CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2020
460.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101-bis.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

  Bernardo MARINO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

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  Il Viceministro Giancarlo CANCELLERI prende atto della proposta di parere favorevole del relatore.

  Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) rileva che le modifiche apportate allo schema di decreto rispetto al testo già esaminato risultano coerenti con il parere espresso dalla Commissione in sede di primo esame. Dopo avere rinnovato i ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza di un lavoro incentrato soprattutto sui contenuti.
  Esprime infine il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore, nel corso del proprio esame in sede consultiva, possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. A tal fine si riserva di proporre nella riunione dell'Ufficio di presidenza convocata nella giornata odierna il termine di presentazione degli emendamenti.
  Ricorda altresì che gli emendamenti possono essere presentati anche in un secondo momento direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, che provvederà a trasmetterli alle Commissioni competenti per materia per l'esame.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020» (A.C. 2670).
  La legge europea rappresenta, ai sensi della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione italiana alle politiche dell'Unione europea, lo strumento normativo con cui l'Italia garantisce l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riferimento ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Nel disegno di legge europea sono dunque inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa UE nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di infrazione oppure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di consultazione tra istituzioni UE e Stati membri «EU-Pilot». Altro contenuto tipico della legge europea concerne l'introduzione di disposizioni nazionali in adempimento a obblighi previsti da Regolamenti europei.
  Il disegno di legge europea in esame – che si compone di 34 articoli e contiene anche un titolo nel quale sono presenti anche alcune misure organizzative per favorire un migliore adempimento delle disposizioni europee – è diretto a conseguire la chiusura di 10 procedure d'infrazione, garantire la corretta esecuzione di 5 direttive già recepite, recepire la rettifica di una direttiva, garantire la corretta attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, agevolare la Pag. 143chiusura di caso EU-Pilot, agevolare la chiusura di un caso ARES, ed attuare 12 regolamenti europei.
  Gli articoli di competenza della Commissione, contenuti nel disegno di legge, appartengono a questa ultima tipologia. Si tratta in particolare degli articoli 25 e 26.
  L'articolo 25 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (regolamento (UE) 2017/1128), precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.
  Tra i poteri di indagine rientrano i poteri di acquisire informazioni, di svolgere attività di ispezione, quello di acquisire elementi anche dai dipendenti del soggetto sottoposto a controllo, ed il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove. Tra i poteri di esecuzione figurano, tra gli altri, il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori, informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un'infrazione su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale; obbligare per iscritto l'operatore a cessare le infrazioni; far cessare o vietare le infrazioni; rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all'interfaccia online.
  I poteri sopra descritti sono esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento (direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità; se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche; incaricando gli organi designati, ove applicabile, o mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta).
  L'Autorità esercita inoltre i poteri previsti dalle disposizioni in esame e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra i quali il potere di irrogare sanzioni.
  Il termine da cui decorre l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/2394, che richiede l'individuazione di un'autorità competente all'applicazione del regolamento (UE) 2017/1128, è stabilito dall'articolo 42, che indica la data del 17 gennaio 2020.
  L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 1, lettera a)), ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 1, lettera b)). A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 1, lettera c)). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.
  Il fondamento dell'intervento normativo in esame si ritrova all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1150, che richiede che gli Stati membri adottino norme che stabiliscono le misure applicabili – efficaci, proporzionate e dissuasive – alle violazioni del regolamento e ne garantiscano l'attuazione. Il regolamento si applica a decorrere dal 12 luglio 2020.

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  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 ottobre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 28 ottobre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.10.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante «Legge quadro in materia di interporti».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.