CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2020
388.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giulio Calvisi e Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Roger DE MENECH, presidente, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 Mulè e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Luca FRUSONE (M5S), relatore, introduce l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari sociali (XII) osservando che l'iniziativa legislativa è volta a istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Rileva, quindi, che il testo – composto di 6 articoli – raccoglie gli spunti contenuti nelle diverse proposte abbinate, anche se in esso non è confluito l'articolo 2 della proposta di legge C. 2507 Roberto Rossini, che prevedeva il conferimento di un attestato al personale sanitario, compreso quello militare, nonché al personale delle Forze armate e del comparto sicurezza, quale riconoscimento dell'attività prestata al servizio della comunità nazionale e delle comunità locali per il contenimento dell'epidemia. Pag. 27Evidenzia, tuttavia, che la scelta di individuare nella data del 18 marzo la ricorrenza della Giornata si ricollega proprio a uno dei più drammatici episodi accaduti nel nostro Paese durante la pandemia: la sera di mercoledì 18 marzo 2020, a Bergamo (la provincia con il maggior numero di contagi da coronavirus in tutta Italia) una lunga fila di mezzi dell'Esercito è giunta per trasportare le moltissime bare delle persone decedute dal cimitero monumentale ai forni crematori di altre città. Sicché in definitiva una eco di quei profili di interesse per la Commissione permane anche nel testo unificato oggi in discussione.
  Ribadisce che lo scopo dell'iniziativa legislativa, enunciato all'articolo 1, è di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa del Coronavirus. L'articolo 2, sempre a fine di onorare le vittime dell'epidemia, propone di sostenere la ricerca scientifica attraverso la contribuzione volontaria dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che possono delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). L'articolo 3 riguarda le modalità di celebrazione della Giornata nazionale, mentre l'articolo 4 prevede iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus. L'articolo 5 riguarda le iniziative di informazione radiofonica, televisiva e multimediale da svolgere nell'ambito della programmazione televisiva pubblica, nazionale e regionale, nella Giornata nazionale. Infine, l'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, si riserva di avanzare una proposta di parere favorevole, formulando l'auspicio che la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus possa servire non solo a preservare il ricordo di coloro che sono deceduti a causa del Covid-19 ma anche a prevenire, per il futuro, il ripetersi di situazioni analoghe a quelle vissute in questi primi mesi del 2020.

  Roberto ROSSINI (M5S) associandosi ai contenuti illustrati dal relatore, chiarisce i motivi che lo hanno indotto a depositare la sua proposta di legge, i quali risiedono nel doveroso ricordo non solo di quanti sono deceduti a causa del Coronavirus, ma anche di tutti i malati che non hanno potuto ricevere la consueta assistenza durante l'emergenza sanitaria. Il suo testo di legge contempla anche forme di onorificenza militare per il personale sanitario.

  Renzo TONDO (Misto) manifesta il suo marcato dissenso sul contenuto della proposta di legge. Se si vuole stabilire una ricorrenza in memoria di vittime occorre che la causa del dramma che le ha causate appartenga al passato. Viceversa la pandemia, sia pur in fase calante, è ancora in corso e non se ne può escludere il riacutizzarsi. Meglio sarebbe rinviare ogni decisione circa ricorrenze ad altro momento e dedicarsi oggi a misure più concrete.

  Alberto PAGANI (PD) comprende il ragionamento del collega Tondo, tuttavia istituire una giornata del ricordo non ha mai fatto male ad alcuno. Gli viene in mente un'esortazione recente di Barak Obama verso i giovani allievi di una scuola, ai quali egli ha detto che essi non hanno il ricordo della guerra, ma certamente serberanno quello del Coronavirus. Gli pare che la proposta di legge non intenda solo commemorare le vittime, ma anche la fragilità complessiva dei nostri sistema sociale e abitudini che la pandemia ci ha imposto di cambiare.

  Matteo DALL'OSSO (FI) si trova in sintonia con il collega Tondo, del quale condivide l'opinione per cui, più che il contenuto del provvedimento, è sbagliato il momento. Crede che occorra concentrarsi su provvedimenti di tipo finanziario che riconoscano al personale sanitario la giusta ricompensa per i sacrifici compiuti per fronteggiare l'emergenza. Sotto questo aspetto, non crede Pag. 28calzante l'obiezione basata sull'insufficienza delle risorse pubbliche, giacché proprio per questi scopi è stato predisposto l'accesso al meccanismo europeo di stabilità. Invita, quindi, i colleghi ad approvare la mozione n. 1/00340, pendente in Assemblea, di cui si è fatto promotore e i cui contenuti sono ben più incisivi di una celebrazione troppo precoce.

  Maria TRIPODI (FI), a nome del suo gruppo, condivide il tenore della proposta di legge Mulé e preannuncia il suo orientamento favorevole.

  Salvatore DEIDDA (FI) non disconosce la fondatezza dei dubbi dei colleghi Tondo e Dall'Osso, tuttavia non potrebbe votare contro una proposta che ricordi le vittime della pandemia. Tutt'altro discorso vale per le politiche del Governo adottate per fronteggiarla e per le azioni amministrative che si sono dispiegate in questi mesi, in modo contraddittorio e confuso, anche nell'interlocuzione con l'opposizione parlamentare.

  Matteo DALL'OSSO (FI) precisa che non intende certo porsi in antitesi con l'ufficialità di un ricordo, ma sottolineare come interventi concreti e simboli solenni non siano in contraddizione. Quanto alla sua mozione, se questa potesse ottenere un'approvazione prioritaria lascerebbe volentieri la prima firma ad altri.

  Nicola CARÈ (IV) preannuncia la sua posizione favorevole sul provvedimento, ritenendo che, in attesa della maturazione dei provvedimenti legislativi cui ha fatto riferimento il collega Dall'Osso, si possa oggi concordare sulla giornata del ricordo.

  Giovanni RUSSO (M5S) condivide le considerazioni del relatore, anche perché occorre che il Parlamento invii un segnale di solidarietà.

  Wanda FERRO (FdI) non vorrebbe che l'unanimismo su una giornata del ricordo cancellasse le differenze e gli errori. Il periodo di crisi sanitaria che ci stiamo gradualmente lasciando alle spalle ci consegna lezioni che non dobbiamo dimenticare. Per metabolizzarle occorre lasciare trascorrere più tempo. Altre giornate del ricordo, pure previste dalla legge, sono state istituite a maggiore distanza dagli eventi rilevanti. Qui la fretta potrebbe assumere il sapore della rimozione.

  Il sottosegretario Giulio CALVISI ha ascoltato con interesse un dibattito che scaturisce da proposte parlamentari e, quindi, osserva, a nome dell'Esecutivo, una doverosa distanza. Nel riservarsi un eventuale intervento in una successiva seduta, aderisce alle osservazioni del relatore, sottolineando ad ogni modo che, se l'obiettivo della legge è di chiamare il Paese a una memoria collettiva, essa dovrebbe raccogliere il più ampio consenso possibile.

  Luca FRUSONE (M5S), relatore, nel replicare, assicura che, nella stesura della proposta di parere, terrà conto dei contenuti del dibattito.

  Roger DE MENECH, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Nicola CARÈ (IV), relatore, riferisce che le relazioni tra l'Unione europea e l'Australia si basano sull'Accordo quadro di partenariato stabilito nel 2008, che ha consentito un progressivo approfondimento sia delle relazioni bilaterali, sia di quelle multilaterali. Rileva, tuttavia, che nel 2011 sono stati avviati i negoziati per la conclusione di un Accordo quadro più completo, firmato a Manila il 7 agosto Pag. 292017 dall'allora Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'UE, Federica Mogherini, e dall'allora Ministro degli Affari esteri australiano, Julie Bishop. Tale Accordo (attualmente in fase di applicazione provvisoria) rientra nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione europea e degli istituti previsti dagli articoli 216 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso consentirà l'ulteriore promozione e l'espansione delle relazioni in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse. Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, l'accordo quadro in esame stabilisce obiettivi e clausole politiche vincolanti, basate su valori comuni e condivisi. In particolare, l'Unione europea e l'Australia ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, che sono alla base della cooperazione. Evidenzia, quindi, che la gamma di settori nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione è assai ampia: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.
  Osserva che l'Accordo è composto da 64 articoli, suddivisi in dieci titoli. Con specifico riguardo alle competenze della Commissione Difesa, viene in evidenza il Titolo II, sul dialogo politico e sulla cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (articoli 3-11). Nel dettaglio, le Parti stabiliscono di avviare in tale campo un dialogo regolare con l'obiettivo di sviluppare le relazioni bilaterali, individuando forme di cooperazione nell'ambito delle sfide mondiali e regionali (articolo 3). Esso si svolgerà attraverso forme definite quali: consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, a livello ministeriale e a livello di alti funzionari; dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento australiano e il Parlamento europeo (articolo 4). Inoltre, le Parti ribadiscono l'impegno di promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale esaminando le possibilità di coordinare e cooperare nella gestione delle crisi (articolo 5). Particolare rilevanza assume l'articolo 6, con il quale le Parti riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali o non statali, è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali hanno in precedenza aderito. Viene inoltre stabilito di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante: l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare, attuare integralmente e promuovere tutti gli strumenti internazionali pertinenti; il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione compreso il transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli; la promozione dell'attuazione di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in tale ambito; la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare. Nell'articolo 7 le Parti convengono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illecita di armi leggere e di piccolo Pag. 30calibro e delle relative munizioni, la loro eccessiva accumulazione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Pertanto, viene stabilito di attuare i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione europea o dagli Stati membri con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riconoscendo l'importanza dei sistemi di controllo nazionali e l'impegno ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi. L'articolo 8 riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, che non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale, anche attraverso la piena applicazione dello Statuto di Roma. L'articolo 9 concerne, invece, la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, che avviene in linea con le convenzioni internazionali applicabili e con il diritto internazionale umanitario. In particolare, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo, attraverso la promozione della cooperazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite, scambiando informazioni, mezzi e modi per contrastare il terrorismo, nonché a cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter-Terrorism Forum). L'articolo 10 stabilisce l'impegno delle Parti a condividere opinioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali alle quali partecipano, mentre l'articolo 11 ribadisce l'importanza della cooperazione e della condivisione di informazioni in materia di sicurezza internazionale e cyberspazio.
  Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole che, preannuncia, terrà conto degli spunti di riflessione emersi dal dibattito.

  Giovanni RUSSO (M5S) preannuncia la posizione favorevole del suo gruppo, anche in virtù dei numerosi cittadini australiani di origine italiana, i cui lavoro e cultura danno sostanza alle ottime relazioni tra i due Paesi.

  Renzo TONDO (Misto) interverrà, in questa sede, esponendo tuttavia considerazioni relative anche alle due ratifiche collocate nel prosieguo dell'ordine del giorno. Annuncia al proposito che questa è l'ultima volta che si esprimerà a favore di questo tipo di ratifiche. Spesso questi accordi consistono in roboanti articolati, ricchi più di parole che di seguiti effettivi. Fa espresso riferimento agli oneri finanziari esigui, che si spiegano dunque solo con l'imputazione a spese di missione. Desidererebbe che il Governo, prima di presentare ulteriori disegni di legge di ratifica, spiegasse le vere ragioni di questi viaggi e se le relazioni diplomatiche si fondino su questi aspetti che gli paiono marginali.

  Il sottosegretario Angelo TOFALO interverrà anch'egli su questo punto con elementi di valutazione valevoli anche per le successive due ratifiche all'ordine del giorno. Nella sua esperienza di sottosegretario vede consolidarsi la tendenza che, spesso, anche i primi semi delle relazioni diplomatiche e commerciali possono produrre notevoli frutti per le nostre imprese e i nostri giovani. Invita, quindi, tutti i membri della Commissione a considerare tali provvedimenti come la cornice e l'avvio di relazioni economiche sostanziose.

  Roger DE MENECH, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

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  Nicola CARÈ (IV), relatore, introduce l'esame del disegno di legge di ratifica rilevando che l'Accordo tra l'Italia e la Mongolia nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016, è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate delle due Parti. Evidenzia, poi, che oltre a consolidare le rispettive capacità difensive e a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, tale cooperazione potrà anche indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi e contribuire a svolgere un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. Ricorda, quindi, che la Mongolia è un Paese vasto (dall'area di più di tre volte l'Italia) prevalentemente montuoso, incastonato tra la Russia e la Cina, con una popolazione di circa 3 milioni di persone. Le Forze armate risultano poter contare su circa 30 mila effettivi. Il sevizio militare è obbligatorio per i maschi dai 18 ai 27 anni ed ha la durata di un anno. Gli studenti iscritti all'Università possono ottenere un rinvio fino al conseguimento della laurea. La popolazione maschile dai 27 ai 47 anni è considerata riserva. Per la carriera professionale, gli ufficiali sono selezionati tra i giovani che abbiano assolto gli obblighi di leva. In alternativa, per ottenere il grado di ufficiale, si può frequentare l'Università per la Difesa di Ulan Bator (4 anni di studi), conseguendo la Laurea in Scienze Militari. Un'altra Università, controllata dal Ministero dell'Interno, dà accesso alle carriere in polizia; anche in tal caso la laurea è valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, nonché per chi desideri intraprendere, alla fine degli studi, la carriera nell'esercito con il grado di ufficiale. Le donne possono optare per il servizio militare volontario, oppure iscriversi all'Università per la Difesa.
  Osserva, quindi, che l'Accordo è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo. L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 riguarda l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti. Inoltre individua i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. I campi di cooperazione saranno concentrati, in particolare su: politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo; supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari; formazione e addestramento in campo militare; sanità, storia e sport militare; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono di visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie; visite di aeromobili militari; scambio nel Pag. 32campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione. In particolare, viene stabilito che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. L'articolo 4 riguarda la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul territorio della Parte ospitante, che puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante salvo riconoscere allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile in caso di reati che minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Al riguardo, ricordo che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che ha abolito la pena di morte nel Paese. L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. L'articolo 6 elenca le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici. In particolare, potranno formare oggetto di cooperazione: navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti; armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento; bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo; polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni; sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; materiali blindati, nonché materiali specifici per l'addestramento militare. L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e in osservanza ai princìpi sanciti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo, mentre l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Inoltre, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. L'articolo 9 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici. Infine, l'articolo 10 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di integrare l'Accordo attraverso appositi protocolli, mentre l'articolo 12 riguarda la durata e la denuncia dell'Accordo. Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 27 maggio, segnala che l'articolo 3 valuta in euro 5.358 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2020, l'onere relativo agli incontri e alle visite reciproche.
  Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

  Roger DE MENECH, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Nicola CARÈ (IV), relatore, osserva che, come gli analoghi accordi di cooperazione nel settore della Difesa, anche l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Uruguay, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016, è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Rammenta, quindi, che l'Uruguay è un Paese stretto tra Brasile e Argentina, alla foce del fiume Rio della Plata, con una superficie di poco superiore alla metà di quella italiana, con una popolazione di circa 3 milioni e mezzo di abitanti. Le Forze armate possono contare su circa 25 mila effettivi, alcune migliaia dei quali sono impegnati in varie missioni internazionali.
  Segnala, poi, che l'Accordo – composto da tredici articoli, preceduti da un breve preambolo – enuncia, all'articolo I, i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ponendo a fondamento della cooperazione nel settore della difesa i princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche da quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo II è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione. L'esecuzione dell'Accordo spetterà ai Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. I campi della cooperazione riguardano, in particolare: sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale; questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari; conoscenze in scienza e tecnologia; formazione e addestramento militare; questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, organizzazione e impiego di sistemi militari; sanità, storia e sport militare. La cooperazione si svolgerà attraverso: visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie; visite di aeromobili militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa. L'articolo III riguarda le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, la quale potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente a: navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private Pag. 34autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e in accordo ai princìpi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990. Infine, è previsto che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate. L'articolo IV concerne la giurisdizione – da parte dello Stato ospitante – sul personale militare e civile per i reati commessi sul proprio territorio, riconoscendo comunque allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile nel caso i reati minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. L'articolo V regola la disciplina del risarcimento e degli indennizzi per i danni provocati in occasione delle attività previste dall'Accordo. L'articolo VI stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e pone a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. L'articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame. L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Inoltre, prevede che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non possa essere effettuato senza il consenso scritto dell'altra Parte. L'articolo IX riguarda la soluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. Infine, l'Accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi (articolo X) e potrà essere denunciato per iscritto attraverso i canali diplomatici senza conseguenze sui programmi e le attività già in atto (articolo XI). L'articolo XII riguarda l'entrata in vigore, mentre l'articolo XIII prevede la registrazione dell'Accordo presso le Nazioni Unite che dovrà essere effettuata dalla Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma all'Accordo.
  Passando al disegno di legge di ratifica, ricorda che questo è già stato approvato dal Senato il 27 maggio scorso, e prevede un onere di 5.648 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2020, per le attività di incontri e visite stabilite nell'ambito della cooperazione. Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole che terrà conto degli elementi di riflessione emersi dal dibattito.

  Roger DE MENECH, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.10.