CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2020
400.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Davide TRIPIEDI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-02338 Costanzo: Situazione dei dipendenti della Errebi Communicaemotion S.p.a. di Torino.

  Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Jessica COSTANZO (M5S) ringrazia il sottosegretario, in quanto la sua risposta conferma che la situazione da lei segnalata più di un anno fa è piuttosto paradossale, poiché dimostra la sperequazione esistente tra gli strumenti previsti dall'ordinamento per la richiesta di tutela dei propri diritti da parte delle aziende, da un lato, e da parte dei lavoratori, dall'altro.

5-02982 Caffaratto: Iniziative per la salvaguardia dell'occupazione presso gli stabilimenti della società multinazionale «Mahle» ubicati in Piemonte.

  Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), ringraziando il sottosegretario, apprezza l'impegno del Governo a tenere sotto controllo la situazione, che vede ancora numerosi dipendenti degli stabilimenti piemontesi della società Mahle in grave difficoltà, insieme alle loro famiglie. Si tratta di lavoratori non più giovani, ma non sufficientemente anziani da passare senza soluzione di continuità dagli ammortizzatori sociali al trattamento pensionistico e questo rende ancora più difficile la situazione. Sottolinea, tuttavia, che il Governo non ha fornito elementi circa l'identità e le intenzioni di chi avrebbe manifestato interesse ad acquisire gli stabilimenti. A tale proposito, auspica la massima vigilanza da parte dell'Esecutivo, perché non si ripeta il caso Embraco, le cui risorse sono state prosciugate dalla società che ha acquisito il marchio dalla Whirlpool, con il conseguente licenziamento dei suoi dipendenti. Pertanto, assicura il suo impegno personale e quello della Lega per scongiurare tale pericolo.

5-03294 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Safilo Group S.p.a. interessati dagli esuberi conseguenti all'approvazione del nuovo piano industriale.

  Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, fornita dopo sei mesi dalla presentazione della sua interrogazione. Nel corso di tale periodo di tempo, la crisi della Safilo si è aggravata e, nonostante i numerosi confronti e l'impegno del Ministro Patuanelli, si è giunti all'accordo sul licenziamento collettivo dei lavoratori, in applicazione delle disposizioni del Jobs act, da lui sempre osteggiato proprio per le potenziali conseguenze sui lavoratori. Meglio sarebbe stato, a suo avviso, attivare i contratti di solidarietà espansivi, che avrebbero permesso la tutela occupazionale in territori già duramente provati dalla crisi e che hanno pagato un forte tributo in termini di spopolamento.

5-03833 Mura: Indennità di mobilità in deroga riconosciuta ai lavoratori in terza e quarta proroga.

  Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Romina MURA (PD), pur ringraziando il sottosegretario per i numerosi dati forniti, che denunciano un certo disallineamento con quelli in suo possesso e che si premurerà di utilizzare in una prossima interlocuzione con la Regione Sardegna, rileva tuttavia di non aver voluto mettere in contrapposizione gli istituti della mobilità in deroga e del Reddito di cittadinanza. Ella, invece, ha inteso richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che lavoratori in terza e quarta proroga della mobilità in deroga percepiscono un trattamento mensile inferiore a quello dei percettori del Reddito di cittadinanza. Auspica, pertanto, che il Governo, prendendo atto di tale squilibrio, si adoperi per destinare risorse all'aumento del trattamento mensile di tali lavoratori, garantendo nel contempo il suo impegno in tal senso presso le istituzioni regionali.

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  Davide TRIPIEDI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori.
C. 1423 Costanzo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide TRIPIEDI, presidente, comunica che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1423, a prima firma Costanzo, recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori.
  Invita quindi la relatrice, onorevole Segneri, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

  Enrica SEGNERI (M5S), relatrice, sottolinea che la proposta di legge è volta, in primo luogo, a contrastare il fenomeno delle false cooperative, vere e proprie scatole vuote, che dopo aver accumulato debiti, spariscono, lasciando i propri dipendenti, già ampiamente sfruttati, privi di qualsiasi sostegno. È un fenomeno sempre più diffuso, specialmente in alcune regioni e in specifici settori, in violazione dell'articolo 45 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. È pertanto arrivato il momento che il legislatore intervenga per contrastare la diffusione di tale fenomeno e, sicura dell'appoggio di tutti i componenti della Commissione, auspica un rapido iter di approvazione del provvedimento.
  Venendo, quindi, al contenuto del provvedimento, dopo avere segnalato preliminarmente che esso consta di undici articoli, suddivisi in due Capi, rileva che, al Capo I, che reca disposizioni riguardanti le cooperative, l'articolo 1, modificando l'articolo 1 della legge n. 142 del 2001, prevede che il socio lavoratore instauri, con l'adesione alla cooperativa, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina ordinaria del diritto del lavoro. È possibile, in alternativa, costituire un rapporto di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, la prova della cui ricorrenza è a carico della società cooperativa.
  Rispetto alla disciplina vigente, pertanto, la norma impone l'instaurazione di un distinto rapporto tra socio lavoratore e cooperativa, superando il pericolo di sovrapposizione e confusione a danno del lavoratore, chiarendo nel contempo l'assoggettamento del rapporto medesimo alla disciplina ordinaria del diritto del lavoro. Anche l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato a carico della cooperativa risulta mirato al medesimo fine di disciplinare con chiarezza i rapporti intercorrenti tra soci lavoratori e società cooperativa.
  Sulla base dell'articolo 2, che modifica l'articolo 2 della legge n. 142 del 2001, ai soci lavoratori si applica anche la disciplina sui licenziamenti individuali, recata dalla legge n. 604 del 1966, oltre quella, già prevista, recata dallo Statuto dei lavoratori. A quest'ultimo riguardo, la norma dispone l'applicazione anche delle norme relative all'estinzione del rapporto di lavoro, esplicitamente esclusa dal testo vigente dell'articolo 2 della legge n. 142 del 2001. Con tale modifica, pertanto, si consente di cumulare la tutela reale (reintegratoria del rapporto di lavoro) dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e la Pag. 111tutela obbligatoria (risarcimento del danno) di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La norma, inoltre, dispone la competenza del giudice del lavoro sulle controversie tra socio e cooperativa relative all'instaurazione e all'estinzione del rapporto di lavoro, anche qualora l'estinzione consegua all'esclusione del socio dalla cooperativa. Rimangono attribuite alla competenza del giudice ordinario, invece, le controversie specificatamente attinenti al rapporto associativo e alle prestazioni mutualistiche.
  Quanto al trattamento economico, l'articolo 3 modifica la disciplina recata dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, che prevede un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi dalla contrattazione collettiva nazionale. In particolare, sulla base dell'articolo in esame, il lavoratore ha diritto, in caso di rapporto di lavoro subordinato, a un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre, in caso di rapporto non subordinato, al compenso medio in uso per prestazioni analoghe, non inferiore in ogni caso a quello spettante ove la prestazione sia resa in forma subordinata. Inoltre, allo scopo di contrastare il fenomeno delle false cooperative, la norma prevede che il socio lavoratore ha diritto all'equa ripartizione delle occasioni di lavoro e del monte-ore lavorabile, sia nel caso che risulti insufficiente ad assicurare a tutti i soci lavoratori l'effettuazione del normale orario di lavoro, sia nel caso che ecceda tale orario. L'articolo in esame prevede anche che i criteri per la valutazione della maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale nella categoria delle organizzazioni datoriali sono il numero complessivo dei lavoratori occupati, il numero di sedi presenti sul territorio e il numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti. Infine, in caso di applicazione di trattamenti economici inferiori a quanto disposto dalla normativa in esame, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie, la norma prevede il divieto di partecipazione ad appalti pubblici e di accesso ai contributi dell'Unione europea, nonché la perdita degli eventuali benefìci contributivi e normativi spettanti alla cooperativa.
  L'articolo 4 dispone l'abrogazione della disposizione che prevede l'estinzione del rapporto di lavoro con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità agli articoli 2526 e 2527 del codice civile, nonché la devoluzione alla competenza del giudice ordinario delle controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica. La norma, inoltre, abroga l'articolo 6 della legge n. 142 del 2001, che prevede l'adozione da parte delle cooperative di un regolamento sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Come si legge nella relazione illustrativa, tale regolamento è spesso utilizzato per costringere i soci lavoratori a rinunciare ai propri diritti sul trattamento economico.
  In tema di vigilanza, rilevo che l'articolo 5 prevede che le ispezioni ministeriali, finalizzate a rilevare l'effettiva realizzazione dello scopo mutualistico e a evitare degenerazioni che comportino lo sfruttamento dei soci lavoratori, possano essere disposte anche sulla base di segnalazioni non anonime di lavoratori delle cooperative medesime e che, sulla base dell'articolo 6, il Ministero dello sviluppo economico, organo vigilante in materia di cooperative, è tenuto all'adozione dei provvedimenti sanzionatori elencati all'articolo 12 della legge n. 220 del 2002, laddove la normativa vigente prevede solo il potere discrezionale del Ministero di sanzionare le cooperative in esito alle risultanze delle ispezioni.
  L'articolo 7, infine, modificando il codice civile, prevede la perseguibilità della falsità ideologica in atti delle società cooperative, punibile con la reclusione e procedibile d'ufficio.
  Passa al Capo II della proposta di legge, che interviene in materia di appalto, somministrazione di lavoro e distacco dei lavoratori.Pag. 112
  In particolare, l'articolo 8, modificando la disciplina recata dal decreto legislativo n. 276 del 2003, introduce una netta distinzione tra il contratto di appalto e la somministrazione di lavoro, escludendo, in primo luogo, la possibilità che la capacità organizzativa dell'imprenditore possa risultare, in relazione all'oggetto dell'appalto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. La norma, inoltre, stabilisce l'illegittimità dell'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, tranne nel caso in cui l'appaltatore eserciti il suo potere organizzativo nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, il cui impiego generi un evidente incremento di produttività e di risultati, la cui prova è a carico del committente, alle cui dipendenze essi sono considerati in assenza di tali requisiti. In materia di cambio d'appalto, la norma prevede, in conformità con la giurisprudenza europea, l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile in materia di trasferimento di azienda, ribaltando la presunzione di trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, e il conseguente passaggio dei dipendenti dal precedente appaltatore al nuovo appaltatore con il mantenimento dei livelli retributivi e dello status normativo. In caso di evidenti elementi di discontinuità tra il vecchio e il nuovo appalto, i lavoratori hanno comunque diritto al reimpiego da parte del nuovo appaltatore senza il peggioramento delle condizioni economiche e normative. La norma, quindi, abroga la previsione in base alla quale il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione, in caso di violazione delle disposizioni in materia di cambio di appalto, e introduce la responsabilità del committente, in solido con l'appaltatore di contratti di opere o di servizi, a corrispondere ai lavoratori utilizzati un trattamento minimo economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori alle sue dipendenze.
  In materia di distacco dei lavoratori, l'articolo 9 esplicita il diritto dei lavoratori, a parità di mansioni, a percepire, per la durata del distacco, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei lavoratori di pari livello alle dipendenze del soggetto che ne utilizza le prestazioni. Questo, inoltre, è obbligato in solido con il datore di lavoro a corrispondere al medesimo lavoratore il trattamento retributivo e a versare i contributi previdenziali maturati nel periodo del distacco, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il datore di lavoro. Infine, la norma prevede il passaggio automatico, e non a seguito di procedimento giudiziario, alle dipendenze del soggetto utilizzatore del lavoratore in distacco, in caso di violazione delle disposizioni che ne regolano l'applicazione.
  L'articolo 10, in materia di clausole sociali, in primo luogo, elimina qualsiasi previsione volta a distinguere i contratti di appalto ad alta intensità di manodopera e, in secondo luogo, subordina l'esito positivo della gara alla garanzia della piena stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario delle condizioni di orario e di retribuzione dei contratti collettivi di settore, che, in ogni caso, non devono essere peggiorative rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva applicata dall'impresa cessante.
  L'articolo 11, infine, ripristina il profilo penale delle condotte illecite, abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2016, e modifica il regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

  Jessica COSTANZO (M5S), in qualità di prima firmataria della proposta di legge, osserva che il provvedimento interviene sui due pilastri della disciplina delle cooperative. Infatti, con riferimento alla legge n. 142 del 2001, esso elimina le incertezze e le ambiguità nella distinzione tra la prestazione mutualistica e la prestazione lavorativa, fonte di abusi a scapito dei Pag. 113dipendenti e, con riferimento al decreto legislativo n. 8 del 2016, reintroduce la sanzionabilità penale delle fattispecie di somministrazione di lavoro illegale e di somministrazione di lavoro fraudolenta. La proposta di legge, pertanto, costituisce, a suo giudizio, un buon punto di partenza da cui muovere e auspica la più ampia collaborazione tra i gruppi della Commissione al fine di giungere a una sua rapida approvazione.

  Elena MURELLI (LEGA), esprimendo apprezzamento per le finalità della proposta di legge, ricorda che il gruppo Lega aveva presentato nella scorsa legislatura una proposta di legge volta a contrastare il fenomeno delle false cooperative, finalità perseguita anche da alcune disposizioni della proposta di legge n. 1818, a sua prima firma, di cui la Commissione inizierà a breve l'esame, proprio nella seduta odierna.

  Davide TRIPIEDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.
C. 1818 Murelli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1818, a prima firma Murelli, recante disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.
  Invita quindi i relatori a illustrare il contenuto della proposta di legge.

  Elena MURELLI (LEGA), relatrice, anche a nome del collega relatore Viscomi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge in esame, come si legge nella relazione illustrativa, reca una serie di interventi tesi a migliorare la crescita e la qualità dell'occupazione, introducendo disposizioni volte alla semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro e del recupero crediti e a incentivare l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché disposizioni dirette a contrastare il fenomeno delle cosiddette false cooperative o cooperative «spurie». Precisa che, proprio tenendo conto dell'assenza del collega relatore, onorevole Viscomi, si riserva di svolgere le sue considerazioni di carattere politico in una seduta successiva.
  Venendo al merito della proposta di legge, rileva che essa consta di quattordici articoli, suddivisi in cinque Capi.
  In particolare, al Capo I, in materia di semplificazione amministrativa, l'articolo 1 introduce l'obbligo per l'INPS e l'INAIL di nominare un responsabile del procedimento per l'esecuzione delle sentenze in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che curi, in particolare, il pagamento delle somme dovute dagli istituti entro il termine di quaranta giorni dalla notifica. Inoltre, per i pagamenti dei crediti vantati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL non si applica la procedura dettata dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in base alla quale, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono tenute a completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali comportanti l'obbligo del pagamento di somme in denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  L'articolo 2, con la finalità di superare l'istituto del silenzio rigetto in favore del silenzio accoglimento, introduce modifiche alla disciplina del ricorso amministrativo ai due medesimi istituti previdenziali, prevedendo l'accoglimento automatico del ricorso trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione, laddove la normativa vigente Pag. 114prevede la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, e attribuisce al Governo il compito di introdurre le necessarie modifiche ai procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni. Analogamente, l'istituto del silenzio accoglimento è introdotto anche in relazione ai ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro e a quelli al Comitato per i rapporti di lavoro.
  Al Capo II, che riguarda la tutela del lavoro, l'articolo 3, in materia di appalti, dispone la limitazione della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dei lavoratori utilizzati nell'appalto di opere o di servizi fino a concorrenza del debito del committente; l'estensione fino a cinque anni dalla conclusione dell'appalto della responsabilità solidale, in caso di appalto di opere o di servizi eseguiti da società cooperative o da loro consorzi; la legittimazione del committente a intervenire nelle azioni giudiziarie e amministrative e a effettuare la verifica di regolarità contributiva, nonché la possibilità per il committente medesimo di assumere verso il creditore il debito oggetto della responsabilità solidale e compensare, con effetto liberatorio, tale debito con il credito derivante dal corrispettivo di appalto o di subappalto.
  Con finalità di semplificazione, l'articolo 4 estende ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la possibilità di prevedere ulteriori specifiche causali che giustifichino la proroga della durata dei contratti a termine ed esclude dall'applicazione delle limitazioni alla durata dei medesimi contratti previste dal cosiddetto «decreto Dignità» gli enti accreditati alle attività di formazione e il relativo personale.
  L'articolo 5 prevede la possibilità per i percettori del Reddito di cittadinanza di stipulare con gli enti di formazione accreditati un Patto di riqualificazione professionale, integrativo del Patto per il lavoro e finalizzato al reinserimento lavorativo anche in un settore diverso da quello in cui hanno maturato l'esperienza lavorativa pregressa.
  Il Capo III riguarda il lavoro femminile. In particolare, l'articolo 6 introduce l'esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e ferma restando l'aliquota di computo, in caso di assunzione di donne nel settore privato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  L'articolo 7 prevede, in via sperimentale, la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di specifiche esigenze familiari della lavoratrice, con conseguente esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e della lavoratrice per le mensilità di lavoro a tempo parziale. Sempre in via sperimentale, l'articolo 8 riconosce ai datori di lavoro la deducibilità dal reddito di impresa nella misura del 200 per cento degli oneri sostenuti per l'allestimento e l'organizzazione di spazi dedicati ai figli dei loro dipendenti fino a sei anni, all'interno dei luoghi di lavoro o in strutture convenzionate adiacenti.
  L'articolo 9 dispone l'estensione della disciplina di accesso anticipato al pensionamento cosiddetta «Opzione donna» alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2020 (comma 1); il versamento dei contributi figurativi compensativi per i periodi di astensione dall'attività lavorativa o di riduzione dell'orario di lavoro delle donne, riferibili ai carichi di cura familiare o alla maternità (comma 2); il riconoscimento di massimo tre mensilità all'anno di contributi figurativi per i periodi di ricerca attiva di lavoro individuati nel patto di servizio personalizzato (comma 3).
  Al Capo IV, che reca disposizioni per incentivare la produttività, l'articolo 10 Pag. 115dispone l'esclusione dalla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente delle somme erogate dal datore di lavoro per le spese veterinarie e di quelle erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 10.000 euro per ciascun periodo di imposta.
  Gli articoli 11 e 12 introducono modifiche al regime dei premi di produttività sia nel settore privato, sia nel settore pubblico. In particolare, l'articolo 11, con riferimento al settore privato, riduce dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, innalzando contestualmente il limite di importo complessivo da 3.000 a 5.000 euro lordi. Sulla base dell'articolo 12, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego con un reddito annuo, nell'anno precedente, fino a 40.000 euro, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, nella misura complessiva di 1.500 euro lordi.
  Al Capo V, che riguarda il lavoro associativo, l'articolo 13, al comma 1, introduce l'obbligo per le cooperative di istituire la revisione legale per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività. Sulla base del comma 2, inoltre, le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, all'obbligo di asseverazione del pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e del corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali e dell'imposta sul valore aggiunto. Il comma 3 prevede l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate della liquidazione ordinaria della cooperativa. Tra le altre disposizioni introdotte, si segnala, infine, al comma 5, la possibilità per i lavoratori dipendenti della società cooperativa di optare, anche nel corso del rapporto di lavoro, per la liquidazione mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare.
  L'articolo 14, infine, reca la copertura finanziaria.

  Davide TRIPIEDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

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