CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2020
468.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso ha espresso all'unanimità un orientamento favorevole ad estendere – in via sperimentale e in relazione all'emergenza sanitaria – le modalità di partecipazione da remoto: alle sedute dedicate allo svolgimento di audizioni formali, previste nell'ambito di indagini conoscitive o disposte ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; alle riunioni dei Comitati ristretti, ove non vi si svolgano deliberazioni; ad ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni. In proposito ricorda che anche ai deputati collegati in video conferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Inoltre è necessario che i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.
  Fa presente, per i deputati partecipanti da remoto, la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai deputati non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorrerà dunque assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e qualità della connessione stessa. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nella quali è prevista la resocontazione sommaria, ovvero la resocontazione stenografica (come per la seduta in corso), in quanto, ovviamente, la resocontazione richiede che gli interventi siano chiaramente percepibili: per tali motivi, nel caso di insufficiente qualità della connessione, la Presidenza sarà costretta a non dare o a togliere la parola all'oratore. Quanto ai deputati presenti in aula, ricorda che, per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza, non saranno visibili nella schermata di videoconferenza.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.
Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, e di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.
(Seguito svolgimento e conclusione).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Nel ricordare che gli auditi avevano già svolto una relazione e che la loro audizione era stata rinviata per consentire ai deputati di formulare domande, rammenta che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, anche dei deputati, secondo le modalità stabilite Pag. 7 dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito ricorda che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

  Intervengono da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico CONTE (LEU) e Catello VITIELLO (IV).

  Agostino DE CARO, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, e MAURO RONCO, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

  Interviene da remoto, per porre ulteriori quesiti, il deputato Federico CONTE (LEU).

  MAURO RONCO, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova, fornisce ulteriori chiarimenti.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta sospesa alle 10.20, riprende alle 10.30.

Audizione, in videoconferenza, di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano e Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli.
(Svolgimento e conclusione).

  Mario PERANTONI, presidente, introduce l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Edmondo BRUTI LIBERATI, già procuratore della Repubblica di Milano, e Nicola RUSSO, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, già componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura.

  Intervengono da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Federico CONTE (LEU) e Catello VITIELLO (IV). Interviene quindi la deputata Giulia SARTI (M5S).

  Edmondo BRUTI LIBERATI, già procuratore della Repubblica di Milano e Nicola RUSSO, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, già componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis (in videoconferenza).

  La seduta comincia alle 13.05.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, trattandosi di sedute in cui non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in Pag. 8materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 novembre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che è stato deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di acquisire i contributi di esperti ai fini della predisposizione della proposta di parere. Avverte che il termine per la presentazione di tali contributi scritti, originariamente previsto per lunedì 9 novembre, è stato spostato, su richiesta di alcuni degli esperti, a mercoledì 11 novembre prossimo.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo da remoto, nel riservarsi di svolgere considerazioni sul merito del provvedimento una volta che saranno pervenuti i contributi degli esperti, compresi quelli richiesti dalla Commissione Affari costituzionali, pone una questione relativa all'ordine dei lavori. Chiede quindi se sia pervenuta una risposta da parte del presidente della Commissione Affari costituzionali alla richiesta, da lui avanzata per le vie brevi tramite il presidente della Commissione Giustizia, di posticipare il termine per la presentazione delle proposte emendative al decreto-legge in esame, fissato per oggi, in considerazione del fatto che i contributi scritti degli esperti richiesti dalla II Commissione perverranno nella giornata di domani.

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente di aver già dato conto con lettera scritta al collega Turri dell'esito della richiesta avanzata a nome del gruppo della Lega, ribadisce che il presidente della Commissione Affari costituzionali, al quale aveva provveduto a sottoporre la questione in via informale, ha ritenuto di non poter procedere al differimento del termine per la presentazione delle proposte emendative, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione di merito per la conclusione dell'esame del decreto-legge. Fa quindi presente che non sono intervenute novità rispetto a quanto già comunicato al collega Turri.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo da remoto, nel confermare di aver ricevuto risposta scritta alla propria richiesta, rammenta tuttavia che il presidente Perantoni, con riferimento alle perplessità avanzate dal gruppo della Lega sulla mancata assegnazione del decreto-legge in esame alle Commissioni riunite I e II, aveva assicurato che sarebbe stato comunque possibile incidere sul contenuto del provvedimento attraverso eventuali osservazioni e condizioni nel parere, che il relatore presso la I Commissione potrebbe tradurre in proposte emendative a propria firma. Preannuncia inoltre l'intenzione dei componenti del gruppo della Lega di intervenire nel merito del provvedimento nelle sedute successive, eventualmente in sede di dichiarazione di voto.

  Mario PERANTONI, presidente, ritiene che, anche grazie ai contributi scritti forniti dagli esperti, ciascun deputato sarà nelle condizioni di interloquire con il relatore, avanzando considerazioni e rilievi volti a garantire la predisposizione di un parere adeguato all'importanza del provvedimento in esame, con l'obiettivo di partecipare al miglioramento del testo.

  Michele BORDO (PD), relatore, intervenendo da remoto, propone di esprimere il prescritto parere nella giornata di giovedì. A tal fine fa presente che, una volta acquisiti i contributi richiesti agli esperti, predisporrà una proposta di parere da condividere con i colleghi, che potranno sottoporgli le loro eventuali considerazioni. Fa altresì presente che, in assenza di interventi in discussione generale, non ha al momento elementi di conoscenza sulle valutazioni dei colleghi ai fini di una loro eventuale valutazione in vista della predisposizione della proposta di parere.

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  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 2576 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di parere la parola alla relatrice per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (C. 2576), già approvato dal Senato. Rammenta preliminarmente che il provvedimento in oggetto s'inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo. Con riguardo al contenuto, l'Accordo – che si compone di venticinque articoli e di due allegati – dopo aver offerto un quadro delle terminologie e dei concetti adottati (articolo 1) e aver disciplinato l'applicabilità delle norme della Convenzione di Chicago sull'azione civile internazionale (articolo 2), illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte riconosce all'altra (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4), e i casi per il ritiro, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio di un vettore aereo designato (articolo 5). Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina della concorrenza fra le imprese (articolo 6), i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti sono chiamate ad applicare (articolo 7), il regime delle tariffe per i vettori designati (articolo 9) e le condizioni in materia di sicurezza aerea (articolo 12). Di interesse della Commissione Giustizia l'articolo 13 in cui le Parti riaffermano gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della navigazione aerea contro atti di interferenza illegittima, richiamando il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di reati e atti illeciti contro la sicurezza aerea civile nonché delle rispettive legislazioni in materia di protezione dell'aviazione. Viene inoltre disciplinata la reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile, nonché alle ipotesi di sequestro illegale o minaccia di sequestro illegale di aeromobile civile o altri atti contro la sicurezza aerea. I successivi articoli 14, 15, 16 e 17 disciplinano rispettivamente l'esercizio dei servizi a terra, la gestione delle eccedenze degli introiti in valuta locale; le opportunità commerciali e l'imposizione di oneri per l'uso di strutture e servizi dell'altra Parte contraente. I rimanenti articoli (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) si occupano rispettivamente: delle modalità di consultazione tra le Parti e della procedura di modifica dell'Accordo attraverso il mutuo consenso; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; delle procedure relative ad eventuali emendamenti all'Accordo; delle regole di ciascuna Parte di recedere dall'Accordo; del riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze; Pag. 10 dell'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO); della conformità a alle convenzioni internazionali ed infine all'entrata in vigore dell'Accordo.
  Il disegno di legge, già approvato dal Senato l'8 luglio 2020, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra Italia e l'Ecuador, con due Annessi, fatto a Quito il 25 novembre 2015. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tale contesto, i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.
C. 2577 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di parere la parola alla relatrice per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (C 2577), già approvato dal Senato. Con riguardo al primo dei trattati, fa presente che esso intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. Con riferimento al contenuto, il Trattato di estradizione italo-dominicano si compone di 23 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1, come anticipato, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'articolo 2: la norma precisa che l'estradizione può essere concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti contraenti, e punibili con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'estradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti Pag. 11della persona richiesta deve essere di almeno sei mesi. Costituisce altresì presupposto per l'estradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati; in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di un anno. La Parte richiesta può inoltre concedere l'estradizione quando la richiesta di riferisce a più fatti diversi e connessi, sanzionati penalmente da entrambe le Parti e non ricorrono per uno o alcuni di essi i requisiti previsti per la pena minima. L'articolo 3 riguarda i motivi di rifiuto obbligatorio individuandoli puntualmente. In particolare, la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena) o alla persona sia stato concesso asilo politico. La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali della Parte richiesta, ovvero con i trattati sui diritti umani in vigore per entrambe le Parti contraenti. Quanto ai motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4), l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta nonché quando il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente e la legislazione della Parte richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal proprio territorio. Con l'articolo 5 si stabilisce che la cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'estradizione. L'articolo 6 illustra l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione, salvo specifiche condizioni. L'articolo 7 prevede che qualora la persona interessata abbia espresso, per iscritto e con tutte le garanzie di legge, il proprio consenso all'estradizione, ad essa venga dato corso senza ulteriori formalità e con la massima sollecitudine. Mentre gli articoli da 8 a 10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione, l'articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione, specificando le condizioni, mentre l'articolo 13 riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona. Gli articoli da 14 a 16 disciplinano rispettivamente le modalità di consegna della persona da estradare, i casi di consegna differita e temporanea e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'estradizione non esplicitamente previsti nel Trattato in esame. Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso una delle due Parti contraenti. L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata. L'articolo 20 è relativo alle controversie. L'articolo 21 prevede l'applicazione temporale del Trattato a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione Pag. 12a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente. L'articolo 22 riguarda informazioni particolarmente sensibili che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione, consultando la Parte richiesta per stabilire in che misura tali informazioni possano essere protette. Infine, l'articolo 23 interviene in merito di entrata in vigore e cessazione del Trattato. Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, esso si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ad alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale. È previsto che l'assistenza possa essere prestata anche quando il fatto che l'ha determinata è considerato reato solo dalla legge della Parte richiedente. Il Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria penale presentate dopo l'entrata in vigore di esso, anche se riguardanti fatti commessi prima di quella data. Con l'articolo 2 si introduce un esteso novero di atti nei quali si concretizzerà la mutua assistenza italo-dominicana in materia penale, quali la ricerca e l'identificazione di persone ed oggetti; la notifica degli atti giudiziari; la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti; l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova; lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari; la trasmissione di informazioni di carattere bancario e finanziario; le intercettazioni di comunicazioni. Il successivo articolo 22 specifica ulteriormente le modalità della cooperazione giudiziaria bilaterale italo-dominicana: si tratta in particolare di scambi di esperienza in materia di indagini e di figure di reato particolarmente gravi, quali il terrorismo, la corruzione, la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, nonché gli speciali profili che vengono in rilievo quando a perpetrare tali reati sia la criminalità organizzata. Le Parti si scambieranno inoltre informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia penale. Infine, le Parti cureranno anche momenti di formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali. L'articolo 3 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Procuraduría General de la República per la parte dominicana le autorità centrali designate dalle Parti per l'attuazione del Trattato in esame. Dopo l'articolo 4, dedicato alla legge applicabile nelle procedure di richiesta e di esecuzione dell'assistenza giudiziaria penale tra le due Parti, gli articoli 5 e 6 intervengono in materia di forma, contenuto e lingua delle richieste di assistenza giudiziaria. L'articolo 7 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, mentre ai sensi dell'articolo 8 è esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato. Un'articolata disciplina della riservatezza e dei limiti nell'utilizzo delle informazioni scambiate tra le due Parti contraenti è contenuta nell'articolo 9. Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione Pag. 13 nazionale (articolo 10). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 11. L'articolo 12 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza: lo Stato richiedente potrà ricorrervi, tra l'altro, per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale. In base all'articolo 13, poi, le autorità competenti di ciascuna delle Parti possono a determinate condizioni scambiare informazioni o mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti anche in assenza di una richiesta di assistenza giudiziaria dell'altra Parte contraente. Sul piano generale dell'assistenza giudiziaria reciproca, comunque, lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone e gli oggetti indicati nella domanda di assistenza giudiziaria (articolo 14). L'articolo 15 è dedicato alle modalità di comparizione di testimoni, vittime, periti, nonché di persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della Parte richiedente. Tra le garanzie fornite risulta centrale la previsione per la quale nessuna persona che compaia dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente potrà essere perseguita penalmente, arrestata comunque sottoposta a restrizioni della sua libertà individuale in ragione di fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte richiedente a seguito della citazione. Qualora la Parte richiedente sia impossibilitata a fornire detta garanzia, dovrà indicarlo nella citazione, sì da permettere alla persona citata di decidere di comparire o meno nel territorio della Parte richiedente (articolo 16). L'articolo 17 riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute, con particolare riguardo ai casi in cui non possa aver luogo l'audizione per videoconferenza di cui al precedente articolo 12. Lo Stato richiedente assicura comunque se necessario l'adozione di misure di protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio (articolo 18). L'articolo 19 riguarda casi speciali di assistenza giudiziaria, in base ai quali potranno essere forniti estratti di fascicoli penali, documenti od oggetti, mentre l'articolo 20 riguarda l'esecuzione di misure su beni, strumenti o proventi diretti e indiretti collegati ai reati su cui si indaga. L'articolo 21 è relativo alle modalità di ripartizione delle spese. L'articolo 23 riguarda le squadre investigative comuni che le autorità competenti delle Parti – in questo caso per l'Italia l'autorità giudiziaria procedente – possono costituire di comune accordo, per uno scopo determinato e un tempo limitato, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte contraente o di entrambe. L'articolo 24 prevede che nell'ambito della cooperazione giudiziaria bilaterale ciascuna delle Parti possa effettuare consegne controllate nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di acquisire elementi di prova necessari, ovvero per l'individuazione e la cattura dei responsabili di reati. L'articolo 25 salvaguarda la facoltà delle Parti di cooperare a livello giudiziario anche in forme non previste dal Trattato in esame, in conformità tuttavia con le rispettive legislazioni nazionali e con i trattati internazionali loro applicabili. L'articolo 26 interviene in materia di consultazioni sull'interpretazione o applicazione del Trattato nonché sulle modalità di risoluzione di eventuali controversie mentre l'articolo 27 reca le disposizioni finali. Quanto al disegno di legge, esso si compone di 5 articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Trattati. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativa alla loro attuazione, mentre l'articolo 4 reca una clausola finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del Trattato di mutua cooperazione giudiziaria penale – eventualmente insorgenti da spese straordinarie o particolarmente elevate – si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone Pag. 14 rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
C. 2579 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di parere la parola al relatore per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (C. 2579), già approvato dal Senato. Nel sottolineare la rilevanza del tema, anche alla luce della propria esperienza professionale, ricorda preliminarmente che la citata Convenzione, conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981, rappresenta il primo strumento internazionale vincolante volto alla protezione delle persone contro gli abusi nel trattamento automatizzato dei dati di carattere personale; essa disciplina altresì il flusso transfrontaliero dei dati. Oltre a prevedere un'ampia serie di garanzie per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, la Convenzione vieta, in assenza di garanzie previste dal diritto interno di ciascun Paese, il trattamento dei dati «sensibili» sull'origine razziale, le opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone a conoscere le informazioni raccolte su di loro e ad esigere, se del caso, rettifiche; l'unica restrizione a tale diritto può aversi solo nel caso in cui prevalga un interesse maggiore, quale, a titolo esemplificativo, la sicurezza pubblica o la difesa. La Convenzione impone limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli Stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente. Della Convenzione sono attualmente Parti 55 Stati, tra i quali tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa e 8 Stati non membri. Quanto al Protocollo in esame – non ancora in vigore in quanto ratificato soltanto da 9 Parti – esso modifica in maniera significativa la Convenzione, intervenendo su quasi tutti gli articoli, con lo scopo di modernizzarne e migliorarne il testo, tenendo conto delle novità emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale ed affrontando i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Rammenta che il Protocollo, composto da un preambolo, da 40 articoli e da un'appendice, è frutto di un lungo lavoro negoziale, svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali e parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) 2016/679. Tale aggiornamento normativo ha consentito di ampliare la definizione di dato personale; di introdurre nuove categorie di dati, da quelli genetici a quelli biometrici; di consolidare le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio dell'autodeterminazione; di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la governance ed il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione delle modifiche che il Protocollo, una volta entrato in vigore con la ratifica di tutte le Parti, introdurrà alla Convenzione, fa presente che in questa sede si limiterà ad esporre le novità più significative. A tal fine segnala in primo luogo che il nuovo articolo 5 della Convenzione (sostituito dall'articolo 7 del Protocollo) prevede la proporzionalità del trattamento dei dati agli scopi legittimamente perseguiti, in un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici o privati in Pag. 15gioco e i diritti e le libertà delle persone. In questo senso il trattamento dei dati non si può effettuare che sulla base di un consenso libero, informato e assolutamente chiaro dell'interessato, ovvero sulla base di altro fondamento previsto dalla legge. Viene inoltre ampliata la categoria dei dati noti come «sensibili», che includeranno anche profili genetici e biometrici, nonché quelli indicanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione delle persone. Rispetto a tali dati l'elaborazione è consentita solo in presenza nei singoli ordinamenti giuridici nazionali di precise garanzie di legge, che prevengano qualunque rischio per gli interessi e i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo al rischio di subire discriminazioni (articolo 6 della Convenzione come modificato dall'articolo 8 del Protocollo). Il Protocollo, inoltre, modifica la Convenzione prevedendo l'obbligo per il responsabile del trattamento dei dati, che è tenuto ad adottare misure tale da evitare accessi accidentali e non autorizzati, di notificare le violazioni suscettibili di interferire gravemente con i diritti fondamentali degli interessati (articolo 7 della Convenzione, sostituito dall'articolo 9 del Protocollo). Tra le ulteriori novità segnala la maggiore trasparenza richiesta nell'elaborazione dei dati (nuovo articolo 8 della Convenzione, aggiunto dall'articolo 10 del Protocollo), nonché il rafforzamento dei diritti degli individui interessati al trattamento dei propri dati, incluso quello a non essere soggetti ad una decisione che li riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato e a ricorrere al rimedio giuridico previsto dal successivo articolo 12 della Convenzione (articolo 9 della Convenzione, sostituito dall'articolo 11 del Protocollo). Ulteriori misure riguardano gli obblighi aggiuntivi per i titolari del trattamento e, se del caso, per i responsabili del trattamento dei dati (nuovo articolo 10 della Convenzione, introdotto dall'articolo 12 del Protocollo), e le eccezioni e restrizioni in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica (articolo 11 della Convenzione, sostituito dall'14 del Protocollo). Il richiamato articolo 12 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 15 del Protocollo, prevede l'impegno delle Parti a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della Convenzione. Il Protocollo, inoltre, istituisce un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati (articolo 14 della Convenzione, sostituito dall'articolo 17 del Protocollo). In particolare se il destinatario dei dati è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte della Convenzione, il trasferimento potrà avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione ai sensi della Convenzione. Tali garanzie possono provenire da una legge statale o da normative di una organizzazione regionale, ovvero da accordi internazionali applicabili; oppure da garanzie dirette standardizzate fornite da strumenti giuridicamente vincolanti adottati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento dei dati. Vengono inoltre rafforzati i poteri delle autorità di controllo. In particolare l'articolo 19 del Protocollo, che sostituisce l'articolo 15 della Convenzione, stabilisce che le autorità di controllo hanno poteri di investigazione e di intervento; approvano misure di sicurezza standardizzate in relazione al trasferimento dei dati; emettono decisioni sulla violazione della Convenzione, potendo imporre in particolare sanzioni amministrative; possono portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni della Convenzione. Oltre a rafforzare le basi giuridiche necessarie alla cooperazione internazionale e alla reciproca assistenza fra le Parti in materia (articoli 21 e 22 del Protocollo che intervengono sugli articoli 16 e 17 della Convenzione) vengono inoltre stabilite le modalità di adesione allo strumento normativo da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 33 del Protocollo che sostituisce l'articolo 27 della Convenzione). Quanto al disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento l'8 luglio scorso, esso si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo Pag. 16 2 riportano come di consueto le clausole, rispettivamente, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Protocollo emendativo. L'articolo 3 concerne l'autorità di controllo da individuare ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione come modificata dal Protocollo emendativo: per l'Italia tale autorità è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della Convenzione come emendata dal Protocollo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di parere la parola alla relatrice per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del testo unificato delle proposte di legge Paolo Russo C. 164, Bologna C. 1317, De Filippo C. 1666, Bellucci C. 1907 e Panizzut C. 2272, recante «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione. Prima di passare ad illustrare i contenuti del testo unificato in discussione, che è stato elaborato in sede di Comitato ristretto e che rappresenta una sintesi dei contenuti delle varie proposte di legge presentate dai diversi gruppi parlamentari, ricorda che per malattie rare, secondo una definizione adottata in ambito comunitario, si fa riferimento a patologie eterogenee con una prevalenza nella popolazione inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti, che comportano tuttavia difficoltà diagnostiche, onerosità del trattamento clinico ed esiti invalidanti. Le malattie rare sono state identificate dall'Unione Europea, per le loro peculiarità, come materia sanitaria in cui è necessaria la promozione di azioni comuni per la condivisione delle conoscenze e per riunire risorse frammentate tra gli Stati Membri, incentivando la collaborazione anche in ottica transnazionale. Il provvedimento in discussione, che si compone di 16 articoli, suddivisi in 5 capi, reca al Capo I (articoli da 1 a 3) le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, fornendo la definizione di malattie rare (articolo 2) e di farmaco orfano (articolo 3). Il Capo II (articoli da 4 a 6) prevede prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare, recando disposizioni in merito al piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e ai livelli essenziali di assistenza per le malattie rare (articolo 4), prevedendo norme in materia di assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani (articolo 5) ed istituendo il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare (articolo 6). Il Capo III (Centro nazionale, Comitato nazionale e rete per le malattie rare) è composto dagli articoli da 7 a 10. In particolare, l'articolo 7 attribuisce al Centro nazionale per le malattie rare l'attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzate alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza delle stesse. L'articolo 8 istituisce il Comitato nazionale per le malattie rare mentre l'articolo 9 prevede che con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Pag. 17permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare. Con il medesimo Accordo deve, altresì, essere disciplinato il riordino della Rete nazionale delle malattie rare. L'articolo 10 è relativo ai flussi informativi delle reti per le malattie rare. Il Capo IV (articoli da 11 a 14) dispone in materia di ricerca, formazione e informazione in materia di malattie rare, recando norme in materia di finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani (articolo 11) e disponendo incentivi fiscali per favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani (articolo 12). L'articolo 13 prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovano la ricerca delle malattie rare mentre l'articolo 14 dispone in materia di formazione e informazione sulle malattie rare. Da ultimo il Capo V (articoli 15 e 16) reca le disposizioni finanziarie e finali, disponendo sulla copertura finanziaria del provvedimento all'articolo 15 e prevedendo all'articolo 16 una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che le proposte di legge Bellucci C. 1907 e Panizzut C. 2272, disponevano, rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 11, l'istituzione di consorzi regionali o interregionali per la ricerca clinica nel settore delle malattie rare. In particolare, la proposta di legge Bellucci C. 1907 disponeva, al comma 2 dell'articolo 4 che, tali consorzi «sono strutture senza scopo di lucro, hanno personalità giuridica propria, si dotano di uno statuto e svolgono le proprie funzioni utilizzando finanziamenti pubblici e privati». Anche il comma 2 dell'articolo 11 della proposta di legge Panizzut C. 2272 attribuiva a tali consorzi personalità giuridica propria. Tale previsione non è però confluita nel testo unificato in esame. Pertanto, fermo restando i contributi che potranno provenire dal dibattito, preannuncia, considerata l'assenza di profili di competenza della Commissione Giustizia, nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.