CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 settembre 2020
430.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 411

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 7 settembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 18.05.

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
C. 2648 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente), del disegno di legge C. 2648 Governo, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, approvato in prima lettura dal Senato.
  Avverte che, poiché l'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea è previsto a partire dalla giornata di domani, martedì 8 settembre, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna sul testo trasmesso dal Senato.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la relazione introduttiva.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, rilevando preliminarmente che il decreto-legge consta di centodieci articoli, preannuncia che, data la vastità dell'ambito di applicazione delle disposizioni, nella sua relazione si soffermerà in particolare su quelle che incidono direttamente sulle materie di competenza della XI Commissione.
  Al Titolo I, che riguarda il settore dei contratti pubblici e privati, il Capo I reca misure transitorie di semplificazione dei contratti pubblici. In particolare, l'articolo 1 interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. Segnala, in particolare, al comma 1, la possibilità che il mancato rispetto dei nuovi termini previsti dalla disposizione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio Pag. 412dell'esecuzione dello stesso siano valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale, se il ritardo è a lui imputabile. Infine, rileva che, in base al comma 5, le procedure introdotte dall'articolo in esame si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, fino all'importo di 750.000 euro. Le medesime procedure si applicano, come disposto dal comma 5-ter, anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.
  L'articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie europee e, analogamente ai casi di appalti sotto la soglia, disciplinati dall'articolo 1, prevede la possibilità che il mancato rispetto dei nuovi termini previsti dalla disposizione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso siano valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale, se il ritardo è a lui imputabile (comma 1). La norma, inoltre, prevede la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie europee anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma (comma 3). Segnala, inoltre, che la norma, al comma 5, dispone la nomina, per ogni procedura di appalto, di un responsabile unico del procedimento, che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
  L'articolo 3 introduce misure di semplificazione in materia di acquisizione della certificazione antimafia e di protocolli di legalità, sottoscritti dal Ministero dell'interno con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale, con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali nonché con le associazioni sindacali, mentre l'articolo 4 interviene nella procedura di conclusione del contratto di affidamento, prevedendo la perentorietà del termine di sessanta giorni, il cui mancato rispetto, anche in questo caso, è valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
  Segnala, all'articolo 5, che disciplina i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica di valore pari o superiore alla soglia europea, il comma 4, lettera d), che prevede che, ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore, se privi di occupazione.
  L'articolo 6 dispone, per i lavori relativi a opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico, con funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Sulla base del comma 3, l'inosservanza delle determinazioni del collegio è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale; al contrario, l'osservanza delle determinazioni è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo.
  Segnala che l'articolo 7, che, ai commi da 1 a 7, prevede l'istituzione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, finalizzato a evitare la mancata regolare e tempestiva realizzazione dell'opera in esecuzione per la mancanza temporanea di risorse pubbliche, dispone, ai commi 7-bis e 7-ter, l'istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile Pag. 413unico del procedimento (RUP), allo scopo di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni.
  L'articolo 8 introduce disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, tra le quali segnala il comma 5, lettera 0a-bis), in base al quale, nel caso di affidamento di contratti sotto la soglia, l'applicazione delle clausole sociali è obbligatoria, non più facoltativa, per le stazioni appaltanti. Alla lettera b) del medesimo comma 5, rileva l'integrazione dell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto, che consente alla stazione appaltante di escludere un operatore quando sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che questi non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e che tale mancato pagamento costituisce una grave violazione. La novella mira a superare una contestazione sollevata con la procedura di infrazione n. 2018/2273, in quanto l'articolo 80, comma 4, nel testo finora vigente non consentiva di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione, pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo, possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (tale possibilità è esplicitamente prevista all'articolo 38, paragrafo 5, della direttiva 2014/23/UE). Di particolare interesse per la Commissione è anche il comma 10, che esclude che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto-legge in esame. Inoltre, sulla base del comma 10-bis, al DURC è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  L'articolo 9 introduce modifiche alle misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali recate dal decreto-legge n. 32 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2020, con particolare riferimento ai compiti dei commissari straordinari. Segnala che il comma 1, lettera a), prevede la convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture. Rileva, inoltre, che, sulla base del comma 3, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
  Segnala che l'articolo 12-bis reca norme di semplificazione di alcune procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Si tratta, tra l'altro, dell'autorizzazione all'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo o del frazionamento del riposo settimanale sempre nel settore dello spettacolo; delle istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o della richiesta di dimissioni da parte della lavoratrice madre; delle altre procedure amministrative o conciliative individuate con decreto del direttore che, pur presupponendo la presenza fisica dell'istante, possono essere effettuate da remoto. La norma, inoltre, introduce modificazioni alla disciplina delle funzioni del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base alle quali questo può adottare nei confronti del datore di Pag. 414lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette a sanzioni penali o amministrative. Tra le modifiche, segnala anche l'introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza delle disposizioni esecutive degli ispettori del lavoro.
  L'articolo 15 introduce ulteriori misure di semplificazione. Tra queste, segnala, al comma 2-bis, una modifica alla disciplina delle incompatibilità dei pubblici dipendenti in materia di incarichi retribuiti, volta a includere le prestazioni, oltre ai compensi già previsti dalla legislazione vigente, inerenti le attività (quali la collaborazione con riviste o giornali, la partecipazione a seminari) escluse dall'applicazione della disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 16-ter dispone la disapplicazione di alcune misure formali in materia di circolazione di autoveicoli ai residenti nel comune di Campione d'Italia, al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, ai lavoratori frontalieri, al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.
  Segnala che l'articolo 16-quater prevede l'attribuzione da parte del CNEL di un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate, ai dati relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, utilizzabile in tutte le comunicazioni obbligatorie e in quelle mensili.
  Il Capo III riguarda il sistema universitario e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. All'articolo 19, segnala, in particolare, il comma 1, che introduce, tra l'altro, disposizioni relative al trasferimento (lettera c)) e al reclutamento (lettera d)) dei docenti universitari, all'estensione del procedimento di reclutamento per chiamata (lettera d-bis)), al passaggio dei ricercatori universitari al ruolo di professori associati (lettera f)) nonché alla disciplina del congedo obbligatorio di maternità dei ricercatori a tempo determinato (lettere f-bis) e f-ter)). Inoltre, il comma 1-bis introduce disposizioni di interpretazione autentica relative alle attività di consulenza dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e il comma 1-ter elimina l'obbligo per i professori universitari di risiedere stabilmente nella sede dell'Università. Il comma 5-bis consente lo svolgimento delle funzioni di medico di medicina generale, entro determinati limiti, ai medici della Polizia di Stato e agli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale. Infine, la norma, al comma 6-bis, introduce modifiche alla disciplina in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini dell'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.
  Con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 20, ai commi 1, 2 e 10, ridetermina gli importi delle componenti fisse del trattamento economico del personale, ossia lo stipendio, l'indennità di rischio e mensile e l'assegno di specificità, con conseguente riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio; al comma 2-bis, riduce il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione; al comma 3, dispone l'incremento del monte ore annuo di lavoro straordinario; al comma 4, incrementa il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo; al comma 5, aumenta le risorse destinate all'armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche con quello del personale delle Forze di Polizia; al comma 6, attribuisce un assegno una tantum al personale appartenente a determinate qualifiche Pag. 415e in possesso di un'anzianità di almeno trentadue anni di servizio effettivo; ai commi 7 e 8, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato, rispettivamente del personale dirigente di livello non generale e del personale dirigente di livello generale; al comma 9, incrementa il fondo di produttività del personale direttivo; al comma 11, destina risorse ai fondi di incentivazione del personale; ai commi 12 e 13, dispone in ordine all'applicazione della clausola di salvaguardia retributiva generale.
  Sulla base dell'articolo 20-bis, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
  Al Capo IV, l'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativo-contabile, prevedendo la necessità della prova ai fini della dimostrazione del dolo, nonché la limitazione al dolo della responsabilità per danno erariale per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021. L'articolo 22 riguarda il controllo concomitante della Corte dei conti. L'articolo 23 modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, attribuendo rilevanza alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.
  L'articolo 24 introduce disposizioni in materia di identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali. Segnala che la norma prevede, al comma 1, lettera f), la valutazione negativa della performance dirigenziale, in caso di violazione delle disposizioni che promuovono l'utilizzo della tecnologia digitale da parte delle piccole amministrazioni, e il divieto di attribuire premi o incentivi alle strutture in difetto.
  L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Segnala che, ai sensi del comma 3, sono pubblici ufficiali i dipendenti incaricati di attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.
  Al Capo II del Titolo III, segnala che l'articolo 31, al comma 1, lettera a), introduce disposizioni volte a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, tenute a garantire la sicurezza e la protezione dei dati e delle informazioni anche nel caso di uso di dispositivi personali, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, disciplinando altresì l'uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali. Le stesse amministrazioni, inoltre, acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa (comma 1, lettera b)). Il ricorso al lavoro agile è comunque condizionato alla necessità di garantire la regolarità, la continuità, l'efficienza e il rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese (comma 1-bis). I commi 3 e 4, inoltre, prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali, con conseguente rideterminazione in aumento della dotazione organica del Ministero medesimo.
  L'articolo 32 prevede l'introduzione di un codice di condotta tecnologica, che definisca le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche. Le pubbliche amministrazioni, che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali, sono tenute a rispettare il codice di condotta tecnologica e devono assicurare l'integrazione con le piattaforme abilitanti nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e Pag. 416informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
  Al Capo III, l'articolo 33, che interviene in ordine alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra l'altro, che il mancato adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione i dati costituisca per i dirigenti responsabili delle strutture elemento di valutazione negativa della performance, tale da tradursi nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture (comma 1, lettera a)).
  L'articolo 34 modifica la disciplina della Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Anche in questo caso, l'inadempimento degli obblighi previsti di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e resi anonimi costituisce per i dirigenti responsabili delle strutture elemento di valutazione negativa della performance, tale da tradursi nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture (comma 1, capoverso Articolo 50-ter).
  L'articolo 40-bis introduce semplificazioni nella disciplina dei buoni pasto elettronici.
  L'articolo 43 introduce misure per la semplificazione di procedimenti amministrativi in ambito agricolo. In particolare, segnala, al comma 7, la previsione del ricorso alla comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità del riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale da parte dell'INPS, in luogo della pubblicazione delle variazioni sul sito istituzionale dell'INPS attualmente prevista.
  L'articolo 47 introduce disposizioni per accelerare le procedure amministrative finalizzate all'utilizzo dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme, stabilendo anche l'obbligo per gli enti e le amministrazioni interessate di prevedere, nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici, anche obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione di tali fondi (comma 1, lettera c)).
  L'articolo 48 riguarda il sistema portuale. Segnala, in particolare, il comma 6, che, per mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, autorizza in via transitoria le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale a effettuare, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
  L'articolo 48-quater, che interviene in materia di tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti, reca l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 delle modalità transitorie di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo dei motopescherecci, introdotte dall'articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in relazione all'emergenza sanitaria.
  L'articolo 49 reca disposizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Segnala, al comma 5-ter, lettera d), l'attribuzione, a discrezione del sindaco, di funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi, nonché al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, che rivestono Pag. 417la qualifica di pubblici ufficiali. A tal fine, oltre all'assenza di carichi penali, è necessario il superamento di un'adeguata formazione. Il comma 5-septies, lettera b), prevede in via transitoria la possibilità per gli ispettori autorizzati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 di svolgere l'attività di revisione con oneri a carico dei soggetti richiedenti.
  Al Capo II, l'articolo 50 introduce misure di razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, tra le quali segnala, al comma 1, lettera d), n. 1, l'istituzione della Commissione tecnica per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica e ambientale dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS. Infine, segnala che, sulla base del comma 4, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
  L'articolo 52 introduce semplificazioni delle procedure per interventi richiesti, ad esempio, dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e opere nei siti oggetto di bonifica, a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica e non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
  L'articolo 55 reca semplificazioni in materia di zone economiche ambientali. Segnala che, sulla base del comma 1, lettera a), n. 1-bis, negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
  Segnala, altresì, all'articolo 60, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, il comma 7, che, allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, e proveniente da altre Amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), dalla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.), da altri enti di ricerca.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, onorevole D'Alessandro, a illustrare la sua proposta di parere.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Andrea GIACCONE (LEGA), preannunciando l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere del relatore, lamenta l'impossibilità di questo ramo del Parlamento di esaminare a fondo il decreto-legge, dal contenuto estremamente importante, ma trasmesso dal Senato a pochi giorni dal termine di scadenza.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, concordando sul punto con il collega Giaccone, Pag. 418ricorda che, su tale questione, si è espresso anche il Presidente della Camera, evidenziando la compressione dei tempi, che impedisce un effettivo e approfondito esame del decreto-legge da parte della Camera.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 18.40.

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