CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2020
415.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di procedere dapprima all'esame in sede consultiva e successivamente all'esame in sede referente.

  La Commissione consente.

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Di Sarno, ha illustrato il provvedimento in esame. A seguito della richiesta avanzata dal Gruppo della Lega nella seduta di ieri, la deliberazione del parere su tale provvedimento avverrà nella Pag. 23seduta di martedì prossimo, procedendosi, quindi, nella seduta odierna alla discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
Testo unificato C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ed il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti segnalati. Passa quindi all'esame degli identici emendamenti 1.1 Turri, 1.2 Varchi, 1.3 Palmieri e 1.4 Rospi.

  Roberto TURRI (LEGA), prima che inizi l'esame delle singole proposte emendative, chiede al relatore di rivalutare i pareri precedentemente espressi su due emendamenti della Lega di contenuto analogo ad altre proposte emendative che sono state accantonate. Precisa che si tratta in particolare dell'emendamento a sua prima firma 1.21, che interviene su analogo argomento dell'emendamento Bellucci 2.13, nonché dell'emendamento Alessandro Pagano 1.85, che interviene sulla querela di parte analogamente all'emendamento Rospi 1.353.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, concordando sulla richiesta relativa agli emendamenti Turri 1.21 e Alessandro Pagano 1.85, rivedendo il parere precedentemente espresso, ne propone l'accantonamento. Propone inoltre di accantonare, ai fini di una loro più attenta valutazione, gli identici emendamenti Vitiello 5.190, Rospi 5.191 e Di Muro 5.201.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con le proposte del relatore.

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato, che esprime compiutamente la posizione della Lega rispetto al provvedimento in esame. Nel rammentare che tutte le proposte di legge in materia intervengono sugli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, fa presente di aver già spiegato in altre occasioni le ragioni della contrarietà della Lega all'intervento normativo. Rammenta a tale proposito che a giudizio del suo gruppo non si ravvisano motivi per intervenire sulla materia, dal momento che non sussiste alcuna lacuna nel nostro ordinamento penale né si configura, come dimostrato anche dai dati messi a disposizione della Commissione Giustizia, una emergenza sociale tale da giustificare un impegno così serrato sul tema, evidenziando come l'attenzione dei deputati dovrebbe al contrario essere concentrata su ben altre questioni. Pertanto, nel ribadire che il codice penale tutela già le offese alle persone, sottolinea che le disposizioni proposte dal relatore come una ricetta contro le disuguaglianze e le discriminazioni mineranno, invece che consolidare, i principi costituzionali.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo molto brevemente, dal momento che ha già espresso diffusamente le proprie opinioni in sede di discussione sul complesso delle proposte emendative, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.2, soppressivo dell'articolo 1 del testo in esame, rappresenta il cuore delle proposte emendative di Fratelli d'Italia. Pag. 24Precisa a tale proposito che l'articolo 1 del testo unificato interviene sull'articolo 604-bis del codice penale introducendo la nuova categoria della «identità di genere», che costituendo un unicum nel nostro ordinamento comporterebbe notevoli difficoltà interpretative ed applicative.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Palmieri 1.3 e Rospi 1.4; si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Turri 1.1 e Varchi 1.2.

  Roberto TURRI (LEGA) illustrando il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 1.6, fa presente che il contenuto dell'articolo 1 del testo unificato è non soltanto inutile ma anche pericoloso perché, come evidenziato anche da autorevoli soggetti auditi dalla Commissione, rischia di violare diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Nel rammentare quanto sia lunga la storia degli interventi normativi in materia, che iniziano nel corso della XVI legislatura, sottolinea come anche alcuni degli stessi proponenti delle proposte attualmente in esame si siano espressi in passato in maniera critica rispetto ai rischi di violazione della libertà di pensiero nonché alla indeterminatezza e mancanza di tassatività delle norme. A tale proposito ricorda infatti che proprio a fronte di tali rilievi, nel corso del 2006 si è messo mano ai contenuti delle leggi Reale e Mancino, con la diminuzione delle pene precedentemente previste e la modifica di alcune delle terminologie utilizzate, passando a titolo esemplificativo dall'incitamento all'istigazione e dalla propaganda alla diffusione di idee. Nell'evidenziare che tali tentativi non hanno dato buoni risultati, dal momento che diverse sentenze della Corte di cassazione hanno sottolineato in alcuni casi la violazione del diritto dei cittadini ad esprimere le proprie libere opinioni, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.6 interviene a sostituire l'articolo 604-bis del codice penale, tra l'altro riducendo l'importo della multa in caso di propaganda pubblica e prevedendo la pena della reclusione soltanto nel caso in cui l'istigazione sia avvenuta in modo concretamente idoneo a commettere atti di discriminazione. In conclusione, nel ribadire che per la Lega sarebbe state preferibile la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, fa presente che l'intervento recato dall'emendamento a sua prima firma 1.6 rappresenta una soluzione di compromesso.

  Ingrid BISA (LEGA) interviene con riguardo ai primi emendamenti all'articolo 1 presentati dalla Lega, affinché resti agli atti della Commissione la sua piena condivisione delle considerazioni testé svolte dal capogruppo. Sottolinea in particolare di non condividere in alcun modo l'impianto del testo unificato, che è volto ad introdurre nel codice penale una tutela rafforzata per una specifica categoria di soggetti, a suo parere determinando forme di discriminazione nei confronti delle persone eterosessuali che da tale tutela risulterebbero esclusi. Fa presente inoltre che nel nostro ordinamento sono già sanzionate tutte le forme di offesa alle persone, senza alcuna differenziazione sulla base dell'orientamento sessuale. Nel ritenere pertanto che le norme introdotte dal testo in esame comporteranno difficoltà oltre che interpretative anche sociologiche, determinando situazioni ambigue nell'applicazione concreta delle disposizioni, precisa che l'emendamento Turri 1.6 rappresenta una soluzione di compromesso. In conclusione ribadisce che l'impianto del testo in esame è incongruo e fuorviante per il nostro ordinamento, che si basa sulla tutela indistinta di tutti i soggetti.

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.6.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea che l'emendamento a sua prima firma 1.7 è volto ad estendere la tutela che il relatore vorrebbe limitata alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere anche alle offese che fossero determinate dall'aspetto fisico o da Pag. 25altre caratteristiche del soggetto. Rileva infatti a tale proposito come in caso di approvazione del testo in esame, si rischierebbero 4 anni di carcere nel caso in cui le ingiurie fossero rivolte ad un soggetto omosessuale mentre non costituirebbe reato, ad esempio, ingiuriare una donna per il suo peso. Pertanto sottolinea che il suo emendamento, senza togliere nulla all'intervento del relatore, mira a sanzionare anche altre forme di discriminazione, modificando di conseguenza anche il titolo della sezione I bis del Libro secondo del codice penale, al fine di ripristinare il carattere di generalità e astrattezza della norma. Invita pertanto i colleghi ad esprimersi in senso favorevole sull'emendamento a sua prima firma 1.7.

  La Commissione respinge l'emendamento Paolini 1.7.

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.8 sopprime gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, introducendo nel contempo una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso, tra l'altro, per motivi fondati sul sesso o sull'orientamento sessuale. Sottolinea che tale intervento è volto a sgomberare il campo dagli argomenti utilizzati dalla maggioranza, che hanno giustificato la necessità di rafforzare la tutela per le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale anche in ragione del fatto che l'Italia sarebbe uno dei pochi Paesi europei a non essere intervenuto in materia con una fattispecie autonoma. Pertanto nell'evidenziare che in realtà nella maggioranza degli altri Paesi ci si è limitati ad introdurre una circostanza aggravante, pur convinti che già attualmente le norme penali tutelino a sufficienza le discriminazioni o le violenze alle persone, essendo peraltro previsto il ricorso alle aggravanti dei motivi abbietti o futili, ribadisce che l'emendamento a sua prima firma 1.8 è volto ad eliminare qualsiasi alibi sull'argomento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 1.8, 1.11 e 1.12 nonché gli identici emendamenti Turri 1.13 e Varchi 1.17.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palmieri 1.19: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.18.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che i deputati Siracusano, Pittalis e Cristina sottoscrivono i successivi emendamenti a prima firma dell'onorevole Palmieri. Avverte altresì che la deputata Emanuela Rossini sottoscrive gli articoli aggiuntivi Siani 4.02 e Viscomi 4.01 e 4.04. Accogliendo quindi la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Turri 1.21 e Bellucci 1.35.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, fa presente che l'accantonamento degli emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, comporta l'accantonamento della votazione di molte delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Pertanto chiede alla Presidente di sospendere brevemente la seduta per consentire una attenta valutazione delle proposte emendative coinvolte.

  Francesca BUSINAROLO (M5S). concordando con la richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.30.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) fa presente che, a seguito dell'accantonamento degli emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, devono intendersi accantonati gli emendamenti Alessandro Pagano 1.20, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 1.39 e Varchi 1.44, gli emendamenti Varchi 1.34, Rospi 1.23 e 1.22, Alessandro Pagano 1.24 e Varchi 1.104, nonché gli identici emendamenti Vitiello 1.9 e Bartolozzi 1.10, dei quali peraltro il relatore aveva già proposto l'accantonamento.

Pag. 26

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.53.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra il suo emendamento 1.93, volto a tutelare le scelte educative delle famiglie e degli operatori scolastici nell'ambito di percorsi in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.93.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra il suo emendamento 1.97, che, analogamente all'emendamento precedente, è volto a tutelare la libertà delle scelte adottate da associazioni e movimenti che operano con finalità di promozione della famiglia.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.97.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra i suoi emendamenti 1.98, 1.99,1.101 e 1.140, volti ad escludere la rilevanza penale e l'obbligatorietà dell'azione della magistratura se l'espressione di pensieri ed opinioni contrarie ai contenuti del provvedimento in esame si verifichino nell'ambito di associazioni e movimenti che operano con finalità di promozione della famiglia, della solidarietà sociale, del principio di sussidiarietà o con finalità religiose.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.98, 1.99, 1.101 e 1.140.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) con riferimento alla la procedibilità penale, fa notare che limitarla ai casi di querela da parte della persona offesa è finalizzata anche ad evitare di oberare le procure della Repubblica in assenza di richieste.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che occorre disporre l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.108 in quanto incidente sulla tematica della querela di parte, oggetto di altre proposte emendative per le quali il relatore ha avanzato richiesta di accantonamento. Aggiunge poi che, a seguito del disposto accantonamento degli emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, sono da considerarsi accantonati gli emendamenti Pagano 1.85, Turri 1.14, gli identici emendamenti Turri 1.15 e Varchi 1.141, gli identici emendamenti Palmieri 1.142 e Turri 1.143, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 1.151 e Maschio 1.156, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 1.153 e Maschio 1.158, nonché gli emendamenti Varchi 1.146 e Maschio 1.198.

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra il suo emendamento 1.179, volto a ridurre i margini di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nell'interpretazione della norma, allo scopo di evitare indebite ingerenze nelle attività di organizzazioni, associazioni e movimenti che operano nell'ambito di percorsi scolastici. Tale emendamento, come quelli successivi a sua firma, ferma restando la totale contrarietà del gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento, cercano di limitare i danni di una sua applicazione indiscriminata in determinati contesti, tutelando la libertà di opinione. Auspica pertanto l'accoglimento dell'emendamento, per evitare di trasformare in terreno di scontro ideologico le istituzioni scolastiche, a partire da quelle dell'infanzia.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 1.179, 1.183, 1.184, 1.185 e 1.187.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene per sottoscrivere l'emendamento Alessandro Pagano 1.203.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), illustrando l'emendamento Alessandro Pagano 1.203, da lui testé sottoscritto, osserva che esso è volto, come i successivi Alessandro Pagano 1.204, 1.210, 1.214, 1.215 e 1.218, a evitare il rischio di utilizzare la denuncia penale a scopo intimidatorio e di pressione su chi manifesta opinioni diverse in ambiti precisi, ad esempio nell'ambito di percorsi universitari, Pag. 27di associazioni, di contesti aziendali o professionali, di movimenti politici e di convegni. Per tali motivi auspica che il relatore, condividendo le finalità di tali emendamenti, modifichi il parere contrario precedentemente espresso.

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 1.203.

  Anna Rita TATEO (LEGA) sottoscrive tutti i successivi emendamenti a prima firma dell'onorevole Alessandro Pagano.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alessandro Pagano 1.204, 1.210, 1.214, 1.215 e 1.218.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che occorre disporre l'accantonamento dell'emendamento Maschio 1.193, in quanto incidente sul tema della querela di parte oggetto di altre proposte emendative delle quali il relatore ha chiesto l'accantonamento. Accogliendo poi la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Turri 1.222.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.235.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.352, di cui è firmataria, volto a sanzionare penalmente le sempre più diffuse pratiche cosiddette di theyby nei confronti di minorenni. Esprime la sua preoccupazione che tali pratiche, se adottate da personaggi famosi, possano influenzare negativamente l'opinione pubblica.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.352.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, a seguito dell'accantonamento delle proposte emendative Turri 1.21 e Bellucci 1.35, sono da intendersi accantonati anche gli emendamenti Alessandro Pagano 1.49, 1.60, 1.54, 1.58, 1.50 e 1.48, nonché gli identici emendamenti Turri 1.16 e Varchi 1.238, gli identici emendamenti Turri 1.239 e Palmieri 1.240, gli emendamenti Varchi 1.271 e 1.265, nonché l'emendamento Alessandro Pagano 1.241.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.277, 1.279 e 1.280.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), richiamandosi ai suoi precedenti interventi, illustra il suo emendamento 1.281, volto a tutelare la libertà di espressione del pensiero da parte di organizzazioni, associazioni o movimenti che operano con finalità di promozione della famiglia. La tutela di tali libertà appare sempre più necessaria a fronte del moltiplicarsi degli attacchi, anche feroci, ad associazioni che si adoperano per la promozione di manifestazioni in difesa della famiglia tradizionalmente intesa, dimostrando la necessità di contrastare una tale deriva.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Varchi 1.281, gli identici emendamenti Varchi 1.285 e Alessandro Pagano 1.305, nonché gli emendamenti Maschio 1.316 e Varchi 1.290.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che occorre disporre l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.300, in quanto incidente sul tema della querela di parte oggetto di altre proposte emendative delle quali il relatore ha chiesto l'accantonamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alessandro Pagano 1.307, 1.309 e 1.313.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Rospi 1.353.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.350, di cui è firmataria, volto a limitare i margini di discrezionalità dell'autorità giudiziaria Pag. 28nella identificazione della condotta con rilevanza penale.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.350.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.351, di cui è firmataria, volto a escludere che si configuri una fattispecie penale nel caso in cui la condotta sia fondata su un mero sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.351.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che a seguito dell'accantonamento degli emendamenti Turri 1.21 e Bellucci 1.35, sono da intendersi accantonati anche gli identici emendamenti Turri 1.331 e Montaruli 1.332, gli emendamenti Montaruli 1.340, nonché gli emendamenti Maschio 1.348 e 1.346. Accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Alessandro Pagano 1.06 e Bartolozzi 1.02, Fa poi presente che, a seguito del disposto accantonamento dell'emendamento Rospi 1.353, incidente sulla tematica della querela di parte, sono da intendersi accantonati anche gli articoli aggiuntivi Alessandro Pagano 1.07 e Bartolozzi 1.01. Avverte, quindi, che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 2.

  Roberto TURRI (LEGA) esprime l'auspicio che la Commissione approvi il suo emendamento 2.3, identico agli emendamenti Montaruli 2.1 e Rospi 2.2, volto alla soppressione dell'articolo 2.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rospi 2.2, identico agli emendamenti Montaruli 2.1 e Turri 2.3, si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Montaruli 2.1 e Turri 2.3.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 2.5, chiede che sia accantonato, essendo di contenuto analogo agli emendamenti all'articolo 1, in precedenza accantonati, volti a rivedere l'ambito oggettivo della modifica all'articolo 604-bis del codice penale.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide la proposta del collega Turri.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, a seguito della richiesta del collega Turri, propone l'accantonamento dell'emendamento Turri 2.5.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Turri 2.5 e avverte che, a seguito di tale accantonamento, sono accantonati tutti i successivi emendamenti all'articolo 2. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri il relatore ha chiesto l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Maschio 2.01 e Costa 2.02.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ricordando il suo impegno a ricercare soluzioni condivise su temi di particolare interesse per le opposizioni, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 avanzata dal relatore.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), in qualità di firmataria dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, accetta la proposta di riformulazione del relatore.

  Flavio DI MURO (LEGA) ritiene opportuno che i gruppi abbiano un tempo congruo per valutare la posizione da assumere sulla proposta di riformulazione.

  Anna Rita TATEO (LEGA) condivide la proposta del collega Di Muro, anche perché, ad una prima lettura, la nuova formulazione Pag. 29dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 sembrerebbe avere una portata normativa diversa dal testo originario.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) fa notare come nel testo della riformulazione non si preveda l'esplicita esclusione della legittimità di espressioni, di convincimenti, di opinioni e condotte, purché non istighino all'odio e alla violenza.

  Franco VAZIO (PD) fa presente che tale esclusione si ritrova nell'articolo aggiuntivo Maschio 2.01, sul quale vi è una richiesta di accantonamento, ma non nel testo dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02.

  Flavio DI MURO (LEGA) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nella sua formulazione originaria e di porlo in votazione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente di non poter mettere in votazione il testo originario dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, in quanto è stata accolta da uno dei firmatari la proposta di riformulazione del relatore.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede conferma dell'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Maschio 2.01.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo Maschio 2.01, propone di riformularlo nei medesimi termini proposti per l'articolo aggiuntivo Costa 2.02, che peraltro incidono sulla medesima tematica affrontata dall'emendamento Turri 1.222, in precedenza accantonato. Avverte tuttavia che, se la sua proposta di riformulazione non dovesse essere accettata dai firmatari dell'articolo aggiuntivo Maschio 2.01, inviterà al ritiro della stessa, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Ciro MASCHIO (FDI) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 2.01 in un contesto in cui non è ancora chiaro quale sia l'intendimento della maggioranza. Chiede, pertanto, che il suo articolo aggiuntivo 2.01 rimanga accantonato.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ritiene che si possa procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nella nuova formulazione, mantenendo accantonato l'articolo aggiuntivo Maschio 2.01.

  Flavio DI MURO (LEGA) ribadisce che andrebbero accantonate tutte le proposte emendative incidenti sulla questione della libera manifestazione di opinioni Precisa poi che avrebbe voluto sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 nella sua versione originaria, in quanto più chiara e corretta rispetto alla riformulazione accettata dai firmatari, e teme che essa sottenda la volontà del relatore di fare concessioni per ottenere l'appoggio di alcuni gruppi di opposizione.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) desidera porre sia una questione di merito che di metodo in ordine all'articolo aggiuntivo Costa 2.02, di cui il relatore ha proposto una riformulazione. Ricorda che sono stati accantonati numerosi emendamenti su temi rilevanti come la tutela della libertà di espressione, tema trasversale caro a tutti i gruppi parlamentari. Nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata da parte del relatore, ritiene che, in questa fase, non si possa parcellizzare il dibattito su ulteriori e analoghi emendamenti accantonati che riguardano lo stesso tema, rinviandolo ad un momento successivo. Chiede pertanto alla Presidenza e al relatore di poter proseguire congiuntamente su tutti gli emendamenti accantonati che perseguano le medesime finalità anche al fine di garantire un ordinato prosieguo dei lavori. Si tratta, a suo giudizio, anche di garantire il mantenimento di un delicato equilibrio raggiunto tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. Invita pertanto a riflettere sull'opportunità anche di una breve sospensione della seduta.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare come la Commissione abbia fin qui svolto Pag. 30un approfondito dibattito sul tema della tutela della libertà di espressione, ritiene che la formulazione proposta dal relatore e da lei accolta dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, rappresenti una soluzione soddisfacente anche al fine di impedire una eccessiva chiusura del sistema giuridico. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto fin qui dal relatore, ritenendo condivisibile lo sforzo di migliorare il testo in discussione anche al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare scelte di censura della libertà di espressione. Ritiene quindi opportuno che la Commissione voti l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 così come riformulato e che ciascun gruppo si assuma la conseguente responsabilità.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la formulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 sia eccessivamente generica e per certi versi anche pleonastica, dal momento che la tutela della libertà di manifestazione del pensiero è già prevista dall'articolo 21 della Costituzione. Nel ribadire di non comprendere appieno la portata della suddetta riformulazione, giudica un errore che non sia previsto un esplicito riferimento alle condotte di istigazione all'odio e alla violenza come elementi costitutivi delle fattispecie penalmente rilevanti. A tale riguardo segnala la formulazione dell'emendamento Turri 1.222 che certamente appare più chiara ed esaustiva rispetto allo scopo di evitare inutili e costosi processi. Ricorda, altresì, come tale previsione sia prevista anche nell'ambito del diritto internazionale, stigmatizzando l'obiettivo del testo unificato in esame di voler colpire le manifestazioni di mero dissenso.

  Anna Rita TATEO (LEGA), nel condividere l'intervento del collega Paolini ,preannuncia il voto contrario sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 che a suo giudizio va in senso contrario alla formulazione originaria della proposta emendativa.

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'evidenziare come dal dibattito attualmente in corso emerga una situazione assai complessa rispetto agli accordi già raggiunti tra i vari gruppi di maggioranza ed opposizione, ritiene che la posizione assunta dal gruppo di Forza Italia sulla formulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 rappresenti una rottura dello schema iniziale di accordo. Al fine di evitare uno strappo difficilmente ricucibile, chiede alla Presidenza che anche l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 sia accantonato al fine di un esame contestuale con gli altri emendamenti precedentemente accantonati, di contenuto analogo.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel rivolgersi alla Presidenza e al relatore, esprime stupore per la posizione assunta dalla collega Bartolozzi sulla proposta di riformulazione avanzata dal relatore sull'articolo aggiuntivo Costa 2.02. A tale riguardo ricorda che durante le audizioni svolte numerosi esperti interpellati hanno concordato sul concreto rischio che il testo in esame potesse compromettere una piena ed efficace tutela della libertà di espressione del pensiero già prevista dall'ordinamento giuridico. Nel ritenere che la riformulazione proposta possa rappresentare effettivamente una base per un accordo trasversale, invita i colleghi a una condivisione su tale delicata questione al fine di scongiurare il rischio di una violazione della libertà di espressione e il conseguente perseguimento di condotte non penalmente rilevanti. Al riguardo ritiene necessario che si assicuri anche il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, anch'esso tutelato dalla Costituzione mediante un'ulteriore riflessione sull'articolo aggiuntivo in esame. Nel ritenere non auspicabile l'accantonamento, preannuncia che il gruppo della Lega potrebbe decidere di votare in senso contrario, laddove non si raggiunga un accordo, proprio su una tematica sulla quale c’è stata un'evidente apertura da parte della maggioranza.

Pag. 31

  Matilde SIRACUSANO (FI) con riferimento all'articolo aggiuntivo Costa 2.02, evidenzia come esso incida su una tematica sulla quale si sono manifestate diverse sensibilità all'interno del gruppo di Forza Italia. Nel sottolineare che su tale delicata questione il suo gruppo lascerà certamente libertà di voto, fa quindi notare come una parte del gruppo potrebbe esprimersi in senso contrario.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ricorda come l'obiettivo della riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, che ritiene estensibile anche agli ulteriori emendamenti accantonati di contenuto analogo, rappresenti una mediazione di alto profilo che infatti è stata accolta dai proponenti. Pertanto rinnova al collega Maschio la richiesta di accogliere la riformulazione del suo articolo aggiuntivo nei medesimi termini della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02, invitando in caso contrario al ritiro al fine di non dover esprimere un parere contrario.

  Ciro MASCHIO (FDI) dichiara di non accogliere la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.01 e di non volerlo ritirare anche perché reputa tardiva la richiesta, frutto di un accordo con esponenti di altri gruppi di opposizione. Evidenzia quindi come in realtà la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 sia una forzatura e, al di là delle buone intenzioni, possa compromettere il buon andamento dei lavori della Commissione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) desidera ribadire che la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 non possa ritenersi idonea ad escludere il rischio di rendere perseguibili condotte penalmente non rilevanti. Al riguardo insiste affinché, nella formulazione del testo in esame, sia garantita la massima tutela della libertà di espressione in tutte le ipotesi nelle quali non ricorra anche la fattispecie dell'istigazione all'odio e alla violenza così come previsto anche dal diritto internazionale.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra in qualità di cofirmataria l'articolo aggiuntivo Maschio 2.01 sottolineando come esso si prefigga una finalità diversa rispetto all'articolo aggiuntivo Costa 2.02 con il quale, a suo giudizio, si sceglie di mettere nelle mani della magistratura delle decisioni delicate sulla punibilità di determinate condotte. Più in generale evidenzia come il gruppo di Fratelli d'Italia non sia alla ricerca di facili compromessi, ma persegua la tutela di determinati valori che giudica non negoziabili. Al riguardo, condividendo la necessità di garantire la punibilità dell'istigazione all'odio e alla violenza, ritiene prioritario tutelare la libertà di espressione del pensiero ed evitare interpretazioni estensive delle norme che vadano al di là delle intenzioni del legislatore. Nell'esprimere una certa sorpresa rispetto all'evidente accordo tra i gruppi di maggioranza e il gruppo di Forza Italia su emendamenti che affrontano temi di estrema delicatezza, ribadisce come l'obiettivo di Fratelli d'Italia sia quello di una battaglia autentica che si pone come obiettivo quello di porre dei chiari limiti alle condotte punibili e da ritenere penalmente rilevanti. Nel ribadire di non giudicare accettabile la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Maschio 2.01 che rappresenta una soluzione di garanzia del sistema giuridico penale.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Maschio 2.01; approva quindi l'articolo aggiuntivo Costa 2.02 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rospi 3.1: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Maschio 3.2, Zanettin 3.3 e Turri 3.4.

  Roberto TURRI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima Pag. 32firma 3.5 volto a riscrivere i contenuti dell'articolo 3 della legge Mancino prevedendo una riduzione delle pene previste, modificando gli elementi costitutivi della fattispecie dell'istigazione alla discriminazione e alla violenza nonché intervenendo sulla disciplina delle pene accessorie.

  La Commissione l'emendamento Turri 3.5.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.6 volto a circoscrivere la fattispecie dell'ingiuria allo scopo di tutelare i diritti di tutti i cittadini ed evitare incomprensibili discriminazioni e disparità di trattamento. Al riguardo ritiene che il relatore su tale delicata questione dovrebbe assumere un diverso orientamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paolini 3.6, Turri 3.7, gli identici Alessandro Pagano 3.8 e Turri 3.9, nonché l'emendamento Turri 3.22.

  Ingrid BISA (LEGA) dichiara di sottoscrivere tutti i successivi emendamenti presentati dal collega Alessandro Pagano.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alessandro Pagano 3.111, 3.43, 3.45, 3.75, 3.79, 3.83, 3.105, Lucaselli 3.187, gli identici emendamenti Turri 3.13, Alessandro Pagano 3.12 e Paolini 3.171, nonché gli emendamenti Varchi 3.190 e 3.191.

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.119 volto a rendere rilevante l'età del condannato ai fini della valutazione del giudice in ordine al ravvedimento e alla gravità del reato ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ritenendo che l'età debba essere considerata un elemento di favore nella valutazione condotta dal giudice.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 3.119.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alessandro Pagano 3.14, Paolini 3.172 e Turri 3.15, gli identici emendamenti Paolini 3.173, Alessandro Pagano 3.16 e Turri 3.17, l'emendamento Lucaselli 3.195, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 3.18 e Turri 3.19, gli identici emendamenti Turri 3.20 e Alessandro Pagano 3.21 e l'emendamento Varchi 3.200.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Varchi 3.199, Vitiello 3.181 e Bartolozzi 3.180.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Turri 3.174 e Alessandro Pagano 3.175, e gli emendamenti Paolini 3.179 e Varchi 3.202.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, dichiara che l'emendamento Marco Di Maio 3.207 è assorbito dall'articolo aggiuntivo Costa 2.02 (nuova formulazione), precedentemente approvato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alessandro Pagano 3.168, Potenti 3.169 e Turri 3.170, nonché gli emendamenti Varchi 3.222 e Maschio 3.114.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.1, Turri 4.26, Varchi 4.27, Bartolozzi 4.28, Vitiello 4.29 e Rospi 4.30, Avverte che, a seguito di tale accantonamento, devono intendersi accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4. Dichiara poi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Costa 2.02 (nuova formulazione) l'articolo aggiuntivo Viscomi 4.01. Accogliendo infine la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Siani 4.02, Magi 4.03 e Viscomi 4.04. Passando alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 5, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pag. 33Rospi 5.17: si intende vi abbia rinunziato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.15, Bartolozzi 5.16, Turri 5.18 e Lucaselli 5.19.

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.20 che sostituisce l'originario articolo 5 del testo unificato in esame, al fine di istituire una giornata nazionale per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione. Fa presente che la Lega, ritenendo che non si debbano compiere atti di discriminazione o di violenza nei confronti di chicchessia, reputa che, contrariamente a quanto proposto dal relatore, tale giornata debba essere finalizzata a condannare qualsiasi comportamento offensivo nei confronti di chiunque.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turri 5.20, gli identici emendamenti Maschio 5.72 e Alessandro Pagano 5.62, nonché gli emendamenti Alessandro Pagano 5.2 e 5.69.

  Manfredi POTENTI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 5.71, fa presente di aver individuato per la giornata dedicata al contrasto di ogni forma di discriminazione la data del 21 marzo, che festeggia a livello internazionale a partire dal 1960 l'eliminazione della discriminazione razziale. Rammenta a tale proposito che tale data è stata scelta per ricordare il 21 marzo 1960, quando in Sudafrica, in piena apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore, uccidendone sessantanove e ferendone centottanta e che, in ricordo di tale evento, nel 1979 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato un programma di attività a livello mondiale contro il razzismo e la discriminazione razziale. Ritiene pertanto giusto dedicare la giornata nazionale istituita dal testo unificato al contrasto di ogni forma di discriminazione, invece di fare riferimento a categorie specifiche sulle quali peraltro, a suo parere, nel prossimo futuro potrebbe essere necessario intervenire ai fini di modifiche ed integrazioni. Pertanto, nel rammentare anche la risoluzione 72/175 del 2017 con la quale le Nazioni Unite vincolano i Paesi ad assumere iniziative efficaci di contrasto alla discriminazione razziale, considera opportuno che la data del 17 maggio contenuta nel testo unificato venga sostituita con quella fortemente simbolica del 21 marzo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Potenti 5.71 e gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.7 e Varchi 5.75.

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 5.78 ha, come molti altri di contenuto analogo, caratteristiche di sano e legittimo ostruzionismo, sottolineando ironicamente l'intenzione di astenersi dalla votazione essendo in evidente conflitto di interessi in quanto rientrante nella categoria dei «calvi» alla quale l'emendamento fa riferimento.

  Flavio DI MURO (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla votazione sull'emendamento Maschio 5.78.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 5.78 e Alessandro Pagano 5.64, nonché gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.63 e Maschio 5.22, e gli emendamenti Montaruli 5.21 e 5.23.

  Flavio DI MURO (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla votazione sull'emendamento Montaruli 5.24.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 5.24.

  Ciro MASCHIO (FDI), fa presente che l'emendamento a sua prima firma 5.61 non ha alcuna finalità ostruzionistica, dal momento che sono sempre più frequenti casi di discriminazione, anche espressa in Pag. 34forma violenta, nei confronti dei singoli o delle organizzazioni che si riconoscono nella famiglia tradizionale, peraltro tutelata dalla nostra Costituzione. Preferisce non ripetere le parole volgari, già citate in precedenti interventi, che la senatrice Cirinnà, la quale si rifà evidentemente ad un'interpretazione unilaterale del concetto di diritti civili, ha rivolto a coloro che credono in Dio, nella Patria e nella famiglia. Nel ritenere che atteggiamenti simili configurino una condotta parificabile per violenza e per lesione dei diritti individuali ai comportamenti omofobici, esprime la convinzione che, qualora si ravvisasse l'esigenza di codificare le singole categorie offese, invece di ricondurle alla generica tutela che l'ordinamento penale riserva contro le ingiurie, analogo intervento dovrebbe essere previsto anche nei confronti delle persone aggredite in quanto portatrici di determinati valori religiosi e culturali. Rammenta inoltre come, in termini di sensibilità sociale, si registri una maggiore indignazione dell'opinione pubblica quando ad essere offesi siano soggetti omosessuali rispetto ai casi in cui invece i destinatari delle ingiurie siano aderenti al movimento in favore della famiglia. Pertanto, nel ribadire l'inopportunità di riservare lo status di vittima soltanto a specifiche categorie di persone, auspica il voto favorevole dei colleghi sull'emendamento a sua prima firma 5.61.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 5.61.

  Flavio DI MURO (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla votazione sull'emendamento Montaruli 5.25.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 5.25, 5.26 e 5.31, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.178 e Varchi 5.179, nonché gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.180, Turri 5.199 e Maschio 5.181.

  Flavio DI MURO (LEGA) in considerazione del fatto che sono accantonate tutte le proposte emendative riferite alla scuola, chiede che venga accantonato analogamente anche l'emendamento Alessandro Pagano 5.198.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, conferma con riguardo all'emendamento Alessandro Pagano 5.198 il parere contrario precedentemente espresso.

  La Commissione respinge l'emendamento Alessandro Pagano 5.198.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Vitiello 5.190, Rospi 5.191 e Di Muro 5.201 e dell'emendamento Di Muro 5.202. Aggiunge che devono pertanto intendersi accantonati anche gli emendamenti Varchi 5.194 e 5.195, nonché Potenti 5.200.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge Varchi 5.197, gli identici emendamenti Maschio 5.207 e Alessandro Pagano 5.189, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.9 e Varchi 5.206, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.13 e Varchi 5.204, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.14 e Maschio 5.203, l'emendamento Montaruli 5.208 e l'articolo aggiuntivo Montaruli 5.101.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che si passa alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 6. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rospi 6.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Palmieri 6.1, Turri 6.2, Varchi 6.4 e Alessandro Pagano 6.5.

  Roberto TURRI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 6.6, rammenta preliminarmente che l'articolo 6 del testo unificato interviene a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al fine di estendere anche agli atti discriminatori fondati sull'orientamento Pag. 35sessuale le funzioni dell'ufficio specificamente preposto alla promozione della parità di trattamento e alla rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Per analogia con le considerazioni già svolte in merito all'istituzione dalla giornata nazionale, non ritenendo opportuna una tutela specifica per determinate categorie, esprime pertanto la convinzione che il citato ufficio dovrebbe estendere le proprie funzioni ad ogni forma di discriminazione, richiamandosi ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Chiede in conclusione al relatore di valutare l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 6.6, che reca un intervento di carattere estensivo.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, accogliendo la richiesta del collega, propone l'accantonamento dell'emendamento Turri 6.6.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la proposta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Turri 6.6. Avverte che si passa quindi alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 7.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede di intervenire sull'emendamento a sua firma 7.1.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che in sede di dichiarazione di voto possono intervenire esclusivamente i componenti della Commissione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) precisa di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia, in sostituzione della collega Varchi.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel far presente che non risulta pervenuta alcuna richiesta di sostituzione, precisa peraltro che non si può procedere alla sostituzione di un componente della Commissione che abbia già partecipato a votazioni nel corso della medesima seduta. Tuttavia le consente di intervenire in via del tutto eccezionale.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), rettificando quanto detto, fa notate che è stato testé comunicato da suo gruppo che sostituirà per la seduta l'onorevole Lollobrigida. Nel sottolineare preliminarmente che il nostro ordinamento penale già prevede norme a tutela delle offese alle persone, che devono essere applicate a tutti i casi, a prescindere dalla specifica categoria coinvolta, ritiene che in tutti i casi in cui si operino delle distinzioni si corra il rischio di introdurre elementi di discriminazione e di fornire occasioni di strumentalizzazione, con la conseguenza ulteriore di aggravare il compito dei tribunali chiamati ad applicare le disposizioni di legge. Nel sottolineare che la norma è necessariamente a carattere generale, affidandosi alla sua efficace applicazione per la risoluzione dei casi particolari, ritiene che analogo ragionamento possa valere anche con riferimento al contenuto dell'articolo 7 del testo unificato. Nel fare presente infatti che esso è volto a destinare una quota delle risorse del Fondo per le pari opportunità ad una determinata categoria di interventi, evidenzia che in maniera analoga bisognerebbe procedere ad ulteriori distinzioni nella destinazione delle somme, a titolo esemplificativo a favore dei bambini maltrattati o delle donne discriminate sul lavoro. Evidenzia inoltre come l'intervento operato dal relatore sul citato fondo ponga in primo luogo un problema di natura economica, dal momento che tali somme, una volta destinate ad interventi specifici non potranno essere più utilizzate per altre finalità. Nell'esprimere in secondo luogo la convinzione che la definizione di fondo per le pari opportunità costituisca già di per sé la garanzia di una sua applicazione generalizzata, chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 7.1 per una sua più compiuta valutazione sia dal punto di vista sostanziale sia per quanto riguarda le implicazioni di bilancio, ritenendo che Pag. 36le risorse pubbliche debbano andare a beneficio di tutti.

  Roberto TURRI (LEGA), nel ritenere che il relatore sarà presumibilmente contrario ad accantonare emendamenti volti a sopprimere integralmente un articolo del suo testo unificato, chiede che venga valutata la possibilità di accantonare i successivi emendamenti volti a prevedere che le risorse del fondo siano destinate a contrastare ogni forma di discriminazione.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, nell'apprezzare gli spunti di riflessione forniti dal collega Turri, fa presente che l'obiettivo del testo unificato è quello di finanziare centri specifici contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale o identità di genere, finalizzati ad offrire assistenza e rifugio ai soggetti che si trovino in condizioni di difficoltà anche in ragione del contesto familiare di riferimento. Ritiene infatti che non siano opportune sovrapposizioni con altre organizzazioni già esistenti e rodate, quali i centri che, come le colleghe Annibali e Boldrini ben sanno, sono volti invece a fornire assistenza alle donne vittime di violenza. Pertanto dichiara di non accogliere la richiesta di accantonamento avanzata dal collega Turri.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Lucaselli 7.1, Bartolozzi 7.2, Alessandro Pagano 7.3 e Turri 7.5, e l'emendamento Varchi 7.7.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Magi 7.13.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 7.6 e Maschio 7.25, nonché gli identici emendamenti Maschio 7.26 e Turri 7.27.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Magi 7.01 e 7.02 Constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 7.03, si intende vi abbiano rinunciato. Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento degli emendamenti Maschio 8.10 e Di Muro 8.15. Avverte quindi che si passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 9.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nell'illustrare i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 9.4, si dichiara onorato di concludere l'attuale fase di esame delle proposte emendative con un intervento su un articolo importante del testo unificato, che è volto a stabilire la provenienza delle risorse destinate a finanziare i nuovi specifici obiettivi del fondo per le pari opportunità. Nell'esprimere la propria sorpresa per il fatto che nessun altro gruppo abbia ritenuto di presentare proposte emendative riferite all'articolo 9, facendo presente che a suo parere le specifiche iniziative previste nel testo unificato non devono in alcun modo essere finanziate da risorse pubbliche, sottolinea che la sua proposta prevede l'erogazione liberale da parte di privati cui spetterebbe una detrazione del 30 per cento, per un importo non superiore ai 30 mila euro. In conclusione evidenzia che la sua proposta è volta a responsabilizzare il legislatore circa la necessità di fornire giustificazioni per il fatto che si destinino risorse ad alcuni temi specifici come quelli oggetto dell'intervento normativo in esame, mentre analoghe iniziative non vengono assunte per le famiglie numerose o per i soggetti in difficoltà a causa dell'emergenza economica in corso.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 9.4.

  Roberto TURRI (LEGA) ritiene opportuno soprassedere sulla votazione dell'emendamento Tit. 1 del relatore, essendo state accantonate diverse proposte emendative che intervengono sugli articoli 1 e 2 Pag. 37del testo unificato con l'obiettivo di definire le categorie oggetto di tutela.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ritenendo condivisibile la considerazione del collega Turri, propone di accantonare il suo emendamento Tit. 1.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Tit. 1 del relatore.
  Avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, l'esame delle proposte emendative accantonate avrà luogo nella giornata di martedì. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.

Pag. 38