CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria ANCMA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione trasporti (ASSTRA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.30.

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame in sede consultiva – ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
  Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Il Regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale del testo.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Tali emendamenti saranno successivamente trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno invece essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Rammenta infine che è consentita la presentazione di relazioni di minoranza, che saranno trasmesse alla XIV Commissione, dove potranno essere illustrate da uno dei proponenti.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, evidenzia che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 2670, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020».
  Ricorda che la legge europea – ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge n. 234 del 2012 – è presentata annualmente dal Governo alle Camere al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, con particolare riferimento alla prevenzione, o alla chiusura, di procedure di infrazione, nonché all'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  L'articolato del disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in 9 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

   libera circolazione di persone, beni e servizi (capo I, articoli 1-10);

   spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15);

   fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18);

   affari economici e monetari (capo IV, articolo 19-21);

   sanità (capo V, articoli 22-24);

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   protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27);

   ambiente (capo VII, articolo 28);

   energia (capo VIII, articolo 29).

  Il capo IX (articoli 30-33) reca ulteriori disposizioni, mentre l'articolo 34, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, avverte che si limiterà in questa sede a richiamare il contenuto degli articoli 16 e 18, rientranti nel capo III, avente ad oggetto la materia della fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni e gli articoli 19 e 20, rientranti nel capo IV, affari economici e monetari, di competenza della Commissione Finanze.
  L'articolo 16 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della cosiddetta call-off stock, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato Membro in un altro Stato Membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni in esame recepiscono le norme comunitarie, ai sensi delle quali le operazioni in regime di call-off stock danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato Membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.
  Sono inoltre disciplinate nell'ordinamento le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.
  La direttiva (UE) 2018/1910 avrebbe dovuto essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva stessa. La citata procedura di infrazione 2020/0070 richiama l'attenzione del Governo sulla circostanza che il predetto termine è scaduto senza che siano state comunicate alla Commissione le misure per il recepimento completo.
  L'articolo 16 apporta quindi modifiche al decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, al capo II del titolo II, rubricato «Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto», i nuovi articoli 38-bis, 41-bis e 41-ter e modificando gli articoli 41 e 50.
  In particolare i nuovi articoli 38-bis e 41-bis disciplinano, rispettivamente, gli acquisti e le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato, secondo il regime semplificato e armonizzato del cosiddetto call off-stock, previsto dall'articolo 17-bis della direttiva IVA.
  Si tratta di una semplificazione tesa ad evitare che il cedente effettui:

   una cessione presunta nello Stato di partenza (ovvero un trasferimento di beni nell'altro Stato Membro per esigenze della sua impresa);

   un conseguente acquisto presunto nello Stato di arrivo (ovvero un acquisto a seguito della introduzione nello Stato di beni provenienti dalla sua impresa);

   una successiva cessione «interna», con obbligo di identificazione ai fini IVA nello Stato Membro di arrivo dei beni.

  Ricorda che tale semplificazione trova già attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto consignment stock, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del call-off stock delineato dalla direttiva. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/1910 consente di disciplinare in via normativa l'istituto e di introdurre nell'ordinamento anche le più dettagliate e articolate disposizioni unionali.
  Si prevede poi l'introduzione del nuovo comma 2-ter all'articolo 41 del citato decreto-legge Pag. 105 n. 331 del 1993, volto a chiarire che requisito sostanziale della cessione intracomunitaria non imponibile è la comunicazione al cedente, da parte del cessionario, del numero di identificazione IVA assegnatogli da un altro Stato Membro, e la compilazione, da parte del cedente, dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.
  Il nuovo articolo 41-ter recepisce l'articolo 36-bis della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1910, relativo alle già menzionate operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri.
  In proposito ricorda che, per evitare l'applicazione di criteri diversi tra gli Stati Membri che determini una doppia imposizione o la non imposizione delle operazioni, l'articolo 36-bis della direttiva IVA individua quale cessione, tra quelle della «catena», deve considerarsi come cessione intracomunitaria non imponibile, offrendo così certezza agli operatori. In attuazione di tale disposizione, l'articolo 41-ter del decreto-legge n. 331 del 1993 definisce la nozione di cessioni a catena e di operatore intermedio; disciplina l'ipotesi in cui il trasporto dei beni oggetto delle cessioni a catena ha inizio in Italia e la diversa ipotesi in cui l'Italia è lo Stato di arrivo dei beni e il trasporto è effettuato da un operatore intermedio. Sono infine escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 41-ter le vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che assumono la veste di rivenditori dei beni stessi, secondo l'articolo 14-bis della direttiva IVA.
  Sono infine apportate modifiche di coordinamento all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari. In particolare:

   si abroga il comma 1, il cui contenuto è ora trasfuso nell'articolo 41, comma 2-ter, precedentemente illustrato;

   si introduce un nuovo comma 5-bis, che, recependo l'articolo 243, comma 3, della direttiva IVA, istituisce un apposito registro, il quale dovrà riportare specifiche informazioni sui beni in regime di call-off stock, sul loro trasporto e sui destinatari;

   si integra il comma 6 al fine di prevedere l'obbligo di inserire nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie anche il numero di identificazione IVA dell'acquirente dei beni in regime di call-off stock, nonché le eventuali modifiche del contratto.

  L'articolo 18 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento in esame è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica. L'intervento è finalizzato a completare l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
  La citata direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento mediante il decreto legislativo n. 72 del 2016, che ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e al decreto legislativo n. 141 del 2010, con il quale era stata data attuazione alla previgente normativa europea (direttiva 2008/48/CE) in merito, tra l'altro, alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 18 apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo in particolare che:

   la Banca d'Italia è designata quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori;

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   l'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine è valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, a condizione che le attività che l'intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Sono inoltre previsti obblighi di informativa e di notifica, nonché attività di vigilanza nei settori nei quali non vi sia piena armonizzazione fra gli ordinamenti degli Stati membri nel diritto dell'Unione;

   l'autorità competente dello Stato membro di origine, in relazione ai soggetti da questa autorizzati e operanti in Italia, può effettuare ispezioni presso le relative succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

  Sono quindi disciplinate la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – OAM e le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea.
  È inoltre attribuita all'OAM l'attività di verifica del rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali, attribuendo di conseguenza al medesimo Organismo specifici poteri, da esercitare nelle forme e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'OAM collabora con la Banca d'Italia anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'OAM stesso l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.
  Il comma 3 dell'articolo 18 modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010, con il quale era stata data attuazione alla previgente normativa europea (direttiva 2008/48/CE) in merito, tra l'altro, alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le modifiche riguardano:

   l'inclusione dei soggetti autorizzati in un altro Stato membro, operanti in Italia in regime di «passaporto europeo», fra quelli in relazione ai quali l'OAM determina e riscuote i contributi;

   l'obbligo per l'OAM di eseguire la comunicazione relativa al ritiro dell'abilitazione di un intermediario del credito da parte dello Stato membro di origine alle autorità competenti degli altri Stati membri, da effettuare entro quattordici giorni dalla cancellazione dai relativi elenchi;

   le informazioni che devono essere inserite nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

  L'articolo 19 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.
  La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 139 del 2015 per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
  Il comma 1 dell'articolo 19, che novella le disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, obbliga le società in nome collettivo o in accomandita semplice a redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, come disciplinato dall'articolo 26, relativo alle imprese controllate, del decreto legislativo n. 127 del 1991. Inoltre, in presenza dei presupposti ivi previsti, il suddetto obbligo si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea, oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea. Pag. 107
  Il comma 2 dell'articolo 19 apporta una serie di modificazioni al Codice Civile. In particolare:

   si prevede che, nei casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge, debbano essere indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione e le medesime informazioni devono essere indicate nella nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata;

   agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni riguardanti:

    1. il bilancio delle micro-imprese;

    2. la facoltà di iscrivere, nel bilancio in forma abbreviata, i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale;

    3. la facoltà di ricomprendere la voce D (Ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo);

   l'informazione circa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata, riportata dagli amministratori nella nota integrativa del bilancio, deve essere corredata dell'indicazione della denominazione, della sede legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

  Il comma 3 dell'articolo 19 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 127 del 1991, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati. In particolare si prevede che:

   al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o da terzi per conto di tali imprese;

   le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite;

   ai fini dell'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati sono da considerarsi su base consolidata. A tal fine la verifica del superamento dei limiti numerici in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati può essere effettuata su base aggregata, senza effettuare le operazioni di consolidamento;

   l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, contenuto nella nota integrativa, deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

  Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 19 si applicano per la prima volta ai bilanci relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
  L'articolo 20, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.
  La norma stabilisce che gli amministratori dell'emittente sono responsabili dell'applicazione Pag. 108 delle disposizioni contenute nel citato regolamento, con particolare riferimento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, alle attività di taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i princìpi contabili internazionali (IFRS).
  È inoltre introdotto l'obbligo per i revisori degli emittenti di esprimersi sulla conformità al citato regolamento dei bilanci inclusi nella relazione finanziaria.
  La Consob stabilisce con regolamento le eventuali disposizioni attuative.
  Ritiene inoltre opportuno segnalare che l'articolo 17, che dà attuazione al regolamento (UE) n. 608/2013, introduce nell'ordinamento una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base alla quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE e individua, quale organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto.
  Evidenzia infine che l'articolo 21, al fine di superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998).
  In particolare, la disposizione:

   modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;

   estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate;

   introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. insider secondari);

   innalza da tre a quattro anni il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari;

   limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto che nessuno intende intervenire, propone – ove i colleghi concordino di considerare concluso con la seduta odierna l'esame preliminare del provvedimento – di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di giovedì 29 ottobre 2020.

  La Commissione concorda.

  Luigi MARATTIN, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Atto n. 197.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, segnala che l'Atto del Governo n. 197 in esame contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio Pag. 1092018, n. 68, col quale è stata attuata nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), direttiva che ridisegna le regole di comportamento sia delle imprese di assicurazione sia degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
  Rileva che fine ultimo della normativa è la tutela della clientela che si esplica in una serie di presidi ex ante ed ex post di cui le imprese e gli intermediari assicurativi si dovranno munire. Inoltre i distributori dovranno agire sempre in modo onesto, imparziale e professionale per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.
  Ricorda che la normativa IDD è parte di un articolato progetto legislativo dell'UE, comprendente la normativa MiFID II e PRIIPS, finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei risparmiatori e alla ricostruzione della fiducia nei mercati finanziari.
  Nello specifico, attraverso la direttiva IDD si introduce un nuovo termine, quello del «distributore di prodotti assicurativi» che comprende sia le imprese assicurative che distribuiscono i prodotti direttamente senza intermediari, sia gli stessi intermediari assicurativi.
  In attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, legge n. 163 del 2017, sono modificati il Codice delle Assicurazioni Private, CAP, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (articolo 1), lo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018 e il decreto-legge n. 132 del 2014 sulla definizione dell'arretrato in materia di processo civile (articolo 2). L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Le modifiche attengono alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro Unico Intermediari), all'attività prodromica alla conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni.
  Si sofferma quindi sul comma 16 dell'articolo 1, che novella l'articolo 134, comma 4-bis del CAP, il quale disciplina l'RC auto familiare.
  Con le modifiche in esame si chiarisce che, per fruire della RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa, e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio.
  Rileva quindi che la modifica proposta appare incidere direttamente sulla disciplina sostanziale dell'RC auto familiare ed esula pertanto dai criteri di delega di cui al citato articolo 5 della legge n. 163 del 2017, riguardanti la disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi.
  Si riserva pertanto – in conclusione – di formulare una proposta di parere sullo schema in esame nella prossima seduta, già convocata per la giornata di domani.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 13.45.