CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 15.30.

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Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.
Testo unificato C. 802 Longo e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2020.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri), del testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo e abbinate, recante istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, come risultante al termine dell'esame in sede referente, rinviato nella seduta di ieri, martedì 6 ottobre 2020.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Carla Cantone, a illustrare la sua proposta di parere.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione (Bilancio), del disegno di legge C. 2700 Governo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato.
  Avverte che, poiché l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è calendarizzato a partire dalla mattina di domani, giovedì 8 ottobre, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Ciprini, a svolgere la relazione introduttiva.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di 167 articoli, suddivisi in otto Capi. Al Capo I, in materia di lavoro, l'articolo 1, sulla base dei limiti di spesa posti dal comma 11, prevede, ai commi 1 e 2, la possibilità per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di usufruire, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di ulteriori diciotto settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, previo versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. In caso di riduzione del fatturato inferiore al 20 per cento, il contributo è pari al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nel caso in cui il fatturato non abbia subito riduzioni, il contributo è pari al 18 per cento. Al contrario, il contributo non è dovuto se il fatturato ha subito una riduzione pari o superiore al 20 per cento o nel caso di imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2019 (comma 3). I successivi commi 4, 5 e 6 disciplinano la procedura di presentazione della domanda di accesso ai benefici, mentre il comma 7 prevede l'erogazione dell'assegno Pag. 214ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS, al cui onere concorre lo Stato nel limite di 1,6 miliardi di euro nel 2020. Il comma 8, introducendo modifiche alla disciplina relativa alla cassa integrazione in agricoltura (CISOA), riduce la durata massima di fruizione del trattamento da novanta a cinquanta giorni, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, considerando anche i trattamenti già autorizzati che riguardino, anche parzialmente, periodi successivi al 12 luglio 2020. I periodi autorizzati sulla base delle disposizioni in esame, inoltre, sono considerati giornate lavorative ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative presso lo stesso datore di lavoro (comma 8). Il comma 9 differisce al 31 agosto i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, mentre il comma 10 differisce i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in applicazione della disciplina ordinaria al 30 settembre 2020.
  Segnala che, sulla base dell'articolo 1-bis, è riconosciuta un'indennità, di importo pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, per un periodo massimo di dodici mesi, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa nelle Regioni a statuto speciale, che abbiano cessato di percepire la NASpI prima del 30 giugno 2020 e che, precedentemente, non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria. L'articolo 1-ter prevede la concessione, nel limite massimo di dodici mesi, di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa nella regione Campania, che abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e che non abbiano titolo di accedere alla NASpI.
  L'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina recata dall'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, in relazione ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. In particolare, segnala la possibilità per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto di autorizzare, a valere sulle risorse loro assegnate, ulteriori periodi di integrazione salariale in deroga eccedenti il limite di nove settimane, fino a un massimo di tredici settimane; segnala, altresì, la modifica del parametro di individuazione della platea dei beneficiari, prevedendo l'accesso ai benefici di coloro che, nella stagione sportiva 2019-2020 (anziché nell'anno 2019), abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.
  Passa all'articolo 3, che prevede, in via eccezionale, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, previsti dal decreto in esame, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale. L'esonero riguarda un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
  L'articolo 4 estende al 2021 l'operatività del Fondo nuovo competenze, istituito presso l'ANPAL dall'articolo 88 del decreto-legge n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, provvedendo all'aumento delle risorse e ampliando la destinazione delle iniziative finanziate anche ai percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori. Pag. 215
  L'articolo 5 proroga di due mesi la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1o maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal cosiddetto «decreto Rilancio».
  Osserva che l'articolo 6 prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli apprendisti. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto anche in relazione alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato. Il medesimo esonero è concesso, ai sensi dell'articolo 7, anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e, comunque, sino ad un massimo di tre mesi.
  L'articolo 8 introduce modifiche alla disciplina transitoria dei contratti a termine recata dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, consentendone, in particolare, fino al 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, il rinnovo o la proroga per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente (comma 1, lettera a)). La norma, inoltre, sopprime la possibilità di prorogare i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine – anche in regime di somministrazione – nella misura equivalente al periodo di sospensione dell'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1, lettera b)). Il comma 1-bis sopprime i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore in relazione a contratti di somministrazione, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, a condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.
  Rileva che l'articolo 9 prevede l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei medesimi settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5). Segnala che il comma 8 fissa al 30 agosto 2020 il termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per alcune indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti.
  Per il settore marittimo, l'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori rientranti nelle categorie della gente di mare e dei lavoratori dell'appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell'armatore, a determinate condizioni specificate dalla norma. L'articolo 10-bis dispone l'estensione ai marittimi soci di cooperative della pesca del regime previdenziale e assistenziale previsto dalla legge n. 250 del 1958 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Pag. 216
  L'articolo 11 autorizza il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo di Taranto.
  Ancora per il settore sportivo, l'articolo 12 prevede l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro per il mese di giugno 2020 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. L'articolo 12-bis prevede l'istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili le cui risorse sono destinate, tra l'altro, al sostegno al reddito e la tutela medico-sanitaria delle atlete e l'allargamento delle loro tutele assicurative e assistenziali.
  L'articolo 13 dispone l'estensione al mese di maggio dell'erogazione dell'indennità già prevista per i mesi di marzo e aprile in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, provvedendo contestualmente all'aumento dell'importo da 600 a 1.000 euro.
  Rileva che, sulla base dell'articolo 14, sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano usufruito integralmente di trattamenti di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID-19 o dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 3 del decreto in esame e rimangono sospese quelle avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi di riassunzione del personale per cambio di appalto, in forza di legge, di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (commi 1 e 2). I casi in cui non si applica tale preclusione sono individuati dal comma 3.
  Passo all'articolo 15, che, allo scopo di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020, riduce da 60 a 18 anni il requisito anagrafico degli invalidi civili che hanno il diritto di usufruire dell'incremento dell'assegno mensile disposto dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001.
  L'articolo 16 incrementa le risorse per il 2020 per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, concesso, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della normativa dettata dal cosiddetto «decreto Cura Italia». L'articolo 17 incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare nel 2020. L'articolo 18 aumenta le risorse a regime destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
  Osserva che l'articolo 19 prevede la possibilità di usufruire di massimo quattro settimane di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro.
  Per quanto riguarda il settore aereo, l'articolo 20, modificando l'articolo 94 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ridetermina la quantificazione degli oneri relativi ai trattamenti concessi da Pag. 217tale decreto, a seguito dell'applicazione della norma, modifica la platea delle aziende che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale.
  L'articolo 21 aumenta le risorse destinate al finanziamento del voucher «baby sitting» in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riducendo quelle destinate al riconoscimento, in via transitoria, di un'indennità in favore di alcuni lavoratori domestici.
  In tema di lavoro agile, sulla base dell'articolo 21-bis, un genitore lavoratore dipendente, fino al 31 dicembre 2020, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o nello svolgimento di altre attività, puntualmente elencate (commi 1 e 1-bis). In alternativa o in caso di impossibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile, il comma 2 consente l'astensione dal lavoro a uno dei due genitori o alternativamente, godendo di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e della relativa copertura figurativa. Segnala, infine, che il comma 7 reca un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del congedo. Rileva che l'articolo reca contenuto analogo all'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2020, contestualmente abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge in esame, che ne fa salvi gli effetti prodottisi.
  Osserva, quindi, che l'articolo 21-ter riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave.
  L'articolo 22 dispone l'istituzione del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'articolo 23 dispone l'erogazione di un'ulteriore quota del Reddito di emergenza ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote.
  Passa all'articolo 24, che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a conferire incarichi di collaborazione presso le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, in attesa della conclusione delle procedure concorsuali già bandite (comma 1), nonché a prolungare gli incarichi a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020 (comma 2). Ai collaboratori di cui al comma 1 possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Incarichi dirigenziali non generali per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possono essere conferiti, sulla base del comma 3, nelle more dello svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per il reclutamento del personale dirigenziale previsto dai successivi commi da 5 a 13. Infine, segnala che il comma 4 dispone il rifinanziamento del «Fondo mille giovani per la cultura», che assume la nuova denominazione di «Fondo giovani per la cultura».
  L'articolo 25 introduce semplificazioni alla disciplina delle procedure concorsuali recata dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, tra le quali segnala la disposizione in base alla quale le amministrazioni possono bandire nuovi concorsi solo previo assorbimento dei vincitori dei Pag. 218concorsi già autorizzati, laddove la normativa previgente faceva riferimento ai concorsi già banditi, alla data di entrata in vigore di tale decreto (comma 1, lettera c)). Analogamente, l'articolo 25-bis reca disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l'accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto de distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria in corso.
  L'articolo 26, riguardante la disciplina della sorveglianza attiva in quarantena, modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, sostituendo il riferimento all'INPS a quello generico «enti previdenziali», recato dal testo previgente. Segnala, in particolare, che il comma 1-bis dispone, al capoverso 1-bis, l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti del settore privato in condizioni di particolare fragilità; lo svolgimento da parte dei medesimi lavoratori della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assente dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute nonché per consentire lo svolgimento del lavoro in modalità agile. Segnala, inoltre, l'esclusione dal computo del periodo di comporto delle assenze disposte dalle norme in esame, nonché la precisazione che il cosiddetto lavoro agile costituisce una delle modalità ordinarie dello svolgimento della prestazione lavorativa, non la modalità ordinaria.
  Passa, quindi, al Capo II, in materia di coesione territoriale. In particolare, rileva che l'articolo 27 prevede, a decorrere dal 1o ottobre 2020, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socioeconomico e ad alto tasso di disoccupazione sulla base dei parametri specificati dalla norma stessa. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; l'esonero è esteso ai dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), con oneri a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (comma 1). Il comma 2 prevede la procedura per l'individuazione di indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo, utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione, costituenti accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del piano nazionale per la ripresa e la resilienza e dei piani nazionali di riforma. Il comma 3 individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'amministrazione responsabile degli adempimenti previsti dal registro nazionale degli aiuti di Stato e nell'INPS l'amministrazione responsabile della concessione dell'esonero contributivo previsto dal comma 1. Rileva che il comma 3-bis dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso anticipato al pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti del settore poligrafico, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento.
  Il Capo III reca misure in materia di salute. Infatti, l'articolo 29 introduce disposizioni volte a ridurre i tempi di attesa delle prestazioni. In particolare, segnala che la norma autorizza le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in Pag. 219deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino al 31 dicembre 2020, a ricorrere agli strumenti straordinari individuati dalla norma: prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, con una remunerazione più elevata di quella prevista dal contratto; prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale del comparto sanità, con un aumento della relativa tariffa oraria; assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali di settore, o ricorso a forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa (commi 1, 2, 3 e 4). I commi 5, 6 e 7 disciplinano ambiti di attività assistenziali che possono essere svolti da medici specializzandi.
  L'articolo 30, con finalità di chiarificazione, introduce modifiche in ordine ai parametri di determinazione degli aumenti degli incentivi per il personale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, con risorse a carico delle regioni. L'articolo 30-bis estende ai dirigenti sanitari degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute delle norme transitorie vigenti per i dirigenti medici di tali enti e aziende in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo.
  L'articolo 31, ai commi da 1 a 4, autorizza l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato 24 unità di personale tecnico, dirigenziale e non dirigenziale. La norma, inoltre, dispone la proroga del termine per l'adozione con procedura semplificata dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4-bis), nonché l'incremento delle risorse destinate, secondo una normativa transitoria, alla concessione di un credito d'imposta per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (comma 4-ter).
  L'articolo 31-bis dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali negli ospedali in possesso di determinate caratteristiche che ospitino reparti COVID-19. Segnala che la norma prevede che, in caso di impossibilità di costituire con le modalità ordinarie tali sezioni elettorali, il sindaco può nominare, previo consenso degli interessati, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, volontari di protezione civile residenti nel comune. Tale personale può comporre anche ulteriori seggi, attivati dal comune ove necessario.
  Al Capo IV, con riferimento al settore della scuola, l'articolo 32 incrementa le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, da destinare, fra l'altro, alla stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; e allo svolgimento di prestazioni straordinarie e all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive (commi 1, 2 e 3). Segnala anche che il comma 4 prevede la disapplicazione, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, delle modalità di lavoro agile, di cui all'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021. Infine, il comma 6 proroga dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie comunali, approvate negli anni dal 2012 al 2017, relative al personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Rileva, inoltre, che il comma 6-quater, per il personale docente e ATA Pag. 220assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, prevede, in caso di sospensione delle attività didattiche, il ricorso alle modalità di lavoro agile in luogo della risoluzione del contratto senza indennizzo, come previsto dalla legislazione vigente.
  Segnala, all'articolo 32-bis, che prevede finanziamenti in favore dei comuni, finalizzati a permettere l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, i commi 3-bis e 3-ter, che, modificando la disciplina vigente, dispongono che i contributi a carico dei datori di lavoro destinati al finanziamento della previdenza complementare dei dipendenti statali sono iscritti in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferiti ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo.
  L'articolo 32-ter introduce disposizioni transitorie per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi per il reclutamento di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), che non si sono conclusi con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020. Gli effetti economici dei contratti decorrono dalla data della presa di servizio, mentre gli effetti giuridici decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. Conseguentemente, la norma dispone la revoca delle reggenze e degli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi, mentre conferma i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.
  L'articolo 33 introduce disposizioni riguardanti il settore dell'università e della ricerca. Tra queste, segnala: il computo a regime delle attività formative e di servizio agli studenti, svolte o erogate con modalità a distanza, ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo e la loro valutazione ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva e ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento (comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2). Segnala, ai commi successivi, le modifiche alla disciplina per la determinazione delle dotazioni organiche e per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni, nonché il differimento al 30 giugno 2021 del termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso con gli ex lettori di lingua straniera.
  L'articolo 33-bis rinvia a un decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, per la definizione delle funzioni proprie, a carattere socio-educativo, degli educatori socio pedagogici presenti nei servizi e nei presidi socio-sanitari.
  L'articolo 35, che proroga al 15 ottobre l'operazione «Strade sicure», autorizza risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. L'articolo 36 autorizza il Ministero della difesa a stabilizzare, nel limite di 145 unità, il personale civile assunto a tempo determinato, che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti prescritti. Tale personale è inquadrato in un ruolo a esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa. L'articolo 37 reca autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il personale delle Prefetture-UtG, nonché per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti. La norma reca, inoltre, l'esonero dal pagamento degli oneri accessori relativi agli alloggi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per il personale della Guardia di finanza. Infine, sono introdotte Pag. 221modifiche alle disposizioni riguardanti l'organico e il ciclo formativo per il personale della Guardia di finanza. L'articolo 37-bis introduce modifiche alla normativa riguardante il personale della Polizia di Stato, il quale espleti funzioni di polizia ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica. L'articolo 37-ter proroga alcuni termini di misure introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per garantire la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure: il trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche se collocato in quiescenza; la profilassi, la temporanea dispensa dal servizio in presenza, il collocamento d'ufficio in licenza straordinaria, gli accertamenti diagnostici per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma, inoltre, prevede la proroga anche del termine relativo all'obbligo del datore di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, previsto dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Segnala che l'articolo 37-quater reca modifiche alla disciplina di emersione del lavoro irregolare, introdotta dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. In particolare, si dispone l'aumento delle autorizzazioni di spesa relative a contratti a termine del Ministero dell'interno, alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, all'utilizzo di servizi di mediazione culturale, e a convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio. Sulla base dell'articolo 37-quinquies, condizione per l'esercizio dell'attività di guardia giurata è la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
  L'articolo 38, infine, proroga al 31 giugno 2021 la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale.
  Al Capo V, che riguarda gli enti locali, l'articolo 42-bis, al comma 1, differisce al 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali in scadenza entro tale data dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
  L'articolo 48-bis esclude dal calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni la maggiore spesa sostenuta dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario per l'anno scolastico 2020/2021.
  Segnala che l'articolo 57, tra le misure riguardanti gli eventi sismici, reca la proroga dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 1), e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2). Ciò comporta, tra l'altro: la proroga della deroga alla disciplina dei limiti di durata applicata ai contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, e ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con Fintecna S.p.A. (comma 2-bis); la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016-2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (commi 3 e 3-bis); l'aumento del personale in dotazione al Commissario straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (commi da 3-ter a 3-quinquies); la possibilità per i Commissari Pag. 222straordinari dei territori colpiti dai sismi del 2018 avvenuti in provincia di Campobasso e Catania di avvalersi di una apposita struttura interna alle regioni interessate e della collaborazione di personale regionale, provinciale, comunale e delle strutture centrali e periferiche dello Stato (comma 3-sexies); l'esclusione delle spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente (comma 3-octies); la proroga della dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10); la proroga della possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell'Aquila (comma 11); la proroga dell'autorizzazione ai Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma e alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 12); la proroga della possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 13).
  L'articolo 57-ter, con riferimento alla gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, attribuisce alla Corte dei conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio. L'articolo 57-quater istituisce la Conferenza permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009.
  Passa al Capo VI, che reca misure per il sostegno e il rilancio dell'economia.
  L'articolo 60 reca rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese. Tra le misure, segnala, al comma 3, il rifinanziamento (lettera a)) e l'estensione alle imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale dell'ambito di intervento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera b). Inoltre, la norma dispone che, nei casi proroga di sei mesi della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, sono a carico del Fondo i costi relativi a tale proroga, indipendentemente dal numero dei dipendenti. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione, per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva (lettera c)).
  L'articolo 77, che reca misure urgenti per il sostegno del settore turistico, prevede, al comma 2-quater, la possibilità di erogare nuovi e ulteriori servizi per la gestione del personale della pubblica amministrazione mediante la piattaforma NoiPA, la cui individuazione è rinviata ad un successivo decreto ministeriale.
  Segnala che l'articolo 88 estende, a decorrere dal 1o agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre Pag. 2231997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, rinviando ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità attuative.
  All'articolo 93, in materia di porti, segnala, al comma 1: la lettera 0a), che prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di riconoscere un contributo, pari almeno a 90 euro per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, a causa dell'emergenza COVID-19, in favore delle imprese che operino con contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo; la lettera b), che amplia la platea dei potenziali soggetti fornitori di lavoro portuale che beneficiano di un contributo pari a 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019, a causa dell'emergenza sanitaria. I commi 3 e 4, inoltre, estendono ai lavoratori in esubero di tutte le imprese che svolgano operazioni portuali, indipendentemente dal fatto di essere operanti come titolari di concessione di aree demaniali e banchine, la possibilità di confluire nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, prevista in via temporanea – dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 – nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Dalla relazione tecnica al decreto-legge, si apprende che la disposizione riguarda cinquantasei lavoratori del porto di Gioia Tauro.
  Segnala che l'articolo 95 istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia, qualificata come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato di gestione, il comitato consultivo e il collegio dei revisori dei conti. Nel caso di attribuzione dell'incarico di presidente a un dipendente pubblico, la norma ne prevede il collocamento in aspettativa o fuori ruolo e l'indisponibilità, per la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 5). Il comitato di gestione è composto dal presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del comune di Venezia (comma 6). La norma prevede, inoltre, l'assegnazione all'Autorità di un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale (comma 10), e dispone, al comma 11, il trasferimento dei dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, nel ruolo organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Sulla base del comma 12, l'Autorità ha la facoltà di avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ovvero in aspettativa. Il comma 13 autorizza l'Autorità all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021. Sulla base del comma 14, al personale Pag. 224dell'Autorità si applica la disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione EPNE. Segnala, infine, che i commi da 27-bis a 27-sexies prevedono una procedura di autorizzazione alla movimentazione di sedimenti dei fondali lagunari. Tale autorizzazione è rilasciata da una Commissione tecnico-consultiva, i cui componenti sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti.
  Il Capo VII reca misure fiscali. In particolare, l'articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti-legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra i versamenti interessati vi sono anche quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria nonché quelli delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, per una serie di soggetti a vario titolo colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. L'articolo 99 proroga i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, tra i quali segnala quelli relativi agli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
  Segnala che l'articolo 105 destina le risorse già previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria, per la cui gestione il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi.
  In tema di welfare aziendale, segnala che l'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che passa da 258,23 euro a 516,46 euro.
  L'articolo 113-bis reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Al Capo VIII, l'articolo 114 reca la copertura finanziaria degli effetti finanziari del provvedimento. Segnala, in particolare, che il comma 7 dispone il tempestivo trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato delle risorse destinate all'attuazione delle misure previste dal decreto.
  Infine, l'articolo 115 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Passando al disegno di legge di conversione del decreto-legge, segnala l'abrogazione dei decreti-legge n. 111 del 2020, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e n. 117 del 2020, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. Gli effetti dell'applicazione di tali provvedimenti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge.

  Eva LORENZONI (LEGA) preannuncia che il gruppo Lega non parteciperà alla votazione del parere sul provvedimento, esprimendo il suo rammarico per l'impossibilità per i deputati di approfondirne il contenuto, a causa della ristrettezza dei tempi imposta dalla prossima scadenza dei termini di conversione. Dato il ripetersi di tali situazioni, considera che il bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione sia ormai solo di facciata, dal momento che i provvedimenti importanti sono esaminati, in modo alternato, da un solo ramo del Parlamento.

  Paolo ZANGRILLO (FI), condividendo le considerazioni della collega Lorenzoni, Pag. 225esprime la contrarietà del gruppo Forza Italia a un provvedimento che considera negativamente sia nel merito, sia con riferimento al metodo. A tale ultimo proposito, a parte la considerazione che la conversione del decreto-legge avviene con notevole ritardo rispetto alla sua emanazione, la più volte sbandierata disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri ad accogliere i contributi di tutte le parti politiche si è rivelata, ancora una volta, uno slogan privo di significato. Lamenta, inoltre, la totale impossibilità per un ramo del Parlamento di intervenire sul contenuto del provvedimento. Nel merito, pur apprezzando le numerose misure volte a rendere meno drammatico l'impatto della pandemia di COVID-19 su lavoratori e famiglie, non può non stigmatizzare la totale assenza di provvedimenti di più ampio respiro, suscettibili di ottenere risultati duraturi, ponendo finalmente le premesse della ripresa economica.

  Romina MURA (PD) esprime, a nome del gruppo Partito Democratico, un giudizio favorevole sul decreto-legge che, con le sue misure, ha consentito a lavoratori, famiglie e imprese di ridurre i danni derivanti dalla pandemia. Sicuramente i provvedimenti che saranno adottati dal Governo già nel prossimo futuro avranno una prospettiva di maggiore respiro, potendo anche contare sulle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. Si associa, peraltro, alle considerazioni dei colleghi sulla compressione delle procedure ordinarie, che finisce per riconoscere a una sola Camera il compito di esaminare e incidere sui provvedimenti del Governo, lasciando all'altra un ruolo puramente notarile. L'instaurazione di un monocameralismo di fatto impone, a suo avviso, di affrontare al più presto il tema costituzionale senza ipocrisie.

  Flora FRATE (MISTO) lamenta l'impossibilità di approfondire il contenuto del decreto-legge per i deputati, che pure avrebbero potuto dare un significativo contributo al suo arricchimento e al perfezionamento delle misure già previste. Non può comunque negare che il provvedimento reca interventi importanti, anche se, a suo giudizio, scollegati tra di loro, «a macchia di leopardo», facendole temere, per questo, una mancanza di incisività. Sperando che sui provvedimenti che il Governo si appresta a varare il Parlamento possa lavorare con maggiore tempo e serenità, preannuncia la sua astensione in sede di votazione della proposta di parere della relatrice, motivata proprio dalle riserve di metodo espresse.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice, onorevole Ciprini, a formulare la sua proposta di parere.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.
C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 23 settembre 2020.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle proposte di Pag. 226legge n. 1722 Roberto Rossini, n. 1741 De Lorenzo e n. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo, rinviato nella seduta del 23 settembre.
  In tale seduta, la relatrice, onorevole Costanzo, si era riservata di valutare le modalità da adottare per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge. Vista l'impossibilità del rappresentante del gruppo Partito Democratico, onorevole Viscomi, di partecipare alla seduta odierna, si fa portavoce della sua proposta di un ulteriore breve rinvio dell'esame dei provvedimenti alla prossima settimana.
  Invita, pertanto, la relatrice a formulare la sua proposta in merito alle modalità di prosecuzione dell’iter.

  Jessica COSTANZO (M5S), relatrice, condividendo la proposta di un breve rinvio dell'esame dei provvedimenti, anticipa la sua intenzione di proporre alla Commissione di adottare la proposta n. 1741 De Lorenzo quale testo base per il prosieguo dell’iter. Si tratta, a suo avviso, della proposta più organica, anche alla luce dei dati raccolti nel ciclo di audizioni informali svolto dalla Commissione. Ovviamente, è disponibile a valutare tutti i contributi che i colleghi vorranno farle pervenire, anche partendo dai testi delle altre proposte di legge all'esame.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, esprime, a titolo personale, il suo apprezzamento per la proposta della relatrice, ma ritiene che sia necessario che sul punto si pronunci anche il rappresentante del gruppo Partito Democratico. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1423 Costanzo, recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione della dottoressa Francesca Dattilo, responsabile delle relazioni istituzionali di Edenred, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.15 alle 17.25.

Audizione di rappresentanti di Unilavoro P.M.I.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 17.35.

Pag. 227

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario professioni (CUP).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.40 alle 17.50.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (Colap).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.50 alle 18.05.

Pag. 228