CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2020
394.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 giugno 2020. — Presidenza del presidente della IV Commissione Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 18.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, propone che la pubblicità della seduta sia garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame dei provvedimenti.

  Gianluca RIZZO, presidente, rileva come l'ordine del giorno delle Commissioni riunite rechi l'avvio dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Cattoi. Ricorda quindi che nella riunione congiunta del 21 giugno 2019 gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni I e IV, hanno convenuto di chiedere la riassegnazione, alle medesime Commissioni, delle proposte di legge C. 1057 e C. 1610, già assegnate alle Commissioni riunite IV e XIII, in quanto vertenti su analoga materia della proposta di legge C. 1670, assegnata alle Commissioni riunite I e IV.
  A seguito di tale richiesta, le proposte di legge C. 1057 e C. 1610 sono state riassegnate alla Commissioni riunite I e IV.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore per la I Commissione, osserva preliminarmente come le proposte di legge in esame siano tutte volte alla ricomposizione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, soppresso con il decreto legislativo n. 177 del 2016 nell'ambito del processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Pag. 10avviato in attuazione della legge n. 124 del 2015, la cosiddetta «riforma Madia».
  Rileva, in particolare, come la sua proposta di legge C. 1670 sia volta a ricondurre le funzioni di sicurezza ambientale e il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di non disperdere la professionalità e le competenze maturate dal predetto personale, successivamente assorbito, a seguito della riforma, dall'Arma dei carabinieri e da altre amministrazioni dello Stato.
  Segnala quindi come l'impostazione innovativa della sua proposta di legge sia quella di ricondurre la sicurezza ambientale nell'ambito del più generale contesto della sicurezza intesa in senso complessivo, predisponendo in tal modo un assetto idoneo a consentire un'efficace funzione di coordinamento da parte delle autorità preposte, così da realizzare più efficacemente le esigenze sottese a tale fondamentale tematica.
  Osserva al riguardo come alcune delle funzioni già spettanti al Corpo forestale dello Stato, ad esempio quelle concernenti la fauna selvatica, presentino profili di indubbia rilevanza per quanto concerne la sicurezza pubblica, e ricorda come il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato, prima che le sue funzioni fossero di fatto assorbite dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, facesse parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito del quale era chiamato a riferire su tutte le tematiche in materia ambientale aventi rilievo sotto il profilo dell'ordine pubblico. Sottolinea dunque come l'intento della proposta sia quello di ricostituire una «filiera» di competenze e di professionalità che sia a disposizione del prefetto e del questore, permettendo a questo ultimi di esercitare appieno le loro competenze.
  Rileva inoltre come tutte le proposte di legge in esame siano volte, inoltre, a valorizzare il personale già appartenente alle polizie provinciali, con il quale il Corpo forestale dello Stato intratteneva tradizionalmente un rapporto di proficua collaborazione, e come esse siano ispirate alla ratio di non disperdere competenze e professionalità specialistiche difficilmente reperibili al di fuori del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato, e cita al riguardo, quale esempio, la gestione delle aziende agricole confiscate alla criminalità organizzata.
  Ciò premesso, per inquadrare il contesto in cui si inseriscono le proposte di legge, ricorda che il Corpo forestale dello Stato è stato soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016, e le relative funzioni e risorse – sia umane sia materiali – sono state, per la gran parte, trasferite all'Arma dei carabinieri e, per la restante parte, ad altre amministrazioni dello Stato (Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).
  Il decreto legislativo n. 177 del 2016 si inserisce nel quadro di un complessivo disegno di riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, previsto dalla legge delega n. 124 del 2015, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». L'intervento normativo ha attuato una parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della predetta legge n. 124, nel punto in cui si è prevista la razionalizzazione delle funzioni di polizia, la gestione associata dei servizi strumentali e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia.
  Con il medesimo decreto legislativo 177 del 2016 è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, da cui dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. Il Comando dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Pag. 11
  Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero.
  Con il successivo decreto legislativo n. 228 del 2017 sono stati apportati alcuni correttivi e talune integrazioni al fine di disciplinare la fase transitoria di alcuni profili della nuova normativa e per chiarire l'assetto di alcune funzioni trasferite. Infine, la riorganizzazione del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, si è a sua volta coordinata con il provvedimento di riordino dei ruoli delle forze armate (di cui al decreto legislativo n. 94 del 2017).
  Le restanti competenze del Corpo forestale sono state assegnate, al Corpo dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione). Sono state altresì escluse dal trasferimento di competenze all'Arma dei carabinieri alcune attività di natura amministrativa, tra cui la rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e il raccordo con le politiche forestali regionali, assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  In relazione al personale transitato nell'arma dei Carabinieri, il richiamato assorbimento ha comportato il cambio di status del personale transitato, con assunzione della condizione giuridica di militare.
  È stata contemplata, per un'aliquota di circa 600 unità su 7.400, la possibilità di richiedere l'assegnazione ad altra amministrazione statale rispetto a quella individuata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
  Rammenta, inoltre, che il decreto-legge n. 104 del 2019, ha sostituito la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con quella: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali». Sottolinea quindi come i riferimenti contenuti nelle proposte di legge al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dovrebbero conseguentemente essere aggiornati al fine di tenere conto dell'evoluzione normativa in materia.
  Passando al contenuto specifico della proposta di legge C. 1670 a sua prima firma, rileva come essa preveda l'istituzione, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, dell'Ufficio centrale per la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, ad ordinamento civile.
  La finalità della proposta di legge, indicata nella relazione illustrativa, è quella di stabilire «univocamente la piena centralità della sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nella sfera articolata degli interessi della sicurezza pubblica e nel più ampio quadro della sicurezza nazionale».
  Conseguentemente, si riorganizzano le competenze in materia presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, istituendo la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare (POLFOR) quale nuovo Ufficio della ridenominata Direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell'ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS).
  Scopo della proposta di legge è dunque quello di ricomporre in modo unitario le plurime competenze funzionali del disciolto Corpo forestale dello Stato, già esercitate prevalentemente in ambito rurale, naturale e montano, che in tal modo, integrandosi con le attività di sicurezza pubblica dei servizi nautici della Polizia di Stato, potrebbero estendersi alla tutela ambientale delle acque interne.
  Per quanto riguarda il contenuto specifico della proposta di legge, che consta di un articolo unico, suddiviso in 10 commi, il comma 1, al fine di assicurare la piena Pag. 12valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito della sicurezza nazionale ed al fine di ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, nelle more del riordino delle organizzazioni e delle connesse competenze, dispone l'istituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dell'Ufficio centrale per la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, ad ordinamento civile (POLFOR).
  L'Ufficio di cui si dispone l'istituzione si configura quale articolazione unitaria, speciale e amministrativamente autonoma della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), della legge n. 121 del 1981, che è ridenominata Direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell'ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS).
  Il comma 2 prevede che «ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio», la responsabilità per l'attuazione delle direttive ministeriali è posta in capo al Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, al Direttore centrale della DITRAS.
  Il riferimento è alle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministri competenti.
  Ai medesimi soggetti compete il coordinamento delle attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare con quelle istituzionali del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  Si prevede inoltre che il questore si avvale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria.
  Ai sensi del comma 3 «restano» attribuite alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui alle seguenti disposizioni:
   all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016 (funzioni attualmente attribuite all'Arma dei carabinieri):
    a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;
    b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
    c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale;
    d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
    e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
    f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
    g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
    h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in Pag. 13materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
    i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
    l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
    m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;
    n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
    o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
    p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
    q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM che possono essere istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, nell'ambito del proprio sistema telematico, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994;
    r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
    s) educazione ambientale;
    t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
    u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
    v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 363 del 2003, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;
    z) ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi in alcune aree svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri;
   all'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016 (funzioni attualmente attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le competenze delle regioni):
    a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei sulla base di accordi di programma;
    b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
    c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;Pag. 14
    c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
   all'articolo 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016:
    a) funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze (attualmente attribuite alla Polizia di Stato);
    b) funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in relazione all'attività di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 176 dell'8 luglio 2005 (CITES), anche tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri (attualmente attribuite al Corpo della Guardia di finanza);
   all'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016 (funzioni attualmente attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali):
    a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
    b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri;
    c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge n. 10 del 2013 (Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani);
   in materia di sicurezza agroalimentare;

  Alla Polizia forestale sono inoltre attribuiti, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto-legge n. 4 del 2010.
  Il medesimo comma 3 prevede, altresì, che la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolga, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva e polizia amministrativa negli ambiti di propria competenza, compresa quella della tutela idrogeologica.
  Il comma 4 stabilisce che al prefetto Direttore centrale della DITRAS siano attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza, fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DITRAS, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, oltre che con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
  Per quanto riguarda il personale dell'istituendo Ufficio, i commi da 5 a 8 stabiliscono che in esso sia assorbito il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, nonché quello in forza alla data del 31 dicembre 2018 nelle relative articolazioni centrali e territoriali.
  Ricorda in merito che il citato articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare – inserito dal decreto legislativo n. 177 del 2016 – disciplina l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare che comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della Pag. 15sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
  Tale personale mantiene, fino al completamento del riordino, lo status e l'ordinamento militare, restando incardinato nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, non debba essere destinato ad altri reparti dell'Arma dei carabinieri, assicurando comunque la sua sostituzione d'intesa con la DITRAS.
  Nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce altresì, a domanda, con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  All'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è inoltre trasferito, a domanda, il restante personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrare nei ruoli della Polizia di Stato, e sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative (compresi quelli successivamente attribuiti all'organizzazione prevista dal predetto articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare) per l'adempimento dei compiti istituzionali, compresi le infrastrutture, i mezzi, anche aerei, e gli apparati in uso alla citata organizzazione e quelli assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Al fine del primo, parziale ripianamento delle vacanze organiche il comma 8 dispone che nell'Ufficio e nelle relative articolazioni della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare sia incorporato, a domanda e previo superamento di un corso di addestramento della durata comunque non inferiore a un anno, il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato e non esauriti alla data del 31 dicembre 2018.
  In tale ambito è prevista una collocazione in ruolo che non pregiudichi le posizioni di coloro che già appartenevano al Corpo forestale dello Stato o all'organizzazione prevista dal citato articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare.
  È assunto altresì, a domanda e alle medesime condizioni, il personale appartenente ai ruoli dei corpi delle polizie provinciali.
  Segnala in merito l'esigenza di individuare il numero del personale che può essere assunto («incorporato») nell'istituendo Ufficio con la procedura e secondo le modalità di cui al comma 8 (previo superamento di un corso di addestramento gli idonei ai concorsi per il CFS e il personale dei ruoli delle polizie provinciali).
  Secondo il comma 9, restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale prevede che con DPCM, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, siano emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato, il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.
  In base al comma 10, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti di delegificazione emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:
   a) alla riorganizzazione della DITRAS, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di pubblica sicurezza Pag. 16attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'Ufficio;
   b) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello delle specialità dipendente dalla DITRAS, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DITRAS, che è anche responsabile dell'organizzazione interna;
   c) a disciplinare i tavoli tecnici delle autorità di cui all'articolo 14 della legge n. 121 del 1981, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi (ricorda che ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 121, il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza e deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica);
   d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle predette autorità di pubblica sicurezza anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni attribuite e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DITRAS, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

  Roger DE MENECH (PD), relatore per la IV Commissione, riferisce sulle proposte di legge C. 1057 Benedetti e C. 1610 Luca De Carlo, entrambe volte alla sostanziale ricostituzione del Corpo forestale dello Stato.
  Osserva, quindi, come la proposta di legge C. 1057 – composta da 4 articoli – preveda l'abrogazione dei capi III, IV e V del decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha trasferito le funzioni dell'ex Corpo forestale all'Arma dei carabinieri e alle altre amministrazioni dello Stato, facendo salve sole le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3 e dall'articolo 11, la proposta di legge C. 1610 rechi una delega al Governo per istituire un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile.
  La proposta di legge C. 1057 Benedetti, nel prevedere l'abrogazione dei richiamati Capi III, IV e V del decreto legislativo n. 177 del 2016, dispone che riacquisti efficacia la legge n. 36 del 2004, recante il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato». Segnala, tuttavia, come l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2017 (cosiddetto correttivo al decreto legislativo n. 177 del 2016) abbia nel frattempo già provveduto a sopprimere il comma 3 del citato articolo 8, che concerne taluni reparti specialistici dell'Arma dei carabinieri.
  Più nel dettaglio, la proposta di legge C. 1057, stabilisce (all'articolo 1, comma 2) che le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato dovranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, che alla data dell'effettiva ricostituzione del Corpo, il personale in servizio al 31 dicembre Pag. 172016 nel previgente Corpo forestale dello Stato sia inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che aveva alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, il comma 2 dispone che il servizio prestato dal personale forestale presso l'Arma dei carabinieri a decorrere dal 1o gennaio 2017 sia considerato a tutti gli effetti svolto presso il ricostituito Corpo forestale dello Stato e il comma 3 che il personale operaio forestale in servizio presso l'Arma dei carabinieri transiti di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato. Viene tuttavia prevista la possibilità, per il personale forestale che non intenda rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato, ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo n. 177 del 2016, esercitando la relativa opzione (comma 4).
  Segnala, poi, che nelle more dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, le funzioni, le competenze, le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ex Corpo forestale dello Stato verranno attribuite alla Direzione generale delle foreste, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie relative ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale, al concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri (articolo 3).
  A tal fine, un contingente di 300 carabinieri del ruolo forestale iniziale, di cui cinque generali, quindici colonnelli, quindici tenenti colonnelli, maggiori e capitani, settantacinque sottufficiali e centonovanta appartenenti al ruolo dei carabinieri e appuntati, resta assegnato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare. L'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento di tali funzioni saranno disposte con decreto dei Ministri della difesa, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze, su proposta della Direzione generale delle foreste, sentito il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. La norma individua poi nel Direttore della Direzione generale delle foreste il Capo del ricostituito Corpo, che sarà coadiuvato da un vicecapo, scelto tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare del ruolo forestale iniziale, che non hanno esercitato il diritto di opzione e da due vicecapi aggiunti, scelti uno tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale delle foreste e uno tra gli ufficiali generali o colonnelli dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Comando del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finali e prevede che, a decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste sia soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie siano assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Infine, si introducono due novelle all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, volte, la prima a sostituire la competenza dell'Arma dei carabinieri relativa alla sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, con quella relativa alla sicurezza in materia agroalimentare e di rifiuti e, la seconda, ad attribuire alle forze di polizia compiti nel comparto della sicurezza in materia forestale e ambientale.
  Quanto, invece, alla proposta di legge C. 1610 Luca De Carlo, essa – come ricordato in precedenza – è impostata su una delega legislativa. In sintesi, i princìpi e i Pag. 18criteri direttivi prevedono l'istituzione del Corpo presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali e l'attribuzione, a esso, delle funzioni di tutela ambientale, delle foreste, del paesaggio e della biodiversità, con specifico riferimento alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei. Per l'esercizio della delega si prevede che i decreti legislativi delegati siano adottati secondo le consuete procedure, previo parere delle Commissioni parlamentari.
  In dettaglio, la proposta di legge è composta di un articolo unico, suddiviso in 7 commi, e prevede una delega al Governo per istituire un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile. La relazione illustrativa alla proposta di legge chiarisce che la stessa è finalizzata al ripristino e alla ricomposizione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato.
  Il comma 1 dispone che, al fine di procedere al riordino delle funzioni in materia ambientale, il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) istituzione del corpo presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e attribuzione a esso delle funzioni di tutela ambientale, delle foreste, del paesaggio e della biodiversità, con specifico riferimento alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei nonché alle attività per l'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva dalla legge n. 874 del 1975 (il testo riporta erroneamente l'anno 1985);
   b) organizzazione del corpo in ruoli equiordinati ai ruoli della Polizia di Stato;
   c) modifiche al decreto legislativo n. 177 del 2016 e al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo la facoltà di transito del personale dell'ex Corpo forestale dello Stato assegnato alle amministrazioni di cui agli articoli 7 (Arma dei carabinieri), 9 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), 10 (Corpo della Guardia di finanza) e 11 (MIPAAFT) del decreto legislativo n. 177 del 2016, del personale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del citato codice dell'ordinamento militare nonché del personale già appartenente alle disciolte polizie provinciali e connessa riallocazione delle necessarie risorse finanziarie e strumentali, compresi i mezzi navali per la vigilanza delle aree marine protette, i mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi e il supporto delle funzioni di polizia giudiziaria e le scuole forestali.

  Il comma 2 indica ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici della delega:
   a) ricomposizione delle funzioni di polizia ambientale e forestale, in conformità all'impianto previsto dalla legge n. 36 del 2004 sull'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, integrato da ulteriori competenze coerenti con quelle attribuite al Corpo e con le funzioni relative alla tutela delle filiere agroalimentari e della gestione tecnica temporanea delle aziende e dei terreni rurali sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, anche ai fini di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (la quale indica quali siano le Forze di polizia nell'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevedendo – tra l'altro – che il Corpo forestale dello Stato possa essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica e possa essere utilizzato anche per il servizio di pubblico soccorso);
   b) trasferimento del personale in possesso di adeguate competenze per l'esercizio delle funzioni che non opti, entro novanta giorni dalla data di entrata in Pag. 19vigore del relativo decreto legislativo, per rimanere nelle amministrazioni di destinazione al 1o gennaio 2017;
   c) attribuzione delle attività previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2011 (quelle attribuite al MIPAAF relative alla tutela degli interessi forestali nazionali, alla certificazione in materia di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e di tenuta dell'elenco degli alberi monumentali), e previsione delle modalità di integrazione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, anche avvalendosi della dipendenza funzionale del personale richiamato (tra i princìpi e criteri direttivi generali) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo;
   d) ricomposizione del servizio aereo per lo svolgimento di funzioni a supporto dell'attività di polizia ambientale e forestale e del concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto e nella valorizzazione dei titoli professionali acquisiti dal personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi, anche a terra;
   e) ricostruzione delle carriere e dei profili professionali del personale destinato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 177 del 2016, ad amministrazioni non appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
   f) previsione della possibilità di far confluire nel corpo, a domanda e senza vincoli numerici: il personale appartenente al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che abbia svolto il corso di specializzazione ambientale e sia impiegato in una delle sedi dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del citato codice dell'ordinamento militare; il personale già appartenente ai ruoli delle polizie provinciali; il personale idoneo e non vincitore nelle graduatorie dei concorsi banditi dall'ex Corpo forestale dello Stato non esaurite al 31 dicembre 2016;
   g) subentro nei rapporti contrattuali con il personale operaio assunto ai sensi della citata legge n. 124 del 1985 e trasferimento delle relative risorse;
   h) istituzione di procure nazionali ambientali nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte d'appello, con compiti esclusivi di investigazione e di coordinamento delle indagini nel settore ambientale, con particolare riferimento ai reati ambientali di tipo associativo di cui agli articoli 452-bis e seguenti del codice penale;
   i) conferma dell'attribuzione all'Arma dei carabinieri dell'incarico di protezione internazionale in materia di ambiente, anche con collaborazioni nel campo della formazione, ad esclusione dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e di cui al regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nonché di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, resa esecutiva dalla legge n. 874 del 1975 (rileva al riguardo come il testo della lettera riporti erroneamente l'anno 1985);
   l) previsione del completo ritorno nella disponibilità del Corpo delle risorse economiche, dei mezzi e delle strutture già attribuiti al Corpo forestale dello Stato e trasferiti ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2106, nonché di quelli sostituiti o integrati agli stessi.

  Il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli altri Ministri interessati (segnala come un Pag. 20rinvio così indeterminato rischi di creare incertezze sui soggetti interessati) previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
  Si prevede inoltre che lo schema di ciascun decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione per la semplificazione, le quali si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  In base al comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei relativi decreti legislativi, la citata organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, prevista dall'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, pur mantenendo l'attuale denominazione e la medesima articolazione territoriale, non può essere oggetto di ulteriori variazioni organizzative.
  Ai sensi del comma 5 fino all'istituzione del corpo, il personale del ruolo forestale e quello che, alla data del 1o gennaio 2019, risulti impiegato presso una delle sedi centrali o territoriali dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui sopra, permane nella medesima sede di servizio e può essere destinato a un altro impiego solo per effetto di promozione a un ruolo superiore.
  Il comma 6 specifica che per i corsi di formazione del personale di nuova assunzione, di aggiornamento e addestramento e di specializzazione professionale, il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, nelle more dell'istituzione del corpo, continua ad avvalersi dell'organizzazione, delle infrastrutture e delle risorse già appartenute al Corpo forestale dello Stato nonché di quelle dell'Arma dei carabinieri.
  Il comma 7 prevede che, con regolamenti ministeriali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti, in via transitoria e fino all'adozione dei decreti legislativi, i criteri e le modalità attuative relativi alle assunzioni urgenti di personale da impiegare per il potenziamento dei servizi di cui sopra, con l'obiettivo minimo del raggiungimento delle piante organiche del disciolto Corpo forestale dello Stato.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire successivamente.

  Luca DE CARLO (FdI) chiede di intervenire.

  Gianluca RIZZO, presidente, chiede al deputato De Carlo di rinviare lo svolgimento del suo intervento a una successiva seduta, rilevando come non sia possibile prolungare ulteriormente la seduta odierna, in ragione delle vigenti misure di profilassi sanitaria. Fa presente, peraltro, come si fosse concordato di svolgere in questa seduta soltanto le relazioni introduttive.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.55.