CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2020
408.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 222

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione dei certificati di compensazione fiscale.
C. 2075 Cabras.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno scorso.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rammenta che, nella scorsa seduta dedicata al provvedimento, era stata avanzata la richiesta di poter disporre di alcuni chiarimenti di ordine tecnico sulla proposta di legge in esame. Informa la Commissione di aver segnalato tale esigenza agli Uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stanno predisponendo la richiesta documentazione. Ha già ricevuto alcune prime osservazioni da parte del Dipartimento Finanze del MEF, che evidenziano alcune criticità, a suo avviso superabili, e che possono – in attesa della documentazione completa – essere messe a disposizione dei colleghi interessati per gli opportuni approfondimenti.

  Raffaele TRANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.45.

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Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che il testo della proposta di legge C. 982 Gallinella, a seguito delle modifiche introdotte presso la XII Commissione, è ora composto da 59 articoli divisi in 8 capi: Misure di sostegno al settore agricolo (Capo I); Semplificazioni in materia di agricoltura (Capo II); Semplificazioni in materia di fiscalità agricola (Capo III); Interventi per le emergenze nel settore agricolo (Capo IV); Semplificazioni in materia di controlli in agricoltura (Capo V); Semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli (Capo VI); Delega al Governo in materia di ricomposizione fondiaria (Capo VII); Semplificazioni in materia di zootecnia (Capo VIII).
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento, soffermandosi principalmente in questa sede sulle disposizioni che investono le competenze della Commissione Finanze.
  L'articolo 1 prevede misure di sostegno al reddito degli agricoltori. In particolare, il comma 1 estende le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari); il comma 2 estende le agevolazioni IMU riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli anche al coniuge e ai parenti entro il terzo grado ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto ed iscritti alla previdenza agricola; il comma 3 sostituisce la normativa di cui al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 338 del 1989, relativa alla possibilità di chiedere il pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, ampliando la possibilità per i comitati regionali di disporre la rateazione per un periodo non superiore a 12 mesi e diminuendo, al contempo, il limite dei mesi per i quali può essere chiesta la rateizzazione per ciascun debito, che passa da 36 a 24 mesi. Ai commi 4 e 5 si interviene sul Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.
  L'articolo 2 concerne il sostegno ai giovani agricoltori, prevedendo la concessione di mutui agevolati agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.
  L'articolo 3 reca disposizioni di sostegno ai settori agricoli in crisi, attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  L'articolo 4 sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000 che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli. La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati, portando il limite dell'importo massimo richiedibile dal 75 al 60 per cento, e l'altra consistente in un contributo Pag. 224a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate.
  L'articolo 10, al comma 2, prevede che anche i fabbricati rurali destinati all'agriturismo rientrino tra quelli per i quali i comuni possono disporre riduzioni e agevolazioni TARI.
  L'articolo 16 esenta gli imprenditori agricoli dal pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, finalizzato al mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria (le stazioni sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico).
  L'articolo 18 definisce i criteri in base ai quali il Governo è chiamato a disciplinare l'attività di lombricoltura. Di interesse per la nostra Commissione è la lettera b) del comma 1, secondo la quale il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento.
  L'articolo 19 dispone l'equiparazione degli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero ai piccoli produttori di vino (coloro che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno), in ordine alla documentazione e ai controlli richiesti per la circolazione del prodotto all'interno del territorio nazionale. Segnalo in particolare il comma 9, che stabilisce l'inserimento della pappa reale o gelatina reale tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
  L'articolo 23 prevede la semplificazione degli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole. Di interesse per la nostra Commissione il comma 3, nel quale si precisa che l'aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio (pari al 22 per cento dell'aliquota ordinaria), per gli oli vegetali (esenzione) e per la benzina (pari al 49 per cento dell'aliquota ordinaria) è applicabile anche agli impieghi effettuati dalle imprese agricole unite in rete.
  L'articolo 25 prevede che i lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, condotti da aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
  L'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 228 del 2001, legge di orientamento in agricoltura). Tali norme sono relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni. In particolare, si dispone che le suddette disposizioni in materia di attenuazione dei vincoli si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma.
  L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base a contratti di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
  L'articolo 33 stabilisce che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applica a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
  L'articolo 34 stabilisce, al comma 1, che il credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere, previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella legge 29 Pag. 225luglio 2014, n. 106, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, di adeguamento antisismico e di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo, e che l'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva già prorogato ed esteso alle strutture che svolgono attività agrituristica, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018.
  Al comma 2, si prevede invece che il credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è concesso per il periodo di imposta dall'anno 2020 all'anno 2022 alle reti di imprese agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 3, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività ed i progetti legati alla implementazione delle esportazioni; alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare, di cui al decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, con una durata temporale di almeno 4 anni.
  L'articolo 35, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, prevede la detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta.
  L'articolo 37 dispone l'estensione del bonus verde alla realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche.
  L'articolo 38 interviene sulla classificazione catastale dei fabbricati rurali, stabilendo che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Viene soppresso il riferimento, di conseguenza, ai fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso (come individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969).
  L'articolo 40 interviene sul regime fiscale dei piccoli produttori agricoli. Si dispone che a chi che non opta per tale regime, e dunque è assoggettato all'ordinario regime IVA, si applichino tutte le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, non solo l'ultimo periodo: oltre a poter adempiere all'obbligo di fattura attraverso gli enti, le cooperative o gli altri organismi associativi ai quali è conferito il prodotto agricolo, per i soggetti IVA ordinari i passaggi dei prodotti agricoli, alle cooperative o agli altri organismi associativi, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
  L'articolo 41 dà la facoltà alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di diminuire la misura del diritto annuale per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, distinguendo, se del caso, per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione.
  L'articolo 43 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse.
  L'articolo 44 interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi, precisando che è inclusa nella definizione di attività di allevamento degli animali – considerata attività agricola ai fini fiscali – sia quella svolta in proprietà che quella esercitata da terzi.
  L'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta Pag. 226sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
  L'articolo 46 abbassa dal 10 al 4 per cento l'IVA sull'orzo destinato alla semina e sulla semola d'orzo, equiparandola a quella gravante sugli altri cereali, mentre l'articolo 47 inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione.

  Raffaele TRANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.