CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
C. 2359 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 20

  Fausto RACITI, presidente, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2359, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli relativi ad un emendamento all'articolo 50 (a) e ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatti a Montreal il 6 ottobre 2016.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, nota anche come Convenzione di Chicago, fatta il 7 dicembre 1944 inizialmente dai rappresentanti di 52 Stati, ed entrata in vigore a livello internazionale il 4 aprile 1947 dopo la 26a ratifica, fissa i princìpi alla base dell'aviazione civile e del trasporto aereo a livello mondiale.
  Concepita in una temperie ancora segnata dallo svolgimento del secondo conflitto mondiale, la Convenzione annovera tra le sue finalità la promozione di rapporti di pace tra le nazioni mediante lo sviluppo dei trasporti aerei improntato ad alcuni princìpi comuni capaci di disinnescare potenziali tensioni tra gli Stati. In tal senso la Convenzione di Chicago si poneva nell'alveo dei paralleli sforzi volti a promuovere la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite. La Convenzione afferma il principio della sovranità nazionale di ciascuno Stato contraente sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.
  Per quanto invece concerne il sorvolo dello spazio aereo di una nazione estera o l'atterraggio sul suo territorio da parte di aeromobili militari o di Stato, questi sono possibili solamente previa autorizzazione da parte dello Stato interessato. Nello svolgimento di traffico aereo a carattere militare, ciascuno Stato deve tenere in debita considerazione la sicurezza del traffico aereo civile.
  Rammenta che il carattere estremamente ambizioso delle finalità della Convenzione di Chicago faceva sì che essa si ponesse in grande anticipo sui tempi: difatti si dimostrò impossibile definire da subito criteri comuni a tutti i Paesi, tanto che si dovettero fissare dei punti comuni (le cosiddette libertà dell'aria) quali basi per i futuri negoziati bi- e multilaterali.
  Tali punti comuni comprendevano principalmente: il diritto di sorvolo del territorio di ciascuno Stato contraente; il diritto di effettuare scali per scopi non commerciali sul territorio dello Stato contraente; il diritto di sbarcare passeggeri, posta e merci provenienti dallo Stato di cui l'aeromobile ha la nazionalità; il diritto di imbarcare passeggeri, posta e merci diretti verso lo Stato di cui l'aeromobile ha la nazionalità; il diritto di imbarcare e sbarcare passeggeri, posta e merci provenienti dal territorio di ogni Stato contraente o ad esso destinati.
  L'entrata in vigore internazionale della Convenzione di Chicago, intervenuta il 4 aprile 1947, ha consentito la creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), la quale ha il compito di emanare regole e linee guida necessarie a standardizzare il trasporto aereo mondiale a vantaggio della sicurezza della navigazione aerea. Le prime norme sono state emanate attraverso una serie di documenti, acclusi alla Convenzione di Chicago e noti con il nome di Annessi ICAO.
  In base alla Convenzione di Chicago gli organi direttivi dell'ICAO sono l'Assemblea triennale, il Consiglio, la Commissione per la navigazione aerea ed il Segretariato.
  Il Consiglio costituisce l'organo direttivo permanente dell'ICAO e il numero dei suoi componenti ha già subìto nel tempo alcune modifiche per l'incremento del numero degli Stati membri dell'Organizzazione stessa, che ha reso necessario assicurare una maggiore presenza in seno al medesimo organo di quegli Stati che, trovandosi in via di sviluppo, necessitavano di assistenza e cooperazione da parte dell'Organizzazione medesima.
  La Commissione per la navigazione aerea è l'organo tecnico-direttivo dell'ICAO, composto da esperti qualificati nella tecnica e nella pratica aeronautica, che esamina e raccomanda norme e pratiche, nonché procedure, al Consiglio, cui compete Pag. 21l'adozione o l'approvazione delle stesse; il numero dei membri della Commissione è stato in passato rivisto per permettere una più confacente formazione e rotazione, tenuto conto della durata triennale della nomina.
  In tale contesto la crescita del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell'economia degli Stati membri ha fatto emergere l'esigenza di equilibrare la rappresentanza nel Consiglio, aumentando i relativi seggi, e, di conseguenza, allargare la composizione della Commissione per la navigazione aerea. Per tale motivo, al fine di garantire la più ampia rappresentatività globale all'interno dell'organo di governo dell'Organizzazione nell'ultima Assemblea, è stato deciso di ampliare il numero di seggi in seno al Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea dell'ICAO, attraverso gli emendamenti contenuti nei protocolli approvati nell'ultima Assemblea dell'ICAO e di cui si propone la ratifica.
  L'adesione formale e tempestiva ai protocolli di emendamento si rende necessaria e urgente, tenuto conto che l'entrata in vigore dei protocolli medesimi è subordinata al deposito di 128 strumenti di ratifica nazionale.
  Per quanto concerne in particolare il Protocollo emendativo dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione di Chicago, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016, esso stabilisce la modifica della seconda frase dell'articolo 50, lettera a), incrementando da 36 a 40 il numero degli Stati chiamati periodicamente a far parte del Consiglio dell'ICAO.
  Il testo specifica altresì che l'emendamento che esso apporta entrerà in vigore a livello internazionale dopo 128 ratifiche da parte degli Stati contraenti della Convenzione di Chicago. È altresì prevista l'apertura del Protocollo alla ratifica di ogni Stato che risulti Parte della Convenzione di Chicago.
  In merito al Protocollo emendativo dell'articolo 56 della Convenzione di Chicago, anch'esso fatto a Montreal il 6 ottobre 2016, esso stabilisce la modifica del predetto articolo 56 della Convenzione, incrementando da 19 a 21 membri il numero delle persone designate dal Consiglio a far parte della Commissione per la navigazione aerea, sulla base delle candidature presentate dagli Stati membri.
  Anche in questo caso il Protocollo specifica che l'emendamento che esso apporta entrerà in vigore a livello internazionale dopo 128 ratifiche da parte degli Stati contraenti della Convenzione di Chicago. È parimenti prevista l'apertura del Protocollo alla ratifica di ogni Stato che risulti Parte della Convenzione di Chicago.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 22

  Fausto RACITI, presidente e relatore, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2373, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
  Rileva innanzitutto come la Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), abbia come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti. La Convenzione prende il nome dalla località giapponese nota per essere stata teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato da sversamenti sin dagli Anni Cinquanta, da parte di una industria locale, di acque reflue contaminate al mercurio.
  La Convenzione, si compone di un preambolo, di 35 articoli e di 5 allegati.
  Il preambolo riconosce anzitutto nel mercurio una sostanza chimica che suscita preoccupazione, tenuto conto della sua propagazione atmosferica a lunga distanza, della sua persistenza nell'ambiente, della sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e del suo impatto considerevolmente negativo sulla salute umana e l'ambiente.
  L'articolo 1 definisce l'obiettivo della Convenzione, che consiste nella protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci del mercurio e dei suoi composti determinati dall'attività umana.
  L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati dalla Convenzione.
  L'articolo 3, con riferimento alle fonti di approvvigionamento del mercurio, vieta alle Parti nuove attività estrattive, fissa in quindici anni il termine per la cessazione di quelle in essere nelle miniere preesistenti e stabilisce l'impegno a censire ogni deposito di mercurio o dei suoi composti superiore alle 50 tonnellate metriche.
  Si prevede altresì l'adozione di misure per lo smaltimento di eventuali eccedenze dopo la dismissione degli impianti, nonché il divieto di esportazione della sostanza, salvo limitate eccezioni.
  L'articolo 4, relativo ai prodotti con aggiunta di mercurio indicati nell'apposito Allegato A, stabilisce l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure opportune – con scadenze differenziate – per vietarne la produzione, l'importazione e l'esportazione, fatte salve alcune limitate eccezioni.
  L'articolo 5 disciplina i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di suoi composti, stabilendo l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure appropriate per impedirne l'uso in alcuni processi produttivi elencati nell'apposito Allegato B.
  L'articolo 6 individua le modalità per ottenere esenzioni rispetto alle date limite di messa al bando indicate negli allegati.
  L'articolo 7 disciplina le attività di estrazione dell'oro, prevedendo che gli Stati Parte adottino misure, specificamente indicate anche nell'Allegato C, volte a ridurre e, ove possibile, ad eliminare l'impiego del mercurio e dei suoi composti, nonché le relative emissioni ed i rilasci nell'ambiente.
  L'articolo 8 stabilisce l'impegno per le Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, le emissioni in atmosfera del mercurio e dei suoi composti derivanti dalle fonti puntualmente indicate nell'Allegato D.
  L'articolo 9 stabilisce l'impegno delle Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, i rilasci del mercurio e dei suoi composti nel suolo ed in acqua, nonché ad individuare entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione un elenco delle fonti rilevanti.
  L'articolo 10 disciplina lo stoccaggio temporaneo ed ecologicamente corretto del mercurio.
  L'articolo 11 concerne i rifiuti di mercurio come definiti dalla Convenzione di Basilea del 1989 (ratificata dall'Italia con Pag. 23la legge n. 340 del 1993) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, prevedendo l'impegno per ciascuno Stato Parte ad adottare misure adeguate per una loro gestione ecologicamente corretta.
  L'articolo 12 impegna le Parti a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o da suoi composti.
  L'articolo 13 stabilisce norme sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento della Convenzione
  L'articolo 14 riguarda lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie ai Paesi in via di sviluppo, al fine di assisterli negli adempimenti degli obblighi previsti dalla Convenzione.
  L'articolo 15 istituisce un Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione.
  L'articolo 16, relativo agli aspetti di tutela della salute, invita le Parti a identificare i rischi e a proteggere la popolazione, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione di appositi programmi e strategie, in particolare di servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione e la cura di persone colpite dall'esposizione al mercurio e ai suoi composti. Alla Conferenza delle Parti è attribuito il compito di promuovere la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni intergovernative competenti in materia.
  L'articolo 17 disciplina lo scambio di informazioni di tipo scientifico, tecnico, economico e legale tra le Parti
  L'articolo 18 stabilisce norme relative all'informazione, alla sensibilizzazione e all'educazione del pubblico sugli effetti del mercurio e dei suoi composti sulla salute e sull'ambiente.
  L'articolo 19 impegna le Parti di cooperare a fini di ricerca, sviluppo e monitoraggio.
  L'articolo 20 prevede la possibilità per le Parti di realizzare Piani nazionali di attuazione della Convenzione sulla base degli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti.
  L'articolo 21 disciplina la trasmissione delle relazioni sull'attuazione della Convenzione che ciascuna Parte è tenuta a presentare periodicamente alla Conferenza delle Parti
  L'articolo 22 disciplina la valutazione dell'efficacia della Convenzione, rimessa alla Conferenza delle Parti
  L'articolo 23 istituisce la Conferenza delle Parti quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione
  L'articolo 24 istituisce il Segretariato della Convenzione e ne definisce le funzioni.
  L'articolo 25 definisce le modalità per la composizione delle eventuali controversie, in ordine alle quali sono previste fra l'altro procedure di arbitrato e conciliazione, disciplinate dettagliatamente dall'Allegato E.
  L'articolo 26 disciplina il procedimento per le modifiche della Convenzione.
  L'articolo 27 stabilisce che gli allegati alla Convenzione ne costituiscano parte integrante e disciplina il procedimento per l'eventuale modifica degli stessi.
  L'articolo 28 disciplina l'esercizio del diritto di voto spettante alle Parti.
  L'articolo 29 concerne le modalità per la firma della Convenzione.
  L'articolo 30 concerne le modalità di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione.
  L'articolo 31 dispone relativamente all'entrata in vigore della Convenzione
  L'articolo 32 stabilisce che la Convenzione non possa essere oggetto di riserve.
  L'articolo 33 disciplina le modalità di recesso dalla Convenzione.
  L'articolo 34 individua nel Segretario generale delle Nazioni Unite il depositario della Convenzione.
  L'articolo 35 riguarda i testi facenti fede, redatti nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite e conservati presso il depositario.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone Pag. 24di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, comma 1, designa quale autorità nazionale italiana competente per l'attuazione della Convenzione nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano fissate le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio.
  L'articolo 4 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.
C. 1056 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Rinvio dell'esame).

  Fausto RACITI, presidente, rinvia ad una seduta da convocare domani l'esame del provvedimento, in quanto le Commissioni VII e IX trasmetteranno nel pomeriggio di oggi il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fausto RACITI, presidente, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 673 Parolo, C. 1073 Paolo Russo e C. 1362 Consiglio regionale delle Marche, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, rileva che esso si componga di 59 articoli, suddivisi in 8 Capi.
  Il Capo I, recante misure di sostegno al settore agricolo, si compone degli articoli da 1 a 5.
  L'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori Pag. 25diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari) e le agevolazioni IMU riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli anche al coniuge e ai parenti entro il terzo grado ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di IAP o di CD ed iscritti alla previdenza agricola.
  Il comma 3 sostituisce la normativa di cui al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 338 del 1989, relativa alla possibilità di chiedere il pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, ampliando la possibilità per i comitati regionali di disporre la rateazione per un periodo non superiore a 12 mesi e diminuendo, al contempo, il limite dei mesi per i quali può essere chiesta la rateizzazione per ciascun debito, che passa da 36 a 24 mesi.
  I commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.
  L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant'anni finalizzati all'acquisto di macchine agricole. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilirà i criteri e le modalità per l'erogazione dei predetti mutui. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020.
  Il comma 3 fa riferimento alle condizioni richieste dalla Commissione europea per la concessione degli aiuti de minimis nel settore agricolo valevoli in regime ordinario.
  L'articolo 3, anch'esso inserito nel corso dell'esame in Commissione, istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei settori in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  La disposizione demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 185 del 2000, che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli.
  La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati, portando il limite dell'importo massimo richiedibile dal 75 al 60 per cento e l'altra consistente in un contributo a fondo perduto fino al 35 per della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate.
  La disposizione demanda a un decreto del Ministero (rectius Ministro) delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (rectius Ministro) la definizione delle misure di attuazione e garantirà la neutralità finanziaria della modifica.
  L'articolo 5 prevede al, comma 1, il rifinanziamento del Fondo per la qualità delle produzioni cerealicole per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo di 15 milioni di euro per ciascun anno, mentre, al comma 2 stanzia ulteriori risorse, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore del Fondo per la competitività delle filiere agricole.
  Il comma 3 prevede che tali risorse dovranno essere utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale di durata minima triennale.
  Il Capo II, recante disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura, comprende gli articoli da 6 a 33.
  L'articolo 6 interviene in materia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento Pag. 26della qualifica di imprenditore agricolo professionale, specificando che l'accertamento eseguito da una regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
  L'articolo 7 interviene sulla normativa che definisce la tempistica relativa alla raccolta delle uve e alla fermentazione e rifermentazione, anticipando l'inizio dal 1o agosto al 15 luglio.
  La disposizione stabilisce, altresì, che i soggetti che offrono aiuto nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane non si qualifichino, al pari dei parenti e affini entro il sesto grado, come prestatori di lavoro autonomo o subordinato.
  L'articolo 8 interviene su alcune disposizioni del testo unico del vino, prevedendo:
   il divieto di abbinamento della menzione «superiore» solo alla menzione «novello» e non più alla menzione «riserva»;
   la sostituzione della normativa relativa al riconoscimento della DOCG, limitandola ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni (non facendo quindi più riferimento alla possibilità che sia rivendicata da zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC) e aumentando la percentuale, dal 51 al 66 per cento, relativamente ai soggetti produttori che rappresentano la medesima percentuale di vigneti e di produzione certificata DOC al fine di poter richiedere la rivendicazione della denominazione;
   la modifica della normativa relativa alle attività di vigilanza svolte dai consorzi nella fase del commercio dei prodotti, specificando che l'attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza è una facoltà e non un obbligo e sopprimendo, al contempo, la disposizione secondo la quale il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni necessarie alle attività per la denominazione di competenza;
   la modifica della normativa relativa all'accreditamento degli organismi di controllo, sottoponendo a tale obbligo anche quelli chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

  L'articolo 9 interviene sulla normativa che regola il rapporto di lavoro con le cooperative, specificando che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa.
  L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica, prevedendo, al comma 1, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione e inserendo, al comma 2, i fabbricati rurali destinati all'agriturismo tra quelli che possono essere oggetto di riduzioni tariffarie e esenzioni da parte dei comuni
  L'articolo 11, amplia l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, estendendo alle strutture agrituristiche con capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore che devono essere installati al fine di prevenire gli incendi.
  Segnala come la disposizione intervenga su una fonte di natura secondaria, laddove la lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prescrive, al paragrafo 3, lettera e), che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi: rileva quindi l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la predetta regola tecnica.Pag. 27
  L'articolo 12 prevede, al comma 1, la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica. È altresì prevista la possibilità di evidenziare nelle liste di vivande degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande: l'origine delle materie prime; il nome, marchio o ragione sociale del produttore in caso di provenienza da un Paese straniero, le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate.
  L'articolo 13 interviene sul Codice del consumo, estendendo i diritti ivi riconosciuti alle microimprese rispetto alle categorie attuali identificate nei consumatori e negli utenti.
  L'articolo 14 modifica la normativa dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, escludendo dalla relativa applicazione anche il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile e identificato nel coltivatore diretto.
  L'articolo 15 aggiunge i grassi animali di origine suine tra i prodotti esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).
  L'articolo 16 esclude gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo in favore delle Stazioni sperimentali per l'industria, relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli.
  L'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per la presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume di affari non superiore a 7.000 euro annui.
  L'articolo 18 definisce i criteri in base ai quali il Governo è chiamato a disciplinare l'attività di lombricoltura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
  L'articolo 19 interviene sulla disciplina dell'apicoltura, prevedendo:
   al comma 1, un rinvio alle regioni, oltre che alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della individuazione della competenza per l'attuazione delle disposizioni ivi previste;
   al comma 2, la soppressione della disposizione secondo la quale è apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di apicoltore a titolo principale;
   al comma 3, la previsione che le secrezioni extrafiorali di interesse mellifero possano giustificare limitazioni ai trattamenti fitosanitari;
   al comma 4, la soppressione della disposizione secondo la quale la pratica del nomadismo deve essere subordinata al preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria;
   al comma 5, l'esclusione della comunicazione di inizio di attività per la per la vendita al dettaglio destinata alla produzione primaria;
   al comma 6, l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e di scarico per gli allevatori apistici;
   al comma 7, l'introduzione di sanzioni amministrative in caso di mancata registrazione di inizio di attività e delle operazioni effettuate nell'anagrafe apistica;
   al comma 8, l'applicazione agli apicoltori che producono idromele assoggettato ad accisa ad aliquota zero delle disposizioni a favore dei piccoli produttori di vino in ordine alla documentazione e ai controlli richiesti per la circolazione del prodotto all'interno del territorio nazionale;
   al comma 9, l'inserimento della pappa reale o gelatina reale tra i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta.

  L'articolo 20 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa avvalersi dell'assistenza dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (Enama) negli ambiti specificamente individuati dall'articolo stesso.Pag. 28
  L'articolo 21 modifica la normativa che disciplina l'attività di manutenzione del verde, estendendola alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività.
  L'articolo 22 prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  L'articolo 23 prevede:
   al comma 1, la possibilità per le piccole e medie imprese tra loro collegate attraverso un contratto di rete di avvalersi delle garanzie prestate da ISMEA per i finanziamenti erogati a loro favore;
   al comma 2, l'inclusione della cessione della produzione agricola tra gli scopi del contratto di rete;
   al comma 3, la precisazione che l'aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio (22 per cento) per gli oli vegetali (esenzione) e per la benzina (49 per cento) sia applicabile anche agli impieghi effettuati dalle imprese agricole unite in rete;
   al comma 4, la possibilità da parte di ISMEA di sottoscrivere garanzie a titolo gratuito per lo sviluppo di tecnologie innovative a favore delle imprese agricole singole o associate sono gratuite.

  L'articolo 24 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
  L'articolo 25 prevede che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti possono assumere in appalto lavori per la sistemazione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, impiegando esclusivamente il proprio lavoro e utilizzando solo macchine di loro proprietà. Tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi a fini fiscali e non sono soggetti ad imposta qualora resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e con lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
  Sempre nei piccoli comuni, come individuati dalla legislazione vigente, gli stessi coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali dietro autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica.
  L'articolo 26 prevede che l'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (relativi alla decadenza dai benefici fiscali in caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni) – introdotti con la legge di orientamento nel 2011 – si applichi agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa richiamata.
  L'articolo 27 modifica la legge per le zone montane, aggiungendo l'assunzione in forma intermittente di coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU, tra le modalità contrattualistiche a cui possono far ricorso le imprese e i datori di lavoro operanti nei comuni montani e prevedendo, al contempo, che ai coltivatori diretti assunti secondo tale modalità spetti il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.
  L'articolo 28 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici Pag. 29dirette e delle coadiuvatrici stabilendo, altresì, che la medesima non sia soggetta a ritenuta alla fonte.
  L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.
  L'articolo 30 inserisce le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i distretti del cibo.
  L'articolo 31 estende ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali il diritto di rivalsa attribuito alle imprese artigiane e commerciali per il pagamento dei contributi.
  L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratto di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
  L'articolo 33 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
  Il Capo III, che si compone degli articoli da 34 a 48, disciplina il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 34 estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018, mentre il comma 2 lo estende a sostegno del Made in Italy per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera.
  L'articolo 35 prevede un credito di imposta per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta.
  L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori.
  L'articolo 37 estende il cosiddetto «bonus verde» per interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche.
  L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, escludendo da tale ambito, in aggiunta a quelle già previste A/1 e A/8, quella A/9, e sopprimendo, di conseguenza, il riferimento ai fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
  L'articolo 39 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di introdurre specifici princìpi e criteri direttivi di delega.
  Ricorda a tale proposito che la lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prescrive di tenere distinti i princìpi e criteri direttivi dall'oggetto della delega (paragrafo 2, lettera d), numero 4).
  L'articolo 40 interviene sul regime fiscale dei piccoli produttori agricoli, prevedendo che chi che non opta per tale regime può comunque adempiere all'obbligo di fattura attraverso gli enti, le cooperative o gli altri organismi associativi ai quali è conferito il prodotto agricolo.
  L'articolo 41 dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella sezione Pag. 30speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione.
  L'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazioni e ai patti di famiglia.
  L'articolo 43 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze inserisca il mirto tra i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse.
  L'articolo 44 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, includendo nell'attività di allevamento degli animali sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi.
  L'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10.000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
  L'articolo 46 equipara l'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali.
  L'articolo 47 inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione.
  L'articolo 48 sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi, provvedendo, di conseguenza, a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione chiamata a elaborare la proposta di riduzione.
  Il Capo IV, che si compone degli articoli da 49 a 51, disciplina gli interventi per le emergenze nel settore agricolo.
  L'articolo 49 istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale, destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. La dotazione iniziale del Fondo è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022: a tal fine viene incrementata di pari importo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.
  L'articolo 50 prevede che le regioni e gli enti strumentali possono superare, a decorrere dall'anno 2020, i limiti di spesa previsti per l'assunzione di personale, purché necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
  L'articolo 51 prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola per il 2020, destinandovi un importo di 5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.
  Il Capo V, recante semplificazioni in materia di controlli in agricoltura, si compone degli articoli 52 e 53.
  L'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo.
  L'articolo 53 riscrive le disposizioni contenute nella legge sull'agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo.
  Il Capo VI, reca semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli e si compone degli articoli 54 e 55.
  L'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, Pag. 31è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione.
  L'articolo 55 prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001 e che nell'esercizio dell'attività agricola devono utilizzare una pluralità di accessi stradali sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada il cui accesso stradale risulta più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali è prevista la riduzione di un quinto del canone concessorio previsto a legislazione vigente.
  Il Capo VII, composto dal solo articolo 56, reca la delega al Governo in materia di ricomposizione fondiaria.
  L'articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.
  Il Capo VIII, comprende gli articoli da 57 a 59, reca norme di semplificazione in materia di zootecnia.
  L'articolo 57 apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 52 del 2018, in materia di riproduzione animale.
  L'articolo 58 prevede, in relazione alla raccolta dei dati per la riproduzione animale, che i soggetti incaricati alla raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di raccolta dei dati.
  L'articolo 59 interviene sul codice della strada, prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia «agricoltura», attribuita alla competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie «tutela del risparmio», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) e s), della Costituzione, nonché le materie «tutela e sicurezza del lavoro», «alimentazione» e «valorizzazione dei beni culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  In proposito, ricorda che in via generale la giurisprudenza costituzionale richiede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in presenza di una concorrenza di competenze di diversa natura. In merito segnala che la medesima giurisprudenza (richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare anche orientata a ritenere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza Unificata la forma più idonea di coinvolgimento degli enti territoriali quando prevalgano materie di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente.
  Ciò premesso rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'attuazione delle seguenti disposizioni:
   articolo 2, comma 2, e articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori);
   articolo 18 (delegificazione della materia della lombricoltura); Pag. 32
   articolo 22 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri);
   articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico);
   articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta);
   articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);
   articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole);
   articolo 49, comma 1 (istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie);
   articolo 57, comma 1 (riproduzione animale).

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e petizione n. 428.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2020.

  Vittoria BALDINO (M5S) chiede se sia disponibile il testo della proposta di legge in materia elettorale presentata dal gruppo di Forza Italia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia non sia stata al momento assegnata e come pertanto il testo non sia ancora disponibile.

  Federico FORNARO (LEU) ritiene opportuno iniziare il dibattito nel merito sulla legge elettorale con un approccio di umile consapevolezza, evitando di aderire, in maniera ideologica e precostituita, a schemi elettorali astratti, siano essi proporzionale o maggioritari, sul presupposto che non sia possibile definire, in termini teorici, un sistema elettorale perfetto, disgiuntamente dalla particolare contingenza storica. Auspica dunque un'ampia e articolata discussione, che consenta di giungere alla elaborazione di un testo il più possibile condiviso e aderente all'attuale fase storica.
  Nel dichiarare di condividere sostanzialmente l'impianto proporzionale della proposta di legge C. 2329, ritiene tuttavia sia opportuno riflettere sui correttivi da portare a tale impostazione, ricordando come nella maggior parte dei paesi democratici, dalla fine degli anni ’90, si sia data prevalenza ai sistemi misti. Nel ritenere infatti che un sistema proporzionale puro rischi di determinare maggiori problemi alla stabilità degli Esecutivi, evidenzia la necessità di definire una soglia di sbarramento equilibrata, che – oltre a perseguire la finalità di contrasto alla frammentazione degli schieramenti e ad assicurare la funzionalità delle Camere – consenta un'adeguata rappresentanza delle forze in gioco. Dopo aver dichiarato di ritenere inappropriato un diretto accostamento al sistema tedesco – che ritiene rechi in sé delle differenze strutturali tali da renderne impossibile una reale comparazione Pag. 33con il sistema proposto dal provvedimento C. 2329 – fa notare che la storia italiana ha dimostrato come un eccessivo innalzamento della soglia di sbarramento rischi di produrre effetti negativi sotto il profilo della rappresentanza, come peraltro avviene in alcuni Paesi laddove si registrano elevate soglie di sbarramento, tra i quali richiama la Turchia.
  Fa presente, dunque, che il suo gruppo è pronto ad ingaggiare una battaglia politica – seppur non ideologica – anche attraverso la presentazione di proposte emendative, al fine di abbassare la soglia attualmente prevista e scongiurare in tal modo eventuali effetti distorsivi sulla rappresentanza politica. Ritiene, infatti, che si rischi, altrimenti – anche considerata l'eventuale prossima entrata in vigore della riforma costituzionale sulla riduzione numero dei parlamentari – di pregiudicare la rappresentanza di milioni di elettori, delegittimando le istituzioni, in danno della democrazia. Ritiene inoltre rischioso affidare esclusivamente allo strumento della legge elettorale il compito di contrastare i fenomeni di frammentazione politica, facendo notare che potrebbero prodursi effetti opposti, laddove, ad esempio, si faciliti la diffusione di liste costituitesi solo al fine di superare la soglia. Rileva, peraltro, che gli stessi sistemi maggioritari potrebbero in concreto produrre i medesimi effetti negativi, amplificando la frammentazione del quadro politico.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) considera doveroso, prima di iniziare la discussione nel merito, attendere che il testo della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia disponibile.
  Con riferimento all'intervento del deputato Fornaro, rileva come in materia elettorale non si tratti tanto di compiere una scelta ideologica tra il sistema proporzionale e quello maggioritario, quanto di trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza della rappresentanza e l'esigenza della governabilità e come tale equilibrio possa essere raggiunto sia con sistemi prevalentemente proporzionali sia con sistemi prevalentemente maggioritari. Osserva come il raggiungimento di tale equilibrio sia stato l'obiettivo perseguito dalle leggi elettorali che si sono succedute nelle scorse legislature ma come, al contrario, tale obiettivo non venga perseguito dalla proposta di legge in esame C. 2329 Brescia, che risponde esclusivamente all'esigenza di assicurare la rappresentanza sacrificando l'esigenza di garantire la governabilità.

  Francesco Paolo SISTO (FI) osserva, anzitutto, che il testo della proposta di legge elaborata dal suo gruppo non è ancora disponibile, in quanto è stato oggetto di un articolato approfondimento, a seguito del quale si è giunti ad un mutamento di impostazione, rispetto all'impianto iniziale. Osserva, dunque, che tale testo prevede un sistema misto, presentando una componente maggioritaria che riprende il modello della legge attualmente vigente, pur con alcuni correttivi.
  Giudica tuttavia necessario soffermarsi sul metodo sinora utilizzato per l'organizzazione dei lavori, ritenendo che si sia di fronte ad un'inaccettabile lesione delle prerogative delle opposizioni. Giudica grave, infatti, che si prosegua nell’iter di esame e si discuta nel merito, fino a giungere alla fase dell'eventuale adozione del testo base, prevista per la giornata di domani, pur in assenza del testo di una proposta di legge preannunciata da un gruppo di minoranza, e che si chieda agli esponenti di tale gruppo di opposizione di limitarsi ad un'illustrazione orale del contenuto di tale provvedimento, non ancora materialmente disponibile e non ancora formalmente assegnato.
  Non comprende una simile accelerazione dell’iter, non sussistendo alcuna scadenza elettorale, ricordando, peraltro, come si sia in prossimità della votazione sul referendum confermativo, avente ad oggetto la riforma costituzionale in tema di riduzione del numero dei parlamentari. Giudica dunque illogico elaborare con tanta fretta una legge elettorale senza conoscere l'esito di tale votazione referendaria, facendo notare che regole del gioco così rilevanti andrebbero decise con la Pag. 34maggiore condivisione possibile e non certo imposte con la forza dei numeri. Chiede quindi formalmente al presidente una organizzazione dei lavori maggiormente rispettosa delle prerogative delle opposizioni e che, attendendo l'effettiva assegnazione del provvedimento preannunciato dal suo gruppo, si consenta di discutere nel merito tutte le proposte avanzate dai diversi gruppi, anche in vista di una più consapevole determinazione sull'adozione del testo base. Non comprende la ragione, dunque, per la quale non si possa ipotizzare un differimento dei termini, sia per quanto riguarda l'adozione del testo base, sia per quanto riguarda la presentazione delle proposte emendative, anche in prospettiva di uno spostamento della data di inizio dell'avvio della discussione in Assemblea.
  Si riserva di investire il Presidente della Camera di tale questione, lamentando una violazione dei diritti dell'opposizione e una irragionevole compressione del confronto politico su una materia così delicata come quella elettorale.
  Chiede, in conclusione, che sia convocato immediatamente un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per rivalutare le modalità di prosecuzione dell’iter.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come nell'odierna seduta in sede referente la discussione dovrebbe concentrarsi sul merito del provvedimento, in quanto l'organizzazione dei lavori è stata definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed è in tale sede che potranno essere discusse eventuali modifiche delle decisioni assunte al riguardo.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede l'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, preannuncia la propria intenzione di svolgere un intervento sul merito del provvedimento in esame.

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la propria richiesta di immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sia pregiudiziale rispetto alla discussione sul merito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene opportuno acquisire l'orientamento dei gruppi sulla richiesta avanzata dal deputato Sisto.

  Giovanni DONZELLI (FDI) si associa alla richiesta del deputato Sisto e rileva come la disponibilità del testo della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia pregiudiziale rispetto alla prosecuzione della discussione, in quanto, ad esempio il gruppo di Fratelli d'Italia potrebbe valutare di riconoscersi nella proposta di legge presentata da Forza Italia.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) reputa che la proposta del deputato Sisto sia di buon senso e debba essere valutata con attenzione dai gruppi di maggioranza.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, richiesta dal deputato Sisto, possa essere convocata per la giornata di domani.

  Federico FORNARO (LEU) rileva come la richiesta avanzata dal deputato Sisto sia certamente legittima, ma osserva nel contempo come la proposta di legge C. 2329 Brescia sia stata presentata lo scorso 9 gennaio e come, pertanto, vi sia stato tutto il tempo necessario per approfondire la materia. Ritiene, comunque, opportuno attendere, prima di proseguire la discussione nel merito, che il testo della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia disponibile e si associa alla proposta del deputato Ceccanti di convocare per la giornata di domani l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, al fine di definire un percorso condiviso.

Pag. 35

  Marco DI MAIO (IV), ritenendo corretto attendere la formale assegnazione della proposta di legge preannunciata dal gruppo di Forza Italia, al fine di avere un quadro completo di tutte le proposte avanzate dai gruppi, ribadisce la necessità di ricercare più ampio consenso possibile su una materia così delicata. Giudica dunque opportuno convocare nella giornata di domani l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in esito al quale sarà possibile quindi concentrarsi sul merito delle questioni.
  Ritiene, in ogni caso, che, allo stato, appare difficile ipotizzare una conclusione dell’iter per la data attualmente prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea, giudicando dunque opportuno rivalutare le modalità di prosecuzione dell’iter.

  Vittoria BALDINO (M5S) condivide la proposta di convocare per la giornata di domani una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare eventuali modifiche all'organizzazione dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO (FI), dichiarando di non condividere una organizzazione dei lavori basata esclusivamente su principi di economia procedurale, non comprende la ragione per la quale non si possa convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, senza rinviarlo alla giornata di domani.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, evidenzia come la proposta di legge C. 2329 Brescia, che recepisce un accordo politico intervenuto nella maggioranza, sia stato presentato lo scorso 9 gennaio e come sia stata svolta un'ampia e approfondita attività conoscitiva da parte della Commissione. Rileva come ci si trovi ora di fronte alla presentazione, nel giro di pochi giorni, di ulteriori proposte di legge sulla stessa materia, e si augura che quella preannunciata dal gruppo di Forza Italia sia l'ultima e che non vi sia uno stillicidio di ulteriori testi, in modo da consentire l'avvio di una discussione nel merito serena e pacata.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sulla base dell'orientamento maggioritario espresso dai gruppi, ritiene che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione possa essere convocato per la giornata di domani.

  Francesco Paolo SISTO (FI) giudica inaccettabili le affermazioni del relatore Forciniti, che appare animato da un atteggiamento ostile nei suoi confronti, e nutre dubbi circa la capacità del medesimo di svolgere le proprie funzioni con equanimità e terzietà, invitando il presidente a valutare se sia opportuno che continui a svolgere tale ruolo.
  Non comprende inoltre le motivazioni per cui la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non possa avere luogo, come da lui richiesto, immediatamente. Invita la maggioranza ad assumersi esplicitamente, qualora lo ritenga, la responsabilità di procedere alla discussione senza disporre del testo della proposta di legge del gruppo di Forza Italia. Ribadisce, comunque, la volontà del proprio gruppo di affrontare la discussione senza posizioni pregiudiziali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alla convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rileva di essersi limitato a prendere atto dell'orientamento manifestato dalla maggioranza dei gruppi. Quanto alle osservazioni del deputato Sisto relative al relatore Forciniti, garantisce circa la capacità di quest'ultimo di svolgere il ruolo di relatore con il necessario equilibrio, rilevando come, nel caso contrario, non lo avrebbe certamente designato.

  Vittoria BALDINO (M5S), dopo aver osservato che non esiste alcuna volontà della maggioranza di restringere il dibattito, fa notare che l'organizzazione dei lavori precedentemente concordata prevede per la giornata di domani la semplice Pag. 36adozione del testo base. Evidenzia, peraltro, che sul testo adottato sarà possibile presentare eventuali proposte di modifica, anche tenendo conto di eventuali nuove proposte che dovessero essere nel frattempo presentate.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa notare come le diverse questioni poste nel dibattito odierno si ricolleghino inevitabilmente anche ad aspetti politici, sui quali ritiene opportuno che la maggioranza svolga adeguate riflessioni. Fa notare, infatti, che la legittima richiesta di uno slittamento dei termini relativa all’iter di esame va adeguatamente considerata, tenuto conto, peraltro, che l'avvio della discussione in Assemblea è attualmente previsto per il 27 luglio. Condividendo la proposta formulata dal deputato Ceccanti, ritiene dunque fisiologico e ragionevole che i gruppi di maggioranza richiedano 24 ore di tempo per svolgere gli approfondimenti necessari, al fine di poter disporre, nella giornata di domani, di un quadro più preciso circa la definizione delle modalità di prosecuzione dell’iter, tenendo nel debito conto le esigenze di un ampio confronto.

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di non comprendere l'insistenza sulla data del 27 luglio per l'inizio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea, rilevando come in numerosissime occasioni, relative a provvedimenti di rilevanza indiscutibilmente minore, sia stato richiesto il differimento dell'inizio della discussione. Ritiene dunque inammissibile forzare i tempi proprio su una materia tanto delicata quale quella elettorale, che meriterebbe invece un ampliamento degli spazi di discussione, rilevando peraltro, sulla base dell'esperienza, come tali forzature abbiano poi ripercussioni nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, non ritiene che la convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata di domani, anziché per quella odierna, possa essere considerata una forzatura.

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come il differimento dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea risponderebbe anche all'interesse della stessa maggioranza. Stigmatizza nuovamente la decisione di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata di domani, anziché per quella odierna, rilevando come ciò prefiguri la possibile adozione del testo base prima che la Commissione sia posta nelle condizioni di conoscere il testo della proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia.
  Preannuncia l'intenzione di investire della questione il Presidente della Camera, pregandolo di esercitare la propria moral suasion nei confronti del presidente della Commissione affinché le opposizioni siano poste nelle condizioni di discutere il provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come l'iniziativa preannunciata dal deputato Sisto di investire della questione il Presidente della Camera sia certamente legittima. Osserva, inoltre, come il relatore Fiano abbia motivato le posizioni assunte dalla maggioranza.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal relatore Fiano, prende atto con rammarico che la maggioranza considera le questioni attinenti alla tempistica di esame di un provvedimento così delicato come esclusivamente politiche, da valutare unicamente all'interno di quella stessa maggioranza, al fine di raggiungere un equilibrio tra i diversi gruppi che la compongono, non ritenendo piuttosto prioritaria l'esigenza di intraprendere un percorso di discussione condiviso circa la definizione di tali importanti regole del gioco.
  Ritiene che non sia questo il metodo corretto di procedere, non comprendendo la ragione per la quale non sia possibile convocare immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai Pag. 37rappresentanti dei gruppi, della Commissione, come proposto dal deputato Sisto, facendo notare che la definizione delle modalità di prosecuzione dell’iter può rivestire un ruolo importante anche in prospettiva di una più ponderata decisione della Commissione in relazione all'adozione del testo base.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa notare come la presidenza intenda garantire il massimo spazio al dibattito, che potrà proseguire anche successivamente.

  Federico FORNARO (LEU) ritiene che non risponda al vero l'affermazione secondo la quale i gruppi di maggioranza avrebbero prevaricato i gruppi di opposizione, ledendone le prerogative, facendo notare che la maggioranza, piuttosto, è venuta incontro ai gruppi di minoranza, convenendo sull'esigenza di valutare altre ipotesi di organizzazione dei lavori nell'ambito di una nuova riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Dopo aver rilevato, dunque, che l'unico motivo di discordia sembra riguardare solamente il momento nel quale svolgere tale riunione – che la maggioranza ritiene opportuno rinviare alla giornata di domani – invita dunque ad abbandonare atteggiamenti pretestuosi di taluni gruppi di minoranza, che, invocando addirittura l'intenzione di investire di certe questioni il Presidente della Camera, potrebbero far piuttosto pensare che vi sia la volontà di precostituirsi degli alibi politici.
  Fa notare, peraltro, come la presentazione del testo della proposta di legge C. 2329 risalga al mese di gennaio scorso e che, nel frattempo, è stato dedicato un ampio spazio all'istruttoria legislativa, ritenendo che non si possa dunque rischiare di bloccare la discussione solo perché alcuni gruppi preannunciano solo oggi la presentazione di nuove proposte di legge. Ritiene inoltre illusorio immaginare che la determinazione sull'adozione del testo base possa essere influenzata effettivamente dalla presentazione di nuove proposte di legge dall'impostazione radicalmente opposta a quella del provvedimento C. 2329. Giudica inoltre normale che la maggioranza richieda una giornata di tempo per valutare al proprio interno alcune questioni politiche sulle quali confrontarsi, anche alla luce delle considerazioni svolte, nella giornata odierna, da lui stesso e dal deputato Marco Di Maio.

  Francesco Paolo SISTO (FI) considera inaccettabile l'utilizzo, da parte del deputato Fornaro, dell'espressione «alibi politico», in quanto in tal modo sembra voglia alludersi alla precostituzione di una giustificazione per una sorta di «crimine politico».
  Ribadisce l'intenzione di richiedere l'intervento del Presidente della Camera affinché sia riconosciuto il diritto delle opposizioni a un dibattito serio e approfondito, che non sarebbe certamente assicurato qualora il testo base venisse adottato senza la conoscenza di uno dei testi in discussione. Rileva come ciò sarebbe ancor più grave trattandosi di una materia sulla quale, come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica, è auspicabile una sinergia tra maggioranza e opposizione.
  Quanto al merito, con riferimento all'intervento del deputato Fornaro, rileva come ritenere che vi sia un'insuperabile inconciliabilità tra proposte di impostazione maggioritaria e proposte di impostazione proporzionale sia il frutto di una visione manichea ed eccessivamente rigida, peraltro smentita dalla legge elettorale vigente, che combina elementi di entrambe le impostazioni.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, ritiene che un sistema proporzionale, con gli opportuni correttivi – come quello definito nella proposta di legge C. 2329 – sia più rispondente ad una Repubblica parlamentare, come quella delineata dalla nostra Carta costituzionale, e consenta di coniugare il principio della rappresentanza con quello della stabilità. Fa notare, infatti, che la proposta di legge C. 2329 non propone un sistema proporzionale puro, mirando, da un lato, a garantire, un'ampia rappresentanza, e dall'altro, a Pag. 38contrastare la frammentazione politica, attraverso la previsione di una soglia di sbarramento del 5 per cento.
  Dopo aver osservato come non esista, peraltro, alcun un sistema elettorale che assicuri, a priori, la massima stabilità, ritiene che l'alternanza bipolare degli schieramenti, perseguita dai sistemi maggioritari, non appare adeguata al contesto italiano e non sembra, a suo avviso, neanche auspicabile, da un punto di vista di cultura democratica. Ritiene infatti preferibile garantire – attraverso sistemi proporzionali che privilegiano la massima rappresentanza, la sintesi e il confronto politico – un costante controllo dell'Esecutivo da parte dell'organo legislativo, a tutela dei cittadini, piuttosto che blindare la legislatura per cinque anni sotto la guida di ristrette elites politiche. Osserva, peraltro, come rappresenti un falso mito l'idea che i sistemi prevalentemente maggioritari garantiscano di per sé stabilità – come dimostrato dall'esperienza del sistema francese – ricordando che lo stesso sistema elettorale cosiddetto Mattarellum diede vita a Governi precari e anche oggi, se fosse applicato, a suo avviso, determinerebbe risultati contrastanti.
  Evidenzia quindi come eventuali cambiamenti della forma di governo andrebbero proposti attraverso la presentazione di proposte di modifica della Costituzione, da discutere apertamente, non ritenendo ragionevole incidere sulla legge elettorale per ottenere simili effetti.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, nel rilevare come le sue precedenti affermazioni siano state evidentemente mal comprese dal deputato Iezzi, osserva come sia legittima la richiesta che il testo base venga adottato solo dopo che siano stati resi disponibili gli altri testi in discussione, e come la maggioranza abbia altresì accolto la richiesta di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, per la ridefinizione delle modalità di organizzazione dei lavori, essendosi la maggioranza stessa limitata a proporre che la riunione abbia luogo nella giornata di domani anziché in quella odierna, essendo necessari alcuni approfondimenti politici nell'ambito della maggioranza medesima. Rileva, inoltre, come la definizione dei tempi della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea non rientri nella disponibilità della Commissione.
  Alla luce di tali considerazioni giudica incomprensibile l'accusa, rivolta alla maggioranza, di non aver accolto le richieste delle opposizioni.

  Francesco Paolo SISTO (FI) si riserva di informare il Presidente della Camera circa quanto avvenuto nell'odierna seduta, sottolineandogli la necessità di garantire alle opposizioni – alla luce di una organizzazione dei lavori, che, invece, a suo avviso, appare lesiva delle loro prerogative – la reale possibilità di confrontarsi nel merito. Ritiene infatti necessario che certe regole del gioco siano elaborate insieme, attraverso un confronto aperto e costruttivo dei gruppi, pur nel rispetto delle diverse posizioni, facendo notare che, altrimenti, si rischia, durante l'esame in Assemblea, di incorrere in seri imprevisti, che pregiudicano l'iter di esame, come avvenuto nella scorsa legislatura.
  Dopo aver sottolineato la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi nel merito, fa presente che la maggioranza non può illudersi di agire con la sola forza dei numeri, rilevando che di qualsiasi forma di prevaricazione dei diritti delle opposizioni essa dovrà poi renderne conto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che alle 13 di domani sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.40.

Pag. 39