CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2020
403.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 luglio 2020.

Audizione in videoconferenza, del Presidente dell'Agenzia nazionale turismo (ENIT), Giorgio Palmucci, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Sergio BATTELLI, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Piero DE LUCA (PD) illustrando il provvedimento in titolo, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato, segnala, preliminarmente, che esso, che in origine constava di 4 articoli e 23 commi, dopo l'esame del Senato è ora composto di 5 articoli e 25 commi. Il decreto-legge si iscrive in una sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata la pandemia da Covid-19, tra cui ricorda, in particolare, i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, adottati in due momenti diversi dell'emergenza epidemiologica in atto, e volti a fronteggiare, con misure afferenti a vari settori, l'emergenza stessa, incidendo su diritti e libertà costituzionalmente protetti, la cui limitazione si è resa necessaria ai fini della tutela della salute, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione.
  Ricorda altresì che tali decreti prevedono che nel processo di attuazione delle misure di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza intervengano, a vario titolo, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute e ordinanze delle autorità regionali e locali, disciplinando diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle diverse tipologie di atti.
  Per quanto riguarda il decreto-legge in titolo, che reca appunto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che in sua attuazione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, recante disposizioni che si applicano dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
  Passando al suo contenuto, osserva che l'articolo 1 si riferisce alle misure di contenimento dell'epidemia nell'attuale fase di gestione dell'epidemia medesima (cosiddetta fase due). In particolare, ricorda che l'articolo dispone, al comma 1, la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020 e, per quanto concerne la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive con decorrenza dal 3 giugno 2020. A partire da tali date, quindi, cessano di applicarsi le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e degli spostamenti interregionali. Tali misure potrebbero eventualmente, in futuro, essere adottate o reiterate, solo con riferimento a specifiche aree del territorio, regionale o nazionale, interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Qualora dovessero ricorrere tali presupposti, i provvedimenti restrittivi potranno essere adottati con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, più volte richiamata dal decreto-legge n. 33, la quale prevede, in sintesi, che le eventuali misure di contenimento siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e le regioni interessate.
  Segnala che la medesima predetta scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero; a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati con la citata procedura anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione.
  Ricorda, peraltro, che l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 reca specifiche disposizioni in materia di spostamenti da o per l'estero, prevedendo che, fatte salve le limitazioni eventualmente disposte per Pag. 122specifiche aree del territorio nazionale nonché in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori (ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del presente decreto-legge n. 33), non siano soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Fino al 30 giugno 2020 restavano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  Evidenzia che il comma 6 dell'articolo 1 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7, modificato dal Senato, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19).
  Specifica che il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro. Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati con la procedura di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale; la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. o a riunioni o funzioni religiose.
  Avverte che il comma 13, modificato dal Senato, demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali. Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.
  Ricorda che il comma 16 demanda alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai decreti del Presidente del Consiglio: con il comma in oggetto viene quindi rafforzato il coinvolgimento delle regioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, in base al quale ad esse residuava solo la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, dirette a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.
  Evidenzia che l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, modifica i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, figura prevista dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 Pag. 123(cosiddetto decreto «cura Italia»), che ne ha definito le competenze tra cui quella di organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, con facoltà di acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. La disposizione in esame concerne, in particolare, la fornitura di mascherine facciali di tipo chirurgico. Al proposito ricorda che un'ordinanza del Commissario straordinario (n. 11 del 26 aprile 2020) è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico (stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva). L'articolo 1-bis viene ora a prevedere che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici, al fine di «disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio».
  Segnala che tali protocolli possono inoltre disciplinare «i rapporti economici necessari ad assicurare la effettiva fornitura e distribuzione» delle mascherine. In tale ambito rientrano, secondo la disposizione, le misure di ristoro per le imprese distributrici, riguardo allo scarto tra i prezzi, quello di acquisto effettuato e quello di vendita calmierato consentito: in tal senso, la previsione sarebbe volta ad evitare che i distributori trattengano le scorte anziché immetterle sul mercato, nel timore della perdita economica dovuta al divario dei prezzi. Inoltre, la disposizione dà facoltà al Commissario di cessione diretta delle mascherine ai distributori, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto. La ratio pare essere quella di assicurare comunque le forniture, anche in assenza di un approvvigionamento diretto da parte delle imprese distributrici. Per la copertura finanziaria dei protocolli (il cui onere è stimabile in circa 8 milioni), si attinge al Fondo per le emergenze nazionali, le cui risorse sono versate nella apposita contabilità speciale commissariale.
  Fa presente che l'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. Al riguardo, segnala il comma 2-bis, introdotto al Senato, al fine di stabilire che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, e invece alle Regioni, alle Province e ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti facenti capo, rispettivamente, a tali enti territoriali.
  Osserva che l'articolo 3 contiene disposizioni finali, prevedendo che le misure del decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1; il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Conclusivamente, nell'auspicare una rapida conversione in legge del provvedimento, rileva che per quanto di competenza della Commissione non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso. Per tale ragione, salvo eventuali obiezioni da parte dei commissari, propone di esprimere già in questa seduta un parere di nulla osta al suo ulteriore corso.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 179.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 10 luglio. Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ai fini dell'espressione del prescritto parere, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE, al fine di adeguare la normativa nazionale ad una rettifica della direttiva intervenuta successivamente al suo recepimento.
  Fa presente che lo schema di decreto è predisposto in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), per dare attuazione in via regolamentare alla citata direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera e) e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che consente il recepimento mediante regolamento governativo quando la materia non è coperta da riserva assoluta di legge e, con le medesime modalità, di dare attuazione anche alle successive modificazioni delle direttive europee.
  Ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 è stata introdotta una nuova cornice normativa in materia di equipaggiamento marittimo, inteso come equipaggiamento a bordo di una nave fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente, destinato a garantire un'adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino. Al fine di assicurare che l'equipaggiamento marittimo rispetti i requisiti di sicurezza previsti e che sia possibile verificarne la rintracciabilità in tutta la catena di fornitura, sono state introdotte norme specifiche per la valutazione di conformità, per la quale è richiesto l'intervento di organismi di valutazione, autorizzati ad espletare le relative attività e notificati alla Commissione europea.
  Ricorda che gli organismi di valutazione svolgono le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di mercato. A tal fine è stato previsto che essi si conformino ad una serie di prescrizioni, indicate dettagliatamente nei punti da 2 a 19 dell'Allegato III della direttiva e integralmente recepite nei commi da 1 a 12 dell'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017.
  Fa presente che il testo originario della direttiva richiedeva il rispetto dei soli requisiti indicati nei punti da 2 a 17 dell'Allegato III, con esclusione quindi della necessità che gli organismi di valutazione e i loro laboratori siano conformi alle due norme ISO rispettivamente richiamate nei punti 18 e 19 del suddetto Allegato III, restrizione che è stata trasfusa nell'attuale formulazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, in cui infatti si prevede che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità, previa notifica alla Commissione europea, gli organismi che soddisfano i requisiti indicati nei commi da 2 a 11, con esclusione quindi del comma 12 ai sensi del quale gli organismi di valutazione della conformità si devono conformare alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 e devono assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.
  Evidenzia, quindi, che successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente Pag. 125della Repubblica n. 239 del 2017, e precisamente l'11 giugno 2018, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea una rettifica della direttiva 2014/90/UE, secondo cui, gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11, cosa che ha reso necessario predisporre lo schema in esame, composto da due articoli: l'articolo 1 modifica l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 239, al fine di ricomprendere tra i requisiti necessari per l'autorizzazione ad espletare le procedure di verifica della conformità dell'equipaggiamento marittimo, previa notifica alla Commissione europea, anche quelli indicati al comma 12 dell'articolo, corrispondenti alle prescrizioni contenute nei punti 18 e 19 dell'Allegato III della direttiva europea; l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, considerato che il provvedimento reca il corretto recepimento della citata direttiva, propone, salvo eventuali obiezioni da parte dei commissari, di esprimere il parere già nella seduta odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.25.

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