CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2020
386.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 giugno 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 13.05.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-1060-1702-2330/A.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla IV Commissione (Difesa), del nuovo testo delle proposte di legge C. 875-A e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dall'esame in sede referente.
  Avverte che, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'XI Commissione dovrebbe esprimere il parere di competenza sul provvedimento nella seduta odierna.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Invidia, a svolgere la relazione introduttiva.

  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione lavoro aveva già espresso, in data 15 maggio 2019, il proprio parere favorevole sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione di merito, successivamente rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 maggio 2019.
  Il nuovo testo in esame consta di diciannove articoli. L'articolo 1, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di Pag. 76cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, riconosce il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o Interforze. Il diritto, esercitato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 della Costituzione, che definisce sacro il dovere di difendere la Patria, è riconosciuto esclusivamente in relazione ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Dall'esercizio del diritto sono esclusi il personale della riserva e in congedo, nonché gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.
  Sulla base dell'articolo 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma, inoltre, definisce i principi a cui devono essere improntati gli statuti di tali associazioni professionali.
  Passa all'articolo 3, che delinea la procedura della costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare, la norma prevede il deposito dello statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni tra appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero, accertato il rispetto dei requisiti di legge, dispone la trascrizione dello statuto in apposito albo, condizione preliminare per l'esercizio dell'attività sindacale e la raccolta dei contributi sindacali.
  L'articolo 4 individua le limitazioni all'attività delle associazioni sindacali dei militari, tra le quali segnalo, in particolare, il divieto di proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare (comma 1, lettera b)), quello di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi (comma 1, lettera c)), nonché quello di promuovere iniziative di organizzazioni politiche, o dare supporto a qualsiasi titolo a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese (comma 1, lettera g)).
  Il successivo articolo 5 individua le competenze delle associazioni sindacali del personale militare, che curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Le materie nelle quali le associazioni esercitano le proprie competenze riguardano: i contenuti del rapporto di impiego del personale militare; l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti; l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; le pari opportunità; le prerogative sindacali sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
  Dopo avere segnalato che, sulla base dell'articolo 6, gli statuti delle associazioni sindacali possono prevedere articolazioni periferiche, si sofferma sull'articolo 7, che dispone che il finanziamento avviene esclusivamente attraverso i contributi sindacali degli iscritti, ovvero una quota della retribuzione degli iscritti, riscossa mensilmente sulla base di una specifica delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, nella misura stabilita dagli organi Pag. 77statutari. La norma, inoltre, vieta esplicitamente alle associazioni sindacali di ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Infine, si prevede l'obbligo di predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto, approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità.
  L'articolo 8 dispone l'elettività delle cariche sindacali, che possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata e non è consentita l'elezione per più di due mandati consecutivi. Segnala, inoltre, che la norma individua specifici limiti all'eleggibilità del personale militare e vieta di porre il militare in distacco sindacale per più di cinque volte.
  Segnala che, sulla base dell'articolo 9, i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio attraverso distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti, la cui misura massima è fissata dalla contrattazione. I permessi sindacali sono equiparati al servizio e per quelli retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. La norma, inoltre, reca la delega al Governo per la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Il principio e criterio direttivo sulla base del quale il Governo è tenuto a esercitare la delega è quello di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 10 disciplina le modalità di esercizio del diritto di assemblea, rileva che l'articolo 11 riguarda le procedure della contrattazione e, in particolare, attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura della contrattazione che disciplina i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, in conformità alla legge, si conclude con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma, dopo avere individuato le componenti delle delegazioni sia di parte pubblica sia di parte sindacale, rinvia agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 l'identificazione delle materie oggetto della contrattazione, con riferimento, rispettivamente, alle Forze di polizia a ordinamento militare e alle Forze armate.
  L'articolo 12 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze di comunicare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.
  Rileva che, sulla base dell'articolo 13, sono riconosciute rappresentative a livello nazionale le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per Pag. 78cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare.
  L'articolo 14 individua le tutele e i diritti dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, tra i quali ricordo, in particolare, la non perseguibilità in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni; il divieto di essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero di essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione; il diritto di manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; il diritto di inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno.
  L'articolo 15 dispone in ordine alla pubblicità delle deliberazioni, delle votazioni, delle relazioni, dei processi verbali e dei comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delle dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e di ogni notizia relativa all'attività sindacale. Segnala, inoltre, che si prevede l'inserimento negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione di base e delle accademie militari della materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».
  L'articolo 16 delega il Governo al coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Tra i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, segnala, in particolare, la semplificazione e la maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione, nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello, attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.
  Sulla base dell'articolo 17, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari, mentre i giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato. La norma, inoltre, prevede la possibilità di promuovere la conciliazione se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali. La procedura di conciliazione è disciplinata dall'articolo 17-bis, che prevede anche la costituzione delle commissioni centrali di conciliazione presso il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione.
  L'articolo 18, infine, reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

  Virginio CAPARVI (LEGA), ritenendo che esistano dei punti del provvedimento sui quali si può registrare l'accordo tra i gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, chiede, a nome del gruppo Lega, di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, allo scopo di avviare le necessarie interlocuzioni tra le parti politiche, che portino alla formulazione di una proposta di parere il più possibile condivisa.

  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, condividendo la richiesta del collega Caparvi, propone di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere sul provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, constatato l'orientamento dei gruppi e preso atto della proposta formulata dal relatore, ritiene che si possa modificare l'organizzazione dei lavori stabilita dall'Ufficio di Pag. 79presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 4 giugno, rinviando ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento e l'espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 Mulè e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione (Affari sociali), del testo unificato delle proposte di legge C. 2451 e abbinate, adottato come testo base, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus, come risultante al termine dell'esame in sede referente.
  Avverte che, come stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul provvedimento nella seduta odierna.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la relazione introduttiva.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, segnala, preliminarmente, che il provvedimento, che consta di sei articoli, dispone, all'articolo 1, l'istituzione, il giorno 18 marzo di ciascun anno, della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus, che non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
  Per quanto riguarda le competenze della Commissione lavoro, rileva che l'articolo 2 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato di autorizzare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica.
  Segnala, quindi, che gli articoli 3 e 4 prevedono la possibilità, per le istituzioni, nazionali e locali nonché per le istituzioni scolastiche, di promuovere iniziative specifiche per la celebrazione della Giornata nazionale; l'articolo 5 prevede che la RAI assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale; l'articolo 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

  Eva LORENZONI (LEGA) dichiara, a nome del suo gruppo, l'appoggio convinto al provvedimento, che ricorda e onora sia le vittime sia coloro che si sono impegnati nel contrasto della pandemia. Sulla base della sua personale esperienza di cittadina di un territorio, la provincia bresciana, che ha pagato un altissimo tributo di vite umane, ritiene che istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus, oltre che doveroso, sarà utile per incentivare una riflessione sugli errori commessi, allo scopo di scongiurare la possibilità di ripeterli in futuro.

  Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene importante l'unanimità di consensi che porterà all'approvazione del provvedimento, perché rende onore alle vittime del Coronavirus e agli operatori che, ciascuno nel suo ruolo, si sono impegnati nel contrasto della malattia. Sottolinea che, nella estrema drammaticità della situazione, il popolo italiano ha saputo dimostrare di essere all'altezza della sfida e della sua storia. Si sente, pertanto, di ringraziare sia il relatore sia i colleghi, di maggioranza e di opposizione, per il segnale dato al Paese con tale iniziativa, certamente simbolica, ma che è comunque un importante segno della capacità delle forze politiche di trovare unità di intenti quando la gravità della situazione lo richiede.

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  Walter RIZZETTO (FDI), unendosi, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, agli apprezzamenti al provvedimento in esame, ritiene importante onorare le vittime del Coronavirus e, in particolare, quelle più anziane, rappresentanti della generazione che, con il suo lavoro, ha fatto grande l'Italia, ma che, purtroppo, si è dimostrata la più esposta al contagio. La Giornata nazionale, inoltre, servirà a rendere merito a tutti coloro che si sono impegnati al limite delle proprie possibilità, e particolarmente ai medici e agli infermieri, a cui lo Stato deve tanto e per i quali tanto c’è ancora da fare.

  Paolo ZANGRILLO (FI), assicurando il consenso al provvedimento anche da parte del gruppo Forza Italia, sottolinea che esso rappresenta il primo momento di unanimità delle forze politiche sulla drammatica vicenda che ha colpito la Repubblica. La Giornata nazionale rappresenterà l'occasione non solo per ricordare le vittime del Coronavirus e per dimostrare la solidarietà dell'Italia alle loro famiglie, ma anche per riflettere sulla necessità di affrontare situazioni di straordinaria gravità superando le divisioni e facendo squadra.

  Niccolò INVIDIA (M5S), dichiarando l'appoggio convinto al provvedimento anche da parte del gruppo Movimento 5 Stelle, si unisce ai colleghi nel ritenere che la Giornata nazionale rappresenterà l'occasione per ricordare le vittime della pandemia, che spesso sono morte senza avere nemmeno il conforto della vicinanza dei propri cari. Essa sarà una sorta di pietra miliare per la memoria collettiva, a testimonianza della necessità di reagire alla drammaticità delle situazioni con concordia e unanimità di intenti. Auspica, quindi, che tale atteggiamento di collaborazione e condivisione guidi le forze politiche anche nella sfida per la ricostruzione del Paese, prostrato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

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