CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 agosto 2020
420.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 14

SEDE REFERENTE

  Lunedì 3 agosto 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 17.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che, in data 29 luglio 2020, i deputati Silvana Andreina Comaroli e Nicola Grimaldi sono entrati a far parte della Commissione, mentre hanno cessato di farne parte i deputati Nicola Molteni e Nicola Provenza.
  Comunica, altresì, che in data 30 luglio 2020 sono entrati a far parte della Commissione i deputati Nicola Provenza e Francesca Anna Ruggiero e hanno cessato di farne parte i deputati Francesca Troiano e Nicola Grimaldi.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, poiché il relatore, deputato Rizzo Nervo, non ha potuto prendere parte alla seduta odierna a causa di un imprevisto, procederà lei stessa all'illustrazione della relazione.
  Fa presente, quindi, che il provvedimento di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame si compone di tre articoli – di cui uno solo sostanziale, in quanto gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore – e un allegato. Si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020, adottato dal Governo in relazione alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alla relativa proroga fino al 15 ottobre 2020, deliberata sempre dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020. Conseguentemente, è sorta l'esigenza di prorogare con un atto normativo primario l'efficacia di disposizioni contenute in precedenti decreti-legge, emanati al fine di contenere e fronteggiare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  A tal fine, l'articolo 1, al comma 1, proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, Pag. 15dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere adottate specifiche misure di contenimento dell'epidemia tra quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo 1.
  Ricorda, sinteticamente, che il decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, divenuta ormai pandemica, da Covid-19, ha previsto un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento eventualmente applicabili su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità, misure che possono essere adottate per periodi predeterminati, di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dell'emergenza. Inoltre, tale decreto stabilisce le modalità di adozione delle misure citate, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti gli altri Ministri competenti, i presidenti della regione o delle regioni interessate ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e prevedendo, in particolare, un obbligo di preventiva informazione del Governo al Parlamento, il quale può approvare atti di indirizzo.
  Il comma 2 dell'articolo 1 estende al 15 ottobre 2020 l'applicabilità delle misure previste dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Ricorda, in termini generali, che tale decreto ha stabilito il progressivo allentamento dei divieti e dei vincoli imposti nella fase più acuta dell'emergenza, superando varie previsioni limitative imposte ai sensi del citato decreto-legge n. 19, a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio, termine che viene ora prorogato al 15 ottobre.
  Il comma 3 dell'articolo 1 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto in esame. Ai sensi del comma 4, viene chiarito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e, quindi, la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
  Il comma 5 dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, che saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
  Fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce, infine, che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per ulteriori quattro anni al massimo. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la disposizione introduce un elemento di flessibilità nell'intento di garantire, nelle diverse situazioni e possibili contesti, quale ad esempio l'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati dell’intelligence, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale.
  Segnala, quindi, che nell'Allegato sono elencate le disposizioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in oggetto, vengono prorogate fino al 15 ottobre 2020. Si tratta della proroga delle seguenti disposizioni, che attengono prevalentemente alla materia sanitaria:Pag. 16
   1. misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – cosiddetto decreto cura Italia);
   2. conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale e norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica (articolo 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   3. misure per consentire il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (articolo 2-quinquies, commi 1-4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   4. incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive nonché della dotazione di personale sanitario, necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   5. misure per consentire alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza da Covid-19 (articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   6. misure per l'istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) (articolo 4-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   7. norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari (articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   8. misure per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari (articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   9. misure in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi (articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   10. norme per la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   11. norme relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività (articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   12. trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19 (articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   13. Fondo destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, deceduti per effetto diretto o «come concausa» Pag. 17del contagio da Covid-19 (articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   14. ricorso al lavoro agile prioritariamente per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, per i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse (articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   15. erogazione di sussidi a connazionali all'estero in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   16. possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute dei consigli degli enti locali e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private, delle fondazioni, nonché delle società (articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   17. continuità della governance degli enti pubblici di ricerca durante il periodo di emergenza (articolo 100, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   18. continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   19. modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento del possesso di qualifiche sanitarie (conseguite in altri Paesi membri dell'Unione) (articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   20. attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
   21. operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41);
   22. termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020);
   23. esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari (articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020);
   24. continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020);
   25. disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assisti (articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – cosiddetto decreto liquidità);
   26. incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti ambulatoriali convenzionati (articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020);Pag. 18
   27. sperimentazione e uso compassionevole dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus Covid-19 (articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020);
   28. commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas (articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020);
   29. termine per la gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni) in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19 (articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70);
   30. riconoscimento a determinate strutture sanitarie di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza (articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – cosiddetto decreto rilancio);
   31. sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici (articolo 81, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020);
   32. disposizioni in materia di lavoro agile per il settore privato (articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020). La sola disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 90 è prorogata fino al 14 settembre 2020;
   33. facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti (articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020);
   34. accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

  Guido DE MARTINI (LEGA) ribadisce, a nome del gruppo della Lega, la netta contrarietà alla proroga dello stato di emergenza e al ricorso ai «famigerati» decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso i quali di fatto il Presidente del Consiglio Conte assume in modo autonomo decisioni rilevanti, senza possibilità di controllo da parte di altri organi costituzionali. Sottolinea che la dichiarazione dello stato di emergenza rappresenta una peculiarità italiana, senza che, peraltro, che attualmente si registri una condizione sanitaria di particolare gravità.
  Osserva che, anche attraverso provvedimenti come quello sulla chiusura delle scuole, viene trasmessa all'estero l'immagine dell'Italia come un Paese che si trova in una situazione particolarmente drammatica.
  Pone, inoltre, in rilievo la condizione di grave difficoltà vissuta da tutti coloro che non sono lavoratori dipendenti in situazioni tutelate, richiamando le problematiche riguardanti figure professionali quali i tassisti, gli albergatori, i ristoratori e i commercianti. Nel dichiararsi consapevole di un possibile nuovo incremento del numero dei contagiati nel futuro, segnala che le misure necessarie potranno essere adottate in quella evenienza, senza lanciare fin da ora un messaggio negativo. Pone, quindi, in rilievo la contraddizione tra le misure coercitive applicate nei confronti dei cittadini italiani e la sostanziale libertà di cui godono molti migranti che, pur risultati positivi al nuovo coronavirus, eludono le misure di quarantena. Cita, in particolare, il caso della sua regione, la Sardegna, segnalando l'impotenza del ruolo delle Forze dell'Ordine rispetto a tale fenomeno. In conclusione, ritiene doveroso Pag. 19porre in evidenza che in molti casi i giudici di pace stanno annullando le sanzioni inflitte sulla base di quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto prive di una valida base legale.

  Elena CARNEVALI (PD), nel rinnovare il proprio convincimento circa la piena legittimità di tutte le opinioni, osserva, rispetto ai rilievi avanzati dal collega De Martini, che occorre tenere in considerazione lo sviluppo, nel corso di questi mesi, delle modalità di adozione dei provvedimenti emergenziali. Segnala, infatti, che, mentre in una prima fase vi è stato indubbiamente un ricorso rilevante ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nella fase attuale le disposizioni sono introdotte attraverso decreti-legge, atti normativi di rango primario sottoposti al controllo parlamentare. In particolare, segnala che il provvedimento in esame reca una proroga di misure già esistenti. Ritiene che i cittadini abbiano compreso, quanto meno nelle aree più duramente colpite dal nuovo coronavirus come quella dove lei risiede, la provincia di Bergamo, l'importanza di un atteggiamento prudente e l'opportunità di adottare norme equilibrate, senza prevedere eccessive restrizioni.
  Nel ricordare l'attuale condizione positiva dell'Italia, soprattutto in confronto a un contesto mondiale e, in alcuni casi, anche europeo di grave criticità, ricorda il recente richiamo effettuato dal Presidente della Repubblica Mattarella a non abbassare le difese, mantenendo un approccio volto a contrastare con efficacia la diffusione del nuovo coronavirus. Ritiene, quindi, che le misure sinora adottate non rischino di creare un eccessivo allarmismo e rappresentino, invece, un segnale equilibrato.
  Invita, inoltre, a monitorare l'applicazione delle norme a livello regionale, ricordando che anche con le ulteriori risorse disponibili grazie al ricorso al deficit di bilancio sarà possibile, in un quadro di sicurezza, sviluppare gli investimenti e la ripresa economica. Ricorda, in proposito, che il lavoro rappresenta lo strumento più efficace per contrastare le disuguaglianze.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottolinea, nuovamente, la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia alla proroga dello stato di emergenza, osservando che la situazione attuale richiede un attento monitoraggio e un controllo della propagazione del virus. Pone l'attenzione sulla diffusione legata alle dinamiche migratorie, richiamando i numerosi casi di positività riscontrati tra i 400 migranti recentemente trasferiti dalla Sicilia nel Lazio.
  Nel ribadire la necessità di gestire con competenza e responsabilità la presente situazione sanitaria, reputa che ciò possa avvenire attraverso gli strumenti ordinari già a disposizione, a partire dalle ordinanze urgenti del Ministro della salute, senza ricorrere a misure straordinarie.
  Osservando che l'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri poteva essere giustificato in una prima fase dell'emergenza, rileva che ciò non è più vero ad oltre sei mesi di distanza. Invita, pertanto, a non mortificare il confronto democratico, segnalando ancora una volta la pericolosità degli strumenti utilizzati sinora, come evidenziato non solo dalla sua parte politica ma anche da numerosi costituzionalisti.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 30 luglio si è unanimemente convenuto di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in titolo alle ore 16 di domani, martedì 4 agosto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, alle ore 12, nella quale potrà proseguire la discussione.

  La seduta termina alle 17.30.

Pag. 20