CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 settembre 2020
443.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 5

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  Martedì 29 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.
(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di relazione all'Assemblea in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Corneli, ha illustrato il contenuto dello schema di relazione e che si è quindi si è svolto su di esso un dibattito.
  Informa quindi che la relatrice ha formulato una proposta di rilievi (vedi allegato 1), la quale è già stata anticipata a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.
  Informa altresì che il gruppo Forza Italia ha presentato una proposta alternativa Pag. 6di osservazioni (vedi allegato 2), la quale sarà posta in votazione qualora fosse respinta la proposta formulata dalla relatrice.

  Marco DI MAIO (IV) esprime perplessità sul rilievo di cui alla lettera i) della proposta formulata dalla relatrice, ritenendo inopportuna la costituzione di un organismo parlamentare bicamerale, le cui competenze andrebbero a sovrapporsi a quelle delle Commissioni di merito alle quali, a suo avviso, andrebbe attribuito il compito di garantire la centralità del Parlamento nell'interlocuzione con il Governo per la gestione delle risorse del Recovery Fund. Ritiene infatti che l'istituzione di un organo bicamerale costituisca una soluzione incongrua, che penalizzerebbe le Commissioni permanenti, e chiede pertanto che tale passaggio sia espunto dalla proposta della relatrice.

  Vittoria BALDINO (M5S) fa presente che non vi è alcuna preclusione da parte del suo gruppo ad accogliere i suggerimenti del deputato Marco Di Maio, eventualmente espungendo il riferimento all'opportunità di istituire un organismo bicamerale per assicurare continuità di interlocuzione tra Parlamento e Governo, ferma restando la possibilità di approfondire anche successivamente tale questione.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) fa notare che il suo gruppo, in assenza di chiarimenti da parte della maggioranza e dal Governo, non potrà che astenersi sulla proposta di rilevi formulata dalla relatrice, non essendo chiara, allo stato, la visione complessiva relativa all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver ricordato che sul documento in esame nella seduta precedente si è già svolto un dibattito e che, successivamente, la relatrice ha formulato una proposta di rilievi, anticipata a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri, segnala che la Commissione deve concludere l'esame del documento nella giornata odierna.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, preannuncia l'inserimento nella propria proposta di ulteriori rilievi, concernenti la necessità di aumentare i fondi destinati alle vittime del racket e dell'usura, anche in considerazione della crisi economica determinata dall'epidemia di Covid-19, nonché il tema della parità di genere, con particolare riferimento all'opportunità di prevedere specifici percorsi formativi per gli appartenenti alle forze dell'ordine e per gli operatori sanitari che interagiscono con le donne vittime di violenza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, al fine di disporre del tempo necessario per ulteriori approfondimenti, anche in considerazione delle proposte di modifica preannunciate dalla relatrice, sospende la seduta, che riprenderà al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 13.30.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, chiede una ulteriore sospensione dei lavori, che potrebbe essere di circa un'ora, considerata la necessità di svolgere altri approfondimenti, in vista di una riformulazione della sua proposta di rilievi che tenga conto dei suggerimenti avanzati dai gruppi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, accogliendo la richiesta della relatrice, sospende la seduta, che riprenderà alle 14.30.

  La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 14.40.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, presenta una nuova formulazione della sua proposta di rilievi (vedi allegato 3).
  Illustrando le modifiche introdotte rispetto alla precedente formulazione, sottolinea Pag. 7come esse riguardino, secondo quanto già preannunciato, l'esigenza di incrementare le risorse del Fondo di solidarietà per le vittime di usura o di estorsione e del Fondo di rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso, unitamente alla previsione di programmi di accompagnamento verso una nuova attività, e la formazione specifica del personale della pubblica amministrazione chiamato a interagire con le donne vittime di violenza.
  Rileva, inoltre, come ulteriori modifiche apportate alla proposta di rilievi siano volte a recepire le osservazioni contenute nella proposta alternativa presentata dal gruppo di Forza Italia, con particolare riferimento all'esigenza di dedicare maggiore attenzione alla pubblica sicurezza e alla necessità di attuare nuove politiche giovanili volte alla sensibilizzazione nei confronti dei pericoli derivanti dall'assunzione di stupefacenti e bevande alcoliche e alla promozione del coinvolgimento dei giovani nella vita sociale, politica ed economica del Paese.
  Dichiara di non aver ritenuto, invece, di inserire riferimenti alla semplificazione legislativa, in quanto si tratta di un argomento estraneo alle finalità del Recovery fund.
  Auspica quindi che la nuova formulazione della proposta di rilievi possa ottenere il più ampio consenso possibile, anche in considerazione del fatto che le modifiche introdotte riguardano questioni non controverse.

  Emanuele FIANO (PD), nel ringraziare la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, svolge alcune considerazioni in relazione al contenuto della lettera l) della sua proposta di rilievi, così come riformulata.
  Al riguardo, nel ritenere troppo generico il mero riferimento all'esigenza di dedicare maggiore attenzione alla pubblica sicurezza, suggerisce di specificare l'esigenza di investire risorse in particolare sulla digitalizzazione di tale comparto, attraverso mirati investimenti che agevolino l'evoluzione informatica della PA.
  Condivisa l'esigenza di concentrarsi sulla sicurezza ambientale, dichiara altresì di concordare sull'esigenza di avviare un focus sulla formazione specifica del personale della pubblica amministrazione chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza, chiedendo, tuttavia, che si precisi che tale formazione specifica riguardi, in particolare, il personale delle forze dell'ordine, che è, di solito, il primo ad intervenire in determinate situazioni e a interagire con le donne vittime di tali reati.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, ritiene che i suggerimenti avanzati dal deputato Fiano possano essere accolti e conseguentemente riformula ulteriormente la sua proposta di rilievi (vedi allegato 4).

  Francesco Paolo SISTO (FI), pur prendendo atto della disponibilità mostrata dalla relatrice, chiede di inserire nella proposta di rilievi, come ulteriormente riformulata, anche un riferimento all'esigenza di destinare risorse al sistema della giustizia, ritenendo che il buon funzionamento della macchina giudiziaria sia un presupposto fondamentale per l'effettivo contrasto a taluni fenomeni di violenza, soprattutto nei confronti delle donne, in vista di una adeguata tutela della sicurezza dei cittadini. Fa notare infatti che alcuni problemi di sicurezza potrebbero derivare proprio da alcune carenze strutturale in tale ambito, ritenendo peraltro che il tema della giustizia appare correlato anche ad altre questioni di competenza della Commissione, come quelle legate all'immigrazione.
  Ritiene altresì connesso al tema della sicurezza anche quello relativo allo sviluppo, soprattutto nel sud, del sistema dei trasporti, auspicando dunque che la relatrice nella sua proposta di rilievi possa menzionare l'esigenza di dedicare attenzione anche a tale aspetto.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, giudica condivisibili le osservazioni proposte dal deputato Sisto, osservando tuttavia come esse non attengano a materie di competenza della I Commissione, ma riguardino gli ambiti di interesse della Commissione Pag. 8Giustizia e della Commissione Trasporti, che sicuramente dedicheranno attenzione a tali questioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di rilievi della relatrice, come ulteriormente riformulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi, come ulteriormente riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 29 settembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 29 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che sono pervenuti alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di mercoledì 23 settembre scorso.
  Al riguardo desidera chiarire ulteriormente che tali giudizi di inammissibilità sono stati pronunciati, come sempre, alla luce del contenuto della proposta di legge C. 2238, il cui ambito materiale costituisce il perimetro dell'intervento legislativo e dunque fonda il giudizio di inammissibilità delle proposte emendative ad esso estranee: tale giudizio discende esclusivamente dalla considerazione che l'ambito materiale su cui interviene direttamente la proposta di legge è oggettivamente molto ristretto e puntuale, riguardando la modifica di due singole disposizioni costituzionali (il primo comma dell'articolo 57 e il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione) relative, rispettivamente, alla base territoriale di elezione del Senato e al numero dei delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica, senza intervenire su altri aspetti del sistema elettorale ovvero sul funzionamento e sui poteri delle Camere o sulla natura di ciascun ramo del Parlamento, né su altri aspetti delle modalità di elezione del Presidente della Repubblica o sui suoi poteri.
  Pertanto, in tale contesto, possono essere ritenute ammissibili solo le proposte emendative che intervengano su tali specifiche materie o che siano direttamente riconducibili a tali modifiche, non potendosi allargare le maglie dell'ammissibilità fino a comprendervi ogni altro tema costituzionale che possa, a giudizio dei presentatori, presentare possibili connessioni indirette con quelli specifici oggetto di esame. Ciò a garanzia dell'ordinato andamento dell’iter legislativo ed in assenza di una decisione della Commissione intesa ad ampliare, definendone i confini, il perimetro dell'intervento normativo: al riguardo sottolineo come un'eventuale decisione in tal senso debba necessariamente precedere il termine di presentazione degli emendamenti, onde consentire a tutti i deputati di formulare tempestivamente le proposte emendative su tutti i temi oggetto di esame.
  In generale, desidera precisare, in risposta ad alcuni rilievi in tal senso contenuti in alcuni ricorsi, che se ciascun parlamentare ha certamente la facoltà di Pag. 9proporre diversi assetti costituzionali, ciò deve fare utilizzando gli strumenti appropriati: come detto, oggetto di questo procedimento di revisione costituzionale non è infatti l'intera parte II della Costituzione, ma un ambito molto più ristretto. Ricordo che, pur risultando assegnate alla Commissione diverse proposte di legge costituzionale, ad esempio in materia di modifica della forma di Governo, di modifica del sistema di elezione e dei poteri del Presidente della Repubblica, di nomina dei senatori a vita, nonché in materia di eleggibilità a membro del Parlamento, tali proposte non sono state – né avrebbero potuto essere – abbinate d'ufficio alla proposta di legge in esame: ne discende ulteriore conferma che le proposte emendative che affrontino tali materie non possono che essere dichiarate inammissibili per estraneità di materia.
  Quanto al richiamo, contenuto in alcuni ricorsi, al dibattito svoltosi nella seduta della Giunta per il Regolamento dell'11 dicembre 1996 relativamente all'ammissibilità di emendamenti estranei all'oggetto dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, precisa che, in piena coerenza con le indicazioni emerse dalla Giunta, la valutazione di inammissibilità degli emendamenti non è stata effettuata in ragione della loro congruenza o armonia rispetto al fine politico del provvedimento, ma solo sulla base della loro conformità all'oggetto del provvedimento, come testimoniato dal fatto che sono stati ammessi emendamenti che vanno in senso opposto a quello perseguito dalla proposta di legge (ad esempio con riferimento al numero dei delegati regionali).
  Ricorda, peraltro, che proprio in quella seduta della Giunta si era registrato l'assenso unanime a un'applicazione rigorosa dell'articolo 89 del Regolamento, al fine di garantire l'omogeneità del testo risultante dal procedimento legislativo.
  Fatta tale premessa, ritiene che le proposte emendative dichiarate inammissibili e sulle quali sono stati presentati i ricorsi possano essere raggruppate in alcuni gruppi tematici.
  Un primo gruppo di proposte emendative afferisce alle modalità di elezione e ai poteri del Presidente della Repubblica, anche nei suoi rapporti con il Governo, riguardando evidentemente una materia assai più ampia di quella, molto circoscritta, oggetto della proposta di legge in esame, che attiene solo al numero dei delegati regionali partecipanti all'elezione del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione; dunque, solo una decisione di ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo potrebbe consentire di discutere, in questa sede, tale tema, oggetto di proposte di legge costituzionali non abbinate.
  Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento a un secondo gruppo di proposte emendative, che intervengono sulla denominazione del Senato della Repubblica, ovvero incidono sulla composizione, sull'eleggibilità, sulla natura, sulla struttura e sul numero dei componenti del Senato o di ciascuna Camera, sulla nomina dei senatori a vita, sulle modalità di elezione dei presidenti e degli uffici di presidenza di ciascuna Camera, ovvero ancora stabiliscono che partecipano all'attività del Senato rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali; anche in tal caso si tratta di materie che con tutta evidenza non possono essere ricondotte al puntuale intervento operato dalla proposta di legge sull'articolo 57 della Costituzione.
  Affini a tale ultimo gruppo di proposte emendative sono gli emendamenti che, sia pure riferiti formalmente alle disposizioni su cui interviene la proposta di legge, fanno riferimento a organi non esistenti nell'ordinamento costituzionale o presuppongono l'introduzione di un assetto costituzionale non rispondente al vigente: tali emendamenti sottendono infatti anch'essi modifiche al testo costituzionale che evidentemente esorbitano da quelle operate dal provvedimento in esame.
  Per quel che concerne un ulteriore gruppo di proposte emendative, in materia di elettorato attivo, fa presente che l'elettorato attivo costituisce un requisito per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni e dunque non presenta alcuna connessione Pag. 10diretta con la specifica tematica della base circoscrizionale per l'elezione del Senato: del resto la questione dell'elettorato attivo è oggetto di una diversa, autonoma proposta di legge costituzionale (C. 1511-C. 1647-C. 1826-C. 1873-B), che la Commissione sarà a breve chiamata a esaminare in sede referente in seconda deliberazione.
  Ancora più distanti dalla tematica oggetto della proposta di legge in esame risultano quelle proposte emendative che intervengono su altre, eterogenee disposizioni costituzionali, come quelle relative al quorum per l'approvazione delle leggi elettorali o alla decorrenza delle stesse leggi elettorali; al parere delle Commissioni parlamentari sui progetti dei decreti legislativi; alla ratifica dei trattati internazionali; all'istituzione di Commissioni d'inchiesta; all'introduzione in Costituzione di nuovi princìpi o diritti.
  Vi sono poi due ulteriori gruppi di emendamenti: il primo è riferito all'articolo 57 della Costituzione e comprende emendamenti volti a escludere una o più regioni dalla ripartizione della base elettorale per il Senato della Repubblica su base circoscrizionale, senza indicare tuttavia in quale modo per queste regioni tale base debba essere individuata, determinando, così, un vuoto nel sistema elettorale il quale prefigurerebbe una manifesta disparità tra le regioni che appare del tutto ingiustificata e in palese contrasto con i princìpi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione; un altro gruppo di emendamenti è riferito all'articolo 83 della Costituzione, comprendendo emendamenti i quali, pur mantenendo in generale il numero dei 2 delegati per regione, assegnano a singole regioni o a un numero estremamente limitato di esse un numero di delegati superiore a quello attribuito alle altre, creando, in tal modo, una manifesta disparità che appare anche in tal caso del tutto ingiustificata e in palese contrasto con i princìpi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione.
  Precisa che per tali proposte emendative la ragione del giudizio di inammissibilità non risiede nella loro estraneità per materia, ma nel fatto che esse si pongono in evidente contrasto con gli indicati princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale.
  Fa inoltre presente che la Presidenza, nella valutazione di ammissibilità si è dovuta attenere ai princìpi indicati in merito dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni, la quale, al paragrafo 5, enumera una serie di regole che i Presidenti di Commissione devono applicare in sede di vaglio di ammissibilità.
  In primo luogo, vengono in rilievo quelle proposte emendative che risultano incongrue rispetto al contesto logico normativo in cui intendono inserirsi, in quanto individuano come principio per la ripartizione della base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica entità amministrative, suddivisioni territoriali o criteri di ripartizione non giuridicamente definiti nell'ordinamento né nell'emendamento, oppure incomprensibili, non applicabili a tutto il territorio nazionale ovvero, ancora, del tutto irragionevoli.
  In proposito, il paragrafo 5.2 della richiamata lettera circolare impone che le proposte emendative che presentino tali caratteri di incongruità siano dichiarate inammissibili.
  La Presidenza è altresì chiamata a verificare se gli emendamenti presentati risultino privi di contenuto normativo sostanziale: tale circostanza si è riscontrata per un ulteriore gruppo di emendamenti recanti modifiche di carattere esclusivamente formale al testo, i quali, ai sensi del paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare e conformemente alla relativa prassi applicativa, pur essendo ammissibili, non possono essere posti in votazione, ma possono solo essere presi in considerazione in sede di coordinamento formale del testo.
  Precisa che le modifiche proposte dai predetti emendamenti non costituiscono un miglioramento sul piano puramente lessicale delle formulazioni su cui incidono, ma sostituiscono i termini utilizzati con sinonimi, in alcuni casi anche in modo Pag. 11improprio, ovvero modificano l'ordine dei termini utilizzati, senza apportare alcuna innovazione sostanziale.
  Desidera altresì sottolineare come la Presidenza, a fronte di un numero molto elevato di proposte emendative, abbia svolto la valutazione delle proposte emendative con grande attenzione e prudenza, ispirandosi a un principio di massima salvaguardia della libertà emendativa su un provvedimento di natura costituzionale, pur nel doveroso rispetto delle norme regolamentari che presiedono all'ordinato svolgimento dei procedimenti.
  Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta di mercoledì 23 settembre, non avendo ravvisato nei ricorsi motivazioni tali da poterlo indurre a rivedere le sue valutazioni.

  Emanuele PRISCO (FDI) esprime il proprio dissenso rispetto alle decisioni comunicate dalla Presidenza, che testimoniano la perseveranza con cui ci si ostina ad evitare la discussione su temi che sono comunque attinenti, a suo avviso, al contenuto del provvedimento in esame. Sottolinea, infatti, come la proposta di legge costituzionale in esame intervenga essenzialmente su due punti, vale a dire la base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e l'articolo 83 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Presidente della Repubblica. Osserva, in particolare, come l'articolo 83 della Costituzione venga modificato neutralizzando l'incidenza della rappresentanza delle regioni in tale collegio elettorale e attribuendo, di fatto, per ciascuna regione un delegato alla maggioranza e uno all'opposizione. Giudica incomprensibile la decisione di considerare inammissibili le proposte emendative, presentate dal suo gruppo e dal gruppo della Lega, che si limitano a modificare il sistema di elezione del Presidente della Repubblica senza incidere sulla forma di Governo e sugli assetti istituzionali complessivi. Rileva, infatti, come tali proposte emendative – tra cui cita, in particolare, l'emendamento Lollobrigida 2.5 – si limitino a prevedere una diversa modalità, rispetto a quella prevista dal provvedimento in esame, per uscire dalla situazione di impasse determinata dall'imminente entrata in vigore della riduzione del numero dei parlamentari, modificando la composizione del corpo elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica senza incidere su altri aspetti dell'ordinamento costituzionale, e non possano pertanto essere considerate estranee al perimetro dell'intervento normativo.
  Alla luce di tali considerazioni chiede con forza alla Presidenza un'ulteriore valutazione che porti a riconsiderare le decisioni assunte.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rispondendo al deputato Prisco, fa presente che, nella decisione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative, si è a attenuto a criteri di valutazione chiari e consolidati nella prassi, nonché alla procedura costantemente seguita in materia, peraltro specificando nel dettaglio le ragioni poste alla base delle sue valutazioni.
  Fa quindi notare che, una volta che il Presidente della Commissione assume le sue determinazioni sui ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità da lui in precedenza espressi, per i deputati che intendano continuare a sostenere le proprie ragioni a sostegno dell'ammissibilità di talune proposte emendative rimane la possibilità di investire della questione il Presidente della Camera.
  Avverte inoltre che, alla luce delle decisioni assunte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, le sedute sul provvedimento previste per le giornate di domani, mercoledì 29 settembre e di dopodomani, giovedì 1o ottobre, non avranno luogo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 29 settembre 2020. — Presidenza del presidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Emendamenti C. 1824-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Fausto RACITI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti alla proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

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