CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO (M5S). — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Villarosa.

  La seduta comincia alle 9.35.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente ricorda che la Commissione avvia oggi, in sede referente, l'esame del decreto-legge n. 104 del 2020 recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato dal Senato nella giornata di ieri e iscritto all'esame dell'Assemblea della Camera già a partire da domani, giovedì 8 ottobre. Avverte altresì che il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 13 della giornata odierna e che i medesimi saranno esaminati nella seduta pomeridiana, secondo quanto previsto nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi ieri in cui è stata assunta ogni decisione relativa all’iter d'esame del provvedimento.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, chiede che il testo della relazione venga messa a disposizione dei colleghi e pubblicata sulla piattaforma geoCom.

  Antonio ZENNARO (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime tutta la sua contrarietà nei confronti della ennesima manifestazione da parte del Governo di spregio nei confronti delle prerogative del Parlamento, dal momento che anche l'esame di questo decreto-legge da parte della Commissione, come già accaduto Pag. 270nella scorsa sessione di bilancio, è puramente formale, compresso in un'unica giornata, visto che la posizione dell'ennesima questione di fiducia, la terza consecutiva, è già cosa nota. Si stupisce, in particolare, dell'incoerenza del Movimento 5 Stelle, che nella scorsa legislatura ha sempre stigmatizzato la prevaricazione delle competenze parlamentari, mentre nella legislatura in corso la avalla, nonostante il Presidente della Camera, uno dei massimi esponenti del Movimento, abbia a più riprese sottolineato, come anche la Presidente del Senato, la necessità di rispettare la centralità del Parlamento. Richiama tutti, quindi, alla coerenza e sottolinea la compostezza e la fermezza con la quale le opposizioni stiano reagendo all'ennesimo tentativo di dimostrare la marginalità del Parlamento e l'inutilità dei suoi componenti.

  Claudio BORGHI (LEGA) chiede di sapere quali parti del decreto-legge siano di competenza del relatore Mancini.

  Andrea MANDELLI (FI) lamenta che nello speech introduttivo il Presidente, nel riportare le decisioni assunte nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, non abbia dato alcun rilievo alla contrarietà del gruppo Forza Italia in ordine alla tempistica e alle modalità di esame del decreto-legge, che invece è stata chiaramente manifestata in quella sede. Si associa quindi alle considerazioni del collega Zennaro circa l'atteggiamento del Governo, che svuota di significato la stessa presenza dei deputati nella odierna seduta della Commissione. Richiama, infine, la maggioranza e, in particolare, il Movimento 5 Stelle alla stessa coerenza che hanno pretesa nel passato dalle forze politiche oggi all'opposizione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime la contrarietà del gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento, e rileva come il Presidente, in apertura di seduta, non abbia dato affatto conto delle posizioni assunte dal suo gruppo nella riunione dell'ufficio di presidenza di ieri. Ritiene, quindi, necessario – considerata l'imposizione di tale tempistica da parte della maggioranza – che i relatori, almeno per salvare le apparenze, diano lettura dell'intera relazione. Prende quindi atto della palese incoerenza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle dimostrata anche dalla perdita di credibilità presso gli elettori, come hanno dimostrato i recenti pessimi risultati elettorali, che ha ottenuto anche il risultato di ridare vigore al Partito Democratico.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), pur riconoscendosi in imbarazzo di fronte all'innegabile svilimento delle prerogative parlamentari, ritiene fuori luogo la difesa delle sue istituzioni da parte di coloro che nel passato le hanno attaccate proponendo, ad esempio, la limitazione del diritto di voto ai capigruppo. Al contrario, le dichiarazioni di coloro che lo hanno preceduto farebbero pensare che ci si trovi di fronte a una situazione inedita, se non fosse che essa si è già verificata più volte anche in questa legislatura, come ha fatto notare, in sede di Ufficio di presidenza, lo stesso onorevole Borghi, il quale, tra l'altro, ha dato conto del fatto che, in certe circostanze, si è fatto ciò che si è potuto, anche se ciò ha comportato la forzatura delle procedure, nella consapevolezza di tutti, maggioranza e opposizione. Pertanto, pur criticando aspramente l'attacco a cui sono sottoposte le istituzioni parlamentari, osserva che la situazione attuale impone di procedere come si è deciso.

  Claudio BORGHI (LEGA) intende smentire l'onorevole Tabacci, che gli ha attribuito un ruolo di conciliatore in ufficio di presidenza che, tuttavia, non ha svolto. Piuttosto, ha sempre dichiarato la propria contrarietà al modo di procedere che si è adottato e ricorda che la forzatura delle procedure parlamentari non è una modalità necessaria, come dimostra la prima sessione di bilancio di questa legislatura, in cui il disegno di legge è stato approvato dopo tre letture Pag. 271parlamentari. Coglie, quindi, l'occasione per ribadire la sua richiesta di chiarimenti sui punti del decreto-legge sui quali si è concentrata, in particolare, l'attenzione del relatore Mancini.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, invita i colleghi a contenere la durata degli interventi in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea.

  Claudio MANCINI (PD), relatore, accingendosi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, ritiene di doversi preliminarmente scusare per il tempo ristretto di cui ha potuto disporre per approfondire tutti i nodi del provvedimento. Come tutti sanno, infatti, i lavori della Commissione sono stati pesantemente condizionati dalla necessità di limitare i pericoli di contagio di COVID-19 e, tra le conseguenze dell'isolamento cautelare di numerosi colleghi, vi è stata anche l'attribuzione a lui del ruolo di relatore sul decreto-legge, diversamente da quanto era stato previsto in un primo momento. In ogni caso, rileva che quello all'esame è il terzo decreto-legge emanato dal Governo sulla base dell'autorizzazione del Parlamento allo scostamento di bilancio. Pertanto, ritiene che il giudizio su di esso debba essere coerente con le ragioni che hanno portato le Camere a votare tale autorizzazione. Inoltre, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, sebbene sia innegabile che l'approvazione di tale decreto avvenga forzando la procedura ordinaria, che vede la partecipazione di entrambi i rami del Parlamento, il suo contenuto è stato notevolmente arricchito e modificato, come quello dei decreti che lo hanno preceduto, dal lavoro parlamentare, in esito a discussioni partecipate e fruttuose.
  Venendo, quindi, al merito del provvedimento, rileva che nel corso dell'esame al Senato il testo del decreto ha subito varie modifiche ed integrazioni. In particolare, nel provvedimento sono stati trasfusi i contenuti di tre decreti-legge adottati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge n. 104, al contempo disponendo che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. I tre decreti-legge sono il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendaria dell'anno 2020; il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; e il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
  Il testo del decreto è ripartito in 8 Capi: il Capo I (Articoli 1-26-ter) reca Disposizioni in materia di lavoro; il Capo II (Articoli 27-28) reca Disposizioni in materia di coesione territoriale; il Capo III (Articoli 29-31-quater) reca Disposizioni in materia di salute; il Capo IV (Articoli 32-38-bis) reca Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza; il Capo V (Articoli 39-57-bis) reca Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma; il Capo VI (Articoli 58-96-ter) reca Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia; il Capo VII (Articoli 97-113-bis) reca Misure fiscali; il Capo VIII (Articoli 114-115) reca Disposizioni finali e copertura finanziaria.
  Di seguito, dà conto delle principali disposizioni contenute nel decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, avvertendo che illustrerà gli articoli relativi ai Capi dal I al V, mentre il collega Raduzzi si occuperà degli articoli relativi ai capi dal VI all'VIII.
  L'articolo 1 prevede – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo la disciplina transitoria posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di diciotto settimane di trattamento, collocabili esclusivamente Pag. 272nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, prevede la concessione di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) nel 2020.
  L'articolo 1-ter, introdotto al Senato, consente la concessione di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Campania i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
  L'articolo 2 opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga.
  L'articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale.
  L'articolo 4 riconosce anche per il 2021 la possibilità – finora disposta per il solo 2020 – per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello, di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione e di ricollocazione dei lavoratori.
  L'articolo 5 proroga di due mesi, a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1o maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio.
  L'articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dall'assunzione) e nel rispetto di determinati limiti.
  L'articolo 7 prevede il riconoscimento dell'esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  L'articolo 8 consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni poste dalla legislazione vigente (sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria). Inoltre, viene introdotta una modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro, sopprimendo, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, i Pag. 273limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
  L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori; lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
  L'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi.
  L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, dispone la applicazione del regime previdenziale e assistenziale di cui alla legge n. 250 del 1958 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi
  L'articolo 11 autorizza, nel triennio 2020-2022, il Ministero della difesa all'assunzione, presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, di un contingente complessivo di 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico.
  L'articolo 12 prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche.
  L'articolo 12-bis, introdotto al Senato, istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili.
  L'articolo 13 dispone la erogazione in via automatica, per il mese di maggio, della indennità di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aumentandone l'importo da 600 a 1000 euro.
  L'articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
  L'articolo 15 è volto a dare compiutamente seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020, in materia di assegno mensile in favore degli invalidi civili totali.
  L'articolo 16 incrementa di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
  L'articolo 17 incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare nel 2020.
  L'articolo 18 incrementa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
  L'articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro (perché residenti o domiciliati Pag. 274nelle cosiddette zone rosse) la possibilità di accedere, per un massimo di 4 settimane, ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale, introdotti dalla normativa vigente a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.
  L'articolo 20 estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali.
  L'articolo 21 incrementa di 169 milioni di euro per il 2020 le risorse per l'erogazione del voucher per servizi di babysitting e per altri servizi, riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa vigente in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, sospende la seduta per consentire la partecipazione dei deputati alle votazioni in Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 10.15, è ripresa alle 11.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, comunica che il relatore aveva svolto la relazione fino all'articolo 21; l'illustrazione dei contenuti del provvedimento riprenderà quindi dall'articolo 21-bis.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere la seduta, stante l'assenza del Governo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede a che ora si concluderà la fase di esame preliminare del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, comunica che l'esame preliminare potrà proseguire fino alle 13, ora in cui è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, salvo votazioni anticipate in Aula. Sospende quindi brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.15.

  Raphael RADUZZI (M5S) relatore prosegue illustrando l'articolo 21-bis, introdotto al Senato, riconosce, che riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
  L'articolo 21-ter, introdotto al Senato, riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave.
  L'articolo 22 istituisce il «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla formazione, tenuta da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività in ambito domestico (in via prioritaria dalle donne), senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico.
  L'articolo 23, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) ai sensi dell'articolo 82 del decreto-legge 34/2020, riconosce l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. La domanda può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020.Pag. 275
  L'articolo 24 detta una serie di disposizioni relative al personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  L'articolo 24-bis, introdotto al Senato, attribuisce al Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma un finanziamento di 900.000 euro per l'anno di 2020.
  L'articolo 25 dispone modifiche al decreto-legge 34/2020 al fine di semplificare le procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure.
  L'articolo 25-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l'accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale.
  L'articolo 26 detta una serie di disposizioni in materia di trattamento dei lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute.
  L'articolo 26-bis, introdotto dal Senato, detta ulteriori norme in tema di prevenzione e contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché per il sostegno delle vittime.
  L'articolo 26-ter, introdotto dal Senato, estende fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge cosiddetto cura Italia.
  L'articolo 27 prevede, per il periodo 1o ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all'eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029. L'esonero relativo ai suddetti mesi del 2020 è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate regioni – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico –, nella misura del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). Inoltre, si consente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dei propri contributi al cosiddetto Patrimonio Rilancio, istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e regolato dal decreto-legge n. 34 del 2020, oltre ad assegnare titoli di Stato a Cassa Depositi e Prestiti, anche di apportare liquidità.
  L'articolo 28 incrementa di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese».
  L'articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 29-bis, introdotto al Senato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali.
  L'articolo 29-ter, introdotto al Senato, prevede il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza pandemica in corso, stabilendo l'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base.
  L'articolo 30 modifica le disposizioni che consentono alle regioni e province autonome di elevare – con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente – gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da Pag. 276destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19).
  L'articolo 30-bis, introdotto al Senato, estende ai dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute delle norme transitorie vigenti per i dirigenti medici dei suddetti enti ed aziende in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo.
  L'articolo 31 incrementa la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas).
  L'articolo 31-ter, introdotto al Senato, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.
  L'articolo 31-quater, introdotto al Senato, detta norme per il potenziamento dei distretti sanitari territoriali.
  L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Viene prorogata (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Viene incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, destinando tale quota incrementale alla messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate. Infine, si dispone il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età inferiore a 17 anni.
  L'articolo 32-bis, introdotto al Senato, detta norme urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico. In particolare, si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali (anche in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario), al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
  L'articolo 32-ter, introdotto dal Senato, detta norme per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche.
  L'articolo 33 equipara a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. Reca, quindi, disposizioni relative agli studenti universitari e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fuori sede e alle borse di studio da erogare agli stessi. Si consente, poi, alle istituzioni del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – previ accordi di programma con il Ministero – di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi. Infine, viene modificata la disciplina per la determinazione delle dotazioni organiche e per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di Pag. 277statizzazione delle medesime istituzioni, il cui (nuovo) termine di conclusione viene ora fissato in via legislativa.
  L'articolo 34 dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – nella quota riservata di 80 milioni – quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si prevede altresì che queste ultime attività possano comprendere l'acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale.
  L'articolo 35 dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo «Strade sicure».
  L'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare con almeno 3 anni di esperienza presso i suddetti reparti.
  L'articolo 37 autorizza lo stanziamento di risorse per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.
  L'articolo 37-bis, introdotto al Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, relativa alla disciplina del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
  L'articolo 38 proroga di un anno, fino al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale.
  L'articolo 38-bis, introdotto dal Senato, incrementa a partire dal 2020 di un milione di euro, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità».
  L'articolo 39 integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal decreto-legge n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, si autorizzano i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.
  L'articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive.
  L'articolo 41 detta disposizioni in linea con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 20 luglio 2020, in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti territoriali. In particolare, si prevede l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.Pag. 278
  L'articolo 41-bis, introdotto al Senato, stabilisce che la garanzia a valere sul Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa sia concessa in relazione a finanziamenti connessi all'acquisto oppure ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, «esclusivamente» per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
  L'articolo 42 estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome la disciplina, che l'articolo 111 del decreto-legge n. 18 del 2020 nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni ordinarie, relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a.
  L'articolo 42-bis, introdotto al Senato, differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Inoltre, si estende alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, le agevolazioni introdotte nel 2019 in favore delle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Si prevede, poi, la modifica della disciplina relativa all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345.
  L'articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021.
  L'articolo 44 interviene in materia di sostegno al trasporto pubblico locale, incrementando di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza COVID-19.
  L'articolo 44-bis, introdotto al Senato, detta norme in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19.
  L'articolo 44-ter, introdotto al Senato, autorizza per l'anno 2020 la spesa di oltre 6 milioni di euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato nell'operazione «Strade Sicure», al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.
  L'articolo 45 novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali.
  L'articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Pag. 279
  L'articolo 46-bis, introdotto al Senato, prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020.
  L'articolo 46-ter, introdotto al Senato, integra di 1 milione di euro il cosiddetto Fondo demolizioni.
  L'articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
  L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e include tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).
  L'articolo 48-bis, introdotto al Senato, consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta – per l'anno scolastico 2020/2021 – dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario.
  L'articolo 48-ter determina nel 100 per cento delle spese ammissibili la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 49 accelera le fasi di riparto delle risorse finanziarie per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza. A tale fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  L'articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.
  L'articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per il miglioramento della qualità dell'aria.
  L'articolo 52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesorieri degli enti locali nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.
  L'articolo 53 detta una serie di norme volte al sostegno degli enti in deficit strutturale, In particolare, istituisce un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, il cui piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale», e che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100, la cui capacità fiscale pro capite, determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2018, risulti inferiore a 395. Inoltre incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture.
  L'articolo 54 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del termine Pag. 280di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19.
  L'articolo 55 riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per fare fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  L'articolo 56 interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d'Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.
  L'articolo 57 detta una serie di disposizioni a favore delle zone colpite da eventi sismici.
  L'articolo 57-bis, introdotto al Senato, prevede che ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. La detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).
  L'articolo 57-ter, introdotto al Senato, dispone, con riferimento alla gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio – nonché con altre norme inderogabili di legge – sia effettuato, per ciascuno dei suddetti Uffici, da un magistrato della Corte dei conti.
  L'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni di euro, per l'anno 2020, al fine di erogare un contributo, a fondo perduto, a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari.
  L'articolo 58-bis, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020.
  L'articolo 58-ter, introdotto al Senato, modifica alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico e contempla anche la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su superfici «destinate alla produzione primaria» tra le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
  L'articolo 58-quater, introdotto al Senato, detta misure a favore del settore vitivinicolo.
  L'articolo 59 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici.
  L'articolo 60 rifinanzia una serie di misure a sostegno delle imprese. In particolare: rifinanzia di 64 milioni di euro per il 2020 la cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti; rifinanzia di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008; rifinanzia ed estende l'ambito di intervento del «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa», istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020; rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per il cosiddetto voucher Innovation Manager, contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Pag. 281Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cosiddetta «Nuova Marcora»); incrementa di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo).
  L'articolo 60-bis, introdotto al Senato, concede, in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio
  L'articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.
  L'articolo 61-bis, introdotto al Senato, prevede talune esenzioni dal versamento dei diritti camerali e dal pagamento di tasse e bolli, nonché semplificazioni burocratiche a favore dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, nei primi tre anni di attività.
  L'articolo 62 detta una serie di norme relative agli aiuti alle piccole e micro imprese.
  L'articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
  L'articolo 63-bis, introdotto al Senato, sospende fino alla cessazione dello stato di emergenza il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e rinvia al 31 dicembre 2020 il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione.
  L'articolo 64 rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025; assegna all'ISMEA una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario; estende la garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative»; amplia l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale; interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale; estende, a date condizioni, le garanzie del Fondo di garanzia PMI previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.
  L'articolo 64-bis, introdotto al Senato, interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cosiddetta «mid cap»). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.
  L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria, già prevista sino al 31 settembre 2010, dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da Pag. 282garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
  L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
  L'articolo 67 dispone in ordine al riassetto del Gruppo SACE.
  L'articolo 68 aumenta a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere da 1o gennaio 2020.
  L'articolo 69 introduce alcune norme volte a regolamentare l'eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare.
  L'articolo 70 differisce di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine di riferimento per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato.
  L'articolo 71 chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020. Inoltre, stabilisce la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.
  L'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020.
  L'articolo 72-bis, introdotto al Senato, prevede una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per effetto della quale, nel rispetto di specifiche condizioni relative all'ammontare delle detrazioni, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, sono esenti dall'applicazione dell'IVA, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.
  L'articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici previste dalla legge di bilancio 2020.
  L'articolo 74 rimodula il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.
  L'articolo 74-bis, introdotto al Senato, prevede, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato.
  L'articolo 75 autorizza, in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287 del 1990, le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero di interesse economico generale, le quali abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.
  L'articolo 76 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
  L'articolo 77 detta una serie di disposizioni urgenti per il settore turistico, in particolare estendendo alle strutture termali il credito d'imposta già riconosciuto dall'articolo 28 del decreto «Rilancio» alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Pag. 283
  L'articolo 78 prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
  L'articolo 78-bis, introdotto al Senato, reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU).
  L'articolo 79 riconosce, per i due periodi di imposta 2020 e 2021, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto-legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.
  L'articolo 80, in particolare, incrementa di 60 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, ampliando, altresì, le possibilità di utilizzo dello stesso; incrementa di 65 milioni per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; incrementa di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali».
  L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
  L'articolo 82 reca disposizioni relative all'evento sportivo «Mondiali di Sci Cortina 2021».
  L'articolo 83 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per il servizio civile.
  L'articolo 84 incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori.
  L'articolo 85 detta disposizioni in materia di imprese di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico e di trasporto aereo.
  L'articolo 86 modifica le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per l'autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli.
  L'articolo 87 modifica le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 88 estende, a decorrere dal 1o agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale.
  L'articolo 89 istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto Pag. 284a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
  L'articolo 89-bis, introdotto al Senato, detta norme relative ai collegamenti via mare tra la Sicilia e la Penisola.
  L'articolo 90 modifica il regime del buono viaggio.
  L'articolo 91 istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.
  L'articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali e dispone la proroga di alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai.
  L'articolo 93 novella l'articolo 199 del decreto-legge rilancio in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, in particolare aumentando da 30 a 50 milioni le dotazioni del fondo ivi previsto.
  L'articolo 94 proroga al 29 dicembre 2020 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.
  L'articolo 95 istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale; l'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 95-bis, introdotto al Senato, è volto a consentire alle imprese agricole – che hanno subito danni per le gelate avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile 2020 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate – di richiedere in deroga l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, aumentato a tal fine di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  L'articolo 95-ter, introdotto al Senato, reca disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietil-entere-ftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti.
  L'articolo 96 dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020, come il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari e il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Reca inoltre vari interventi relativi ai contributi diretti erogabili a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici.
  L'articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
  L'articolo 97-bis, introdotto al Senato, prevede che per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al Pag. 28531 dicembre 2019, per i soggetti tenuti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cosiddetta trasparenza fiscale. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
  L'articolo 98-bis, introdotto al Senato, riconosce ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati.
  L'articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.
  L'articolo 100 detta una serie di disposizioni relative alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.
  L'articolo 101 dispone la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1o dicembre 2021.
  L'articolo 102 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori.
  L'articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una apposita società in house – avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità.
  L'articolo 104 apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro.
  L'articolo 105 stabilisce che le risorse già previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria.
  L'articolo 106 detta norme in materia di rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole.
  L'articolo 107 proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
  L'articolo 108 chiarisce che la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento.
  L'articolo 110 prevede, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilita’ di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  L'articolo 111 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente.Pag. 286
  L'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (da 258,23 euro a 516,46 euro).
  L'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, chiarendo che l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
  L'articolo 113-bis reca la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 114 reca le norme di copertura finanziaria.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva come sia difficile fare un intervento di analisi puntuale del provvedimento, essendo il testo disponibile solo da questa mattina. Chiede pertanto che si possa proseguire la discussione anche nella seduta pomeridiana. Chiede inoltre notizie sulla relazione tecnica di passaggio che non le risulta essere ancora pervenuta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che la Commissione sta svolgendo l'esame preliminare del provvedimento e alla ripresa pomeridiana si svolgerà la discussione sulle proposte emendative presentate.

  Antonio ZENNARO (MISTO) ribadisce le considerazioni già espresse, ritenendo che su una manovra di tale importanza, con cui vengono stanziati 25 miliardi di euro, la Commissione dovrebbe procedere a un dibattito approfondito, che viene di fatto impedito dai tempi ristretti a disposizione. Stigmatizza la presenza di numerose micro disposizioni di spesa che sembrano una sorta di «la lista della spesa» di tutti i Ministeri ed esprime particolare preoccupazione con riguardo all'articolo 99, relativo ai termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, che avrebbe auspicato essere differito quantomeno in modo congruo al prorogarsi dell'emergenza sanitaria. Osserva infatti che il perdurante stato di pandemia implica un'emergenza anche economica e teme che l'attuazione di tale disposizione comporti conseguenze rilevanti per molte famiglie che vedranno a loro carico pignoramenti e blocco dei conti correnti per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Osserva, infine, che il decreto-legge prevede numerosi decreti attuativi e ricorda che sono oltre 200 quelli previsti da precedenti provvedimenti di carattere finanziario e non ancora emanati, la cui assenza rende di fatto non spendibili le risorse ivi stanziate.

  Claudio BORGHI (LEGA) osserva che già da una prima lettura dell'articolato appare evidente che la grande maggioranza delle disposizioni rappresenti lo «svuotamento dei cassetti» dei Ministeri. Evidenzia la stortura rappresentata dalla previsione generalizzata di tetti di spesa per ciascun intervento previsto, misura che privilegia i pochi soggetti che riescono, per primi, ad accedere alle risorse stanziate, che certamente non potranno soddisfare tutti gli appartenenti al settore destinatario del beneficio. Sarebbe a suo giudizio più serio, nel prevedere uno stanziamento a favore di un settore, calcolare il totale della platea dei possibili beneficiari ed evidenziare, fin da subito, l'importo pro capite delle risorse destinate a ciascuno di essi. Questo anche al fine di evitare titoli sensazionalistici sulla stampa che dichiarano misure a favore di un settore che poi non corrispondono alla realtà. Ricorda che tale situazione si è verificata anche nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto «rilancio», nella quale sono state svolte accese discussioni tra i commissari riguardo ai settori ai quali destinare le risorse ivi previste, del tutto inutili però, dal momento che nessuno di tali settori – né le scuole paritarie, né gli enti fieristici, né i lavoratori dello Pag. 287spettacolo, né altri settori destinatari di interventi – ha ricevuto risorse significative per la presenza di limiti di spesa o per l'assenza dei decreti attuativi. Auspica, infine, che nei prossimi provvedimenti non si registrino passaggi parlamentari come quello attuale e che la Commissione possa intervenire con una discussione di merito più approfondita.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) nel ribadire la richiesta della collega Comaroli di poter proseguire la discussione nella seduta pomeridiana, stigmatizza l'atteggiamento contrariato manifestato dal collega relatore Mancini rispetto alla richiesta delle opposizioni di ascoltare il contenuto della relazione sul provvedimento. Se è vero che il Paese si trova in un momento eccezionale, come afferma il collega Mancini, ancora più forte dovrebbe essere la condivisione delle scelte tra maggioranza e opposizione e ancor di più dovrebbe essere valorizzato il ruolo del Parlamento, che invece viene sistematicamente svuotato da ogni funzione. Non c’è stata alcuna condivisione, alcuna forma di collaborazione e la maggioranza ha agito in totale solitudine, manifestando addirittura disagio rispetto alla richiesta di un confronto. Nel merito evidenzia come maggioranza e Governo stiano indebitando la nazione con interventi che nulla hanno a che vedere con l'emergenza. Il decreto-legge all'esame, infatti, che dovrebbe contenere misure urgenti per il rilancio dell'economia ha, tra le sue disposizioni, anche uno stanziamento di 900.000 euro in favore dell'associazione Casa internazionale delle donne di Roma. A tale ultimo proposito si domanda come mai i rappresentanti del Movimento 5 Stelle abbiano cambiato idea rispetto all'esame di un passato decreto-legge «mille proroghe» in cui la stessa misura proposta dal Partito democratico era stata respinta con forza. Nel caso in cui la maggioranza abbia ritenuto che questa sia la prima delle promesse sovvenzioni al settore della ristorazione – essendoci all'interno della Casa internazionale delle donne anche un ristorante –, immagina che poi ne seguiranno altre. Si chiede ancora come mai non abbia trovato ospitalità nel decreto-legge la definitiva risoluzione del problema della ricostruzione post sismica, nonostante le passeggiate del Presidente del Consiglio in quei territori e le dichiarazioni di quest'ultimo in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Norcia, che sembravano deporre a favore della soluzione di questo ormai annoso problema. Riguardo a tale importante tema, suscitano preoccupazione anche le dichiarazioni del Commissario Legnini, rese in audizione di fronte alla Commissione Ambiente, riguardo al completamento del «cantiere normativo», che fa presupporre che non sia ancora definito nemmeno il quadro giuridico di riferimento per la ricostruzione dei territori danneggiati.
  Nel sottolineare infine la completa assenza di visione del Governo e della maggioranza nonché l'assenza di numerosi temi importanti che non vengono affrontati nel provvedimento in esame, osserva che sono invece presenti alcune disposizioni che la maggioranza aveva tentato invano di introdurre già nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto «rilancio», come ad esempio l'assunzione di 500 collaboratori per il Ministro Franceschini o lo stanziamento di 20 milioni di euro di consulenze per il Ministero dell'economia e delle finanze, che sembrano avere come unico scopo quello di tenere insieme l'attuale maggioranza a spese degli italiani.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel rispondere alle domande poste dai colleghi, comunica che per la ripresa pomeridiana della seduta sarà disponibile la relazione tecnica. Ribadisce inoltre che, come stabilito, l'esame preliminare dovrà concludersi alle 13 e che alla ripresa pomeridiana la Commissione avvierà la discussione e l'esame delle proposte emendative.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea l'esigenza, per i membri della Commissione, di ricevere ed esaminare la relazione tecnica, dal momento che anche la documentazione predisposta dagli uffici della Camera segnala che le tabelle attualmente Pag. 288disponibili non consentono una corretta valutazione degli effetti finanziari di talune misure, ponendo seri dubbi sull'adeguatezza delle coperture previste. Evidenziando che una corretta dinamica del dibattito parlamentare dovrebbe sempre consentire alla Commissione Bilancio di ricevere dal Governo gli opportuni chiarimenti, stigmatizza la scarsa disponibilità al dialogo dell'Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, anche a nome del collega Mancini, replicando al deputato Zennaro segnala che, pur condividendo la necessità di rispettare il ruolo e le prerogative del Parlamento, la mole dei provvedimenti di urgenza e la tempistica serrata della loro approvazione si giustificano con l'eccezionalità del momento storico. Inoltre, rileva che nel corso dell'esame presso il Senato si è realizzata una proficua collaborazione tra maggioranza e opposizione, come dimostra il significativo numero di articoli aggiuntivi approvati. Ricorda, altresì, le disposizioni relative agli interventi nelle zone colpite dal sisma – articoli 57-bis e 57-ter – nonché i seicento milioni stanziati come contributo a fondo perduto per i ristoratori. Pur riconoscendo che il provvedimento non potrà risanare tutte le ferite inferte al Paese dalla pandemia, invita l'opposizione a riconoscere l'enorme sforzo che ha portato a stanziare ben venticinque miliardi di euro a favore di imprese e lavoratori. Da ultimo, osservando che la relazione tecnica, pur rilevante, non aggiunge elementi conoscitivi così determinanti, rinvia al dibattito sul complesso degli emendamenti l'approfondimento di determinati profili.

  Antonio ZENNARO (MISTO), replicando al relatore, esprime riserve sulle modalità con le quali si è svolto il negoziato al Senato sulle modifiche al provvedimento. Rileva, altresì, che l'esame degli ultimi decreti-legge ha prodotto una sorta di monocameralismo di fatto, impedendo, alternativamente, a un ramo del Parlamento di poter incidere sul testo di legge. Sottolinea, inoltre, la totale assenza di indicazioni da parte del Governo sulla tempistica di emanazione dell'enorme mole dei decreti attuativi, in assenza dei quali molte norme del provvedimento in esame perdono efficacia. Da ultimo, chiede chiarimenti al Governo su eventuali misure a favore delle banche di credito cooperativo, oggetto di un emendamento – ritenuto inammissibile – di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando alla collega Comaroli, precisa che nel corso della discussione sul complesso degli emendamenti si potranno approfondire i rilievi concernenti la relazione tecnica.

  Andrea MANDELLI (FI) sottolinea il carattere surreale del dibattito in corso: mentre il Paese vive una crisi drammatica, maggioranza e Governo continuano a proporre provvedimenti disomogenei e del tutto inefficaci, comprimendo i tempi del dibattito e non consentendo un dialogo proficuo con l'opposizione, di fatto riducendo il Parlamento a un suk. Esprime, inoltre, profonda frustrazione per l'impossibilità di impedire che il Paese venga condannato al declino, dal momento che i tempi serrati e la richiesta del voto di fiducia minano, a priori, la facoltà di emendare il testo.

  Vannia GAVA (LEGA) si associa alle considerazioni critiche sulle modalità di esame del provvedimento, stigmatizzando altresì la totale assenza dei colleghi dei gruppi di maggioranza, evidentemente preoccupati di non esporsi più a brutte figure come quella verificatasi ieri in Assemblea. Evidenzia che il provvedimento in esame non contiene alcuna progettualità, ma solo misure spot – peraltro subordinate all'emanazione di decreti attuativi – che non arrecheranno alcun beneficio a famiglie e imprese. Evocando la crisi profonda del Paese, auspica una maggiore collaborazione, in futuro, tra maggioranza e opposizione, anche al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento.

Pag. 289

  Claudio BORGHI (LEGA), stigmatizzando il fatto che tutti gli emendamenti in via di presentazione saranno destinati al macero, sottolinea che nella relazione illustrativa i due relatori – in particolare il collega Mancini – per pudore hanno utilizzato una formula molto vaga per illustrare gli articoli 24 e 24-bis. Segnala, in particolare, che per l'articolo 24 si dice che «detta una serie di disposizioni relative al personale del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo»: ebbene, tale disposizione implica, in concreto, cinquecento assunzioni dirette, in assenza di specifici requisiti e in totale spregio delle ordinarie procedure concorsuali. Segnalando come già in passato il Ministro Franceschini abbia tentato analoghi interventi, presentando emendamenti dello stesso tenore, allora respinti come inammissibili, stigmatizza l'atteggiamento di sottomissione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, incapaci di opporsi a tali misure, tanto assurde quanto palesemente clientelari.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), ribadendo che i tempi per la discussione sono assolutamente inadeguati, sottolinea che le risorse ingenti previste dal provvedimento andavano impiegate meglio. Ricordando la disponibilità del gruppo Fratelli d'Italia a collaborare, segnala la scarsa propensione al dialogo dei colleghi della maggioranza. Si associa, quindi, alle osservazioni della collega Gava circa l'assenza di programmazione e il carattere «a pioggia» degli interventi previsti, a fronte dei gravissimi problemi occupazionali che si determineranno nelle prossime settimane. Stigmatizza, inoltre, la scarsa efficacia di misure subordinate all'approvazione di decreti attuativi e l'eccessiva complessità delle procedure necessarie per accedere ai fondi, che generano incertezze tanto nelle imprese quanto nelle amministrazioni locali. Ribadendo la necessità di un dibattito più approfondito, esprime rammarico per la totale mancanza di un approccio condiviso da parte del Governo su temi che riguardano tutti i cittadini e la nazione nel suo complesso quali, ad esempio, la ricostruzione post sismica, tema che sta molto a cuore al gruppo di Fratelli d'Italia. Denuncia, infine, la compressione del ruolo del Parlamento e dei diritti fondamentali della democrazia.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 17.40.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che sono state presentate 499 proposte emendative (vedi allegato 1).
  Rileva che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, Pag. 290sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge di carattere economico, si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.
  Rileva, quindi, che alla luce di tali criteri sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Trancassini 7.02, che reca modifiche alla disciplina in materia di contributi dovuti per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
   Andreuzza 9.03 e Viviani 9.04, che recano disposizioni in materia di lavoro occasionale non collegate al solo periodo di emergenza epidemiologica;
   Trancassini 11.01 che incrementa le risorse del Fondo risorse decentrate al fine di incentivare le attività di tutela del Made in Italy;
   Ferrari 11.02 concernente assunzioni presso il Polo Mantenimento Armamento di Terni;
   Ferrari 11.03 concernente assunzioni presso l'Arsenale militare di La Spezia;
   Labriola 11.04 riguardante l'istituzione del Polo Universitario di Taranto;
   Labriola 11.05 riguardante lo stanziamento di risorse per l'Istituto tecnologico del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile»;
   Labriola 11.06 recante misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto;
   Labriola 11.07 recante contributi a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale originaria della città di Taranto;
   Labriola 11.08 recante risorse per la valorizzazione della banda orchestre di Taranto;
   Labriola 11.09 recante interventi per la demolizione di strutture abusive a Taranto;
   Trancassini 26.01, che reca disposizioni in merito alla responsabilità del datore di lavoro per contagi da COVID-19;
   Sisto 26-bis.04, volto a limitare la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro;
   Pella 26-bis.05 e Russo 26-bis.06, in materia di reclutamento del personale di diretta collaborazione del collegio del Garante per la protezione dei dati personali;
   Locatelli 26-ter.02, che reca misure di sostegno economico a favore delle persone affette da sordocecità;
   De Martini 30-bis.01 e Bellachioma 30-bis.02, che disciplinano l'incarico dei direttori scientifici negli IRCCS pubblici;
   Occhiuto 30-bis.03, che è diretto a disciplinare l'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società professionali;
   Locatelli 31-bis.01 diretto a riconoscere la mototerapia quale trattamento a supporto delle cure cliniche e terapeutiche;
   Ribolla 31-quater.02 che disciplina l'iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento;
   Centemero 33.01, che reca disposizioni in merito alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali;
   Locatelli 38-bis.01, che reca misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditive;
   Occhiuto 57-ter.015, Prestigiacomo 57-ter.016, Pella 57-ter.019 e Cannizzaro 57-ter.020, che intervengono in materia di limiti di distanza tra fabbricati e di interventi edilizi;
   Russo 62.03, il quale apporta modifiche al Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da Pag. 291costruire, al fine di prevedere specifiche forme per la stipula dei relativi contratti;
   Occhiuto 74-bis.06, che dispone modifiche agli articoli 121 e 122 del Codice della strada, in materia di esami d'idoneità per il conseguimento della patente di guida e di esercitazioni di guida al fine di consentire l'uso di simulatori di guida di alta qualità;
   Cannizzaro 77.01 che prevede la trasformazione in ente pubblico economico dell'Associazione italiana alberghi della gioventù;
   Trancassini 77.04 che interviene sul Codice dei beni culturali, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare sulla disciplina degli interventi non soggetti ad autorizzazione, tra i quali intende far rientrare gli allestimenti mobili di pernotto nelle strutture turistico ricettive;
   Trancassini 77.05 che riapre i termini per la presentazione delle istanze per la certificazione antincendio.

  La Presidenza si riserva comunque di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 18.30 della giornata odierna.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede chiarimenti in merito alla possibilità di procedere in assenza del rappresentante del Governo e inoltre lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione dei deputati per l'elaborazione dei ricorsi, avendo l'ufficio di presidenza di ieri stabilito il termine delle ore 18.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, chiarisce che i deputati avranno a disposizione 30 minuti di tempo per la predisposizione dei ricorsi a partire dalla distribuzione dello speech relativo alle inammissibilità degli emendamenti e precisa che il rappresentante del Governo sarà presente al momento della loro discussione. Sospende quindi la seduta al fine di consentire il decorso del termine per gli eventuali ricorsi e la loro decisione.

  La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 19.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, dà conto delle sostituzioni. Comunica che il gruppo di Forza Italia ha fatto sapere che non parteciperà ai lavori della Commissione, ritenendo inadeguati i tempi di esami del provvedimento. Comunica altresì che, rispetto agli emendamenti presentati e dichiarati inammissibili, a seguito di ricorso la Presidenza revoca la dichiarazione di inammissibilità rispetto all'emendamento Trancassini 26.01.
  Ricorda quindi che l'ufficio di presidenza di ieri è stato convenuto che il mandato al relatore sarà conferito non oltre le ore 21.30.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere se sia pervenuta la relazione tecnica che il Governo è tenuto a presentare sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato. Fa presente infatti che quella messa a disposizione dei membri della Commissione è in realtà la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato dal Governo in Senato.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che la relazione tecnica richiesta dalla collega Comaroli è pervenuta ed è stata immediatamente messa a disposizione dei deputati sull'applicazione GEOCOM.
  Ne dispone pertanto la pubblicazione in allegato (vedi allegato 2).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel chiedere di sapere a che ora sia avvenuta tale pubblicazione, fa presente di avere alcune richieste sulle quali auspica un chiarimento da parte del sottosegretario Baretta, che si è finalmente unito ai lavori della Commissione. Evidenzia in particolare che la relazione tecnica si esprime in senso positivo sui contenuti del Pag. 292provvedimento con alcune eccezioni, tra le quali cita in particolare il contenuto dell'articolo 81. Dichiara pertanto di non comprendere come mai, solo in alcuni casi, i rilievi contenuti nella relazione tecnica siano stati accolti stralciando i relativi articoli oppure accogliendo le integrazioni e le modifiche richieste, mentre ciò non è avvenuto per esempio con riferimento agli articoli 1-bis, 1-quater, 57-bis, 61-bis, 29-bis, nonché con riferimento al comma 3-sexies dell'articolo 57.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel far presente che il rappresentante del Governo sta effettuando le opportune verifiche con riguardo alle richieste di chiarimenti avanzate dalla collega Comaroli, precisa che la relazione tecnica è stata pubblica su GEOCOM alle ore 18.46.
  Invita quindi i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, anche a nome del collega Mancini, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in esame.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprimere parere conforme a quello dei relatori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel rammentare il termine delle 21.30 per il conferimento del mandato ai relatori, propone ai colleghi di svolgere interventi sul complesso delle proposte emendative presentate e dei contenuti del provvedimento procedendo successivamente ad un'unica votazione riassuntiva su tutte le proposte emendative.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che nel corso del citato ufficio di presidenza tenutosi nella giornata di ieri si è ampiamente discusso dell'assurdità della situazione, rilevando come le opposizioni fossero addirittura ottimiste circa l'andamento dei lavori della seduta e come tale ottimismo sia stato smentito in varie occasioni a cominciare dal fatto che la relazione tecnica è stata pubblicata soltanto alle 18.46 di oggi. Nel sottolineare come la Camera stia per approvare un provvedimento paragonabile dal punto di vista finanziario ad «una mezza legge di bilancio», ritiene che vi siano alcuni passaggi da rispettare, tanto più considerato che la declaratoria di inammissibilità del presidente e la successiva possibilità di presentare ricorsi farebbero pensare ad una volontà della maggioranza di mantenere almeno il rispetto della forma. Pertanto, nel ritenere tollerabile la scorciatoia adottata dai relatori nell'esprimere il proprio parere sull'intero complesso delle proposte emendative presentate al provvedimento, considera invece inaccettabile la proposta del presidente, reputando indispensabile procedere all'esame delle singole proposte emendative. Considera infatti indecoroso che la maggioranza possa pensare di concludere l'esame del provvedimento in Commissione semplicemente lasciando sfogare le opposizioni per qualche ora, per poi conferire il mandato ai relatori. Nel rammentare a tale proposito che la decisione di fissare alle 21.30 il termine per il conferimento del mandato ai relatori è stato assunto dall'ufficio di presidenza con una maggioranza di «quattro a tre», considera indispensabile che alle opposizioni venga avanzata una proposta accettabile, che rispetti la forma e il regolamento e che dia un senso alla presenza dei deputati in Commissione, pur consapevoli che il testo del decreto-legge è immodificabile e che domani verrà posta la questione di fiducia.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel precisare di non avere dichiarato che la decisione circa il conferimento del mandato al relatore è stata assunta in Ufficio di presidenza all'unanimità, ma con il consenso dei rappresentanti dei quattro gruppi di maggioranza, essendosi espresso a favore anche l'onorevole Tabacci in rappresentanza del Gruppo Misto, chiede di conoscere l'opinione degli altri gruppi sulla proposta da lui avanzata di procedere Pag. 293ad una discussione unitaria su tutte le proposte emendative presentate al provvedimento.

  Claudio MANCINI (PD), relatore, nel condividere la necessità di conferire il mandato al relatore entro le 21.30 come concordato in ufficio di presidenza, in considerazione del limitato tempo a disposizione reputa più utile affrontare una discussione di carattere generale piuttosto che esaminare ciascuna delle proposte emendative.
  Tiene inoltre a ricordare che il provvedimento è stato oggetto al Senato di un esame approfondito ed ha subito rilevanti modifiche anche con il contributo delle opposizioni, ritenendo pertanto che non si possa accusare la maggioranza di indisponibilità.
  Rammenta inoltre che si tratta di un provvedimento importante nel quale sono confluiti ben tre distinti decreti-legge, intervenuto peraltro in una situazione di emergenza, sottolineando come analoga sorte sia toccata ad altri provvedimenti, quali il decreto rilancio e il decreto liquidità, che sono stati ampiamente discussi alla Camera ed approvati al Senato con tempi strettamente contingentati.
  Pertanto, nel respingere la lettura del collega Trancassini, secondo cui ci sarebbe una prevaricazione del Governo sul Parlamento ed una mancata interlocuzione della maggioranza con le forze di opposizione, fa presente che l'alternativa è quella di far scadere il provvedimento in esame, che prevede tra le altre misure anche la proroga del blocco dei licenziamenti.
  Dichiarando che la maggioranza non è disponibile a giocare sulla pelle degli italiani, invita il presidente a procedere affinché il decreto-legge arrivi in Assemblea nel più breve tempo possibile.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, nel condividere le considerazioni del collega Mancini, aggiunge che a suo parere la proposta del presidente va incontro all'opposizione concedendo spazio a una discussione ampia sui temi generali, considerati i limiti temporali che vengono imposti dalla imminente scadenza del decreto-legge.
  Ritiene infatti che in tal modo le forze di opposizione si possono concentrare sui temi a loro parere più rilevanti, offrendo al Governo e alla maggioranza contributi utili in vista di futuri provvedimenti.
  Da ultimo rammenta come un metodo analogo sia stato adottato anche in altre occasioni con Governi diversi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara di non condividere le osservazioni del collega Mancini, ribadendo la richiesta di un rispetto elementare delle opposizioni e delle procedure e rilevando come in tale fase si stia discutendo non di ciò che è avvenuto al Senato ma di ciò che non avviene alla Camera.
  Nel ricordare inoltre al collega Mancini che qualche tempo fa, per molto meno, l'onorevole Fiano stabilì il primato italiano di «lancio del provvedimento», ritiene inammissibile ed intollerabile che su una manovra di 25 miliardi di euro non si dia alcuno spazio di discussione e si preferisca realizzare un'operazione esclusivamente estetica.
  Ritiene infatti che in tal modo si metta in gioco la credibilità della politica, con la conseguenza di dare ragione ai cittadini italiani che odiano gli «scalda sedie».
  Nel rinviare al mittente le reazioni stizzite del collega Mancini, ritenendo peraltro paradossale che si voglia attribuire all'opposizione la responsabilità di un'eventuale mancata conversione del decreto-legge in esame, che scade il 13 ottobre, fa presente che ci sono ancora i tempi per una discussione adeguata.
  Rivolgendosi in particolare ai deputati del Movimento 5 Stelle, che in altri tempi si sono battuti per il rispetto della democrazia e contro l'apposizione della questione di fiducia, nel chiedere alla maggioranza una proposta adeguata in merito al prosieguo dei lavori, propone di sospendere la seduta, per svolgere un Ufficio di presidenza.

  Roberto GIACHETTI (IV) nell'evidenziare, anche in considerazione della sua Pag. 294lunga esperienza come parlamentare, l'esigenza di abbandonare atteggiamenti ipocriti, nel condividere le decisioni assunte in ufficio di presidenza, invita tutti a riconoscere la fondatezza sul piano formale delle ragioni dell'opposizione.
  Rammentando peraltro come le attuali forze di maggioranza abbiano fatto i medesimi discorsi quando erano all'opposizione, fa presente all'onorevole Trancassini che non sarebbe la prima volta che si procede ad un voto unico sul complesso delle proposte emendative e che tale metodo, a sua memoria, è stato inaugurato da Giancarlo Giorgetti, peraltro grandissimo presidente della V Commissione.
  Ritiene che la situazione attuale sia l'evoluzione di una degenerazione dei rapporti tra Governo e Parlamento, rilevando che la situazione non cambierà con 400 deputati e 200 senatori se tale nodo non verrà affrontato.
  Pertanto nel comprendere le osservazioni del collega Trancassini con riguardo peraltro ad un provvedimento che stanzia risorse finanziarie significative, fa presente che siamo di fronte ad un monocameralismo di fatto che rappresenta un problema di tutti.
  Nel sottolineare che le opposizioni sono consapevoli dell'immodificabilità del provvedimento, facendo altresì presente che la situazione non cambierebbe seppure si procedesse per tutta la notte a votare una per una le singole proposte emendative, propone di svolgere una riflessione in una sede meno formale di quella attuale al fine di trovare una soluzione dignitosa che consenta di rispettare il termine delle 21.30 per il conferimento del mandato al relatore e di garantire alle opposizioni lo spazio per interventi qualificati.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) nel fare proprie le considerazioni del collega Giachetti, aggiunge che tale discussione si è già svolta ieri nell'Ufficio di presidenza e stamani all'avvio dei lavori della Commissione.
  Nel sottolineare che si tratta di una situazione imbarazzante per tutti, che non si verifica per la prima volta ma che via via nel corso della legislatura diventa sempre più negativa, fa presente che è in discussione il funzionamento attuale del sistema bicamerale.
  Nel considerare corrette nella forma le obiezioni avanzate dal collega Trancassini, come sottolineato anche dall'onorevole Giachetti, fa presente che l'esito referendario non risolverà la problematica e che occorre affrontare la questione della competenza delle due Camere.
  Nel sottolineare inoltre come tale situazione sia aggravata dalla quantità di decreti-legge adottati dal Governo per rispondere alla grave emergenza economica in atto, ritiene che, come sa bene anche il collega Trancassini, non sia saggio far decadere il decreto-legge in esame che rappresenta un tentativo di rilanciare la nostra economia.
  Evidenziando inoltre che tutti hanno le mani legate e che la maggioranza è incolpevole tanto quanto l'opposizione, nel rammentare che ciò che si è verificato al Senato è accaduto alla Camera per esempio con il decreto rilancio, invita il collega Trancassini ad utilizzare il poco tempo a disposizione per concentrarsi sulle proposte emendative che considera più rilevanti affinché le sue posizioni restino agli atti.
  Pertanto nel trovare ragionevole che non si faccia finta di lavorare, trascorrendo tutta la notte per votare ogni singola proposta emendativa, sollecita i colleghi ad utilizzare il tempo a disposizione per esprimere opinioni politiche sul provvedimento in esame.

  Stefano FASSINA (LEU) ripete, perché resti agli atti, il contenuto dell'intervento svolto nel corso dell'ufficio di presidenza di ieri, evidenziando che le questioni poste dall'opposizione sono serie e fondate e che, nonostante ci si sia trovati a parti rovesciate all'inizio della legislatura, non reputa perciò ragionevole attraversare con disinvoltura la fase in atto.
  Rileva infatti come il quadro già patologico sul piano istituzionale sia aggravato dalla condizione straordinaria in cui siano vivendo che giustifica l'adozione di decreti omnicomprensivi, corredati da significative Pag. 295risorse finanziarie, che lo stesso Presidente della Repubblica ha consentito in considerazione della gravità della situazione.
  Sollecita pertanto i colleghi a non vivere con rassegnazione la fase in atto ma a portare le attuali difficoltà ad un livello politico, al fine di concludere la legislatura avendo almeno avviato una possibile soluzione del problema.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) nel comprendere la situazione e la conseguente immodificabilità del decreto in esame, accogliendo le osservazioni del collega Giachetti, ritiene tuttavia che la questione vada posta in modo diverso rilevando come il Governo voglia far dire alle opposizioni che tutto è normale e che non c’è nulla di cui lamentarsi.
  A tale proposito, fa presente di aver richiesto già stamattina alla 9.30 la relazione tecnica di passaggio, poi pubblicata soltanto alle 18.46, evidenziando nel contempo come la sua proposta di svolgere una discussione generale sul provvedimento in esame nel corso del pomeriggio sia stata respinta in considerazione del fatto che si sarebbe dovuto passare all'esame delle proposte emendative.
  Ritiene pertanto che la maggioranza e il Governo non stiano mettendo l'opposizione nelle condizioni di agevolare il percorso di esame del provvedimento, considerato che non sono stati forniti tempestivamente gli elementi necessari a valutarne il contenuto e a svolgere un confronto serio.
  Nel sottolineare che nessuno vuole fare decadere il provvedimento in esame, rammentando che l'eccezionalità del precedente dell'allora presidente Giorgetti, limitato ad una singola manovra finanziaria, si verifica oggi su tutti i provvedimenti del Governo, ritiene che non si possa chiedere comprensione alle forze di opposizione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in considerazione delle opinioni espresse, sospende la seduta per consentire lo svolgimento dell'ufficio di presidenza, intregrato dai rappresentati dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 19.40, è ripresa alle 20.35.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, comunica che, nella riunione dell'ufficio di presidenza appena conclusasi, è stato convenuto – accogliendo una proposta in tal senso avanzata dai rappresentanti dei gruppi di opposizione e sulla quale peraltro, almeno inizialmente alcune forze di maggioranza hanno espresso perplessità, salvo poi aderire anch'esse a tale organizzazione dei lavori – di rinviare il seguito dell'esame alle ore 8.30 di domani.
  In particolare è stato assunto all'unanimità l'impegno di svolgere una discussione unitaria sul complesso degli emendamenti presentati, per poi procedere non oltre le ore 10.15 al conferimento del mandato al relatore da cui discenderà la reiezione di tutti gli emendamenti non previamente esaminati.
  Invita quindi i rappresentanti dei gruppi a far pervenire alla presidenza i nominativi dei deputati che intendono intervenire nella discussione prevista per la seduta di domani al fine di procedere ad un'efficiente organizzazione dei lavori della Commissione.

  La seduta termina alle 20.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 20.30.

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