attività istruttoria dell'Autorità indipendente dovrà essere volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo sulla base di criteri previamente individuati che dovranno tenere conto, tra l'altro: dei ricavi; delle barriere all'ingresso; del livello di concorrenza nei mercati coinvolti. L'Autorità, al termine dell'istruttoria, potrà eventualmente adottare i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici). Si segnala che l'articolo in questione richiama la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, emanata a seguito del ricorso presentato dalla società Vivendi contro l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e Mediaset SpA.
  Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005.
  L'articolo 5 dispone fino al 15 ottobre 2020, salvo che sopraggiunga prima un nuovo decreto del Presidente del Consiglio Pag. 21dei ministri, – l'ultrattività del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre) nonché circa l'applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Com'è noto, al DPCM 7 settembre 2020 hanno fatto seguito altri provvedimenti analoghi e, da ultimo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che ha introdotto misure più stringenti, in considerazione dell'aggravarsi della situazione, efficaci fino al prossimo 3 dicembre.
  L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, modificando l'articolo 66, sesto comma delle disposizioni di attuazione del Codice civile, abbassa il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. Si può ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini (e quindi non più della totalità).
  Fa presente, infine, che gli articoli 6 e 7 del decreto-legge concernono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del decreto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in oggetto. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di domani, martedì 17 novembre.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.