CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni informali sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA.
Audizione dei Commissari straordinari ILVA in amministrazione straordinaria, Dott. Francesco Ardito, Avv. Antonio Lupo e Prof. Alessandro Danovi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.

Audizione di rappresentanti di CISL-Femca.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Taranto.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Martina NARDI, presidente, avverte che la Commissione avvia, secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), l'esame del disegno di legge europea 2019-2020. La Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti. Ricorda che l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza; gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Sottolinea che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla seguente disciplina: in primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 16.30 di oggi.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, illustrando il provvedimento in titolo osserva che la legge europea è – assieme alla legge Pag. 139di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Ricorda, preliminarmente, che l'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge europea; il successivo articolo 30, comma 3, indica nel dettaglio il contenuto della legge europea che deve riguardare: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti. Rimarca, quindi, che vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Fa presente che il disegno di legge europea 2019-2020 consta di 34 articoli, suddivisi in 9 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si tratta di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, merci e servizi (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e riavvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29); altre disposizioni (capo IX, articoli 30-34). L'articolo 34, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, illustra brevemente gli articoli che riguardano direttamente le competenze della Commissione o che sono d'interesse per la X Commissione.
  Quanto alle disposizioni del capo I rilevano diversi articoli. D'interesse della X Commissione è l'articolo 3, che interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis del predetto decreto legislativo (comma inserito peraltro dalla legge europea 2018, n. 37 del 2019): rispetto alla formulazione vigente, è introdotto un obbligo di cooperazione anche con i centri di assistenza dello stato membro di origine del professionista.
  D'interesse per la Commissione anche l'articolo 6 che reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di infrazione 2018/2374 (allo stadio di messa in mora). Interviene, quindi, per adeguare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione che prevedono che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulle professioni che debbono essere disponibili on line attraverso i punti di contatto unici siano: fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti; facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica; siano aggiornate. Inoltre assicura che le procedure per via elettronica per l'espletamento delle procedure e formalità relative alle qualifiche professionali, Pag. 140 mediante connessione remota, avvengano attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente.
  L'articolo 9 individua nel Ministero per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale (MAECI) l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto «regolamento di blocco»: si tratta, quindi, della competenza ad irrogare le sanzioni per la violazione del citato regolamento di blocco a seguito del trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane dal MISE al MAECI disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019). Ricorda che il predetto regolamento ha l'obiettivo di proteggere gli interessi di persone fisiche o giuridiche dagli effetti extraterritoriali di una legislazione adottata da paesi terzi.
  L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali. Modificando il decreto legislativo suddetto, il decreto-legge 104/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, ha trasferito le competenze in materia di beni a duplice uso dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione proposta completa le modifiche apportate al decreto legislativo 221/2017, chiarendo che è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché ad emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica.
  Quanto alle disposizioni del capo III ricorda che l'articolo 17 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito. Più in dettaglio, l'articolo 17 è finalizzato a rendere il sistema sanzionatorio italiano maggiormente aderente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 608/2013, in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo, con il quale l'Unione europea ha dettato la disciplina per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e ha regolamentato l'intervento delle Autorità doganali nel caso di merci sospettate di contraffazione.
  Passando alle disposizioni del capo IV evidenzia l'articolo 19 volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Ricorda che la direttiva, tra le altre finalità, mira a garantire la chiarezza e la comparabilità dei bilanci e a limitare gli oneri amministrativi e prevedere norme di rendicontazione semplici e solide, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI).
  Rileva, come di particolare interesse della Commissione, quanto recato negli articoli 26 e 27 contenuti nel capo VI dedicato alla protezione dei consumatori.
  L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 1, lettera a), ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata Pag. 141 ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 (che si applica a decorrere dal 12 luglio 2020) che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 1, lettera b). A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 1, lettera c). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.
  L'articolo 27 novella alcuni articoli del Codice del consumo per tener conto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/2394 (applicabile a decorrere dal 17 gennaio 2020) sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizione dell'atto normativo citato sono modificate onde inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale. Si prevede altresì che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Si prevede altresì che il MISE e le altre autorità competenti – individuate secondo le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 – che dispongono di tutti i poteri minimi e li esercitano conformemente a quanto previsto dal medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, le suddette autorità, fermi gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione previsti dal citato regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. Si novella inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo per stabilire che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati. Infine, sono modificate anche le normative nazionali relative alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus nonché alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, al fine di inserirvi il riferimento al nuovo Regolamento 2017/2394. Ricorda che il citato Regolamento 2017/2394 intende proteggere i consumatori da infrazioni transfrontaliere delle norme in materia di tutela dei consumatori modernizzando la cooperazione delle autorità nazionali competenti dei paesi nell'UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) tra di loro e con la Commissione europea. Le nuove norme contribuiscono a incrementare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico all'interno dell'UE. Esso abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004.
  Quanto al capo VIII, dedicato all'energia, l'unico articolo in esso contenuto, il 29, reca disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, volte ad ottemperare l'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019. L'articolo 29 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i Pag. 142biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo 29 modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. «decreto rinnovabili» non sono presi in considerazione. Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. L'ulteriore modifica concernente tale specifico profilo precisa che non sono conteggiati ai fini del limite fissato i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L'articolo abroga infine la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, in sostituzione del relatore Gavino Manca, impossibilitato ad essere presente alla seduta, illustra la proposta di legge in titolo, approvata dal Senato il 30 aprile 2019, che interviene sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. cluster, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.
  Segnala che un'analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura – ricorda, peraltro, che sulla proposta di legge, nella seduta del 30 marzo 2017, la Commissione aveva espresso parere favorevole –, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. «clausola di salvaguardia penale» per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. Venivano infatti previsti, in tal modo, per la medesima condotta dolosa, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli «evidenti profili di illegittimità Pag. 143 costituzionale» derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge. Nella corrente legislatura il testo del provvedimento è stato quindi ripresentato al Senato, modificando le parti oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica e inserendo alcune ulteriori modifiche. Si compone di 7 articoli ed è sostanzialmente identica a quella approvata da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura, tranne che i divieti previsti dal provvedimento non sono applicabili alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali pertinenti in materia (articolo 1, comma 2) e che le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (articolo 6, comma 2: modifica introdotta al fine di rispondere ai rilievi della Presidenza della Repubblica).
  L'articolo 1 delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. Ai sensi del comma 1 è vietato il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster: la disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine anti-persona e ribadisce invece un divieto già espresso (dalla legge n. 95 del 2011) per le munizioni a grappolo. Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile. È vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster: la disposizione ha portata solo parzialmente innovativa (per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica) rispetto a quanto già vietato dall'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione in qualsiasi modo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a grappolo), mentre per le mine anti-persona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della legge n. 374 del 1997. I divieti hanno efficacia erga omnes, non sono cioè dettati per una specifica categoria, tuttavia il comma 4 aggiunge che tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati», come definiti dal successivo articolo 2, vietando altresì alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività. Il comma 2 dell'articolo 1 (come ricordato precedentemente questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura), specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Il comma 3 dell'articolo 1 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina recata dalla proposta di legge. In particolare, la lettera a) del comma 1 definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione. La lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto Pag. 144 finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate. Le successive lettere c), d) ed e) recano la definizione, rispettivamente, di mina anti-persona, di mina e di munizioni e submunizioni cluster, anche facendo riferimento alle convenzioni internazionali in materia. La lettera f), infine, individua gli organismi di vigilanza: Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ed eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.
  L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli organismi in questione emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati e, nel medesimo termine, provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco (articolo 3, comma 1). Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1 (articolo 3, comma 2).
  L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.
  L'articolo 5 disciplina le verifiche dei divieti. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso le loro sedi (comma 1). Si dispone, inoltre, che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame (comma 2).
  L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1. Il comma 1 sanziona gli intermediari abilitati per le predette violazioni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il comma 2 sanziona invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro), salvo che il fatto costituisca reato. Il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente: il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o cluster) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ex articolo 7, legge n. 95 del 2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (articolo 6 del testo all'esame); il finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ai sensi del medesimo articolo 6). Infine, il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo.
  L'articolo 7, in ultimo, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il Pag. 145giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.