CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2020
408.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 200

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 10.40.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, come convenuto all'unanimità dei gruppi presenti nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà alla deliberazione sulla proposta di testo unificato come testo base, già presentata dal relatore.
  Dà conto delle sostituzioni pervenute.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato presentata dal relatore nella seduta del 30 giugno scorso (vedi allegato).

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che, come convenuto nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza il termine per la presentazione di proposte Pag. 201emendative al testo base testé adottato è fissato a domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 16.

  Enrico COSTA (FI), nel rammentare che il suo gruppo parlamentare non era presenta alla precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, precisa che il suo gruppo non ha partecipato alla votazione per la adozione del testo base riservandosi di definire la propria posizione all'esito delle proposte emendative. Sottolineando, quindi, la rilevanza che assumeranno le proposte emendative al provvedimento in discussione, ritiene che il termine fissato per la loro presentazione sia troppo riduttivo. Evidenzia, quindi, che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal 27 luglio prossimo e che nella giornata odierna sono previsti numerosi impegni parlamentari: per tale ragione a suo avviso sarebbe ragionevole prevedere un termine per la presentazione degli emendamenti più proporzionato all'importanza del testo unificato in esame. Precisa, da ultimo, che, sebbene la sede opportuna per avanzare tale richiesta sia quella dell'Ufficio di Presidenza, interviene in questo momento non essendo stato presente alla precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel concordare con l'onorevole Costa che la sede opportuna per fissare il termine per la presentazione di emendamenti è l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti, ricorda che nella precedente riunione, nella quale il gruppo di Forza Italia non era presente, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in discussione per la giornata di domani. Evidenzia che tale decisione è stata adottata anche per permettere alla XII Commissione, che deve esprimere sul provvedimento un parere di particolare rilievo, di poter disporre del tempo necessario per esaminare il testo base. Per tale ragione, preferirebbe non modificare il termine per la presentazione degli emendamenti, ricordando che i commissari erano a conoscenza già dalla scorsa settimana di tale scadenza e che il testo da emendare è a disposizione dei parlamentari dal 1o luglio scorso.

  Enrico COSTA (FI), sottolineando come la presidenza sia libera di adottare le scelte che ritiene più opportune, ribadisce anche la libertà del suo gruppo di assumere posizioni politiche conseguenti a tali scelte. Constatando, quindi che la maggioranza non è disponibile ad aperture sul provvedimento, invita i colleghi che ne fanno parte a non lamentarsi se il suo gruppo non voterà il provvedimento.

  Eugenio SAITTA (M5S), nel replicare al collega Costa, ricorda che, seppure il gruppo di Forza Italia non abbia partecipato alla precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il collega Pittalis, unico deputato di Forza Italia presente nella precedente seduta di discussione, aveva già preannunciato l'indisponibilità del suo gruppo sul provvedimento. Evidenzia, inoltre, che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza nella quale si era convenuto di fissare il termine per gli emendamenti nella giornata di domani erano presenti invece i colleghi Turri e Maschio in rappresentanza degli altri gruppi di opposizione. Sottolinea quindi che il suo gruppo, pur ritenendo rilevante ogni singolo articolo del testo unificato in discussione, ha sempre assunto un atteggiamento favorevole nei confronti delle esigenze delle opposizioni, in particolare ricorda le aperture alle richieste della collega Bartolozzi, presentatrice di una delle proposte di legge confluite nel citato testo unificato. Auspica che il dialogo costruttivo permanga anche nel prosieguo dei lavori e manifesta la disponibilità del suo gruppo a modificare il testo, qualora vi sia l'occasione di poterlo migliorare. Invita pertanto il collega Costa a rivedere la propria decisione e spera che la Commissione possa continuare a svolgere i propri lavori in un clima collaborativo.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel sottolineare la modalità di confronto aperto con la Pag. 202quale la Commissione sta svolgendo i propri lavori, ritiene che, seppure sia stato raggiunto un accordo in merito alla indicazione dei tempi entro il quale esaminare il provvedimento, si potrebbe, per venire incontro alle esigenze delle opposizioni, far slittare il termine per la presentazione delle proposte emendative di alcune ore, fissandolo nella mattinata di giovedì 16 luglio prossimo.

  Roberto TURRI (LEGA), nel replicare al collega Saitta, evidenzia in primo luogo che il collega Pittalis non ha partecipato alla scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza. Fa presente inoltre, che, sebbene siano state concesse due giornate per la discussione sulla proposta di testo unificato, il termine per la presentazione delle proposte emendative stabilito è insufficiente, anche alla luce del fatto che il contenuto del testo unificato è differente da quello delle proposte di legge assegnate alla Commissione, essendo più ampio. Sottolinea quindi la necessità che la Commissione, nel licenziare un testo per l'Assemblea, non commetta errori e rileva come spesso, se si lavora frettolosamente, gli errori siano inevitabili. Ritiene, pertanto, che il suo gruppo non possa che associarsi alla richiesta di una parte della maggioranza di rinviare di un giorno il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Ciro MASCHIO (FDI) rammenta che nella precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto, dopo un lungo dibattito, di adottare il testo base per il prosieguo dei lavori nella giornata odierna e non in quella di giovedì scorso e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di domani. Sottolinea come la richiesta della maggioranza di fissare tale termine per la giornata di domani derivasse dalla volontà di conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata di giovedì 23 luglio prossimo, al fine di consentire all'Assemblea di avviare l'esame del provvedimento nella giornata di lunedì 27 luglio prossimo. A suo avviso, far slittare di poche ore il termine per la presentazione delle proposte emendative, non pregiudicherebbe l'esigenza della maggioranza di trasmettere nei termini convenuti il provvedimento all'Assemblea e garantirebbe alle opposizioni la possibilità di meglio articolare la propria attività emendativa. Ritiene quindi corretto che la Commissione vada incontro alle richieste dei colleghi, anche, eventualmente prevedendo degli ulteriori spazi per esaminare il provvedimento tali da garantire comunque che lo stesso venga esaminato nei tempi stabiliti. Ciò premesso, ricorda che la Commissione, che si dovrebbe comunque occupare di altre emergenze, quali quella sanitaria e quella economica, che stanno attanagliando il Paese, si sta impegnando su un tema importante, ma non emergenziale. Invita quindi chi ha definito l'agenda dei lavori della Commissione a considerare tale circostanza, ricordando che gli Italiani vedono se ci si sta occupando dei problemi reali o di provvedimenti ideologici.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, si augura che il clima con il quale la Commissione sta svolgendo l'esame del provvedimento perduri anche durante la fase emendativa del testo base e che non si instauri invece un approccio ostruzionistico. Dichiara, quindi, di essere disponibile a che il termine per la presentazione degli emendamenti sia prorogato al giorno successivo qualora la richiesta risulti essere dettata dalla necessità di disporre di alcune ore in più per valutare in maniera proficua il testo.

  Alessandro PAGANO (LEGA), nel ricordare che la decisione di adottare il testo base nella seduta odierna è il frutto di un lungo dibattito, sottolinea come nella seduta odierna tutti i gruppi abbiano sollevato un problema serio legato alla necessità di emendare il testo in esame. A suo avviso il termine per la presentazione degli emendamenti stabilito nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza è insufficiente e, pur constatando con favore che il relatore si è reso disponibile a rinviare Pag. 203tale termine, sottolinea come la maggioranza non possa ritenersi «con la coscienza a posto» soltanto per aver rinviato lo stesso. Rilevando il clima positivo con il quale la Commissione sta svolgendo i propri lavori, ritiene che, affinché permanga tale, il termine per la presentazione delle proposte emendative dovrebbe essere rinviato almeno alle ore 16 della giornata di giovedì 16 luglio prossimo. A suo avviso tale operazione verrebbe salutata in termini positivi dalle forze di opposizione.

  Devis DORI (M5S), nel ritenere ragionevole la proposta avanzata dal relatore, esprime la disponibilità del Movimento 5 Stelle a differire il termine per la presentazione delle proposte emendative, rimettendosi sulla questione alle valutazioni della presidente. Pone tuttavia una questione di metodo, sottolineando che le decisioni assunte in sede di Ufficio di presidenza, comunque passibili di essere modificate, rappresentano il frutto di un compromesso tra le diverse posizioni, che non soddisfa mai completamente tutte le parti in causa. Nell'invitare i colleghi a condividere un metodo di lavoro, che rispetti per il futuro le decisioni assunte, evitando di tornare costantemente sui propri passi, ribadisce la propria adesione alla proposta del relatore, se serve a rendere il clima più sereno.

  Walter VERINI (PD) concorda con la disponibilità manifestata dal relatore, che testimonia una sincera volontà di dialogo volta a condurre in porto una importante proposta di legge in un clima costruttivo quale è quello che si è sperimentato fin qui, con l'eccezione di qualche raro eccesso di enfasi. Dichiara inoltre che il contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale rappresenta una priorità del Partito democratico, evidenziando come la drammatica emergenza sociale ed economica che il Paese sta attraversando a seguito dell'epidemia da Covid-19 e di cui tutti sono consapevoli non imponga necessariamente di abbandonare altri temi. A dimostrazione di ciò, fa presente come il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio preveda, accanto all'esame di provvedimenti strettamente connessi all'emergenza in corso, anche impegni di diversa natura che attengono alla vita quotidiana degli Italiani, rammentando inoltre che per la giornata odierna è prevista l'elezione di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che mercoledì si provvederà al rinnovo degli uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. Sottolineando quindi la complessità e la diversità dei temi all'ordine del giorno del Parlamento, ritiene da ultimo che non sia né giusto né opportuno contrapporre fra loro le emergenze, essendo possibile affrontare contemporaneamente le varie questioni.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

  Laura BOLDRINI (PD), riallaciandosi alla questione di metodo posta dal collega Dori, ritiene che di norma sia preferibile attenersi alle decisioni assunte al fine di non svilire la sede dell'Ufficio di presidenza a ciò preposta e di non esautorare l'istituzione parlamentare ed i suoi organi. Nell'apprezzare il positivo clima instauratosi in Commissione, fa presente che le forze di opposizione, pur avendo convenuto sulla futura organizzazione dei tempi di esame del provvedimento, manifestano oggi un ripensamento senza che siano nel frattempo intervenuti nuovi accadimenti. In ogni caso, come già dichiarato dai colleghi del suo gruppo, esprime la propria disponibilità a differire il termine per la presentazione delle proposte emendative.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) tiene a precisare che l'eventuale clima di odio e discriminazione non è responsabilità dell'opposizione, ricordando a tale proposito che lo scorso sabato a Fano durante una pacifica manifestazione pro vita alcuni esponenti dei centri sociali hanno gravemente oltraggiato i partecipanti.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente al collega Paolini che si sta discutendo Pag. 204sulla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), con riguardo al merito della questione, nel ribadire che, come dimostrano i dati messi a disposizione della Commissione, non sussiste una situazione di emergenza, essendo i casi di discriminazione e di violenza in ragione dell'orientamento sessuale molto limitati, stigmatizza la volontà della maggioranza di approvare un testo di legge che conculca la libertà di pensiero di chi ha un'idea diversa di famiglia e società. Ritiene pertanto del tutto ragionevole che quanto meno venga concesso più tempo per la predisposizione delle proposte emendative.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel manifestare la generale volontà della presidenza di rispettare le decisioni assunte in sede di Ufficio di presidenza, rammentando inoltre che il testo unificato proposto dal relatore è a disposizione dei colleghi dal 30 giugno scorso, esprime tuttavia il proprio apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalle forze di maggioranza a venire incontro alle esigenze dell'opposizione. Pertanto, nel prendere atto delle richieste avanzate, fissa alle ore 11 di giovedì 16 luglio il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato in materia di omofobia, testé adottato come testo base per il prosieguo dell'esame.

  La Commissione prende atto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 2514 Costa.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che il provvedimento, che riproduce – aggiungendovi un'ulteriore disposizione in merito alla responsabilità disciplinare dei magistrati – il testo della proposta di legge AC 1206 (Costa), respinta dall'Assemblea della Camera il 2 luglio 2019, è stato assegnato, e poi calendarizzato, decorsi ormai i sei mesi dalla reiezione della proposta di legge sostanzialmente identica, secondo quanto richiesto dall'articolo 72, comma 2, del Regolamento.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge Costa C 2514, recante «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. Il provvedimento, che quindi, concerne l'obbligo di trasmissione agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, delle sentenze che accolgono le domande di riparazione per ingiusta detenzione, riproduce – aggiungendovi un'ulteriore disposizione in merito alla responsabilità disciplinare dei magistrati – il testo della proposta di legge AC 1206 (Costa), respinta dall'Assemblea della Camera il 2 luglio 2019. Ricorda che, come Pag. 205già evidenziato dalla presidente, l'AC 1206, dopo essere stato esaminato dalla Commissione giustizia della Camera, è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata all'opposizione ed esaminato dalla stessa Assemblea in data 2 luglio 2019. In seguito all'approvazione di un emendamento sul quale il relatore e il Governo avevano espresso parere contrario, l'Assemblea ha respinto la proposta di legge. Rammento, inoltre, che il Regolamento della Camera prevede che non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione (articolo 72, comma 2). Nel passare ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da due articoli, evidenzia che l'articolo 1 modifica il codice di procedura penale per prevedere la trasmissione, al Ministro della Giustizia e al Procuratore generale presso la Cassazione, delle sentenze di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il fine è dunque quello di agevolare la conoscenza delle stesse sentenze da parte di tali soggetti. Questi infatti, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente, devono valutare se l'applicazione della custodia cautelare sia avvenuta contra legem e sia stata determinata da una negligenza grave e inescusabile, tale da consentire l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato. Come è noto infatti, l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati è promossa dal Ministro della giustizia (articolo 107 della Costituzione) e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per essere decisa dal Consiglio superiore della magistratura (articolo 105 della Costituzione). In particolare, in base all'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2003, la titolarità dell'azione disciplinare è affidata disgiuntamente al Ministro della giustizia (articolo 107 della Costituzione) ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Mentre il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e contestuale comunicazione al Consiglio superiore della magistratura (CSM), con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede, il Procuratore generale ha l'obbligo di esercitare l'azione medesima, dandone comunicazione – nelle stesse forme – al Ministro ed al CSM. In questo caso il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini al Procuratore generale. Allo stesso modo, il Procuratore generale, nel corso delle sue indagini, può contestare fatti nuovi, anche se l'azione sia stata promossa dal Ministro. Chiunque ha la facoltà di segnalare ai titolari dell'azione fatti di rilevanza disciplinare. Alcuni organi però hanno un obbligo di comunicazione di «ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare» al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (articolo 14, quarto comma). Essi sono il CSM, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici. A loro volta i presidenti di sezione e i presidenti di collegio, nonché i procuratori aggiunti hanno l'obbligo di comunicare ai dirigenti degli uffici «i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare». Ricorda che, in base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2003, costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato, tra gli altri, «l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile» (lettera gg). La disposizione precisa che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. La disposizione dunque, nel solco della norma che qualifica come illecito disciplinare l'applicazione di una misura di custodia cautelare contra legem determinata da grave e inescusabile negligenza, inserisce, il comma 3-bis all'articolo 315 del codice di procedura penale per disporre che la sentenza che accoglie la domanda di riparazione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione Pag. 206disciplinare nei confronti dei magistrati (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione), «per le valutazioni di loro competenza». Rammenta che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova fondamento nei principi di inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell'articolo 24 della Costituzione, che – al quarto comma – attribuisce al legislatore il compito di «determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Più esplicitamente, l'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo. In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, introduce uno specifico rimedio idoneo a «compensare», in chiave solidaristica (articolo 2 della Costituzione), gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce, prevedendo agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale una riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare. Tali disposizioni prevedono infatti un indennizzo per: chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale; chi è stato condannato e nel corso del processo è stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale; chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore è stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere; chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto; chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida. Ricorda che la riparazione non ha carattere risarcitorio, ma di indennizzo, e viene quindi determinata dal giudice in via equitativa, in una somma che non può eccedere l'importo di 516.456 euro; per gli aspetti procedurali il codice rinvia, ove compatibile, alla disciplina per la riparazione dell'errore giudiziario (articoli 643-647 del codice di procedura penale). Recentemente il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, ha modificato l'articolo 15, comma 1, della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, prevedendo che nella relazione che il Governo deve presentare annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente, «con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi». Ad oggi il Governo non ha ancora adempiuto a questo obbligo di comunicazione: l'ultima relazione sullo stato di applicazione delle misure cautelari Pag. 207è infatti stata trasmessa l'8 maggio 2018 e contiene dati relativi all'anno 2017. L'articolo 2 inserisce una nuova ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati nell'esercizio delle funzioni, ampliando il contenuto della lettera gg) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, secondo la quale attualmente costituisce illecito disciplinare, tra gli altri, «l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile». Come già ricordato, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, individua gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni dei magistrati. In base alla lettera gg) dell'articolo 2, costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato, tra gli altri, «l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile» (lettera gg). La disposizione precisa che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. La giurisprudenza formatasi in relazione alle fattispecie tipiche, ha ribadito che il giudizio disciplinare non è la sede della disamina processuale di un provvedimento giudiziario, ma la garanzia dell'articolo 101 della Costituzione non significa che il magistrato non possa essere giudicato per violazioni deontologiche comunque connesse all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Si è anche ribadito che, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare a carico di magistrati che sia riferibile ad addebiti riconducibili alla loro attività giurisdizionale deve valutarsi la condotta complessivamente tenuta dal magistrato nella vicenda, cioè il suo impegno intellettuale e morale congiuntamente alla sua dedizione alla funzione giudicante svolta, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio e, quindi, nel rispetto dei diritti delle parti. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, infatti, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia la conseguenza di una grave negligenza e di una mancanza di ponderazione degli effetti del provvedimento, estranei alle logiche ed alle finalità della giurisdizione (che sono quelle di valutare adeguatamente ed autonomamente la fattispecie prospettata e dare conseguentemente una risposta conforme alle regole processuali e sostanziali) e sia indice di un comportamento arbitrario, con conseguente rischio di compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario. Per stabilire allora se ricorra la responsabilità disciplinare dell'incolpato è necessario e sufficiente accertare se il provvedimento costituisca un sintomo di grave negligenza e di inammissibile imperizia del magistrato, come tale suscettibile anche di quella negativa incidenza sull'indicato prestigio dell'Ordine giudiziario. Con riguardo alla negligenza inescusabile la Cassazione l'ha definita come tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero (Cass. civ. n. 6791 del 2016). Il nuovo illecito si sostanzia nel concorso, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura cautelare, all'adozione di provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale. Viene così potenzialmente esteso anche al pubblico ministero, che abbia richiesto l'applicazione della misura restrittiva, il campo di applicazione di tale illecito disciplinare. Il concorso deve essere determinato da negligenza o superficialità. A differenza che per altri illeciti tipizzati si fa quindi riferimento alla semplice negligenza (e non alla negligenza grave e/o inescusabile che ricorre nelle altre fattispecie) e alternativamente alla superficialità Pag. 208che devono connotare il concorso del magistrato all'adozione del provvedimento restrittivo affinché si sostanzi l'illecito.
  Da ultimo, rivolgendosi anche al rappresentante del Governo, ritiene che si possa cogliere l'occasione offerta dal provvedimento in esame per introdurre una disposizione, che scaturisce dall'esperienza concreta, volta a sanare il contenzioso in materia di ingiusta detenzione derivante dall'applicazione retroattiva, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, delle modifiche introdotte all'ordinamento penitenziario dalla legge cosiddetta «spazza corrotti».

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Il provvedimento composto a conclusione dell'esame in sede referente da 59 articoli, in luogo dei precedenti 32, è organizzato in otto capi e prevede misure di sostegno al settore agricolo, semplificazioni in materia agricola e di fiscalità agricola, interventi per le emergenze del settore, semplificazioni in materia di controlli in agricoltura nonché di contratti e di accesso a fondi agricoli, delega al Governo in materia di ricomposizione fondiaria e semplificazioni in materia di zootecnia. Fa presente che nel corso dell'esame in sede referente, che ha modificato significativamente il testo originario, sono state espunte le disposizioni in materia di pesca e acquacoltura al fine di disciplinarle in un'autonoma proposta di legge. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento in esame, preannuncia che in questa sede si limiterà ad illustrare i limitati profili che attengono alle competenze della Commissione Giustizia. A tal fine rilevano in primo luogo i commi 4 e 5 dell'articolo 1 – aggiunto nel corso dell'esame in sede referente – che, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito degli agricoltori, intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area «coltivata direttamente» dal proprietario ma «coltivata o condotta dallo stesso». L'articolo 6, intervenendo ad integrare il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, attribuisce efficacia su tutto il territorio nazionale Pag. 209all'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, che sia stato effettuato da una sola regione. A tale proposito ricorda che è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che (ai sensi del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sempre ai sensi del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo, in presenza dei predetti requisiti, la qualifica può essere acquisita dai soci di società cooperative e di persone e dagli amministratori di società di capitali. L'articolo 14, estende ai piccoli imprenditori, di cui all'articolo 2083 del codice civile, la possibilità, già prevista nei confronti del consumatore finale, di non dover stipulare obbligatoriamente in forma scritta i contratti che abbiano ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Ciò avviene tramite un'integrazione dell'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ricorda che, ai sensi del citato articolo 2083 del codice civile, sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata, prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. L'articolo 16 prevede, al comma 1, che gli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del codice civile, come precedentemente illustrato) non siano tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come definite dal comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile. L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce le norme regolatrici generali alle quali il Governo è tenuto ad attenersi nel disciplinare l'attività di lombricoltura, prevedendo l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'articolo 19, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina dell'apicoltura, prevedendo al comma 7, l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 4.000 euro per chiunque contravvenga all'obbligo di registrazione di inizio attività ai fini dell'iscrizione dell'apicoltore nell'anagrafe apistica nazionale, di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014. Il medesimo comma 7 dell'articolo 19 stabilisce inoltre che chiunque contravvenga all'obbligo di registrare le ulteriori operazioni di aggiornamento di dati e di comunicazione informazioni cui agli articoli 7, 8, 9 e 19 del citato decreto ministeriale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. L'articolo 42 prevede che non si applichi ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, ai contratti di donazione e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile (cosiddetti patti di famiglia) l'obbligo – di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – di inserire nei relativi contratti l'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici e di allegare al contratto copia dell'attestato di prestazione energetica (fa eccezione il caso di locazione di singole unità immobiliari). Tale obbligo è attualmente sanzionato, nella generalità dei casi, in caso di omessa dichiarazione o allegazione, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 3.000 a euro 18.000. La disposizione viene introdotta tramite l'inserimento di un comma aggiuntivo Pag. 2103-ter al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Rammenta che il suddetto articolo 768-bis del codice civile prevede che sia patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. L'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del sopra indicato decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione. L'articolo 56, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado; prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado; prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi pur essendo caduti anche più volte in successione non siano mai stati regolarizzati a catasto; prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani. In conclusione, invita i colleghi a sottoporle entro la giornata odierna eventuali ossservazioni al fine del loro eventuale recepimento nella proposta di parere, la cui votazione è prevista nella seduta di domani.

  Ingrid BISA (LEGA) evidenzia l'estrema ristrettezza dei tempi concessi per la valutazione dei contenuti del provvedimento e per la formulazione di eventuali osservazioni, ritenendo che ciò rappresenti un'incredibile mancanza di rispetto per i componenti la Commissione, costretti a lavorare con tempi serrati.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel fare presente che l'invito della collega Sarti era volto a consentire a chi lo volesse di sottoporle anticipatamente eventuali questioni, rammentando che la votazione della proposta di parere è prevista per domani alle ore 14, ritiene che le osservazioni possano pervenire nella mattinata della medesima giornata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-1060-1702-2330/A.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, le proposte di legge Corda C. 875 A ed abbinate, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il Coordinamento normativo», nel testo risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione Difesa. Rammenta che, nella seduta del 14 maggio 2019, la Commissione Giustizia aveva già esaminato il provvedimento, esprimendo sullo stesso parere favorevole. A seguito del rinvio in Commissione, la Commissione Difesa ha parzialmente modificato il testo. Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, precisa che si limiterà a svolgere una sintetica illustrazione dello stesso, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua descrizione dettagliata, per soffermarmi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia. Evidenzia pertanto che mentre i primi cinque articoli del provvedimento delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3), i successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. A quest'ultimo proposito, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che – come previsto dal comma 2 dell'articolo 8, modificato nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio in Commissione – è eleggibile alle cariche delle suddette associazioni il personale militare che, tra gli altri requisiti, non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato né sia imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. Evidenzia che il testo inizialmente trasmesso all'Assemblea prevedeva anche che non potesse essere eleggibile il personale militare che si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. Oltre a stabilire i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e a prevedere una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni (articolo 9), il testo in esame reca disposizioni in merito all'esercizio del diritto di assemblea, rinviando alle disposizioni dell'articolo 17 per la regolazione delle relative controversie (articolo 10), alle procedure della contrattazione (articolo 11), agli obblighi di comunicazione delle Amministrazioni nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale (articolo 12) nonché ai requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale di dette associazioni (articolo 13). L'articolo 14 interviene in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il successivo articolo 15 reca disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame, mentre l'articolo 16 prevede la delega al Governo per il necessario coordinamento normativo con la normativa vigente e l'adozione delle disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame. L'articolo 17, oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio in Commissione, investe i profili di competenza della Commissione Giustizia, intervenendo in materia di giurisdizione. In particolare, il comma 1 dell'articolo 17 riserva alla giurisdizione Pag. 212del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dal provvedimento, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato comune a determinate materie previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 17 in esame, introducendo una nuova lettera m-septies al comma 1 dell'articolo 119 del citato codice del processo amministrativo prevede che le disposizioni relative al rito abbreviato comune di cui al medesimo articolo 119 si applicano anche alle controversie relative ai provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti. Il comma 4 stabilisce che per le controversie nelle materie di cui al provvedimento in esame, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pari a 759 euro. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis del provvedimento in esame. Ai sensi del comma 5, la richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia digitale all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. Il comma 5 dispone, inoltre, che la richiesta deve precisare: denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi; luogo dove è sorta la controversia; esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa (comma 6). Qualora la conciliazione esperita riesca, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Tale atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo (comma 7). Il comma 8, in fine, attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della legge. L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, individua le procedure di conciliazione. In particolare, al comma 1, istituisce, rispettivamente presso il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, la commissione centrale di conciliazione per la Pag. 213risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dal comma 4 dell'articolo 17, aventi rilievo nazionale e la commissione per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza. Il comma 2 istituisce, inoltre, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle medesime controversie, aventi rilievo locale. Il comma 3 dispone in merito alle modalità di costituzione funzionamento delle predette commissioni mentre il comma 4 prevede che per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definire con apposito regolamento, di un contributo pari ad euro 155 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105 per le procedure di cui al comma 2. L'articolo 18 reca, infine, abrogazioni e norme transitorie. Invita in conclusione i colleghi a sottoporgli eventuali osservazioni, riservandosi di predisporre una proposta di parere entro la tarda mattinata di domani.

  Ingrid BISA (LEGA) ritiene opportuno che la Commissione si dia una linea univoca di comportamento, rilevando come, a seconda dei casi, i relatori sollecitino le eventuali osservazioni da parte dei colleghi prima o dopo la predisposizione di una proposta di parere. Chiede pertanto alla presidente che indirizzo intenda dare ai lavori della Commissione.

  Giulia SARTI (M5S), nell'evidenziare che la procedura non prevede la scelta tra modalità di lavoro fra loro alternative, fa presente che le osservazioni possono pervenire tanto prima quanto dopo la predisposizione della proposta di parere da parte del relatore. Nel precisare inoltre che nei casi specifici la ristrettezza dei tempi è determinata dalle esigenze delle Commissioni di merito, tiene a sottolineare che il suo invito era volto ad ampliare e non certamente a restringere le possibilità di intervento dei colleghi.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nell'associarsi alle considerazioni della collega Sarti, nel caso specifico ricorda che si tratta di un provvedimento ben noto ai componenti la Commissione, rilevando che nel corso del precedente esame la Lega, all'epoca facente parte della maggioranza, si era espressa in senso favorevole. Sottolinea che l'invito a presentare tempestivamente eventuali osservazioni era stato rivolto ai colleghi con spirito collaborativo, al fine di favorirne la loro valutazione al fine di un eventuale recepimento nella proposta di parere.

  Lucia ANNIBALI (IV) chiede che le proposte di parere vengano messe a disposizione nella mattinata di domani, in tempo congruo per poterne valutare il contenuto, anche al fine di condividerlo con i colleghi delle Commissioni di merito.

  Ingrid BISA (LEGA), con riferimento alle considerazioni del collega Saitta, ben consapevole che il provvedimento in questione è già stato esaminato dalla Commissione Giustizia, precisa che nel suo intervento intendeva porre una questione non di merito ma di metodo.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nell'assicurare che le proposte di parere verranno tempestivamente inviate via mail a tutti i componenti la Commissione, fa presente che le osservazioni potranno essere sottoposte ai relatori sia prima sia dopo la predisposizione della proposta. Precisa che, tanto per il nuovo testo della proposta di legge Gallinella C. 982 precedentemente esaminato quanto per il provvedimento in titolo, le Commissioni di merito voteranno il mandato al relatore nella giornata di giovedì.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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