CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2020
421.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 94

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 83/20: misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2617 Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
  Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 5 agosto. Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la sua relazione.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, il decreto-legge reca un'autonoma disciplina delle scadenze dei termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il decreto consta di tre articoli: l'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, la proroga dei termini entro i quali possono essere adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Al comma 3 la norma dispone la proroga di termini di disposizioni legislative indicate nell'Allegato 1 al provvedimento. Come disposto sia dal medesimo comma 3 sia dall'articolo 2, le proroghe sono disposte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sulla base del comma 4, i termini di disposizioni introdotte in relazione allo stato di emergenza sanitaria, non rientranti nell'Allegato 1 al decreto-legge, non sono modificati.
  L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto.
  Venendo, quindi, alle disposizioni prorogate, elencate nell'Allegato 1 al decreto, per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala, in primo luogo, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini per il conferimento di incarichi nel settore sanitario e per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi, previsti dall'articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (Allegato 1, n. 1), nonché la proroga della possibilità del conferimento, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari, disposta dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 2).
  Rileva, inoltre, che si dispone la proroga al 15 ottobre 2020 anche delle disposizioni per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, recate dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 8). Ricorda che, sulla base di tali disposizioni, gli enti e le aziende del S.S.N., verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste e fino al perdurare dello stato di emergenza, possono trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.
  Segnala, ancora, la proroga 15 ottobre 2020 delle misure transitorie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi nonché in materia di cittadinanza, relativamente all'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, previste dall'articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 9).
  Rileva anche la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni per la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI), recate dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedono anche il coinvolgimento dell'INAIL per la validazione degli apparati (Allegato 1, n. 10).Pag. 96
  La proroga al 15 ottobre 2020 riguarda anche le disposizioni transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche anche con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori e i volontari, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, recate dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 11).
  Un'ulteriore proroga al 15 ottobre riguarda le iniziative di solidarietà adottate in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, deceduti a causa del COVID-19, previste dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 13).
  Il decreto-legge, inoltre, proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiare soggetti disabili, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, recate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 14).
  Per il settore universitario, segnala la proroga al 15 ottobre delle disposizioni dell'articolo 232 del decreto-legge n. 18 del 2020, in tema, tra l'altro, di riconoscimento a professori e ricercatori universitari delle attività svolte o erogate con modalità a distanza durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva (Allegato 1, n. 18).
  Si dispone anche la proroga al 15 ottobre 2020 della norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova, come previsto dall'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 19).
  Segnala anche la proroga al 15 ottobre dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative agli esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari, recate dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 23).
  Rileva la proroga al 15 ottobre 2020 della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dall'accordo individuale generalmente richiesto dalla normativa vigente, nonché il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, e, al 14 settembre 2020, per i genitori di figli minori di 14 anni, come previsto dall'articolo 90 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (Allegato 1, n. 32).
  Segnala, infine, la proroga al 15 ottobre 2020 della disposizione di cui all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico (Allegato 1, n. 33).

  Debora SERRACCHIANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

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Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.
C. 1033 Tripiedi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili.
  Invita quindi la relatrice, onorevole Ciprini, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, segnala, preliminarmente, che la proposta reca un contenuto analogo a quello della proposta di legge n. 2494 Tripiedi, di cui la Commissione aveva avviato l'esame nella scorsa legislatura.
  Venendo al contenuto della proposta, rileva che essa consta di tre articoli ed è volta, come si legge nella relazione illustrativa, a estendere ai lavoratori del settore edile la disciplina riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, recata dal decreto legislativo n. 67 del 2011. Tali lavoratori conseguono il diritto ad accedere al pensionamento alla maturazione dei requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per i lavoratori che esercitano attività considerate usuranti.
  Infatti, l'articolo 1 introduce modifiche a tale decreto legislativo, inserendo tra le tipologie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche i lavoratori edili e affini, come individuati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 giugno 2008, al fine di anticiparne l'età di pensionamento. L'articolo 2 prevede che gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro siano estesi anche alla categoria dei lavoratori edili e affini. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
Atto n. 187.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
  Avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo lunedì 7 settembre.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Invidia, a illustrare il contenuto del provvedimento.

  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, segnala preliminarmente che il termine per l'esercizio della delega, che sarebbe scaduto il 30 marzo 2020, è stato prorogato di tre mesi dal decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 98legge n. 27 del 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria.
  Come si legge nella relazione illustrativa, la direttiva a cui lo schema dà attuazione ha l'obiettivo di contemperare l'esigenza di tutela dei lavoratori distaccati con il diritto delle imprese di esercitare la libera prestazione di servizi senza particolari restrizioni, sulla base dei principi fondamentali del mercato interno, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  A tale scopo, le modifiche introdotte alla direttiva 96/71/CE rafforzano il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra lavoratori locali e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti interni sulla base delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva vigenti, in relazione a specifiche condizioni di lavoro e di occupazione tassativamente elencate. Le principali novità evidenziate dalla relazione illustrativa dello schema di decreto sono il riferimento alla retribuzione, che sostituisce quello alle tariffe minime salariali, includendo in tale modo le maggiorazioni dovute per lavoro straordinario ed escludendo espressamente l'applicazione ai regimi pensionistici di categoria, quello di trasparenza retributiva, che obbliga ciascuno Stato membro a rendere pubbliche le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione, e la riduzione da ventiquattro a dodici mesi, prolungabili a determinate condizioni a diciotto mesi, della durata massima del distacco, decorsi i quali al lavoratore distaccato verranno applicate le condizioni di lavoro e occupazione previste dallo Stato membro ospitante, restando escluse, per espressa volontà del legislatore, le procedure, le formalità e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto, le clausole di non concorrenza e i regimi pensionistici integrativi di categoria.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo, esso consta di tre articoli: in particolare, all'articolo 1, novella il decreto legislativo n. 136 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/67/UE, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). Tale decreto legislativo ha contestualmente abrogato il decreto legislativo n. 72 del 2000, che aveva recepito la direttiva 96/71/CE.
  Al comma 1, tra le modifiche introdotte, segnala, in primo luogo, l'estensione del campo di applicazione della disciplina al cosiddetto «distacco a catena», che si verifica quando nel territorio nazionale abbia sede l'impresa utilizzatrice finale del lavoratore (ultimo anello della catena) o l'impresa che sia utilizzatrice intermedia (prima o una delle successive distaccatarie), nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi. In tal caso, il lavoratore è considerato distaccato in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro (lettera a), n. 2) anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia (lettera b), n. 1).
  Rileva, quindi, che si prevede l'applicazione al rapporto di lavoro e ai lavoratori distaccati in Italia, se più favorevoli, delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco nelle materie tassativamente indicate. Rispetto all'elenco attualmente vigente, oltre alle novità già segnalate della trasparenza retributiva e del riferimento alla retribuzione in luogo delle tariffe minime salariali, segnala, in particolare, il riferimento ai congedi annuali retribuiti, che ha una connotazione più ampia di quella vigente di ferie annuali retribuite; la garanzia di condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori distaccati Pag. 99lontano dalla sede abituale di lavoro; le indennità o i rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio, sia nei casi in cui essi debbano recarsi al lavoro nel territorio italiano dove sono distaccati, sia quando, durante il periodo del distacco, siano inviati temporaneamente dal datore di lavoro presso un'altra sede di lavoro, in Italia o all'estero (lettera c), n. 1).
  Inoltre, sulla base delle disposizioni recepite, sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese sostenute (lettera c), n. 2).
  Rileva, quindi, che la lettera d) disciplina il distacco di lunga durata, cioè quello che supera i dodici mesi. In tali casi, al fine di evitare fenomeni di dumping sociale, ai lavoratori distaccati si applicano, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui alla lettera c), n. l, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza e la previdenza integrativa di categoria, in quanto il rapporto di lavoro rimane instaurato con il datore di lavoro distaccante. La durata del rapporto è automaticamente prorogata a diciotto mesi sulla base della presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una notifica motivata da parte del prestatore di servizi. Inoltre, al fine di evitare elusioni delle disposizioni, in caso di sostituzione di più lavoratori distaccati, nelle stesse mansioni e nello stesso luogo, la durata del distacco è computata cumulando i periodi di lavoro svolto dai singoli lavoratori distaccati.
  Segnala che, sulla base della lettera e), n. 2, in caso di mancata pubblicazione da parte dello Stato membro delle informazioni necessarie a individuare le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili le sanzioni sono calcolate in modo proporzionale.
  Le altre modifiche previste riguardano gli obblighi informativi e di comunicazione in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro, alle imprese utilizzatrici e alle agenzie di somministrazione, nonché l'apparato sanzionatorio.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, rileva che, sulla base dell'articolo 3, le disposizioni in esame non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, ribadito che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 settembre 2020, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 13.40.

7-00407 Moschioni: situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.
(Discussione e rinvio).

  Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la Commissione avvia la discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni riguardante la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.
  Invita l'onorevole Murelli, cofirmataria della risoluzione in titolo, a illustrare il contenuto dell'atto di indirizzo.

  Elena MURELLI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di indirizzo in discussione, Pag. 100lo illustra, evidenziando come esso sia volto a impegnare il Governo ad adottare i provvedimenti necessari perché nella base militare americana di Aviano siano rispettate le percentuali di assunzioni riservate al personale civile italiano. Ricorda di aver presentato sul medesimo argomento una specifica interrogazione (n. 5-03453), per attirare l'attenzione su un problema che si trascina fin dal 1993 e che non ha trovato ancora soluzione, nonostante la presentazione di un esposto alla magistratura nel 2018.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'elezione di un vicepresidente, in seguito alle dimissioni dalla carica dell'onorevole Tripiedi.
  Indìce, quindi, la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

  Comunica il risultato della votazione:

  Presenti e votanti  28  

  Hanno riportato voti:

  D'Alessandro  19  
  Tripiedi  4  
  Rizzetto  1  
  Schede nulle  1  
  Schede bianche  3  

  Proclama eletto vicepresidente il deputato D'Alessandro.
  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Aiello, Amitrano, Barzotti, Bucalo, Carla Cantone, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, D'Alessandro, De Lorenzo, Frate, Giaccone, Gribaudo, Invidia, Legnaioli, Lepri, Librandi, Eva Lorenzoni, Mura, Murelli, Polverini, Rizzetto, Segneri, Serracchiani, Tucci, Villani e Viscomi.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 19.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione.
(COM(2020) 276 final).

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani.
(COM(2020) 277 final).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame degli atti europei in titolo.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Gribaudo, a svolgere la relazione introduttiva.

Pag. 101

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che le iniziative, volte a sostenere l'occupazione giovanile in un contesto, come quello attuale, caratterizzato dalla più grave crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra, causata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, rivestono un carattere prioritario e costituiscono il doveroso e concreto intervento della Commissione europea in materia.
  La crisi sta assumendo un impatto drammatico sui giovani, non solo su quelli che fanno in questo momento il loro ingresso nel mercato del lavoro, che incontrano più difficoltà a trovare il primo impiego, ma anche su quelli che già lavorano e che sono generalmente i primi ad essere licenziati e che più spesso lavorano nell'economia informale o svolgono lavori atipici con copertura sociale scarsa o assente.
  Come rilevato dalla Commissione europea, i giovani sono sovrarappresentati nei settori fortemente colpiti dalla crisi (ad esempio, turismo, strutture ricettive, lavoro stagionale nel settore agricolo, commercio all'ingrosso e al dettaglio; in quest'ultimo anche le donne sono sovrarappresentate) in cui può non essere possibile utilizzare il telelavoro.
  Vi sono poi i giovani che fanno parte di gruppi vulnerabili, ad esempio appartenenti a minoranze razziali ed etniche, i giovani con disabilità o i giovani che vivono in alcune aree rurali o remote o in aree urbane svantaggiate, che devono affrontare ulteriori ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro; anche le giovani donne risentono profondamente della crisi.
  La situazione rischia di assumere dimensioni davvero tragiche per i cosiddetti NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni di età non occupati e non impegnati in istruzione e formazione, che già oggi costituiscono la testimonianza dell'incapacità del nostro sistema di offrire prospettive di emancipazione e gratificazione sul terreno lavorativo a tanti giovani, in tal modo privando la società di energie fresche e indispensabili per qualunque prospettiva di sviluppo.
  Il fenomeno dei NEET non sembra trovare, anche nel nostro Paese, una dovuta attenzione quando, invece, dovrebbe rappresentare un motivo di vero allarme per le dimensioni che sta assumendo; può far infatti perdere una parte consistente di intere generazioni.
  Si ricorda che il nostro Paese detiene un triste record in Europa, registrando il valore più alto di NEET a fine 2019: 22,2 per cento (contro il 12,6 per cento della media europea o il 7,6 per cento della Germania, il 13 per cento della Francia e il 14,9 per cento della Spagna).
  La Commissione europea rileva che prima della crisi il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) era sceso in media nell'Unione europea al 14,9 per cento, rispetto al picco del 24,4 per cento registrato nel 2013; negli ultimi mesi, invece, è tornato a crescere, attestandosi, a giugno 2020, al 16,8 per cento. Per quanto riguarda l'Italia, l'ISTAT rileva che il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia di età 15-29 era, nel primo trimestre 2020, al 22,3 per cento.
  Rispetto a quelle della Commissione europea, alcuni istituti di ricerca stanno elaborando previsioni ancora più preoccupanti e addirittura scioccanti circa l'impatto sui giovani della recessione; nella documentazione che è stata predisposta, si evidenzia in proposito che, secondo autorevoli fonti, la disoccupazione giovanile potrebbe aumentare nell'Unione europea da 2,8 a 4,8 milioni, il tasso di disoccupazione giovanile salire al 26 per cento e il numero dei NEET aumentare da 4,9 a 6,7 milioni, un giovane su sette.
  Venendo più nello specifico al contenuto delle proposte in esame, che forniscono un importante contributo all'attuazione del principio 4 «Sostegno attivo all'occupazione» del Pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce il diritto dei giovani «al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema di istruzione», segnala solamente alcuni aspetti principali, rinviando, per i dettagli, alla Pag. 102documentazione predisposta dagli uffici, che riporta anche una sezione dedicata alla proposta di raccomandazione relativa all'istruzione e formazione professionale, presentata insieme alle misure all'esame.
  La comunicazione COM(2020)276 annuncia ulteriori misure a breve e medio termine per sostenere l'occupazione giovanile, come il sostegno alla rete europea dei servizi pubblici per l'impiego o il rafforzamento delle reti per aspiranti giovani imprenditori o ancora il miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone che lavorano attraverso piattaforme digitali.
  Essa annuncia, altresì, misure volte a dare un nuovo impulso agli apprendistati, tra tutte il rinnovo dell'Alleanza europea per l'apprendistato, al fine di promuovere gli apprendistati in tutta l'Unione europea, in modo da contribuire a garantire un'offerta stabile di tirocini efficaci e di qualità per i giovani.
  Infine, delinea il contributo del futuro bilancio pluriennale dell'Unione europea 2021-2027 e di Next Generation EU per l'occupazione giovanile che, secondo la Commissione, attraverso diversi programmi, in primis il Fondo sociale europeo, metteranno a disposizione risorse significative.
  La proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani (COM(2020)276) è volta a sostituire la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 che ha istituito tale Garanzia, non solo per contribuire ad attenuare l'impatto della crisi da COVID-19 e prevenire un'ulteriore crisi della disoccupazione, ma anche al fine di integrarvi le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, nonché la duplice transizione verde e digitale.
  Si ricorda che la Garanzia per i giovani è volta a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta di lavoro qualitativamente valida, un'istruzione continua, e un'offerta di apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
  In particolare, la proposta aggiorna l'obiettivo principale della Garanzia, ampliandone la fascia di età per includere i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni (in tal modo, il numero assoluto di NEET destinatari passerebbe da circa 8,2 milioni a 9,4 milioni, pari a un aumento di circa il 14 per cento) e raccomanda agli Stati membri di strutturare i loro sistemi di garanzia per i giovani in quattro fasi (mappatura, coinvolgimento, preparazione e offerta) e di organizzarli conformemente alle situazioni nazionali, regionali e locali, tenendo presente il genere e la diversità dei giovani ai quali sono destinate le misure.
  Tra le raccomandazioni principali, segnala quelle di: rafforzare i sistemi di mappatura per consentire una comprensione più profonda della diversità dei NEET, compresi i NEET temporanei danneggiati dalla recessione economica e i NEET di lungo termine che possono appartenere a gruppi vulnerabili (vi è una distinzione tra i NEET temporanei, spesso con un livello di istruzione più elevato, talvolta con esperienza lavorativa, magari licenziati a causa della pandemia di COVID-19 o che fanno ingresso nel mercato del lavoro durante la crisi dopo aver completato gli studi, e i NEET di lungo termine, spesso appartenenti a gruppi vulnerabili, con un basso livello di istruzione e che richiedono sforzi supplementari); rafforzare i sistemi di allarme rapido e le capacità di tracciamento per individuare coloro che rischiano di diventare NEET; rafforzare l'attenzione per i NEET di lungo termine (ad esempio, quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i portatori di disabilità); migliorare gli strumenti e le pratiche di profilazione e di controllo per combinare esigenze e risposte, adottando un approccio multivariato e attento alla dimensione di genere; garantire che i prestatori di servizi nell'ambito della Garanzia per i giovani dispongano di sufficiente personale, specificamente formato per usare e migliorare gli strumenti di profilazione e di controllo, e per elaborare piani d'azione personalizzati; potenziare la fase propedeutica con consulenza, Pag. 103orientamenti e tutoraggio; valutare le competenze digitali di tutti i NEET che si registrano nell'ambito della Garanzia per i giovani; utilizzare incentivi all'occupazione mirati – quali integrazioni salariali, premi di assunzione, riduzione degli oneri sociali, crediti d'imposta o prestazioni di invalidità – e incentivi all'avviamento di nuove imprese; facilitare il ritorno dei giovani all'istruzione e alla formazione diversificando l'offerta di istruzione continua; intensificare il sostegno agli apprendistati e garantire che le offerte rispettino le norme minime stabilite nel quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità; garantire che le offerte di tirocinio rispettino le norme minime stabilite nel quadro di qualità per i tirocini; ampliare il sostegno continuo post-collocamento per adeguare i piani d'azione personalizzati se necessario, utilizzando la possibilità di un riscontro post-collocamento al fine di verificare che sia stata fornita un'offerta di qualità.
  Anche alla luce dei dati relativi alla copertura della Garanzia giovani e agli apprendistati – che sono riportati nella documentazione predisposta dagli uffici – occorre affrontare con la massima serietà il tema che viene sottoposto dalla Commissione europea con i documenti al nostro esame.
  Si tratta di un'occasione importantissima per fare il punto su quanto è stato realizzato sino ad ora in Italia, anche in comparazione con gli altri Paesi, e sulla possibilità concreta di conseguire ulteriori e significativi progressi nei termini prospettati dalla Commissione europea.
  I dati evidenziano un grave ritardo del nostro Paese: ad esempio, la percentuale di NEET raggiunti dal Programma Garanzia per i giovani sul totale era, nel 2018, solamente del 12,7 per cento, contro il 65,6 per cento della Germania o il 79,8 per cento della Francia.
  La Commissione europea, come rilevato in precedenza, non si limita a preannunciare una serie di iniziative su più fronti in modo da fronteggiare il problema in termini complessivi, organici e strutturali, ma fissa anche precisi obiettivi quantitativi per quanto concerne la percentuale di giovani che devono essere coinvolti nei programmi relativi alla Garanzia giovani, così come per quelli da coinvolgere nei progetti in materia di apprendistato.
  Tali obiettivi appaiono allo stato molto lontani da poter essere conseguiti in breve termine dal nostro Paese a meno di un radicale cambio di passo, vista anche la situazione di stallo e inconcludenza dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
  Questo rappresenta uno dei casi in cui dall'Europa vengono proposti una strategia e anche un metodo di lavoro che appaiono particolarmente opportuni visti i ritardi e le difficoltà croniche dei sistemi di impiego e di formazione nel nostro Paese.
  Dopo essersi chiesta se l'Italia riuscirà a cogliere questa opportunità, ritiene evidente che il programma di interventi da realizzare nel quadro delle iniziative recentemente assunte dalle Istituzioni europee, da SURE al Recovery fund, è consistente e ambizioso e richiama le amministrazioni statali, ma anche gli enti territoriali, ad un'azione coerente e veramente efficace per allineare la situazione del nostro Paese a quella dei partner più attrezzati ed organizzati su questi fronti.
  Al riguardo, ferma restando la necessità di svolgere un esame rapido delle proposte in esame, anche al fine di fornire un parere possibilmente per l'inizio di settembre, e considerata la portata dei documenti, rileva che sarebbe sicuramente opportuno acquisire dal Governo informazioni più aggiornate sul livello di copertura del Programma Garanzia per i giovani e, più in generale, una valutazione sulla concreta possibilità del nostro Paese di conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi delineati dalla Commissione europea, anche alla luce delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione; potrebbe, altresì, risultare opportuno effettuare un numero limitato di audizioni di alcuni soggetti in grado di fornire utili elementi informativi e di valutazione.
  Ritiene che tutti debbano davvero augurarsi che l'Italia sappia valorizzare il contributo fondamentale che le giovani Pag. 104generazioni possono fornire per la ripresa e per assicurare un vero sviluppo e non costringa tanti giovani all'inerzia e a una condizione frustrante di attesa infinita di poter trovare una collocazione utile nella società.

  Elena MURELLI (LEGA) concorda con la relatrice sull'opportunità di svolgere un limitato ciclo di audizioni volto ad acquisire i dati e le informazioni necessari. Tale approfondimento è necessario anche per valutare la capacità dell'Italia di centrare gli obiettivi, estremamente ambiziosi, fissati dalla Commissione europea, alla luce dei deludenti risultati dell'esperienza maturata e alla conclamata incapacità dell'Italia di gestire le risorse assegnate.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, accogliendo la proposta della relatrice, ritiene auspicabile che le audizioni si svolgano entro la prima settimana di settembre. A tale scopo, pertanto, sarebbe necessario fissare già nella settimana in corso il termine entro il quale i gruppi possono indicare i soggetti da ascoltare.

  Chiara GRIBAUDO (PD), concordando con la presidente, ritiene possibile concentrare le audizioni in un'unica giornata, in modo da lasciare il tempo alla Commissione di approfondire le informazioni e i dati assunti, in vista della redazione del documento finale.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.40.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.40 alle 19.55.