CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2020
463.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sui lavori della Commissione.

  Roberto TURRI (LEGA), chiede se possa essere posta all'ordine del giorno della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna, l'esame della richiesta inviata alla presidenza da parte dei gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, di esame in congiunta, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento, del disegno di legge C. 2727 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale», il cui esame è stato avviato in Pag. 10sede referente dalla Commissione Affari costituzionali.

  Mario PERANTONI, presidente, conferma che tale richiesta sarà esaminata nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per le ore 13 della giornata odierna.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo», adottata come testo base dalla Commissione Finanze per il prosieguo dell'esame anche dell'abbinata proposta di legge C. 445 Fornaro.
  Evidenzia che la proposta di legge C. 1813, alla quale non sono state presentate proposte emendative, interviene sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. cluster, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività. Ricordo a tale proposito che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, in quanto priva della cosiddetta «clausola di salvaguardia penale» per le operazioni di finanziamento alle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti in posizioni apicali all'interno degli enti intermediari abilitati, i quali risultavano puniti, in contrasto con gli obblighi internazionali, con la sola sanzione amministrativa. Nel messaggio del Presidente della Repubblica veniva inoltre evidenziato come, sulla base delle disposizioni vigenti contenute nella legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, tutti gli altri soggetti, al di fuori del circuito degli intermediari abilitati, che prestino assistenza finanziaria in favore di chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, resterebbero soggetti alle sanzioni penali. Si sarebbero perciò determinati, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente. In ragione degli «evidenti profili di illegittimità costituzionale» derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva dunque alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dall'articolo 1 del provvedimento.
  Sottolinea che la proposta di legge in discussione, per la cui puntuale descrizione rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, ripropone pertanto il testo del provvedimento approvato nella precedente legislatura, introducendovi modifiche limitate, volte a corrispondere ai rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica.
  Nel soffermarsi sulle parti di competenza della Commissione Giustizia, segnala innanzitutto che l'articolo 1 della proposta di legge delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. In particolare, il comma 1 vieta il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster. Il divieto riguarda le Pag. 11società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. È altresì vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster. Segnala a tale proposito che per le mine antipersona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 374 del 1997. Ai sensi del comma 4 tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati» come definiti dal successivo articolo 2. Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività. Ai sensi dell'articolo 6 sono introdotte sanzioni a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1. In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 prevede nei confronti degli intermediari abilitati l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro «per i casi di cui» all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Rammenta a tale proposito che il richiamato articolo 5 individua le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere imputata una sanzione amministrativa derivante da reato. Si tratta di due distinte ipotesi: il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di una unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti. Se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene invece esclusa la responsabilità dell'ente.
  Il comma 2 dell'articolo 6 – oggetto del richiesto intervento del Presidente della Repubblica – sanziona invece, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. A loro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Ricorda che tale clausola di salvaguardia penale, che introduce una novità rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, intende dare riscontro alle criticità rilevate dal messaggio motivato del Capo dello Stato.
  Rammenta inoltre, come già richiamato dal Presidente della Repubblica, che ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 95 del 2011 è prevista la pena della reclusione da 3 a 12 anni per chiunque «assiste anche finanziariamente» colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse; la sanzione penale sarà applicabile ovviamente alle sole persone fisiche responsabili del reato. In assenza di una analoga disposizione nella legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine antipersona, il finanziamento di tali attività – ora qualificato come illecito dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, resta sprovvisto di sanzione (tanto penale quanto amministrativa) per tutti coloro che non sono intermediari finanziari.
  Segnala che il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente: il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o cluster) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ex articolo 7 della legge n. 95 del 2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (ex articolo 6 della proposta di legge in esame); il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ex articolo 6 della proposta di legge in esame).
  Rileva, infine, che il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni Pag. 12 amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta infatti la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2670 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», per le parti di competenza. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, stabilito nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato per oggi alle ore 18. Ricorda inoltre che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

  Ingrid BISA (LEGA), nel sottolineare che l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali la cui introduzione è resa necessaria al fine di affrontare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2018/2295, chiede che la Commissione acquisisca agli atti il parere motivato relativo a tale procedura di infrazione. In particolare, sottolinea l'esigenza di comprendere quali siano le prescrizioni dell'Unione europea, nei confronti dell'Italia, relative ai tirocini professionali, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame.

  Catello VITIELLO (IV), relatore, osserva che il citato parere motivato, pur non essendo allegato al provvedimento in discussione, è tuttavia illustrato nella relazione del provvedimento stesso. Ritiene comunque opportuno, per consentire a tutti i commissari di effettuare le proprie valutazioni, che la Commissione acquisisca tale documento.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che sarà sua cura acquisire il documento richiesto dalla collega Bisa.

  Roberto TURRI (LEGA) preannuncia che, in ragione della richiesta testé formulata, il suo gruppo chiederà, nel corso della odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discussione, già fissato per le ore 18 di oggi.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rinviare la valutazione della richiesta di proroga del termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discussione Pag. 13 alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per le ore 13 della odierna giornata, anticipa che ritiene verosimile che tale richiesta possa essere accolta.
  Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 3 novembre 2020.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
Esame emendamenti C. 107-569-868-2171-2255-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25 e dalle 17.30 alle 17.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.30.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 2427 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che sono pervenute 152 proposte emendative e che nella seduta del 28 ottobre scorso è stata dichiarata l'inammissibilità degli articoli aggiuntivi Cunial 4.01, 6.01 e 7.01, rispetto alla quale non sono stati presentati ricorsi. Comunica inoltre che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Annibali 1.9, Gallinella 1.10, Pignatone 1.14, Annibali 1.15, Pignatone 1.18, Gallinella 1.19, Pignatone 1.20, Gallinella 1.21, Gallinella 2.1, Annibali 2.2, Pignatone 2.3, Annibali 2.4, Pignatone 2.5, Annibali 2.6, Pignatone 2.8, Annibali 2.10, Pignatone 2.13, Gallinella 2.15, Pignatone 2.17, Pignatone 2.19, Gallinella 4.1, Pignatone 4.3, Gallinella 5.5, Annibali 5.1, Annibali 6.2, Annibali 6.4, Pignatone 6.5, Annibali 6.9, Pignatone 6.14, Gallinella 6.49, Gallinella 6.8, Gallinella 6.17, Annibali 6.18, Pignatone 6.23, Gallinella 6.24, Gallinella 6.29, Gallinella 6.36, Gallinella 6.40, Gallinella 6.45, Gallinella 6.46, Gallinella 6.55, Annibali 6.56, Gallinella 6.58, Gallinella 6.65, Gallinella 6.67, Gallinella 6.71, Annibali 6.75, Annibali 6.78, Gallinella 6.79 e Manca 12.01.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 1 esprime parere contrario sugli emendamenti Potenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Esprime parere favorevole Potenti 1.6 e Giuliano 1.7 purché entrambi riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Cenni 1.8, Varchi 1.11, Viviani 1.28 e Zanettin 1.25, nonché sull'emendamento Potenti 1.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Potenti 1.12 purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.26, Incerti 1.16, Maschio 1.17 e Viviani 1.23. Esprime infine parere contrario sugli identici emendamenti Varchi 1.22, Viviani 1.24 e Zanettin 1.27.

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello dalla relatrice.

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1 che è volto a circoscrivere l'ambito di operatività Pag. 14della norma penale ai casi in cui l'avvelenamento, riguardando alimenti o acque destinate al consumo umano, configuri un'azione concretamente avversa alla salute pubblica. Ritiene infatti che la pena vada parametrata alla effettiva gravità del fatto commesso, sollecitando pertanto una riflessione sulla disposizione recata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo, che prevede la reclusione di durata non inferiore a 15 anni, analogamente ai delitti contro la persona, ivi compreso l'omicidio.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.1.

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2 volto, in linea con la sensibilità animalistica sempre più diffusa nella comunità, ad inasprire la pena nel caso in cui a seguito dell'avvelenamento di alimenti o acque si determini la morte di animali domestici o selvatici. Nel rilevare la natura provocatoria dell'emendamento, sottolinea tuttavia, a fronte dell'intervento penalmente esagerato recato dal provvedimento, l'esigenza di stabilire una adeguata scala di valori cui commisurare le pene.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.2.

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.3 che è volto a prevedere la pena dell'ergastolo soltanto nel caso in cui dall'avvelenamento di alimenti o acque derivi la morte di più di una persona. Rammenta a tale proposito le considerazioni svolte da molti dei soggetti auditi, che hanno rilevato la necessità di una revisione generale delle disposizioni contenute nel Titolo VI del codice penale, al fine in particolare di rimodulare la risposta punitiva verso una serie di reati per i quali la pena di morte originariamente prevista è stata sostituita con l'ergastolo.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.3.

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4 che, oltre a prevedere un aggravio di pena per i casi in cui si determini la morte di animali domestici o selvatici, introduce una precisazione volta a determinare con chiarezza, a beneficio in particolare degli operatori del diritto, a quali condizioni si configuri il reato di avvelenamento. Evidenziando la necessità che venga stabilito in maniera inequivoca il limite oltre il quale il fatto assume rilevanza penale, sottolinea che analogo intervento è recato anche dal suo successivo emendamento 1.5, del quale chiede l'accantonamento al fine di una ulteriore riflessione.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.4.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, con riguardo alla richiesta del collega Potenti, conferma il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento a sua prima firma 1.5, esprimendo un orientamento contrario all'accantonamento.

  Manfredi POTENTI (LEGA) ribadisce la necessità di una descrizione chiara ed inequivoca del fatto idoneo a determinare l'applicazione della norma penale.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.5.

  Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6, ritenendo significativo che la relatrice, pur non accogliendo totalmente l'intervento modificativo in esso contenuto, abbia almeno concordato sulla necessità di estendere l'applicazione dell'articolo 440-ter del codice penale anche all'operatore del settore farmaceutico.

  Carla GIULIANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Potenti 1.6 (nuova formulazione) Pag. 15 e Giuliano 1.7 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene sull'emendamento a sua firma 1.25, cogliendo l'occasione per delineare la filosofia alla base di tutte le proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia, che non condivide l'impostazione panpenalistica cara alle maggioranze di governo dell'attuale legislatura. Evidenzia infatti come l'intento del provvedimento in esame sia quello di aggravare le pene già previste, nonché di introdurre nuove fattispecie penali, in un settore molto delicato, nel quale dovrebbero essere conciliate la tutela della salute dei cittadini con le esigenze del mondo produttivo. Sollecita pertanto una riflessione più attenta da parte della maggioranza e del Governo al fine di evitare di penalizzare ulteriormente le imprese, già in difficoltà a causa di un contesto di mercato reso ancor più complicato dall'attuale pandemia. Con riguardo allo specifico emendamento a sua firma 1.25, fa presente che esso è volto ad evitare che vengano sanzionati penalmente anche coloro che forniscono informazioni incomplete riguardanti alimenti, acque e medicinali. Nel ritenere infatti che l'accezione di incompletezza dell'informazione sia poco chiara dal punto di vista penale, invita la relatrice ad un'ulteriore valutazione del suo emendamento 1.25, identico agli emendamenti Varchi 1.11 e Viviani 1.28, dei quali chiede l'accantonamento.

  Ciro MASCHIO (FDI) nel condividere la richiesta di accantonamento avanzata dal collega Zanettin, per le medesime ragioni, rileva l'esigenza di utilizzare definizioni chiare ed inequivoche al fine di evitare un aggravio eccessivo ed ingiustificato, per altro in maniera difforme rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea, per gli operatori del settore. Nel ritenere giusto che i consumatori vengano tutelati, sottolinea tuttavia l'esigenza di raggiungere tale obiettivo con un'azione equilibrata, evitando un eccesso di procedimenti penali.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, pur apprezzando lo spirito di collaborazione manifestato dai colleghi delle forze di minoranza, conferma il parere contrario precedentemente espresso sugli identici emendamenti Varchi 1.11, Viviani 1.28 e Zanettin 1.25, non accogliendo la richiesta di accantonamento.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 1.8; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 1.11, Viviani 1.28 e Zanettin 1.25; respinge quindi l'emendamento Potenti 1.13.

  Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.12 che, con il medesimo spirito manifestato dal collega Zanettin, va nella direzione di una maggiore precisazione della norma, aderendo alle considerazioni dei soggetti auditi i quali hanno ravvisato il rischio di estendere eccessivamente le fattispecie penali anche quando la salute dei consumatori non sia in discussione. Sollecita pertanto maggioranza e Governo ad evitare un eccesso di criminalizzazione, con il rischio peraltro di ingolfare il sistema giudiziario nazionale.

  La Commissione approva l'emendamento Potenti 1.12 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.26, che con il medesimo spirito precedentemente esposto, tenta di circoscrivere l'intervento normativo, al fine di garantire il rispetto del principio di tassatività della norma penale. Ritiene infatti non sufficientemente chiaro il concetto di «deteriorato» che figura nel testo del provvedimento tra le condizioni per le quali un alimento è ritenuto inadatto al consumo umano. Nel chiedere pertanto alla relatrice un supplemento di riflessione, manifesta la propria soddisfazione per il fatto che tale convinzione sia condivisa anche da una parte della maggioranza, considerato che il gruppo di Italia viva ha Pag. 16presentato l'identico emendamento Annibali 1.15.

  Ciro MASCHIO (FDI) condivide le considerazioni del collega Zanettin e si associa alla sua richiesta.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 1.16; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, conferma il parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 1.26, Maschio 1.17 e Viviani 1.23.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanettin 1.26, Maschio 1.17 e Viviani 1.23.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.27, ribadisce la contrarietà del gruppo di Forza Italia all'impostazione tipica delle maggioranze dell'attuale legislatura che, in materia di giustizia, intervengono sistematicamente per aggravare le pene già previste o per introdurre nuove fattispecie penali. Nell'evidenziare pertanto l'esigenza di contenere il panpenalismo imperante, che considera pericoloso per il Paese e per il nostro ordinamento, fa presente che il suo emendamento 1.27 è volto a mitigare il danno, riducendo i limiti edittali previsti dal provvedimento in esame per i delitti colposi contro la salute pubblica.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 1.22, Viviani 1.24 e Zanettin 1.27.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 2.25 e 2.26 nonché sugli identici emendamenti Zanettin 2.22, Incerti 2.7, Maschio 2.9 e Viviani 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 2.12, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanettin 2.23, Cenni 2.14, Varchi 2.16 e Viviani 2.20, nonché sulle identiche proposte emendative Zanettin 2.24, Maschio 2.18 e Viviani 2.21.

  Il Sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 2.25, in materia di alimenti decongelati, evidenzia come il provvedimento in discussione introduca la fattispecie della frode nel commercio di alimenti e come la sua proposta emendativa sia volta a limitare il panpenalismo che ispira tale disegno di legge. Sottolinea come pertanto l'emendamento in discussione sia volto a escludere la punibilità di chi consegna un alimento decongelato non avendone dato indicazione quando il trattamento di congelamento ha riguardato gli ingredienti presenti nel prodotto finale, gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione e quelli sui quali lo scongelamento non produca effetti negativi in termini di sicurezza o qualità. A suo avviso, infine, il provvedimento in discussione contrasta con il principio del diritto penale minimo a cui si ispira il suo gruppo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 2.25 e 2.26.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 2.7: si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanettin 2.22, Maschio 2.9, e Viviani 2.11. Approva quindi l'emendamento Perantoni 2.12 (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Perantoni 2.12, gli identici emendamenti Zanettin 2.23, Cenni 2.14, Varchi 2.16 e Viviani 2.20 non saranno posti in votazione in quanto preclusi.

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  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanettin 2.24, Maschio 2.18 e Viviani 2.21.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, con riferimento all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Maschio 4.2.

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 4.2.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 5, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Viviani 5.3, Incerti 5.4, Zanettin 5.6 e Varchi 5.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 5.7.

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 5.4: si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Viviani 5.3, Zanettin 5.6 e Varchi 5.2; approva, quindi, l'emendamento Perantoni 5.7 (vedi allegato).

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 6.1 e 6.3, sugli identici emendamenti Maschio 6.10, Zanettin 6.11, Viviani 6.12 e Cenni 6.13. Esprime inoltre parere contrario sugli identici emendamenti Maschio 6.15, Zanettin 6.6 e Cenni 6.7, nonché sull'emendamento Zanettin 6.16, sugli identici emendamenti Varchi 6.19, Incerti 6.20, Viviani 6.21 e Zanettin 6.22, sulle identiche proposte emendative Zanettin 6.25, Cenni 6.26, Maschio 6.27 e Viviani 6.28, sugli identici emendamenti Varchi 6.30, Cenni 6.31 e Zanettin 6.32 nonché sugli identici emendamenti Maschio 6.33 e Zanettin 6.34. Esprime inoltre parere contrario sulle identiche proposte emendative Zanettin 6.35 e Varchi 6.37, sugli identici emendamenti Zanettin 6.38 e Maschio 6.39, sull'emendamento Zanettin 6.41, sugli identici emendamenti Varchi 6.42 e Cenni 6.43, nonché sulle identiche proposte emendative Incerti 6.44, Varchi 6.47 e Viviani 6.48. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Zanettin 6.50, sugli identici emendamenti Incerti 6.51 e Maschio 6.52, sulle identiche proposte emendative Zanettin 6.53 e Varchi 6.54, sull'emendamento Zanettin 6.57, sugli identici emendamenti Zanettin 6.59, Incerti 6.60 e Maschio 6.61, nonché sugli identici emendamenti Zanettin 6.62 e Varchi 6.63, sull'emendamento Zanettin 6.64 e sugli identici emendamenti Maschio 6.66 e Zanettin 6.68. Esprime infine, parere contrario sugli identici emendamenti Maschio 6.69 e Zanettin 6.70, sulle identiche proposte emendative Varchi 6.72 e Zanettin 6.73, sugli emendamenti Maschio 6.74, Zanettin 6.76, Bazoli 6.77, sugli identici emendamenti Varchi 6.80 e Zanettin 6.81 e sull'emendamento Bazoli 6.82.

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) preso atto dell'atteggiamento di chiusura della relatrice che ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 6, interviene per evidenziare che gli emendamenti a sua firma erano tutti volti a semplificare le singole fattispecie di reato che il provvedimento prevede. A suo avviso anche alcuni esponenti della maggioranza, che avevano presentato proposte emendative in tal senso che poi hanno ritirato, e che sono contrari al panpenalismo, ritengono che il disegno di legge in discussione renderà più complicata la vita dei cittadini. Preannuncia quindi che non interverrà più per illustrare le proposte emendative in questa sede e che ripresenterà le stesse in Assemblea dove auspica che il confronto possa essere più proficuo.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 6.1 e 6.3.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cenni 6.13 e 6.7: avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Maschio 6.10, Zanettin 6.11 e Viviani 6.12, gli identici emendamenti Maschio 6.15 e Zanettin 6.6, nonché l'emendamento Zanettin 6.16.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.20: avverte che si intenda vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 6.19, Viviani 6.21 e Zanettin 6.22.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 6.26: si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, respinge le identiche proposte emendative Zanettin 6.25, Maschio 6.27 e Viviani 6.28.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 6.31. Avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Varchi 6.30 e Zanettin 6.32, le identiche proposte emendative Maschio 6.33 e Zanettin 6.34, gli identici emendamenti Zanettin 6.35 e Varchi 6.37, gli identici emendamenti Zanettin 6.38 e Maschio 6.39 nonché l'emendamento Zanettin 6.41.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cenni 6.43. Avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 6.42.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.44. Avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Varchi 6.47 e Viviani 6.48, nonché l'emendamento Zanettin 6.50.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.51: si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maschio 6.52, gli identici emendamenti Zanettin 6.53 e Varchi 6.54, nonché l'emendamento Zanettin 6.57.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Incerti 6.60: si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zanettin 6.59 e Maschio 6.61, gli identici emendamenti Zanettin 6.62 e Varchi 6.63, l'emendamento Zanettin 6.64, le identiche proposte emendative Maschio 6.66 e Zanettin 6.68, gli identici emendamenti Maschio 6.69 e Zanettin 6.70, gli identici emendamenti Varchi 6.72 e Zanettin 6.73, nonché gli emendamenti Maschio 6.74 e Zanettin 6.76.

  Alfredo BAZOLI (PD) prende atto del parere contrario formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua firma 6.77 e comprende che tale contrarietà derivi dal ritenere che con la proposta emendativa si introduca una modifica sistematica nel sistema penale. Rivendica tuttavia la ratio di tale proposta emendativa che va nel senso di estendere la modalità prevista per le contravvenzioni dell'archiviazione condizionata anche oltre il perimetro della contravvenzione stessa Pag. 19quando i reati si prestano a una possibilità di eliminazione delle conseguenze dannose per il bene protetto. In tal caso, con l'adempimento delle prescrizioni imposte dagli accertatori della fattispecie di reato, quando si possa sanare il danno compiuto, ritiene che ciò potrebbe portare anche a una archiviazione del procedimento penale. Sottolinea come in molti altri sistemi penali tale modalità sia particolarmente invalsa. Nel prendere atto che attualmente non si ritiene opportuno introdurre tale principio ritira l'emendamento a sua firma 6.77 così come il successivo emendamento a sua firma 6.82, riservandosi di presentare per l'Assemblea un ordine del giorno in tal senso. Preannuncia inoltre la propria volontà di ripresentare la questione nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla riforma del processo penale.

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS, nel ringraziare l'onorevole Bazoli di aver ritirato le proposte emendative a sua firma, precisa che il parere contrario non è riferito alla ratio delle stesse, bensì all'inserimento della questione in questo specifico provvedimento. Concorda quindi sull'opportunità di dedicare attenzione alla questione.

  La Commissione respinge le identiche proposte emendative Varchi 6.80 e Zanettin 6.81.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli emendamenti Gallinella 11.2 e Pignatone 11.1.

  Il Sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gallinella 11.2 e Pignatone 11.1: si intende vi abbiano rinunciato.
  Avverte che il testo come risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.