CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2020
453.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato.
C. 1768 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1768, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a rinnovare e rafforzare i rapporti bilaterali previsti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica sottoscritto il 19 novembre Pag. 121971 e al quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 1293.
  La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate dalle Parti quali opere nazionali, con conseguente applicazione dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo, da 15 articoli e da un Allegato, l'articolo I definisce l'obiettivo posto alla base dell'Accordo, vale a dire fornire il quadro giuridico basilare affinché le Parti possano cooperare allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche.
  L'articolo II individua le Autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'Accordo (per l'Italia, la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).
  L'articolo III reca disposizioni generali, prevedendo, fra l'altro, che le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo vengano considerate quali opere nazionali da entrambe le Parti e che la realizzazione di una coproduzione debba ottenere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.
  L'articolo IV definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.
  L'articolo V stabilisce le modalità di realizzazione delle riprese.
  L'articolo VI reca disposizioni in materia di comproprietà dei diritti patrimoniali e dell'originale e prevede l'espressa menzione della coproduzione nei titoli di testa e di coda, nelle presentazioni e nel materiale promozionale.
  L'articolo VII determina le modalità di ripartizione dei proventi.
  L'articolo VIII stabilisce che ogni prodotto deve comportare almeno la versione in italiano e in spagnolo.
  L'articolo IX concerne la presentazione delle coproduzioni ai festival cinematografici.
  L'articolo X riguarda le coproduzioni cinematografiche multilaterali (vale a dire coproduzioni con Paesi con cui una o entrambe le Parti abbiano stipulato accordi di coproduzione), considerate con favore dalle Parti.
  L'articolo XI prevede facilitazioni all'ingresso e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni e all'importazione e riesportazione dell'attrezzatura cinematografica.
  L'articolo XII prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni.
  L'articolo XIII definisce le modalità di risoluzione delle controversie.
  L'articolo XIV precisa che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale nonché, per l'Italia, dalla normativa dell'Unione europea.
  L'articolo XV reca disposizioni finali in materia di entrata in vigore, durata, rinnovo e denuncia dell'Accordo e stabilisce che l'annesso Allegato, recante norme di procedura per l'applicazione della coproduzione cinematografica (con particolare riferimento alle modalità di presentazione e ai requisiti delle istanze di ammissione alla coproduzione) costituisce parte integrante dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa Pag. 13esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré, C. 1129 Fitzgerald Nissoli, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la Commissione di merito, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo».

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, svolgendo talune iniziali considerazioni di carattere generale, rileva che il tema degli italiani all'estero, nonostante venga trattato all'interno delle commissioni competenti del Parlamento, viene ad oggi affrontato con evidenti differenze tra le due Camere, osservando che questo assetto sbilanciato rappresenta un evidente elemento di distorsione in un sistema tuttora basato sul bicameralismo perfetto. Fa notare che il provvedimento in esame punta quindi ad intervenire sull'architettura parlamentare, provvedendo a centralizzare in una Commissione bicamerale il confronto politico e il ruolo di stimolo sui temi di interesse degli italiani all'estero.
  Considerato che negli ultimi anni, si è registrato un costante aumento degli Italiani che si trasferiscono fuori dal nostro Paese e che ad oggi circa il 10 per cento della popolazione italiana risiede ormai di fatto al di fuori dei confini nazionali, una presenza all'estero di queste dimensioni merita certamente di essere affrontata da una Commissione ad hoc che coinvolga rappresentanti dei due rami del Parlamento e che possa analizzare anche quelle che sono le cause profonde dell'emigrazione. Rileva che, dal punto di vista dei parlamentari eletti all'estero, la Commissione bicamerale offrirebbe lo spazio naturale per il confronto tra le forze politiche oltre che per una doverosa sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana sui temi inerenti ai nostri connazionali nel mondo. Sottolinea quindi come i maggiori vantaggi riguarderebbero i nostri connazionali all'estero che troverebbero nella Commissione uno spazio di rappresentanza ideale, capace di dialogare con gli organi di rappresentanza presenti a livello locale, con le regioni e con tutti i numerosi interlocutori coinvolti, nell'interesse di una considerazione sistemica di tutti i temi connessi all'italianità nel mondo.
  Ricorda quindi che nell'ultimo ventennio le tematiche degli italiani all'estero hanno fatto registrare un crescente interesse, a partire da quando, con la legge n. 459 del 2001 – approvata nella XIV Legislatura – sono state dettate norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
  Successivamente il Parlamento è tornato spesso ad occuparsi di tali tematiche, sia sul piano legislativo, sia ad esempio, con provvedimenti riguardanti provvidenze per i connazionali all'estero e per la diffusione della lingua e della cultura italiana a loro beneficio, sia con norme concernenti il rinnovo degli organi rappresentativi degli italiani all'estero (COMITES e CGIE). Non meno rilevante anche l'attività conoscitiva e di indirizzo dispiegata a partire dalla XIV legislatura.
  Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 istituisce, Pag. 14al comma 1, una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica.
  Si prevedono inoltre compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero, nonché ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.
  Ai sensi del comma 2, si prevede che la Commissione definisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.
  L'articolo 2 disciplina le attività della Commissione, prevedendo, in particolare, al comma 1, che essa:
   valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni;
   elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;
   verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti;
   studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;
   favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo; promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana;
   promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi;
   sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

  Il comma 2, poi, stabilisce che la Commissione promuove:
   l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;
   il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;
   l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;
   iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche e per l'adeguatezza dei livelli, Pag. 15delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti;
   indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;
   l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
   una riforma dei patronati italiani all'estero;
   accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;
   accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri;
   il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;
   le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;
   le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;
   l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

  L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che essa sia composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.
  L'articolo 4 disciplina l'Ufficio di presidenza della Commissione, prevedendo, al comma 1, che i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
  Il comma 2 prevede che il presidente della Commissione è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  L'articolo 5 disciplina il funzionamento della Commissione, stabilendo, al comma 1, che essa adotta un proprio regolamento interno.
  Ai sensi del comma 2 essa, per lo svolgimento delle proprie attività, può:
   a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;
   b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione Pag. 16delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;
   c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;
   d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

  Il comma 3 prevede che la Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.
  Inoltre, ai sensi del comma 4, per le sue finalità la Commissione può compiere missioni anche all'estero, anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali.
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.
  In base al comma 3, inoltre, la Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.
  Al comma 2, si prevede che il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.
  L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appare riconducibile alla materia «organi dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si ricorda che le Commissioni bicamerali d'indirizzo, vigilanza e controllo, istituite con legge, svolgono funzioni peculiari in relazione a settori o materie specifiche.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
Testo unificato C. 1008 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XIII Commissione.

  Fausto RACITI (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando come l'articolo 1, composto di un solo comma, definisca le finalità e l'ambito di Pag. 17applicazione del provvedimento, consistenti in:
   a) sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura;
   b) incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche;
   c) sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale;
   d) assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

  L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i quali raccolgano, in un testo unico, le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.
  Vengono quindi dettati specifici princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari, prevedendo lo scorrimento del termine per l'espressione del parere stesso, nel caso in cui questo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine stabilito.
  L'articolo 3 prevede interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale e, a tale fine, estende le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli dalla legge n. 457 del 1972, ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, comprendendo anche i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita.
  I termini e le modalità di attuazione di tali interventi sono demandati a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 4 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle dieci tonnellate, aggiungendo un nuovo comma 1-bis nell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958.
  L'articolo 4-bis estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano soci di cooperative di pesca.
  L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, tra le altre cose:
   la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
   lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima;
   interventi per migliorare l'accesso al credito;
   programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato;
   progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo;
   progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; Pag. 18
   promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.

  La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.
  L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1o gennaio 2021, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (Licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca.
  Il comma 2 dispone che la tassa sia, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo.
  Il comma 3 prevede che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza.
  Il comma 4 dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi.
  Il comma 5 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. Anche in questo caso, è previsto un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole.
  Al riguardo, segnala l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 4 e 5.
  L'articolo 8-bis esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
  L'articolo 9, comma 1, prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.
  Il comma 2 prevede che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle Pag. 19funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.
  Il comma 3 sostituisce la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.
  L'articolo 10 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici.
  L'articolo 10-bis prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori.
  Al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo sia una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo, in particolare, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e ne modifica la composizione.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura.
  In particolare, la disposizione prevede che alle concessioni di aree demaniali marittime lacuali e fluviali e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto n. 1604 del 1931.
  Si dispone, inoltre, che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.
  L'articolo 13 prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura (attualmente non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012) svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.
  L'articolo 13-bis reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, la composizione.Pag. 20
  L'articolo 13-ter prevede che il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
  In particolare, i commi 3, 4 e 5 disciplinano la composizione e le competenze del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.
  L'articolo 14 dispone, al comma 1, che un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini l'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 14 settembre 2016 n. 2016/1627. Il comma 2 detta i principi cui deve attenersi il predetto provvedimento.
  Con riferimento al comma 1, segnala l'opportunità di specificare a quale tipologia di provvedimento si intenda fare riferimento e se debba essere adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
  Il comma 3 prevede che il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali promuove una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.
  L'articolo 15 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tale fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (recante il Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).
  L'articolo 15-bis modifica la disciplina delle garanzie concesse dall'ISMEA ai sensi dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.
  L'articolo 15-ter interviene in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti territoriali, integrando l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996.
  L'articolo 15-quater modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 15-quinquies introduce, nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, un nuovo comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della Lithophaga litophaga (cosiddetto dattero di mare).
  L'articolo 15-sexies modifica la disciplina in materia di fatturazione elettronica della piccola pesca marittima e delle acque interne, integrando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
  L'articolo 16 stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la giurisprudenza costituzionale, pronunciandosi sull'assetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dopo la riforma del Titolo V, abbia rilevato che nella materia «pesca» è riscontrabile la sussistenza di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico in ragione dei princìpi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Se, Pag. 21quindi, la materia è considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, la complessità e la rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca giustifica l'intervento statale.
  La Corte ha, quindi, ritenuto che assuma, in definitiva, peculiare rilievo l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale. In particolare, con la sentenza n. 213 del 2006, la Corte ha ribadito (riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 370 del 2003) l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni «per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione». D'altro canto, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia, perché concernono posizioni non omogenee comprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa; «in siffatti casi di concorso di competenze deve, pertanto, farsi applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale cooperazione» (sentenza n. 231 del 2005).
  La pesca, pertanto, costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. A ciò va aggiunto che per quegli aspetti, pure riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei princìpi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi. L'analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.
  A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (nel cui ambito richiama la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.Pag. 22
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 14 ottobre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Fauso RACITI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative a partire dall'emendamento Iezzi 1.123.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di non comprendere come si possa procedere nell'esame del provvedimento senza che sia stata data risposta alle questioni sollevate dalle opposizioni, ed evidenziate anche nella documentazione predisposta dagli uffici, concernenti la coerenza e l'applicabilità del testo dell'articolo 57 quale risulterebbe dall'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge, e ritiene non si possa procedere nell'esame dell'articolo medesimo prima che tale contraddizione sia sanata. Sottolinea come nella precedente seduta lo stesso relatore Fornaro abbia riconosciuto la fondatezza della questione posta e abbia rilevato come essa non sia stata affrontata in quanto si è ritenuto opportuno attendere il completamento dell’iter della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Dal momento che tale iter non risulta ancora concluso non comprende, stando alle stesse affermazioni del relatore, come si possa ulteriormente procedere nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e stigmatizza la contraddizione tra tale modalità di procedere, che giudica insensata, e le affermazioni del relatore poc'anzi richiamate.
  Ribadisce, pertanto, la proposta di accantonare gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1 e di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, attesa peraltro la diversità della materia trattata tra i due articoli, tale da consentirne l'esame autonomo.
  Considera l'atteggiamento della maggioranza non soltanto incomprensibile e poco razionale, ma anche non rispondente agli interessi della maggioranza medesima, in quanto, a fronte della probabile presentazione di un emendamento da parte del relatore, che comporterà la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, il tema dovrà comunque essere nuovamente affrontato, determinando una duplicazione della discussione e un ulteriore dispendio di tempo.

  Emanuele PRISCO (FDI) si associa alla proposta del deputato Iezzi, motivata dall'indiscutibile esigenza di assicurare la coerenza Pag. 23e l'applicabilità della disposizione costituzionale che risulterebbe dall'approvazione della proposta di legge.
  Rileva infatti come l'articolo 1 sia ispirato dall'intento, condivisibile, di porre rimedio a talune criticità derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari ma osserva nel contempo come la formulazione proposta della norma sia contraddittoria e come sia pertanto necessario un approfondimento, accantonando l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1, come proposto dal deputato Iezzi, oppure sospendendo l'esame dell'intero provvedimento al fine di promuovere un approfondimento complessivo delle questioni poste.
  Rivendica quindi l'approccio costruttivo delle opposizioni e si appella alla saggezza del relatore affinché venga risolto quanto prima un nodo che rischia di determinare gravi problemi di applicabilità della norma.

  Francesco Paolo SISTO (FI) esprime il proprio stupore per l'intenzione della maggioranza di proseguire nell'esame del provvedimento senza affrontare il nodo costituito dalla formulazione del quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il quale prevede che la ripartizione dei seggi venga effettuata tra le regioni. Osserva come si tratti di un tema imprescindibile, in quanto il testo, nella formulazione derivante dalla proposta di legge in esame, risulterebbe inapplicabile.
  Ritiene quindi che il perseguimento, da parte della maggioranza, di quella che in altre circostanze ha avuto modo di definire un'obbligazione di risultato, vale a dire l'obiettivo di pervenire comunque all'approvazione del provvedimento, sia quanto mai inopportuno nel caso di norme costituzionali e osserva come la circostanza che le funzioni di relatore siano svolte dal primo firmatario del provvedimento comporti il rischio di un'eccessiva identificazione nel provvedimento medesimo.
  Osserva con amarezza come la Costituzione sia divenuta materia di scambio politico e stigmatizza con forza, ritenendo che ci si trovi di fronte a una situazione al limite della dittatura, l'atteggiamento della maggioranza nei confronti del Parlamento, al quale viene sostanzialmente impedito di esaminare i provvedimenti legislativi, sottolineando come ciò sia ancora più grave in materia di revisione costituzionale, in quanto in tale ambito la consueta dialettica tra maggioranza e opposizione dovrebbe venire meno per fare spazio alla ricerca di soluzioni ampiamente condivise, nell'interesse non di una parte politica ma del Paese.
  Si associa dunque alla proposta di accantonare l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1 e si appella al Presidente, nel suo ruolo di garanzia, affinché sia assicurata la verifica circa la coerenza del testo in esame.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, con riferimento alle affermazioni del deputato Sisto, assicura di non essere condizionato nello svolgimento delle proprie funzioni di relatore dal fatto di essere anche il primo firmatario della proposta di legge costituzionale in esame.
  Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, ricorda come la decisione di prevedere l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per il 23 ottobre è stata assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo senza che sia stata manifestato alcun dissenso al riguardo da parte dei rappresentanti dei gruppi di opposizione.
  Ricorda, inoltre, circa le questioni sollevate sul contenuto dell'articolo 1, come non sia stato presentato da parte delle opposizioni alcun emendamento volto a incidere sul quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione al fine di risolvere le criticità rilevate, e con riferimento alle affermazioni da lui rese nella seduta di ieri, alle quali ha fatto riferimento il deputato Iezzi, rileva come affermare che una questione è fondata significa ritenere la questione medesima meritevole di approfondimento ma non necessariamente condivisibile.
  Ciò premesso, ritiene comunque di accogliere la proposta di accantonare l'esame Pag. 24degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1 e di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1 si intendono accantonate e invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3 e sugli emendamenti Iezzi 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.137, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.148.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.149 e 2.150 e Sisto 2.105, sugli identici emendamenti Sisto 2.106 e Colucci 2.133 e sugli emendamenti Colucci 2.135, Iezzi 2.157, 2.158, 2.160 e 2.161, Sisto 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102 e 2.103, Colucci 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111 e 2.112, Sisto 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130 e 2.132 e Iezzi 2.134 e 2.140.
  Propone l'accantonamento degli emendamenti Prisco 2.146 e 2.147.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Sisto 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218 e 2.219, Iezzi 2.220, 2.221, 2.222 e 2.223, Sisto 2.104 e Iezzi 2.224 e 2.225
  Propone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 2.141, 2.142, 2.143, 2.144 e 2.145, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.229, 2.230, 2.231 e 2.232. Propone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 2.233 e 2.234, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Iezzi 2.235. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.324, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.325, 2.354, 2.355 e 2.356. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.357, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.326 e 2.327. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.358. Esprime parere contrario sugli emendamenti Prisco 2.359, Sisto 2.360, 2.361, 2.362, 2.363, 2.364, 2.365, 2.366, 2.367, 2.368, 2.369, 2.370 e 2.371 e Iezzi 2.375, 2.372, 2.373, 2.378, 2.377 e 2.376.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si rimette alla Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Iezzi 2.148, Prisco 2.146 e 2.147, Iezzi 2.141, 2.142, 2.143, 2.144. 2.145, 2.233, 2.234, 2.324, 2.357 e 2.358 si intendono accantonati.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) intende anzitutto ringraziare il relatore per aver accettato la proposta, formulata dalle opposizioni, di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1, auspicando che già nella prossima seduta possa si possa individuare una soluzione concreta alla problematica posta dal suo gruppo rispetto a quell'articolo.
  Illustrando il suo emendamento 2.3 – identico agli emendamenti Prisco 2.1 e Sisto 2.2 – fa notare come esso miri a sopprimere l'articolo 2, che riduce da tre a due il numero dei delegati per regione chiamati a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. Rispetto alla volontà della maggioranza che sembra Pag. 25ispirare tale norma – con l'obiettivo di evitare che i delegati regionali assumano un eccessivo peso in quell'ambito – fa notare che tale modifica è in primo luogo inutile, a fronte dei minimi scostamenti in termini percentuali determinati dalla riduzione del numero dei parlamentari sul ruolo dei delegati regionali nell'elezione del Presidente della Repubblica. Infatti, segnala come il peso dei delegati regionali passerebbe dal 5,78 per cento all'8,81 per cento e, nel caso in cui venisse approvata la norma recata dal provvedimento in esame, scenderebbe al 6,10 per cento. Osserva, peraltro, come, a fronte di tali ininfluenti differenze che coinvolgerebbero l'incidenza dei delegati regionali in quella sede elettiva, l'articolo 2 determinerebbe piuttosto altri più gravi problemi.
  Ritiene infatti che tale disposizione incida negativamente sulla capacità di rappresentanza dei territori, ciascuno dei quali risulta, a suo avviso, portatore di un proprio specifico ambito di interessi e valori. Fa presente che il fatto di prevedere due soli delegati regionali, che saranno dunque uno di rappresentanza della maggioranza e uno di minoranza, rischia di neutralizzare la stessa dialettica tra maggioranza e opposizione, annullando sostanzialmente la possibilità per la regione di far sentire la propria voce e di rappresentare le diverse sensibilità diffuse nei territori. Nel ritenere, dunque, che l'articolo 2 alteri certi fondamentali equilibri previsti dalla Costituzione, auspica una seria riflessione sul punto da parte della maggioranza.

  Alberto STEFANI (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, auspica sull'articolo 2 una seria riflessione, che sia più rispondente al quadro costituzionale. Ricorda, infatti, che gli stessi padri costituenti, durante i lavori preparatori in vista dell'elaborazione della Carta costituzionale, affermarono l'esigenza di individuare per tali organi un ruolo importante in sede di elezione del Presidente della Repubblica, proponendo una soluzione che prevedeva un concorso di più organi istituzionali, proprio al fine di evitare di creare un legame troppo forte tra Parlamento e lo stesso Presidente della Repubblica. Fa notare, invece, che l'articolo 2 della proposta di legge va nella direzione opposta, mortificando le regioni ed esautorandole delle loro prerogative costituzionali.
  Ricorda al riguardo che il suo gruppo ha sempre proposto un'idea delle regioni più conforme al dettato costituzionale, affinché fossero inquadrate al centro delle dinamiche interistituzionali e del procedimento legislativo, ad esempio manifestando il proprio favore ad ipotesi di riforme costituzionali in senso federale, rendendo il Senato una Camera di rappresentanza di quei territori. Al contrario, evidenzia come la maggioranza proponga uno svuotamento delle funzioni delle regioni, come già fatto notare in sede di esame dell'articolo 1, dal momento che le regioni vengono intese, non come enti esponenziali di interessi e valori, come previsto dalla Costituzione, ma semplicemente come mere entità geografiche. Rileva peraltro come il predetto articolo 1 svilisca le regioni persino nella loro valenza di circoscrizione elettorale, tanto che si rende possibile il superamento dei sui confini in vista della creazione di circoscrizioni pluriregionali che rischiano di annullare la rappresentanza delle regioni meno popolose, come avvenuto alle ultime elezioni per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, laddove è stata di fatto completamente svuotata la rappresentanza della Sardegna in favore di quella della Sicilia.
  Osserva quindi che l'articolo 2 procede nella medesima direzione di svuotamento del ruolo delle regioni, dal momento che, alterandosi la dialettica tra maggioranza e opposizione, si rende sostanzialmente impossibile per tali enti far valere la propria voce in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Auspica, dunque, un ripensamento su tale articolo 2, al fine di ricollocare le regioni al centro della dinamica interistituzionale, conformemente alla volontà dei padri costituenti. Ritiene paradossale che gli esponenti della maggioranza, i quali a livello locale durante Pag. 26l'ultima campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative, hanno a più riprese rivendicato il ruolo importante di tali enti territoriali, propongano a livello nazionale norme che invece ne svuotano le prerogative.

  Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle puntuali considerazioni del deputato Stefani e dichiara di condividere l'esigenza di prevedere un contrappeso alla riduzione del numero dei parlamentari per quanto concerne il ruolo della rappresentanza delle regioni nel collegio chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica. Rileva, tuttavia, come la soluzione proposta dal testo in esame comporti la sostanziale neutralizzazione del rilievo politico di tale rappresentanza. Osserva, infatti, come la riduzione a due del numero dei delegati farà sì che, in linea di massima, ciascuna regione eleggerà un delegato di maggioranza e un delegato di opposizione, indipendentemente dal consenso elettorale ottenuto da ciascuno schieramento nell'ambito della regione, e come in tal modo i delegati regionali non incideranno sugli equilibri politici complessivi del collegio.
  Ricorda come la propria parte politica sostenga l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, lasciandone inalterati i poteri, da parte dei cittadini. Osserva come, qualora non si intenda accedere a tale soluzione e si ritenga di mantenere la partecipazione delle regioni all'elezione del Presidente della Repubblica, la soluzione più opportuna sia costituita dalla previsione di un rappresentante per ciascuna regione, individuato nel Presidente della Giunta regionale, eletto dai cittadini.
  Sottolinea di svolgere tali considerazioni in uno spirito costruttivo, testimoniato anche dal limitato numero di emendamenti presentati dal suo gruppo, e dichiara di aspettarsi un analogo atteggiamento costruttivo da parte della maggioranza, al fine di individuare una soluzione che tenga conto dell'esigenza di rappresentare adeguatamente le comunità regionali ma anche di quella di tenere conto del voto espresso dai cittadini.
  Ritiene dunque che le forze politiche che hanno approvato la riduzione del numero dei parlamentari abbiano il dovere di individuare soluzioni ai problemi che ne derivano, ma ritiene che la soluzione individuata dall'articolo 2 sia inadeguata. Raccomanda, pertanto, l'approvazione degli emendamenti soppressivi in esame.

  Francesco Paolo SISTO (FI) esprime il proprio stupore per il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame, il quale opera una sorta di adeguamento automatico del numero dei delegati regionali al numero dei parlamentari. Osserva come tale approccio avrebbe senso soltanto qualora la riduzione del numero dei parlamentari rispondesse esclusivamente a logiche di natura oligarchica, mentre è incomprensibile qualora si ritenga che tale riduzione risponda ad esigenze di razionalizzazione e snellimento. Rileva, come già osservato dal deputato Iezzi, che, lasciando inalterato il numero dei delegati regionali, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari il loro peso aumenterebbe dal 5 all'8 per cento e non comprende per quale motivo tale evenienza debba essere considerata in modo negativo.
  Ricorda come la propria parte politica si sia sempre battuta in difesa della centralità del Parlamento e ribadisce di ritenere terrificante ciò a cui si sta assistendo in questa Legislatura, nella quale il Parlamento è ridotto a un ruolo ancillare, ma osserva come la rivendicazione della centralità del Parlamento debba essere intesa in senso democratico e non certo oligarchico e non possa comunque essere di ostacolo al mantenimento di un importante elemento di rappresentanza territoriale nell'elezione del Presidente della Repubblica.
  Ritiene dunque che il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame non possa essere valutato al di fuori di un contesto nel quale, sotto altri aspetti, si vuole ridimensionare il ruolo del Parlamento, anche attraverso il ventilato ricorso a modalità di voto a distanza. Reputa Pag. 27quindi che l'incremento dal 5 all'8 per cento del peso dei delegati regionali non possa essere considerato un esito negativo per cui valga la pena di intraprendere una revisione costituzionale.
  Ribadisce come in materia di revisione costituzionale sia doveroso superare la tradizionale dialettica tra maggioranza e opposizione e raccomanda conclusivamente l'approvazione degli emendamenti soppressivi in esame, in quanto l'articolo 2 introduce, a suo avviso, una norma incoerente con il quadro costituzionale.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) raccomanda l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 in esame, presentati da tutte le forze politiche del centrodestra e volti a riportare ordine nel quadro costituzionale e a garantire un'adeguata partecipazione delle regioni all'elezione del Presidente della Repubblica.
  Osserva come in materia di revisione costituzionale la maggioranza proceda ad interventi frammentari che non tengono conto del quadro complessivo nel quale vanno a inserirsi. Ritiene insoddisfacenti le giustificazioni addotte a sostegno di tale modo di procedere, che definisce atomistico, dal deputato Ceccanti, il quale, a fronte delle obiezioni di volta in volta formulate, è solito fare rinvio a futuri e imprecisati ulteriori interventi normativi, e osserva nel contempo come tale scelta minimalista da parte della maggioranza sia invece esplicitamente rivendicata dal deputato Forciniti.
  Chiede di conoscere al riguardo le valutazioni del rappresentante del Governo, anche per quanto concerne gli effetti degli interventi normativi proposti, ritenendo che l'atteggiamento finora seguito dal Governo, che non ha ritenuto di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate, non possa ritenersi giustificato dal fatto che si tratti di una proposta di legge costituzionale.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nell'illustrare il suo emendamento 2.9, fa notare che esso ha un contenuto provocatorio, dal momento che si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, intervento che il suo gruppo non potrebbe di certo condividere. Osserva, dunque, che lo spirito dell'emendamento in esame è semplicemente quello di dimostrare quanto sia dannosa e inutile la riduzione del numero dei delegati regionali da tre a due, e lo fa attraverso un ragionamento paradossale in base al quale, considerata l'incongruenza di un simile intervento, sarebbe quasi più logico eliminare del tutto i delegati regionali.
  Dopo aver precisato che l'intento di alcune proposte di modifica presentate dal suo gruppo è esclusivamente quello di sollecitare una riflessione all'interno della maggioranza, al fine di migliorare un testo che appare palesemente sbagliato, fa notare che l'articolo 2 reca disposizioni pericolose, in quanto incidono sia sulla rappresentanza territoriale sia su quella politica delle regioni in relazione all'elezione del Presidente della Repubblica. Prende atto, in conclusione, che la maggioranza continua la sua operazione di distruzione del sistema costituzionale, alla quale il suo gruppo non può che opporsi con convinzione.

  Alberto STEFANI (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, fa notare che l'articolo 2 reca norme che ben rappresentano la filosofia ispiratrice dell'azione dell'attuale maggioranza, la quale appare rivolta a ledere le prerogative degli enti locali. Segnala come la riduzione del numero dei delegati regionali da tre a due per regione equivalga a impedire che esse manifestino la loro volontà politica in sede di elezione del Presidente della Repubblica, dal momento che si altera profondamente il rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione, vanificando la possibilità di assumere una posizione precisa.
  Ricorda che le forze di centro-sinistra in passato hanno promosso riforme costituzionali che prevedevano la trasformazione Pag. 28del Senato in Camera di rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, mentre ora si procede in una direzione opposta, confermando il bicameralismo perfetto e negando il ruolo delle regioni. Evidenzia come il suo gruppo, al contrario, proponga un'idea diversa delle regioni, intese come comunità portatrici di interessi e valori ideali capaci di essere parti integranti nelle dinamiche interistituzionali, anche in sede di elezione del Presidente della Repubblica, in armonia con la volontà dei padri costituenti. Fa infatti notare che la Carta costituzionale affidi alle regioni un ruolo centrale, riconoscendo loro, ad esempio, prerogative importanti – quali l'iniziativa legislativa e il potere di iniziativa dei referendum – che ora invece la maggioranza sembra voglia intaccare, proponendo una centralizzazione dei poteri per quanto concerne l'elezione del Presidente della Repubblica e persino un ridimensionamento della valenza delle regioni intese come circoscrizioni elettorali.
  Ribadisce che il suo gruppo è a favore di una riforma costituzionale in senso presidenziale e federale, la quale preveda un Senato che svolga il ruolo di Camera delle regioni, poste quindi al centro dei processi istituzionali. Fa notare, in conclusione, che l'emendamento in esame persegue un intento provocatorio, dal momento che, al fine di dimostrare l'inutilità di un intervento di riduzione della delegati regionali, propone di eliminarli del tutto.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede che la pubblicità della seduta sia assicurata anche attraverso l'impianto di ripresa audio-video a circuito chiuso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che l'emendamento Iezzi 2.9, pur condivisibile nel suo intento provocatorio di stimolare una riflessione seria circa l'inutilità di ridurre i delegati regionali, possa rappresentare paradossalmente un pericolo, in quanto, tenuto conto del recente andamento dei lavori, in particolare in Assemblea, potrebbe non essere del tutto esclusa l'eventualità di una sua approvazione, con esiti concretamente ancora più nefasti.
  Prende quindi atto che la maggioranza continua ad operare secondo una logica – che riterrebbe più consona a regimi antidemocratici – tesa ad eliminare ogni forma di garanzia, in nome di un presunto efficientamento dell'attività legislativa. Ritiene inoltre che la maggioranza si accanisca inutilmente sulla Costituzione nel tentativo di armonizzare un intervento di riforma costituzionale – quello della riduzione del numero dei parlamentari – che giudica in termini fortemente negativi.
  Preannuncia, in conclusione, il suo voto di astensione sull'emendamento Iezzi 2.9, auspicando un ripensamento sul tema dei delegati regionali, che ritiene essenziali ai fini della rappresentanza degli enti territoriali.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di ritirare il suo emendamento 2.9, stimolato in tal senso dalle riflessioni svolte dal deputato Sisto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che occorre apportare una correzione all'ordine di votazione risultante dal fascicolo relativamente agli emendamenti da 2.10 a 2.15; avverte, in particolare, che si procederà prima all'esame dell'emendamento Iezzi 2.11, quindi all'esame degli emendamenti Iezzi 2.14, 2.10, 2.13, 2.15 e 2.12.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) fa notare che l'emendamento 2.11 e quelli successivi, che intervengono sul medesimo punto, sono volti a rafforzare il peso delle regioni e della rappresentanza territoriale, al contrario di quanto perseguito dalla maggioranza.
  Nel dichiarare che il suo gruppo è a favore di una riforma costituzionale in senso presidenziale e federale, fa notare come l'esame del provvedimento avrebbe potuto essere l'occasione per affrontare seriamente tematiche rilevanti, quali quella del ruolo delle regioni nel rapporto Pag. 29con altri organi istituzionali, mentre constata con rammarico che la maggioranza preferisce promuovere meri interventi di manutenzione della Carta costituzionale, peraltro sbagliati e mal formulati nonché tesi ad un accentramento dei poteri.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 2.11, rileva come esso ponga il tema dell'ampliamento della rappresentanza delle regioni nel collegio chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica e rechi un'effettiva innovazione della norma costituzionale, non limitandosi all'introduzione di un contrappeso rispetto alla riduzione del numero dei parlamentari. Osserva come il numero di cinque delegati per ciascuna regione possa essere ritenuto eccessivo, ma rileva come la proposta emendativa in esame richiami opportunamente l'attenzione sulla necessità di un'adeguata rappresentanza delle regioni nel procedimento di elezione del Presidente della Repubblica

  Ketty FOGLIANI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Iezzi 2.11, di cui è cofirmataria, rilevando come esso preveda l'aumento del numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica nell'ottica di un rafforzamento della rappresentanza territoriale. Osserva peraltro come la previsione di cinque delegati per ciascuna regione consentirebbe anche di assicurare la rappresentanza delle minoranze e come tale previsione si inserisca nel solco dell'articolo 83 della Costituzione, la cui ratio è proprio quella di garantire la rappresentanza paritaria delle regioni per evitare che l'elezione del Presidente della Repubblica sia di esclusiva derivazione parlamentare.
  Segnala come si tratti di un tema non necessariamente legato alla riduzione del numero dei parlamentari e richiama su di esso l'attenzione del relatore, in quanto il testo proposto dall'articolo 2 in esame costituisce un passo indietro rispetto a quanto previsto dalla Costituzione in materia di rappresentanza delle comunità regionali.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, respinge con forza l'interpretazione secondo la quale vi sarebbe una volontà antiregionalista sottesa all'articolo 2 del provvedimento in esame, rilevando come esso preveda invece che il peso proporzionale dei delegati regionali resti invariato rispetto alla situazione attuale.
  Ciò premesso, ricorda come siano state accantonate numerose proposte emendative presentate dei gruppi dell'opposizione, a testimonianza della volontà della maggioranza di riflettere su alcuni temi, quali la partecipazione del Presidente della Giunta regionale all'elezione del Presidente della Repubblica e la tutela delle minoranze. Osserva, infatti, come nel 1948 si fosse in un contesto caratterizzato da un sistema elettorale proporzionale, mentre, a partire dal 1995, sono stati introdotti correttivi maggioritari nel sistema di elezione dei consigli regionali che possono determinare in taluni casi l'autosufficienza della maggioranza nell'elezione dei delegati regionali.
  Dichiara, invece, la propria contrarietà all'aumento del numero dei delegati regionali, in quanto tale soluzione non risponderebbe alla logica del provvedimento in esame, che persegue esclusivamente l'obiettivo di rispondere a esigenze di adeguamento conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, osservando peraltro come alcune delle proposte emendative presentate in materia siano mosse evidentemente da intenti ostruzionistici, in quanto produrrebbero effetti palesemente illogici, come ad esempio un numero di delegati regionali superiore a quello dei parlamentari.
  Formula, pertanto, l'invito al ritiro di tali proposte emendative, mantenendo altrimenti il parere contrario.

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.11.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 2.14 a sua prima firma, non nega che su alcuni temi vi siano state aperture da parte della maggioranza, ma prende atto con rammarico del parere Pag. 30contrario espresso su tutte le proposte emendative volte ad aumentare il numero dei delegati regionali.

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.14.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, essendo imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che, come stabilito in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sarà convocata per il pomeriggio di lunedì 19 ottobre. Avverte quindi che la seduta prevista per domani non avrà luogo.

  La seduta termina alle 16.

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