CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

  Andrea VALLASCAS (M5S), relatore, fa presente che trasmetterà in via informale ai gruppi già nella giornata odierna una bozza di proposta di parere, in vista della deliberazione di competenza della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame da altra seduta

  La seduta termina alle 13.50

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.50.

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DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, espone sommariamente i contenuti del provvedimento in titolo, relativamente ai profili di competenza della X Commissione. La X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, rileva, anzitutto che l'articolo 24 – nell'ambito del Titolo II, Capo I – prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 (mentre rimane fermo il versamento dell'acconto), né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica, in base al comunicato stampa del MIBACT del 14 maggio 2020, anche al settore culturale. Si segnalano come di interesse anche le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, recate dall'articolo 26, nonché l'articolo 27, che consente a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Si segnala quindi l'articolo 28, che prevede un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
   Per quanto concerne poi l'ambito di più stretta competenza della Commissione, si segnalano, sempre nell'ambito del Titolo II, Capo I, diverse misure di sostegno alle imprese e all'economia, tra cui, anzitutto, l'articolo 30, che prevede, nell'ambito di misure in materia di energia, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA – operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema». Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa. Si rileva, quindi, che l'articolo 31, al comma 1, incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito. Si osserva poi che l'articolo 35 prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli Pag. 197indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea. Per le predette finalità è istituita – nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 – una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020. Sempre nell'ambito di più stretta competenza della Commissione si segnalano poi molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative. In particolare, all'articolo 38: si rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura «Smart&Start Italia», destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup; sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; si rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital; si interviene anche sotto il profilo fiscale, in particolare sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; si proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese; si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative; viene integrata la disciplina agevolativa delle startup innovative prevedendo incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative; si istituisce presso il MISE, un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund». All'articolo 39 si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale, mentre l'articolo 40 reca misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19. L'articolo 41 introduce misure a sostegno del meccanismo dei «Certificati bianchi». In proposito, vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica. Vengono inoltre introdotte disposizioni per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1o gennaio 2019. L'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. L'articolo 43 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di Pag. 198100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Di un certo interesse per la Commissione appare poi l'articolo 45, che reca interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni. Si segnala quindi l'articolo 48 – commi 1 e 5 – che reca misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione, autorizzando, in particolare, al comma 5, la spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna. L'articolo 49 poi autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive con sede a Torino. L'articolo 51 proroga di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. L'articolo 52 dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nel 2020. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Sempre nell'ambito del Titolo II, al Capo II, relativo al regime quadro aiuti, l'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. Gli articoli da 54 a 60 intervengono in materia di aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti, aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. L'articolo 61 stabilisce disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60, mentre l'articolo 62 reca norme in materia di disposizioni finanziarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 54 a 61. L'articolo 63 dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary framework) – soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto-legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR». La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti, adeguamento e modifiche al registri nazionale aiuti di Pag. 199Stato e ai registri aiuti di Stato Sian e SIPA. L'articolo 64 dispone, infine, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal Temporary Framework della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali. Nell'ambito del Titolo III, recante misure in favore dei lavoratori, al Capo I, si segnala, tra le misure di interesse, l'articolo 79, che reca modifiche all'articolo 45 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, nonché, al Capo II del medesimo Titolo III, l'articolo 84, che prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Rivestono poi un certo interesse alcune misure fiscali, nell'ambito del Titolo VI, tra cui, anzitutto, quelle recate dall'articolo 119, che prevedono il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica, nonché quelle previste all'articolo 120, che prevedono un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico. In tale contesto, si segnalano poi gli articoli 123 e 124 – in tema di definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise e in tema di riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 – nonché l'articolo 133, che prevede il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosidetta sugar tax. Di un certo interesse appare poi, in tema di turismo, l'articolo 176 – nell'ambito del Titolo VIII, Capo I – che prevede la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020, utilizzabile dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (Tax credit vacanze). Tra le misure di interesse, si segnala poi l'articolo 177 che prevede l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nell'ambito di più stretta competenza della Commissione, si segnalano poi una serie di interventi in materia di turismo, tra cui, anzitutto, sempre nell'ambito del Titolo VIII, Capo I, l'articolo 178, che istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive; si consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. L'articolo 179 poi istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. L'articolo 182 istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Sempre nell'ambito del titolo VIII, al Capo IX, recante misure in materia di università e ricerca, si segnala il comma 7 dell'articolo 238, che prevede l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione Pag. 200internazionale. Nell'ambito del titolo VIII, al Capo XI, relativo agli interventi per il Sud, si segnala, tra le misure di interesse, l'articolo 244, che introduce una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19. Si segnala, infine, che l'articolo 245 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa «Resto al Sud», a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19.
  Si dichiara, infine, disponibile ad ascoltare eventuali suggerimenti ed osservazioni da parte dei gruppi, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere il più possibile condivisa.

  Luca SQUERI (FI), nell'auspicare un ampio confronto tra i gruppi sul provvedimento, si chiede se non sia opportuno destinare al dibattito le sedute della settimana corrente, eventualmente rinviando l'espressione del parere alla prossima settimana.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA) auspica che la relatrice possa trasmettere quanto prima ai gruppi la sua proposta di parere, al fine di avviare un proficuo confronto sui temi in discussione.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, si riserva di trasmettere informalmente ai gruppi, già nella giornata di oggi, una prima bozza della sua proposta di parere, al fine di consentire agli stessi gruppi di approfondire le diverse questioni in gioco.

  Gianluca BENAMATI (PD), tenuto conto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, giudica opportuno concludere l’iter quanto prima, anche nella prospettiva di formulare utili osservazioni e suggerimenti alla Commissione in sede referente. Ritiene auspicabile, pertanto, che, qualora ve ne siano le condizioni, l'espressione del parere abbia luogo già nella seduta di domani.

  Luca SQUERI (FI), pur giudicando preferibile disporre di maggior tempo per la conclusione dell’iter, alla luce di quanto emerso dal dibattito odierno e della disponibilità della relatrice, ritiene non vi siano particolari ostacoli all'espressione del parere della Commissione già nella giornata di domani.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa notare che nella giornata di domani, alla luce di quanto emergerà dal dibattito, sarà possibile valutare se sia il caso di procedere da subito all'espressione del parere oppure se sia preferibile rinviare alla prossima settimana.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019.
COM(2020)164 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Pag. 201

  Diego ZARDINI (PD), relatore, espone sommariamente i contenuti del provvedimento in titolo. Con la seduta odierna la Commissione avvia l'esame di un documento di estrema importanza. Si tratta della trentottesima relazione annuale sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di Paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 (COM(2012)164) con la quale la Commissione europea valuta l'efficacia delle misure recentemente adottate dall'UE nel contrastare le pratiche commerciali internazionali sleali. L'esame del documento può aiutare a rimediare ad un difetto che da troppo tempo caratterizza il dibattito pubblico nel nostro Paese che, a seconda delle posizioni, sembra ignorare i problemi che vengono qui esaminati ovvero li affronta in termini superficiali e strumentali.Gli elementi di informazione e i dati che la relazione in esame offre consentono di guardare a questi temi con maggiore cognizione di causa, partendo dall'assunto che stiamo parlando di questioni che rivestono la massima importanza per il sistema economico italiano che per la sua vocazione manufatturiera, propria di una economia di trasformazione, ha una naturale propensione all'apertura con l'estero e la necessità di stretti rapporti di integrazione commerciale con i Paesi fornitori di materie prime e semilavorati e con i Paesi di sbocco delle produzioni nazionali. Il tema assume particolare urgenza nell'attuale contesto, contrassegnato dall'impatto gravissimo sul piano produttivo e sociale della pandemia Covid-19, che rischia di pregiudicare le prospettive di ripresa di una parte consistente dell'apparato produttivo europeo e nazionale, specie se si dovessero affrontare, oltre al crollo della domanda globale e al blocco delle attività, anche l'ulteriore aggravante di comportamenti scorretti da parte di altri sistemi economici poco propensi a rispettare le regole del fair trade. Si tratta, quindi, di tematiche che meritano una attenzione di gran lunga maggiore di quella che è stata sino ad oggi dedicata anche per individuare, sia pure nell'ambito del quadro di regole delineato dall'UE, una specifica strategia nazionale che consenta di sostenere la ripresa anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema economico italiano di fronteggiare la concorrenza a livello globale. Fa presente che l'Unione europea si è costantemente contraddistinta per un orientamento largamente favorevole alla liberalizzazione degli scambi e alla abolizione, o quanto meno alla riduzione, di dazi e barriere alla libera circolazione delle merci e dei servizi. D'altra parte, il processo di integrazione europea trae origine, oltre che dall'obiettivo di sanare le ferite e superare le terribili ferite del secondo conflitto mondiale, dall'obiettivo di realizzare un mercato interno senza frontiere, condizione fondamentale per promuovere la crescita delle economie europee. Né l'UE ha ingaggiato, sia nell'ambito delle sedi internazionali, a partire dal WTO, che nei rapporti bilaterali, battaglie contro uno più partner, come invece è avvenuto anche recentemente per la scelta di alcuni Paesi, a partire dagli Stati uniti, di privilegiare, anche ricorrendo a misure unilaterali, le produzioni nazionali in presenza di uno squilibrio della bilancia commerciale. L'Unione europea ha tradizionalmente favorito un sistema commerciale internazionale aperto ed equo, con l'obiettivo di garantire l'integrazione di tutti i Paesi nell'economia mondiale. Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (WTO), l'UE si è tradizionalmente mossa nel senso di promuovere un quadro multilaterale per i negoziati commerciali; negli anni più recenti si sono tuttavia rafforzate alcune tendenze che hanno significativamente mutato gli scenari e il clima entro cui l'Unione europea è chiamata a muoversi. In particolare, il sostanziale stallo registratosi nel ciclo di Doha e il fatto che altri partner commerciali tendano a privilegiare una prospettiva bilaterale degli accordi, hanno indotto la stessa Unione europea a riconsiderare in parte la propria strategia e a tornare ai negoziati regionali e bilaterali al fine di trovare modi alternativi per garantire un migliore accesso ai mercati dei Paesi terzi. Pag. 202Conseguentemente, l'Unione europea ha avviato una fase caratterizzata dalla stipula di accordi di libero scambio (ALS) che vanno al di là dei tagli tariffari e degli scambi di merci, tra cui il più importante è sicuramente l'accordo commerciale globale EU-Canada (CETA), applicato provvisoriamente dal mese di settembre 2017. Più recentemente, il 1o febbraio 2019 è entrato in vigore un accordo di libero scambio con il Giappone. Mentre i negoziati con gli Stati Uniti sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) sono stati sospesi, l'Unione europea sta svolgendo negoziati con altri partner importanti dell'Estremo Oriente. Occorre considerare che un peso rilevante nella supremazia che tuttora, con non poche difficoltà, l'Unione europea nel suo complesso riveste come la più grande economia del mondo, con circa il 20 per cento del prodotto interno lordo (PIL) globale, è rivestito dalla intensità degli scambi che contraddistingue il sistema economico del nostro continente, sia sul versante delle importazioni che sullo quello delle esportazioni. L'Unione europea si colloca, a livello mondiale, insieme alla Cina, al vertice della graduatoria come maggiore esportatore e importatore (dopo gli Stati Uniti) di beni e il primo attore negli scambi di servizi. In base ai dati pubblicati da Eurostat, nel 2018 l'UE-28 ha conseguito un volume di esportazioni di circa 2.900 miliardi di euro e di importazioni di circa 2.700 miliardi di euro di beni e servizi. La forza e la capacità di competere delle economie europee sono confermate dalle ingenti dimensioni del surplus dell'Unione europea nella bilancia commerciale, per oltre 250 miliardi di euro nel 2018. Tale posizione è tuttavia sempre più a rischio: le previsioni della stessa Unione europea per i prossimi decenni evidenziano un trend contrassegnato dalla progressiva perdita di peso di fronte al maggiore dinamismo di altre aree economiche che registrano assai più elevati tassi di crescita. Stati Uniti (con il 15,2 per cento del totale degli scambi di merci extra-UE) e Cina (con il 13,8 per cento) sono i principali partner commerciali dell'UE-27, seguiti dalla Svizzera (257 miliardi di euro, 6,3 per cento), Russia (232 miliardi di euro, 5,7 per cento), Turchia (138 miliardi di euro, 3,4 per cento) e Giappone (124 miliardi di euro, 3 per cento). In questo scenario l'Italia è tra i Paesi che più hanno patito l'accentuazione della competizione a livello globale, in considerazione delle dimensioni medie più ridotte delle sue imprese e della maggiore incidenza, nelle specializzazioni merceologiche, di comparti più esposti alla concorrenza dei cd new comers. Nel decennio tra il 2008 e il 2018, per quanto concerne la collocazione dei diversi Paesi negli scambi internazionali, l'Italia ha perso due posizioni, passando dall'ottava alla decima posizione mentre sono rimaste sostanzialmente stabili le posizioni di Giappone, Francia, Gran Bretagna e Olanda (la Germania subisce un limitato arretramento). Per quanto concerne i flussi di scambi, pur risultando ancora nettamente prevalente l'interscambio con i Paesi partner dell'UE, anche l'Italia ha registrato negli anni più recenti una costante intensificazione dei rapporti con la Cina. Accanto alla stipula di accordi di partnership commerciale con alcuni Paesi, l'Unione europea negli anni più recenti ha cercato di resistere e poi di reagire di fronte ai comportamenti e alle pratiche di altri Paesi, assai più spregiudicati nel difendere anche in maniera sleale le proprie economie, vedendosi limitate le occasioni di crescita delle proprie esportazioni in mercati interessanti per le prospettive di sviluppo, quali, in particolare, quelli di alcune delle cosiddette economie emergenti. Conseguentemente, l'Unione europea è stata indotta a modificare parzialmente il proprio approccio assumendo un atteggiamento più critico nei confronti di alcuni partner commerciali proprio alla luce dei vistosi effetti negativi provocati dalla accentuazione della concorrenza a livello globale, con particolare riguardo ad alcuni comparti (si veda, ad esempio, il settore siderurgico). Anche sulla base delle sollecitazioni dei Paesi membri a maggiore vocazione manufatturiera, tra cui l'Italia, la Commissione europea ha dovuto quindi fare ricorso, senza Pag. 203mettere in discussione le regole portanti del libero commercio, a specifici strumenti di difesa commerciale (Trade Defence Instruments – TDI) finalizzati a proteggere il sistema produttivo dell'UE dai rischi derivanti da talune pratiche commerciali sleali messe in atto da concorrenti particolarmente agguerriti, in particolare attraverso il ricorso a dumping e/o sovvenzioni a favore di proprie imprese, ovvero avvalendosi del vantaggio derivante dal mancato rispetto di standard equiparabili a quelli applicati in ambito europeo per quanto concerne il trattamento della manodopera ovvero i vincoli ambientali. Le misure adottate con una specifica disciplina tra il 2015 e il 2016 riguardano le pratiche dumping e le sovvenzioni di base. In particolare, la nuova metodologia recentemente introdotta dal regolamento (UE) 2017/2321 per calcolare i margini di dumping delle importazioni da Paesi terzi membri del WTO in presenza di forti distorsioni del mercato o di un'influenza penetrante dello Stato sull'economia prevede: l'eliminazione della precedente distinzione tra economie di mercato e non di mercato nel calcolo del dumping (si distingue solamente tra Paesi membri e non membri del WTO: la Cina ancora non ne fa parte); la dimostrazione, da parte della Commissione europea, di «distorsioni di mercato significative» tra il prezzo di vendita di un prodotto e il relativo costo di produzione; la considerazione delle norme sociali e ambientali nell'individuare situazioni di dumping; l'elaborazione, da parte della Commissione europea, di relazioni specifiche su Paesi o settori descrivendone le distorsioni. In linea con le pratiche vigenti, spetterà alle imprese dell'UE presentare denunce, ma esse potranno avvalersi delle relazioni della Commissione per sostenere le loro argomentazioni. Infine, il regolamento (UE) 2018/825, che ha introdotto una modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale, ha, tra l'altro, confermato la permanenza della cosiddetta regola del dazio inferiore (che alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, avrebbero voluto sopprimere) che consente alla Commissione di istituire i dazi a un livello inferiore al margine di dumping se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato ai prodotti dell'UE, consentendo, tuttavia, un suo eventuale adeguamento per imporre dazi più elevati in presenza di distorsioni relative ai prezzi delle materie prime e dell'energia. Le misure di salvaguardia si riferiscono a situazioni in cui un settore sia interessato da un aumento recente, netto e repentino delle importazioni dovuto a sviluppi imprevisti. Esse in pratica possono essere attivate in presenza di un grave danno alle imprese dell'UE derivante da distorsioni del mercato, come quelle causate da flussi anomali di importazioni, e hanno quindi l'obiettivo di dare al settore interessato il tempo necessario per adeguarsi e ristrutturarsi. Il documento in esame fa, quindi, il punto sulle misure adottate e sulle eventuali ulteriori iniziative che potrebbero essere messe in campo anche sulla base dell'esperienza maturata. In linea generale, nella valutazione della Commissione, le misure di difesa commerciale adottate negli scorsi anni dall'Unione europea si sono dimostrate efficaci nel ridurre le pratiche commerciali sleali a livello internazionale. La relazione si concentra, in particolare, sulle seguenti questioni: l'importanza di un costante e puntuale monitoraggio sulla efficacia degli strumenti di difesa commerciale posti in essere attraverso un'intensa attività di inchiesta, di verifica e di riesame delle misure in vigore; una particolare attenzione per garantire una puntuale e sistematica applicazione delle misure, in primo luogo attraverso un'intensa attività antielusione; la valutazione, sulla base degli esiti del lavoro di monitoraggio e implementazione, della opportunità di ricorrere a nuove misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia. Dalla relazione della Commissione europea risulta che, nel 2019, la Commissione ha aumentato notevolmente il numero delle inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia per difendere l'economia e l'industria europea da importazioni sleali. Alla fine del 2019 erano in vigore 140 misure, il 5 per cento in più rispetto al 2018: 121 di antidumping, 16 antisovvenzioni e 3 misure di salvaguardia. La maggior parte delle misure riguardano le importazioni da Pag. 204Cina (93), Russia (10), India (7) e Stati Uniti (6). Nel 2019, l'attività d'inchiesta è cresciuta rispetto al livello già elevato del 2018. Il lavoro è consistito in numerose nuove inchieste nel quadro della nuova serie di norme sugli strumenti di difesa commerciale e in un numero ancora maggiore di inchieste di riesame gestite. Alla fine del 2019 erano in corso 43 inchieste, oltre a 2 inchieste relative a restituzioni riguardanti 66 diverse domande di restituzione presentate da importatori. Per quanto riguarda le inchieste antidumping e antisovvenzioni, nel 2019 la Commissione ha avviato 16 nuove inchieste (di cui 11 procedimenti antidumping e 5 antisovvenzioni). Al contempo ha istituito dazi provvisori in 5 procedimenti, mentre in 7 casi l'inchiesta si è conclusa con l'istituzione di dazi definitivi. Cinque inchieste si sono concluse senza l'istituzione di misure. Anche le inchieste di riesame hanno continuato a rappresentare una parte considerevole dell'attività di esame dei procedimenti. Nel 2019 sono stati avviati 8 riesami in previsione della scadenza; 16 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio, mentre 2 di tali riesami si sono conclusi con la revoca delle misure. Una misura antidumping è scaduta automaticamente dopo cinque anni. Per quanto riguarda le inchieste di salvaguardia, si segnala che il 2 febbraio 2019 l'Unione europea ha istituito un dazio di salvaguardia definitivo su determinati prodotti di acciaio a seguito della decisione degli Stati Uniti, all'inizio del 2019, di imporre un dazio all'importazione dell'acciaio. In particolare, sono state istituite misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di prodotti di acciaio, in sostituzione di quelle provvisorie che l'Unione europea aveva adottato nel luglio 2018 in risposta alla decisione degli Stati Uniti di introdurre dazi al 25 per cento sulle importazioni di acciaio, con l'obiettivo di difendere la produzione interna. Tale misura aveva causato una diversione dei flussi commerciali verso l'UE. Le misure adottate dalla Commissione europea riguardano 26 categorie di prodotti di acciaio e prevedono contingenti tariffari superati ai quali verrà applicato un dazio del 25 per cento. I principali Paesi fornitori beneficeranno di contingenti individuali basati sulle importazioni pregresse. Queste misure dovrebbero rimanere in vigore per un periodo massimo di tre anni, ma possono essere riviste in caso di circostanze mutate. La Commissione ha inoltre deciso di sospendere il meccanismo di sorveglianza preventiva per gli stessi prodotti coperti dalle misure definitive fintanto che sono in vigore. Nel corso del 2019 la Commissione ha intensificato i suoi sforzi volti a far rispettare le misure adottate, in particolare mediante l'apertura di procedimenti antielusione d'ufficio, quindi avviati di propria iniziativa (e senza aver ricevuto alcuna denuncia da parte dell'industria), poiché in possesso di informazioni sufficienti a ritenere che vi fosse in corso l'elusione delle misure.L'elusione si verifica laddove i produttori esportatori di Paesi terzi intraprendono attività specifiche al solo scopo di eludere il pagamento di dazi antidumping o compensativi. Tali pratiche includono, ad esempio, la spedizione di un prodotto attraverso un Paese non soggetto a dazi per dissimularne la vera origine (trasbordo), la lieve modifica del prodotto per renderlo esente da dazi (leggera modifica) o l'esportazione attraverso un produttore esportatore che beneficia di aliquote individuali del dazio antidumping o compensativo più basse (riorientamento verso altre società). Le inchieste riguardano pratiche di riorientamento verso altre società per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari della Cina (servizio da tavola e da cucina nonché perossisolfati), pratiche di leggera modifica per quanto riguarda le importazioni di prodotti in acciaio anticorrosione originari della Cina e pratiche di trasbordo attraverso Laos, India e Thailandia per quanto riguarda le importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Cina. Per l'applicazione delle misure, la Commissione collabora con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) allo scopo di prevenire e rilevare le frodi. Le risultanze dell'inchiesta sul servizio da tavola e da cucina proveniente dalla Cina hanno portato alla luce il rischio che le esportazioni vengano effettuate sotto falsa identità. Al fine di ridurre Pag. 205tale rischio, la Commissione ha elaborato norme più rigorose in materia di monitoraggio e applicazione, ad esempio rafforzando le condizioni per l'applicazione di un'aliquota del dazio individuale più vantaggiosa. Gli importatori che desiderano beneficiare di aliquote del dazio individuali devono presentare una serie di documenti supplementari. Nei futuri regolamenti di esecuzione che istituiscono misure, inoltre, la Commissione ribadirà che le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i controlli necessari, che vanno oltre la semplice verifica di tali documenti. Al fine di risolvere il problema relativo all'applicazione dei dazi antidumping e antisovvenzioni anche alla piattaforma continentale e alla zona economica esclusiva (ZEE) degli Stati membri (l'ambito di applicazione territoriale di questi dazi era lo stesso di quello dei dazi doganali, che significa che potevano essere applicati solo in relazione al territorio doganale dell'UE), l'Unione europea ha adottato un approccio a due fasi. In primo luogo, nel contesto dell'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale, i colegislatori hanno deciso che, in linea di principio, le misure antidumping e antisovvenzioni potevano essere applicate anche alle consegne destinate alla piattaforma continentale dell'UE/ZEE. In secondo luogo, poiché il diritto doganale si applica solo al territorio doganale, la Commissione ha istituito uno strumento doganale legislativo ad hoc che garantisse che la normativa doganale dell'UE potesse essere applicata per la riscossione dei dazi antidumping e antisovvenzioni relativi alle consegne destinate alla piattaforma continentale/ZEE. Lo strumento doganale è divenuto operativo e pienamente applicabile a partire dal 4 novembre 2019. Il nuovo strumento offre anche la possibilità di registrare le importazioni nella piattaforma continentale/ZEE, il che consente di ottenere i dati statistici necessari. Esso permette inoltre alla Commissione, se necessario, di applicare le misure di difesa commerciale con effetto retroattivo. Oltre a proteggere l'industria dell'Unione europea dalle importazioni pregiudizievoli sleali, la Commissione agisce anche contro le misure di difesa commerciale adottate dai partner commerciali qualora ritenga che tali misure non rispettino precisi obblighi giuridici. Le misure di protezione ingiustificate limitano l'accesso al mercato e quindi le opportunità di creazione di occupazione e crescita per gli esportatori dell'UE. Nel 2019 i servizi della Commissione hanno continuato a intervenire regolarmente nella maggior parte delle inchieste straniere riguardanti le esportazioni dell'UE. La Commissione è intervenuta attraverso comunicazioni scritte e partecipazione ad audizioni a livello tecnico. È altresì intervenuta nei confronti delle autorità di Paesi terzi a un livello politico più elevato. La Commissione interviene nella maggior parte dei procedimenti nei confronti dell'UE, tuttavia essa si concentra in particolare su questioni sistemiche e sui procedimenti che pregiudicherebbero significativamente l'industria dell'Unione. Con i suoi interventi la Commissione mira a garantire una corretta applicazione delle norme dell'OMC, evitando di conseguenza l'uso illecito degli strumenti di difesa commerciale stranieri. Nonostante le sue iniziative, la Commissione non è sempre riuscita a imporsi e alcune misure ingiustificate sono state comunque istituite. Nei casi in cui l'interesse economico e/o sistemico era rilevante, la Commissione è ricorsa alle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC per ottenere l'abolizione delle misure ingiustificate. Nei casi in cui i partner non adempiono gli obblighi a loro incombenti in virtù degli accordi commerciali, se necessario, la Commissione può altresì ricorrere alle procedure bilaterali di risoluzione delle controversie previste in tali accordi. Alla fine del 2019 le misure di difesa commerciale in vigore con ripercussioni sulle esportazioni dell'UE erano in tutto 175 (nel 2018 erano 174). Nel 2019 le misure di salvaguardia straniere erano 37 (due in più del 2018), mentre i dazi antidumping, che rappresentano 132 delle 175 misure in vigore, si confermano lo strumento più utilizzato a livello mondiale. Gli Stati Uniti sono responsabili della maggior parte delle misure nei confronti delle esportazioni dell'UE, soprattutto nel settore dell'acciaio. L'azione degli Stati Uniti ha Pag. 206anche contribuito all'aumento globale delle misure, poiché paesi come il Canada, l'Egitto, il Marocco o l'Unione economica eurasiatica (UEE) hanno istituito o prorogato le misure in vigore su determinati prodotti di acciaio, molto probabilmente in risposta alle misure statunitensi. La Cina è il secondo Paese più attivo nel ricorso agli strumenti di difesa commerciale nei confronti dell'UE, seguita dall'India. Dal punto di vista dei settori, i prodotti di acciaio sono stati oggetto della più alta quota di misure in vigore nel 2019 nei confronti dell'UE seguito dal settore dei prodotti chimici. La relazione contiene dati estremamente puntuali sugli effetti delle misure di recente imposizione. A giudizio della Commissione, i dati dimostrerebbero l'efficacia delle misure di difesa commerciale nel ristabilire condizioni di parità sul mercato dell'Unione europea. Di fatto, l'istituzione di dazi antidumping e antisovvenzioni ha diminuito le importazioni pregiudizievoli sleali mediamente dell'80 per cento (in un intervallo compreso tra il 57 per cento e il 99 per cento). Viene evidenziato quindi l'effetto delle misure adottate dall'UE negli anni 2017-2018 sui flussi delle importazioni dei prodotti in esame.
  Al contempo, fa notare che i dazi antidumping e antisovvenzioni hanno anche contribuito a un ampliamento delle fonti di approvvigionamento necessarie per gli utilizzatori e gli importatori dell'UE, ossia a un maggior numero di importazioni regolari da altri Paesi, oltre che a un aumento della produzione interna dell'Unione europea. Infine, sottolinea che le misure istituite nel 2019 hanno contribuito ad aumentare di 23.000 unità il numero di posti di lavoro che beneficiano delle misure di difesa commerciale, portando a 343.000 il totale dei posti di lavoro diretti dell'UE protetti da tali misure. La Commissione è attualmente al lavoro per elaborare un nuovo sistema interno che migliorerà il monitoraggio dell'efficacia delle misure in vigore. Il sistema prevede un unico spazio di archiviazione dei dati sui flussi commerciali e sull'occupazione relativi alle inchieste e alle misure. Tali dati saranno aggiornati periodicamente dalla Commissione. In questo modo sarà possibile confrontare le cifre relative alle importazioni dei prodotti soggetti a misure con le importazioni registrate nei periodi precedenti l'istituzione delle misure. Ciò consentirà di valutare rapidamente l'efficienza e l'incidenza delle misure. Inoltre, il sistema memorizzerà anche i dati sulla redditività, sull'occupazione e sugli investimenti relativi ai successivi riesami in previsione della scadenza, in modo da permettere di tenere traccia dell'andamento delle condizioni economiche dell'industria dell'Unione. In sostanza, dai dati offerti dalla Commissione emerge un quadro che presenta luci ed ombre. Se per un verso è innegabile che talune delle misure adottate, in sede di attuazione hanno cominciato a produrre risultati concreti, per altro verso è altrettanto vero che la stessa Commissione ammette che non tutto è perfettamente riuscito e che ancora molto resta da fare.In questo quadro occorre valutare con la massima attenzione quali sono i maggiori rischi e le opportunità per il nostro Paese e, in particolare, se e quali ulteriori iniziative possano essere assunte per proteggere ancora più efficacemente il nostro sistema produttivo, così pesantemente colpito dalla pandemia COVID-19, di fronte alla concorrenza sleale di alcuni competitori globali. Allo stesso tempo occorre verificare che il sistema nazionale, e in particolare le amministrazioni competenti per quanto concerne i controlli alla frontiera e gli scambi commerciali, sia pienamente in grado di assolvere alle sue funzioni, anche alla luce della disciplina posta in essere dall'Unione europea. Da una valutazione accurata di questi aspetti potrebbero emergere, in esito all'esame del documento all'ordine del giorno, elementi ed indicazioni utili da fornire in primo luogo al Governo anche in vista di nuove iniziative e negoziati da intraprendere in materia a livello europeo.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.