CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2020
408.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 227

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori parlamentari per la prossima settimana.

  Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, riferisce alla Commissione sul nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta della XIII Commissione Agricoltura del 9 luglio 2020.
  Osserva preliminarmente che si tratta di un testo complesso ed articolato che, operando un intervento di ampio respiro a sostegno del settore agricolo, affronta diverse tematiche di interesse della Commissione Ambiente, di seguito evidenziate.
  In primo luogo, l'articolo 15 esclude esplicitamente i grassi animali di origine suina dall'applicazione del contributo ambientale al CONOE (Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti). Si inserisce quindi una ulteriore ipotesi di esclusione tra quelle già previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo). Peraltro, secondo la relazione illustrativa, non avendo la norma oggetto di modifica mai trovato applicazione concreta nei confronti degli operatori suinicoli si elimina semplicemente un fattore di incertezza in sede applicativa.
  L'articolo 21 modifica la normativa riguardante l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico Pag. 228o privato affidata a terzi. Attualmente la norma consente che possa essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, oppure anche da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. La modifica in esame si limita ad affiancare le imprese commerciali a quelle già abilitate ad esercitare tale attività.
  L'articolo 25 riguarda i piccoli comuni di cui alla legge n. 158 del 2017.
  In particolare, si prevede che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti possano assumere in appalto lavori per la sistemazione e manutenzione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, impiegando esclusivamente il proprio lavoro e utilizzando solo macchine di loro proprietà. La norma reca quindi un elenco non esaustivo della tipologia di lavori: afforestazione e riforestazione, costruzione di piste forestali, arginatura, sistemazione idraulica, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, utilizzando lo strumento delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
  La norma in commento precisa che tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi a fini fiscali e non sono soggetti ad imposta qualora resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e con lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
  Ancora, nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i medesimi soggetti che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'autorità preposta alla tutela idrogeologica.
  L'articolo 34, comma 1, estende ai periodi di imposta successivi al 2018 il credito di imposta a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere e agrituristiche, essenzialmente per interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione di barriere architettoniche, ovvero di incremento dell'efficienza energetica.
  L'articolo 37 estende il cosiddetto bonus verde anche agli interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche. La previsione attuale consente per tutto il 2020 di avvalersi di una agevolazione fiscale, pari alla detrazione Irpef del 36 per cento della spesa sostenuta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  L'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica nei casi di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, di donazione e di patti di famiglia, ovvero il caso in cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
  L'articolo 48 modifica due disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2020, che riguardano l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge n. 160 del 2019 la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un Green new deal italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica Pag. 229per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.
  La disposizione in esame sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di ridefinizione del sistema di esenzioni provvedendo, di conseguenza, a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione stessa.
  Da ultimo, richiama due disposizioni che, in quanto riguardanti rispettivamente, l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità e la promozione dell'uso di materie prime naturali in ambito edilizio, sia pure indirettamente, afferiscono alle attribuzioni della Commissione in materia di assetto del territorio.
  L'articolo 1, ai commi 4 e 5, interviene sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.
  L'articolo 35 prevede una detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta.
  Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paola DEIANA (M5S), relatrice, riferisce alla Commissione sulla proposta di legge di legge C. 2313 Di Stasio recante Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 17 giugno scorso.
  Per comprendere la portata delle disposizioni in esame, ricorda brevemente che sul mare territoriale – individuato nella zona di mare adiacente alle coste per dodici miglia – si estende automaticamente la sovranità degli Stati con due fondamentali limitazioni: il diritto di passaggio cosiddetto «inoffensivo» di navi straniere e il divieto di esercitare la giurisdizione penale in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera. Anche al di fuori del mare territoriale, lo Stato costiero ha diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma continentale, intesa come parte del suolo marino contigua alle coste che costituisce un naturale prolungamento delle coste stesse e che si mantiene a una profondità costante. Al riguardo, è noto il problema – particolarmente spiccato in un bacino chiuso come il Mediterraneo – di delimitarne l'ambito tra Stati, essenzialmente rimessa ad accordi tra gli Stati interessati.
  La zona economica esclusiva (ZEE) è un istituto che negli anni recenti si è andato affiancando a quello della piattaforma continentale: si riconosce allo Stato costiero il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di duecento miglia marine. Nel bacino mediterraneo – dove la distanza tra le coste opposte è sempre inferiore a Pag. 230quattrocento miglia – a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce provenienti dall'Estremo Oriente o con la finalità di proteggere le loro coste dai rischi di inquinamento, molti Stati hanno già istituito da tempo delle ZEE o delle zone in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE, come la tutela dell'ambiente o delle risorse ittiche.
  Algeria, Spagna, Croazia e Libia hanno istituito Zone economiche di protezione della pesca e la Francia ha istituito una zona di protezione ecologica. Anche il nostro Paese, con la legge n. 61 del 2006 ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica.
  La proposta di legge prende però le mosse, in particolare, dalla decisione dell'Algeria di istituire una propria ZEE il 20 marzo 2018, senza un preliminare accordo, creando un'area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro Paese nel 2011 e con l'analoga ZEE istituita dalla Spagna nel 2013.
  In questa prospettiva, la proposta in esame costituisce uno stimolo a chiarire la funzione degli accordi di delimitazione marittima e l'impegno dello Stato a far valere i propri interessi in tale ambito.
  L'articolo 1 autorizza, quindi, l'istituzione di una ZEE, definendone le modalità di deliberazione e di definizione dei limiti esterni, da determinare sulla base di accordi con gli Stati interessati. Nelle more della stipula di detti accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono definiti provvisoriamente in modo da non ostacolare o compromettere la conclusione dei summenzionati accordi.
  L'articolo 2, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, si limita a prevedere che i diritti esercitabili dall'Italia sono quelli attribuiti dalle norme internazionali. Merita però rilevare – per i profili di competenza di questa Commissione – che, nel testo originario, si specificava l'attribuzione allo Stato delle funzioni di protezione e di preservazione dell'ambiente marino.
  L'articolo 3 è dedicato ai diritti degli altri Stati all'interno della ZEE, consentendo in particole, l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, nonché la messa in opera di condotte e cavi sottomarini oltre agli altri diritti previsti da norme internazionali.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.