CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2020
405.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione dovrà deliberare sulla proposta di parere. Dà conto delle sostituzioni.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, illustra una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato), facendo presente di aver approfittato del differimento della votazione concordato nella seduta di ieri per introdurre alcune limitate modifiche al testo precedentemente depositato. Ritiene dunque che la proposta di parere così formulata possa essere sottoposta a votazione.

  Roberto TURRI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la eventualità che l'assenza dei colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia sia da addebitarsi ad un malinteso, in considerazione del fatto che nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri si era concordato di convocare la Commissione durante la discussione generale in Assemblea sul decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, mentre al momento i relativi lavori sono sospesi per consentire la sanificazione dell'Aula. Chiede pertanto alla presidente di inviare a tutti i colleghi un messaggio in cui si avverte che la Commissione Giustizia ha iniziato i lavori.

  Francesca BUSINAROLO, presidente nel precisare che la Commissione è stata convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, assicura comunque al collega Turri che verrà inviato un messaggio ai colleghi per avvertirli dell'inizio dei lavori.

  Ingrid BISA (LEGA) con riguardo alla proposta di parere presentata, osserva che in sede di audizioni sono state evidenziate molte criticità sullo schema di decreto in esame, solo parzialmente accolte dal relatore. Pertanto, in considerazione del fatto che i rilievi sono stati avanzati da autorevoli operatori del settore, fa presente che si sarebbe aspettata dal relatore e dalla maggioranza una maggiore sensibilità nei confronti della materia, tenuto anche conto della situazione di crisi che il Paese sta attraversando e delle difficoltà in cui versano le imprese. Segnala, in particolare, che nel corso delle audizioni è stato rilevato come lo schema in esame comporti oneri non indifferenti per le aziende, nell'applicazione delle procedure in esso previste. Pertanto, dal momento che è prevedibile che molte saranno nell'immediato futuro le situazioni di difficoltà delle imprese, rilevato inoltre il fatto che il Governo ha concesso un differimento del termine per l'espressione del parere, ritiene che il provvedimento in esame avrebbe meritato un approfondimento ulteriore e una proposta di parere più dettagliata rispetto a quella formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che il collega Maschio è impegnato nella seduta della Giunta per le elezioni, rileva come si verifichino con grande frequenza sovrapposizioni tra le convocazioni della Commissione Giustizia e quelle di altri organi parlamentari.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.35.

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Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 4 marzo scorso la relatrice, onorevole Sarti, aveva svolto la relazione illustrativa del provvedimento ed aveva proposto di esprimere parere favorevole.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, conferma la proposta di parere favorevole precedentemente espressa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017, già approvato dal Senato. Rammenta che l'Australia è tra i principali attori nella regione Asia Pacifico, area di maggiore crescita economica nel medio-lungo termine e di crescente peso politico e strategico. A partire dagli anni Sessanta, l'allora Comunità economica europea ha iniziato un percorso di approfondimento delle relazioni bilaterali che ha consentito negli anni di definire una partnership dinamica e in continua evoluzione. Le relazioni tra l'Unione europea e l'Australia si basano sull'Accordo quadro di partenariato stabilito nel 2008, che ha consentito un progressivo approfondimento delle relazioni bilaterali e multilaterali. Nel 2011 hanno avuto inizio i negoziati per la conclusione di un Accordo quadro più completo, parafato il 5 marzo del 2015 e firmato a Manila il 7 agosto 2017 dall'allora Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'UE, Federica Mogherini, e dall'allora Ministro degli Affari Esteri australiano, Julie Bishop. Tale Accordo (attualmente in fase di applicazione provvisoria in attesa del completamento delle procedure di ratifica in corso nell'UE e nei suoi Stati membri) si basa su una solida base di cooperazione già esistente e consentirà l'ulteriore promozione e l'espansione delle relazioni in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse. Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, l'accordo quadro stabilisce obiettivi e clausole politiche vincolanti, basate su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Australia ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi. Il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, sono alla base della cooperazione. L'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; Pag. 26la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici; la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare l'Accordo prevede un'ampia gamma di settore nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Segnala che l'Accordo in esame è stato ratificato finora dei seguenti Paesi membri dell'UE: Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Nel far presente che nella relazione si limiterà ad illustrare gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione degli uffici per gli altri profili, evidenzia che l'accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (titolo VIII); Quadro istituzionale (titolo IX) e Disposizioni finali (titolo X). In particolare, le Parti, nel Titolo II, che regola il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (articoli 3-11), all'articolo 6 riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori a livello di attori statali o non statali è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali le Parti hanno aderito. In particolare, le Parti stabiliscono di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante, tra l'altro, il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione esteso anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli (lettera b)) e la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni (lettera e)). Per quanto riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, le Parti ribadiscono che questi non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale. È ribadito il sostegno all'adesione universale e alla piena applicazione dello Statuto di Roma (articolo 8). Il Titolo IV (articoli da 14 a 31) regola la cooperazione in materia economica e commerciale. In particolare, al suo interno, l'articolo 21 prevede che le Pag. 27Parti cooperino per tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche. Il Titolo V regola la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (articoli 32-40). Nello specifico, nell'articolo 32 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la loro cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, incoraggiando il ricorso all'arbitrato qualora si presentassero controversie civili e commerciali. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione in materia di assistenza legale reciproca, in base agli strumenti internazionali pertinenti. Le Parti assicurano, inoltre, la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori (articolo 33). Negli articoli 34-37, le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge. Con l'articolo 38 viene concordata tra le Parti la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti. Al fine di prevenire la migrazione irregolare, l'Australia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea accettano di riammettere i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra parte, senza ritardo e senza particolari formalità. Sono garantite negli articoli 39 e 40 la protezione consolare e la protezione dei dati personali secondo le norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 59, contenuto nel Titolo X (disposizioni finali) in materia di cooperazione finanziaria, dispone che le Parti cooperino per prevenire e lottare contro le irregolarità, la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari delle Parti. A tal fine le autorità competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazione. L'articolo 60, infine, prevede che le parti assicurino una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo in linea con l'interesse pubblico rispetto all'accesso alle informazioni e che nessuna disposizione dell'Accordo stesso possa essere interpretata come un obbligo per le parti di condividere informazioni oppure consentire l'accesso a informazioni condivise la cui divulgazione pregiudicasse, tra l'altro, il diritto alla riservatezza o sia contraria all'interesse pubblico. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre 2019, evidenzia che lo stesso è composto da quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo. L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che, se i gruppi concordano, la Commissione potrebbe procedere alla prescritta deliberazione già nella seduta odierna.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla Cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Devis DORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2521, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016, già approvato dal Senato. Evidenzia che tale Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. La sottoscrizione di tale atto va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. L'Italia costituisce un importante partner economico della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di risorse naturali e minerarie e l'accordo in esame potrà fornire un importante contributo per un rafforzamento generale delle relazioni culturali, tecniche ed economiche. Nel passare ad esaminare il contenuto dell'accordo, che è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo, precisa che si limiterà ad illustrare principalmente gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. Con l'articolo 1 vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, mentre l'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione. L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, con l'Accordo si riconosce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile nel caso di reati in cui siano minacciati la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Fa presente che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. L'articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L'articolo 6 è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, mentre l'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali Pag. 29in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive autorità nazionali per la sicurezza. L'articolo 9 dispone in merito alla risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo e l'articolo 10 reca l'entrata in vigore dell'Accordo. L'articolo 11 stabilisce che l'accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi e l'articolo 12 prevede la durata illimitata dello stesso. Nel passare ad illustrare, invece, il contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, da ultimo, dispone l'entrata in vigore della legge. Ciò premesso, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che, se i gruppi concordano, la Commissione potrebbe procedere alla prescritta deliberazione già nella seduta odierna.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 luglio 2020.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o luglio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, come convenuto della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri sera, nella seduta odierna e in quella già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, proseguirà la discussione sulla proposta di testo unificato come testo base, già presentata dal relatore, mentre si procederà all'adozione del testo base nella seduta di martedì 14 luglio, alle ore 10.30.

  Pietro PITTALIS (FI) interviene per dichiarare che il gruppo di Forza Italia non parteciperà al voto sull'adozione del testo unificato proposto dal relatore come testo base per il prosieguo dei lavori, evidenziando la presenza di diversi aspetti che richiederebbero un chiarimento da parte della maggioranza. Fa presente, pertanto, che su tale base nonché alla luce delle proposte emendative presentate verrà definita la posizione del gruppo.

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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) nel riprendere l'intervento svolto nella precedente seduta, rammenta di avere richiesto l'acquisizione di dati attendibili sull'entità dei fatti oggetto del provvedimento in esame, evidenziando come da tale quantificazione dipenda anche la necessità o meno dell'intervento normativo. Nel chiedere conferma del fatto che tali dati siano stati messi a disposizione della Commissione, ritiene tuttavia che da essi non emergano novità significative, dal momento che si fa riferimento a circa 240 episodi in otto anni pari ad una media di 40 episodi per anno, rilevando come tale situazione non sia sufficiente a giustificare l'atteggiamento strumentale della maggioranza. Fa presente inoltre che nel corso dell'esame del cosiddetto «decreto rilancio» è stato approvato un emendamento che ha incrementato il fondo per le donne oggetto di maltrattamenti di 4 milioni di euro destinati a finanziare le associazioni che svolgono attività di tutela delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Con riguardo al contenuto della proposta di testo unificato, ritiene che esso sia peggiore rispetto alle cinque proposte di legge presentate e non elimini gli aspetti problematici evidenziati in sede di audizione sia dal dottor Mantovano sia dal professor Ronco, il quale ha ricordato in particolare che non esiste in Europa alcun obbligo di incriminazione. Nel rilevare inoltre che un conto è la libera espressione del pensiero e altro conto è l'istigazione a compiere atti discriminatori, sottolinea che il diritto penale punisce il fatto e non le ipotesi, se non quando esse assumono caratteristiche chiaramente prodromiche alla commissione del reato. Nel sottolineare che il testo in esame è palesemente liberticida, chiede al relatore cosa si intenda esattamente con «propaganda di idee fondate sul sesso». Si chiede, per esempio, se dichiararsi contrario all'adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale o manifestare il proprio dissenso verso i matrimoni tra persone dello stesso sesso sia considerata una propaganda di idee fondate sul sesso. Esprime la convinzione che, a suo parere, con le disposizioni in esame si sopprima il diritto a dissentire, sanzionando anche con la reclusione in carcere persone che manifestano la propria opinione in tema di matrimonio omosessuale, peraltro senza prevedere il consueto bilanciamento tra le condizioni attenuanti e quelle aggravanti. Ritiene inoltre che il problema si ponga già con l'eventuale denuncia e la sottoposizione ad un processo che, anche senza sfociare in una sentenza di condanna, rappresenta di per sé una punizione. Fa presente, inoltre, la difficoltà di individuare il reale contenuto di una propaganda di idee fondate sul sesso nel momento in cui si accetta che esso sia definito non più sulla base di connotati fisici oggettivi ma in ragione di fattori psicologici. Nel ritenere pertanto assai difficoltoso individuare il confine tra la libera opposizione ad una idea e l'apologia di un atto violento, sottolinea, in particolare, il paradosso che possa essere considerato reato criticare un soggetto omosessuale per il suo abbigliamento, ritenendo erroneamente che tale critica sia fondata sul suo orientamento sessuale, mentre ciò non si verificherebbe nel caso in cui si criticasse, a titolo esemplificativo, una donna per il suo aspetto estetico. Ritiene pertanto che il testo in esame sia frutto di una visione ideologica non necessaria, evidenziando come, nel caso dell'aggressione avvenuta a Pescara, il responsabile sia già stato identificato e rischi, sulla base delle norme attuali, una condanna a 15 anni di carcere. Rileva che le disposizioni contenute nel testo in esame sono volte piuttosto a diffondere il concetto che non bisogna contrastare specifiche categorie di persone, vietando la propaganda contraria ad un diverso modello di società e di famiglia. Sottolinea infatti che se in un dibattito qualcuno dichiarasse vergognosa l'adozione di un minore, strappato per soldi alla madre «degenerata», da parte di una coppia omosessuale, potrebbe essere passibile di una condanna fino a quattro anni di carcere. Pertanto, nel ribadire come, anche senza arrivare alla restrizione in carcere, costituisca già una condanna finire sotto processo con la conseguente Pag. 31perdita di credito sociale o di opportunità di lavoro, ritiene singolare che si vogliano introdurre nuove norme nel nostro ordinamento penale, che già punisce gli atteggiamenti discriminatori, prevedendo peraltro sanzioni differenziate a seconda della gravità dei fatti. Sottolinea inoltre che, come già ribadito nella precedente seduta, i dati forniti dall'Osservatorio per la sicurezza contro atti discriminatori (OSCAD) dimostrano che gli episodi di discriminazione nei confronti di persone omosessuali negli ultimi otto anni sono stati meno di 300. Nell'evidenziare che i numeri citati sono costituiti per un quarto da denunce sporte presso la magistratura e per i restanti tre quarti da segnalazioni effettuate direttamente alle associazioni, sottolinea come tale dato non possa considerarsi sintomatico di un allarme sociale. Fa notare infatti che in Italia vi è molta tolleranza, e ritiene che gli episodi di aggressione omofoba che si sono verificati non possono costituire un reale allarme, essendo stati messi in atto da alcuni delinquenti che vanno giustamente puniti. Sottolinea inoltre che ritiene assolutamente inopportuno distogliere, come previsto dall'articolo 7 della proposta di testo unificato, 4 milioni di euro dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare non le vittime di reati omofobi bensì le associazioni che tali vittime tutelano. Nel richiamare, infine, l'audizione del professor Ronco, sottolinea come, qualora il provvedimento in esame fosse approvato, a suo avviso chiunque esprimerà il proprio convincimento contrario nei confronti, ad esempio, della maternità surrogata – che definisce una nuova forma di schiavismo – rischierebbe di essere incriminato. Evidenzia inoltre che, a suo avviso, qualora un individuo dall'identità sessuale incerta, indossasse un abbigliamento in grado di suscitare ilarità, ai sensi della nuova normativa potrebbe denunciare chi lo critica. Ritiene quindi che la norma in esame presenta dei profili di incertezza e non rispetta il principio di tassatività della legge penale e chiede pertanto al relatore di riformulare il testo al fine di precisare meglio quali fatti potrebbero costituire reato, per evitare ad esempio che un sacerdote che durante la propria omelia affermasse che secondo la dottrina della chiesa la famiglia è una, basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, corra il rischio di venir denunciato.

  Flavio DI MURO (LEGA). Intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se i dati statistici richiesti nella scorsa seduta dal collega Paolini sono pervenuti alla Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che i dati richiesti sono già stati messi a disposizione di tutti i commissari.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) osserva che i dati pervenuti sono speculari a quelli da lui citati nella precedente seduta.

  Manfredi POTENTI (LEGA) esprime dubbi in merito alla funzionalità della rilevazione statistica prevista dall'articolo 8 della proposta di testo unificato, sottolineando che da quello che si evince dai dati forniti non emerge una reale necessità e urgenza di adottare il provvedimento. Nel sottolineare come il suo gruppo parlamentare abbia sempre ritenuto necessario garantire ai cittadini la necessità di esprimere le proprie opinioni, si domanda come l'Esecutivo, una volta approvato il provvedimento in discussione, intenda occuparsi dei rapporti dei cittadini con alcuni Stati, quali ad esempio l'Iran e l'Arabia che discriminano coloro che per la loro inclinazione hanno condotte contrarie a quanto indicato dalla loro religione. In particolare si domanda come sarà il rapporto con le comunità culturali diverse da quella italiana che rifiutano di rispettare l'orientamento sessuale di un individuo. Fa presente che, qualora il provvedimento diventasse legge, si batterà affinché i valori in esso contenuti vengano garantiti e imposti a tutti i partner internazionali italiani, non limitandosi soltanto alla previsione di una giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Per quanto attiene all'eccezione Pag. 32in merito alla sospensione condizionale della pena, rammenta che l'applicazione di tale beneficio è rimessa alla discrezione del giudice. A suo avviso prevedere tale eccezione è un grave errore. Ritiene in proposito che sia opportuno garantire la libera determinazione del giudice. Si riserva quindi di intervenire in altre occasioni per chiarire ulteriormente il proprio pensiero.

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di essere giunto in ritardo per una concomitante riunione della Giunta delle elezioni, della quale è componente, e che per tale ragione non ha potuto effettuare la dichiarazione di voto sull'atto del Governo esaminato dalla Commissione prima del provvedimento in discussione. Nel sottolineare che al momento stanno per riprendere i lavori dell'Assemblea, preannuncia che svolgerà il proprio intervento nella seduta già convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che le Commissioni possono riunirsi contemporaneamente all'Assemblea quando questa è impegnata nella discussione generale su un provvedimento. Evidenzia che pertanto la Commissione può svolgere il proprio lavoro per un'altra ora circa.

  Roberto TURRI (LEGA) sottolinea che il provvedimento in discussione si basa su due presupposti che il suo gruppo ritiene errati. Il primo è che esiste sulla materia un vuoto normativo ed il secondo che ci si trovi di fronte ad un'emergenza epocale. A suo avviso, alla luce delle audizioni svolte e dei dati a disposizione, tali presupposti non esistono. Osserva che ciò non significa che gli episodi che purtroppo sono accaduti non siano da condannare, ma ritiene che esistano nel nostro ordinamento già delle norme in grado di tutelare le vittime di tali condotte. Manifesta la ferma convinzione che la norma non sia volta a tutelare una determinata categoria di cittadini, ma ad introdurre nella società una ideologia diversa. Pertanto sottolinea che il vero intento delle norme in esame è quello non di tutelare le persone, ma di difendere un'ideologia che la Lega non condivide, intervenendo a limitare i diritti fondamentali dei singoli. Ritiene, inoltre, che l'errore più grave operato dalla maggioranza sia quello di raggiungere l'obiettivo indicato intervenendo sulla legge Reale e sulla legge Mancino, ostinandosi ad intervenire, nonostante che per due legislature i tentativi non siano andati a buon fine. Rammenta peraltro che alcune delle obiezioni avanzate in questa sede dalle forze di opposizione sono state recepite nelle scorse legislature anche da un emendamento del Partito democratico che aveva tentato di limitare i danni identificando specificatamente i comportamenti che non potevano essere soggetti a sanzione. Nel rilevare che il testo unificato proposto dal relatore non risolve il problema, dal momento che comunque interviene a sanzionare chi esprime un'idea diversa, evidenzia la pericolosità della propaganda di idee, introdotta oltre che nel testo anche nella rubrica dell'articolo 604-bis del codice penale. Pertanto esprime la convinzione che sarebbe opportuno sostituire gli interventi recati al codice penale e alla leggi Reale e Mancino introducendo piuttosto delle condizioni aggravanti, analogamente a quanto avviene in diversi Paesi europei. Sottolinea, inoltre, che il testo in esame viola, oltre all'articolo 21 della Costituzione, anche l'articolo 25 della Costituzione, dal momento che si affida alla libera interpretazione del giudice e punisce l'istigazione anche nel caso in cui il reato non si realizzi, con ciò contravvenendo ai principi fissati dall'articolo 115 del codice penale. Pertanto nello stigmatizzare l'introduzione dell'istigazione ad un reato non meglio specificato, dal momento che non sono identificate chiaramente le condotte sanzionabili, ritiene che il vero intento del testo in esame sia piuttosto quello di promuovere la formazione di una società diversa da quella attuale. Nel ritenere preferibile che i proponenti delle proposte di legge in esame dichiarassero esplicitamente la loro vera intenzione, che è quella di consentire agli omosessuali di sposarsi Pag. 33e di adottare bambini, contesta anche il contenuto degli articoli che il relatore ha ritenuto di aggiungere al testo unificato, citando in particolare la modifica introdotta all'articolo 90-quater del codice di procedura penale in materia di categorie di particolare vulnerabilità, introdotta dall'articolo 4, che andrebbero più opportunamente estese a tutti i soggetti deboli.

  Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che l'intervento che desidera svolgere durerà almeno dieci minuti. Sottolineando come tra poco la Commissione dovrà sospendere i propri lavori per consentire ai deputati di partecipare a quelli dell'Assemblea, preannuncia che interverrà nella seduta già convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

  Ingrid BISA (LEGA) si associa alle considerazioni dei colleghi Paolini, Potenti e Turri, intervenuti prima di lei. Evidenzia come le perplessità sul provvedimento siano molte e, pur sottolineando che ciascuno nella propria intimità è libero, ritiene che tuttavia il relatore e i presentatori delle proposte di legge in discussione avrebbero dovuto effettuare una riflessione in più prima di prevedere l'introduzione nel nostro ordinamento di un reato per condotte discriminatorie omofobe. Sottolinea infatti che le audizioni svolte hanno evidenziato una serie di criticità che non sono state tenute in considerazione nella predisposizione della proposta di testo unificato da parte del relatore. Si domanda, quindi, quale sia l'opportunità di svolgere audizioni se poi non si tiene conto di quanto emerge nel corso delle stesse. Evidenzia come con il provvedimento in esame si attribuirà al giudice la massima discrezionalità e manifesta la propria preoccupazione nel vedere come tale provvedimento voglia inserire nell'ordinamento una tipologia di reato non chiaramente definito. A suo avviso potrebbe rientrare in questa fattispecie di reato anche l'avere una opinione diversa rispetto a quella del proprio interlocutore. Non ritenendo che il provvedimento sia realmente in grado di tutelare i soggetti vittime di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, sottolinea come a suo avviso tale scopo possa essere perseguito solo intraprendendo dei percorsi sociali e culturali che, per essere validi, necessitano di tempi lunghi. Ritiene quindi che il relatore avrebbe dovuto riflettere su quale impatto avrà sulla società l'approvazione del provvedimento in discussione e quale impatto invece avrebbe avuto la predisposizione di tali percorsi. Riferisce inoltre di essere stata contattata da numerosi genitori preoccupati dell'inserimento all'interno del provvedimento di una previsione relativa all'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione. In particolare riferisce di aver ricevuto una mail da parte di una persona che a nome di un gruppo di genitori si domanda allarmato se lo Stato si sia chiesto o meno se i genitori italiani vogliano l'inserimento dell'insegnamento della parità di genere nelle scuole. Nel ritenere che il relatore non abbia valutato attentamente il background culturale del nostro Paese, ribadisce che l'ordinamento italiano già prevede norme in grado di tutelare le vittime di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Si domanda, quindi, quali siano le ragioni di introdurre una duplicazione all'interno dell'ordinamento e sottolinea che sarebbe meglio rivolgere le energie su qualcosa di più concreto. Rammenta quindi che una cosa è leggere una norma in un manuale ed un'altra la sua applicazione nei casi concreti. In proposito, paventa che il provvedimento possa andare nella sua applicazione in senso contrario al suo scopo e, ritenendo che il nostro ordinamento non sia pronto, sottolinea come la proposta di testo unificato non costituisca a suo avviso lo strumento adatto ad affrontare questo tipo di problematica.

  Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene che il dibattito sulle proposte di legge in esame rappresenti una sconfitta dello Stato italiano che, invece di costruire delle tipologie di persone all'ipotetico fine di tutelarne Pag. 34la discriminazione, dovrebbe puntare sull'educazione al rispetto del diverso senza ulteriori specificazioni. Precisa inoltre che il nostro codice penale prevede già molte norme per punire gli atti discriminatori, evidenziando inoltre come il testo in esame, anche attraverso la previsione di una giornata specifica contro l'omofobia, contribuisca a creare un sistema di tutela per categorie. Nel sottolineare che nella vita privata ciascuno sia libero di fare ciò che vuole, dichiara che a fronte delle proposte di legge in esame si sente discriminata come persona. Ricorda, inoltre, che durante l'esame del «decreto rilancio» sono stati destinati 4 milioni di euro alla tutela delle vittime di atti discriminatori, mentre durante l'esame dei provvedimenti di contrasto al bullismo e cyberbullismo sono stati stanziati soltanto 100.000 euro per l'anno 2020. Rileva, pertanto, come a fronte di due distinti fenomeni siano state previste risorse economiche irrisorie per il contrasto al bullismo che invece a suo parere è di maggiore gravità dal momento che le vittime sono bambini. Pertanto, nel rilevare che l'obiettivo dei proponenti delle proposte di legge in esame è esclusivamente quello di portare un vessillo, cita il caso di Bari, dove sono stati affissi manifesti che raffigurano due uomini nell'atto di baciarsi, con la scritta «non sono come noi, hanno fiducia nell'amore». Ritiene che tale manifesto sia discriminatorio nei confronti delle coppie eterosessuali che evidentemente non sanno che cosa è l'amore, e che pertanto tale condotta potrebbe essere sanzionato ai sensi del nuovo articolo 604-bis del codice penale. Nel far presente di aver chiesto ad un consigliere regionale della Lega di assumere iniziative per la rimozione delle citate parole dal manifesto, sottolinea inoltre che per i bambini di oggi è del tutto naturale che due donne o due uomini stiano insieme, e che quindi sono già pronti ad accettare la diversità. Ritiene pertanto che ci si debba concentrare piuttosto sul rispetto dell'altro, destinando più opportunamente i 4 milioni di euro alle scuole per aiutare i ragazzi ad accettarsi. Nel preannunciare la presentazione da parte sua di diverse proposte emendative al testo in esame, ribadisce di sentirsi sotto attacco in quanto eterosessuale, e preannuncia la necessità in futuro di un intervento normativo contro l'eterofobia.

  Flavio DI MURO (LEGA), nel premettere che ognuno ha le proprie sensibilità morali e religiose, evidenzia come in questa sede si debbano analizzare le disposizioni contenute nella proposta di testo unificato, frutto di una presunta mediazione del relatore tra le varie proposte di legge in esame, e ribadisce pertanto che non ha intenzione di esprimere alcuna valutazione di tipo emotivo o morale. Auspica che anche in Assemblea il dibattito possa essere sul contenuto del provvedimento e non debba vedere lo scontro tra due fazioni, i tradizionalisti da una parte, tendenzialmente di destra, e i riformatori dall'altra, invece di sinistra.
  Contesta quindi il provvedimento in esame sia per il suo iter travagliato sia per il risultato che lo stesso otterrà. Per quanto attiene all'iter del provvedimento, evidenzia come alcuni colleghi abbiano affermato che si sarebbe potuto evitare di congestionare i lavori della Commissione con il provvedimento in discussione per privilegiare temi più importanti. A suo avviso la Commissione potrebbe riunirsi più spesso per affrontare tutte le questioni al suo esame.
  Sottolinea infatti come non sia colpa delle opposizioni se il regolamento della Camera preveda che si debba dare priorità all'esame dei decreti legge e se la decretazione d'urgenza abbia preso il sopravvento sul procedimento legislativo ordinario.
  Manifesta quindi la propria preoccupazione nel dover trattare un argomento così sensibile mentre è stato già incardinato l'esame della riforma del processo penale.
  Nel precisare di non voler fare una graduatoria tra le priorità dei provvedimenti, contesta tuttavia la modalità di lavoro della maggioranza che ha voluto con una forzatura portare avanti a tutti i costi l'esame del provvedimento. Nel sottolineare che ci sarà tempo per poter Pag. 35approfondire puntualmente i vari articoli della proposta di testo unificato, evidenzia come la stessa contenga dei profili di incostituzionalità che probabilmente saranno oggetto di una pregiudiziale di costituzionalità da parte del suo gruppo. A suo avviso, la proposta di testo unificato è un testo che va oltre la proposta di legge della collega Boldrini, che ritiene essere la peggiore tra le cinque proposte di legge in discussione. Sottolinea come si sarebbe aspettato che il relatore, nel predisporre la propria proposta di testo unificato, effettuasse una mediazione tra tutti gli atti in esame e si domanda quale sarà il comportamento della collega Bartolozzi, presentatrice di un'altra proposta di legge sulla materia, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del suo collega di gruppo Pittalis.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che in Assemblea sta per terminare la discussione generale e che pertanto la Commissione dovrà a breve sospendere i propri lavori.

  Flavio DI MURO (LEGA), nel rinviare la disamina del provvedimento all'intervento che svolgerà nella seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, sottolinea come la proposta di testo unificato contenga alcune disposizioni da lui ritenute non chiare ed altre da lui non condivise. Preannuncia quindi che, pur non condividendo il contenuto della proposta di testo unificato, il suo gruppo predisporrà diverse proposte emendative migliorative, che potranno essere apprezzate in quanto volte ad evitare la dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 luglio 2020.

  La seduta comincia alle 16.50.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta svoltasi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il collega Di Muro il suo intervento interrotto nella precedente seduta.

  Flavio DI MURO (LEGA) rammentando di aver descritto nella parte precedente del suo intervento il lungo e tortuoso iter del provvedimento, evidenzia il rischio che il 27 luglio non si possa avviare la sua discussione generale in Assemblea, considerando che per la medesima giornata sono iscritti in calendario altri 4 provvedimenti. Pertanto, esprimendo la speranza che il relatore Zan riesca a sconfiggere la concorrenza, rammentando a tale proposito che l'esame del codice della strada è ancora bloccato alla fase preliminare da agosto dello scorso anno, passa all'illustrazione di alcune osservazioni sul testo unificato proposto dal relatore. Nel dichiarare preliminarmente di non trovare nel testo alcuna manifestazione concreta della volontà dei proponenti di rendere il nostro Paese più egualitario e di contrastare le discriminazioni, ritiene che il provvedimento in esame potrebbe configurarsi come un intervento ad personam dal momento che si interviene per rendere più uguali solo alcune categorie di persone. Nel rilevare che la sintesi delle cinque diverse proposte di legge in materia di omofobia non avrebbe dovuto produrre come risultato il testo unificato Pag. 36proposto dal relatore, tralasciando i profili di incostituzionalità e la violazione del principio di indeterminatezza dell'azione penale, ritiene in primo luogo che per colpire taluni specifici atteggiamenti discriminatori sarebbe stato più opportuno formulare una nuova aggravante che in termini generici sanzionasse gli atteggiamenti lesivi nei confronti delle persone senza creare nuove categorie. Facendo riferimento alle considerazioni del collega Paolini, ribadisce inoltre la indeterminatezza delle nozioni adottate nel testo con riferimento a sesso, orientamento sessuale e identità di genere, come peraltro rilevato in molti dei contributi forniti dai soggetti auditi. Pertanto nel manifestare l'esigenza di rivedere le definizioni adottate, rileva che l'aspetto più preoccupante risiede nella propaganda di idee contenuta alla lettera d) dell'articolo 1, che necessiterebbe di una migliore specificazione dal momento che sulla base dell'attuale formulazione del testo un fondamento e un'idea bastano a configurare un reato. Nel sottolineare che se così fosse si tratterebbe un processo alle intenzioni, evoca a tale proposito un film di fantascienza in cui persone innocenti vengono arrestate sulla base di un meccanismo di predizione di un reato non ancora commesso. Ritiene pertanto che tale disposizione configuri una violazione della libertà di pensiero che nelle passate legislature gli stessi colleghi del PD hanno tentato di arginare, chiedendosi se in questa occasione a causa della necessità di pagare lo scotto verso la parte più a sinistra del loro partito saranno costretti a disconoscere le azioni precedenti. Chiede inoltre chiarimenti al relatore in merito alla formulazione dell'articolo 3 sulla sospensione condizionale della pena subordinata al fatto che il condannato non si opponga, domandandosi se tale procedura abbia lo stesso funzionamento delle altre sospensioni già previste dal codice penale. In particolare si domanda se il giudice che è tenuto a tenere conto delle ragioni delle condotte al fine di decidere a quali servizi sociali destinare il condannato sia obbligato ad identificare a titolo esemplificativo l'Arcigay nel caso in cui ci si trovi di fronte alla discriminazione di un soggetto omosessuale. Ritiene che tale misura così come formulata sia discutibile ritenendo non opportuno che una persona condannata per atti discriminatori verso certe categorie di persone sia destinata a svolgere servizi sociali proprio presso l'associazione oggetto della discriminazione. Ritiene inoltre che la formulazione del comma 5 dell'articolo 3 che introduce la definizione di «stranieri» invece di «extracomunitari» configuri un atto discriminatorio, così come l'articolo 4 in materia di particolare vulnerabilità che esclude altre categorie di soggetti meritevoli di tutela. Con riguardo all'articolo 5, nel condividere l'osservazione della collega Tateo, in merito all'istituzione della giornata contro l'omofobia, ritiene discutibile che al comma 4 non sia previsto alcun onere. Ritiene inoltre che la strategia triennale prevista dall'articolo 6 del testo unificato introducendo il concetto di educazione e istruzione rappresenti in realtà un cavallo di Troia per introdurre nelle scuole la teoria del gender, che è fonte di grande preoccupazione tra gli insegnanti e i genitori. Nel sottolineare inoltre che l'articolo 7 non chiarisce la ripartizione dei 4 milioni di euro tra la redazione della citata strategia triennale e il finanziamento dei centri anti violenza, manifesta le proprie perplessità anche con riguardo all'articolo 8 che pone a carico dell'ISTAT, senza ulteriori risorse, rilevazioni statistiche sugli atteggiamenti della popolazione, chiedendosi in che modo esse possano essere realizzate, nonché analisi volte a misurare l'entità degli atti di discriminazione. Con riguardo all'articolo 9 che destina alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, nel rilevare che nell'anno in corso tali risorse non potranno essere materialmente estese in attesa dei decreti ministeriali previsti dal testo, si domanda cosa succederà negli anni successivi, sfidando la maggioranza ad ottenere in sede di Commissione bilancio Pag. 37l'avallo della ragioneria dello Stato per gli anni successivi. Preannuncia pertanto che dopo la felicità e gli applausi conseguenti all'approvazione del provvedimento in esame mancheranno le risorse per dare attuazione ad una gran parte delle disposizioni. In conclusione, fa presente di essersi soffermato sulle novità introdotte dal testo unificato, confidando di avere delle risposte da parte del relatore.

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di aver già sollevato nel corso delle precedenti sedute una serie di perplessità in ordine alle proposte di legge in discussione che non sono state risolte neanche con la predisposizione della proposta di testo unificato. In primo luogo evidenzia che non esiste un'emergenza statisticamente rilevante tale da legiferare con urgenza, tenuto conto che le condotte lesive interessate, costituite da comportamenti riprovevoli e di grave disvalore sociale, non sono prive di copertura penale. Sottolinea quindi come a suo avviso ampliare la tipologia dei reati previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale ponga dei seri problemi di bilanciamento tra il diritto alla libera espressione del pensiero e la tutela penale. Sottolinea come già l'applicazione della legge Reale e della legge Mancino ha incontrato delle difficoltà in merito ad alcune fattispecie di reato, che hanno tuttavia un grado di definizione maggiore di quello del quale si discute oggi. In proposito rileva come le statistiche dimostrino, ad esempio, che esiste una giurisprudenza molto più ampia nei confronti di condotte razziste rispetto a quelle per discriminazioni per ideologie staliniste o comuniste. Nel sottolineare come comunque le norme applicate abbiano una soglia di elasticità di definizione che consente a chi interpreta di agire con discrezionalità, evidenzia come introdurre la definizione di sesso o di genere rappresenti un elemento di maggiore indeterminatezza nella definizione di quali siano le fattispecie che rientrano o meno nel reato. A suo avviso la proposta di testo unificato non risolve alcuno dei dubbi già rilevati e lede la libera espressione del pensiero. Evidenzia come le definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere siano già state utilizzate nella legislazione italiana ma sul loro concetto non vi è mai stato un orientamento univoco e sottolinea come invece una norma penale debba essere determinata. In proposito rileva che neanche la proposta di testo unificato consente di dare una determinazione certa della fattispecie. Sottolinea come tale indeterminatezza porterà inevitabilmente ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale del provvedimento, che creerà anche problemi di applicazione della norma consegnando al giudice una amplissima discrezionalità anche ideologica. Su tale aspetto, che pone il dubbio se questo sia un provvedimento liberticida con il quale si vuole colpire, con una sorta di manifestazione ideologica, una particolare forma di pensiero, sarà necessario confrontarsi a lungo anche nel corso dell'esame in Assemblea. Rileva quindi che l'articolo 5 prevede l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. In proposito sottolinea la necessità di introdurre nell'ordinamento la tutela della «eterofobia» e della «famigliofobia». Evidenzia infatti che sono numerosi i casi di atteggiamenti con forte carica propagandistica e istigatoria nei confronti di chi ha condotte eterosessuali, e rileva che in questo momento vi è una risposta di indignazione più forte da parte della società nei confronti di chi offende un omosessuale rispetto a chi offende ad esempio la sensibilità di colui che crede nell'educazione di un bambino secondo il modello familiare previsto dalla Costituzione. A suo avviso vi è uno stato così avanzato di «politically correct» per cui sta assumendo carattere di pericolosità affermare che un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre. Preannuncia quindi la predisposizione di una proposta emendativa volta ad introdurre la giornata nazionale contro «l'eterofobia» e la «famigliofobia». Nel richiamare, come già fatto nella seduta del 1o luglio scorso, il manifesto Pag. 38esposto dalla senatrice Cirinnà, presentatrice della proposta di legge sulle unioni civili, recante la dicitura «Dio, patria e famiglia, che vita di merda !», evidenzia che con il provvedimento in esame si potrà punire chi offende un omosessuale, mentre si potrà continuare ad offendere gli eterosessuali. Rileva come vi sia quindi un forte sbilanciamento nella tutela di alcuni cittadini rispetto ad altri. Paventa infine che, in una sorta di eterogenesi dei fini, il provvedimento diventerà una legge liberticida che, per tutelare alcuni cittadini, metterà il bavaglio ad altri, consegnando ai giudici la discrezionalità ideologica di stabilire chi commette il reato e chi no.

  Augusta MONTARULI (FDI) ritiene necessaria una premessa con riferimento agli interventi di modifica al codice penale che negli ultimi anni, da più parti, sono stati fatti sulla base dell'emotività del momento, rilevando come il diritto penale, che costituisce una parte fondamentale del nostro ordinamento rappresenti l’estrema ratio dal momento che le conseguenze della sua applicazione si traducono nella restrizione delle libertà dei singoli o, comunque, in gravi e pesanti disagi per chi sia soggetto ad un procedimento penale che non si concluda con una condanna. Pertanto nel rammentare che un intervento di modifica del codice penale deve essere proceduto da un'attenta riflessione, rileva inoltre che la norma penale deve essere chiara e leggibile da chiunque, se si vogliono introdurre condizioni di giustizia reale per tutti i cittadini. Passando al merito del testo in esame, fa presente come la prima anomalia sia rappresentata dal fatto che si interviene sull'articolo 604-bis del codice penale che è stato introdotto soltanto 2 anni fa e che nel fare ciò si modifica in maniera sostanziale la rubrica dell'articolo introducendo il riferimento alla «propaganda di idee». Ritiene che tale formulazione configuri una interpretazione autentica che viene a colmare le lacune che la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di affrontare introducendo una locuzione fumosa che introduce un reato di discriminazione basato sulle idee a prescindere dal fatto che esse si siano concretizzate in una reale condotta. Cita a tale proposito la recentissima sentenza n. 1602/2020 con cui la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano che condannava due italiani per motivi di discriminazione razziale. Quanto al fatto specifico, fa presente che i due soggetti erano stati condannati per aver affisso su un camion pubblicitario un manifesto che recitava: «clandestino uccide 3 italiani a picconate. Pena di morte subito». Nel dichiararsi personalmente contraria alla pena di morte, pensa tuttavia che legittimamente le persone possano riproporre una notizia vera e ritenere necessaria la punizione con la pena di morte. Precisa, con riguardo all'episodio, che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione sia basato sul fatto che il reato di cui all'articolo 604-bis del codice penale è commesso quando è dimostrato che la condotta contestata ha determinato in concreto il compimento di atti discriminatori. Pertanto evidenzia che la modifica della rubrica dell'articolo 604-bis sia contraria allo spirito della sentenza della Corte di Cassazione, dal momento che si verrebbe giudicati non sul concreto pericolo ma sulla base del parametro delle idee. Nel far presente che nessuno pensa che non siano riprovevoli i comportamenti discriminatori, evidenzia tuttavia la necessità che si debbano punire tutti evitando di identificare specifiche categorie, tanto più che il riferimento alla discriminazione fondata sul sesso o sull'identità di genere, essendo estremamente opinabile, attribuisce alla magistratura l'onere di stabilire cosa esattamente si voglia dire. Nel rammentare alla maggioranza che le stesse femministe hanno espresso dei dubbi sulle locuzioni utilizzate nella proposta di testo unificato, riferendosi all'espressione utilizzata dalla senatrice Cirinnà, citata dal collega Maschio, ritiene che essa stessa configuri un atto di discriminazione. Pertanto nell'evidenziare che con il testo in esame un giudizio morale viene trasformato in uno strumento di persecuzione, ritiene che il Pag. 39provvedimento potrebbe essere usato anche contro i proponenti quando mettono in discussione la famiglia o contro i musulmani che fanno riferimento alla sharia o che impongono il velo alle loro donne.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.

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