CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2020
468.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 26

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00423 Vacca, n. 7-00550 Lattanzio, n. 7-00552 Belotti, n. 7-00553 Piccoli Nardelli, n. 7-00557 Mollicone e n. 7-00558 Aprea, su beni culturali e tecnologia digitale, di Daniele Manacorda, già professore ordinario di Metodologie della ricerca archeologica presso l'Università degli studi Roma Tre; Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino; Adele Pag. 27Maresca Compagna, presidente di ICOM Italia; Sarah Dominique Orlandi, coordinatrice del gruppo di lavoro Digital Heritage di ICOM Italia; Andrea Brugnoli, coordinatore del movimento di idee «Fotografie libere per i beni culturali»; e Laura Moro, direttrice dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital library.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

  La seduta comincia alle 13.30.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco BELLA (M5S), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, in materia di sostegno della ricerca su farmaci orfani e malattie rare, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa Commissione.
  Evidenzia che la legge si prefigge la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, e questo attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, l'uniforme erogazione sul territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani e la ricerca nel campo.
  Fa presente che per malattie rare – come la proposta precisa nelle definizioni – si intendono le malattie, comprese quelle di origine genetica, che si presentano con bassa prevalenza, mentre per farmaci orfani si intendono quelli necessari per diagnosi, profilassi o terapia di affezioni gravi che colpiscono non più di cinque individui su diecimila.
  Segnala che la proposta di legge prevede che i centri di riferimento (quelli di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279) definiscano il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato per il paziente. I trattamenti sanitari compresi nel piano sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, come pure i dispositivi medici o i presìdi sanitari occorrenti.
  Rileva che sono dettate misure specifiche per garantire ai pazienti affetti da malattia rara l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani e che è istituito un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza di queste persone, nei casi più gravi.
  Fa presente che, inoltre, è previsto che, con regolamento ministeriale siano individuati interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare negli ambienti di vita e di lavoro, a valere dalle risorse del Fondo. Gli interventi dovranno servire tra l'altro a garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, e dovranno assicurare che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico, con il supporto – tra l'altro – del personale della scuola appositamente formato, oltre che degli operatori delle reti territoriali di assistenza e dei familiari o del caregiver della persona affetta da una malattia rara.
  Segnala che l'adozione del regolamento ministeriale è prevista (articolo 6, comma 3) in capo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fa presente che deve essere sentito anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale. In proposito Pag. 28ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche del Ministro dell'istruzione.
  Per quanto riguarda la ricerca specifica nel settore, evidenzia che è disegnata una rete di strutture: dal Centro nazionale per le malattie rare, che ha il compito di svolgere attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani, al Comitato nazionale per le malattie rare, che dovrà svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.
  Segnala che è prevista l'adozione ogni tre anni di un Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare.
  Fa presente che, d'accordo con le regioni, è previsto poi che si provveda al riordino della Rete nazionale delle malattie rare.
  Sottolinea che è specificato che le regioni devono assicurare il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.
  Per quanto riguarda la ricerca, rileva che sono previste nuove risorse, derivanti da un versamento obbligatorio da parte delle aziende farmaceutiche. Le nuove risorse sono destinate – tra l'altro – a studi preclinici e clinici, a studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia, a ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati e a progetti di sviluppo di test per screening neonatale per diagnosi di malattie rare.
  Fa presente che è previsto un sistema di incentivi fiscali a favore dei soggetti che svolgono o finanziano attività di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani. È prevista l'adozione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, per stabilire criteri e modalità di attuazione della norma sull'accesso agli incentivi fiscali.
  Segnala, inoltre, che le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000. Sottolinea che le richieste sono approvate dal Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data della presentazione e che l'ammissione agli incentivi previsti o l'eventuale esclusione sono comunicati ai richiedenti, entro sei mesi, in forma scritta. Segnala che, in caso di esclusione, la comunicazione contiene in dettaglio le motivazioni e che lo stesso progetto di ricerca può comunque essere ripresentato, opportunamente modificato. Sottolinea che il Ministro dell'università e della ricerca è chiamato a stabilire, con proprio decreto, che siano concesse eventuali ulteriori agevolazioni per ciascuna delle tipologie di attività di ricerca industriale già incentivate sulla base del comma 21 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
  Evidenzia, infine, che il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, oltre che le regioni, sono chiamati a promuovere la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Cristina PATELLI (LEGA) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso di concordare con le osservazioni formulate dal relatore, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla sua proposta di parere.

  Luigi CASCIELLO (FI), premesso di reputare d'importanza prioritaria il provvedimento in esame, ricorda l'impegno del gruppo di Forza Italia sul tema del sostegno della ricerca e della produzione dei Pag. 29farmaci orfani e della cura delle malattie rare: impegno dimostrato anche dal fatto che la proposta di legge C. 163 porta come prima firma quella del deputato Paolo Russo. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Gianluca VACCA (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

DL n. 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Vacca, ha svolto la propria relazione introduttiva sul provvedimento e formulato la proposta di esprimere parere favorevole.

  Luca TOCCALINI (LEGA) ritiene necessario sottolineare un dato politico che reputa fondamentale, ossia il fatto che – in un momento storico decisamente drammatico come quello che il Paese sta affrontando a causa dell'emergenza sanitaria – il Parlamento, per un capriccio del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, si impegna, anziché sulla crisi in atto, sulla modifica dei decreti-legge «Sicurezza» adottati del Governo precedente, con lo scopo di colpire Salvini. Ritiene che questa scelta non solo non corrisponda alle priorità del Paese, ma che abbia risvolti rischiosi, se solo si pensa al recente attentato di Nizza, il cui artefice era un immigrato sbarcato a Lampedusa ed evaso da un centro di identificazione. Reputa pericoloso depotenziare il meccanismo creato con i decreti-legge «Sicurezza», che hanno dato risultati soddisfacenti in termini di riduzione degli sbarchi, anche perché si causa in questo modo ulteriore insicurezza nella comunità italiana. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) esprime perplessità sull'intervento del deputato Toccalini, osservando che l'aver rinviato la votazione della proposta di parere del relatore ad una seduta successiva a quella in cui lo stesso relatore ha svolto la sua relazione, fa perdere di vista il fatto che gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione sono marginali. Pertanto, al fine di garantire più coerenza alla discussione, auspica che in futuro, su provvedimenti analoghi, la Commissione concluda il proprio esame, esprimendo il proprio parere, in un'unica seduta. Ciò premesso, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Paolo LATTANZIO (MISTO), richiamando l'intervento del deputato Toccalini, esprime l'avviso che il Parlamento, e in questo caso l'aula della Commissione, dovrebbe essere il luogo della discussione argomentata sulle scelte politiche, e non della propaganda. Ritiene che i decreti-legge «Sicurezza» del precedente Governo non abbiano accresciuto la sicurezza del Paese, ma abbiano invece creato maggiore insicurezza e che l'apparente riduzione del numero degli sbarchi sia stata dovuta esclusivamente al venir meno dei necessari tracciamenti. A suo avviso, è in corso, da parte di alcune forze politiche, un tentativo di distogliere l'attenzione Pag. 30 dell'opinione pubblica dalla realtà, come già avvenuto in estate, quando si è cercato di far passare l'idea che il Covid-19 entrasse nel nostro Paese tramite i flussi migratori. Esorta infine tutti a evitare strumentalizzazioni, ricordando che l'insicurezza nel Paese dipende per esempio dalla criminalità organizzata: un fenomeno italiano che va affrontato molto seriamente.

  Luigi CASCIELLO (FI) ritiene che la questione di fondo oggi sia quella delle priorità per il Paese: pur considerando importante la tematica dell'immigrazione e della sicurezza, ritiene che al momento vi siano temi più urgenti da affrontare. Quindi, premesso di non credere che la materia dei flussi migratori possa essere trattata in maniera generale nella Commissione cultura, che non ha competenza in questo campo, si limita a dire, senza nessun intento di propaganda politica, che personalmente ritiene necessario rafforzare il controllo delle frontiere. Ciò premesso, annuncia il voto contrario di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

  Daniele BELOTTI (LEGA) non condivide le perplessità della deputata Piccoli Nardelli, osservando che anche altre volte la Commissione ha dedicato più di una seduta a provvedimenti che presentavano aspetti di propria competenza solo marginali. Con riferimento poi all'intervento del deputato Lattanzio, che ha accusato la sua parte politica di fare della propaganda, ricorda che a suo tempo lo stesso deputato – come altri deputati che oggi ne parlano criticamente – ha votato a favore dei decreti-legge «Sicurezza», entro la maggioranza che sosteneva il precedente Governo.
  Ciò premesso, ribadisce che la Lega ritiene assurdo che il Parlamento, anziché mantenere il contatto con la realtà e con i cittadini e tenere conto del momento drammatico di crisi sanitaria ed economica che il Paese sta vivendo, si dedica a discutere provvedimenti come quello in materia di omofobia e transfobia trattato dalla Camera la settimana scorsa o come quello in esame oggi.
  Ritiene che la scelta degli argomenti da trattare sia il frutto non di una attenta valutazione delle esigenze del Paese, ma di un mero accordo politico tra i partiti di maggioranza: uno scambio che non tiene conto dei reali bisogni dei cittadini.
  A parte questo, stigmatizza la linea del Governo che, da una parte, impone il lockdown in numerose regioni e, dall'altra parte, permette agli immigrati il libero ingresso nel nostro Paese, senza rendersi conto che aumentare le spese per l'accoglienza degli stranieri non è accettabile quando, in un momento di crisi economica, il sistema di welfare italiano non riesce a soddisfare le richieste di supporto che provengono dagli imprenditori e dai lavoratori italiani. Ritiene che in questo modo si mandi oltreconfine un messaggio sbagliato: «venite e fate quel che volete».

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritiene che quello dell'immigrazione sia un tema complesso. Premesso che nessuno può dirsi contrario ad accogliere chi scappa da guerre e carestie come nessuno può dirsi favorevole ad accogliere chi intende attentare al nostro sistema democratico, bisogna oggi attenersi ai profili del provvedimento di competenza della Commissione cultura, che sono molto limitati. Ricorda che il decreto in esame dispone la convertibilità in permesso di lavoro per il permesso di soggiorno per attività sportiva, sopprime la condizione per cui il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del ricercatore straniero poteva essere conseguito se lo straniero aveva la disponibilità di un reddito minino annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale e prevede l'avvio di ulteriori progetti di integrazione. In conclusione, annuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla proposta di parere del relatore.

  Patrizia PRESTIPINO (PD), nel ricordare che è grazie al lavoro di due ricercatori tedeschi immigrati dalla Turchia che oggi Pfizer-BioNTech ha potuto annunciare di aver sperimentato un vaccino contro il Covid-19 efficace al 90 per cento, fa presente che, senza una politica di apertura e accoglienza, in Germania non si sarebbero raggiunti questi sorprendenti risultati.

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  Marco BELLA (M5S), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che tiene conto dei limitati profili di competenza della Commissione, osserva, in particolare, che riconoscere il permesso di soggiorno ai ricercatori stranieri contribuisce a formare un'immigrazione di qualità, che è ciò che altri Paesi hanno e di cui l'Italia ha bisogno.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 16.

Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.
C. 1305 Battelli e C. 1735 Lattanzio.
(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2716 Vacca).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2716 Vacca, che, vertendo sull'identica materia delle altre proposte di legge in titolo, è stata ad esse abbinata.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, ricorda che le proposte di legge di cui la Commissione inizia oggi l'esame intervengono in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, nell'ottica di una ulteriore liberalizzazione del settore. In tal senso segnala che sono anche ridefinite le competenze della Società italiana autori ed editori (SIAE). Inoltre, evidenzia che una delle proposte di legge (C. 1305 Battelli) prevede l'istituzione di un'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE), alla quale, fra l'altro, vengono assegnate le funzioni attualmente svolte, con riferimento alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e vengono trasferite alcune funzioni della SIAE.
  Fa presente che si tratta di provvedimenti estremamente articolati e complessi. Rammenta che la relazione che svolgerà oggi si soffermerà sulle proposte di legge C. 1305 Battelli e C. 1735 Lattanzio, che sono state assegnate da più tempo, mentre sulla proposta di legge C. 2716 Vacca, che è stata assegnata venerdì scorso, riferirà nella prossima seduta. Preannuncia che i contenuti delle proposte di legge C. 1305 e C. 1735 saranno esposti per argomento, limitatamente alle previsioni principali. Per ulteriori dettagli, rinvia all'esteso dossier del Servizio studi.
  Per quanto riguarda il quadro normativo vigente, ricorda che è la legge n. 633 del 1941 a regolare la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, stabilendo misure a tutela sia dei diritti morali sia dei diritti patrimoniali (i cosiddetti diritti di utilizzazione economica dell'opera). In particolare, segnala che la legge del 1941 contiene disposizioni a tutela dei diritti d'autore e dei diritti cosiddetti connessi, ossia di quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini.
  Per quanto riguarda i diritti dell'autore, ricorda che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo; ha il diritto di riprodurla, trascriverla, eseguirla, rappresentarla o recitarla in pubblico, distribuirla, tradurla, noleggiarla e darla in prestito, distribuirla. Rammenta che i diritti esclusivi sono fra loro indipendenti e che l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri.
  Per quanto riguarda invece i diritti connessi, segnala che tra i più importanti ci sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o di supporti analoghi, ai produttori Pag. 32di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive. In particolare, sottolinea che, salvi i diritti spettanti all'autore, gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche, nonché di autorizzare la riproduzione, la diffusione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Evidenzia che il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dei suoi fonogrammi. Fa presente che il produttore di opere cinematografiche o audiovisive ha il diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni. Segnala che coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni.
  Per quanto concerne i soggetti autorizzati a gestire l'attività di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ricorda che il testo originario dell'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 aveva riservato in via esclusiva alla SIAE questa attività, ferma restando la facoltà dell'autore e dei suoi successori o aventi causa di esercitare i loro diritti direttamente. In particolare, rammenta che l'intermediazione è esercitata in vista della concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; della percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; e della ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto, fermo che una parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. Ricorda, inoltre, che i limiti e le modalità della ripartizione sono stati determinati con l'articolo 59 del regolamento emanato con il regio decreto n. 1369 del 1942.
  Fa presente che nel 1992, l'articolo 4 della legge n. 93 del 1992 ha poi affidato all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) la tutela dei diritti di questi artisti (che sono diritti connessi), nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie e che nel 2012, l'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. n. 1 del 2012 ha liberalizzato l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi.
  Segnala che sulla materia è poi intervenuta la direttiva europea 2014/26/UE, emanata per armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti indicati. Evidenzia che la direttiva ha disposto che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro.
  Ricorda che il recepimento della direttiva 2014/26/UE è avvenuto in Italia con il decreto legislativo n. 35 del 2017, che tra l'altro ha disposto che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta l'amministrazione dei loro diritti indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, ferma rimanendo, però, relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, l'esclusiva della SIAE.
  Rammenta che sul punto è poi intervenuto il decreto-legge n. 148 del 2017, che, con l'articolo 19, ha esteso a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia – ma non anche alle entità di gestione indipendenti – la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore – affiancandosi alla SIAE – subordinatamente alla verifica del rispetto dei requisiti da parte AGCOM.
  Ritiene utile anche ricordare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella Relazione alle Camere sull'attività svolta per il 2017, ha evidenziato, con Pag. 33riferimento alle disposizioni introdotte dal citato articolo 19 del citato decreto-legge n. 148 del 2017, «che la modifica volta ad attribuire, oltre alla SIAE, anche agli “altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35” la riserva esclusiva sull'attività di intermediazione sui diritti d'autore non è sufficiente a garantire un completo processo di liberalizzazione del settore, in quanto limita la prestazione di questa tipologia di servizi a un'unica categoria di soggetti, vale a dire agli organismi di gestione collettiva, ponendosi in contrasto con la più volte auspicata piena apertura alla concorrenza dell'attività di intermediazione del diritto d'autore. Secondo l'Autorità, si dovrebbe consentire l'ingresso sul mercato italiano a operatori diversi dagli organismi di gestione collettiva, come ad esempio a entità di gestione indipendenti che, oltre a essere espressamente previste dalla direttiva 2014/26/UE, rappresentano una realtà concreta in numerosi Paesi. La norma – ha affermato l'AGCOM – pone dunque una evidente disparità di trattamento tra gli operatori intermediari sulla base delle mere caratteristiche organizzative degli stessi».
  Per quanto concerne gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, ricorda che, in base all'articolo 2 del già citato decreto legislativo n. 35 del 2017, per organismo di gestione collettiva si intende un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri o non persegue fini di lucro. In tale definizione è inclusa esplicitamente la SIAE. Ricorda che per entità di gestione indipendente, si intende invece un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell'organismo di gestione collettiva ma, a differenza di questo, non è detenuto né controllato dai titolari dei diritti e persegue fini di lucro.
  Segnala che gli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre di specifici requisiti.
  Passando al contenuto delle proposte di legge, cominciando dai soggetti autorizzati all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, segnala che sia la proposta n. 1305, sia la n. 1735 estendono alle entità di gestione indipendente la possibilità di svolgere attività di intermediazione dei diritti d'autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza.
  Nel quadro della liberalizzazione, evidenzia che la proposta n. 1735 dispone, in particolare, che la SIAE esercita le attività di intermediazione per conto dei propri associati o mandanti nonché, in virtù di una presunzione legale di rappresentanza, anche per conto degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente. Precisa che, nel caso di un'opera creata con il contributo di più autori – con riferimento alla quale il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori – ciascun autore ha il diritto di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori. Fa presente che la proposta di legge stabilisce inoltre che la SIAE non può rifiutare il mandato da altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente legittimati all'intermediazione del diritto d'autore. Segnala che nel caso di mancato accordo, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti dall'AGCOM, sulla base degli standard internazionali e di alcune categorie di diritti elencati.
  Per quanto riguarda i requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, segnala che la proposta n. 1735 fa salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, disponendo, in particolare, che sia assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto, che sancisce, tra l'altro, il principio secondo cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi. Pag. 34
  Segnala che entrambe le proposte di legge elencano gli ulteriori obblighi – in alcuni casi, coincidenti o comunque raffrontabili, in altri, diversi – cui sono tenuti gli intermediari.
  Relativamente alla verifica dei requisiti, fa presente che la proposta C. 1735 la affida all'AGCOM, che deve pubblicare nel proprio sito internet, con efficacia di pubblicità legale, l'elenco costantemente aggiornato dei soggetti che ne risultano in possesso. A sua volta, la proposta C. 1305 da un lato sopprime l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2017, in base al quale l'AGCOM pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei medesimi requisiti, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso degli stessi; e dall'altro lato stabilisce che la nuova Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) istituita dalla medesima proposta di legge cura la tenuta e la pubblicazione nel proprio sito internet del registro degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro e ogni altra comunicazione di pertinenza. Fa presente che l'iscrizione nel registro è obbligatoria ai fini dello svolgimento delle attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente.
  Per quanto riguarda la ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore, segnala che la proposta C. 1305 elimina il riferimento specifico al regolamento cui la norma vigente demanda la definizione dei limiti e delle modalità di riparto, senza, tuttavia, specifica con quale atto si dovrà provvedere.
  Fa presente che la proposta n. 1735, invece, dispone che i proventi non distribuibili sono utilizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 35 del 2017, nonché per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio. Sottolinea che l'articolo 19 citato dispone che gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono considerati non distribuibili trascorsi tre anni dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure per l'identificazione e la localizzazione dei titolari. Evidenzia che gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente per finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare gli importi nel termine di prescrizione di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.
  Riguardo allo scenario in cui i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo alla percezione di proventi in Paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ma i titolari di tali diritti, per qualsiasi motivo, non provvedono alla percezione di tali proventi, segnala che le proposte di legge n. 1305 e n. 1735 recano previsioni diverse. Non entra nello specifico di questo aspetto, rinviando ai testi delle due proposte.
  Per quanto riguarda la ridefinizione della natura e delle competenze della SIAE, segnala che la proposta C. 1305 dispone che essa cessi di essere ente pubblico economico e possa trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze. Conseguentemente, dispone l'attivazione di un arbitrato per la ricognizione della provenienza del patrimonio immobiliare della società, allo scopo di arrivare alla liquidazione dei residui passivi e alla vendita degli immobili di proprietà dell'ente, mentre il patrimonio ad alto valore artistico-culturale viene direttamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  Fa presente che entrambe le proposte di legge ridefiniscono le competenze della SIAE, attribuendo ad altri soggetti alcuni compiti in materia di tutela dei diritti d'autore e che entrambe le proposte di legge intervengono sulla previsione di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge n. 633 del 1941 – Pag. 35in base alla quale – ai fini della determinazione del diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera – non è considerata pubblica la recitazione delle opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa fra la SIAE e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Evidenzia che le due proposte dispongono che questi protocolli siano individuati direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Fa presente che le proposte di legge intervengono poi sulla previsione di cui all'articolo 15-bis della legge n. 633 del 1941, in base alla quale la misura del compenso ridotto spettante all'autore per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera nella sede di centri di assistenza o di organizzazioni di volontariato è individuata sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate o, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentito il Ministro dell'interno; al riguardo segnala che le due proposte dispongono che la misura del compenso è individuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Evidenzia che le proposte intervengono poi sulla previsione dell'articolo 58 della legge n. 633 del 1941, in base alla quale la misura dell'equo compenso spettante all'autore per l'esecuzione di opere radiodiffuse in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori è determinata periodicamente d'accordo fra la SIAE e la rappresentanza della associazione sindacale competente. Al riguardo fa presente che le due proposte dispongono che la misura è determinata invece attraverso la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendente e la rappresentanza della associazione sindacale competente.
  Inoltre, segnala che entrambe le proposte di legge intervengono, anche se in modi differenti, in materia di competenze relative ai compensi dovuti agli autori ed agli editori per la riproduzione per uso personale delle opere dell'ingegno pubblicate o delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche.
  Fa presente che entrambe le proposte di legge intervengono poi – anche qui con previsioni differenti – sull'articolo 180, terzo comma, della legge n. 633 del 1941, in base al quale l'attività della SIAE nei Paesi stranieri in cui essa ha una rappresentanza organizzata si esercita secondo le norme stabilite dal regolamento. In particolare, segnala che la proposta n. 1735 sopprime tale disposizione, mentre la proposta C. 1305 sostituisce il riferimento alla SIAE con quello agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente.
  Evidenzia che, a parte questo, le due proposte di legge intervengono su numerosi altri ambiti non sovrapponibili e raffrontabili.
  In particolare, segnala che la proposta C. 1735 dispone che la misura del compenso da corrispondere agli artisti interpreti o esecutori e al produttore del fonogramma utilizzato per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera nella sede di centri di assistenza o di organizzazioni di volontariato, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Inoltre attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, invece che alla SIAE, la tenuta del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore: registro in cui sono tenuti il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma. Segnala che la proposta stabilisce, ancora, che la ripartizione tra gli aventi diritto del Fondo per il diritto di prestito pubblico – istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e finalizzato ad assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici – non spetti più alla SIAE e, conseguentemente, sopprime la previsione in base alla quale, per l'attività di ripartizione, alla SIAE spetta una provvigione. Pag. 36
  Fa presente che, a sua volta, la proposta C. 1305, stabilisce che, dopo la morte dell'autore, l'amministrazione dei diritti di utilizzazione dell'opera – qualora tali diritti siano in comunione tra i coeredi e gli stessi trascurino la nomina dell'amministratore o non si accordino sulla medesima entro un anno dall'apertura della successione – è conferita all'organismo di gestione collettiva ovvero all'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore con cui il titolare del diritto aveva stipulato un contratto, e non quindi alla SIAE. Segnala che la proposta di legge dispone, inoltre, che i singoli enti provvedano ad accordarsi o a stipulare un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati e che il compenso dovuto all'autore delle opere d'arte e di manoscritti sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima deve essere versato agli organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendente, e non più alla SIAE. Segnala che la proposta di legge stabilisce da quali soggetti è esercitato il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo e dispone che non il presidente della SIAE faccia parte del comitato consultivo permanente per il diritto di autore costituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ma i presidenti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente presenti sul mercato. Segnala poi che la proposta sopprime la disposizione in base alla quale, in caso di inosservanza di alcuni degli obblighi previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alla SIAE si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie, e non anche le sanzioni interdittive, che prevedono, nei casi di particolare gravità, la sospensione dell'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ovvero la cessazione dell'attività.
  Quanto al contrassegno SIAE, fa presente che sia la proposta n. 1305 che la proposta n. 1735 aboliscono la previsione dell'apposizione di esso su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, oppure suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla stessa legge, destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
  Segnala che la proposta C. 1305, infine, prevede l'istituzione di una nuova Autorità: l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE), cui sono trasferite funzioni attualmente spettanti alla SIAE e sono attribuite competenze in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi che attualmente fanno capo all'AGCOM.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 10 novembre 2020.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.
C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli.

  Il Comitato ristretto si è riunito, anche con modalità di videoconferenza, dalle 16.15 alle 17.30.