CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2020
410.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 129

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sergio BATTELLI, presidente, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione di merito ha segnalato l'intenzione di chiudere l'esame del provvedimento, dando mandato al relatore, nella seduta di oggi già fissata per le ore 14 e ciò anche in relazione alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, prevista a partire dal prossimo lunedì.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione, illustra il testo della proposta di legge rilevando, in via preliminare, Pag. 130come esso sia il frutto di un lungo lavoro istruttorio, avviato nel dicembre del 2018 e giunto ora a conclusione in prima lettura dopo un’iter complesso, nel corso del quale sono state svolte anche molte audizioni di rappresentanti delle categorie interessate, che ne ha dilatato sensibilmente i contenuti e modificato l'impostazione iniziale.
  Fa presente che il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito si compone ora di 59 articoli suddivisi in VIII Capi, recanti norme che spaziano dalle misure di sostegno al settore agricolo, agli interventi di semplificazione, anche in materia di fiscalità agricola e zootecnia sino alle misure per le emergenze anche fitosaniarie e avicole e alla disciplina dei controlli in agricoltura e in materia di contratti e di accesso ai fondi agricoli; la proposta reca altresì una delega al Governo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli e una per la razionalizzazione e ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.
  Ricordando che l'esame in Assemblea della proposta di legge inizierà la prossima settimana, evidenzia, in via preliminare e per quanto di competenza della Commissione, come alcune delle sue disposizioni debbano essere valutate alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la quale tra l'altro consente, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, prevedendo altresì che conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione europea possa considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni degli scambi.
  Osserva che, com’è noto, esistono poi i regimi specifici relativi agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura, mentre gli Orientamenti generali dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020 sono stati da ultimo modificati nella Comunicazione della Commissione 2015/C 390/05; sul punto ricorda che più recentemente, nel gennaio 2020, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla proroga, al 31 dicembre 2021, del periodo di applicazione dei medesimi gli Orientamenti, nonché dei regolamenti di esenzione per categoria applicabili agli aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché del regolamento sugli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  Aggiunge, inoltre, che con riferimento a tale questione soccorre anche, in via generale, il Quadro temporaneo che ha allentato le condizioni per l'adozione di misure di aiuto di Stato volte a sostenere l'economia nell'attuale emergenza del COVID-19: ciò vale, in particolare, per le disposizioni di sostegno recanti autorizzazioni di spesa che si esauriscono nell'anno in corso, quali ad esempio quelle di cui all'articolo 2 in materia di mutui agevolati per i giovani imprenditori agricoli, che potrebbero dunque essere ricondotte nel novero delle misure di aiuto dettate per l'emergenza epidemiologica.
  Osserva inoltre che analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle agevolazioni di carattere tributario previste dal provvedimento, con particolare riferimento a quelle in materia di esonero IVA per le zone agricole svantaggiate, di cui all'articolo 45, di equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali di cui all'articolo 46 e di IVA sui servizi di impollinazione di cui al successivo articolo 47: rileva che trattandosi di una imposta armonizzata a livello unionale, andrebbe valutata la compatibilità comunitaria delle citate innovazioni – che diversamente da quelle citate sono disposte in via permanente – pur considerando che nel nostro ordinamento vige un regime speciale IVA per gli agricoltori Pag. 131che è il regime normale che si applica a tutti indistintamente, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime normale e che è già altresì previsto un regime di esonero per i soggetti del settore con un limitato volume di affari.
  Un'ulteriore ambito su cui ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale attiene alla trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari, sulla quale interviene l'articolo 12 del testo con riferimento agli esercizi agrituristici e le attività di somministrazione. Al riguardo ricorda che la materia è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e che la previsione di disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli ha in passato sollevato perplessità in sede europea relativamente all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'indicazione dell'origine del prodotti; segnala quindi che il testo in esame, rispetto al testo originario della proposta di legge, prevede ora la mera la facoltà e non più l'obbligo di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione e di riportare, nelle liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, le indicazioni relative alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda, nonché quelle relative al nome e alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate e le loro caratteristiche organolettiche e merceologiche.
  Ritiene che le disposizioni in esame debbano meritare particolare attenzione, soprattutto nel contesto attuale ove un nuovo sistema di etichettatura dei prodotti alimentari, quale è il noto «Nutri-Score» sviluppato in Francia, intende esemplificare l'identificazione dei valori nutrizionali con il rischio di far insorgere nei consumatori valutazioni erronee o dubbi circa la qualità dei prodotti o le virtù salutari della dieta mediterranea che potrebbero danneggiare le eccellenze della filiera agroalimentare nazionale, soprattutto qualora si ravvisasse l'opportunità di un'ulteriore armonizzazione a livello europeo dell'etichettatura nutrizionale sulla base di questo sistema.
  Ricorda che non a caso il Governo italiano, all'inizio del 2020, ha inoltrato alla Commissione europea la proposta di un nuovo sistema di etichettatura alimentare più chiaro e trasparente per i cittadini, denominato «NutrInform Battery» e basato su un simbolo «a batteria» che indicherà al consumatore l'apporto nutrizionale dell'alimento in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare, evidenziando la percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione rispetto alla quantità raccomandata dall'Unione europea; un nuovo sistema che mira dunque a informare e non influenzare il consumatore, attribuendo presunte qualità circa la salubrità di un certo alimento, e che dovrebbe escludere dall'etichettatura i prodotti a denominazione di origine (come IGP e DOP ad esempio) in ragione della loro riconosciuta eccellenza, evitando così il rischio di confondere il consumatore e di banalizzare tali prodotti che costituiscono il fiore all'occhiello del «Made in Italy» sul versante agroalimentare.
  Infine, ritiene che alcune considerazioni critiche possano essere formulate, per quanto di competenza, in ordine all'articolo della 48 della proposta di legge, che sopprime il riferimento all'agricoltura in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi, provvedendo altresì a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione chiamata ad elaborare la proposta di riduzione.
  Al riguardo, rileva come l'esclusione del settore dell'agricoltura dall'elaborazione della proposta organica per la ridefinizione del sistema dei sussidi comprometta il raggiungimento dell'obiettivo individuato con i commi 98 e 99 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, con i quali è stata istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei Pag. 132sussidi ambientalmente dannosi al fine di evitare che il sostegno a determinate attività comporti un indiretto stimolo all'utilizzo di fonti energetiche ad elevato impatto ambientale. Osserva, inoltre, che essa non risulterebbe conforme con gli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20, nonché coerente con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che ha evidenziato esplicitamente l'importanza di una graduale rimozione o riforma dei sussidi ai combustibili fossili, e, più in generale, con quanto previsto nell'ambito del Green deal europeo e del connesso obbiettivo di riduzione delle emissioni ai fini del conseguimento della neutralità climatica del Continente entro il 2050.
  Venendo al testo dell'articolato, segnala che l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari - comma 1), nonché le agevolazioni IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, anche al coniuge e ai parenti entro il terzo grado ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di IAP o di CD ed iscritti alla previdenza agricola; il comma 3 dell'articolo sostituisce la normativa di cui al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 338/1989, relativa alla possibilità di chiedere il pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, ampliando la possibilità per i comitati regionali di disporre la rateazione per un periodo non superiore a 12 mesi e diminuendo, al contempo, il limite dei mesi per i quali può essere chiesta la rateizzazione per ciascun debito, che passa da 36 a 24 mesi. Ai commi 4 e 5, si interviene sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.
  Fa presente che l'articolo 2, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant'anni finalizzati all'acquisto di macchine agricole. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 fa riferimento alle condizioni richieste dalla Commissione europea per la concessione degli aiuti de minimis nel settore agricolo valevoli in regime ordinario; a tale ultimo riguardo, essendo la spesa limitata all'anno 2020, rileva che andrebbe valutata, come accennato in precedenza, l'opportunità di far riferimento alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante il predetto Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
  L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in Commissione, istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei settori in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021: un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è chiamato a definire i criteri e le modalità di attuazione.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185/2000 che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli. La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati portando il limite dell'importo massimo richiedibile dal 75 al 60 per cento e l'altra consistente in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate. Pag. 133Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, saranno definite le misure di attuazione e garantita la neutralità finanziaria della modifica.
  L'articolo 5 prevede, al comma, 1 il rifinanziamento del Fondo per la qualità delle produzioni cerealicole per gli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo di 15 milioni di euro per ciascun anno; al comma 2 ulteriori risorse, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore del Fondo per la competitività delle filiere agricole. Il comma 3 prevede che tali risorse dovranno essere utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale di durata minima triennale.
  L'articolo 6 interviene in materia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, specificando che l'accertamento eseguito da una regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
  L'articolo 7 interviene sulla normativa che definisce la tempistica relativa alla raccolta delle uve e alla fermentazione e rifermentazione, anticipando l'inizio dal 1o agosto al 15 luglio; stabilisce, altresì, che i soggetti che offrono aiuto nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane non si qualificano, al pari dei parenti e affini entro il sesto grado, come prestatori di lavoro autonomo o subordinato (comma 2).
  Rileva poi che l'articolo 8 reca una serie di novelle alle disposizioni del Testo unico del vino, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della normativa relativa al riconoscimento della DOCG in modo da limitarla ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni (non facendo quindi più riferimento alla possibilità che sia rivendicata da zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC) e da aumentare la percentuale, dal 51 al 66 per cento, relativamente ai soggetti produttori che rappresentano la medesima percentuale di vigneti e di produzione certificata DOC al fine di poter richiedere la rivendicazione della denominazione.
  L'articolo 9 interviene sulla normativa che regola il rapporto di lavoro con le cooperative, specificando che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa.
  L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica prevedendo: al comma 1, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione; al comma 2, che anche i fabbricati rurali destinati all'agriturismo rientrino tra quelli per i quali i comuni possono disporre riduzioni e agevolazioni TARI.
  L'articolo 11 estende alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore che devono essere installati al fine di prevenire gli incendi. Segnala che la norma interviene su fonte di natura secondaria
  Nel rinviare a quanto evidenziato all'inizio del suo intervento, specifica che l'articolo 12 prevede, al comma 1, la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica; è, altresì, reso possibile evidenziare nelle liste di vivande degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande: l'origine delle materie prime; il nome, marchio o ragione sociale del produttore in caso di provenienza da un Paese straniero, le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate (comma 2).
  Illustra poi l'articolo 13, che interviene sul Codice del consumo estendo i diritti ivi riconosciuti alle microimprese rispetto alle categorie attuali identificate nei consumatori e negli utenti, mentre l'articolo 14 Pag. 134modifica la normativa ai contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, escludendo dalla relativa applicazione anche il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ed identificato nel coltivatore diretto.
  L'articolo 15 aggiunge i grassi animali di origine suine tra i prodotti che sono esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).
  Segnala che l'articolo 16 esclude gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l'industria relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli, mentre l'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per la presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui.
  L'articolo 18 definisce i criteri in base ai quali il Governo è chiamato a disciplinare l'attività di lombricoltura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
  Sottolinea che l'articolo 19 interviene sulla disciplina dell'apicoltura, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione della comunicazione di inizio di attività per la vendita al dettaglio destinata alla produzione primaria (comma 5) e l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e di scarico per gli allevatori apistici (comma 6), nonché, al comma 9, l'inserimento della pappa reale o gelatina reale tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
  L'articolo 20 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa avvalersi dell'assistenza di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) negli ambiti specificamente individuati dall'articolo in esame.
  L'articolo 21 modifica la normativa che disciplina l'attività di manutenzione del verde estendendola alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività.
  Fa presente che l'articolo 22 prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  Evidenzia che l'articolo 23 prevede: al comma 1, la possibilità per le piccole e medie imprese tra loro collegate attraverso un contratto di rete di avvalersi delle garanzie prestate da ISMEA per i finanziamenti erogati a loro favore; al comma 2, l'inclusione della cessione della produzione agricola tra gli scopi del contratto di rete; al comma 3, la precisazione che l'aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio (pari al 22 per cento) per gli oli vegetali (esenzione) e per la benzina (pari al 49 per cento dell'aliquota ordinaria) sia applicabile anche agli impieghi effettuati dalle imprese agricole unite in rete; al comma 4, la possibilità da parte di ISMEA di sottoscrivere garanzie a titolo gratuito per lo sviluppo di tecnologie innovative a favore delle imprese agricole singole o associate sono gratuite.
  L'articolo 24 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
  Osserva che l'articolo 25 prevede che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti possono assumere in appalto lavori per la sistemazione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, impiegando esclusivamente il proprio lavoro e utilizzando solo macchine di loro proprietà. Tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi a fini fiscali e non sono soggetti ad imposta qualora resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e con lo scopo di migliorare la situazione economica Pag. 135delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. Sempre nei piccoli comuni, come individuati dalla legislazione vigente, gli stessi coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali dietro autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica.
  Evidenzia che l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sull'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001, legge di orientamento in agricoltura). Ricorda che tali norme sono relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni. In particolare, si dispone che le suddette disposizioni in materia di attenuazione dei vincoli si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma.
  Segnala che l'articolo 27 modifica la legge per le zone montane, aggiungendo l'assunzione in forma intermittente di coltivatori diretti residenti in comuni montani tra le modalità contrattualistiche a cui possono far ricorso le imprese e i datori di lavoro operanti nei comuni montani e prevedendo, al contempo, che ai coltivatori diretti assunti secondo tale modalità spetti il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.
  Fa presente che l'articolo 28 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici dirette e delle coadiuvatrici stabilendo, altresì, che la medesima non sia soggetta a ritenuta alla fonte. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, mentre l'articolo 30 inserisce le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i distretti del cibo.
  Segnala che l'articolo 31 estende ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali il diritto di rivalsa attribuito imprese artigiane e commerciali per il pagamento dei contributi. L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratto di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
  Fa presente che l'articolo 33 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
  Segnala che l'articolo 34 estende: il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018 (comma 1) e il credito di imposta a sostegno del «Made in Italy» per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera (comma 2).
  Ricorda che l'articolo 35 prevede la detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento, dell'importo a carico del contribuente per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta. L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale Pag. 136nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori, mentre l'articolo 37 estende il c.d. «bonus verde» per interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche. L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, precisando che sono esclusi anche gli immobili di categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Evidenzia poi che l'articolo 39 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.
  Rileva che l'articolo 40 interviene sul regime fiscale dei piccoli produttori agricoli. In particolare, si dispone che a chi che non opta per tale regime, e dunque è assoggettato all'ordinario regime IVA, si applichino tutte le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non solo l'ultimo periodo: oltre a poter adempiere all'obbligo di fattura attraverso gli enti, le cooperative o gli altri organismi associativi ai quali è conferito il prodotto agricolo, per i soggetti IVA ordinari i passaggi dei prodotti agricoli, alle cooperative o agli altri organismi associativi, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
  L'articolo 41 dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione. L'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazioni e ai patti di famiglia. L'articolo 43 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze inserisca il mirto tra i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse.
  Evidenzia che l'articolo 44 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi precisando che è inclusa nella definizione di attività di allevamento degli animali – considerata attività agricola ai fini fiscali – sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi.
  Fa presente che l'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a diecimila euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
  L'articolo 46 abbassa dal 10 al 4 per cento l'IVA sull'orzo destinato alla semina e sulla semola d'orzo, mentre l'articolo 47 inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione. Ricorda altresì che l'articolo 48, come accennato in precedenza, sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi, provvedendo, di conseguenza, a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione chiamata ad elaborare la proposta di riduzione.
  Evidenzia che l'articolo 49 istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'articolo 50 prevede che le regioni e gli enti strumentali possono superare, a decorrere dall'anno 2020, i limiti di spesa previsti per l'assunzione di personale, purché necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
  Fa presente che l'articolo 51 prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza Pag. 137avicola per il 2020, destinandovi un importo di 5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.
  Evidenzia che l'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo. L'articolo 53 riscrive le disposizioni contenute nella legge sull'agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo. Fa presente che l'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione. L'articolo 55 prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che nell'esercizio dell'attività agricola devono utilizzare una pluralità di accessi stradali sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada il cui accesso stradale risulta più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali è prevista la riduzione di un quinto del canone concessorio previsto a legislazione vigente.
  Segnala che l'articolo 56 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.
  Ricorda che l'articolo 57 apporta talune modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale, mentre l'articolo 58 prevede, in relazione alla raccolta dei dati per la riproduzione animale, che i soggetti incaricati alla raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di raccolta dei dati.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 59 interviene sul codice della strada prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che, ricorda, detta le condizioni generali per la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
  In conclusione, rilevato che non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso della proposta di legge salvo quanto sopra evidenziato in ordine all'articolo 48, auspica, in via generale, che il testo in esame possa essere ulteriormente implementato nel corso del suo iter anche alla luce delle innovazioni emerse in sede europea nell'ambito del Green deal, armonizzando sempre più la normativa nazionale con l'impegno dell'Unione europea a promuovere un aumento delle pratiche sostenibili e delle superfici ad agricoltura biologica e a garantire la sostenibilità lungo tutta la catena alimentare, secondo gli indirizzi espressi nella recente nuova strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, approvata dalla Commissione europea (COM/2020/381 final), ferma restando l'esigenza di salvaguardare la tipicità e gli standard di eccellenza della Pag. 138nostra filiera agroalimentare anche contrastando l'adozione di strumenti, quali il c.d. «Nutriscore», che potrebbero ingiustamente penalizzarla.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede quindi alla relatrice se sia in condizione di presentare la sua proposta di parere.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta della relatrice che, comunque, ringrazia per il complesso lavoro svolto in una materia così delicata. Osserva poi come, considerati gli ambiti di competenza della Commissione, il labile confine tra profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario e profili di merito possa avere reso opportuno non trasformare l'osservazione formulata nella proposta di parere in una più stringente condizione, che ritiene tuttavia potesse essere possibile. Ricorda infine che il testo all'esame va comunque inquadrato nel contesto delle politiche europee in materia, soprattutto con riguardo al Green deal.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 16 luglio 2020.

Audizione del professor Carmine Di Noia, Commissario CONSOB e Presidente del Comitato per l'Analisi economica e dei mercati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla riunione straordinaria, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC del 16 giugno 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il 16 giugno scorso, si è svolta, in videoconferenza, la riunione dei Presidenti COSAC cui ha partecipato la vicepresidente Marina Berlinghieri. Invita dunque quest'ultima a svolgere una relazione alla Commissione sugli esiti della riunione.

  Marina BERLINGHIERI (PD) fa presente che alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi in videoconferenza, ha partecipato in sostituzione del presidente Battelli, impossibilitato a prendervi parte, assieme al presidente della omologa Commissione del Senato, senatore Licheri.
  Ricorda, infatti, che il Parlamento croato, a seguito della pandemia da COVID-19, nonché del terremoto che ha colpito Zagabria a fine marzo, ha deciso di cancellare tutte le attività ricomprese nel quadro della dimensione parlamentare della presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea, inclusa la LXIII COSAC plenaria, che avrebbe dovuto svolgersi a Zagabria dal 24 al 26 maggio scorso, decidendo però – anche a seguito della riunione in videoconferenza della Troika presidenziale della COSAC, tenutasi il 20 maggio – di organizzare una sessione straordinaria della consueta riunione dei presidenti, che si è appunto svolta in videoconferenza il 16 giugno scorso. Pag. 139
  Relazionando i contenuti della riunione, segnala che nell'ambito della I sessione si è svolto un dibattito avente ad oggetto la possibile risposta comune dell'Europa alla pandemia e le sue ripercussioni sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP). Il dibattito è stato introdotto dall'onorevole Jan Olbrycht, co-relatore al Parlamento europeo sul QFP, che ha segnalato il contributo decisivo che potrà fornire il Parlamento europeo nell'esame delle proposte legislative su cui si baserà la nuova architettura finanziaria una volta definito l'accordo in sede di Consiglio europeo, e dal Vice Presidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, che, nel sottolineare il ruolo cruciale dei Parlamenti nazionali specie con riferimento alle decisioni in tema di risorse proprie, ha sottolineato gli obiettivi del nuovo bilancio, integrato dal Recovery Plan, nella transizione verde e digitale, nel rafforzamento del mercato unico e nella cooperazione negli ambiti della salute e della gestione delle crisi.
  Fa presente che agli interventi introduttivi sono seguiti ventiquattro interventi dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, in cui si è registrato in generale un sostegno alle proposte della Commissione europea a fronte di una crisi senza precedenti che richiede solidarietà e uno sforzo congiunto a livello europeo.
  Al riguardo, segnala che, nel corso del suo intervento, ha fatto presente che la competizione mondiale vedrà, nei prossimi anni, un radicale mutamento nei rapporti di forza tra grandi aree e Paesi, in mezzo ai quali l'Europa, qualora dovesse permanere una condizione di frammentazione, rischierebbe di rimanere schiacciata. Di fronte a questa crisi, l'Unione europea è costretta a un salto di qualità nella definizione delle sue politiche, finalizzata all'individuazione di misure e strumenti in grado di fronteggiare la concorrenza e sostenere gli investimenti per il rilancio dell'economia.
  Ha altresì rilevato che la questione va oltre il concetto di solidarietà, in quanto si tratta di una sfida che richiede risorse considerevoli, come quelle messe in campo da altri paesi a livello mondiale. Si tratta di definire strategie comuni, che permettano di destinare risorse adeguate a progetti condivisi e ambiziosi in settori-chiave, come ad esempio la digitalizzazione, la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, l'infrastrutturazione dei servizi a rete di trasporto ed energia, nonché la riconversione dei sistemi produttivi verso modelli maggiormente sostenibili.
  Ha quindi giudicato fortemente innovativa la nuova proposta della Commissione europea riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, integrata dallo strumento Next generation EU, e cruciale la definizione di un nuovo paniere di risorse proprie, che consenta un allentamento della dipendenza del bilancio dai contributi degli Stati membri.
  Segnala che in sede di replica, il Commissario Šefčovič ha rilevato l'opportunità che i governi nazionali predispongano ambiziosi piani della ripresa, al fine di accelerare la crescita economica e la modernizzazione delle economie europee, e ha osservato che le risorse proprie dovrebbero coprire larga parte del debito; per tale ragione la Commissione europea ha proposto nuove tipologie di risorse.
  Ricorda che la II sessione è stata invece dedicata alla Conferenza sul futuro dell'Europa ed è stata introdotta dalla Vice-Presidente della Commissione, Dubravka Šuica, che ha rilevato la necessità di concludere i negoziati in sede di Consiglio dell'Unione europea al fine di pervenire a una dichiarazione congiunta delle istituzioni europee, che possa dare avvio ai lavori della Conferenza, una Conferenza che la pandemia da Covid 19 ha reso ancor più urgente. Ricorda, altresì, che è intervenuta la prima Vice-Presidente del Parlamento europeo, Mairead Mc Guinness, la quale ha riferito circa la lettera che era stata inviata il 21 gennaio scorso e firmata da trentaquattro Presidenti in occasione della riunione della COSAC svoltasi a Zagabria, auspicando che possa supportare il Consiglio nella definizione di una posizione comune. Pag. 140
  Fa quindi presente che agli interventi introduttivi sono seguiti quindici interventi, un'ampia maggioranza dei quali ha segnalato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e l'urgenza di definire un accordo in Consiglio per definire una posizione comune.
  Nel corso del dibattito, ha segnalato che la necessità di definire una risposta europea alla pandemia ha evidenziato, per un verso, l'esigenza di avviare una nuova fase del percorso di integrazione e, per l'altro, la possibilità di adottare misure importanti anche a trattati vigenti. Ha rivolto pertanto un appello al realismo e al pragmatismo, tenuto conto del fatto che, in assenza di cambiamenti radicali, l'Unione europea è destinata a contare sempre meno negli scenari globali e nessuno degli Stati membri sarà in grado, da solo, di fronteggiare una concorrenza mondiale caratterizzata dalla presenza di pochi e grandi player.
  Ha inoltre rilevato che la Conferenza deve rappresentare, innanzitutto, un'occasione concreta per aggiornare le politiche, gli strumenti di intervento e le regole operative, al fine di acquisire maggiore rapidità di risposta ai problemi che di volta in volta si porranno, affermare con maggiore forza le proprie posizioni superando contrapposizioni e interessi di parte, far prevalere interessi comuni che devono ispirarsi a un disegno ambizioso e nello stesso tempo realizzabile.
  Ha, peraltro, osservato che una revisione dei Trattati per rafforzare l'integrazione europea non dovrebbe essere esclusa a priori, ma, trattandosi di un processo lungo e articolato, rischierebbe di disperdere le risorse, rinunciando nel contempo a riforme cruciali, che non necessitano di modifiche dei trattati. Una di queste riguarda, ad esempio, la semplificazione del processo decisionale, in particolare attraverso il passaggio alla votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio per alcuni temi quali la fiscalità e la politica estera e di sicurezza comune in alcuni ambiti.
  Ha quindi sottolineato l'importanza di un pieno coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella definizione degli obiettivi e dell'organizzazione, nonché nei lavori della Conferenza, con un numero adeguato di rappresentanti con pieni diritti di partecipazione.
  Fa presente, infine, che, in esito ai lavori della videoconferenza, è stata indirizzata una lettera ai Presidenti delle istituzioni europee alla quale il Presidente Charles Michel ha risposto, il 29 giugno scorso, ribadendo l'impegno a presentare una proposta sul QFP prima del Consiglio europeo del 17 e del 18 luglio e dichiarandosi fiducioso circa il contributo prezioso che i Parlamenti nazionali potranno fornire ai lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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