CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2020
470.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate oltre 1.500 proposte emendative (vedi allegato) al disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 Pag. 6gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
  In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto–legge, come esso affronti alcune tematiche definite, recando norme che in vario modo intervengono, su alcuni ambiti materiali specifici, relativi:

   alla disciplina dei permessi di soggiorno e di altri titoli di soggiorno analoghi;

   alla disciplina della protezione internazionale;

   alla disciplina del trattenimento degli stranieri;

   alla disciplina dei divieti all'ingresso di navi nel mare territoriale;

   alla disciplina dei termini relativi ai procedimenti in materia di cittadinanza;

   alla disciplina relativa alle funzioni, agli standard di servizio e alle tipologie di prestazioni, nonché ai beneficiari del sistema di accoglienza;

   alla disciplina sanzionatoria in materia di: delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri; resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; comunicazioni con l'esterno di detenuti sottoposti al regime del 41-bis o di detenuti; rissa;

   alla disciplina del divieto di accesso in esercizi e locali pubblici;

   a obblighi relativi ai siti web che si ritiene utilizzati per il traffico di stupefacenti via internet;

   alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto relative a questioni non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

   Ascari 1.01, il quale abroga le disposizioni sanzionatorie in materia di blocco stradale recate dall'articolo 23 del decreto – legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza 1);

   Ascari 1.03, il quale modifica le disposizioni sanzionatorie in materia di blocco stradale recate dall'articolo 23 del decreto – legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza 1);

   Meloni 1.05, il quale istituisce presso i tribunali distrettuali le sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere;

   Iezzi 2.160, limitatamente ai capoversi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, Tonelli 2.96, Vinci 2.97 e Tonelli 2.62, che intervengono in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dei cittadini regolarmente soggiornanti in Italia;

   Del Mastro delle Vedove 2.06, il quale modifica in più punti la legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) prevedendo, tra l'altro, che il matrimonio contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri costituisca una causa ostativa all'acquisto della cittadinanza;

   Montaruli 3.113 e Deidda 3.115, i quali stanziano risorse per gli aumenti stipendiali del personale delle forze armate e di polizia;

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   Ascari 3.01, che limita l'accesso alle informazioni dell'anagrafe nazionale della popolazione residente relative a vittime di violenza;

   Gregorio Fontana 3.07, che modifica la disciplina del fermo di polizia di cui al decreto-legge n. 59 del 1978, sopprimendo, tra le altre cose, il limite alla durata del fermo per rifiuto di dichiarare le proprie generalità;

   Iezzi 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.261, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88. 4.89, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.110, 4.109, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.157, 4.158, 4.156, 4.159, 4.160, 4.161, 4.162, 4.163, 4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.300, 4.301, 4.302, 4.304, 4.305, 4.306, 4.308, 4.309, 4.311, 4.312, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.321, 4.323, 4.324, 4.325, 4.327, 4.328, 4.329, 4.330, 4.331, 4.332, 4.333, 4.334, 4.335, 4.336, 4.337, 4.338, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.343, 4.344, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.350, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.355, 4.356, 4.357, 4.358, 4.359, 4.360, 4.361, 4.362, 4.363, 4.364, 4.365, riconducibili tutti al medesimo principio emendativo, che introducono quale causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza, la denuncia, il procedimento o la condanna nei confronti del gestore per alcuni reati previsti dal codice penale (di cui al regio decreto n. 1398 del 1930) all'interno delle seguenti fattispecie: delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 241 a 313 del codice penale); delitti contro la pubblica amministrazione (articoli da 314 a 360 del codice penale); delitti contro l'amministrazione della giustizia (articoli da 361 a 401 del codice penale); delitti contro il sentimento religioso (articoli da 402 a 413 del codice penale); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale); delitti contro l'incolumità pubblica (articoli da 422 a 452 del codice penale); delitti contro la fede pubblica (articoli da 453 a 498 del codice penale); delitti contro l'economia pubblica (articoli da 499 a 518 del codice penale); delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (articoli da 519 a 544 del codice penale); delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies del codice penale); delitti contro la famiglia (articoli da 556 a 574-bis del codice penale); delitti contro la vita e l'incolumità individuale (articoli da 575 a 593 del codice penale);

   Rizzo Nervo 4.310 e Marco Di Maio 4.313, i quali intervengono sulla disciplina delle spese in materia di pubblico impiego, prevedendo la possibilità per i comuni di innalzare per un triennio il limite di spesa per il personale impiegato con rapporto di lavoro flessibile esclusivamente per garantire servizi e attività di accoglienza e integrazione dei migranti;

   Fitzgerald Nissoli 4.322, il quale modifica la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, al fine di eliminare il possesso di un'adeguata e certificata conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio;

   Palazzotto 4.326, il quale novella la legge n. 91 del 1992, al fine di ridurre da 250 a 42,5 euro l'importo del contributo richiesto dalla legge per gli atti relativi alla cittadinanza;

   Siragusa 4.381, limitatamente al capoverso comma 1-bis, il quale, modificando Pag. 8la legge n. 91 del 1992, introduce una nuova ipotesi di rinuncia alla cittadinanza;

   Sisto 4.383, il quale modifica il regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza (DPR n. 362 del 1994), prevedendo che l'istanza di concessione della cittadinanza sia corredata da una certificazione relativa ai redditi;

   Ungaro 4.384, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, escludendo la possibilità di rigettare l'istanza di concessione della cittadinanza nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione in relazione alla condanna per uno dei reati che precludono l'acquisto della cittadinanza;

   Fitzgerald Nissoli 4.385 e 4.386, che modificano la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 in materia di riacquisto della cittadinanza;

   Schirò 4.387 e La Marca 4.388, i quali modificano la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 sui requisiti di conoscenza della lingua italiana richiesti per la concessione della cittadinanza italiana per beneficio di legge e per matrimonio;

   Magi 4.3, il quale stabilisce che non si tenga conto del parametro reddituale per le domande di cittadinanza presentate dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2024;

   Fassina 4.298, limitatamente alla parte consequenziale, e Fassina 4.011, i quali abrogano l'articolo 5 del decreto – legge n. 47 del 2014, in materia di occupazione abusiva di immobili;

   Schirò 4.296, il quale modifica il Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

   Ungaro 4.391, il quale modifica il decreto – legge n. 113 del 2018, abrogando una disposizione in materia di revoca della cittadinanza;

   Prisco 4.392, il quale dispone la concessione di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che abbiano fatto richiesta di cittadinanza entro il 2021;

   Prisco 4.393, il quale dispone lo stanziamento di risorse per l'anno 2020 destinate ad accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano;

   Colletti 4.02, il quale modifica il decreto – legge n. 13 del 2017, in materia di obblighi di aggiornamento professionale dei giudici delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di composizione del tribunale;

   Siragusa 4.03, il quale, modificando in più parti la legge n. 91 del 1992, interviene sulla disciplina dei diversi modi di acquisizione della cittadinanza italiana;

   Siragusa 4.04 e 4.05, i quali modificano la disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, in materia di requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio;

   Siragusa 4.06, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, in materia di perdita della cittadinanza;

   Siragusa 4.07, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, in materia di acquisizione della cittadinanza, nel caso di naturalizzazione del genitore convivente;

   Meloni 4.08, il quale modifica la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 sui requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza italiana per beneficio di legge e per matrimonio;

   Fassina 4.010, il quale modifica l'articolo 5 del decreto – legge n. 47 del 2014, in materia di occupazione abusiva di immobili, nonché il testo unico dell'edilizia (di cui al DPR n. 380 del 2001), in materia di erogazione dei servizi pubblici;

   Varchi 4.014, il quale interviene in materia di protezione civile, prevedendo la Pag. 9dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa;

   Colletti 5.04, il quale vieta l'utilizzo dei fondi di cooperazione allo sviluppo in favore di Stati con i quali non risultano in vigore accordi di riammissione;

   Iezzi 5.0.5, Fogliani 5.06, Molteni 5.07, Iezzi 5.08, Bordonali 5.09, Iezzi 5.010, Vinci 5.011, Stefani 5.012, Invernizzi 5.013, Fogliani 5.014, Stefani 5.015, Iezzi 5.016 e Invernizzi 5.0.17, che estendono ciascuno ad un diverso comune le misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, previste per Lampedusa e Linosa dal decreto-legge n. 104 del 2020;

   Del Mastro delle Vedove 6.01, il quale è volto ad istituire il Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

   Orfini 6.05, che sopprime l'aggravante prevista dal codice penale per chi compie reati in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

   Meloni 6.011, che introduce nel codice penale il reato di integralismo islamico;

   Perego di Cremago 6.08, che istituisce una commissione parlamentare di inchiesta sull'estremismo terroristico e di matrice jihadista;

   Gregorio Fontana 6.07, che istituisce un registro pubblico delle moschee e un albo nazionale degli imam;

   Tonelli 7.01, il quale interviene sul codice di procedura penale per disciplinare uno specifico procedimento per le denunce relative all'indebito uso di armi o altro mezzo di coazione fisica da parte di agenti o ufficiali di PS, di polizia giudiziaria o di militari in servizio; prevede inoltre che le spese per la difesa in tali procedimenti siano a carico dell'amministrazione di appartenenza; la proposta emendativa esonera altresì categorie di operatori di polizia, militari e vigili del fuoco dal pagamento delle spese sanitarie in caso di infortunio in servizio;

   Lattanzio 7.02, che reca disposizioni volte a dotare le divise degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di microtelecamere denominate bodycam;

   Tonelli 7.03, che assegna in dotazione al personale delle Forze di polizia impiegato in determinati servizi videocamere idonee a registrare l'attività operativa;

   Lattanzio 7.04, che reca disposizioni in ordine ai contrassegni identificativi (codici alfanumerici) sulla divisa e caso di protezione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

   gli identici Orfini 7.09 e Fornaro 7.010, i quali intervengono sul reato di interruzione di un servizio pubblico (di cui all'articolo 340 del codice penale) per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   Potenti 7.011, che estende l'applicazione del reato di interruzione di un servizio pubblico (di cui all'articolo 340 del codice penale) alla condotta di colui che condiziona o limita all'utenza la fruizione di un ufficio o servizio pubblico tramite una richiesta di denaro o altra utilità;

   Tonelli 7.014, il quale interviene sull'articolo 53 del codice penale, per ampliare la scriminante sull'uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale;

   Tonelli 7.016, che amplia il campo d'applicazione del reato di calunnia (di cui all'articolo 368 del codice penale);

   Tonelli 7.017, che circoscrive il campo d'applicazione del reato di tortura (di cui all'articolo 613-bis del codice penale);

   Tonelli 7.018, che abroga il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere Pag. 10 tortura (di cui all'articolo 613-ter del codice penale);

   Tonelli 7.020, che interviene sulla disciplina del procedimento disciplinare a carico di un appartenente ai ruoli della pubblica sicurezza per specificare che, quando in relazione ai medesimi fatti si ha iscrizione sul registro degli indagati e dunque apertura del procedimento penale, l'amministrazione deve sospendere il procedimento disciplinare;

   Tonelli 7.021, che introduce nel codice penale il reato di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico; Tonelli 7.023, che, in relazione al medesimo reato, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza; Tonelli 7.025 che, in caso di condanna per lo stesso reato (nonché per i reati di devastazione e saccheggio e danneggiamento), prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione per ottenere in sede civile il risarcimento dei danni;

   Tonelli 7.024, il quale prevede che, su sollecitazione del Questore, in vista di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nelle quali si temano turbative alla sicurezza pubblica, il Procuratore della Repubblica possa inviare sul posto pubblici ministeri;

   Tonelli 7.026, che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale delle forze di polizia, attualmente attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

   Tonelli 7.027, che estende al personale militare e delle Forze di polizia l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità;

   Lucaselli 8.01, che abroga la legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto nell'ordinamento il reato di tortura;

   Giuliano 9.013, che estende l'applicazione del reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive alle lesioni subite negli istituti penitenziari;

   Giuliano 9.014, che modifica i reati di devastazione e saccheggio (di cui all'articolo 419 del codice penale) e di danneggiamento (di cui all'articolo 635 del codice penale), estendendone l'applicazione ai fatti commessi all'interno degli istituti penitenziari;

   Giuliano 9.02, che interviene sui reati di malversazione a danno dello Stato (di cui all'articolo 316-bis del codice penale), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (di cui all'articolo 316-ter del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all'articolo 640-bis del codice penale), per inasprirne le pene;

   Orfini 9.03, che interviene sul reato di devastazione e saccheggio (di cui all'articolo 419 del codice penale), per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   Ungaro 9.04, che interviene sul codice della strada in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

   Giuliano 9.06, che interviene sulla disposizione che aggrava le pene per la detenzione e lo spaccio di stupefacenti commessi in carcere;

   Giuliano 9.07, che interviene sull'aggravante dell'omicidio, per specificare che si applica l'ergastolo anche quando il reato è commesso contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni all'interno di istituti penitenziari;

   Del Mastro delle Vedove 9.09, che interviene sul codice di procedura penale per prevedere che l'atto di impugnazione possa essere trasmesso anche con posta elettronica certificata;

   Ascari 9.011, che interviene sul codice penale per sostituire in alcune fattispecie Pag. 11penali, tra le quali l'omicidio, la parola «uomo» con la parola «persona»;

   Orfini 10.01 e Fornaro 10.04, che intervengono sul reato di danneggiamento (di cui all'articolo 635 del codice penale) per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   Orfini 10.02 e Fornaro 10.05, che abrogano il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio (di cui all'articolo 669-bis del codice penale);

   Sisto 10.03, che interviene sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (di cui all'articolo 639 del codice penale), per estenderne l'applicazione anche alle condotte realizzate nel corso di manifestazioni di piazza;

   Fornaro 10.06, che interviene sul decreto legislativo n. 66 del 1948, per depenalizzare la fattispecie di ostacolo alla circolazione realizzato su strade ordinarie, prevedendo per tali ipotesi una sanzione amministrativa pecuniaria;

   Fratoianni 10.07, che reca disposizioni in ordine ai contrassegni sulla divisa degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

   Montaruli 10.08 e Montaruli 10.010, che prevedono l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il reato di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo;

   Cirielli 10.011, Montaruli 10.012 e Rampelli 10.013, volti ad inasprire le pene previste per il reato di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   Bignami 10.09, che introduce un'aggravante per alcuni delitti contro la persona, quando commessi da detenuti all'interno di una struttura penitenziaria;

   Bignami 10.014, che interviene sul reato di piccolo spaccio di stupefacenti (di cui all'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti), per aggravare la pena quando i fatti sono commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   Ascari 10.015 e Ascari 10.016, che, rispettivamente, in relazione a tutto il codice penale e in relazione a specifiche fattispecie, sostituiscono alla parola «uomo» la parola «persona»;

   Sisto 11.01, che dà facoltà al sindaco di individuare aree urbane nelle quali vietare il commercio ambulante e al questore di disporre il divieto di accesso in tali aree per coloro che risultano recidivi per la commissione di reati di (o responsabili di reiterate sanzioni amministrative) prostituzione, commercio abusivo e rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti;

   Sisto 11.02, che reca diverse misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra l'altro, in materia legale e sanitaria;

   Sisto 11.03, che reca una autorizzazione di spesa per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria;

   Sisto 11.04, che reca disposizioni per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale della polizia locale, al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana;

   Meloni 11.05, 11.06 e 11.07, che aumentano il contingente dell'operazione Strade sicure e ne ampliano i settori di intervento;

   Trancassini 11.08, il quale interviene sulla disciplina a tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale Pag. 12e di liberalizzazione dell'attività di produzione di pane per escludere dalle misure di liberalizzazione le bevande alcoliche e superalcoliche;

   Trancassini 11.09, il quale interviene sulla legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, per estendere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che vendono o somministrano alcolici in aree pubbliche;

   Sisto 11.010, il quale interviene in tema di repressione della criminalità mafiosa e terroristica, consentendo alla polizia giudiziaria di accedere alle informazioni contenuta nell'anagrafe tributaria;

   Sisto 11.011, che introduce una detrazione di imposta delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla sicurezza delle dimore private;

   Sisto 11.012, che prevede la partecipazione dei rappresentanti di quartiere alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

   Sisto 11.013, che pone in capo al sindaco metropolitano il compito di predisporre un piano per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubblica, e del commercio autorizzato;

   Daga 11.014, che incide sulle deroghe al divieto di richiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi di chi occupa abusivamente un immobile, prevedendo che l'applicazione della norma sia esclusa previa certificazione e non su decisione del sindaco e che sia motivata anche per la tutela del diritto all'acqua, oltre che delle condizioni igienico sanitarie;

   Daga 11.015, che abolisce il divieto di richiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi di chi occupa abusivamente un immobile;

   Meloni 11.016, che introduce alcune misure in favore del comune di Castel Volturno, quali il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato, la possibilità di assumere personale, anche della polizia locale, l'istituzione di una sezione operativa della DIA;

   Iezzi 12.60, che prevede l'istituzione da parte del Ministero dell'interno di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo;

   Iezzi 12.61, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista;

   Iezzi 12.63, il quale prevede specifici obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco;

   Iezzi 12.62, il quale si rivolge ai fornitori di servizi di connettività e media audiovisivi chiedendogli di predisporre campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole di internet;

   Iezzi 12.64, il quale prevede specifici obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da droga;

   Iezzi 12.67, il quale demanda alla CONSOB di ordinare ai fornitori di connettività la rimozione di qualunque attività di investimento senza abilitazione svolta attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione;

   Iezzi 12.68, che istituisce un fondo presso il MISE per il contrasto dell'obsolescenza informatica;

   Trano 12.01, che prevede diverse misure in materia di sicurezza tra cui:

    il potenziamento dell'apparato investigativo delle Procure della Repubblica Pag. 13nelle aree dove sono compiuti reati che destano maggiore allarme sociale;

    il potenziamento dell'organico della Polizia di stato in dette aree;

    il potenziamento delle sezioni operative della Direzione investigativa antimafia nelle medesime aree;

    l'istituzione di una sede della squadra mobile della Polizia di Stato nei commissariati di Formia, Gaeta e Aprilia;

   Iezzi 12.02, che prevede che gli enti religiosi i quali intendono realizzare edifici di culto possono ricevere finanziamenti solo da soggetti residenti nel territorio nazionale. Inoltre, prevede che gli enti di confessioni religiose con la quali lo Stato non ha stipulato intese debbano prevedere nei loro statuti il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana;

   Iezzi 12.03 e Iezzi 12.04, che intervengono per impedire la diffusione di contenuti, in diretta, da parte di fornitori abusivi di servizi di media;

   Iezzi 12.05, che disciplina la rimozione dei siti internet da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

   Molteni 12.06, che estende all'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure concorsuali previste per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto-legge n. 34 del 2020;

   Molteni 12.07, che fa salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale;

   Meloni 12.08, che interviene sul Testo unico stupefacenti per inasprire le pene per alcuni reati ivi previsti;

   Meloni 13.05, che introduce nel codice penale il reato di terrorismo di piazza, volto a punire chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche;

   Sisto 13.01, che detta disposizioni sulle nomine dei ministri di culto con finalità di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione;

   Sisto 13.02, che prevede l'acquisto di metal detector da installare nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane;

   Cirielli 13.07, che abroga il delitto di tortura, inserendo la condotta tra le aggravanti comuni;

   Deidda 13.08, che interviene sul codice della strada per prevedere la pena accessoria dell'allontanamento dal comune per coloro che siano condannati per attività di parcheggiatore abusivo;

   Plangger 13.019, che interviene sulle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi disciplinate dal Codice della strada;

   Donno 13.09, che detta disposizioni per fronteggiare l'emergenza abitativa, prevedendo un censimento degli immobili pubblici non utilizzati e la realizzazione di piani di recupero;

   Meloni 13.010, che dispone lo sgombero degli insediamenti abusivi individuati dai prefetti nei territori di competenza;

   Sisto 13.012, che destina parte delle risorse derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti di stazionamento e occupazione di spazi in infrastrutture ferroviarie aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, alle spese sostenute dalla polizia locale per progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo e a misure di assistenza e previdenza del personale di polizia locale;

   Siracusano 13.013, che incrementa le unità di personale militare appartenente Pag. 14alle Forze armate destinato al piano di controllo del territorio;

   Spena 13.014, 13.015 e 13.016, che destinano risorse in favore dei comitati di quartiere;

   Spena 13.017, che istituisce e disciplina un tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale;

   Meloni 13.018, che include tra le vittime del dovere il personale pubblico e i soggetti privati che hanno prestato servizio nel contrasto al Covid-19 e a causa del virus siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente;

   Iezzi 13.020, che destina risorse per l'acquisizione di equipaggiamenti da destinare alle forze di polizia in servizio di pattugliamento alle frontiere;

   Ferrari 13.021, che destina risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica;

   Bordonali 13.022, che consente al Ministero dell'interno di adibire alle funzioni amministrative relative al monitoraggio e al tracciamento dei migranti il personale distaccato presso i presidi dei Carabinieri e della Polizia di Stato;

   Tonelli 13.023, che stanzia risorse in favore delle amministrazioni interessate dai provvedimenti di riordino dei ruoli delle forze di polizia, al fine di migliorare la gestione e il tracciamento dei migranti irregolari sul territorio nazionale;

   Tonelli 13.024, che stanzia risorse per valorizzazione della specificità funzionale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa;

   Tonelli 13.025 e 13.026, che stanziano risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa;

   Tonelli 13.027 e 13.028, i quali dispongono in ordine alle risorse per la fruizione del congedo per trasferimento e del congedo per il padre lavoratore dipendente;

   Tonelli 13.029, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per procedere all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del lavoro della Polizia di Stato;

   Tonelli 13.030, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per l'acquisto di nuove fondine per le Forze di polizia;

   Tonelli 13.031, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per l'acquisto di giubbotti anti proiettile per le Forze di polizia;

   Tonelli 13.033, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di guanti di protezione per il personale delle Forze di polizia;

   Tonelli 13.034, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi allo svolgimento di uno specifico corso antiterrorismo per le Forze di polizia;

   Tonelli 13.035, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'attività delle Forze di polizia e alla sostituzione delle relative dotazioni;

   Tonelli 13.036, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi alla realizzazione di camere di sicurezza detentive per agevolare l'attività di contrasto del crimine anche in relazione ai migranti irregolari;

   Tonelli 13.037, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di caschi denominati «u-bot» per il personale delle Forze di polizia;

   Tonelli 13.038, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici per il personale delle Forze di polizia;

Pag. 15

   Tonelli 13.039, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili;

   Tonelli 13.040, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico e tracciamento dei migranti irregolari anche alla luce delle nuove condizioni determinate dall'emergenza Covid-19;

   Tonelli 13.041, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e all'utilizzo dei poligoni di tiro per il personale delle Forze di polizia;

   Tonelli 13.042, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'erogazione di contributi per facilitare l'accesso a luoghi di pratica sportiva per l'efficienza psicofisica del personale delle Forze di polizia;

   Tonelli 13.043, che dispone il riconoscimento di una specifica indennità di insegnamento per il personale delle Forze di polizia che svolge funzioni di docenza e addestramento;

   Tonelli 13.044, che dispone lo stanziamento di risorse per l'acquisto di riviste professionali e l'accesso a banche dati per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco;

   Tonelli 13.045, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature (cosiddetto sistema Mercurio) sulle autovetture della Polizia di Stato;

   Tonelli 13.046, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisito di vestiario, dotazioni e strumenti per le Forze di polizia;

   Tonelli 13.047, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisito di vestiario per le Forze di polizia;

   Tonelli 13.048, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale per le Forze di polizia;

   Tonelli 13.049, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisito di cancelleria per le Forze di polizia;

   Tonelli 13.050, che reca norme interpretative in materia di riconoscimento del beneficio della mensa obbligatoria per il personale delle Forze di polizia;

   Tonelli 13.051, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia;

   Tonelli 13.052, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale delle Forze di polizia per incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio e reca norme per lo scorrimento di graduatorie;

   Tonelli 13.053, che riconosce un contributo per i comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

   Tonelli 13.054 e 13.055, che dispongono l'attribuzione di un contributo per i comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti oggetto di contraffazione nelle località turistiche o lacustri;

   Bordonali 14.8, il quale interviene in materia di assunzioni del personale di polizia locale;

   Ficara 15.04 e 15.05, i quali intervengono in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

  Segnala, inoltre, che alcuni emendamenti risultano essere privi di contenuto normativo e pertanto meramente formali (in alcuni casi anche apportando modifiche incongrue sul piano lessicale): ai sensi del Pag. 16paragrafo 5.5 della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, essi non saranno posti in votazione, ma eventualmente presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.
  Si tratta dei seguenti emendamenti:

   Iezzi 1.23, il quale sostituisce le parole «ad eccezione» con le seguenti: «ad esclusione»;

   Vinci 1.46, il quale sostituisce la parola «rigetto» con la seguente: «rifiuto»;

   Bordonali 1.48, il quale sostituisce la parola «trasmette» con la seguente: «invia»;

   Ziello 1.49, il quale sostituisce le parole «Nel caso in cui» con la seguente: «Qualora»;

   Bordonali 1.50, il quale sostituisce la parola «ove» con le seguenti: «a condizione che»;

   Invernizzi 2.19, il quale sostituisce, all'alinea del comma 1, la parola «apportate» con la seguente: «addotte»;

   Fogliani 2.20, il quale sostituisce la parola «determina» con la seguente: «definisce»;

   Vinci 2.23, il quale sostituisce le parole «i casi» con le seguenti: «le ipotesi»;

   Iezzi 2.24, il quale sostituisce la parola «enumerati» con la seguente: «indicati»;

   Molteni 2.26 e Molteni 2.44, che dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungono le seguenti: «per la protezione internazionale»;

   Bordonali 2.27, il quale sostituisce le parole «secondo i» con le seguenti: «sulla base di»;

   Stefani 2.31 e Molteni 4.14, che dopo la parola: «richiedente» aggiungono le seguenti: «protezione internazionale»;

   Stefani 2.42 che dopo le parole: «con immediatezza» aggiunge le seguenti: «e tempestività»;

   Molteni 2.54 e 2.92, che dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungono le seguenti: «per il riconoscimento della protezione internazionale»;

   Bordonali 2.55, che sostituisce la parola: «dichiara» con la seguente: «decreta»;

   Molteni 2.59, il quale sostituisce la parola «rigetto» con le seguenti: «non accoglimento»;

   Fogliani 2.90, il quale sostituisce la parola «rigetto» con la seguente: «diniego»;

   Molteni 3.92, il quale sostituisce la parola: «informato» con la seguente: «edotto»;

   Ziello 3.33, il quale sostituisce la parola: «derivanti» con la seguente: «conseguenti»;

   Iezzi 3.34 che sostituisce la parola: «lingua» con la seguente: «idioma»;

   Bordonali 3.46, il quale sostituisce la parola: «sottoscritto» con la seguente: «firmato»;

   Bordonali 3.96, che sostituisce la parola: «comunicazione» con la seguente: «informazione»;

   Iezzi 3.58, che sostituisce le parole: «delle misure di» con la seguente: «della»;

   Molteni 4.9, che sostituisce la parola «assicurate» con la seguente: «garantite»;

   Tonelli 4.251, che dopo la parola: «richiedente» aggiunge le seguenti: «protezione internazionale»;

Pag. 17

   Iezzi 4.254, che dopo la parola: «richiedenti» aggiunge con le seguenti: «protezione internazionale»;

   Tonelli 4.220, che sostituisce le parole: «seguenti modificazioni» con le seguenti: «seguenti modifiche»;

   Bordonali 5.17, che sostituisce le parole: «in relazione» con le seguenti «con riguardo»;

   Iezzi 5.24, che nella rubrica sostituisce, in termini incongrui con il contenuto dell'articolo, la parola: «percorsi» con la seguente «corsi»;

   Stefani 5.25, che nella rubrica sostituisce, in termini incongrui con il contenuto dell'articolo, la parola: «supporto» con la seguente «indirizzo»;

   Iezzi 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30 e 12.31, i quali incidono esclusivamente sulla rubrica dell'articolo 12, apportandovi modifiche di carattere meramente formale, in diversi casi anche in maniera incongrua rispetto all'effettivo contenuto dell'articolo o in modo improprio sul piano lessicale;

   Iezzi 12.40, che sostituisce la parola: «implementare» con la seguente «acuire»;

   Iezzi 12.45, che sostituisce la parola: «implementare» con la seguente «amplificare»;

   Iezzi 12.46, che sostituisce la parola: «implementare» con la seguente «rincarare»;

   Iezzi 12.55, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a offuscare i»;

   Iezzi 12.56, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a eclissare i»;

   Iezzi 12.57, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a ottenebrare i»;

   Iezzi 12.58, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a adombrare i»;

   Iezzi 12.59, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a obnubilare i»;

   Fogliani 15.9, che sostituisce le parole: «Le disposizioni» con le seguenti «le norme»;

   Bordonali 15.8, che sostituisce le parole: «si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione»;

   Tonelli 15.13, che dopo le parole: «commissioni territoriali» aggiunge le seguenti: «per il riconoscimento della protezione internazionale».

   Ricorda quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi espressi nella seduta odierna è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

  Emanuele PRISCO (FDI) rileva come la Presidenza, nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, abbia adottato criteri estremamente restrittivi, analogamente a quanto accaduto in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge in materia di sicurezza, quando, in sede di giudizio di inammissibilità, furono ritenute inammissibili per estraneità di materia talune proposte emendative, relative all'ordinamento della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tuttavia in un secondo momento furono considerate ricomprese nel perimetro dell'intervento normativo. Ritiene che ci si trovi nella stessa situazione.
  In tale contesto reputa incomprensibile la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Del Mastro delle Vedove 2.06, recante norme volte a contrastare il fenomeno dei matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere le norme sull'ingresso Pag. 18e il soggiorno degli stranieri e sull'acquisto della cittadinanza. Osserva, infatti, come il provvedimento abbia ad oggetto, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione e come pertanto la citata proposta emendativa sia palesemente attinente alla materia trattata. Evidenzia come il rifiuto anche soltanto di discutere tale proposta confermi il sospetto che la reale volontà della maggioranza sia quella di legalizzare l'immigrazione in maniera indiscriminata.
  Rileva, altresì, come siano da considerarsi incomprensibili le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative concernenti il reato di tortura, nonché, anche alla luce del recente attentato terroristico in Francia, il cui autore è transitato nel nostro Paese, di quelle in materia di contrasto all'integralismo islamico.
  Osserva come i criteri particolarmente restrittivi utilizzati dalla Presidenza contraddicano l'intendimento, manifestato del relatore Miceli, di tenere aperto il dialogo con le forze di opposizione, ed evidenzia come siano state peraltro dichiarate inammissibili anche alcune proposte della maggioranza che, seppure, a suo giudizio, non condivisibili, introducevano un tema che meritava di essere discusso e sicuramente attinente all'oggetto dal provvedimento in esame – vale a dire quello dei contrassegni identificativi sulle divise degli appartenenti alle forze dell'ordine – ma suscettibile di creare difficoltà alla maggioranza, all'interno della quale vi sono posizioni diverse sul punto.
  Esprime l'auspicio che i giudizi di inammissibilità vengano rivisti, preannunciando al riguardo la presentazione di ricorsi che si augura vengano esaminati con saggezza ed equilibrio e senza pregiudizi ideologici o tatticismi politici. Preannuncia, inoltre, che qualora, al contrario, da parte della maggioranza si manifestasse la volontà di non accogliere alcuna proposta di modifica e di approvare il decreto-legge nel testo originario, il proprio gruppo utilizzerà tutti gli strumenti procedurali a sua disposizione per impedirlo.
  Ribadisce quindi la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento, il quale sembra essenzialmente volto ad assecondare la furia «immigrazionista» di alcuni settori della maggioranza e sarà estremamente dannoso per il nostro Paese anche sotto il profilo dei rapporti internazionali. Sottolinea che il prezzo di tali scelte dannose compiute dal Governo e dalla maggioranza finirà per essere pagato dai cittadini, già duramente provati dall'emergenza epidemiologica.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo da remoto, esprime la propria sorpresa per i criteri estremamente restrittivi utilizzati dalla Presidenza. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle proposte emendative riferite all'articolo 4 in materia di gestione dei centri di accoglienza, in ordine alle quali reputa incomprensibile il giudizio di inammissibilità.
  In considerazione dell'elevato numero di proposte emendative dichiarate inammissibili, nonché del fatto che il fascicolo degli emendamenti è stato reso disponibile poco prima dell'inizio della seduta, chiede, al fine di poter disporre di un lasso di tempo congruo per la predisposizione dei ricorsi, il differimento del termine per la presentazione dei medesimi.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo da remoto, stigmatizza anch'egli i criteri particolarmente restrittivi utilizzati dalla Presidenza, peraltro su un tema molto sensibile, che ha impegnato sia la precedente maggioranza sia quella attuale e sul quale sussistono posizioni diversificate anche all'interno della maggioranza medesima.
  Osserva come sarebbe sgradevole che il giudizio di ammissibilità fosse utilizzato come filtro per escludere emendamenti relativi a temi tali da mettere in difficoltà la maggioranza.
  Si associa quindi alla richiesta di differire il termine per la presentazione dei ricorsi, osservando come l'accoglimento di tale richiesta contribuirebbe a creare un clima più sereno nel prosieguo dei lavori.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, osserva come siano state presentate circa 1.500 proposte emendative e come quelle Pag. 19dichiarate inammissibili o solo formali siano pari a circa un terzo. Osserva altresì come siano state giudicate inammissibili anche diverse proposte emendative della maggioranza. Sottolinea, dunque, come siano del tutto improprie le critiche rivolte alla Presidenza, in quanto è stato utilizzato esclusivamente un criterio oggettivo determinato dal perimetro del decreto-legge in esame.
  Conferma quindi l'impegno al confronto con le opposizioni assunto dal relatore Miceli, ma rileva come tale confronto debba riguardare i temi oggetto del provvedimento e non temi estranei alla materia trattata dal provvedimento medesimo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, desidera respingere con forza l'accusa che le sue valutazioni di ammissibilità siano condizionate da motivi politici, sottolineando come il giudizio di ammissibilità si sia basato, come sempre, esclusivamente sulle norme regolamentari, escludendo ovviamente qualsiasi volontà da parte della Presidenza di privare le opposizioni, così come la maggioranza, della possibilità di discutere determinati argomenti.
  Ciò premesso, accedendo alle richieste in tal senso avanzate, ritiene di differire il termine per la presentazione dei ricorsi alle 21.00 della giornata odierna e avverte che, conseguentemente, l'orario di inizio della seduta prevista per la giornata di domani sarà posticipata alle 12.30.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di venerdì 13 novembre alle ore 12.30.

  La seduta termina alle 15.35.