CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nel pomeriggio di ieri è stata trasmessa per le vie brevi a tutti i deputati una proposta di parere favorevole sul provvedimento, formulata dal relatore, onorevole Saitta (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come il decreto-legge in esame contenga al suo interno numerosi profili di competenza della Commissione Giustizia, manifesta preliminarmente il proprio disappunto nell'osservare come la proposta di parere del relatore, a suo avviso dal carattere contradditorio, apodittico e distonico, non evidenzi i numerosi aspetti problematici relativi al comparto giustizia desumibili anche dalla lettura della documentazione prodotta dagli uffici. A suo avviso la proposta del relatore è mortificante per le opposizioni e svilente per la Pag. 73maggioranza e invita la presidente a chiarire come la Commissione intenda procedere per il prosieguo dei lavori. Ritiene, infatti, che la Commissione non dovrebbe esprimersi su tale proposta che, non esaminando alcuno dei profili relativi al settore giustizia contenuti nel provvedimento, di fatto non consente di sviluppare un dibattito su tali temi. Ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento per consentire al relatore di predisporre una nuova proposta di parere più congrua. Per quanto attiene, poi, ai numerosi profili di criticità presenti nel decreto-legge in discussione, che non ritiene di esporre diffusamente in questa sede, sottolinea, a mero titolo esemplificativo, che lo stesso prevede l'assunzione di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. In proposito, osserva come, a seguito del recente stanziamento da parte del Governo di finanziamenti per lo scorrimento di graduatorie di concorsi già svolti, sarebbero già stati individuati i soggetti idonei a ricoprire tali profili.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che la lodevole prassi adottata dalla Commissione di trasmettere per le vie brevi, prima della loro effettiva presentazione, le proposte di parere ai componenti della Commissione affinché ne possano valutare il contenuto, abbia un senso soltanto quando tali proposte di parere siano vagamente attinenti al contenuto del provvedimento. A suo avviso il comparto giustizia, mortificato dalla maggioranza che ne ha paralizzato il funzionamento all'inizio dell'emergenza sanitaria, non costituisce un tema di interesse dell'Esecutivo che non si è neanche assunto la responsabilità di individuare le modalità necessarie alla ripartenza nella cosiddetta «fase 2». Si dichiara basita per il disinteresse che il Governo manifesta verso tale comparto e ritiene che tale disinteresse sia confermato anche dalla superficialità con la quale il relatore ha predisposto la proposta di parere in discussione, nonché dalla compressione dei tempi di esame del provvedimento in Commissione e dai numerosi e vani proclami sui piani assunzionali enunciati dal Guardasigilli. Nell'evidenziare come uno Stato che in piena crisi ritenga di poter rinunciare ad un bene come la Giustizia dia una pessima immagine di sé, precisa che, non ritenendo soddisfacenti i contenuti del provvedimento in discussione, ancor più non può accettare una proposta di parere così priva di contenuto. Nel sottolineare come il Governo non chiarisca quando tornerà la normalità all'interno dei tribunali – vera domanda a cui invece si dovrebbe prontamente rispondere – ritiene che, mentre i cittadini sono in attesa di giustizia, in Commissione il relatore, con la proposta di parere presentata, offende l'intelligenza di tutti i deputati e che l'atteggiamento supino preteso dalla presidenza sia offensivo del lavoro chiamato a svolgere. A suo avviso il comparto della giustizia merita sicuramente un maggior rispetto e ritiene necessario che il parere approvato dalla Commissione contenga delle condizioni legate alla effettiva ripartenza del settore, prevedendo, tra gli altri, investimenti necessari all'edilizia carceraria, alla stabilizzazione dei magistrati onorari e dei giudici di pace e alle assunzioni di personale.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nel precisare di stimare le colleghe testé intervenute, si dichiara tuttavia esterrefatto per quanto dalle stesse affermato in merito ad una eventuale compressione dei tempi di discussione del provvedimento ed alla carenza di contenuto della proposta di parere predisposta. Rammenta, infatti, di aver sempre manifestato la propria disponibilità ad un dialogo costruttivo con le opposizioni sin dalla prima seduta d'esame del provvedimento e di aver chiesto più volte a tutti i commissari di far pervenire le eventuali osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere. Rileva inoltre di non aver riscontrato, nel corso della discussione generale sul provvedimento, alcun contributo né da parte del gruppo di Fratelli d'Italia né di quello di Forza Italia. Sottolinea, comunque, che non è necessario che la Commissione si esprima sul provvedimento nella seduta Pag. 74odierna e di essere pertanto disponibile a rinviare l'esame dello stesso anche al fine di integrare eventualmente la proposta di parere presentata. Precisa però, pur auspicando che le divergenze emerse possano essere superate, di non accettare le critiche che gli sono state rivolte in quanto ritiene di non aver mai assunto un atteggiamento superficiale.

  Roberto TURRI (LEGA) condivide quanto rilevato dalle colleghe Bartolozzi e Varchi in ordine alla insufficienza di contenuti della proposta di parere presentata. Manifesta quindi il proprio stupore per quanto affermato dal relatore, onorevole Saitta, che riterrebbe responsabili le forze di opposizioni di tale insufficienza, non avendo le stesse fatto pervenire osservazioni da inserire nella proposta di parere. Sottolinea, invece, come sia difficile poter intervenire su una proposta di parere priva di contenuti o su un provvedimento che non dedica la necessaria attenzione al settore della giustizia. A suo avviso, infatti, il decreto-legge in discussione, che avrebbe dovuto rilanciare il Paese, per quanto attiene al comparto della giustizia non ha previsto misure idonee al rilancio dello stesso, limitandosi a prestare attenzione solo a degli aspetti marginali, come ad esempio, la sanatoria per i lavoratori clandestini, misura che ritiene non essere utile a far ripartire il Paese.

  Ingrid BISA (LEGA), nel replicare al relatore, onorevole Saitta, sottolinea come sarebbe stato compito della maggioranza svolgere una relazione completa ed esaustiva in grado di mettere in evidenza i profili attinenti al comparto giustizia, settore dimenticato dall'Esecutivo. Rileva, invece, come, a fronte di un corposo dossier prodotto dagli uffici, il relatore abbia predisposto una proposta di parere di una sola pagina che non tiene conto delle problematicità che emergono da tale documentazione. A suo avviso tale proposta di parere indica una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione. Osserva come siano sotto gli occhi di tutti i numerosi problemi relativi al settore della giustizia e constata che il decreto-legge in esame non indica come la maggioranza voglia risolvere tali problemi. Invita quindi i colleghi appartenenti ai gruppi di Italia Viva e del Partito Democratico a svolgere una riflessione su tale situazione.

  Alfredo BAZOLI (PD) invita i colleghi a non confondere la proposta di parere con la relazione svolta sul provvedimento. Osserva, infatti, che quest'ultima, molto esaustiva, prendeva in considerazione tutti gli aspetti di competenza della Commissione giustizia e sottolinea invece che la proposta di parere ha per sua natura un carattere diverso dalla prima. Nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo a che il relatore integri la proposta di parere presentata per renderla più articolata, invita tuttavia i colleghi dei gruppi di minoranza a «non prendere in giro» i colleghi, sottolineando come, proprio in quanto opposizione, la loro posizione rimarrà ugualmente critica sul provvedimento, la cui proposta di parere verrà pertanto, anche qualora la stessa fosse integrata, approvata soltanto con i voti della maggioranza.

  Lucia ANNIBALI (IV) chiede al relatore di chiarire la propria disponibilità ad integrare la proposta di parere presentata. In proposito ritiene opportuno che tale proposta sia ampliata in quanto rispetto al provvedimento appare parziale.

  Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene preliminarmente ingenerose le critiche rivolte al relatore, al quale manifesta la propria stima, e sottolinea come spesso la sintesi possa costituire un punto di incontro e non un difetto. Non concorda quindi con l'onorevole Bazoli quando afferma che l'opposizione voterà, a prescindere dalla proposta di parere presentata, in senso contrario. A suo avviso è necessario invece comprendere se la maggioranza sia disponibile a dialogare su temi che non possono essere divisivi come, ad esempio, quelli relativi al personale, ai concorsi per magistrati, ai tirocinanti o alla informatizzazione e alla giustizia da remoto. Sottolinea come per rilanciare il Paese sia necessario Pag. 75investire e ritiene che il decreto-legge in esame, che dedica ai temi della giustizia solo una piccola parte, possa costituire un'occasione valida per valorizzare questa fase e far comprendere come il servizio giustizia sia fondamentale per il rilancio del Paese. Nel sottolineare come la Commissione disponga del tempo sufficiente per esaminare attentamente il provvedimento, suggerisce al relatore di valutare i numerosi emendamenti presentanti nella Commissione di merito relativi al settore giustizia per poter ampliare la propria proposta di parere, che anche a suo giudizio, risulta allo stato essere poco esaustiva. Sottolinea, quindi, come non essere uniti su temi non divisivi non faccia onore alla maggioranza e rileva che il contributo delle forze di opposizione può aiutare la Commissione ad esprimere un parere meglio articolato e più completo.

  Federico CONTE (LEU), nell'evidenziare che il collega Ferri ha anticipato gran parte delle considerazioni che si appresta a svolgere, pur riconoscendo la rilevanza dei temi sollevati dai colleghi, tiene a precisare che la loro valutazione deve essere effettuata in maniera congruente alla fase in corso, vale a dire l'approvazione di una proposta di parere in sede consultiva. Nell'ammettere che la proposta di parere possa apparire scarna, fa presente tuttavia che il relatore ha costantemente compulsato i gruppi, al fine di ricavarne eventuali considerazioni o rilievi sul provvedimento in esame. Aderendo alla proposta di consentire un'ulteriore fase di approfondimento, ritiene opportuno che si ammetta con onestà intellettuale l'inutilità di riproporre in Commissione le modalità tipiche dell'esame in Assemblea, in cui l'opposizione cerca in tutti i modi di far accogliere alcune delle sue proposte emendative. Nel sottolineare che il relatore potrà svolgere un'opera di sintesi delle diverse considerazioni svolte dai colleghi, fa presente che in questa sede non si sta discutendo della riforma della giustizia, considerato che il provvedimento, per quanto rilevante, riguarda in primo luogo la ripresa economica del Paese.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel raccogliere la chiara richiesta di approfondimento proveniente dai colleghi, rammentando, come già evidenziato dal relatore, che diverse sedute sono state dedicate alla discussione generale sul provvedimento, fa presente che ci sono i margini temporali per svolgere una ulteriore riflessione. Chiede ai gruppi di esplicitare la propria volontà, al fine di valutare se sia sufficiente fissare un termine per far pervenire eventuali osservazioni al relatore o se invece sia preferibile dedicare un'ulteriore seduta alla discussione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza gli interventi dei colleghi Bazoli e Conte, precisando che le forze di opposizione non hanno inteso né prendere in giro i colleghi né fare confusione tra i diversi piani. Ritiene inoltre che non si possa chiedere alla minoranza di facilitare il lavoro del relatore, tanto più considerato che le carenze della sua proposta di parere, oltre ad essere state ammesse da rappresentanti della stessa maggioranza, sono esplicitate anche dall'uso del condizionale recato dalle premesse riferite agli articoli 103 e 252 del decreto rilancio. Ribadisce pertanto che il relatore è in disaccordo con se stesso, considerato il fatto che, pur avendo rilevato nella premessa della proposta di parere alcuni aspetti problematici, non ha poi ritenuto di tradurli in osservazioni o condizioni. Nel chiedere il rinvio dell'esame ad altra seduta, sollecita pertanto il collega Saitta a formulare una proposta di parere coerente e conseguenziale, sulla quale si possa aprire una discussione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) evidenzia che il relatore, al quale va la sua stima a livello personale, nella formulazione della proposta di parere ha ignorato completamente, nonostante l'assoluta necessità di un intervento riformatore evidenziato da ultimo dai risultati dell'inchiesta della procura di Perugia, ogni riferimento all'articolo Pag. 76253. A tale proposito stigmatizza il fatto che la disposizione consenta alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica nonché di svolgere le prove orali mediante videoconferenza senza obbligo di presenza. Sottolinea pertanto l'inopportunità di una simile scelta, che rinvia al presidente della commissione esaminatrice la definizione delle modalità di svolgimento delle prove, con la conseguente difformità delle singole decisioni, evidenziando nel contempo come il rallentamento della pandemia da COVID-19 non renda indispensabili le misure individuate dal Governo. Nel sottolineare che in tal modo si rischia di compromettere l'affidabilità del concorso di accesso alla magistratura, che si è contraddistinto finora per la sua serietà e selettività, si rammarica per il fatto che si sia persa questa occasione per intervenire in direzione di un ulteriore rafforzamento dei criteri di selezione.

  Franco VAZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che non sia stata espressa in alcun modo la volontà di procedere comunque nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere del relatore, che costituisce la base di lavoro su cui le forze politiche possono confrontarsi, anche al fine di introdurvi eventuali integrazioni. Nel sottolineare che non si è tenuti a discutere soltanto sulla conformità o meno della proposta di parere alle proprie aspettative, ritiene ragionevole dedicare una ulteriore seduta all'approfondimento dei temi posti, in modo da consentire al relatore di tirare le somme, anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi. Ritiene infatti che non si possa pretendere che il collega Saitta tenga in considerazione ed eventualmente traduca in integrazioni della proposta di parere osservazioni o rilievi che non sono stati esplicitati, come peraltro ammesso dalla stessa onorevole Bartolozzi.

  Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, proprio al fine di evitare confusioni, rammenta che nella seduta di ieri la presidenza aveva preannunciato per oggi la votazione della proposta di parere. Pertanto nell'invitare i colleghi ad evitare atteggiamenti demagogici, ritiene che le preoccupazioni espresse dalle forze di opposizione siano fondate.

  Franco VAZIO (PD), nel rammentare di aver presieduto la seduta precedente, esclude nel modo più assoluto di aver dichiarato che oggi si sarebbe proceduto «tassativamente» alla votazione della proposta di parere.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel precisare che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva inizialmente concordato di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere, rileva che in assenza di termini di stringenti non vi è alcun ostacolo a dedicare un tempo maggiore all'esame del provvedimento.

  Manfredi POTENTI (LEGA) evidenzia preliminarmente come il decreto Rilancio all'esame della Commissione costituisca un'esperienza unica nei lavori parlamentari, sia per le sue notevoli dimensioni sia per il gravoso impegno richiesto ai ministeri competenti per la sua attuazione. Ritiene pertanto, con riguardo all'esiguità della proposta di parere, che a fronte delle difficoltà poste dal provvedimento, si stia generando il tipico atteggiamento remissivo che si tende ad assumere di fronte a realtà complesse. Tiene comunque a sottolineare come la proposta di parere si concentri esclusivamente sulla sanatoria introdotta dall'articolo 103 del decreto, che in ragione della quantificazione degli utili derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei datori di lavoro che impieghino in modo irregolare i lavoratori stranieri fa prevedere la regolarizzazione di oltre 180 mila persone. Nello stigmatizzare il fatto che il Governo non abbia ritenuto di affrontare una analoga sanatoria con riguardo a situazioni del settore industriale, quale è a titolo esemplificativo il caso di Taranto, sottolinea Pag. 77inoltre che nei confronti degli Italiani in condizioni di necessità, quali i cittadini messinesi che ancora vivono nelle baracche, non è stata manifestata la stessa sollecitudine che la maggioranza ha dimostrato nei confronti della tutela dei lavoratori stranieri. Nel rilevare in conclusione come il decreto Rilancio sia «un gigante con i piedi di argilla», considerato che le misure in esso contenute non sono assolutamente in grado di affrontare la questione emergenziale del settore giustizia, dimostrata da ultimo anche dallo sciopero degli avvocati di Napoli per la sostanziale paralisi dei sistemi informativi per la ricezione degli atti giudiziari, preannuncia il parere contrario senza appello del gruppo della Lega.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, scusandosi per i toni utilizzati nel precedente intervento ma non per i suoi contenuti, ribadisce che né da parte sua né da parte della presidenza vi è stata alcuna volontà di comprimere i tempi del dibattito, considerato che come ricordato dal collega Vazio la votazione sulla proposta di parere era prevista per la giornata odierna soltanto in assenza di obiezioni. Nel considerare legittime tutte le critiche, tiene a precisare che la proposta di parere, che pure si dichiara disponibile ad integrare, è atto diverso dalla relazione che per sua natura ha la funzione di illustrare compiutamente il contenuto del provvedimento in esame. Operando una sintesi delle diverse posizioni espresse, propone di dedicare un'ulteriore seduta alla discussione, ripromettendosi di rivedere la proposta di parere, alla luce delle considerazioni che saranno svolte dai colleghi e delle sue personali valutazioni.

  Jacopo MORRONE (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che si debba rinviare ad un'altra seduta la votazione della proposta di parere, che considera del tutto inadeguata ai problemi del settore della giustizia. Esprime pertanto la convinzione che il relatore debba procedere ad una significativa integrazione della sua proposta.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, considerato che è già stata concordato il rinvio della votazione della proposta di parere, invita il collega Morrone a non riaprire la discussione.

  Jacopo MORRONE (LEGA) considera imbarazzante che venga sottoposto alla Commissione una proposta di parere di poche righe, quando la giustizia, nonostante le problematiche che la caratterizzano, è trattata nel decreto Rilancio come l'ultimo dei settori di interesse e il Ministero competente è quotidianamente attaccato su tutti i mezzi di comunicazione. Sollecita infine la presidente ad evitare di stabilire cosa i deputati possano o meno dichiarare nei loro interventi.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il deputato Morrone ad attenersi alla medesima regola.

  Jacopo MORRONE (LEGA) nel sottolineare che la sua intenzione era quella di «spezzare una lancia» in favore del relatore, ben sapendo per esperienza personale in che modo vengano formulate per prassi le proposte di parere, si augura che il collega Saitta predisponga una proposta di parere ben più corposa, che tenga conto delle molte problematiche del settore giustizia. Ritiene infatti che oggi si sia ottenuto il solo risultato di far fare una figuraccia all'intera maggioranza.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accoglie la proposta del relatore, che opera una sintesi tra le diverse posizioni espresse, ribadendo che la presidenza non ha inteso in alcun modo comprimere i tempi del dibattito.

  Jacopo MORRONE (LEGA), sottolineando di essere stato interrotto in precedenza dalla presidente, ribadisce la necessità che il relatore sottoponga alla Commissione una proposta di parere diversa da quella attuale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel pregare il deputato Morrone di non Pag. 78interromperla, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine dei lavori della Commissione, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che sono stati inoltrati a tutti i Commissari i contributi scritti pervenuti fino a questo momento a seguito di richiesta in tal senso avanzata ad integrazione delle audizioni già svolte.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere a quali soggetti siano stati richiesti i contributi scritti e quanti contributi siano effettivamente stati trasmessi alla Commissione, sottolineando come, tra quelli dei soggetti indicati dal suo gruppo, ne sia stato messo a disposizione dei Commissari soltanto uno.

  Roberto TURRI (LEGA), nel rammentare che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva concordato di ampliare i tempi dell'attività conoscitiva senza tuttavia definire con precisione le modalità del suo svolgimento, deduce che la presidenza abbia deciso di limitarsi ad acquisire contributi scritti dai soggetti indicati dai gruppi. Si associa pertanto alla richiesta della collega Varchi chiedendo inoltre di sapere se sia stato fissato un termine per i soggetti indicati entro il quale far pervenire i loro contributi, sottolineando che ne risultano pervenuti pochi a fronte degli 11 soggetti indicati dal suo gruppo.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel confermare di aver optato per richiedere i contributi scritti, precisa che il termine entro il quale i soggetti indicati dovevano far pervenire gli stessi era stato fissato nella serata di lunedì 8 giugno scorso. Evidenzia che non tutti i soggetti auditi sono stati contattati, non essendo stato individuato per tutti i soggetti un contatto valido. Fa altresì presente che non tutti i soggetti invitati hanno fornito il contributo richiesto.

  Roberto TURRI (LEGA), nel dichiararsi consapevole che si sia operato nel migliore dei modi, sottolinea la ristrettezza dei tempi a disposizione dei soggetti indicati per fornire un loro contributo e chiede di poter conoscere le modalità utilizzate per contattare i soggetti, al fine di comprendere le ragioni per cui tali contributi non sono stati forniti.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel replicare al collega Turri precisa che la richiesta di far pervenire i contributi entro la serata di lunedì non era tassativa e rammenta che tali contributi sono da considerarsi integrativi di una ampia attività istruttoria avviata già nel mese di febbraio scorso. Sottolinea, quindi, che soltanto un soggetto non è stato contattato e ribadisce la disponibilità degli uffici a reinviare la documentazione qualora la stessa non fosse pervenuta ai vari membri della Commissione.

  Roberto TURRI (LEGA), nell'apprezzare l'elasticità manifestata, paventa tuttavia Pag. 79il rischio che taluni soggetti, non messi a conoscenza della flessibilità dei termini, possano aver rinunciato a fornire il proprio contributo in ragione della ristrettezza dei tempi e di eventuali concomitanti impegni lavorativi.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la Commissione è ancora in attesa di ricevere, da parte di un soggetto che ne ha preannunciato l'invio, un contributo, e che altri due soggetti non hanno richiesto tempo ulteriore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 175.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G. 175), trasmesso alle Camere il 27 maggio 2020 e assegnato alla II Commissione per l'espressione del parere, il cui termine scade il 27 giugno prossimo.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è adottato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. A tale proposito rammenta che il relativo schema di decreto era stato esaminato dalla Commissione Giustizia, che aveva espresso nel dicembre 2018 un parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
  Con riguardo ai principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, nonché alla procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi, rileva che l'articolo 1 della legge n. 20 del 2019 specifica che sono quelli già fissati (dalla legge n. 155 del 2017) per l'esercizio della delega principale, tra i quali si segnalano in particolare: il superamento del concetto di fallimento: la procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; l'introduzione di una fase preventiva di «allerta» finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori; la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento; il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie; le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire; il coordinamento ai Pag. 80contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.
  Quanto al procedimento per l'esercizio della delega, precisa che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, richiamato dalla legge n. 20 del 2019, prevede espressamente il parere sugli schemi di decreto legislativo, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, che hanno 30 giorni di tempo per esprimersi. Il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi è fissato al 1o settembre 2023 (a due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019).
  Sottolinea che, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, nelle modifiche che il Governo si appresta ad introdurre al codice della crisi e dell'insolvenza, ha tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi contributi dottrinali apparsi sulle riviste giuridiche nei primi mesi successivi all'emanazione del decreto legislativo n. 14 del 2019 e delle segnalazioni e sollecitazioni di rappresentanti delle categorie interessate.
  Segnala inoltre che sullo schema di decreto legislativo in esame si è espressa la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020) che ha rilevato come la gran parte delle modifiche apportate «non rispondano a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi».
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del contenuto del provvedimento, che si compone di 43 articoli, nonché dei suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato con riguardo a specifiche disposizioni, fa presente che l'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in particolare: specificando la nozione di crisi, contenuta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo, sostituendo all'espressione «difficoltà economico finanziaria» quella di «squilibrio economico finanziario» (lettera a) dell'articolo 1 dello schema); ridefinendo la nozione di gruppo di imprese (contenuta alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) , con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e con la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (lettera b) dell'articolo 1 dello schema); eliminando dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo – nella quale è definita la nozione di «parti correlate» – un mero refuso (lettera c) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla definizione di «misure protettive» (contenuta alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice («disposte dal giudice competente»): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lettera d) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo – nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) – apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione «la fase dell'allerta» con la locuzione «il procedimento di allerta», e dell'espressione «la fase della composizione» con la locuzione «il procedimento di composizione» (lettera e) dell'articolo 1 dello schema).
  Osserva che l'articolo 2 dello schema interviene sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo. Pag. 81
  Rileva che l'articolo 3 apporta modifiche alle disposizioni del codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa. Nel dettaglio, con i commi da 1 a 4 della disposizione, il correttivo: interviene sull'articolo 12 del codice, che definisce gli strumenti di allerta, i loro effetti e l'ambito di applicazione, chiarendo l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB (comma 1); apporta numerose modifiche all'articolo 13 il quale attualmente disciplina gli indicatori della crisi. Più in particolare, oltre ad intervenire sulla rubrica inserendovi il richiamo agli «indici», lo schema di decreto in esame chiarisce la funzione degli indici e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata – così come l'espressione «per l'esercizio successivo» potrebbe far pensare – ma «a decorrere dall'esercizio successivo», senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (comma 2); modifica l'articolo 14, che prevede l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, precisando che, così come i sindaci sono esonerati dall'obbligo di segretezza previsto dall'articolo 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall'osservanza dei commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), che disciplina analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l'organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine di evitare il rischio di una doppia segnalazione (comma 3); apporta modifiche all'articolo 15, che disciplina l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati. In particolare è in primo luogo rimodulato il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30 per cento) a favore di un criterio imperniato su «scaglioni» che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione. In secondo luogo è inserita la previsione espressa di un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l'avviso al debitore. Infine si precisa che l'elenco che le Camere di commercio devono rendere disponibile ai creditori qualificati per agevolarli nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, ma quelle alle quali tali misure sono applicabili (comma 4). Il comma 5 dell'articolo 3 interviene sull'articolo 17 del codice, che, con riguardo agli organismi di composizione della crisi di impresa, disciplina la nomina e la composizione del collegio, introducendo le seguenti modifiche: i revisori sono inseriti tra i destinatari della comunicazione della segnalazione a carico del referente e sono riviste – in modo da «ristabilire l'osservanza dei principi di delega» (come si precisa nella relazione illustrativa) – le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI (comma 1 dell'articolo 17); sono apportate ulteriori modifiche volte a consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore (comma 5 dell'articolo Pag. 8217); sono incrementate le competenze del referente connesse al regolare espletamento della fase innanzi all'OCRI, attraverso l'introduzione del potere del referente di sollecitare la designazione di nuovi esperti, in sostituzione di quelli eventualmente rimasti inerti o che abbiano tenuto una condotta inadempiente ai loro doveri (comma 2 dell'articolo 17); è estesa anche all'impresa agricola, che è soggetta alle procedure di sovraindebitamento al pari delle imprese minori, la previsione secondo la quale il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI (comma 6 dell'articolo 17).
  Rammenta che l'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi. Più nel dettaglio la disposizione interviene: sull'articolo 19 (composizione della crisi), esplicitando che tra i poteri istruttori dell'OCRI vi è quello di acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi; prevedendo che l'OCRI possa attestare la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei suoi componenti possa qualificarsi professionista indipendente (comma 1); sull'articolo 20, comma 2, chiarendo che il tribunale provvede sulla richiesta di misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta in composizione monocratica (comma 2); sull'articolo 21 (conclusione del procedimento) al fine di uniformare l'espressione «situazione di crisi» a quella di «stato di crisi», presente in tutte le altre disposizioni del codice (comma 3); sull'articolo 22 colmando una lacuna nell'individuazione dei casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore (comma 4).
  Precisa che mentre l'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali, l'articolo 6 interviene sul Capo III del Titolo III del codice, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo. In particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 6 intervengono rispettivamente sul comma 4 dell'articolo 33, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per precisare che la cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore e sul comma 1 dell'articolo 35 (Morte del debitore) per sostituire l'espressione «liquidazione concorsuale» con quella di liquidazione concordata o giudiziale. L'articolo 7 introduce modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 38 del codice, concernente l'iniziativa del pubblico ministero. Attraverso l'intervento correttivo, da un lato, si esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza; e, dall'altro, si consente al rappresentante del pubblico ministero intervenuto di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. Il comma 2 dell'articolo 7 sostituisce l'articolo 39 del codice, che disciplina gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. In primo luogo, si estende l'obbligo di produzione documentale che deve accompagnare il deposito del ricorso di accesso ad una delle predette procedure alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi e si prevede, allo scopo di agevolare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura, che gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali devono contenere l'indicazione del domicilio digitale di questi ultimi. Inoltre, allo scopo di elidere ogni possibile dubbio interpretativo e facilitare il compito del debitore che si accinge a depositare una domanda di accesso ad una Pag. 83procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, si precisa che gli atti di straordinaria amministrazione di cui il debitore deve fornire l'elenco sono quelli elencati all'articolo 94, comma 2 e che anche tale elenco deve essere prodotto anche in formato digitale.
  Sottolinea che i successivi commi dell'articolo 7 intervengono rispettivamente; sul comma 3 dell'articolo 41, che disciplina il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, indicando in modo più preciso i documenti che devono essere prodotti dal debitore nel procedimento instaurato su istanza di un creditore o del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale (comma 3); sul comma 2 dell'articolo 43, in materia di rinuncia alla domanda, chiarendo che il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, provvede sulle spese solo se una parte lo richieda. Come precisa la relazione illustrativa tale intervento correttivo mira ad evitare che l'officiosità della pronuncia da parte del tribunale possa essere d'ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali (comma 4); sull'articolo 44, interamente sostituito, che disciplina l'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione. Attraverso l'intervento correttivo – con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione – si chiarisce che il termine massimo è di sessanta giorni e che, quindi, il tribunale può accordare anche un termine più breve. È introdotta poi la regola secondo la quale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, ferma, invece, la sua obbligatorietà in presenza di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (comma 5); sul comma 1 dell'articolo 47, che disciplina l'apertura del concordato preventivo, migliorandone la formulazione (comma 6); sull'articolo 48 in materia di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiarendo che, quando è stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione ne deve acquisire il parere ed estendendo la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (comma 7); sul comma 3 dell'articolo 49, in materia di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, allineando gli obblighi documentali a carico del debitore a quelli previsti dall'articolo 39, recante gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza (comma 8); sul comma 5 dell'articolo 50, che disciplina il reclamo contro il decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, riportando i termini (attualmente dimezzati) per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello a quelli ordinari (comma 9); sul comma 14 dell'articolo 51, che disciplina l'impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale e prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo non abbia efficacia sospensiva. Attraverso l'intervento correttivo si ammette che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti (comma 10). Tale modifica – secondo la relazione illustrativa- sarebbe «funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata Pag. 84possa cagionargli un pregiudizio irreparabile». In proposito il Consiglio di Stato nel parere reso sull'atto osserva come si tratti di una scelta che, «pur rientrando nell'ambito della discrezionalità del legislatore e non essendo in sé irragionevole, si pone in contrasto con il principio direttivo di delega della massima accelerazione delle procedure»; sull'articolo 54, in materia di misure cautelari e protettive. Attraverso la sostituzione della disposizione è stato chiarito che il procedimento disciplinato da tale articolo è relativo unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso nell'ambito delle procedure di allerta. È precisato, inoltre, che il giudice, nell'accordare una misura protettiva, deve stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a tre mesi (la disposizione richiama il comma 3 dell'articolo 20). È stato infine previsto che le misure protettive disposte conservino efficacia anche se il debitore, che aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, depositi una domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo (comma 11); sull'articolo 55, che disciplina il procedimento per la concessione delle misure protettive e di quelle cautelari. Oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile. Si precisa, poi, che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo. Infine, è interamente sostituito il comma 5 dell'articolo 55, che estende alla corte di appello i poteri cautelari e protettivi previsti dall'articolo 54 nel caso sia adita in sede di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La sostituzione mira a chiarire che la corte di appello esercita i poteri protettivi (di cui all'articolo 54, comma 2) nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4 (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari (di cui all'articolo 54, comma 1) nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, previsto dall'articolo 50 (comma 12).
  Segnala che l'articolo 8 riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Viene ampliato il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna.; colmando una lacuna dell'attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese. L'articolo 9 apporta modifiche: ai commi 2 e 4 dell'articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39 del codice recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione Pag. 85della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1); al comma 2 dell'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (comma 2); ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. In particolare la disposizione richiama, da un lato, opportunamente al comma 1, in luogo delle parole «una transazione fiscale», la formulazione contenuta all'articolo 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88 del Codice, secondo cui il debitore può proporre ai creditori istituzionali «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori»; e, dall'altro conseguentemente elimina, ai commi 2 e 3, il riferimento alla parola «fiscale» (comma 3). L'articolo 10 interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
  Evidenzia che l'articolo 11 interviene sulla disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento. Più nel dettaglio la disposizione: apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 67 che disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti chiarendo che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche differenziato dei crediti (comma 1); interviene sul comma 1 dell'articolo 68 relativo alla presentazione della domanda e attività dell'organismo di composizione della crisi, precisando che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un organismo di composizione della crisi, nella scelta del professionista cui affidare le funzioni del suddetto organismo devono essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (comma 2); sostituisce il comma 2 dell'articolo 69 che disciplina le condizioni soggettive ostative alla procedura di sovraindebitamento, eliminando la previsione per la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (comma 3); apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 70 che disciplina l'omologazione del piano del consumatore, precisando che tra le misure che il giudice può adottare per conservare l'integrità del patrimonio vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati (comma 4); riformula integralmente l'articolo 71, che disciplina l'esecuzione del piano. Lo schema in esame, facendo salvo il principio generale secondo il quale all'esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell'OCC, allo scopo di garantire trasparenza all'attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, riscrive l'articolo 71 del Codice prevedendo che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'organismo ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Al fine di attribuire effetto purgativo alle vendite è consentita la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano. È inoltre sostituito il riferimento al rendiconto, con quello più corretto alla relazione finale Pag. 86sull'esecuzione del piano. Infine, è chiarito che il giudice se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compenso dell'organismo di composizione della crisi, tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento (comma 5); sostituisce il comma 5 dell'articolo 72, in materia di revoca della omologazione, prevedendo che il giudice provveda con sentenza, anche in caso di rigetto dell'istanza di revoca dell'omologazione, considerato che la decisione è reclamabile e che la corte di appello decide a propria volta sul reclamo con sentenza (comma 6).
  Rileva inoltre che l'articolo 12 interviene sulla disciplina del concordato minore. In particolare tale articolo: integra l'articolo 74 che disciplina la proposta di concordato minore prevedendo l'obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (comma 1); modifica l'articolo 75, allineando il contenuto della domanda al ricorso per l'accesso alle procedure «maggiori» (comma 2); attraverso modifiche all'articolo 76 disciplina l'ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC. In questi casi si prevede che nella scelta del professionista cui affidare le funzioni dell'organismo debbano essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (comma 3); interviene sull'articolo 78, che disciplina il procedimento, precisando, che il decreto di apertura della procedura di concordato minore non è soggetto a reclamo (comma 4); apporta numerose modifiche all'articolo 79. In primo luogo, si stabilisce che quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. È inoltre completata la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi. Infine si prevede la possibilità di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell'estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili (comma 5); interviene sulla disciplina della omologazione del concordato minore di cui all'articolo 80. In primo luogo si consente di omologare il concordato minore oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. In secondo luogo si sopprime la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (comma 6); riscrive la disciplina dell'esecuzione del concordato minore prevista dall'articolo 81. Al fine di garantire trasparenza all'attività liquidatoria si prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatta eccezione per i beni di modico valore, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, si prevede che i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Ancora si prevede che nel caso di parziale o non corretta esecuzione del piano, il giudice debba indicare gli atti necessari per l'esecuzione del piano e un termine per il loro compimento. Nel caso in cui le prescrizioni non sono adempiute nel termine «anche prorogato» il giudice revoca l'omologazione. È soppresso, poi, l'improprio riferimento al rendiconto, e sostituito con la previsione della necessità del deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano. È infine chiaramente riconosciuto il diritto dell'OCC al compenso anche quando il piano concordatario omologato non possa essere attuato per cause indipendenti Pag. 87dalla condotta dell'organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo (comma 7); riscrive l'articolo 82 in materia di revoca dell'omologazione. Si tratta di una riformulazione finalizzata a consentire, nella disciplina della revoca dell'omologazione, di poter tener conto dei casi in cui si accerti che il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione integrale o è divenuto definitivamente inattuabile. Intervenendo sul procedimento di revoca dell'omologazione l'articolo 12 dello schema prevede, infine, che il giudice provvede sull'istanza di revoca con sentenza anche in caso di rigetto e che la decisione è in ogni caso reclamabile (comma 8).
  Osserva che gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo. In particolare, l'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I del Capo III e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell'inizio della procedura. La disposizione: modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale. In particolare, la novella proposta al comma 2 dell'articolo 84 è diretta a chiarire, ai fini della continuità indiretta, che il requisito della stipulazione in data antecedente al deposito del ricorso si riferisce al solo affitto di azienda e che gli altri negozi in forza dei quali l'azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore devono essere stipulati in esecuzione del piano. La modifica al comma 3 sopprime la precisazione secondo la quale la cessione del magazzino non è incompatibile con la continuità aziendale (comma 1); precisa, modificando l'articolo 86, che la moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusivamente nel concordato in continuità, non può mai essere «superiore a due anni» (in sostituzione della precedente dizione «fino a due anni») dall'omologazione (comma 2); integra l'articolo 87, concernente il piano del concordato, includendo tra i suoi contenuti, nel caso del concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario al fine di facilitare (secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa) la verifica della ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna (comma 3); modifica l'articolo 88 recante disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. Al comma 1, si prevede che la proposta del debitore, mediante il piano, possa comprendere il pagamento, parziale o dilazionato, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie (in aggiunta ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali e ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza, già menzionati dalla disposizione vigente); al comma 2, le parole «fiscali o previdenziali» sono sostituite dalle parole «tributari o contributivi», per uniformità rispetto al comma 1; al comma 3, si propone di fare riferimento «agli uffici competenti» per il deposito della proposta, laddove nel testo vigente viene utilizzato il singolare, tenuto conto della pluralità dei soggetti cui la norma può riferirsi, cioè agenzie fiscali, enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie (comma 4); modifica l'articolo 91, comma 1, chiarendo che, in caso di offerte concorrenti, la pubblicità diretta all'acquisizione di tali offerte deve essere effettuata solo nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni. Inoltre, la modifica prevede esplicitamente l'applicazione di tale disciplina all'affitto d'azienda (comma 5). L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all'articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 che concerne la nomina del curatore e che prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. Questi ultimi recano disciplina, rispettivamente, dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure e dei requisiti Pag. 88per la nomina agli incarichi nelle procedure. Si rammenta peraltro che tali articoli includono già il commissario giudiziale nell'ambito di applicazione delle disposizioni sull'Albo e sui requisiti ivi previste. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo. In particolare, il comma 1 reca modifiche puntuali all'articolo 94 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione a compiere taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione può essere concessa anche prima dell'omologazione, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. A tale riguardo, la novella dispone che tale autorizzazione sia concessa, dal giudice delegato, sentito il commissario giudiziale. La novella specifica, inoltre, che il pregiudizio per i creditori debba essere irreparabile per giustificare la procedura d'urgenza. Inoltre, il testo proposto dal correttivo prevede che di tale provvedimento, e del compimento dell'atto, debba comunque essere data adeguata pubblicità (come nel testo vigente); la novella specifica ulteriormente che debba essere data comunicazione ai creditori. Il comma 2 riscrive integralmente l'articolo 97, dedicato ai contratti pendenti. Vi si prevede che i contratti ancora ineseguiti proseguano anche durante il concordato e che il debitore possa però chiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei medesimi contratti, ove la prosecuzione non sia coerente con la previsione del piano e proponendo una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte. La controparte può opporsi alla richiesta, sulla quale decide il tribunale; l'indennizzo, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, è determinato dal giudice e deve essere soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato. Le modifiche prevedono inoltre: l'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; un'integrazione al comma 6 dell'articolo 97 volta a stabilire che la controparte non possa esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni – con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo – tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo; l'introduzione di un nuovo comma 14, il quale reca disciplina relativa ad alcune tipologie di contratti di finanziamento bancario; si fa riferimento alle fattispecie di cessione ad un intermediario di un credito, non scaduto, vantato verso terzi, a fronte della corresponsione della cifra vantata (c.d. linee di credito «autoliquidanti» tra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, gli anticipi fatture); la disposizione in esame chiarisce che la riscossione del credito da parte dell'intermediario nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 in oggetto; ne consegue che anche i contratti di finanziamento in parola proseguono durante il concordato fino all'assolvimento di tutti gli adempimenti ivi previsti (quindi fino alla riscossione del credito acquisito da parte del finanziatore); in caso di scioglimento del contratto, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate, nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 97. Alle modifiche all'articolo 97 è da collegare l'abrogazione implicita del comma 2 dell'articolo 99, a seguito della sua riscrittura operata da parte del comma 3 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in esame. Ulteriore novella introduce un nuovo comma 5 al citato articolo 99. Tale disposizione prevede l'applicabilità del beneficio della prededuzione a varie tipologie dei finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla Pag. 89procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Per quanto attiene all'articolo 16, che interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati, evidenzio che la disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione. Si prevede in particolare le relazioni redatte dal commissario giudiziale in vista del voto sulla proposta di concordato preventivo debbano essere trasmesse anche al pubblico ministero (comma 1). L'articolo 16 interviene poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati (comma 2): apportando una modifica di coordinamento formale al comma 1 (sostituendo il riferimento all'articolo 49, comma 2, con il riferimento all'articolo 44, comma 2); stabilendo espressamente (modifica al comma 2) che, in caso di mancato deposito della somma che il debitore deve versare per le spese di procedura (ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera d)), si avvia il procedimento per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo; provvedendo alla revoca, in ogni caso (modifica del comma 3) in presenza di atti di frode accertati il tribunale. Revocato il decreto (secondo ulteriore specificazione) si procede quindi all'apertura della liquidazione giudiziale quando un creditore o il pubblico ministero ne abbia fatto istanza. L'articolo 17 reca modifiche in materia di voto nel concordato preventivo, ed in particolare, interviene, in primo luogo sull'articolo 107 del Codice ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1). La novella dispone infatti che il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati, almeno sette giorni prima (in luogo di «entro cinque giorni prima») della data iniziale stabilita per il voto (articolo 107, comma 6). Quindi (articolo 107, comma 7) i provvedimenti del giudice delegato sono comunicati ai predetti soggetti. Secondo la novella in esame, tale comunicazione dovrà avvenire almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. L'articolo in esame interviene, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2), stabilendo che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (ai sensi dell'articolo 107, comma 7). Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, si prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 107, comma 3. Quest'ultimo prevede che il commissario giudiziale – con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato – illustri la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi. Il comma 2 dell'articolo 17, infine, prevede il diritto di opposizione all'omologazione. L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all'omologazione. In particolare, il comma 1, modifica l'articolo 114, estendendo ai liquidatori nominati nell'ambito del concordato per cessione l'applicazione del disposto di cui all'articolo 125. Il comma 2 dell'articolo 18 modifica l'articolo 118, prevedendo che il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere iscritto nel registro delle imprese. Infine, il comma 3 riscrive l'articolo 119 sulla disciplina della risoluzione del concordato Pag. 90preventivo. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, la legittimazione ad agire per la risoluzione spetta ai creditori e al commissario giudiziale ove un creditore ne faccia richiesta. A tale comma sono apportate alcune modifiche formali (il termine «richiesta» è sostituito dal termine «istanza»), anche al fine di adeguare la disposizione al dettato dell'articolo 6, comma 1, lettera m), della legge delega, n. 155 del 2017. La novella introduce, inoltre, il nuovo comma 7 all'articolo 119 il quale stabilisce che il tribunale dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione del concordato preventivo. Non si applica tale disposizione quando lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo (e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura).
  Segnala che gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. In particolare, l'articolo 19 modifica gli articoli 125, 128 e 130 della Sezione I del Capo I, dedicato ad imprenditori individuali e società. Tale Sezione riguarda i presupposti della liquidazione giudiziale e gli organi ad essa preposti. Il comma 1 dell'articolo 19 modifica il comma 4 dell'articolo 125 intervenendo in materia di registro nazionale dei curatori. Esse sono volte a: chiarire che il registro cui si fa riferimento non è di nuova istituzione ma è il medesimo già previsto dalla legge fallimentare; eliminare l'erroneo riferimento al fallimento, sostituendolo con liquidazione giudiziale; aggiornare l'elenco dei provvedimenti che devono essere annotati nel registro, integrandolo con i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Il comma 2 dell'articolo 19 modifica il comma 3 dell'articolo 128 esplicitando che la scelta dei difensori nella procedura di liquidazione giudiziale spetta sempre al curatore, come già previsto nella legge fallimentare, in modo da prevenire possibili dubbi interpretativi. All'articolo 130, che contiene la disciplina delle relazioni e dei rapporti riepilogativi del curatore, sono apportate modifiche incidenti sul comma 2 e sul comma 4, conseguenti agli interventi da parte dello schema in esame sulla disciplina degli obblighi di presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio (comma 3 dell'articolo 19). In particolare: è inserita, tra le informazioni che il curatore deve rendere al pubblico ministero, anche quella relativa all'inottemperanza, da parte del debitore o degli amministratori, dell'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; si introduce una disposizione volta a stabilire che bilancio dell'ultimo esercizio, formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, ed il rendiconto di gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, di cui all'articolo 2487-bis c.c., devono essere allegati dal curatore alla propria relazione da presentare al giudice circa le cause della crisi, le responsabilità del debitore ed il manifestarsi dell'insolvenza. L'articolo 20 reca modifiche alla disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori. A tal fine, l'articolo 20 modifica gli articoli 166 e 170, inseriti nella Sezione IV del Capo I del Titolo V. Rammenta che l'articolo 166 stabilisce, ai commi 1 e 2, quali sono gli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore che sono sottoponibili ad azione revocatoria. Al comma 3, oggetto di modifica, sono invece indicati gli atti non revocabili: nella formulazione attuale della disposizione tra di essi figurano, alla lettera b), le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca. Il comma 1 dell'articolo 20 reca una nuova formulazione della citata lettera b) nella quale si prevede la cancellazione del riferimento alla consistenza dell'esposizione del debitore nei confronti della banca, Pag. 91lasciando il solo riferimento alla durevolezza dell'esposizione medesima. L'altra modifica apportata al comma 3, relativa alla lettera e), è meramente formale. Il comma 2 dell'articolo 2, inoltre, modifica il comma 2 dell'articolo 170 specificando che il termine a partire dal quale taluni atti posti in essere dal debitore, considerati pregiudizievoli nei confronti dei creditori, sono privi di efficacia ovvero possono essere revocati, inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di accesso ad una procedura concorsuale, quando a questa segua l'apertura della liquidazione giudiziale. In tal modo si riproduce quanto già stabilito dall'articolo 69-bis della legge fallimentare, con i necessari adattamenti alla disciplina vigente. L'articolo 21 modifica l'articolo 189, contenuto nella Sezione V del Capo I, Titolo V, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza. La Sezione V si occupa di regolare i rapporti giuridici pendenti al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. Tra questi, particolare rilievo assumono i rapporti di lavoro subordinato, disciplinati dall'articolo 189 a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro. Rammento che la disciplina vigente di cui al comma 5 dell'articolo 189 prevede che le dimissioni presentate dal lavoratore vengano considerate rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, solo se trascorsi 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale. La modifica apportata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 dello schema di decreto in esame, sopprime il riferimento temporale dei 4 mesi, consentendo al lavoratore di rassegnare le dimissioni durante il periodo di sospensione del rapporto lavorativo che decorre dall'apertura della liquidazione giudiziale. Sono esclusi i casi in cui il lavoratore abbia accesso a prestazioni di sostegno al reddito, con particolare riguardo ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo. n. 148 del 2015 ovvero ai fondi di solidarietà, di cui al Titolo II del medesimo decreto, costituiti da organizzazioni sindacali ed imprenditoriali nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I. Un'ulteriore modifica al comma 9 dell'articolo 189, prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21, sostituisce l'attuale riferimento al recesso con quello al licenziamento, stabilendo che è facoltà del curatore scegliere, nell'esercizio dell'impresa, se proseguire i rapporti di lavoro subordinato, sospenderli ovvero procedere al licenziamento. L'articolo 22 modifica gli articoli 197 e 198, contenuti nel Capo II, del Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Tale Capo dispone in merito alla custodia e all'amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 22 dello schema in esame apporta al comma 2 dell'articolo 197 una correzione meramente formale, volta a sostituire l'erroneo riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento con quello alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Il comma 2 del medesimo articolo 22 sostituisce il comma 2 dell'articolo 198, con riguardo all'obbligo di presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio; con le modifiche apportate si pone tale obbligo a carico del debitore, che deve provvedervi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale anziché del curatore. Quest'ultimo dovrà intervenire solo in caso di inadempienza del debitore, redigendo il bilancio ovvero apportando le necessarie rettifiche a quello presentato dal debitore. Il curatore interviene altresì, se del caso, rettificando la documentazione presentata dal debitore, ai sensi dell'articolo 39, al momento della richiesta di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, elenchi dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso). L'ultimo periodo del novellato comma 2 dispone che i liquidatori, fino alla chiusura della liquidazione giudiziale, non sono tenuti a presentare i bilanci, come previsto dall'articolo 2490 del codice civile. L'articolo 23 dello schema di decreto in esame modifica gli articoli 200, 205 e 207, contenuti nel Capo III, del Titolo V, della Prima Parte Pag. 92del codice della crisi e dell'insolvenza. Tale Capo detta norme circa le modalità di accertamento del passivo e disciplina i diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale. Il comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 200, prevede che, tra le comunicazioni che il curatore deve dare ai creditori o ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sia compresa quella relativa alla richiesta di assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto, comprensive dei relativi interessi. Il comma 2, sostituisce il comma 2 dell'articolo 205. Il testo novellato prevede che la comunicazione attraverso cui il curatore rende noto ai creditori lo stato passivo, una volta che questo è stato dichiarato esecutivo, deve menzionare anche le concrete prospettive che i singoli creditori hanno di vedere soddisfatte le proprie istanze. Nell'ambito del procedimento di impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il comma 2 dell'articolo 23 dello schema di decreto in esame sostituisce il comma 10 dell'articolo 207 del codice. La modifica ha lo scopo di richiamare direttamente e integralmente l'articolo 181 del codice di procedura civile che disciplina le conseguenze della mancata comparizione delle parti in udienza. La formulazione attuale della disposizione prevede che se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Tale articolo a sua volta prevede, che se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, si applica il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, secondo il quale qualora nessuna delle due parti compaia alla prima udienza, il giudice fissa una nuova udienza e, in caso di ulteriore mancata comparizione delle parti, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Con la modifica apportata dallo schema in esame, si prevede che, in caso di mancata comparizione delle parti, si applicano sia l'articolo 309 del codice di procedura civile (mancata comparizione nel corso dell'udienza) sia l'articolo 181 del medesimo codice. L'articolo 24 modifica l'articolo 211, contenuto nella Sezione I del Capo IV del Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Il Capo IV del Titolo V contiene la disciplina dell'esercizio dell'impresa e della liquidazione dell'attivo e la Sezione I reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 24 sopprime dal comma 2 dell'articolo 211 l'inciso «se dall'interruzione può derivare un grave danno». Con tale modifica, pertanto, si stabilisce che la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non è più eventuale e subordinata al grave danno cagionato dalla mancata prosecuzione dell'attività di impresa, ma diviene regola generale. Resta fermo che il tribunale non autorizzerà la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soltanto nel caso in cui da essa possa derivare un pregiudizio ai creditori. L'articolo 25 modifica l'articolo 216, contenuto nella Sezione II del Capo IV, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. La Sezione II del Capo IV, nell'ambito della liquidazione dell'attivo dell'impresa del debitore, si occupa della vendita dei beni. Rammenta che l'articolo 216 concerne la vendita e gli altri atti di liquidazione dei beni acquisiti all'attivo della procedura di liquidazione giudiziale. Le modifiche ad esso apportate dall'articolo 25 dello schema in esame attengono in particolare al procedimento di attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile e prevedono che: il provvedimento con cui il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati, dal debitore o da terzi, in forza di titolo non opponibile al curatore viene attuato da quest'ultimo con le sole formalità stabilite dal giudice medesimo (comma 2, quinto periodo); ai fini della liberazione dell'immobile, il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare altresì ausiliari esperti a sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile (comma 2, sesto periodo); qualora nel bene immobile siano presenti beni che non devono essere consegnati o documenti riguardanti un'attività professionale o imprenditoriale, il curatore dà Pag. 93intimazione a colui che deve rilasciare il bene o al soggetto al quale appartengono affinché gli stessi vengano rimossi, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, e procedendo, in difetto, al loro smaltimento o alla loro distruzione (comma 2, settimo, ottavo e nono periodo); il curatore deve informare, mediante notificazione, coloro i cui crediti siano assistiti da ipoteca o da privilegio su un bene immobile o su altro bene iscritto nei pubblici registri prima che siano completate le operazioni di vendita (comma 2, decimo periodo); coloro che hanno presentato la richiesta di esaminare i beni in vendita tramite il portale delle vendite pubbliche al fine di formulare un'offerta di acquisto hanno diritto di esaminarli entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, secondo modalità che garantiscano la riservatezza della loro identità e impediscano che vi siano contatti tra i vari richiedenti (comma 6); entro cinque giorni dalla vendita o dalla liquidazione di ciascun bene facente parte dell'attivo, il curatore ne informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori mediante deposito nel fascicolo informatico (modifica resasi necessaria in quanto il trasferimento del bene, cui la precedente stesura del comma 9 faceva riferimento, è un atto di competenza del giudice delegato ed è successivo al versamento integrale del prezzo pertanto il curatore non avrebbe potuto darne notizia; egli può pertanto dare notizia esclusivamente dell'esito delle procedure di vendita o liquidazione) (comma 9).
  Nel passare ad esaminare l'articolo 26 dello schema di decreto in esame, segnala che lo stesso modifica l'articolo 234, contenuto nel Capo VI, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Rammento che Capo VI riguarda la cessazione della procedura della liquidazione giudiziale, disciplinandone le diverse ipotesi (che vanno dalla mancata proposta di domande di ammissione al passivo da parte dei creditori, all'integrale liquidazione del passivo accertato, all'accertamento dell'insufficienza dell'attivo per il soddisfacimento dei creditori). Rileva che la modifica apportata all'articolo 234, comma 8, dall'articolo 26 in esame, è finalizzata ad inserire la previsione secondo cui, in caso di soddisfacimento integrale dei creditori nonché di pagamento di tutte le spese, alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale non deve necessariamente conseguire la cancellazione della società dal registro delle imprese. In tal caso, resta infatti possibile, come alternativa alla cessazione della società, anche la prosecuzione dell'attività di impresa ove l'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal curatore ai sensi dell'articolo 233, comma 2, deliberasse in tal senso. L'articolo 27 modifica gli articoli 240 e 246, contenuti nel Capo VII, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza che disciplina il concordato nell'ambito della procedura nella liquidazione giudiziale. Il comma 1 dell'articolo 27 integra l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 240, in tema di ammissibilità della proposta di concordato, specificando che la relativa disciplina si applicherà non più solo al debitore ma anche alle «società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo», in linea con quanto previsto dal medesimo articolo 240 in relazione alla presentazione della proposta. Il comma 2 dell'articolo 27 dello schema in esame, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 246 del codice, corregge l'erroneo riferimento all'articolo 206, sostituito da quello all'articolo 245, che regola il procedimento per l'omologazione del concordato e per la presentazione delle eventuali opposizioni. L'articolo 28 reca modifiche alla disciplina della liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società. In particolare, tale articolo modifica gli articoli 255, 262 e 264, contenuti nel Capo VIII, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Il comma 1 dell'articolo 28 corregge, al comma 1, lettera c), dell'articolo 255, un riferimento divenuto erroneo a seguito di una modifica all'articolo 2476 del codice civile recata dal medesimo codice della crisi e dell'insolvenza (articolo 378), che ha provocato lo slittamento dal settimo all'ottavo comma Pag. 94della previsione secondo cui il curatore può promuovere o proseguire l'azione contro i soci per gli atti dannosi nei confronti della società, dei soci o di terzi, e da essi intenzionalmente decisi o autorizzati, per i quali essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori che li hanno compiuti. Il comma 2 dell'articolo in esame aggiorna, al comma 3 dell'articolo 262, la dicitura «attivo fallimentare» con quella corretta di «attivo della liquidazione giudiziale», in conseguenza della modifica lessicale operata dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Il comma 3 del medesimo articolo 28, in fine, apporta, al comma 2 dell'articolo 264, due modifiche lessicali, la prima inerente la sostituzione del termine deliberazioni con il termine decisioni, più pertinente trattandosi di atti assunti dal curatore, e la seconda riguardante la sostituzione dell'organo cui fare reclamo contro le decisioni del curatore, cioè il giudice delegato e non il tribunale, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dal richiamato articolo 133. L'articolo 29 modifica gli articoli 268, 270, 273 e 276, contenuti nel contenuto nel Titolo V, Capo IX, del Codice e relativo alla disciplina della liquidazione del patrimonio di consumatore, professionista, imprenditore agricolo e imprenditore minore, nonché di ogni altro debitore insolvente non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Per questi soggetti la riforma introduce la liquidazione controllata, che ricalca a grandi linee la procedura della liquidazione giudiziale. In particolare, l'articolo 29, comma 1, sostituisce l'articolo 268 del Codice relativo appunto all'istituto della liquidazione controllata. Il correttivo: chiarisce che il creditore può presentare domanda di apertura di una procedura di liquidazione controllata soltanto quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, a differenza del debitore che può chiederla anche se si trovi in stato di sovraindebitamento. Resta fermo che, qualora il debitore sia un imprenditore, la domanda può essere presentata anche dal pubblico ministero (comma 2, primo periodo); stabilisce che nei casi appena illustrati non si procede all'apertura di una procedura se dall'istruttoria risulta che l'ammontare dei debiti scaduti non supera i 20.000 euro (comma 2, secondo periodo). Tale cifra è aggiornabile ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia (comma 2, terzo periodo); aggiunge un comma (comma 3) che prevede, nel caso in cui la domanda sia stata proposta da un creditore ed il debitore sia una persona fisica, che non si proceda all'apertura della procedura quando l'Organismo di composizione delle crisi attesti che non c’è possibilità di acquisire attivo da ripartire tra i creditori, neppure espletando specifiche azioni giudiziarie. All'attestazione dell'OCC devono essere allegati: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Le modifiche apportate all'articolo 270 dal comma 2 dell'articolo 29 sono volte a: prevedere che la sentenza con la quale si dichiara aperta una procedura di liquidazione controllata produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, richiamando altresì le disposizioni in materia di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 256 concernenti le società con soci a responsabilità illimitata, che si applicano anche al caso di liquidazione controllata in quanto compatibili (comma 1, secondo e terzo periodo); precisare che il tribunale conferma l'OCC come liquidatore quando la domanda sia stata presentata dal debitore, perché soltanto in questo caso si ha la certezza dell'esistenza concreta di tale organismo. Il comma 3 dell'articolo 29 sostituisce l'articolo 273, che si occupa della formazione del passivo nella procedura di liquidazione controllata, integrandolo con l'aggiunta di un comma riguardante l'ammissione delle domande presentate tardivamente dai creditori, mutuando la disciplina già contenuta nell'articolo 208 per ciò che riguarda la liquidazione giudiziale. Per essere ammesso al passivo il creditore deve dimostrare che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa a lui non imputabile e, in Pag. 95ogni caso, deve trasmettere la domanda non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa impeditiva. Il comma 7 esplicitamente prevede che il procedimento per l'ammissione delle domande tardive avviene secondo quanto previsto dai commi da 1 a 6. Il liquidatore forma l'inventario dei beni oggetto della procedura, aggiorna l'elenco dei creditori che concorrono nella liquidazione e predispone un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati; dovrà infine redigere un programma di liquidazione. Se non vengono proposte osservazioni alla formazione del passivo, questo è approvato dal liquidatore; se le osservazioni proposte vengo ritenute fondate dal liquidatore, questi redige un nuovo stato passivo, ma se le contestazioni non sono superabili spetta al giudice l'approvazione dello stato passivo, con decreto reclamabile davanti al collegio. Se la domanda non contiene l'indicazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o non ne ha fornito la prova, il giudice delegato ne dichiara l'inammissibilità con decreto, reclamabile con ricorso al tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 124. Il comma 4 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 276 per operare un rinvio ai casi di chiusura della procedura previsti dall'articolo 233 per la liquidazione giudiziale, rendendo tale articolo applicabile anche alla liquidazione controllata, ove compatibile. L'articolo 30 reca modifiche in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, ovvero la liberazione dai debiti residui di colui che sia stato già sottoposto a procedura di liquidazione, contratti nei confronti di quei creditori che abbiano ritenuto insoddisfacente l'esito della liquidazione stessa. A tal fine, l'articolo interviene sugli articoli 278 e 281 del Codice, contenuti nel Titolo V, Capo X. La Sezione I, in particolare, contiene le norme riguardanti il procedimento di esdebitazione e le condizioni per accedervi. Il comma 1 dell'articolo 30 interviene sull'articolo 278 del codice prevedendo anzitutto una modifica lessicale, volta a sostituire la dicitura «procedura concorsuale» con quella di «procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata». Per quanto riguarda la procedura di esdebitazione relativa ad una società o ad altro ente, con la modifica del comma 4 il correttivo prevede che le condizioni previste dall'articolo 280 per potervi essere ammessi devono sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti quando si tratti di società o di altro ente. perché si tratta di condizioni che possono essere riferite soltanto a persone fisiche. La modifica al comma 4 consiste nell'eliminazione del riferimento temporale agli ultimi tre anni precedenti l'apertura di una procedura liquidatoria per la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 280; tale termine, stando alla relazione illustrativa, sarebbe «incoerente o contraddittorio con le casistiche riportate dall'articolo 280». Il comma 2 del medesimo articolo 30 modifica l'articolo 281 inserendo al comma 4 un periodo in cui si prevede che il decreto con il quale il tribunale chiude la procedura di esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti, sia iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Ciò dovrebbe favorirne la conoscibilità anche da parte dei soggetti che, pur non essendo parte della procedura, possono avere interesse a conoscere la situazione del debitore, al contempo evitando che vengano esperite nei suoi confronti nuove azioni giudiziarie che non porterebbero ad alcun risultato in termini di soddisfacimento di crediti. L'articolo 31 modifica gli articoli 282 e 283 del Codice, contenuti nel Titolo V, Capo X, Sezione II, in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato. Anzitutto, lo schema apporta una modifica di carattere formale alla rubrica della Sezione, sostituendo «esdebitazione del soggetto sovraindebitato» all'espressione attuale «esdebitazione del sovraindebitato» (comma 1). Inoltre, il comma 2 interviene sull'articolo 282, concernente l'esdebitazione di diritto, istituto operante a seguito di chiusura della procedura di liquidazione controllata, ovvero trascorsi tre anni dalla sua apertura, e vi apporta Pag. 96modifiche volte a prevedere: la pubblicazione del decreto dichiarativo dell'esdebitazione sul sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, quando essa riguardi un consumatore o un professionista: in tali casi, infatti, trattandosi di soggetti che non esercitano attività imprenditoriale, l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce una forma di pubblicità adeguata (comma 1, ultimo periodo); che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si tratta di condotte che in precedenza assumevano rilievo, tramite il richiamo all'articolo 69, soltanto se poste in essere da un consumatore (comma 2); che oltre alla comunicazione del provvedimento con cui si dà atto dell'esdebitazione di diritto, deve essere comunicato il provvedimento con il quale l'esdebitazione viene esclusa per il sussistere di condizioni ostative ex articolo 280; inoltre, tale comunicazione deve avvenire anche nei confronti del debitore, oltre che nei confronti del p.m. e dei creditori, in tal modo consentendo la proposizione di un eventuale reclamo alla corte d'appello, entro 30 giorni (comma 3). Il comma 3 modifica l'articolo 283, comma 1, esplicitando che il debitore incapiente ma meritevole ammesso all'esdebitazione è obbligato al pagamento del debito laddove, entro 4 anni dal decreto del giudice, sopravvengano utilità tali da consentirgli il soddisfacimento di almeno il 10 per cento dei crediti complessivamente considerati, senza avere quindi riguardo alla quota che i singoli creditori possono ottenere. Viene altresì modificata la rubrica del medesimo articolo 283 per una maggiore precisione rispetto al contenuto.
  Rammenta che l'articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese. Il comma 1 sostituisce l'articolo 284 del Codice e consente la presentazione di un'unica domanda per l'accesso al concordato preventivo (comma 1) ovvero per l'accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (comma 2) quando più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartengano al medesimo gruppo e abbiano ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano. A tal fine può essere presentato un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, anziché piani autonomi per ciascuna impresa. La modifica del comma 4 è volta a far sì che venga evidenziato il beneficio stimato per i creditori di ogni singola impresa del gruppo inserita nel piano unitario o nei piani collegati formulato per l'accesso al concordato preventivo e se tale vantaggio venga conseguito in misura maggiore in virtù del collegamento esistente tra le imprese facenti parte del medesimo gruppo. Al comma 5 vengono meglio specificati gli aspetti di cui il professionista indipendente chiamato a valutare i suddetti piani deve tenere conto. Egli deve in particolare attestare: la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del piano o dei piani; le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. Completano l'attestazione del professionista le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli esistenti tra le imprese. Il comma 2 interviene sull'articolo 285, relativo al contenuto del piano o dei piani di gruppo e alle azioni a tutela dei creditori e dei soci apportando modifiche anche formali, come la sostituzione del termine società con il termine impresa. Al comma 5 viene precisato che, nel caso di richiesta di concordato preventivo di gruppo, i soci che ritengano pregiudizievoli per la redditività e il valore delle quote sociali le operazioni previste nel concordato (che, ai sensi del comma 1, possono essere di liquidazione per alcune imprese, di continuazione dell'attività per altre imprese) devono far valere il pregiudizio esclusivamente opponendosi all'omologazione del concordato medesimo. Al momento dell'omologazione del concordato di gruppo, il tribunale nomina un unico liquidatore Pag. 97per tutte le imprese coinvolte nel concordato, qualora sia prevista la cessione dei beni. In tal modo il legislatore, come si evince dalla relazione illustrativa, intende garantire una maggiore efficienza della procedura, contenendone al tempo stesso i costi. Resta fermo che ciascuna impresa avrà un proprio comitato dei creditori (in questo senso la modifica all'articolo 286, comma 7, prevista dal comma 3 dell'articolo in esame). L'articolo 33 modifica l'articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo in materia di poteri del commissario liquidatore. L'articolo 307, infatti, riguarda i poteri del commissario ed in particolare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sottoposto a liquidazione. L'intervento recato dall'articolo in esame consiste nella sostituzione, al comma 1, dell'erroneo riferimento al comma settimo dell'articolo 2476 del codice civile con quelli corretti riferiti al primo, sesto e ottavo comma. Le azioni di responsabilità previste in tali casi, oltre a quelle di cui agli altri articoli citati, sono esercitate dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità vigilante.
  Precisa, inoltre, che l'articolo 34 modifica l'articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa. In particolare, l'articolo 343 concerne la liquidazione coatta amministrativa. Il comma introdotto nel citato articolo prevede che anche al commissario speciale nominato per la risoluzione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 180 del 2015 (di recepimento della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), così come al commissario della liquidazione coatta amministrativa (comma 2), si applichino le disposizioni concernenti i reati di interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale (articolo 334), accettazione di retribuzione non dovuta (articolo 335) e omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale (articolo 336). Le medesime disposizioni si applicano anche alle persone che coadiuvano il commissario speciale nell'amministrazione della procedura. L'articolo 35 modifica l'articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall'articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell'OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
  Sottolinea che l'articolo 36 modifica l'articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa. Attualmente, il riferimento alle sole lettere a) e b) dell'articolo 17, comma 1, contenuto all'articolo 352, fa sì che soltanto i componenti dell'OCRI designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente (lettera a) e dal presidente della camera di commercio (lettera b) dovessero essere scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che avessero svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che avessero superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che fossero stati omologati. Con l'eliminazione di tale riferimento, Pag. 98anche per l'individuazione del membro appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, di cui alla lettera c), occorrerà fare riferimento ai suddetti albi e alle suddette competenze. L'articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. In particolare l'articolo 356 ne disciplina l'istituzione e le modalità di iscrizione. Le modifiche apportate riguardano gli obblighi di formazione che devono essere assolti dai soggetti che intendono iscriversi all'albo, in particolare l'obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Il citato decreto ministeriale dispone che tali corsi debbano avere una durata di 200 ore, mentre lo schema di decreto in esame specifica che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro è sufficiente una durata di 40 ore. Per il primo popolamento dell'albo è inoltre previsto che: i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, oltre a rientrare nelle categorie di cui all'articolo 358, comma 1 (avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi ovvero studi professionali associati o società tra professionisti dei medesimi settori; soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale), devono documentare di essere stati nominati in uno dei ruoli citati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, anziché in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal decreto legislativo n. 14 del 2019; coloro che intendono invece iscriversi all'albo ai soli fini della nomina come componenti dell'OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa) devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 352 (essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati). La soppressione del riferimento alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 358 è puramente formale. Il comma 2 dell'articolo 37 dello schema di decreto in esame, con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell'articolo 357, precisa che la sospensione o la cancellazione dall'albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia. In quest'ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all'albo e per il suo mantenimento, previsto al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 37 introduce modifiche all'articolo 358 volte ad assicurare che, nella nomina per gli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, l'autorità giudiziaria tenga conto degli incarichi già assegnati e delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente, al fine di assicurare la massima efficienza e trasparenza della procedura.
  Ricorda che l'articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie. Il comma 1 interviene sull'articolo 369 principalmente al fine di coordinare il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza anche con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con il Pag. 99quale è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Sono stati inoltre corretti alcuni refusi ed errori materiali contenuti nella prima stesura dell'articolo. Il comma 2 attua sull'articolo 372 un intervento meramente formale. L'articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. In particolare, gli interventi agli artt. 380 e 382 riguardano le cause di scioglimento delle società di capitali e delle società di persone. Il comma 1 interviene all'articolo 380 del codice della crisi e dell'insolvenza statuendo che anche in questi casi si applicano gli articoli 2487 (nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione) e 2487-bis (pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti), in quanto compatibili con le procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata. Pertanto l'assemblea dei soci dovrà comunque provvedere alla nomina dei liquidatori, anche se, in questi casi, essi avranno funzioni di mera rappresentanza della società, considerato che l'amministrazione del patrimonio e la liquidazione sono di competenza del curatore, nella liquidazione giudiziale, o del liquidatore, nella liquidazione controllata. Proprio per tale ragione si è provveduto ad aggiungere un periodo al terzo comma dell'articolo 2487-bis che dispone la consegna del rendiconto sulla gestione, non solo ai liquidatori nominati dall'assemblea dei soci, ma anche al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata, al fine di favorire la continuità nella gestione della società a loro affidata. Parimenti, l'articolo 382, del quale viene anche integralmente sostituita la rubrica, viene modificato dal comma 2 dell'articolo 39 per inserire, all'articolo 2272 del codice civile, l'apertura della procedura di liquidazione controllata tra le possibili cause di scioglimento delle società di persone. È stato invece eliminato l'originario comma 3, che si limitava a sostituire il termine fallimento con liquidazione giudiziale, considerato che tale sostituzione è operata in tutte le disposizioni normative vigenti dall'articolo 349 del codice.
  Segnala che l'articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-bis, 2409-bis e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile in materia di gestione d'impresa. Sul punto era già intervenuto l'articolo 377 del decreto legislativo n. 14 del 2019, stabilendo che la gestione della società è competenza esclusiva degli amministratori; il nuovo intervento chiarisce ora che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell'impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del codice civile, bensì l'istituzione degli assetti organizzativi. L'articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, volta a fissare al 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore degli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo e terzo periodo, e 15 del codice della crisi e dell'insolvenza. Si tratta degli obblighi di segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione nei confronti dell'organo amministrativo della società ovvero l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione nei confronti del debitore in ordine a circostanze che potrebbero costituire l'indizio di una situazione di crisi e che sono propedeutici all'eventuale attivazione di procedure di allerta da parte degli organismi di composizione delle crisi d'impresa. Il suddetto termine riguarda esclusivamente le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
  In fine, l'articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 43 fa coincidere l'entrata in vigore delle norme del decreto correttivo in Pag. 100esame con l'entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi. Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall'articolo 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, rammenta che la Commissione si dovrà esprimere sul provvedimento entro il 27 giugno prossimo. Pur sottolineando, quindi, che i tempi a disposizione della Commissione per l'esame dello schema di decreto legislativo sono limitati, rileva tuttavia la necessità, in considerazione della rilevanza del contenuto del provvedimento, che la stessa avvii un breve e rapido ciclo di audizioni.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel convenire con il relatore, rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna, la decisione in merito alla richiesta di audizioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

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