CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 269

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
S. 1994 Governo.
(Parere alle Commissioni 5a e 6a del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento prevede un ampio ventaglio di interventi per fronteggiare le negative ricadute economiche e sociali della nuova fase di chiusure e restrizioni resesi necessarie per contenere l'epidemia COVID-19.
  Il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e Pag. 270penale, previdenza sociale, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), p), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma).
  L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.
  L'articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.
  L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il comma 2 prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo.
  Al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo rileva l'opportunità, ai fini dell'adozione del provvedimento, di inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
  L'articolo 5, comma 1, incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Il comma 3 incrementa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 4 prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Il comma 6 dell'articolo 5 modifica la disciplina del tax credit vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 6, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. «Fondo Legge n. 394/1981». Il comma 2 rifinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto «Fondo 394/1981». Il comma 3 estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili. Pag. 271
  L'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19».
  Segnalo, con riferimento all'ambito di competenza della Commissione che il comma 3 prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole attuativo.
  Al riguardo, dal punto di vista della formulazione, osserva che l'espressione utilizzata «Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome» andrebbe sostituita con quella, corretta, «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»
  L'articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
  L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Per il ristoro ai comuni della relativa perdita di gettito, il Fondo di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  L'articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019.
  L'articolo 11 consente – ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia – la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione.
  L'articolo 12 prevede in particolare – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
  L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 14 riconosce ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem.
  L'articolo 15 dispone un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.
  L'articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e Pag. 272dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
  L'articolo 17 prevede – nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro.
  L'articolo 18 stanzia 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.
  L'articolo 19 dispone specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).
  L'articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla app Immuni e che inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività.
  L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
  Il comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziate.
  Al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere della Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 22 modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme.
  L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 gennaio 2021.
  L'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. Pag. 273
  L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.
  L'articolo 26 dispone – finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze e udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico.
  L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.
  L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possano essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.
  L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.
  L'articolo 31 prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.
  L'articolo 32 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 67.761.547 euro, relativamente a: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia; oneri connessi all'impiego delle polizie locali; prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'autorizzazione è riferita all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020.
  L'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 34 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. L'articolo 35 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Segnala infine che, nel corso dell'attività conoscitiva sul provvedimento svolta dalle commissioni competenti in sede referente, l'ANCI ha depositato una memoria con alcune proposte di integrazione del testo. Ritengo che come di consueto la nostra Commissione possa segnalare l'opportunità di tenerne adeguato conto, in particolare Pag. 274con riferimento alla necessità di rafforzare, anche per via legislativa, la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) richiama all'attenzione della Commissione sul fatto che il decreto-legge n. 137 del 2020, in esame è stato integrato e modificato dal decreto-legge n. 149 del 2020, cd. «DL ristori-bis» e dunque l'eventuale espressione di un parere in questo momento porterebbe comunque all'espressione di un parere parziale, incompleto. Il nuovo decreto «ristori-bis», prevede, ad esempio, l'abrogazione dell'articolo 7 rendendo indisponibili i 100 milioni di euro inizialmente messi a disposizione per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. Ricorda come la situazione, in generale, sia molto mutevole in quanto, giorno per giorno, muta anche la situazione delle regioni e rileva come sia già noto che le risorse siano insufficienti e che sarà pertanto necessario approvare un nuovo scostamento di bilancio. Nel ribadire dunque che siamo, evidentemente, in una fase ancora preliminare nella quale stiamo attendendo che il Governo integri, anche con emendamenti, il testo del decreto in esame, chiede un rinvio dell'espressione del parere.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP-PATT UV)) nel concordare con quanto appena dichiarato dalla collega Toffanin, richiama inoltre all'attenzione dei colleghi l'articolo 21 del decreto dove è previsto uno stanziamento molto importante, di 85 milioni di euro per il 2020, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata dal quale, però, ancora una volta la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento di Bolzano sono state escluse. Manifesta il proprio sconcerto di fronte a tale esclusione, anche in considerazione del fatto che sono zone in grave difficoltà; in particolare attualmente sia la Valle d'Aosta sia la provincia di Bolzano rientrano tra le cd. «zone rosse». Dichiara pertanto di condizionare il proprio voto all'inclusione di tali enti territoriali nella fruizione di tale stanziamento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) concorda con il collega Laniece sulla necessità di ammettere la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano alla fruizione dello stanziamento per l'attività didattica digitale di cui all'articolo 21 del decreto in esame.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) nel concordare con la scelta e le proposte dei colleghi sottolinea tuttavia che quando si parla di ristori sarebbe necessario non riferirsi soltanto ad aspetti economici, specie in questo momento in cui la situazione va degenerando di ora in ora. Si interroga sull'effettiva necessità di mantenere aperte le scuole in considerazione delle esigenze di alcune categorie di docenti; pensa ai docenti fuori sede che chiedono, da tempo, il rientro nei comuni di residenza.
  Nel concordare sul fatto che la chiusura delle scuole creerebbe sicuramente problemi alle famiglie ritiene necessario andare incontro alle necessità delle famiglie anche attraverso l'utilizzo delle risorse interne ad esempio con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di buoni del tesoro ad alto rendimento con cedole semestrali.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S) relatore trova sensate le questioni poste dai colleghi Toffanin e Laniece sugli articoli 7 e 21, e concorda anche con le osservazioni circa le importanti modifiche che il testo in esame sta subendo ad opera del decreto ristori-bis. Chiede pertanto di rinviare l'espressione del parere.

Pag. 275

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 5 del testo unico, che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Il decreto-legge in esame impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
  La lettera b) del comma 1 dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno, attraverso una novella l'articolo 6 del testo unico dell'immigrazione, in cui si introduce un comma 1-bis, ammettendo in tal modo – ove ne ricorrano i requisiti – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dei seguenti permessi di soggiorno: per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide), per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza a minori.
  La lettera c) del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal decreto-legge n. 53 del 2019 all'articolo 11, comma 1-ter del testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame.
  La lettera d) del comma 1 sopprime i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater dell'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019. Sulla materia interviene ulteriormente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto – legge, modificando il Codice della navigazione.
  Nel dettaglio, il comma 6-bis dell'articolo 12 del Testo unico prevedeva che, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Si prevedeva inoltre che fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, era previsto fossero imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.
  Il comma 6-ter dell'articolo 12 del Testo unico disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione. Il comma 6-quater disponeva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, Pag. 276 assegnata all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.
  La lettera e) del comma 1 concerne il divieto di espulsione, riscrivendo le disposizioni recate dall'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione. In dettaglio, viene sostituito il comma 1.1. dell'articolo 19, al fine di estendere l'ambito di applicazione del divieto di espulsione. Il divieto viene esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-bis del codice penale, introdotto dalla citata legge del 2017). Il divieto è parimenti esteso a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una «violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica.
  Le lettere f), g), h) e i) del comma 1 recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche. Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale.
  In particolare, la disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.
  L'articolo 83 del codice della navigazione, richiamato e mantenuto fermo dalla previsione in esame, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino.
  La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede, a sua volta, un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per motivi di ordine pubblico – previsti anche dal citato articolo 83 del codice della navigazione – nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
  L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
  Vengono modificate le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno hotspot o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, Pag. 277non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande.
  Nel contempo si prevede che non si applichi ai richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate.
  In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.
  Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.
  Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro che:

   il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, deve essere emanato dal tribunale in composizione collegiale;

   la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applica sono in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà.
  Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).
  Si diminuisce la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).
  Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie.
  L'articolo 4 interviene, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell'ambito del cosiddetto SIPROIMI. In conseguenza delle modifiche recate al SIPROIMI viene revisionato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio.
  In dettaglio, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 8 del decreto accoglienza, ai sensi del quale il sistema di accoglienza dei migranti si fonda, in primo luogo, sul principio della leale collaborazione, secondo forme apposite di coordinamento nazionale e regionale, basate sul Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno con compiti di indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di accoglienza, compresi quelli di individuare i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza.
  In tale ambito la novella riscrive i princìpi fondamentali del sistema di accoglienza. Con le modifiche previste, si specificano le funzioni distinguendo le strutture destinate a svolgere le funzioni di soccorso e prima assistenza, prevedendo in particolare che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, e che le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i cosiddetti punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 10-ter del Testo unico dell'immigrazione.
  In secondo luogo, il nuovo comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che i richiedenti protezione internazionale, che erano stati esclusi dalla rete territoriale di accoglienza integrata in base al decreto-legge n. 113 del 2018, possono accedere alle strutture Pag. 278del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), come ridenominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, nei limiti dei posti disponibili.
  Il comma 1, lettera b), apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015.
  In primo luogo, si dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi.
  Con la seconda modifica viene aggiunto, nel citato articolo 9, un nuovo comma 4-bis, il quale dispone, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 142, che una volta effettuate le operazioni da svolgere nei centri di prima accoglienza, il richiedente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Si aggiunge inoltre un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto accoglienza.
  Il comma 1, lettera c), integra il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142, relativo alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo. Per effetto della novella, in aggiunta a quanto già previsto, il decreto ora dispone:

   la necessità di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni;

   la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

  Si fa rinvio, per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142.
  Pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore e, segnatamente la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale.
  Si stabilisce inoltre che i servizi possono essere erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, ossia, come enunciato a titolo esemplificativo nella relazione illustrativa, anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di accoglienza.
  L'articolo 5, al comma 1 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, per tutti i beneficiari delle misure garantite nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge. Tali percorsi attivati dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili.
  Il comma 2 individua alcune priorità programmatiche nell'ambito del Piano nazionale di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale da adottare per il biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007.
  In particolare, il Piano nazionale, nell'individuare le linee di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale, deve prestare particolare attenzione ai percorsi di formazione linguistica, all'informazione sui diritti e doveri individuali, all'orientamento ai servizi, nonché ai percorsi di orientamento all'inserimento lavorativo.
  Ai sensi del comma 3, il Tavolo di coordinamento nazionale formula proposte in relazione alle iniziative da avviare in Pag. 279tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.
  L'articolo 6 prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la «particolare tenuità del fatto» nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale «quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». La modifica è volta a limitare il campo di applicazione della preclusione ai casi in cui – nelle predette ipotesi – il reato è commesso non più nei confronti di «pubblico ufficiale» ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
  L'articolo 8 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di cui all'articolo 391-bis, il quale punisce chiunque consente ad un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), di comunicare con altri violando le prescrizioni imposte.
  L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-ter per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene.
  L'articolo 11, recante disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati, e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via internet. Tra le altre cose, il comma 1 prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, su richiesta della direzione centrale del servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento ai provider così da impedire l'accesso ai siti indicati.
  L'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale.
  L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte Pag. 280con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale. L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), g), i) ed l) della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma).
  In questo quadro, segnala l'opportunità che la Commissione, come in precedenti analoghe occasioni, inviti, con una condizione da inserire nel parere, a tenere in massimo conto le indicazioni che sulle tematiche connesse al provvedimento provengono dal sistema delle autonomie territoriali. In questo caso si tratta sia delle proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 sia delle proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI nell'audizione di fronte alla I Commissione Affari costituzionali del 5 novembre 2020, con particolare riferimento alla possibilità di deroga ai vincoli per le assunzioni del personale dei comuni impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri.
  Conclusivamente, al fine di approfondire ulteriormente i profili di interesse del provvedimento, chiede di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

  Emanuela CORDA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice segnala preliminarmente che tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti; l'intervento è dunque riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione;
  Il provvedimento, a seguito dell'esame da parte della Commissione giustizia, si compone di 13 articoli attraverso i quali si propone di:

   ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare – la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio – per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;

   individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

  In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tale fine, il capo II del Pag. 281titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale sono inserite fattispecie di pericolo concreto. All'interno di tale capo, il provvedimento:

   modifica le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;

   modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;

   inserisce i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p., reclusione da 2 a 8 anni), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-ter, reclusione da 6 mesi a 3 anni) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (art. 440-ter c.p., reclusione da 1 a 4 anni);

   abroga i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 442 c.p.) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);

   inserisce nel codice penale il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (art. 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (art. 441 c.p.), di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (art. 440-bis c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (art. 440-ter c.p.), di diffusione di informazioni commerciali pericolose (art. 440-quater c.p.), di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;

   aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (art. 448 c.p.);

   aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).

  L'articolo 2 modifica il codice penale per ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In particolare, il disegno di legge:

   integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;

   crea un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;

   inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica Pag. 282 dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'art. 517-quater;

   introduce i nuovi reati di agropirateria (art. 517-quater.1 c.p.: commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies c.p., che sostituisce l'attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., che viene abrogato), commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies c.p., caratterizzato dalla condotta di chi utilizza segni mendaci atti ad indurre in errore il consumatore), nonché una disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies c.p.);

   introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

  L'articolo 3 interviene sull'art. 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-septies c.p.).
  L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare, il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (art. 132-bis, disp. att. c.p.p.).
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-bis) e l'integrazione del catalogo dei «reati presupposto», ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (modifica dell'art. 25-bis.1 e introduzione degli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3).
  Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala anche che l'articolo 5 prevede che qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale; in tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.
  L'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:

   disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

   introduce ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;

   disciplina le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

  L'articolo 7 amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare. Pag. 283
  L'articolo 8, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, punisce a titolo di contravvenzione (e non più come illecito amministrativo), la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000.
  L'articolo 9, per coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.
  L'articolo 10 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.
  L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.
  Infine, gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Minoranze linguistiche), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e).
  Rileva inoltre che, a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.
  In dettaglio, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare.
  L'articolo 2 qualifica come rare le malattie, incluse quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza. Il concetto di «bassa prevalenza», ai fini della presenta legge, è inteso come una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila, e viene specificato che nel concetto di malattie rare sono comprese anche quelle Pag. 284ultrarare, caratterizzate da una prevalenza generalmente inferiore ad un individuo su cinquantamila. Tra le malattie rare rientrano i tumori rari, definiti tali in base al criterio d'incidenza, in conformità ai canoni internazionali ed europei e tenendo conto dell'Intesa del 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le province autonome per la realizzazione della «Rete nazionale dei tumori rari».
  L'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento CE n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, stabilendo che un farmaco è definito orfano se: è destinato alla diagnosi, alla profilassi od alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui viene presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano; è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario. I farmaci detti «orfani» sono destinati alla cura delle malattie rare.
  L'articolo 4 rimette ai centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, la definizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato che comprende i trattamenti ed i monitoraggi di cui necessita una persona affetta da malattia rara, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Il piano, corredato da una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della rete delle malattie rare, che hanno il compito di attivarlo dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.
  L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani. Tra le altre cose si prevede che i farmaci prescritti ai pazienti affetti da una malattia rara vengono erogati dalle farmacie dei presìdi sanitari, dalle aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente – anche nel caso di diagnosi della malattia rara in una Regione diversa da quella di residenza –, dalle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Viene anche previsto che per l'attuazione degli articoli 4 e 5 il Fondo sanitario nazionale sia incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  L'articolo 6 prevede e disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura ed assistenza delle persone affette da tale patologia, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e che necessitano di assistenza continua.
  Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo; al riguardo, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), prevedendo che esso svolga attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse. Il Centro è la sede del Registro nazionale delle malattie rare.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute – con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge – del Comitato nazionale per le malattie rare. Il Comitato, la cui composizione assicura la rappresentanza di tutti i soggetti Pag. 285 portatori di interessi del settore (tra i quali rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'Università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni, dell'Aifa, dell'ISS dell'Agenas, dell'Inps), svolge funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.
  L'articolo 9 prevede che ogni tre anni venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Mediante l'Accordo sopracitato viene disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolate nelle reti regionali e interregionali, dei centri di riferimento e dei centri d'eccellenza.
  L'articolo 10 prevede che le regioni assicurino, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.
  L'articolo 11 dispone che il fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, venga integrato con ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.
  L'articolo 12, ai commi da 1 a 4, concede, a decorrere dal 2021, un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. I commi 5 e 6 prevedono e disciplinano l'accesso, da parte delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla ricerca o produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi, agli incentivi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2000.
  L'articolo 13 dispone che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le Regioni promuovano la ricerca sulle malattie rare. Al riguardo, ritiene opportuno che si faccia riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 14 concerne le attività di formazione ed informazione sulle malattie rare. Esso prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuova azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con Accordo perfezionato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.
  L'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle varie disposizioni.
  Formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.