CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2020
393.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 23 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 11.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 11.10.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, pone due questioni. In ordine alla prima, che riguarda la sanificazione dei locali della Commissione, si domanda se da ieri ad oggi le relative procedure siano state modificate.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che, almeno verbalmente, nel corso di una recente Conferenza dei capigruppo si è convenuto che le procedure e tempi di sanificazione potessero essere applicate con maggiore flessibilità rispetto a prima. Non mancherà, tuttavia, di chiederne conferma scritta.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) crede che la competenza in materia spetti più al Collegio dei deputati Questori che non alla Conferenza dei capigruppo.

  Claudio BORGHI, presidente, ne conviene ma intendeva affermare che sia stato un indirizzo dei Questori a essere riferito in Conferenza dei capigruppo.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce la necessità di chiare regole scritte, conosciute e rispettate.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) crede che al Presidente della Camera dovrà essere non solo chiesta conferma di eventuali nuove procedure di sanificazione ma anche riferito delle loro violazioni avutesi nella giornata di ieri. Venendo poi al secondo punto che intendeva sollevare, afferma che conoscere la disponibilità del Ministro Gualtieri a partecipare ai lavori della Commissione sarebbe di sommo giovamento al prosieguo dei lavori.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva che nell'ufficio di presidenza, che si è concluso da pochi minuti, gli pare essere stato raggiunto un accordo informale – quantomeno tra i gruppi di maggioranza – secondo il quale si sarebbero svolti incontri bilaterali tra la maggioranza e l'opposizione prima che il Ministro intervenga ai lavori della Commissione.

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  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che questo non è altro che il semplice orientamento delle forze parlamentari di maggioranza e sottolinea che, per le forze di opposizione, sarà molto difficile fare passi in avanti nei lavori della Commissione finché non ci sarà l'intervento personale del Ministro.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, fa presente che dopo le pressioni che il gruppo Lega ha esercitato in materia di rinvio degli acconti e dei saldi IRPEF ed IRES, ieri sera – con un comunicato stampa – il Governo ha annunciato la prossima emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a rinviare tali scadenze dal 30 giugno al 20 luglio prossimo. Al proposito, ricorda che il suo articolo aggiuntivo 24.024 propone la proroga delle citate scadenze al 30 settembre prossimo. Tale proroga è stata richiesta anche da autorevoli membri della maggioranza politica, dalle associazioni dei commercialisti e da molte organizzazioni sindacali. Spera che la predetta proroga di venti giorni annunciata dal Governo possa essere prodromica per una futura proroga al 30 settembre. Quando la Lega era forza di Governo, lo scorso anno, contribuì a fare approvare una tale proroga, i cui costi sono praticamente nulli mentre coinvolge cifre per 8 o 9 miliardi di euro di imposte a favore di oltre 4 milioni e mezzo di operatori economici. Crede sia evidente che la proroga proposta nel suo emendamento tranquillizzerebbe molto di più i contribuenti di una proroga di venti giorni. Osserva inoltre che i sottosegretari Misiani e Castelli si erano detti contrari all'emendamento in questione, ciò prima del comunicato del Governo: chiede quindi che si possano affrontare nell'immediatezza gli emendamenti che propongono la proroga.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, rifacendosi al comunicato stampa di ieri sera, si dichiara contrario a cambiare la tempistica stabilita per i lavori.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che l'eventuale proroga di venti giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere funzionalizzata per dare tempo alla Commissione di approvare il provvedimento in oggetto, come emendato dall'articolo aggiuntivo Gusmeroli 24.024. Solo in questo caso la proroga proposta dal Governo potrebbe avere un senso e una razionalità.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, ribadisce come la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze sia essenziale per il prosieguo dei lavori. È infatti ovvio che, se egli si dicesse favorevole a un rinvio delle scadenze fiscali, il minor gettito comporterebbe uno scostamento di entrate che dovrebbe essere oggetto di una nuova deliberazione parlamentare. La necessità di quest'ultima si presenterebbe addirittura più pressante, se il Governo confermasse l'intenzione – fatta filtrare sui quotidiani – di una riduzione dell'IVA, rispetto alla quale, ad ogni modo, attende dall'Esecutivo proposte più specifiche.

  Claudio BORGHI, presidente, ripete che, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza tenutosi questa mattina, la questione dei tempi dell'intervento in Commissione del Ministro Gualtieri è stata ampiamente dibattuta e che ne è emerso l'orientamento maggioritario per cui egli sarebbe intervenuto al termine di un ciclo di incontri bilaterali informali con i gruppi di opposizione. Chi intende rimettere in discussione queste conclusioni – in buona sostanza – avanza una richiesta di una nuova convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) rimarca che proprio questa è la richiesta del suo gruppo. Incontri bilaterali informali non potranno mai supplire all'esplicitazione formale delle intenzioni del Governo da parte del Ministro competente.

  Leonardo DONNO (M5S) constata che l'intendimento dell'opposizione muta ogni Pag. 27mezz'ora. Nessuno garantisce che – se fosse riconvocato l'Ufficio di Presidenza – le relative conclusioni non sarebbero rimesse in discussione, così come accade ora. Invita la Commissione a proseguire senz'altro i propri lavori.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) deve ribadire che nell'Ufficio di presidenza non sono state raggiunte le intese che il collega Donno rappresenta. Lei stessa aveva posto la questione dell'audizione del Ministro e degli eventuali incontri bilaterali informali tra le forze di maggioranza e le forze di opposizione. I due aspetti non erano legati da pregiudizialità, la quale viceversa le pare un modo per la maggioranza per mascherare la propria incapacità a imprimere una direzione coerente ai lavori della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva a sua volta che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina non sono state sollevate obiezioni sulla proposta del relatore Marattin di svolgere a partire dal primo pomeriggio di oggi incontri bilaterali tra le diverse forze politiche, nel frattempo procedendo nell'esame delle proposte emendative in Commissione.

  Ubaldo PAGANO (PD) rileva la palese contraddittorietà delle posizioni espresse ora dai gruppi di opposizione, che in Ufficio di Presidenza avevano invece concordato circa l'opportunità di procedere nella presente seduta all'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo delle proposte emendative segnalate, in attesa di svolgere i predetti incontri bilaterali e di procedere alla successiva audizione del Ministro Gualtieri.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) conferma che nell'ultimo Ufficio di Presidenza il relatore Marattin ha prospettato l'ipotesi di un calendario di incontri bilaterali tra i diversi gruppi da svolgere nel primo pomeriggio di oggi, al fine di consentire che la successiva audizione del Ministro Gualtieri possa avvenire nel quadro di una maggiore chiarezza.

  Vanessa CATTOI (LEGA), pur ricordando che il gruppo della Lega si è dichiarato favorevole alla proposta avanzata dal relatore Marattin, circa lo svolgimento di incontri bilaterali tra le diverse forze politiche, segnala tuttavia la necessità di procedere sin dalla giornata odierna all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) richiama l'opportunità di sospendere la seduta per consentire l'immediato svolgimento di un nuovo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si associa alla richiesta di ascoltare sin dalla giornata odierna il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, in considerazione tanto delle notevoli risorse finanziarie movimentate dal decreto-legge in esame, quanto della necessità di individuare le soluzioni migliori rispetto a talune questioni di particolare urgenza, quale quella delle prossime scadenze degli adempimenti tributari, affrontata anche dal suo articolo aggiuntivo 24.024, nonché tenuto conto della dichiarazione del Presidente del Consiglio in merito a una possibile riduzione dell'IVA e della probabile richiesta del Governo alle Camere di un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica.

  Claudio BORGHI, presidente, ripete che – per come ha inteso – nell'Ufficio di Presidenza i gruppi della maggioranza hanno manifestato l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze solo all'esito dei citati incontri bilaterali tra le diverse forze politiche.

  Giorgio TRIZZINO (M5S) dissente dal metodo poco rituale di procedere al previo svolgimento di incontri bilaterali tra i diversi gruppi parlamentari, ritenendo piuttosto che la discussione sulle questioni implicate dalle proposte emendative segnalate debba avere luogo in Commissione, Pag. 28sulla base di un dibattito franco ed approfondito. Invita pertanto la Commissione medesima a proseguire i propri lavori a partire dall'esame degli emendamenti sui quali risultano già espressi i pareri di relatori e Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva che l'interlocuzione, anche informale, tra i gruppi parlamentari generalmente rappresenta una naturale modalità di svolgimento del confronto politico all'interno delle Camere.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, ritiene opportuno, anche per senso di responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni cui ciascuno dei presenti è chiamato, che, nell'attesa degli incontri bilaterali tra i gruppi parlamentari previsti per il primo pomeriggio di oggi, la Commissione possa intanto procedere all'esame delle proposte emendative sulle quali è già stato espresso il parere di relatori e Governo.

  Leonardo DONNO (M5S), nell'esprimere disappunto per il mancato rispetto degli impegni convenuti tra i gruppi parlamentari nell'ultimo Ufficio di Presidenza, reputa utile che le forze politiche di opposizione si confrontino tra di loro al fine di pervenire ad una linea di condotta uniforme.

  Claudio BORGHI, presidente, alla luce del dibattito svolto, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.30.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, replicando alla richiesta dell'onorevole Garavaglia, avanzata prima dell'interruzione dei lavori, segnala che il Ministro Gualtieri si è reso disponibile ad intervenire in Commissione già nella tarda mattinata di domani, tenuto anche conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Ruggiero 35.020.

  Maura TOMASI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 36.05 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad estendere la garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia delle PMI anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, le cui condizioni di crisi sono state aggravate dalla pandemia. In proposito, sottolinea che l'eventuale fallimento di tali imprese provocherebbe il licenziamento dei dipendenti e, pertanto, inciderebbe fortemente sui livelli di occupazione. Per quanto illustrato, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 36.05 a sua prima firma per consentire ai relatori e al Governo un'ulteriore riflessione sullo stesso.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tomasi 36.05.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Cabras 37.02.

  Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'emendamento Gelmini 38.38, evidenzia che esso è volto a fornire un'opportunità di rilancio alle start up innovative e alle piccole e medie imprese del nostro Paese.

  La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 38.38.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Giarrizzo 38.24.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, propone di accantonare l'emendamento Martino 38.46 e l'articolo aggiuntivo Del Barba 38.019.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta dei relatori.

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  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Martino 38.46 e l'articolo aggiuntivo Del Barba 38.019 si intendono accantonati. Constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Nobili 38.021 si intende vi abbia rinunciato.

  Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Meloni 39.8, fa presente che esso è volto a sopprimere i commi 1 e 4 dell'articolo 39, che destinano risorse all'attivazione di consulenze presso il Ministero dello sviluppo economico. Evidenzia che l'emendamento in esame, come altri proposti dal suo gruppo, punta a rendere più trasparente il testo del decreto-legge espungendo tutte quelle disposizioni che non puntano al rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Al riguardo, ritenendo che il lavoro della Commissione sul provvedimento debba essere caratterizzato dalla qualità, auspica che il confronto tra la maggioranza e l'opposizione possa portare a un ripensamento sull'emendamento Meloni 38.8, rispetto al quale, pertanto, chiede l'accantonamento.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, accogliendo la richiesta dell'onorevole Rampelli, propone di accantonare l'emendamento Meloni 39.8.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta dei relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Meloni 39.8 si intende accantonato.

  Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Meloni 39.04, evidenzia che esso è volto a consentire agli istituti bancari di concedere alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Considerato che l'articolo aggiuntivo in esame ha lo scopo di supportare le imprese che hanno difficoltà a reperire liquidità, chiede che lo stesso articolo aggiuntivo sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione del Governo e dei relatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 39.04.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Berardini 40.1 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Minardo 40.03 e Pettazzi 40.04, nonché l'emendamento Zucconi 41.4.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Zolezzi 41.07 e Buratti 43.08, identico all'articolo aggiuntivo Rossello 43.07, sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rossello 43.07.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Dal Moro 43.05, identico all'articolo aggiuntivo Lupi 43.03, è stato ritirato dal presentatore.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lupi 43.03.

  Fabio RAMPELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010, fa presente che esso ha lo scopo di sospendere l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e di abolire il limite all'uso del contante. In merito a quest'ultimo aspetto, fa presente che in un momento di crisi come quello che sta vivendo l'economia del nostro Paese non ha senso penalizzare ulteriormente le attività commerciali, i cui esercenti si trovano a dover affrontare anche elevati costi per le commissioni relative all'utilizzo del POS. In proposito, sottolinea che il Governo non ha ancora assunto alcun impegno in merito alla riduzione Pag. 30delle commissioni applicate dagli istituti di credito per l'utilizzo del POS. Chiede, pertanto, che l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 venga accantonato per consentire un'ulteriore riflessione ai relatori e al Governo.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010, concorda con la richiesta dell'onorevole Rampelli in merito all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame, evidenziando che esso, come un'analoga proposta emendativa della Lega che è stata accantonata, è volto a sospendere l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, stante l'analogia con la proposta emendativa presentata dalla Lega che è stata accantonata, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con i relatori, specificando che l'accantonamento riguarda la parte dell'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 relativa alla sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non anche la parte relativa all'abolizione del limite all'uso del contante.

  Fabio RAMPELLI (FDI), replicando alla rappresentante del Governo, fa presente che l'accantonamento presuppone un rinvio della discussione in vista di un dialogo politico e non un parere dei relatori e del Governo sul contenuto della proposta emendativa.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con l'onorevole Rampelli, ma specifica che il suo intervento precedente era volto a chiarire le intenzioni del Governo e la volontà di approfondire solo la questione relativa alla sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 si intende accantonato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benigni 44.013.

  Claudio BORGHI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 44.033: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Benigni 44.012 e 44.015.

  Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 47.4, evidenzia che esso è volto a sopprimere la disposizione che consente a Invitalia S.p.A. di iscrivere esclusivamente nei propri documenti contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Evidenziando che l'emendamento in esame fa parte di quelli presentati dal suo gruppo allo scopo di razionalizzare il testo del provvedimento, chiede che esso sia accantonato per consentire al Governo e ai relatori un'ulteriore riflessione sullo stesso.

  La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 47.4.

  Fabio RAMPELLI (FDI) evidenzia che l'emendamento Meloni 48.43 propone la soppressione dei commi da 4 a 7 dell'articolo 48, relativi ad assunzioni presso l'Istituto del commercio estero, al completamento del Tecnopolo di Bologna e alla partecipazione italiana all'esposizione universale di Dubai e l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla soppressione per l'incremento del Fondo turismo di cui all'articolo 178. Sottolinea come questa proposta emendativa sia assolutamente in linea con l'impostazione di base del proprio gruppo, più volte illustrata dal collega Trancassini, Pag. 31mirante a sopprimere tutte quelle disposizioni che non sono strettamente attinenti alla finalità principale del provvedimento, costituita dal rilancio dell'economia del Paese in seguito alle restrizioni causate dal COVID-19.
  Prosegue segnalando come uno dei settori che ha maggiormente sofferto delle limitazioni alla mobilità sia quello del turismo e come questa sofferenza non venga ascoltata dal competente Ministro Franceschini. Ricorda che il comparto turistico contribuisce per il 13 per cento al prodotto interno lordo italiano e osserva come tale quota potrebbe essere incrementata se si migliorassero le necessarie infrastrutture del Centro-Sud, dove sono situate le maggiori attrattive turistiche, e si offrissero servizi adeguati, andando oltre il semplice vivacchiare adagiandosi sulle bellezze naturali e culturali di cui disponiamo. Critica inoltre l'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di turismo, che ha impedito la realizzazione di una politica unitaria a livello nazionale.
  Chiede infine l'accantonamento dell'emendamento Meloni 48.43.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Meloni 48.43, rileva come tale proposta emendativa sia emblematica della posizione del proprio gruppo nei confronti del provvedimento in esame. Ricorda che il gruppo Fratelli d'Italia ritiene che il presente decreto-legge debba avere l'esclusiva finalità di fornire gli strumenti per il rilancio dell'Italia dopo la crisi causata dall'epidemia e pertanto i numerosi finanziamenti che non perseguono questa finalità debbano essere eliminati, anche in considerazione della modalità di reperimento delle risorse, che eleva l'indebitamento del Paese e graverà sui cittadini per i prossimi anni. A suo parere lo Stato dovrebbe comportarsi come un buon padre di famiglia, che destina prioritariamente le proprie risorse alle finalità più importanti, che, in questo momento, sono rappresentate dal sostegno alle categorie maggiormente colpite dall'impatto dell'epidemia sul piano economico.

  La Commissione respinge l'emendamento Meloni 48.43.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 48.33, che propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 48, il quale autorizza l'ICE ad assumere 50 unità di personale. In proposito rileva come l'assunzione di 50 dipendenti presso l'ICE non comporterà grandi differenze per il commercio internazionale, che avrebbe bisogno piuttosto di un chiaro indirizzo politico. Propone pertanto di utilizzare gli importi destinati a queste assunzioni clientelari per consentire alle imprese di creare veri posti di lavoro.

  Claudio BORGHI, presidente, segnalando come l'emendamento relativo al finanziamento della partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai, più volte citato dal suo proponente, sia il Trancassini 48.31, propone l'accantonamento di detto emendamento, qualora siano d'accordo i relatori e il Governo, per consentire all'onorevole Trancassini, in questo momento assente dall'aula, di partecipare alla relativa discussione.

  Fabio RAMPELLI (FDI) ringrazia il Presidente per la proposta di accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31, manifestando comunque l'intenzione di proseguire l'esame dell'emendamento Meloni 48.33. In proposito osserva come appaia stonata, in un provvedimento di questa vastità, di portata ben più ampia di una legge di bilancio, una norma che autorizza l'assunzione di 50 unità di personale senza un progetto che la giustifichi e che allontani il sospetto di finalità clientelari. Chiede che almeno per decenza l'emendamento Meloni 48.33 sia accantonato.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI segnala che le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 48, comma 4, sono giustificate dall'esigenza di dotare Pag. 32l'ICE del personale necessario allo svolgimento della sua attività, in attesa del completamento di procedure concorsuali già autorizzate dalla legge di bilancio per l'anno 2020. Ritiene che le assunzioni siano funzionali alla promozione del sistema economico italiano e pertanto non appaiono estranee alle finalità del provvedimento.
  Si esprime inoltre favorevolmente sull'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31, qualora i relatori dovessero avanzare una richiesta in tal senso.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Meloni 48.33 e Fitzgerald Nissoli 48.37.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.32, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 48, che finanzia la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Al riguardo osserva come, analogamente a quanto precedentemente indicato, tale finanziamento non risponda alle finalità essenziali del provvedimento. Ritiene invece che la spesa in questione possa essere un favore al Presidente della regione Emilia-Romagna. Propone quindi di espungere la norma dal decreto-legge in esame ed eventualmente, qualora se ne ravvisi l'effettiva necessità, inserirla in altro provvedimento, utilizzando ora le risorse che si risparmierebbero per finanziare misure più urgenti, come il sostegno delle scuole paritarie, che rischiano la chiusura, o il rilancio del settore automobilistico. Conclude rilevando la mancanza, da parte dell'Esecutivo, di una visione globale e lungimirante relativa alle prospettive del sistema economico italiano.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 48.32.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Trancassini 48.31.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31.

  Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Suriano 48.20 e l'articolo aggiuntivo Paxia 48.04.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2020 — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
C. 2547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, rileva che il disegno di legge in esame – approvato con modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Osserva altresì che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di una clausola generale di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 7, che prevede che dall'attuazione Pag. 33degli articoli del decreto stesso, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione del comma 2. Non formula, inoltre, osservazioni in merito al comma 3, considerato che il contenuto normativo del decreto-legge n. 29 del 2020 (articoli da 1 a 5), di cui viene disposta l'abrogazione, è stato complessivamente riprodotto negli articoli 2, comma 1, lettera b), ultimo periodo, 2-bis, 2-ter e 2-quater del provvedimento in esame, alle cui schede si rinvia. Evidenzia, inoltre, che, nel testo originario del decreto-legge n. 29 del 2020 le disposizioni erano assistite da un vincolo generale di neutralità finanziaria – recato, inizialmente, dall'articolo 6 del medesimo decreto – e che le disposizioni confluite, con talune modificazioni, nel decreto ora in esame continuano ad essere sottoposte ad un vincolo di neutralità finanziaria di analoga portata, a norma dell'articolo 7 del provvedimento in esame.
  In merito all'articolo 1, recante proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerato che alle norme oggetto di proroga da parte delle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti di natura tecnico operativa non sospesi, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 del 2019, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, in materia di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che la spesa relativa agli aeromobili a pilotaggio remoto è già stata programmata e finanziata dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.
  Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi, in merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica nonché di quanto evidenziato nel corso dell'esame al Senato. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti – inclusi il rilascio dei pareri da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto competente o dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché la revoca dei provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare cosiddetta in deroga – si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene opportuna una conferma.
  Con riferimento agli articoli 2-bis e 2-ter, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare e di sostituzione della custodia cautelare in carcere, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto affermato nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, in cui si conferma che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti dalle disposizioni in esame si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 2-quater, recante Disposizioni in materia di istituti penitenziari ed istituti penali per i minorenni, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica, in cui viene confermato Pag. 34che agli adempimenti previsti dalla norma in esame si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Prende atto, altresì, di quanto evidenziato nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, che a tale riguardo riferisce che le spese di funzionamento direttamente derivanti dalla norma in esame – sebbene non preventivate nella programmazione delle risorse iscritte nel bilancio annuale – potranno trovare idonea copertura finanziaria anche attraverso opportune rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria, già indicati in relazione tecnica; rileva peraltro che non viene precisato quali spese potranno essere ridotte per consentire l'utilizzo delle medesime risorse per le finalità in esame, non preventivamente programmate. In proposito sarebbero utili elementi di valutazione.
  In merito all'articolo 2-quinquies, recante norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.
  Con riferimento all'articolo 2-sexies, recante disposizioni in materia di Garanti dei detenuti, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il nuovo comma 2-quater.1, pur tenendo conto che la ratifica del protocollo di New York è stata disposta con clausola di neutralità (espressamente riferita al meccanismo nazionale di protezione di cui la norma in esame costituisce, appunto, una modalità attuativa) e di quanto affermato dalla relazione tecnica, al fine di poter valutare la congruità delle risorse indicate dalla relazione tecnica rispetto alle finalità della norma, attuativa di obblighi internazionali, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, delle disposizioni in materia di accesso senza limitazione alcuna del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale all'interno delle sezioni 41-bis.
  Per quanto riguarda i nuovi commi 2-quater.2 e 2-quater.3 non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 3, recante disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che all'attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, con particolare riferimento alle disposizioni disciplinanti il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico in materia di deposito degli atti e dalla comunicazione dei medesimi nell'ambito del processo penale (commi 12-quater.1 e 12-quater.2), si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente; a tal fine vengono inoltre forniti i dati concernenti i pertinenti stanziamenti di bilancio. Prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame parlamentare al Senato in merito alla complessiva congruità delle disponibilità di bilancio rispetto a quanto previsto dalla norma in esame; non sono peraltro forniti i dati riferiti allo specifico impatto finanziario delle previsioni in esame rispetto alle occorrenze stimate con riguardo al precedente assetto normativo. In proposito, appare utile acquisire i relativi elementi di valutazione dal Governo. Non ha osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni, come modificate nel corso dell'esame al Senato, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato che riferisce le modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza, trattandosi, perlopiù, di modifiche di natura procedurale o ordinamentale.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, recante cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa, Pag. 35prende atto del carattere prevalentemente procedimentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Con specifico riguardo all'adozione di modalità organizzative caratterizzate dal ricorso a collegamenti da remoto o a procedure telematiche – con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati – andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di adottare tali misure nei limiti delle risorse già attualmente assegnate ai singoli uffici. Ciò soprattutto con riguardo ai casi in cui la modalità di collegamento da remoto non è soggetta a valutazione discrezionale.
  Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, prende atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non formula osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe comunque acquisita conferma, che le disposizioni medesime, con particolare riguardo a quelle che prevedono l'incremento del numero dei componenti del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo (comma 1, lettera b)), non determino riflessi sui fabbisogni di personale e di funzionamento da parte della magistratura contabile. Con riferimento alle ulteriori misure organizzative introdotte (comma 1, lettera c)), che consentono al pubblico ministero contabile, nella fase istruttoria dei giudizi di responsabilità, di avvalersi di collegamenti da remoto per l'audizione di soggetti informati, andrebbe, inoltre, confermato che tali disposizioni non determinino riflessi sui fabbisogni di funzionamento previsti a legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile e che le suddette misure organizzative possano essere disposte nell'ambito delle risorse disponibili. Andrebbe altresì acquisita una valutazione in merito alla portata applicativa del comma 1-bis, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Dal tenore letterale della disposizione non appare chiaro se tale struttura di supporto sia già esistente o debba essere appositamente costituita. Nel secondo caso, rileva che la costituzione di una nuova struttura organizzativa dovrebbe comportare l'attribuzione, al titolare della medesima, della relativa indennità retributiva di posizione di cui non viene dato conto nella relazione tecnica; questa, a tale riguardo, si limita a riferire che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche. In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di sistema di allerta Covid-19, pur rilevando che le disposizioni prevedono una spesa massima di 1,5 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione della piattaforma informatica, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle ipotesi ed i dati sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa. Tenuto dunque conto degli adempimenti necessari per la piattaforma, fra i quali quelli menzionati al comma 1, di carattere obbligatorio, e della necessità di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (comma 2), appare necessario acquisire elementi informativi idonei a suffragare l'idoneità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle Pag. 36risorse per il medesimo anno assegnate – con delibera del Consiglio dei ministri e a valere sul Fondo emergenze nazionali – al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia). Al riguardo, segnala che in attuazione di tale ultima disposizione sono quindi intervenute le delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile e 20 aprile 2020, che hanno complessivamente assegnato al Commissario straordinario – per le finalità indicate dalla disposizione medesima – 1,35 miliardi di euro a valere sul citato Fondo emergenze nazionali. Ricorda che tale Fondo – nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica predisposte dal Governo – è stato appositamente rifinanziato dall'articolo 18, comma 4, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 per un importo pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2020 e che, successivamente, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Rilancio»), attualmente in fase di conversione presso le Camere, ne ha ulteriormente incrementato la dotazione per un importo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del predetto Commissario e da trasferire all'apposita contabilità speciale ad esso intestata. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente la relativa esiguità della spesa oggetto di copertura rispetto alle risorse complessivamente stanziate per le attività del Commissario straordinario, rappresenta tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che le risorse utilizzate dalla norma in commento, già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario stesso, siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto già riferito in relazione ai restanti articoli.
  Per quanto riguarda, infine, l'articolo 7-bis, in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, non ha osservazioni da formulare atteso che la norma regola rapporti tra privati.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), ad integrazione della quale fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti.
  In relazione all'articolo 2, che apporta modificazioni a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario in tema di detenzione domiciliare e permessi, conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività collegate, incluse quelle inerenti il rilascio dei richiesti pareri da parte degli organi deputati indicati nel medesimo articolo, si concretano in adempimenti che rientrano ordinariamente nei compiti e nelle funzioni istituzionali degli uffici competenti, cui si potrà pertanto far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 2-quater, che prevede, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento a distanza – mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica – di colloqui e incontri dei condannati internati e imputati con i congiunti o con altre persone, assicura che la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate all'amministrazione penitenziaria è stata effettuata all'esito della valutazione delle varie misure organizzative realizzate per fronteggiare le straordinarie esigenze emerse attraverso la comparazione dei mutati fabbisogni legati al funzionamento delle strutture penitenziarie, derivandone pertanto la sostenibilità finanziaria delle misure in esame, che risultano peraltro circoscritte nel tempo e di modesta entità.
  In riferimento all'articolo 2-sexies, che prevede che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della Pag. 37libertà personale acceda senza limitazione all'interno delle sezioni 41-bis, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati, conferma la natura procedurale dell'intervento normativo nonché la congruità delle risorse già assegnate in bilancio per le finalità indicate, considerato che le connesse attività potranno essere assicurate attraverso la riprogrammazione delle attività annuali del Garante, con conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie e dei relativi impegni di spesa, ordinariamente destinate a visite e sopralluoghi presso le strutture detentive, anche in attuazione di obblighi internazionali.
  In relazione all'articolo 3, concernente il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico per il deposito degli atti e le comunicazioni degli stessi, conferma la sostenibilità di tale intervento anche in ambito penale, essendo l'informatizzazione delle attività connesse garantita dalle risorse finanziarie già programmate e destinate all'implementazione e allo sviluppo del processo telematico. Al riguardo, osserva che occorre altresì tenere conto del positivo impatto già riscontrato nell'avvio della digitalizzazione del settore penale e delle attività connesse al deposito degli atti, in termini di efficienza nella gestione delle procedure.
  In relazione all'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, segnala che lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dette disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale. In particolare, il comma 1-bis del predetto articolo 5, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile, presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale disposizione, come precisato dalla norma medesima, sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.
  Infine, assicura che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, destinata alla realizzazione della piattaforma informatica di allerta COVID-19, risulta idonea rispetto alle finalità previste dalla norma e che la copertura effettuata dalla norma stessa, a valere sulle risorse già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare congrua e non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2547 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 28 del 2020, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
   preso atto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    in relazione all'articolo 2, che apporta modificazioni a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario in tema di detenzione domiciliare e permessi, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività collegate, incluse quelle inerenti il rilascio dei richiesti pareri da parte degli organi deputati indicati nel medesimo articolo, si concretano in Pag. 38adempimenti che rientrano ordinariamente nei compiti e nelle funzioni istituzionali degli uffici competenti, cui si potrà pertanto far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    in relazione all'articolo 2-quater, che prevede, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento a distanza – mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica – di colloqui e incontri dei condannati internati e imputati con i congiunti o con altre persone, si assicura che la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate all'amministrazione penitenziaria è stata effettuata all'esito della valutazione delle varie misure organizzative realizzate per fronteggiare le straordinarie esigenze emerse attraverso la comparazione dei mutati fabbisogni legati al funzionamento delle strutture penitenziarie, derivandone pertanto la sostenibilità finanziaria delle misure in esame, che risultano peraltro circoscritte nel tempo e di modesta entità;
    in riferimento all'articolo 2-sexies, che prevede che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale acceda senza limitazione all'interno delle sezioni 41-bis, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati, si conferma la natura procedurale dell'intervento normativo nonché la congruità delle risorse già assegnate in bilancio per le finalità indicate, considerato che le connesse attività potranno essere assicurate attraverso la riprogrammazione delle attività annuali del Garante, con conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie e dei relativi impegni di spesa, ordinariamente destinate a visite e sopralluoghi presso le strutture detentive, anche in attuazione di obblighi internazionali;
    in relazione all'articolo 3, concernente il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico per il deposito degli atti e le comunicazioni degli stessi, si conferma la sostenibilità di tale intervento anche in ambito penale, essendo l'informatizzazione delle attività connesse garantita dalle risorse finanziarie già programmate e destinate all'implementazione e allo sviluppo del processo telematico;
    al riguardo, occorre altresì tenere conto del positivo impatto già riscontrato nell'avvio della digitalizzazione del settore penale e delle attività connesse al deposito degli atti, in termini di efficienza nella gestione delle procedure;
    l'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dette disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale;
    in particolare, il comma 1-bis del predetto articolo 5, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile, presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale disposizione, come precisato dalla norma medesima, sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche;
    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, destinato alla realizzazione della piattaforma informatica di allerta COVID-19, risulta idoneo rispetto alle finalità della norma e la copertura effettuata dalla norma stessa, a valere sulle risorse già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare congrua e non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime,

Pag. 39

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1800), dispone la conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 e che il testo iniziale del decreto-legge, composto di due articoli, di cui il secondo relativo all'entrata in vigore, è corredato di relazione tecnica, la quale risulta utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia, inoltre, che anche l'emendamento che ha introdotto l'articolo 1-bis è corredato di relazione tecnica, mentre gli ulteriori emendamenti modificativi dell'articolo 1 non lo sono.
  Rammenta che nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della 5a Commissione Bilancio una Nota tecnica avente ad oggetto taluni profili finanziari del provvedimento in esame emersi durante l'esame in sede consultiva, documentazione di cui si dà conto nel presente esame.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, per quanto riguarda gli oneri per la piattaforma digitale, prende preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica; evidenziando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia sarebbe a suo avviso utile acquisire elementi informativi circa i possibili oneri derivanti dal funzionamento dell'infrastruttura per gli anni successivi al 2020: osserva infatti che, benché l'indagine epidemiologica in esame debba concludersi nell'esercizio 2020, la mancata previsione di ogni ulteriore onere per gli esercizi successivi sembra presupporre la dismissione dell'infrastruttura o la sua manutenzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito agli adempimenti preparatori dell'ISTAT, del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, non formula osservazioni, nel presupposto che le amministrazioni interessate possano provvedervi o vi abbiano provveduto a invarianza di risorse. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma.
  Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa, evidenzia che secondo la relazione tecnica e gli elementi forniti dal Governo presso il Senato la conservazione dei campioni avverrà per cinque anni, mentre la copertura è testualmente disposta dalla norma «a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario [...] con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali»; rammenta che, nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha affermato che «l'onere per la conservazione, pari a 45 mila euro annui per 5 anni, graverà sul fondo per l'emergenza». Ciò posto, andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti circa l'idoneità della copertura così disposta a fronteggiare un onere di durata quinquennale: rileva infatti che in primo luogo l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del Pag. 402020 ha disposto che il Commissario operi fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe, in secondo luogo che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (richiamato dalla norma istitutiva del Commissario e non espressamente derogato) prevede, al comma 1, che per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile possa essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.
  Fa presente inoltre che, per le autorizzazioni di spesa previste dal comma 15 e coperte a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, non viene indicata l'annualità di riferimento: pur prendendo atto che per le risorse utilizzate a copertura si prescinde dal criterio dell'annualità (in quanto provenienti da una contabilità speciale), evidenzia che, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica, le autorizzazioni spesa vanno definite con riferimento a ciascun intervento previsto e a ciascun esercizio di riferimento. In proposito reputa utile acquisire l'avviso del Governo.
  Non ha, infine, osservazioni da formulare: sui commi 1, 3-bis, 8, 9, 10, 11 e 13, stante la loro natura prevalentemente ordinamentale; sul comma 3, nel presupposto che l'Istat possa provvedere all'individuazione del campione di popolazione da indagare senza nuovi o maggiori oneri; sul secondo e sul terzo periodo del comma 5 e sul comma 6, che individuano gli adempimenti posti a carico della Croce rossa italiana e delle regioni e province autonome per la raccolta e per le successive operazioni di trattamento dei campioni da analizzare, alla luce dei chiarimenti e delle informazioni fornite dal Governo nel corso dell’iter parlamentare presso il Senato in prima lettura; sul comma 7, che consente ulteriori trattamenti dei dati raccolti a istituti di ricerca riconosciuti (alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’iter parlamentare), nonché all'INAIL e all'ISS (in quanto le relative attività sono configurate come facoltative e dunque potranno essere svolte al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio); sul comma 12, avente ad oggetto l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e sul comma 14, che autorizza il conferimento di incarichi (fino a dieci) da parte dell'Istat, tenuto conto che sia l'autorizzazione di spesa sia il numero degli incarichi conferibili sono configurati in termini di limite massimo e tenuto conto altresì che è prevista la copertura del relativo onere sui saldi di fabbisogno e di indebitamento; prende atto inoltre degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 14 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione all'ISTAT a conferire fino a un massimo di dieci incarichi di lavoro autonomo della durata di sei mesi. Rileva che, a tal fine, la norma autorizza una spesa complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Osserva che ai relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Al riguardo, con riferimento alla copertura effettuata a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT, prende atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, da cui risulta che tali risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'ISTAT per il tramite di apposite variazioni.
  In relazione all'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in misura pari a 199.000 euro per l'anno 2020, non formula osservazioni, in considerazione Pag. 41della capienza del Fondo, il quale, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca una disponibilità residua per l'anno 2020, in termini di cassa, pari a circa 63,7 milioni di euro.
  Segnala, inoltre, che il primo periodo del comma 15 dell'articolo 1, nell'autorizzare la spesa di 220.000 euro per l'anno 2020 per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 del medesimo articolo, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. In proposito non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo in questione (capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute) risulta capiente e il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato che il suo utilizzo non compromette le finalità del Fondo.
  Segnala, infine, che agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 1 – attività della Croce Rossa Italiana, conservazione dei campioni e somministrazione delle analisi sierologiche – quantificati in 3,9 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  Al riguardo non formula osservazioni, prendendo atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, che confermano la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, in materia di assunzione di funzionari tecnici presso le strutture sanitarie militari, non formula osservazioni, considerato che il maggior onere derivante dall'incremento da 6 a 15 del numero massimo di incarichi a tempo determinato conferibili da parte del Ministero della difesa, in base all'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa, come rideterminata dalla norma in esame. Prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono conformi a quelli evidenziati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020 con riguardo al summenzionato articolo 8.
  Precisa, altresì, che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020, con riguardo alla suddetta disposizione, che prevede un numero massimo di 6 conferimenti di incarichi a tempo determinato, evidenzia che i relativi oneri sono stati calcolati prevedendo il conferimento per 6 mesi nel 2020 e per 6 mesi nel 2021, per una durata complessiva di un anno solare. Osserva che la relazione tecnica relativa alla norma in esame, che incrementa di 9 unità il numero massimo di incarichi conferibili, riferisce l'impiego di queste 9 unità per 4 mensilità nel 2020 e 8 nel 2021.
  Osserva peraltro che la predetta modulazione temporale non si evince dal dettato dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla norma in esame, ma esclusivamente dalla relazione tecnica: non formula pertanto osservazioni nel presupposto che il conferimento degli incarichi avvenga seconda la tempistica indicata dalla relazione tecnica. In proposito andrebbe a suo avviso acquisita una conferma.
  Evidenzia inoltre che, considerato che alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi del bilancio della Difesa, appare opportuno acquisire una conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse al netto di quelle già destinate a normativa vigente ad altre finalità di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 1-bis, nel disporre l'aumento di nove unità del numero di incarichi individuali a tempo determinato presso le strutture sanitarie Pag. 42militari previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, provvede ai relativi oneri, quantificati in 115.490 euro per l'anno 2020 e in 230.980 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Nel premettere che il Fondo – allocato sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa – presenta le necessarie disponibilità, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi prefigurato non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione della riduzione, in misura pari a 115.490 euro per l'anno 2021, disposta dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, nel depositare agli atti del Governo la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso in merito ai profili di carattere finanziario.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 giugno 2020 — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza».
Atto n. 175.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» (Atto n. 175),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:Pag. 43
    al comma 2 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il nuovo criterio di individuazione della soglia di esposizione debitoria oltre la quale l'Agenzia delle entrate è tenuta ad avvisare il debitore garantisce maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto, in quanto consente di contenere entro limiti gestibili il numero di segnalazioni;
    al comma 3 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve inviare l'avviso al debitore è sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia di individuare i soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria e inviare il relativo avviso;
    all'articolo 4, comma 2, il trasferimento della competenza relativamente all'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice deve inquadrarsi nel progetto generale di riforma del rito processuale in ogni settore (dal civile al penale) coinvolgendo, altresì, anche l'ambito preventivo delle situazioni di allerta della crisi d'impresa;
    in tale direzione, l'assegnazione delle istanze ad un giudice monocratico, di alta e comprovata specializzazione nella materia trattata, consente, rispetto alla composizione collegiale del tribunale, una più celere trattazione di procedimenti tendenzialmente tipizzati, con indubbi effetti di efficientamento anche in tema di acquisizione di ulteriori accertamenti od istruttorie che potranno rendersi necessari per l'adozione delle predette misure, adempimenti per lo più di natura amministrativa e che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, fronteggiabili a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    riguardo all'articolo 7, che al comma 1 sostituisce l'articolo 38 del Codice, si rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, così come in fase di appello, è previsto come facoltà, non configurandosi come una forma di intervento necessario in ambito processuale;
    pertanto, in termini di economicità procedurale, la predetta partecipazione dell'organo inquirente sarà determinata dalla rilevanza o contraddittorietà della causa o di aspetti della stessa;
    la calendarizzazione degli interventi dei pubblici ministeri nei vari distretti giudiziari potrà avvenire sulla base della programmazione dei ruoli di udienza e alla luce di una distribuzione equa e ponderata dei carichi lavorativi e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali già previste nella disponibilità degli uffici del pubblico ministero a legislazione vigente;
    per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 7, la prevista pubblicazione nel registro delle imprese del piano e dell'attestazione di omologa del concordato preventivo, costituendo adempimenti istituzionali ed amministrativi che vengono ordinariamente svolti per via telematica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in merito all'articolo 25, comma 1, lettera a), laddove si prevede che per l'attuazione dell'ordine di liberazione di un immobile, il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, si rappresenta che la liquidazione dei compensi di quest'ultimi si inquadra nell'ambito dei crediti prededucibili che, anche nel caso di incapienza dell'attivo trovano ugualmente soddisfazione con grado di priorità rispetto agli altri crediti che concorrono solo successivamente a questi ultimi, i quali o rimangono a carico della procedura o sono liquidati immediatamente prima della distribuzione della massa attiva o di ciò che residua della stessa, senza determinare Pag. 44nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica;
    la modifica all'articolo 282, comma 1, del Codice, disposta dall'articolo 31 dello schema di decreto, in merito all'obbligo di pubblicazione sul sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'onere relativo al nuovo adempimento s'inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie ivi comprese gli interventi innovativi sia in termini strutturali che gestionali dei siti dell'amministrazione giudiziaria;
    in conclusione si conferma l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 176.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, replica l'invito al presidente Borghi già svolto nella precedente seduta in sede referente affinché sia assicurato il puntuale rispetto delle misure interne volte a consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

  Claudio BORGHI, presidente, nel ribadire che sarà sua cura incaricarsi delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Garavaglia, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Atto n. 177.
(Rilievi alle Commissioni I e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato Pag. 45di relazione tecnica, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.
  In merito ai profili di quantificazione, in via generale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto in esame è realizzata dai soggetti pubblici nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Appare tuttavia opportuno, a suo avviso, con riferimento al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, acquisire conferma che le predette disponibilità di risorse siano idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo stesso, dal momento che la norma disciplina unicamente la gratuità della partecipazione alle sue riunioni e la relazione tecnica commenta solo tale previsione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12 sostituendo le parole: «Dal presente decreto non derivano» con le seguenti: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare». Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finali» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria». Su entrambi i punti considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 179.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame – adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) – reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. Evidenzia che l'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 ha autorizzato il Governo a dare attuazione, mediante regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, che abroga la direttiva 96/98/CE. L'autorizzazione è concessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera c), e dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, che consentono al Governo di recepire in via regolamentare le direttive europee nelle materie già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta. L'articolo 35, comma 6, lettera b), della medesima legge n. 234 del 2012 prevede altresì che la legge di delegazione detti in ogni caso le disposizioni necessarie qualora l'attuazione della direttiva comporti la previsione di nuove spese o di minori entrate. Pag. 46
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, prevedendo che gli organismi per la valutazione della conformità – soggetti che svolgono l'attività di valutazione della conformità, come ad esempio taratura, prova, certificazione e ispezione relativamente all'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili – debbano soddisfare anche i requisiti di cui al comma 12 del medesimo articolo 20 (requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012). Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare, in quanto le modifiche in esame sono di carattere ordinamentale e i soggetti interessati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, come evidenziato dalla relazione tecnica riferita al provvedimento novellato; pertanto l'assolvimento di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente non determina effetti sulla finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 2, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e Laura Castelli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 16.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Claudio BORGHI, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che il deputato Melicchio sottoscrive l'emendamento Iovino 29.2; il deputato Scerra sottoscrive l'articolo aggiuntivo Chiazzese 206.014; la deputata Bartolozzi sottoscrive l'emendamento Prestigiacomo 111.4; il deputato Gabriele Lorenzoni sottoscrive l'emendamento Mancini 206.5; la deputata Del Sesto sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 225.1; il deputato Cataldi sottoscrive l'emendamento Mancini 206.5.
  Avverte quindi che si riprenderà l'esame dall'emendamento Trancassini 49.6.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 49.6, volto a sopprimere parzialmente l'articolo 49, sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia più volte richiamato l'esigenza che un provvedimento come quello in esame, che ha una portata equivalente a tre leggi di bilancio, si occupi delle reali esigenze del Paese in questo particolare momento storico. Purtroppo, molte norme di spesa in esso contenute non sembrano in sintonia con questa esigenza, rappresentando piuttosto mance o mere erogazioni, se non addirittura sprechi di risorse pubbliche. Nel sottolineare come al settore dell'automotive non sia stata data la giusta attenzione, ritiene tuttavia che la previsione Pag. 47dell'articolo 49 non costituisce alcuno stimolo a ricerca e innovazione, né serva a rilanciare l'economia. Chiede quindi l'accantonamento della proposta emendativa in discussione, in attesa che sia modificata la logica con la quale si sta affrontando in Commissione il dibattito sul provvedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 49.6.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Moretto 50.012, identico agli articoli aggiuntivi Lupi 50.02 e Frassini 50.013, è stato ritirato dal presentatore.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 50.013, identico all'articolo aggiuntivo Lupi 50.02, volto a prorogare il piano transizione 4.0, sottolinea quanto il suo gruppo ritenga importante questa proposta emendativa che incide sul campo degli investimenti e del sostegno alla domanda interna, indispensabile per rilanciare l'economia. Per tale ragione invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi 50.02 e Frassini 50.013.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Rotta 52.018 e Mor 52.053, identici agli articoli aggiuntivi Osnato 52.037, Cattaneo 52.039 e Rixi 52.059, sono stati ritirati dai proponenti.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Osnato 52.037, del quale è cofirmataria, volto a prevedere misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia COVID19. Sottolinea che il suo gruppo parlamentare considera tali soggetti in grado di dare una valida spinta per risolvere alcune questioni che l'emergenza sanitaria ha causato. In base all'articolo aggiuntivo in esame, infatti, gli organismi di investimento del risparmio potranno avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia di particolari misure di sostegno finanziario. In tale maniera sarà possibile mobilitare sostanze economiche che altrimenti rimarrebbero bloccate. Rileva inoltre che l'articolo aggiuntivo proposto non provoca un calo del gettito in quanto l'applicazione della misura è connessa strettamente agli effetti derivanti dalla emergenza COVID19. A suo avviso l'approvazione di tale articolo aggiuntivo potrebbe determinare un circuito virtuoso della fiscalità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Osnato 52.037, Cattaneo 52.039 e Rixi 52.059 nonché gli articoli aggiuntivi Tartaglione 52.022 e Marin 52.025.

  Paolo RUSSO (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'articolo aggiuntivo Baldelli 52.029 volto a riproporre una norma già utilizzata in occasione del terremoto de L'Aquila al fine di accompagnare alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti la previsione secondo cui sono dovuti gli interessi maturati sulla sola quota capitale delle rate sospese. Si tratta di un intervento a vantaggio delle famiglie e dei lavoratori al fine di rendere i mutui concretamente sostenibili. Sul punto chiede quindi un supplemento di valutazione e l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in questione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldelli 52.029.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Paxia 52.045 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 54.1 e Porchietto 54.4.

Pag. 48

  Claudio BORGHI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Trano 54.01 si intende che vi abbia rinunciato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra, in qualità di cofirmataria, le finalità dell'articolo aggiuntivo Trancassini 65.01, volto a prevedere la proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale nel territorio italiano. La proposta emendativa prevede altresì la sospensione dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Evidenzia come si tratti di una proroga necessaria a dare qualche mese di respiro ai contribuenti senza peraltro arrecare un danno irreparabile alla pubblica amministrazione al fine di venire incontro alle aziende che, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno registrato una grave contrazione del fatturato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 65.01.

  Paolo RUSSO (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Pentangelo 65.06, volto a differire i termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1. Evidenzia come si tratti della nota questione sulla quale le istituzioni europee si sono pronunciate in contrasto con la prassi fino ad oggi seguita dall'Italia. Sottolinea, altresì, che la proposta emendativa prevede un differimento dell'applicazione di soli 6 mesi al fine di non gravare sui bilanci delle famiglie e delle autoscuole.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pentangelo 65.06.

  Mauro D'ATTIS (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 65.07, a sua prima firma, volto a prevedere un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, da riconoscere ai soggetti che abbiano provveduto all'adeguamento tecnologico degli apparecchi da gioco. Al riguardo richiama l'attenzione del Governo e dei relatori sulla necessità di dare un segnale a favore del settore del gioco pubblico legale che occupa circa 140.000 famiglie e produce un gettito per il bilancio dello Stato pari a circa 10 miliardi di euro. Sottolinea altresì l'importanza di un intervento normativo a favore del richiamato settore anche per contrastare il settore del gioco illegale, così come da tempo evidenziato dalle associazioni di categoria nonché dai rappresentanti della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Al riguardo, nel ringraziare il presidente Borghi per la sensibilità dimostrata nel ricevere i rappresentanti del settore del gioco legale, chiede al Governo e ai relatori che nell'ambito del decreto-legge in esame si dia un segnale anche in considerazione del fatto che sono stati presentati diversi emendamenti anche da parte dei gruppi di maggioranza. Ritiene che su tale delicata questione occorra evitare un atteggiamento di mero pregiudizio politico e che sia necessario procedere a un riordino normativo dell'intero settore. Ricorda, infatti che numerosi provvedimenti legislativi sono spesso finanziati proprio con le entrate derivanti dal gioco legale. Su tali criticità chiede una presa di posizione chiara da parte del Governo e della maggioranza e un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento chiamato, a suo giudizio, anche ad una presa di posizione contro il gioco illegale. Nel ricordare la recente manifestazione svoltasi a Piazza del Popolo, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 persone, insiste perché siano accantonati tutti gli emendamenti che affrontano tale delicata questione al fine di dare adeguate risposte.

  Paolo RUSSO (FI) evidenzia come la discussione su tale emendamento pone all'attenzione della Commissione un tema più generale, ossia la volontà del Governo e della maggioranza sull'abolizione del gioco legale nel nostro Paese, posizione che sarebbe legittima ma che deve essere dichiarata in modo esplicito. In caso contrario, a suo avviso, non ha invece senso discriminare con pervicacia gli operatori Pag. 49economici del comparto del gioco per ragioni puramente pregiudiziali. Crede, inoltre, che tale discriminazione vada a favorire le forme digitali di gioco da remoto, che, oltre ad essere spesso illegali, privano lo Stato delle preziose risorse economiche derivanti dal prelievo erariale applicato al gioco d'azzardo. Condivide, pertanto, la richiesta dell'onorevole D'Attis, al fine di comprendere quale risposta il Governo e la maggioranza intendono dare al settore del gioco, anche con lo scopo di dare maggiore concretezza alla lotta contro la ludopatia.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Attis 65.07.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto, si procederà ad esaminare le proposte emendative riferite al Titolo V del provvedimento in esame, recante «Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali».

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mandelli 106.39, Pella 106.20, Baratto 106.25, Comaroli 106.6 e Guidesi 106.7.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, illustra una ipotesi di riformulazione dell'emendamento Pella 106.19, nel senso di aggiungere al comma 3-bis il seguente periodo: «Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021» e conseguentemente di sopprimere il comma 3-ter. Avverte che, ove accettata tale riformulazione, i relatori revocano il precedente parere contrario e propongono di accantonare l'emendamento in vista di un parere favorevole sul medesimo, secondo le modalità di lavoro fin qui seguite.

  Roberto PELLA (FI) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento 106.19 a sua prima firma.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Pella 106.19, riformulato nei termini proposti dai relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Pella 106.19, riformulato nei termini proposti dai relatori, si intende accantonato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giannone 106.01.

  Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04, ritiene che questa sia una proposta emendativa che vuole rendere giustizia al lavoro di tanti amministratori comunali. Si prevede l'istituzione di un fondo volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale, che hanno dimostrato nella fase più acuta dell'emergenza un enorme senso civico. Auspica, pertanto, una rivalutazione dei relatori e del Governo dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04.

  Paolo RUSSO (FI) ritiene che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04 sia necessaria per ristorare i sindaci e gli assessori dei piccoli comuni che nella fase più acuta dell'emergenza hanno svolto una preziosa funzione di supporto della popolazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04.

  Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 106.040 a sua prima firma, segnala che si tratta di una proposta di buon senso, che ha lo stesso intento dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 114.016, ossia quello di cercare di far ripartire gli investimenti negli enti territoriali. Ricorda che la misura proposta dall'articolo aggiuntivo in esame era stata già inserita e condivisa con il MoVimento 5 Stelle nella Pag. 50legge di bilancio per il 2019. Chiede, pertanto, che i relatori ed il Governo rivedano il parere espresso sull'articolo aggiuntivo 106.040 a sua prima firma, come pure sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 114.016.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ritenere che il rilancio dell'economia derivi necessariamente da misure volte ad agevolare gli investimenti degli enti territoriali, ricorda che le iniziative in tal senso messe in atto dal Governo precedente hanno prodotto ottimi risultati, permettendo alle imprese di operare e creare posti di lavoro e allo Stato di aumentare i propri introiti in termini di IVA. Ritiene che agevolare gli investimenti degli enti territoriali sia una priorità, anche considerato che, ad esempio, circa il 50 per cento degli edifici scolastici pubblici provinciali non rispettano le norme antisismiche. Concludendo, ritiene che il momento attuale di emergenza richiede che siano effettuati ingenti investimenti in opere pubbliche da parte degli enti territoriali, che sono, a suo avviso, i soggetti più idonei a metterli in atto, se adeguatamente supportati finanziariamente dallo Stato.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, revocando il precedente parere in senso contrario, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040. In proposito, pur dichiarandosi non convinto della modalità di copertura finanziaria proposta, condivide l'affermazione secondo cui le norme che agevolano gli investimenti degli enti territoriali producano ottimi risultati, in quanto tali soggetti hanno una capacità di spesa efficace a certe condizioni. Evidenzia, tuttavia, che la capacità degli enti territoriali di realizzare investimenti in opere pubbliche dipende principalmente dal momento in cui tali enti approvano i loro bilanci di previsione. In questo senso, auspica che tutte le forze politiche, compresa la Lega, vogliano condividere una battaglia spesso minoritaria volta ad affermare la necessità che gli enti territoriali approvino i loro bilanci di previsione entro la fine dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunque non oltre il mese di gennaio. In questo senso si è mossa anche la proposta di riformulazione del precedente l'emendamento Pella 106.19. Al riguardo, auspica, altresì, che in occasione dell'esame del prossimo disegno di legge di bilancio vi sia un coerente atteggiamento da parte dei gruppi e del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040 si intende accantonato.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), ricordando che nella sua esperienza di amministratore locale ha sempre fatto approvare i bilanci di previsione ben prima dell'inizio dell'anno di riferimento, ringrazia i relatori e il Governo per aver accolto la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040. Concorda con l'onorevole Marattin sul fatto che l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti territoriali entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono sia una condizione necessaria per la realizzazione degli investimenti.

  Roberto PELLA (FI), nel condividere gli interventi degli onorevoli Marattin e Garavaglia e nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040, fa presente che affinché i bilanci di previsione degli enti territoriali siano approvati entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono è necessario che anche la legge di bilancio, nei suoi contenuti di interesse per i Comuni, sia disponibile ben prima del 31 dicembre. Fa presente, infatti, che questa è una condizione imprescindibile per gli enti territoriali di redigere bilanci di previsione reali, basati su poste verificate. In questo senso chiede un impegno dell'Esecutivo, al fine di una leale e rispettosa collaborazione tra i vari livelli di governo.

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  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ringraziare i relatori e il Governo per aver accolto la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040 e ricordando che gli enti territoriali governati dalla Lega approvano i propri bilanci di previsione entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono, ritiene necessario che lo Stato stanzi risorse adeguate – e quindi estremamente significative – per consentire gli investimenti degli enti territoriali soprattutto nell'adeguamento del patrimonio edilizio dedicato all'attività didattica.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), intervenendo con una notazione di carattere generale, auspica che l'ANCI riprenda una storica battaglia per l'autonomia impositiva dei comuni. Rileva infatti che i comuni, considerati singolarmente, raramente possono avere adeguata credibilità se gestiscono solo finanza derivata, per di più senza avere quella affidabilità nei pagamenti che, per esempio è risultato un fattore decisivo per la rapida ricostruzione del ponte di Genova.

  Vanessa CATTOI (LEGA) ringrazia il relatore Marattin per essersi pronunciato a favore dell'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 106.040 e osserva che l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade e altri edifici pubblici risponde all'interesse generale.

  Roberto PELLA (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 106.042, che consente ai comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la cui valutazione non è stata ancora notificata dalla Corte dei conti, di rimodulare il piano entro il 30 novembre del corrente anno. Evidenzia che si tratta di un emendamento che non comporta oneri e che, pur riguardando solo una parte dei comuni italiani, consente alle amministrazioni interessate di evitare gravi difficoltà. Chiede che la proposta emendativa sia accantonata, al fine di svolgere un opportuno approfondimento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pella 106.042, Ziello 106.048 e Benigni 107.02.

  Roberto PELLA (FI) segnala che l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03, che estende agli enti locali che applicano il metodo ordinario di calcolo le previsioni sul ripiano del disavanzo finanziario eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, recate dal decreto-legge n. 162 del 2019, consente di superare una difformità di disciplina tra agli enti che adottano il metodo ordinario e quelli che adottano il sistema semplificato. Ricorda come la questione sia oggetto di approfondimento nelle sedi competenti e come anche il Presidente Conte abbia manifestato il proprio interesse al riguardo. Osserva infine come la ripartenza dei territori potrebbe influire positivamente sulla ripartenza dell'intero Paese. Auspica pertanto che l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03 sia accantonato per un approfondimento insieme con altre proposte emendative riguardanti la finanza locale.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la tematica della contabilità degli enti locali, anche in relazione agli effetti causati dall'epidemia, costituisce un tema delicato che non può essere affrontato in modo episodico. Pertanto, il Governo è al lavoro per approntare un intervento organico nell'ambito del decreto-legge in preparazione relativo a semplificazioni e investimenti in cui inserire gli interventi che non sono ancora giunti a maturazione. Resta fermo che le proposte emendative che invece riguardano argomenti già maturi saranno già approvati in questa sede, purché non snaturino quel disegno complessivo e organico che sarà recato nel prossimo provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), prendendo atto di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, ritiene che dalle sue parole si Pag. 52possa trarre la conclusione che vi sia un impegno ad inserire nel prossimo provvedimento le proposte emendative precedentemente illustrate.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, precisa come la sottosegretaria Castelli non abbia affermato che ogni proposta emendativa riferita alla contabilità degli enti locali oggetto dell'odierna discussione sarà inserita nel decreto-legge in corso di predisposizione. In particolare esprime la propria contrarietà, conformemente a quanto indicato dalla Corte costituzionale, per le proposte emendative volte a rinviare il ripiano del disavanzo degli enti locali oltre i 15 anni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03 e l'emendamento Lupi 109.35.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Barbuto 109.3, Gebhard 109.22 e Tripiedi 109.7 sono stati ritirati dai presentatori.

  Andrea MANDELLI (FI) segnala che l'emendamento a sua prima firma 109.9 è volto a reintrodurre il divieto per i committenti di applicare decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate per il servizio di trasporto scolastico.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mandelli 109.9 e gli identici emendamenti Pella 109.8 e Mandelli 109.23.

  Roberto PELLA (FI), pur non chiedendo la ripetizione della votazione, avverte che aveva comunque richiesto la parola sulla sua proposta emendativa testé respinta. Evidenzia come la questione della possibilità di applicare decurtazioni del corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico sia stata oggetto di ripensamento, con il presente provvedimento, rispetto al divieto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «Cura Italia». Ritiene però che entrambe le soluzioni presentino degli aspetti negativi: è vero infatti che i comuni si vedono ora sollevati dall'onere, posto a loro carico ai sensi della citato decreto-legge n. 18 del 2020, ma l'aver deciso, con il provvedimento in esame, di spostare totalmente l'onere per i servizi non effettuati a carico delle aziende di trasporto incaricate del servizio potrebbe comportare il fallimento di molte aziende e la conseguente impossibilità di trovare imprese disposte negli anni futuri a svolgere il servizio di trasporto scolastico.
  Segnala quindi come l'emendamento a sua prima firma 109.8 proponeva una soluzione alternativa, nella quale si prevede la possibilità che gli enti locali e le aziende incaricate del servizio trovino un accordo di compromesso che potrebbe salvaguardare i bilanci degli enti locali e quelli delle imprese di trasporto.
  Evidenziando come la materia sia già oggetto di approfondimento presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede che sia offerta una garanzia in ordine alla possibilità di trovare una soluzione alternativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Vietina 109.26.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Barbuto 109.4 e Fassina 109.25 sono stati ritirati dai presentatori.

  Mauro D'ATTIS (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 109.20 per le motivazioni testé illustrate con riferimento all'emendamento Pella 109.8.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Gemmato 109.13, Rizzetto 109.14, D'Attis 109.20, Occhiuto 109.21 e De Toma 109.34, in ragione dell'importanza della questione, già evidenziata dall'onorevole Pella, e del rilevante numero di proposte emendative presentate da diversi gruppi.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Gemmato 109.13, Rizzetto Pag. 53109.14, D'Attis 109.20, Occhiuto 109.21 e De Toma 109.34.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea che con l'emendamento a sua prima firma 109.1 si intende porre in evidenza una problematica che riguarda i centri diurni per anziani e le case di riposo. Rileva infatti come l'emergenza sanitaria abbia colpito in una duplice maniera tali enti essendo infatti chiusi tutti i centri diurni e essendo venuti a mancare i posti nelle case di riposo. Osserva che, essendo venute meno le rette dei degenti ed il contributo corrisposto dalle regioni agli enti che gestiscono gli anziani, questi stanno affrontando forti problemi di bilancio. Ritenendo necessario evidenziare questa problematica, che, soprattutto in Lombardia, riveste caratteri drammatici, sottolinea l'importanza dell'emendamento in discussione e, preso atto del parere contrario da parte dei relatori e del Governo, per non far bocciare quello che ritiene un emendamento sensibile, lo ritira.

  Claudio BORGHI, presidente, auspica che la problematica sottesa all'emendamento Comaroli 109.1, testé ritirato dalla presentatrice, possa essere valutata dal Governo in un ordine del giorno in Assemblea.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede ai rappresentanti del Governo se possano motivare le ragioni del parere contrario all'emendamento Comaroli 110.1, del quale è cofirmatario, identico all'emendamento Pizzetti 110.3.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI ritiene che le identiche proposte emendative Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1 possano essere accantonate al fine di una loro ulteriore valutazione.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, concorda con il Viceministro Misiani.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento delle identiche proposte emendative Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Saltamartini 110.03.

  Vannia GAVA (LEGA) chiede le motivazioni tecniche poste alla base del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05, del quale è cofirmataria. Sottolinea che tale proposta emendativa favorisce l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio. Ritiene che il ricorso a tali organismi strumentali possa essere la modalità efficace per semplificare le procedure che le regioni debbono utilizzare per poter porre in essere azioni che altrimenti non riuscirebbero a fare. A suo avviso l'approvazione di tale proposta emendativa consentirebbe infatti alle regioni di utilizzare la propria liquidità e sottolinea che l'articolo aggiuntivo in discussione non produce costi a carico dello Stato.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI nel motivare le ragioni del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05, sottolinea che tale proposta emendativa potrebbe determinare problemi di contenzioso non specificando chiaramente cosa si intende per organismi strumentali fuori bilancio e derogando al principio della competenza finanziaria.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05.

  Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare il suo emendamento 111.2, rammenta che l'ordinamento prevede tre tipi di autonomia: quella delle regioni a statuto ordinario, quella delle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e l'autonomia garantita anche a livello internazionale delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rammenta altresì che le regioni a statuto speciale, che hanno una loro autonomia rafforzata, hanno anche l'onere di erogare i servizi primari in alcuni settori. In proposito Pag. 54rammenta che il Ministro per gli affari regionali aveva dato la propria disponibilità a venire incontro alle esigenze di queste regioni che devono erogare dei servizi primari pur avendo subito una riduzione del gettito a causa dell'emergenza sanitaria. Sottolinea quindi che la proposta emendativa in esame ripropone delle richieste avanzate nel corso delle audizioni dai presidenti delle regioni, che hanno evidenziato come la dotazione di 1,5 miliardi di euro prevista dall'articolo 111 del presente decreto-legge a favore del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle provincie autonome non sia sufficiente, avvertendo che la dotazione minima indispensabile per evitare il venir meno dei servizi essenziali dovrebbe essere di almeno 5 miliardi di euro. Sottolinea inoltre come la proposta emendativa non abbia carattere localistico, essendo invece a favore di tutte le regioni italiane. Nel chiedere vivamente ai relatori e ai rappresentanti del Governo di rivedere il parere sulla proposta emendativa in discussione fa presente che, qualora non vi fosse la disponibilità a stanziare espressamente degli importi maggiori ma comunque gli stessi volessero riformularla, nel senso di prevedere che la dotazione di 1,5 miliardi di euro per il citato fondo rappresenti un acconto, il suo gruppo sarebbe disponibile ad accettare tale riformulazione.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI evidenzia che il presente decreto-legge compie due scelte fondamentali a favore delle regioni: istituisce un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro e prevede l'insediamento di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze per esaminare le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate delle regioni, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali. Ricorda che il Ministro Gualtieri ha espresso la chiara volontà dell'Esecutivo di garantire alle regioni le risorse necessarie e precisa che le motivazioni del parere contrario alla proposta emendativa in esame derivano dalla mancanza di copertura e dal fatto che il tavolo tecnico non ha ancora concluso i propri lavori e che pertanto non è possibile stimare l'importo necessario da stanziare per il citato Fondo. Precisa inoltre che, qualora dai lavori del tavolo tecnico dovesse emergere effettivamente che il fabbisogno delle risorse per le regioni è maggiore di quello previsto nel presente decreto-legge, il Governo si è impegnato ad individuare e metter a disposizione tali risorse.

  Vanessa CATTOI (LEGA) ritiene che proprio in virtù dell'esistenza di un tavolo tecnico sulla materia, prevedere che la dotazione di 1,5 miliardi di euro costituisca un acconto dimostrerebbe che sulla questione vi è un impegno concreto.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea di aver presentato l'articolo aggiuntivo 111.016 che riguarda la medesima questione affrontata dall'emendamento Vanessa Cattoi 111.2 e precisa che anche altri gruppi parlamentari hanno presentato proposte emendative analoghe. Fa presente che tutte le citate proposte emendative sono state sollecitate dalla Conferenza delle regioni e provincie autonome la quale dovrà esprimere il proprio parere sul presente decreto-legge e rileva che la stessa certamente valuterà se tali suggerimenti siano stati introdotti o meno nel testo del decreto-legge. Suggerisce pertanto di accantonare l'esame di tali proposte emendative che potrebbero eventualmente essere anche ripresentate in un futuro provvedimento.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che è in corso un confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e province autonome che ha l'obiettivo di arrivare ad un accordo politico nelle more della predisposizione di un eventuale provvedimento successivo. Ritiene che sulla questione si potrebbe accogliere un ordine del giorno in Assemblea e si dichiara disponibile, qualora anche i relatori lo fossero, ad un accantonamento della materia Pag. 55per una ulteriore valutazione, ma sottolinea che l'accordo all'esito del confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e province autonome potrebbe essere successivo al momento in cui la Commissione dovrà concludere l'esame del decreto-legge in discussione.

  Vannia GAVA (LEGA), nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, che ringrazia, ribadisce che il suo gruppo sarebbe anche disponibile ad accettare una riformulazione dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2 purché si discuta sulla questione sapendo che non vi è aprioristicamente sulla stessa una censura da parte della maggioranza e del Governo.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI evidenzia che una riformulazione che prevedesse che l'importo di 1,5 miliardi di euro costituisca un acconto non passerebbe il vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce la richiesta di accantonare le proposte emendative relative al Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle provincie autonome e sottolinea che, qualora non fosse raggiunto un accordo in sede di confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, tali proposte emendative potrebbero essere ritirate.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomo 111.6.

  Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) si associa alla richiesta di accantonamento delle proposte emendative relative all'istituzione del Fondo per l'esercizio delle regioni e delle provincie autonome.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pizzetti 111.03, Benigni 111.05, Garavaglia 111.016, così come gli identici articoli aggiuntivi Benigni 111.04, Giacometto 111.014 nonché l'articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02, devono ritenersi accantonati.

  Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giacometto 111.011, ne illustra le finalità sottolineando l'importanza di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle regioni e delle province autonome che hanno registrato una notevole diminuzione del gettito a causa dell'emergenza sanitaria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Giacometto 111.011, Benigni 112.015, 112.016 e 112.017.

  Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) illustra, in qualità di cofirmataria, l'articolo aggiuntivo Benigni 112.018, volto a dare un concreto sostegno alla provincia di Bergamo così gravemente colpita dalla pandemia e chiede al Governo di potere riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Benigni 112.018 e 112.021.

  Andrea MANDELLI (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 112.033, volto a prevedere l'istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI ricorda che l'articolo 112 del provvedimento in esame prevede un contributo straordinario destinato alle regioni e alle province maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria. Al riguardo segnala che si tratta di risorse che sono già state erogate ai destinatari Pag. 56con provvedimento del Ministero dell'interno. Evidenzia che sugli emendamenti presentati che prevedono ulteriori contributi per le ex zone rosse sarà fatta una valutazione specifica nel presupposto che vi sia una convergenza su determinate misure da parte dei gruppi di maggioranza ed opposizione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 112.033.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come la Commissione intenda proseguire nei suoi lavori e se verrà rispettato l'impegno temporale previsto per la presentazione degli emendamenti dei relatori e del Governo.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, con riferimento agli emendamenti dei relatori, riferisce che sono attualmente in corso le verifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione che si augura possa avvenire prima possibile, ma non comunque nella giornata odierna.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che l'emendamento del Governo che dovrebbe riprodurre il contenuto del decreto-legge n. 52 del 2020 in materia di trattamento di integrazione salariale è di imminente presentazione.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea che al fine di garantire un lavoro ordinato da parte della Commissione sarebbe opportuno che l'emendamento del Governo fosse presentato entro le ore 19 della giornata odierna, auspicando che la presidenza possa prevedere un congruo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molinari 112.035 e Deidda 112.036.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 112.038, raccomandandone l'approvazione in quanto prevede risorse a favore della provincia di Bergamo al fine di far fronte ai rilevanti costi di cremazione sostenuti. Esprime apprezzamento per le parole pronunciate dal sottosegretario Misiani e ricorda che durante l'esame del decreto-legge «liquidità» è stato accolto in Assemblea un ordine del giorno di contenuto analogo. Chiede quindi al Governo un'ulteriore riflessione su tale delicata questione.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in questione dal momento che la sua formulazione è alquanto imprecisa rispetto ai beneficiari delle risorse che si vorrebbero stanziare. Più in generale, con il massimo rispetto per le enormi difficoltà che la città di Bergamo ha dovuto affrontare, non ritiene opportuno che siano previsti contributi specifici per le suddette finalità limitati a singoli ambiti territoriali.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Frassini 112.038.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Ubaldo Pagano 113.13 è stato ritirato dal presentatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 113.02, 113.05 e Pella 113.010.

  Paolo RUSSO (FI) sottoscrive e illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo D'Attis 113.07, volto ad incrementare la capacità amministrativa in materia di investimenti e lavori pubblici dei comuni delle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi D'Attis 113.07, Prestigiacomo 113.03, 113.04 e Parolo 113.014.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pizzetti Pag. 57114.01 e Garavaglia 114.016 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi De Menech 114.015, Vanessa Cattoi 114.017 e Occhiuto 114.04 nonché l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 116.03.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Braga 116.05 e De Maria 116.06 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Molinari 116.022.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), poiché intende illustrare nel dettaglio i successivi articoli aggiuntivi, chiede alla presidenza di poterli esaminare nella seduta già prevista nella giornata di domani.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma che a breve sarà formalizzato l'emendamento del Governo che dovrebbe riprodurre il contenuto del decreto-legge n. 52 del 2020 in materia di trattamento di integrazione salariale.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede alla presidenza chiarimenti circa la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

  Andrea MANDELLI (FI) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione per la giornata di domani e se si hanno notizie circa la presenza del Ministro Gualtieri in Commissione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla presidenza quando intende fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo di imminente presentazione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) auspica che, data la complessità della materia, la presidenza vorrà prevedere un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire a tutti i deputati gli opportuni approfondimenti.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento del Governo sarà inviato tempestivamente a tutti i componenti della Commissione non appena verrà formalizzato. Avverte altresì che la presidenza procederà al previsto vaglio di ammissibilità fissando un congruo termine per la presentazione dei subemendamenti. Con riferimento al prosieguo dei lavori avverte che l'audizione del Ministro Gualtieri potrebbe aver luogo nella tarda mattinata di domani, presumibilmente per le ore 12, e che nella seduta antimeridiana di domani la Commissione, terminato l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo V, recante disposizioni in materia di enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali, proseguirà con l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo VIII, recante misure di settore. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 392 di lunedì 22 giugno 2020, a pagina 63, prima colonna, riga ventisettesima, le parole: «Meloni 48.43 e 48.33» sono sostituite dalle seguenti: «esprime parere contrario sugli emendamenti Meloni 48.43 e 48.33».

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