CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre 2020
431.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 185

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.
Nuovo testo C. 1124 Governo e C. 35 Schullian.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 agosto 2020.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni, sul testo in esame (vedi allegato 1).

  Marco MAGGIONI (LEGA), ringraziando il presidente per aver consentito un Pag. 186più approfondito esame del provvedimento, dichiara l'astensione del gruppo della Lega tenuto conto del fatto che nel corso dell'esame in sede referente si è ritenuto di modificare il provvedimento nel senso di disgiungere l’iter di ratifica dei Protocolli alla Convenzione, prevedendo unicamente la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in sede consultiva alla III Commissione sul nuovo testo della proposta di legge C. 2313 Di Stasio, che prevede l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale. Come indicato nella relazione illustrativa al provvedimento, i presupposti giuridici per la costituzione delle ZEE risiedono nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese.
  Tale convenzione, osserva, venne stipulata ai fini di adeguare il diritto del mare all'esigenza di riconoscere il legittimo interesse degli Stati costieri allo sfruttamento delle risorse marine al di là delle acque territoriali, disciplinandone i poteri e salvaguardando allo stesso tempo il patrimonio ittico e l'ambiente marino. A tale fine la Convenzione ha definito i diritti sovrani esercitabili sulla piattaforma continentale, costituita dall'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali sino al limite esterno del margine continentale, o, comunque, sino alla distanza minima di 200 miglia. Su tale estensione marina i diritti degli Stati costieri si espletano con riferimento all'esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali, minerarie e biologiche sedentarie, mentre agli Stati terzi, spettano le «tradizionali libertà» dell'alto mare alle condizioni stabilite dallo Stato costiero, tra cui navigazione, sorvolo, pesca, posa di cavi e condotte sottomarine. La medesima convenzione ha previsto la possibilità di rafforzare i diritti degli Stati costieri, prevedendo la possibilità di istituire, mediante una procedura di accordo tra gli Stati, le ZEE, in modo da raggiungere un'equa soluzione della disciplina degli interessi contrapposti degli Stati con coste adiacenti od opposte.
  Ricorda che la disciplina della ZEE, ove istituita, prevede che lo Stato costiero, oltre ai diritti sovrani previsti per la piattaforma continentale, benefici dell'esclusivo utilizzo del mare ai fini di altre attività economiche, tra cui principalmente la pesca, ma anche la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti e dai venti. Inoltre, si prevede l'esercizio della giurisdizione dello Stato costiero in materia di installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica, preservazione e protezione dell'ambiente marino. Inoltre, lo Stato costiero che ha istituito una ZEE, può consentire ad altri Stati di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili (Total Allowable Catch), con particolare riguardo agli Stati che non hanno sbocchi sul mare (land-locked). Ai sensi dell'articolo 73 della Convenzione, lo Stato costiero può esercitare, a tutela dei propri diritti di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella propria ZEE, poteri coercitivi che comprendono l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario.
  I diritti riconosciuti dalle ZEE possono essere esercitati anche in modo parziale, Pag. 187ad esempio relativamente al solo sfruttamento della pesca, o alla protezione dell'ambiente marino. A questo fine alcuni Stati – tra i quali l'Italia – hanno creato zone di protezione ecologica (ZPE) ovvero zone di riserva o protezione della pesca (ZRP/PP). A tali zone protette si applica in via analogica, la normativa prevista dalla Convenzione per le ZEE relativamente alla loro estensione e delimitazione e alla possibilità di esercizio di poteri di coercitivi.
  Segnala che nel Bacino mediterraneo – dove la distanza tra le coste opposte è sempre inferiore a 400 miglia – a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento e di proteggere le loro coste dai rischi di inquinamento, molti Stati hanno già istituito da tempo delle ZEE.
  In questo senso si sono orientati alcuni Stati contigui o frontisti dell'Italia (Croazia, Francia, la Spagna, la Tunisia e la Libia), ma anche altri Stati del Mediterraneo non confinanti o frontisti con il nostro (Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia).
  Ricorda, in particolare, il caso dell'Algeria che ha proceduto ad istituire una propria ZEE con decreto presidenziale del 20 marzo 2018, senza un preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, creando un'area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro Paese nel 2011 e con l'analoga ZEE istituita dalla Spagna nel 2013: in particolare, la ZEE algerina lambisce per 70 miglia le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna. La decisione dell'Algeria è stata peraltro contestata dall'Italia ed è attualmente in corso un negoziato al fine di addivenire ad una soluzione equa e mutualmente accettabile sui limiti esterni della zona economica esclusiva dell'Algeria e dello spazio marittimo dell'Italia, conformemente all'articolo 74 della Convenzione di Montego Bay.
  Passando al merito della proposta di legge, ricorda che essa si compone di 3 articoli, il primo dei quali autorizza, in conformità a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'istituzione di una ZEE oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 prevede che all'istituzione della ZEE si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Il comma 3 prevede che i limiti esterni della ZEE sono determinati sulla base di accordi con gli Stati adiacenti o frontisti rispetto all'Italia. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della ZEE sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.
  L'articolo 2 dispone che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.
  L'articolo 3 stabilisce che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
  In conclusione, considerata la rilevanza della proposta di legge in esame ed evidenziato come l'istituzione della ZEE possa costituire un importante strumento funzionale anche all'adozione di iniziative per la tutela dell'ambiente marino e per la sicurezza delle nostre coste, propone di esprimere, già nella seduta odierna, un parere favorevole sul provvedimento in esame atteso che lo stesso dovrebbe essere licenziato dalla Commissione di merito nella seduta di giovedì prossimo.

  Marco MAGGIONI (LEGA) sottolinea la necessità di un tempo congruo di valutazione del provvedimento, anche in rispetto della prassi adottata costantemente dalla Commissione e derogata solo in occasioni di particolare urgenza, quali quelle legate alla conversione dei decreti-legge; per tali Pag. 188ragioni chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, preso atto della richiesta del deputato Maggioni, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
Atto n. 187.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 settembre 2020.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni, sul testo in esame (vedi allegato 2).

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) dichiara l'astensione del gruppo della Lega.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
Atto n. 190.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori di risorse genetiche risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso a tali risorse e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
  In via preliminare ricorda che il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è uno strumento internazionale adottato dalla conferenza delle parti della Convenzione sulla biodiversità biologica il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone. L'obiettivo del Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall'utilizzazione delle risorse genetiche, ivi incluso l'appropriato accesso alle risorse genetiche e l'appropriato trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti.
  Il Regolamento (UE) n. 511/2014 ha dato attuazione al Protocollo, imponendo a tutti gli Stati membri di adottare misure intese a garantire che l'utilizzo delle risorse genetiche sul proprio territorio avvenga in conformità con le disposizioni del Protocollo stesso e che, quindi, vengano utilizzate solo risorse genetiche acquisite Pag. 189nel rispetto della pertinente normativa. In particolare, il Regolamento ha previsto un sistema di controlli e di sanzioni in caso di violazione dei suddetti obblighi, imponendo agli Stati membri di adottare un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo da applicare in caso di violazione degli articoli 4 (obblighi degli utilizzatori) e 7 (monitoraggio della conformità dell'utilizzatore) dello stesso Regolamento e di introdurre tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
  Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018) il cui termine di esercizio è fissato al 2 novembre 2021 – definisce pertanto il quadro sanzionatorio prescritto dal suddetto Regolamento e individua le autorità nazionali responsabili della vigilanza, dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni.
  Al riguardo, segnala anzitutto l'urgenza dell'adozione di questo schema di decreto ai fini di una positiva risoluzione della procedura d'infrazione n. 2017/2172, che è stata avviata proprio per la mancata applicazione del Regolamento (UE) n. 511/2014 e nel cui ambito, il 1o giugno 2020, la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'UE (causa C-227/20). Nel ricorso la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora notificato le disposizioni di legge che prevedano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme. Nello specifico, la Commissione europea sostiene che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 non sono state ancora adottate dall'Italia e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall'11 giugno 2014 e, dall'altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di «tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione», come previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento in oggetto. Inoltre, la Commissione rileva che la violazione del citato articolo 11 riguarda anche la mancata comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure relative alle sanzioni che dovevano essere comunicate alla Commissione europea entro l'11 giugno 2015.
  Lo schema di decreto legislativo in esame, che introduce ora tale sistema sanzionatorio, si compone di 5 articoli, il primo dei quali definisce il campo di applicazione del decreto legislativo, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione degli articoli 4 («obblighi degli utilizzatori») e 7 («monitoraggio della conformità degli utilizzatori») del Regolamento. L'articolo 2 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie, fissandone gli importi minimi e massimi, per diverse fattispecie di violazione degli obblighi di dovuta diligenza previsti dai citati articoli del Regolamento, mentre l'articolo 3 individua le autorità statali competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tali autorità includono quelle competenti per l'attuazione del Regolamento stesso (Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, dell'Università e della ricerca, della Salute, delle politiche agricole), nonché le Regioni, nei casi in cui le attività di ricerca siano finanziate con fondi regionali, inclusi i Fondi strutturali e di investimento europei.
  L'articolo 4 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, quando siano state accertate e irrogate dalle autorità statali, siano versati in entrata nel bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Ministero che ha irrogato la sanzione, che a sua volta destinerà tali risorse al potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonché ai controlli di verifica del rispetto del Regolamento UE.
  L'articolo 5, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala, da ultimo, che la Conferenza Stato-Regioni si è espressa favorevolmente sul provvedimento con la raccomandazione di inserire nel testo un emendamento, proposto dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, che prevede che nella determinazione delle sanzioni si Pag. 190tenga conto dell'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile della violazione.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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