CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 207

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in Pag. 208sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione (Bilancio), del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Avverte che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrebbe procedere all'espressione del parere di competenza nella seduta già convocata per la giornata di domani.
  Invita, quindi, la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

  Debora SERRACCHIANI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il decreto-legge consta di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli, e interviene in numerosi ambiti materiali. Preannuncia, pertanto, che si soffermerà prevalentemente sulle disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione.
  Al Titolo I, che riguarda i settori della salute e della sicurezza, l'articolo 1, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, reca autorizzazioni di spesa per consentire alle regioni e alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di: incrementare la spesa di personale per assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica e per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata (commi 4 e 10); utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri e procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al loro reclutamento attraverso assunzioni a tempo indeterminato (comma 5); conferire incarichi di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, per supportare le Unità speciali di continuità assistenziale (comma 7); attivare centrali operative regionali, che svolgano le funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza (comma 8); incrementare le risorse per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico che collabora con i medici di medicina generale (comma 9).
  L'articolo 2, che dispone la riorganizzazione della rete ospedaliera per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, reca autorizzazioni di spesa in favore delle regioni per: assumere personale dipendente medico e infermieristico e operatori tecnici per aumentare i mezzi di trasporto dei pazienti (comma 5); incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 6); incrementare la spesa per il personale anche in deroga ai limiti vigenti (comma 7).
  Passando all'articolo 15, che incrementa le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, segnala che esso consente ai volontari lavoratori autonomi, che sono stati impegnati nelle attività di contrasto all'emergenza sanitaria, di cumulare l'indennità percepita ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, con il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (comma 3).
  Rileva, quindi, che l'articolo 23 prevede autorizzazioni di spesa per: l'aumento delle risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico (comma 1) nonché per garantire adeguata protezione e sicurezza al medesimo personale (comma 2); il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e la spesa per garantire la protezione dai rischi di contagio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 3); il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale Pag. 209delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo (comma 4); la proroga della possibilità, per il Ministero dell'interno, di comandare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei (comma 6); la possibilità per il medesimo Ministero di sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19 (comma 7).
  Passa al Titolo II, che reca misure volte al sostegno delle imprese e dell'economia.
  Segnala che l'articolo 24 dispone l'esonero dal versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'IRAP in favore delle imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e dei lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi. L'articolo 25 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
  Inoltre, l'articolo 28 prevede un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  Segnala che l'articolo 36 è volto a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo e autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID- 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
  Rileva, altresì, che l'articolo 39 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale (comma 1) e alla struttura di supporto per le crisi di impresa (comma 4).
  L'articolo 40, per sostenere le micro imprese e le piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data del lo marzo 2020, dispone l'erogazione di un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 43 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Segnala che le imprese che intendano accedere al Fondo sono tenute a notificare al Ministero le informazioni relative: alle azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa; alle imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero alle azioni che intendono porre in essere per Pag. 210trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; alle opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto e a ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
  Segnala, all'articolo 48, tra le misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione, l'autorizzazione all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di cinquanta unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 160 del 2019. Conseguentemente, le assunzioni all'esito del concorso dovranno avere decorrenza dalla scadenza dei contratti a tempo determinato (comma 4).
  L'articolo 49 prevede la creazione del Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive, con sede a Torino, che favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, anche mediante attività d'insegnamento e formazione, nonché l'attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità.
  Segnala, altresì, che gli articoli da 53 a 64 introducono diverse forme di aiuti alle imprese secondo discipline derogatorie al regime europeo degli aiuti di Stato, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Tra tali articoli, sottolinea, in particolare, l'articolo 60, che prevede la possibilità per le regioni di adottare misure di aiuto alle imprese, compresi i lavoratori autonomi, di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, e di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari, pari al massimo all'80 per cento della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario, comprensiva dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. Essa può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, nonché con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.
  Passa al Titolo III, che reca misure in favore dei lavoratori.
  In particolare, l'articolo 66 estende ai volontari, sia in ambito sanitario sia in altri ambiti, e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica, disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 67 dispone l'incremento delle risorse del Fondo per il Terzo settore, rileva che l'articolo 68 introduce modifiche alla disciplina transitoria in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario, introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dall'articolo Pag. 21119 del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il comma 1 dispone: per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso, l'aumento della durata massima dei trattamenti di ulteriori cinque settimane, fino alla durata massima di nove settimane, fino al 31 agosto 2020, cui si aggiunge un ulteriore eventuale periodo, di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (tale ultimo periodo è fruibile anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, a condizione che abbiano interamente fruito del periodo di quattordici settimane già concesso); per i datori di lavoro che intendano accedere all'assegno ordinario, l'obbligo, non previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; la modifica dei termini di presentazione della domanda per la concessione dei trattamenti; la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative, per un periodo massimo di novanta giorni, non rilevanti ai fini delle successive richieste. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga; l'incremento del limite di spesa per l'erogazione dell'assegno ordinario e la procedura per l'assegnazione delle risorse ai fondi bilaterali; l'estensione della platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, mediante il differimento del termine del requisito della dipendenza dal datore di lavoro richiedente dalla data del 23 febbraio 2020, previsto dal testo originario dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, alla data del 25 marzo 2020; l'aumento del limite di spesa per la concessione dei trattamenti.
  L'articolo 69, modificando l'articolo 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone l'aumento da nove a diciotto settimane del periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai datori di lavoro che già fruivano della cassa integrazione straordinaria, cui si aggiunge un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
  Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, la cui concessione per il contrasto dell'emergenza sanitaria è disciplinata dall'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, l'articolo 70, comma 1, dispone: la concessione di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Tali ulteriori settimane sono fruibili anche per periodi antecedenti il 1o settembre 2020 dai datori di lavoro dei settori del turismo, delle fiere, dei congressi, dei parchi divertimento, degli spettacoli dal vivo e delle sale cinematografiche. La norma, inoltre, dispone l'obbligo di accordo con la regione e le organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica; l'aumento del limite di spesa per il finanziamento dei trattamenti; modifiche alla procedura di concessione; norme per l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, istituito in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano; ulteriori disposizioni sulla procedura di concessione dei trattamenti.
  Anche l'articolo 71 interviene in materia di integrazioni salariali, introducendo, nel decreto-legge n. 18 del 2020, gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies. In particolare, il comma 1, capoverso articolo 22-ter, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Pag. 212politiche sociali, di un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento di ulteriori periodi di trattamento concessi ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto in esame. Le risorse costituiscono un limite di spesa. La procedura di riparto delle risorse, nonché di concessione, di erogazione e di monitoraggio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga è disciplinata dal comma 1, capoverso articolo 22-quater. Il comma 1, capoverso articolo 22-quinquies, introduce una procedura per il pagamento diretto da parte dell'INPS delle richieste di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 72, modificando gli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone: l'aumento da quindici a trenta giorni del numero dei giorni di congedo fruibili entro il 31 luglio 2020 dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (comma 1, lettera a)); l'estensione ai genitori dipendenti del settore privato di figli fino a 16 anni di età della possibilità di fruire del congedo non retribuito per la chiusura delle scuole, prima limitato ai genitori di figli nella fascia di età dai dodici ai sedici anni (comma 1, lettera b)); il raddoppio a 1.200 euro del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità di spenderlo, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (comma 1, lettera c)); l'aumento dei limiti di spesa per il finanziamento delle misure introdotte dall'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma 1, lettera d)); l'aumento da 1.000 a 2.000 euro dell'importo massimo del bonus per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché la sua estensione ai dipendenti della Polizia di Stato e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2, lettere a) e b)).
  L'articolo 73, modificando l'articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il periodo di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, coperto da contribuzione figurativa.
  Passa, quindi, all'articolo 74, che, modificando l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, estende al 31 luglio 2020 il periodo nel quale l'assenza dal lavoro per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate condizioni di fragilità e rischio, è equiparato al ricovero ospedaliero.
  L'articolo 75 consente, come il successivo articolo 86, di cumulare con l'assegno ordinario di invalidità alcune delle prestazioni riconosciute per i mesi di marzo e aprile 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. L'articolo 76, modificando l'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, estende da due a quattro mesi la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni, tra cui il Reddito di cittadinanza, la NASpI e la DIS-COLL, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, nonché di alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio.
  L'articolo 77 estende agli enti del Terzo settore la platea dei soggetti beneficiari dei contributi, trasferiti dall'INAIL e erogati da Invitalia, per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 78 dispone: l'aumento del limite di spesa per il finanziamento del reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (tale aumento è finalizzato, come si legge nella relazione illustrativa, a estendere ai mesi di marzo e aprile 2020 il beneficio di 600 euro); la Pag. 213modifica della platea dei beneficiari, limitando, da un lato, l'accesso al beneficio ai professionisti iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con l'esclusione dei titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dei titolari di pensione, e, dall'altro, aumentando il numero di coloro che possono accedere al beneficio grazie all'abolizione del divieto di cumulo tra il beneficio e la pensione, di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. Sul punto segnala la recente pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, che ha dato attuazione alle disposizioni in esame.
  Dopo aver segnalato che l'articolo 79 estende dal 30 aprile al 15 giugno 2020 il periodo di validità delle abilitazioni del personale addetto al servizio elettrico, osserva che l'articolo 80, modificando l'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020, aumenta a cinque mesi la preclusione per il datore di lavoro della possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e dispone per il medesimo periodo la sospensione anche delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (comma 1, lettera a)). La norma, inoltre, introduce la possibilità di revocare l'eventuale recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente il datore di lavoro faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, con il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni.
  L'articolo 81 dispone la proroga fino al 15 giugno 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, nonché la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale.
  Passa quindi – sebbene l'istituto sia configurato in modo tale da rientrare solo marginalmente nelle competenze della Commissione lavoro – all'articolo 82, che introduce il Reddito di emergenza (Rem) a favore dei nuclei familiari, in possesso di specifici requisiti, in situazione di difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria ed esclusi dalla percezione di altri benefici economici previsti dalla normativa vigente. Il beneficio è erogato in due quote, di ammontare da un minimo di 400 euro a un massimo, sulla base di una specifica scala di equivalenza, di 800 euro, incrementati fino a 841 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente in stato di disabilità grave o di non autosufficienza.
  L'articolo 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o delle condizioni di salute, e ne disciplina le modalità di svolgimento, anche ricorrendo ai servizi territoriali dell'INAIL, che si avvalgono dei propri medici del lavoro (commi 1 e 2). Segnalo che sulla base del comma 3, l'eventuale accertamento dell'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. Contestualmente, l'INAIL è autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a ventinove anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (comma 4).
  Segnala che l'articolo 84 dispone: l'erogazione anche nel mese di aprile 2020 dell'indennità di 600 euro già erogata per il mese di marzo in base agli articoli 27, 28, 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, dei lavoratori autonomi iscritti Pag. 214all'INPS, dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, (commi 1, 4, 5); l'erogazione di una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, nonché ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dell'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori dipendenti stagionali, compresi i lavoratori in somministrazione, del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, (commi 2, 3, 6); l'erogazione di un'indennità di 500 euro per il mese di aprile 2020 agli operai agricoli a tempo determinato che hanno beneficiato già nel mese di marzo dell'indennità di 600 euro prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma 7); l'erogazione per i mesi di aprile e di maggio 2020 di un'indennità di 600 euro mensili ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli incaricati alle vendite a domicilio, in presenza di specifiche condizioni indicate dalla norma (commi 8 e 9); l'erogazione di un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con requisiti definiti dalla norma (commi 10 e 11). Anche con riferimento all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame, segnala la recente pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020.
  L'articolo 85 dispone l'erogazione per i mesi di aprile e maggio 2020 di un'indennità mensile, pari a 500 euro, ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
  Rileva che l'articolo 86 dispone, come il precedente articolo 75, il divieto di cumulo tra le indennità previste dagli articoli 84, 85, 78 e 98, al contrario cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
  L'articolo 87 proroga fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di accedere alla mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1o dicembre 2017-31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.
  Passa all'articolo 88, che dispone l'istituzione, presso l'ANPAL, del Fondo Nuove Competenze, destinato al finanziamento di specifici percorsi formativi, realizzati nell'ambito di misure di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. Le risorse del Fondo sono a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO e possono essere integrate da quelle dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo, dei Fondi Paritetici Interprofessionali Pag. 215nonché del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
  Osserva che l'articolo 90 riconosce, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, il diritto dei lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio minore di quattordici anni, di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 91 dispone in ordine allo svolgimento con modalità a distanza delle attività didattiche dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché alla conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo, fa presente che l'articolo 92 proroga di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 30 aprile 2020.
  Passa all'articolo 93, che prevede, in via transitoria, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  L'articolo 94 consente ai percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, di NASpI e DIS-COLL nonché di Reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a trenta giorni, rinnovabili per ulteriori trenta giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefìci percepiti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. La norma, inoltre, limita esplicitamente al 31 luglio 2020 l'applicazione anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane della previsione in base alla quale, con specifico riguardo alle attività agricole, talune prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
  L'articolo 95 autorizza l'INAIL a promuovere interventi straordinari a favore delle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio. L'articolo 96 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro a noleggiare autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, in deroga alla normativa vigente in materia di limiti di spesa e di obbligo di approvvigionamento tramite la Consip S.p.A. L'articolo 97 introduce modifiche alla disciplina relativa alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, riguardanti le modalità di erogazione e il privilegio del Fondo anche sul patrimonio degli eventuali condebitori solidali con il datore di lavoro.
  L'articolo 98, per il settore dello sport, prevede: l'erogazione un'indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e di maggio 2020 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. La norma, inoltre, prevede l'erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità prevista per il mese di marzo, sulla base dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, per un periodo massimo di nove settimane.
  L'articolo 99 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, con il compito di verificare gli effetti sul mercato Pag. 216del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate e di elaborare efficaci strategie occupazionali. L'articolo 100 consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi direttamente, in via eccezionale, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.
  Gli articoli 101 e 102 dispongono l'innalzamento per il 2020 dei limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, previsti dalla normativa vigente, rispettivamente, per l'INPS e per l'INAIL.
  Passa all'articolo 103, in base al quale i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. La domanda deve riguardare soggetti già presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 (comma 1). La norma, inoltre, dispone che i cittadini stranieri, presenti sul territorio nazionale alla medesima data dell'8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Essi devono aver svolto comprovata attività di lavoro, nei settori dell'agricoltura, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico, antecedentemente al 31 ottobre 2019. Il permesso di soggiorno temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se, prima della sua scadenza, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa (commi 2 e 3). La retribuzione non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 4). Le istanze presentate dai datori di lavoro sono subordinate al pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, mentre quelle presentate dai lavoratori sono subordinate al pagamento di 130 euro a titolo di contributo. La norma prevede, inoltre, il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale (comma 7). Infine, sono previste limitazioni della platea dei datori di lavoro abilitati alla presentazione delle istanze e di quella dei lavoratori che possono essere regolarizzati (commi 8, 9 e 10). La norma dispone anche la sospensione, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, dei procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare, a eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa (commi 11, 12 e 13). Segnala, quindi, la previsione in base alla quale le Amministrazioni dello Stato competenti e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Si prevede anche la possibilità per il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, di avvalersi del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana (comma 20). Inoltre, per una rapida definizione delle procedure, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro Pag. 217a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione (comma 23). La norma dispone anche l'innalzamento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi (comma 24). Infine, sono disposte specifiche autorizzazioni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione, nonché per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (comma 25).
  Dopo aver ricordato che il Titolo IV reca misure per la disabilità e la famiglia, passa al Titolo V, che reca misure riguardanti gli enti territoriali.
  In particolare, segnala che l'articolo 109, che introduce modifiche alla disciplina dell'erogazione di assistenza domiciliare, recata dall'articolo 48 del decreto-legge n. 18 del 2020, in relazione all'erogazione di prestazioni individuali domiciliari a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni e semiresidenziali, fa salva la possibilità dei gestori di tali servizi di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi.
  Passando al Titolo VI, che reca misure fiscali, ricorda che l'articolo 120 introduce un credito di imposta in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.
  Segnala, altresì, che l'articolo 125 introduce un credito di imposta in favore di soggetti esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Gli articoli 126 e 127 prorogano i termini della ripresa della riscossione e dei versamenti, sospesi dai decreti-legge n. 18 del 2020 e n. 23 del 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali.
  L'articolo 128 dispone che, per il 2020, il bonus di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1o luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale credito, pertanto, è riconosciuto anche nei periodi di godimento di ammortizzatori sociali, ma è parametrato alla retribuzione in precedenza percepita (comma 1). Inoltre, la norma dispone che il bonus di 80 euro sia accreditato al Pag. 218lavoratore dal sostituto di imposta con la prima retribuzione utile al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali (comma 2).
  L'articolo 150 introduce disposizioni riguardanti le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro, in quanto sostituto di imposta, a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento. In particolare, la norma prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto, non al lordo, della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, dell'articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
  Segnala, altresì, che l'articolo 152 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
  Rileva quindi che l'articolo 159 estende, con riferimento al periodo d'imposta 2019, ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati la possibilità di avvalersi del modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Come si legge nella relazione di accompagnamento, la norma è volta a evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale per l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli a causa della gravità della crisi in atto.
  Dopo aver ricordato che il Titolo VII reca disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio, passa al Titolo VIII, che reca specifiche misure di settore.
  In particolare, segnala che l'articolo 192 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2019, termine entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  L'articolo 193 dispone l'accreditamento presso l'INPGI della copertura figurativa correlata alla cassa integrazione in deroga per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI medesimo, erogata dall'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Con riferimento al settore aereo, segnala che l'articolo 198 dispone l'istituzione di un Fondo per la compensazione dei danni nel settore aereo, il cui utilizzo è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con Pag. 219base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  Con riferimento al settore portuale, l'articolo 199 prevede, al comma 7, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi da parte delle Autorità portuali, tra i quali l'erogazione al soggetto fornitore di lavoro portuale di un contributo, cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) e nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 60 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID –19, nonché la proroga della durata delle autorizzazioni alla fornitura del lavoro portuale temporaneo.
  Segnala quindi che l'articolo 203 condiziona il rilascio di concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale all'applicazione ai dipendenti dei vettori aerei e delle imprese che operano sul territorio italiano, nonché di terzi utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività, di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I proventi delle sanzioni previste per l'inosservanza di tale obbligo sono destinati, nella misura dell'80 per cento, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e, per il restante 20 per cento, al finanziamento delle attività dell'ENAC. Al medesimo Fondo di solidarietà l'articolo 204 destina, a decorrere dal 1o luglio 2021, il 50 per cento delle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, con il conseguente dimezzamento dalla medesima data delle risorse che, a legislazione vigente, sono assegnate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.
  Segnala, ancora, che l'articolo 208 reca disposizioni per il rilancio del trasporto ferroviario, stabilendo la proroga al 2020 del finanziamento destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.
  Rileva che l'articolo 209 dispone, al comma 1, l'istituzione di un Fondo per garantire la sicurezza sanitaria ai dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale e, al comma 2, finanziamenti per assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.
  Con riferimento al settore della giustizia, segnala che l'articolo 219 dispone, tra l'altro, l'incremento delle risorse per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni (comma 3).
  Per quanto riguarda il settore dell'istruzione, segnala che l'articolo 230 dispone, al comma 1, l'aumento del numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. Pertanto, fermo restando il limite annuale fissato dalla norma, la disposizione in esame consente Pag. 220di effettuare le immissioni in ruolo anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023. Analogamente, il comma 2 dispone l'incremento del numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017. Pertanto, fermo restando il limite annuale, la norma consente l'immissione in ruolo anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.
  Segnala quindi che all'articolo 238, riguardante un piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca, si prevede l'autorizzazione all'assunzione di ricercatori, a decorrere dal 2021, da parte delle università e degli enti di ricerca.
  Segnala, altresì, che l'articolo 240 dispone l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, di una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica e ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica, a cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. Conseguentemente, è rideterminato il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
  Il decreto-legge introduce anche disposizioni volte ad accelerare le procedure concorsuali. In particolare, gli articoli 247, 248 e 249 introducono una disciplina sperimentale per le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale, da bandire o già bandite, ma non ancora iniziate o in relazione alle quali è stata svolta una sola prova. In particolare, le norme prevedono le modalità per l'individuazione di strutture disponibili, lo svolgimento delle prove orali in videoconferenza nonché procedure telematiche per le domande di partecipazione, per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, per la correzione delle prove. Segnala che, sulla base del comma 8 dell'articolo 247, il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità in esame, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni. Infine, sulla base del comma 11 del medesimo articolo 247, alle procedure concorsuali non si applica la riserva dei posti che le amministrazioni possono destinare al personale interno.
  Gli articoli da 250 a 262 introducono disposizioni specifiche per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese di concorsi e esami di abilitazione. Tali disposizioni riguardano: la Scuola nazionale dell'Amministrazione e gli enti pubblici di ricerca (articolo 250); il Ministero della salute (articolo 251); il Ministero della giustizia, autorizzato, tra l'altro, ad assumere, nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di mille unità di personale amministrativo non dirigenziale di area I1/F1 (articoli 252 e 255); i magistrati ordinari e ausiliari di Corte d'appello (articolo 253 e 256); i notai e gli avvocati (articolo 254); la Corte dei conti (articolo 257); il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, autorizzato all'assunzione eccezionale di venticinque medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1o giugno 2020 (articolo 258); le Forze armate, le Forze di polizia e ancora il Corpo nazionale di vigili del fuoco (articolo 259 e 260); la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, autorizzata a indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi Pag. 221pubblici, trenta unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile (articolo 261); il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzato ad assumere cinquantasei unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 (articolo 262).
  Osserva, infine, che l'articolo 263 introduce disposizioni per disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Queste, in particolare, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. A tal fine, esse sono tenute a assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
  Gli articoli 265 e 266 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la relatrice per la sintesi delle parti di competenza del provvedimento, ritiene inopportuno che la Commissione esprima il suo parere sul testo originario del decreto-legge e, comunque, prima che, in sede referente, siano stati chiariti gli orientamenti della maggioranza e del Governo sulle proposte di modifica avanzate dalle opposizioni. Infatti, l'estrema complessità del decreto-legge, il quale reca numerose disposizioni che, direttamente o indirettamente, sono riconducibili alle competenze della XI Commissione, e l'elevato numero delle proposte emendative presentate, che la Commissione di merito non ha ancora iniziato a esaminare, inducono a ritenere che il testo subirà importanti modificazioni, che la Commissione lavoro dovrebbe essere messa in condizione di valutare. Propone, pertanto, di rinviare l'espressione del parere di competenza almeno di una settimana, in modo da poter verificare quali sono i temi su cui si concentrerà il dibattito tra i gruppi di maggioranza e di opposizione, così che se ne possa tenere conto anche ai fini del parere che la Commissione dovrà esprimere.

  Paolo ZANGRILLO (FI) si dichiara d'accordo con la collega Murelli sull'opportunità di esprimere il parere sul testo del decreto-legge come modificato dalla Commissione di merito e, in ogni caso, dopo che saranno note le valutazioni della maggioranza e del Governo sugli emendamenti presentati dalle opposizioni. Fa presente, infatti, che il gruppo Forza Italia, al momento, si esprimerebbe contro il provvedimento, nel testo attuale. Al contrario, tale posizione potrebbe essere rivista alla luce di eventuali modifiche che la Commissione di merito ritenesse di apportare, anche recependo i contributi delle opposizioni.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) ritiene condivisibile la proposta dei colleghi, purché il rinvio dell'espressione del parere non vada oltre la prossima settimana, per non rischiare di doversi esprimere a ridosso dell'inizio della discussione dell'Assemblea, riducendo significativamente l'utilità del parere.

  Debora SERRACCHIANI (PD), relatrice, ritiene di poter accogliere la proposta di rinviare l'espressione del parere, a condizione che il rinvio non vada oltre la prossima settimana, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori parlamentari.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che il parere reso sul testo originario del provvedimento serve a orientare il lavoro della Commissione di merito nell'esame delle proposte emendative. Viceversa, aspettare che la Commissione bilancio concluda l'esame in sede referente rischia di ridurre notevolmente la portata del parere espresso dalla XI Commissione, costretta, oltre tutto, a esprimersi in tempi ristretti, prima dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Pag. 222

  Debora SERRACCHIANI (PD), relatrice, constatato l'orientamento espresso dai gruppi, propone di rinviare al massimo a mercoledì della prossima settimana l'espressione del parere, in modo da procedere alle necessarie interlocuzioni tra maggioranza e opposizioni, per la ricerca di formulazioni della proposta di parere il più possibile condivise.

  Andrea GIACCONE, presidente, constatato l'orientamento dei gruppi emerso dal dibattito e preso atto della proposta formulata dalla relatrice, ritiene che si possa modificare l'organizzazione dei lavori stabilita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 4 giugno, rinviando ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento e l'espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

  La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

  La seduta comincia alle 15.25.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.

5-04120: De Lorenzo: Iniziative per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (CE).

  Rina DE LORENZO (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intenda assumere per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise, il cui licenziamento era stato annunciato dalla multinazionale americana.

  Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rina DE LORENZO (M5S) ringrazia il sottosegretario per avere fornito informazioni rassicuranti sul futuro dei centonovanta dipendenti dello stabilimento di Marcianise. La prospettiva di accesso alla cassa integrazione e, soprattutto, a percorsi di formazione finalizzati alla ricollocazione dà speranza e testimonia l'impegno del Governo per garantire un lavoro stabile ai lavoratori di un territorio già duramente provato dalla crisi in atto.

5-04121 Rizzetto: Accelerazione delle procedure di certificazione dei dispositivi di protezione individuale da parte dell'INAIL.

  Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intenda assumere per accelerare le procedure di certificazione dei dispositivi di protezione individuale, alla luce dei ritardi dell'INAIL che stanno bloccando la commercializzazione di milioni di pezzi importati, bloccati presso gli uffici doganali, con grave danno degli imprenditori.

Pag. 223

  Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando il sottosegretario, rileva che le iniziative del Governo rischiano di risultare inefficaci, considerato anche il gran numero di presidi fuori norma in commercio. Premesso che l'INAIL ha profuso ogni sforzo per fare fronte al compito affidatogli, rileva che l'esiguo numero di soggetti abilitati alla validazione dei dispositivi di protezione individuale rischia di vanificare qualsiasi iniziativa, se il Governo non semplifica la disciplina attualmente in vigore.

5-04122 Serracchiani: Iniziative volte a superare la presente situazione di difficoltà gestionale dell'ANPAL.

  Debora SERRACCHIANI (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante, come numerose altre a cui il Governo ha già dato risposta, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). In questa occasione, in particolare, il quesito è volto a conoscere dal Governo le iniziative che intenda assumere nei confronti del vertice dell'Agenzia, alla luce della terza bocciatura del piano industriale proposto dal presidente Parisi e della mancata stabilizzazione del personale precario, pur prevista dalla legge.

  Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Debora SERRACCHIANI (PD), pur ringraziando il sottosegretario, non può dichiararsi soddisfatta della sua risposta. I dati forniti, infatti, non giustificano l'inerzia che caratterizza il vertice dell'ANPAL, in un momento in cui, al contrario, l'Agenzia dovrebbe essere il fulcro di un'azione energica, volta a ridurre il più possibile i danni che l'emergenza sanitaria sta infliggendo al mercato del lavoro. Auspica, pertanto, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eserciti fino in fondo il suo potere di vigilanza sull'Agenzia, adoperandosi perché sia superata l'attuale fase di stallo e individuando nuovi organi di vertice, finalmente credibili e in grado di adoperarsi con energia e competenza nell'esercizio delle fondamentali funzioni attribuite all'ANPAL.

5-04123 Murelli: Tutela della situazione occupazionale dei dipendenti dello stabilimento Zalando di Stradella.

  Elena LUCCHINI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, volto a sapere dal Governo se intenda attivarsi per impedire il licenziamento dei dipendenti della società Zalando che non intendano trasferirsi dallo stabilimento di Stradella, in provincia di Pavia, a quello di Nogarole Rocca, in provincia di Verona, sede nella quale l'azienda intende concentrare le sue attività.

  Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Elena LUCCHINI (LEGA), pur ringraziando il sottosegretario, non può ritenersi soddisfatta della sua risposta, che non dimostra, a suo avviso, l'attenzione necessaria da parte del Governo per una situazione che rischia di aggravare la difficoltà in cui versa il territorio dell'Oltrepò pavese, già duramente colpito dalla crisi economica. Non ritiene, infatti, utile scaricare ogni responsabilità sulla Regione Lombardia, laddove solo il Governo potrebbe intervenire pretendendo dall'azienda l'applicazione dalla sospensione dei licenziamenti prevista sia dal decreto-legge «Cura Italia», sia dal decreto-legge «Rilancio».

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5-04124 D'Alessandro: Dichiarazioni del presidente dell'INPS in merito ai comportamenti di alcuni imprenditori.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intende assumere nei confronti del presidente dell'INPS, che ha espresso opinioni, a suo avviso, diffamatorie verso gli imprenditori italiani, definendoli pigri e opportunisti.

  Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Camillo D'ALESSANDRO (IV) ringrazia il sottosegretario, pur non condividendo la sua risposta. Infatti, i dati forniti, riguardanti il numero di imprenditori che, in occasione dell'emergenza sanitaria, avrebbero avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale pur non avendone diritto, sia pure interessanti, non hanno attinenza con la sua richiesta. In ogni caso, quanto accaduto dovrebbe essere di insegnamento per coloro che ricoprono incarichi di vertice in enti che svolgono ruoli estremamente delicati. Rivendica, pertanto, il diritto della sua forza politica di chiedere al Governo chiarimenti e di pretendere che il Ministero vigilante esiga dai vertici dell'INPS e degli altri istituti soggetti al suo controllo una maggiore ponderazione nell'espressione delle proprie opinioni.

  Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.05.

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