CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2020
381.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 43

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 4 giugno 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Carlo Cottarelli, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.40.

Audizione, in videoconferenza, del professor Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

Audizione, in videoconferenza, di Massimo Sabatini, Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione Pag. 44più ambiziosa (COM(2020)37 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Bilancio, sul c.d. decreto-legge «Rilancio», un testo molto complesso e articolato, che consta di 266 articoli e 1091 commi (per un totale di 110.912 parole), suddivisi in tredici Capi, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali.
  In via preliminare, come anche osservato dal Comitato per la legislazione, ritiene opportuno evidenziare come le dimensioni, anche finanziarie, del provvedimento non siano mai state raggiunte in passato da un decreto-legge e quanto al contenuto normativo non siano altresì paragonabili nemmeno con le dimensioni originarie dei disegni di legge finanziaria, di stabilità e di bilancio presentati negli ultimi lustri.
  Tale circostanza, naturalmente connessa alla straordinaria fase di crisi che stiamo attraversando, rende particolarmente difficoltoso l'esame parlamentare, come testimonia del resto il fatto che la Commissione di merito ha nominato 3 distinti relatori per riferire sugli 11 ambiti settoriali in cui sono state ricondotte le misure previste dal decreto, ossia: misure a sostegno del lavoro; misure fiscali; misure finanziarie; sanità e politiche sociali; protezione civile e difesa; regioni, enti locali e coesione territoriale; pubblica amministrazione e giustizia; scuola, università e ricerca; cultura, spettacolo e sport; infrastrutture, trasporti e comunicazioni; agricoltura e immigrazione.
  Per tali motivi, in questa relazione, per rendere più proficui i lavori della Commissione, segnala che cercherà di inquadrare il provvedimento nel nuovo contesto europeo, tracciando un quadro di sintesi degli interventi adottati soffermandosi sulle disposizioni di più stretto interesse della Commissione e rinviando per una disamina dettagliata del testo al dossier predisposto dagli uffici.
  Preannuncia che sarà inoltre sua cura svolgere ulteriori approfondimenti alla luce delle questioni che potranno essere sollevate nel corso del dibattito.
  Ciò premesso, ricorda, anzitutto, che il decreto-legge in esame è il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza Covid-19, dopo il «decreto Cura Italia» e il «decreto Liquidità», e configura un intervento espansivo di ulteriori 55 miliardi di euro in termini di disavanzo e di 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare.
  Nel complesso, negli ultimi tre mesi sono state adottate misure di sostegno per circa 75 miliardi, ossia il 4,5 per cento del prodotto interno lordo, cui si aggiungono garanzie pubbliche per facilitare l'accesso delle imprese al credito bancario per circa 500 miliardi, ossia sei volte il totale di quelle in essere alla fine del 2019 secondo quanto riferito dal Governatore della Banca d'Italia nelle sue recenti Considerazioni finali, nelle quali si evidenzia, Pag. 45peraltro, come senza il sostegno alla domanda fornito dalle politiche di bilancio sinora definite dal Governo la contrazione dell'attività economica avrebbe superato quest'anno l'11 per cento.
  Osserva che si tratta dunque, senza ombra di dubbio, di una mole di interventi imponente e inedita quanto la crisi sanitaria che ha colpito il nostro Paese, che oltre ad arginare il contagio, mira ora a far ripartire in sicurezza e a rilanciare l'economia, salvaguardando le famiglie, i lavoratori e le imprese, con particolare attenzione anche ai settori in cui gli effetti immediati della pandemia sono stati più intensi, come il turismo e le attività ricreative e culturali, i trasporti, la ristorazione e larga parte del commercio.
  Sottolinea quindi come questa mole di interventi di sostegno non avrebbe potuto vedere la luce senza le novità che sono nel frattempo intervenute in sede europea per attutire il colpo che la crisi del coronavirus ha inferto all'economia, dalla sospensione del Patto di Stabilità e Crescita sino alla revisione del regime degli aiuti di Stato per ampliare i margini di manovra degli Stati membri, evidenziando altresì che questo arsenale di misure sarà ulteriormente implementato con i nuovi strumenti e meccanismi che si stanno mettendo appunto: dal SURE per mitigare i rischi di disoccupazione, alle nuove leve finanziarie della Bei, sino al nuovo fondo per gli investimenti a supporto della ripresa («Next Generation EU»), e agli altri interventi nell'ambito del prossimo QFP proposti dalla Commissione europea la scorsa settimana.
  Agli oltre 500 miliardi di risorse potenzialmente attivabili nell'ambito dei c.d. Safety Nets (BEI, SURE e MES), si aggiungeranno infatti i 750 miliardi del nuovo Recovery Fund, che saranno reperiti grazie all'innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea, che consentirà alla Commissione europea, forte del suo elevato rating creditizio, di contrarre sui mercati finanziari i prestiti necessari a condizioni vantaggiose. Questi finanziamenti supplementari – che saranno convogliati verso i programmi dell'Unione e il cui rimborso sarà spalmato nei futuri bilanci unionali sull'arco di un lungo periodo, con inizio non prima del 2028 e completamento non oltre il 2058 – saranno investiti sulla base di tre pilastri attraverso 500 miliardi di sovvenzioni e 250 miliardi di prestiti agli Stati membri, con particolare riguardo a quelli, come l'Italia, che sono stati colpiti più duramente dalla pandemia e in cui più acuto è il bisogno di aumentarne la resilienza.
  Tali risorse si sommeranno al potenziamento mirato del bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027 proposto dalla Commissione, elevando pertanto la capacità complessiva del bilancio dell'Unione europea a 1.850 miliardi di euro. Una cifra senz'altro importante, che prefigura un significativo passo in avanti nelle politiche europee nella misura in cui la Commissione emetterà debito comune, che sarà ripagato, secondo la proposta avanzata, con nuove e selettive forme di fiscalità comuni, per esigenze collettive mirate a far riavviare l'Europa su un percorso di ripresa sostenibile e duratura. Per questa ragione, auspica che si raggiunga un rapido accordo su Next Generation EU e su un bilancio ambizioso a lungo termine, che sia all'altezza delle sfide future a cui deve far fronte l'Europa e che consenta di rendere operativo al più presto tale strumento, rispondendo alle aspettative dei cittadini.
  In questo scenario ritiene che il decreto-legge in esame, oltre a sfruttare, nei diversi ambiti, tutte le potenzialità offerte dal nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ponga le basi per intercettare le nuove risorse di matrice europea; al riguardo cita, ad esempio, l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) da un lato, a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan europeo costituito per gli investimenti a sostegno degli Stati membri per fronteggiare la crisi da COVID-19; dall'altro, a stipulare l'accordo con la Commissione Pag. 46europea concernente la controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
  Prima di passare in rassegna alcune altre disposizioni di interesse della Commissione, ritiene utile dare conto succintamente delle grandi linee direttrici di un provvedimento che non intende soltanto dare continuità alle misure di sostegno già adottate, ma anche porre basi della ripresa. Rilanciare l'economia, come evidenziato dalla Commissione europea nella presentazione del piano Next Generation EU, non significa tornare alla situazione precedente la crisi, bensì compiere un balzo in avanti, riparando i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire anche nel nostro futuro a lungo termine.
  Evidenzia, in questa prospettiva, che il decreto in esame intende rafforzare in modo strutturale la sanità, estendere le tutele a talune categorie finora escluse dai vari strumenti di protezione (come colf, badanti e altri soggetti in particolari condizioni di fragilità) e salvaguardare al contempo la struttura del nostro sistema produttivo con nuovi contributi a fondo perduto e misure di rilancio delle imprese strategiche, e ciò nell'ambito di una strategia complessiva di riforma rivolta anche al futuro del paese, come testimoniano ad esempio i significativi stanziamenti in favore della scuola e dell'università e le altre misure di accompagnamento verso un modello di sviluppo maggiormente sostenibile, resiliente e innovativo.
  In particolare, quanto all'articolazione delle misure, segnala anzitutto che il decreto destina circa 5 miliardi al potenziamento dell'assistenza territoriale e al rafforzamento della dotazione di personale e di mezzi del sistema sanitario e della Protezione civile. Al rafforzamento della rete ospedaliera vengono assegnati 1,9 miliardi di euro, che consentiranno un incremento strutturale di 3.500 nuovi posti letto di terapia intensiva, mentre il potenziamento della rete di assistenza territoriale prevede anche l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia, un contingente di circa 10 mila unità per sostenere l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai malati cronici; il fondo emergenze nazionali sarà invece rifinanziato con ulteriori 1,5 miliardi.
  In tali ambiti segnala come tra le recenti proposte avanzate dalla Commissione europea nell'ambito del piano per la ripresa figuri anche il nuovo programma per la salute EU4Health, operativo dal 1o gennaio 2021, forte di una dotazione di 9,4 miliardi di euro destinati a potenziare la sicurezza sanitaria onde non farsi trovare impreparati dinanzi ad eventuali crisi sanitarie del futuro; analogamente, sarà ampliato e potenziato il meccanismo di protezione civile dell'Unione RescEU, con un finanziamento aggiuntivo di 2 miliardi di euro utilizzabili nella forma di sovvenzioni o appalti per infrastrutture di risposta ad emergenze, capacità di trasporto e infrastrutture logistiche.
  Per quanto concerne invece gli sforzi per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita delle famiglie, ricorda che il decreto stanzia oltre 25 miliardi, che si aggiungono agli 11 previsti dal decreto-legge Cura Italia: in particolare 16 miliardi sono destinati alla Cassa Integrazione e agli strumenti per l'integrazione salariale, prevedendo anche procedure più snelle attraverso l'INPS; si prevede poi l'estensione per altri 5 mesi del termine per la sospensione dei licenziamenti; sono inoltre confermate ed ampliate le indennità per i lavoratori autonomi. Quale novità assai rilevante ai fini della coesione sociale, viene infine introdotto il Reddito di Emergenza destinato alle famiglie più vulnerabili: l'assegno sarà graduato da 400 a 800 euro a seconda dell'ampiezza del nucleo e corrisposto a circa 1,9 milioni di famiglie in difficoltà perché sprovviste di reddito, pensioni o altri sostegni e, finora, esclusi da tutti i sussidi previsti.
  Sempre in favore delle famiglie sono stati rafforzati i congedi parentali e i voucher baby sitter, utilizzabili anche per i centri estivi, aumentati i giorni per Pag. 47l'assistenza a familiari disabili e stanziati fondi per l'assistenza alle persone con disabilità.
  In tema di lavoro rammenta infine anche l'intervento di regolarizzazione temporanea dei migranti, che nel contesto emergenziale attuale potrà essere funzionale anche alla tutela della sicurezza sanitaria.
  Negli ambiti sopra menzionati ricorda come le misure previste potranno essere in futuro potenziate anche alla luce delle novità che si stanno perfezionando in sede europea; in particolare, rammenta il già citato regime europeo a breve termine di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione (SURE), che metterà a disposizione 100 miliardi di euro per sostenere lavoratori e imprese, nonché, più in generale, gli interventi in materia di politica di coesione, i cui attuali programmi, secondo quanto proposto dalla Commissione, riceveranno, principalmente a titolo di sovvenzione, 55 miliardi di euro in più da qui al 2022 nell'ambito della nuova iniziativa REACT-UE; i fondi così reperiti saranno assegnati in funzione della gravità delle conseguenze socioeconomiche della crisi, tra cui il livello di disoccupazione giovanile e la prosperità relativa degli Stati membri. Segnala, a tal proposito, che, proprio in questi giorni, la Commissione europea ha avviato la seconda fase di consultazione delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro europee sulle modalità per garantire salari minimi equi a tutti i lavoratori dell'Unione europea, in linea con l'impegno assunto dalla Presidente Von der Leyen di presentare uno strumento giuridico per garantire che tutti i lavoratori dell'Unione siano tutelati da un salario minimo equo, che consenta loro di vivere in condizioni dignitose ovunque lavorino.
  A queste misure si accompagna, nell'ambito dell'adeguamento del prossimo Quadro finanziario pluriennale, la revisione dei futuri nuovi programmi di coesione, che partiranno il 1o gennaio 2021 e che opereranno in parallelo con l'assegnazione di fondi aggiuntivi ai programmi attuali fino alla fine del 2022, con l'obiettivo di renderli più flessibili e coerenti con le priorità di ripresa.
  Venendo al versante delle imprese, osserva che le «parole chiave» del provvedimento per salvaguardare e potenziare il tessuto imprenditoriale del Paese sono: sostegno, liquidità, ristoro, investimenti, innovazione, crescita dimensionale e sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un pacchetto di misure, che il Ministro Gualtieri ha definito tra i più articolati e completi in Europa, che vale oltre 16 miliardi di euro, graduato sulla dimensione e la tipologia di impresa.
  In tale ambito sono previsti contributi a fondo perduto per le imprese fino a 5 milioni di ricavi che hanno registrato perdite, il rafforzamento del sostegno alle spese per le locazioni degli immobili commerciali, misure incisive a favore delle ricapitalizzazioni e per contribuire ad assorbire le perdite delle imprese, l'azzeramento degli oneri di sistema per le bollette, nonché incentivi per aiutare le imprese, soprattutto dei settori ricettivi, ad adeguarsi ai nuovi requisiti sanitari.
  In particolare, le misure per favorire la ricapitalizzazione, contribuire ad assorbire le perdite e agevolare la ripartenza e la salvaguardia delle imprese medie e grandi, sono state adottate tenendo conto degli indirizzi europei contenuti del nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato.
  Esse sono modulate, come accennato, tenendo conto delle dimensioni delle imprese: per quelle con un fatturato sino a 5 milioni di euro sono stanziati oltre 6 miliardi di euro in ristori a fondo perduto, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo fino a circa 50.000 euro, e ulteriori 1,5 miliardi per agevolazioni sugli affitti commerciali con un credito d'imposta al 60 per cento; per le imprese fra 5 e 50 milioni di fatturato, si prevede un credito d'imposta del 20 per cento per la ricapitalizzazione (fino a 2 milioni di euro), nonché un ulteriore credito d'imposta a fronte delle perdite 2020, pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per Pag. 48cento del patrimonio netto, entro il limite del 30 per cento dell'aumento di capitale eseguito.
  Si prevede inoltre l'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, con una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società che soddisfano determinate condizioni di ammissione; anche in tal caso, i limiti di intervento sono riconnessi alla Comunicazione Quadro temporaneo europeo.
  Segnala, infine, anche l'istituzione di un patrimonio destinato in seno alla Cassa depositi e prestiti – denominato «Patrimonio rilancio» – per interventi di supporto alla ricapitalizzazione rivolti alle società per azioni con sede in Italia, escluse quelle del settore bancario e assicurativo, che consentirà di effettuare interventi di supporto alla ricapitalizzazione di S.p.A. con sede in Italia che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro.
  Anche in questo caso, si tratta di un intervento complesso a favore della patrimonializzazione delle imprese per sostenerne la ripresa, che dovrà essere dettagliato attraverso interlocuzioni con la Commissione europea: il relativo decreto attuativo dovrà infatti definire condizioni, criteri e requisiti di accesso per le due modalità operative previste per il patrimonio destinato, una di sostegno pubblico a carattere promozionale, che dovrà essere coerente con il Temporary Framework, e l'altra secondo logiche di mercato, che dovranno però tenere conto delle esigenze indicate dal decreto stesso (sviluppo tecnologico, infrastrutture critiche e strategiche, filiere produttive strategiche, sostenibilità ambientale; livelli occupazionali). Ricorda inoltre che il nuovo patrimonio destinato della Cdp potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio e anche in tal caso occorrerà tenere conto dei limiti della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e imprese in crisi per la definizione delle modalità di intervento,
  Rammenta, poi, che a queste misure si affiancano quelle ulteriori a sostegno alla liquidità delle imprese, per la quale vengono stanziati 34,2 miliardi a copertura delle garanzie di Sace e per il rifinanziamento del Fondo PMI e di ISMEA, cui si aggiunge uno stanziamento di 12 miliardi che coprirà le anticipazioni di liquidità a Regioni, Enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per il pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori, sul quale più volte le istituzioni europee hanno sollecitato al rispetto dei tempi previsti dalla normativa comunitaria.
  Misure rilevanti sono rivolte anche alle start-up innovative, che potranno beneficiare anche del nuovo Fondo per il trasferimento tecnologico finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca delle imprese nazionali.
  Anche per quanto concerne gli interventi a sostegno del sistema produttivo ritiene utile evidenziare come essi debbano essere inquadrati in una visione prospettica alla luce delle novità emerse in sede europea. Nel secondo pilastro del piano Next generation EU proposto dalla Commissione al fine di rilanciare l'economia dell'Unione europea incentivando l'investimento privato, si prevede, infatti, un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità che mobiliterà risorse private al fine di aiutare con urgenza le imprese europee economicamente sostenibili che operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti. Lo strumento, in grado di essere operativo fin dal 2020, avrà in dotazione 31 miliardi e mirerà a reperire sostegno alla solvibilità per 300 miliardi a favore delle imprese di tutti i settori economici e a prepararle all'economia più pulita, digitale e resiliente del futuro. Inoltre, un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici incorporato in InvestEU – il programma faro d'investimento europeo – genererà, grazie al contributo di 15 miliardi di euro di Next Generation EU, investimenti per un importo fino a 150 miliardi nel miglioramento della resilienza Pag. 49dei settori strategici, specie quelli collegati alla transizione verde e digitale, e nelle catene fondamentali del valore nel mercato interno.
  Per quanto attiene gli interventi di sostegno di ampia portata di natura fiscale, ricorda lo stanziamento di circa 4 miliardi di euro per la cancellazione del saldo 2019 e dell'acconto 2020 relativo all'IRAP di giugno, rivolto a 2 milioni di imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro, cui si affiancano tra l'altro lo slittamento al mese di settembre dei versamenti fiscali sospesi dai precedenti provvedimenti d'urgenza, nonché la sospensione delle c.d. plastic tax e sugar tax.
  In linea generale sul piano fiscale ricorda che la misura di maggiore rilievo, già annunciata nel DEF, è rinvenibile, naturalmente, nella soppressione definitiva dal 2021 delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise che si trascinavano da anni come un fardello della politica di bilancio che ne offuscava anche la trasparenza.
  Rammenta, inoltre, che viene azzerata fino al 31 dicembre e poi ridotta al 5 per cento l'Iva su beni e dispositivi medici e di protezione individuale e che sono stati temporaneamente sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni.
  Infine, in tema di investimenti, tiene a richiamare una misura su cui il Governo ha inteso puntare molto in quanto in grado di abbinare efficacemente crescita e sostenibilità, ossia la nuova detrazione del 110 per cento per l'ecobonus e la messa in sicurezza sismica degli edifici. Si tratta di un intervento che assieme ad altre misure previste dal decreto, come quelle in materia di mobilità sostenibile, si innesta perfettamente nella strategia dell'Unione europea per la ripresa fondata sul Green Deal europeo, la quale intende promuovere, come annunciato dalla Commissione, una imponente ondata di ristrutturazioni del parco immobiliare e delle infrastrutture, da abbinare a un maggiore impegno per l'economia circolare, alla realizzazione di progetti basati sulle energie rinnovabili, tra cui la partenza in Europa di un'economia pulita dell'idrogeno, nonché a interventi per i trasporti e la logistica sostenibili, tra cui la Commissione ha annoverato anche l'installazione di un milione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
  Analogamente, intende segnalare come il decreto preveda misure importanti per il futuro del Paese in tema di scuola ed università: al riguardo, si limita a ricordare l'aumento di ulteriori 16.000 insegnanti delle assunzioni nella scuola e i circa 1,4 miliardi che vengono destinati alle università e agli enti di ricerca, in cui saranno assunti 4.000 ricercatori. L'assunzione di nuovi ricercatori rappresenta un intervento volto a colmare in parte un gap rispetto agli altri partner europei, posto che nonostante l'elevata qualità della ricerca italiana, il nostro Paese investe nelle università circa 8 miliardi, la meta’ in rapporto al PIL di quanto fanno i paesi a noi più vicini. Anche in questo caso, gli interventi previsti appaiono coerenti con gli indirizzi europei, e ricorda sul punto che nell'ambito della proposta relativa a un piano di ripresa di ampio respiro avanzata dalla Commissione si prevede che il programma Orizzonte Europa riceverà 94,4 miliardi di euro, un potenziamento che gli permetterà di finanziare attività essenziali di ricerca nel campo della salute, la resilienza e la transizione verde e digitale.
  Infine, a conclusione di questa rassegna di carattere generale sui contenuti del decreto, ricorda che un rilevante impegno è volto a sostenere due settori colpiti in modo particolare dall'inizio dell'emergenza, il turismo e la cultura, con risorse complessive per circa 3 miliardi e misure quali: il tax credit fino a 500 euro per le vacanze in Italia; l'esonero della prima rata IMU 2020 per alberghi e stabilimenti balneari; l'esonero della TOSAP fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture; il sostegno per le librerie e la filiera dell'editoria e i ristori per le perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, mostre ed altri eventi simili.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici la disamina dettagliata del testo, passa ad esaminare alcune disposizioni su Pag. 50cui intende focalizzare l'attenzione della Commissione per i profili di competenza, di cui illustra il contenuto.
  Al riguardo, richiama anzitutto l'articolo 26, che reca misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione. L'accesso a tali forme di sostegno è sottoposto a talune condizioni tra le quali la circostanza che, al 31 dicembre 2019, le società non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato e non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. L'efficacia delle predette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 27 reca disposizioni che consentono a Cassa depositi e prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato «Patrimonio Rilancio», a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, ovvero a condizioni di mercato. Qualora necessario, gli interventi del patrimonio destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Tali interventi hanno ad oggetto medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. Segnala, in particolare, che il comma 15 contiene una clausola di flessibilità europea: esso affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di integrare e modificare termini e condizioni contenuti nelle norme in esame, al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
  L'articolo 28 introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, prevedendo che l'agevolazione si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata Comunicazione 2020 C(2020) 1863.
  Ricorda poi che l'articolo 32 prevede la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS). In particolare, il comma 1 autorizza il MEF ad acconsentire alle modifiche che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione (cosiddetti servicer) dei crediti ceduti condizionati ad obiettivi di performance, nel rispetto di alcune condizioni.
  L'articolo 35 prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro. La norma è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19 Pag. 51(comma 1). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso la cui efficacia è subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione europea (articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).
  L'articolo 36 autorizza il MEF a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan-europeo (costituito per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi da COVID-19, comma 1), e quindi a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI. L'articolo autorizza inoltre il MEF a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. Il comma 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e prevede che, annualmente, con la legge di bilancio, possano essere stanziate ulteriori risorse. Nella relazione illustrativa e tecnica, Il Governo ricorda che la BEI ha proposto la creazione di un Fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia COVID-19, denominato «Pan-European Guarantee Fund» (EGF) nonché che la quota nominale per l'Italia della garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè 4.695 miliardi di euro, che corrisponde alla massima perdita possibile. L'obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica. Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall'Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale). Il Governo fa presente che gli Stati membri, chiamati a partecipare al Fondo fornendo la propria quota di garanzie, potranno, alternativamente: versare una parte della propria quota di contribuzione oppure fruire di una linea di liquidità, ossia prestiti, che la BEI metterà a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato membro in caso di escussione delle garanzie. Dato l'elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare. L'escussione avverrebbe, quindi, a valere sulla quota di garanzia nominale impegnata, che potrà essere finanziata da una linea di liquidità, aperta dalla BEI agli Stati membri interessati per consentire un rimborso graduale dell'impegno. Tale meccanismo consente di non gravare i bilanci nazionali dell'intero importo della garanzia nominale da versare nel Fondo, ma di impegnarlo solo se e quando la garanzia venisse escussa. Lo strumento avrebbe la natura di garanzia solidale e consentirebbe, quindi, la condivisione del rischio tra gli Stati membri aderenti al Fondo: ogni contributore parteciperebbe alla garanzia complessiva che offre una copertura estesa a tutto il portafoglio del Fondo e quindi a tutti gli Stati membri partecipanti, ma il rischio assunto da ciascuno Stato membro sarebbe limitato al contributo al Fondo di garanzia. Il Fondo finanzierà operazioni negli Stati contributori con un solo vincolo di concentrazione relativo ai tre maggiori prenditori. L'obiettivo del Fondo è quello di finanziare operazioni con un alto profilo di rischio e beneficiari finali considerati solidi nel Pag. 52lungo periodo ma che sono in difficoltà a causa della crisi COVID-19, con un focus sulle PMI e sul settore privato. Non è prevista una remunerazione della garanzia ai contributori. Per limitare l'impatto sul capitale e sugli indicatori finanziari del Gruppo, il Fondo sarà contabilizzato fuori bilancio (off balance-sheet). Grazie alla copertura del Fondo (che godrà di rating AAA) il Gruppo BEI potrà offrire agli intermediari finanziari garanzie a costo ridotto nonostante l'elevata rischiosità del portafoglio di crediti garantiti. In tal modo, gli intermediari finanziari potranno a loro volta trasferire tale vantaggio finanziario ai beneficiari finali. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità anche alle imprese di maggiori dimensioni, la BEI potrà offrire anche prodotti «funded». Il Fondo sarà utilizzato dal Gruppo BEI per investire anche in tranche più rischiose (mezzanine) di operazioni ABS e cartolarizzazioni sintetiche. In tal modo, il Gruppo BEI contribuirebbe a liberare risorse degli intermediari finanziari per erogare un volume maggiore di prestiti alle imprese. Il Fondo effettuerà inoltre investimenti quasi-equity, venture capital e private equity limitati a garantire capitale di rischio per specifici settori di mercato (come il settore delle imprese più innovative). Il Governo sostiene che il volume di risorse maggiore sarà dedicato alle garanzie e altri strumenti di sostegno diretto o indiretto alle imprese rispetto a investimenti in equity. Pertanto l'Italia, tra i principali beneficiari del Gruppo BEI per i prodotti a sostegno delle PMI, potrebbe beneficiare del contributo del Fondo più che proporzionalmente rispetto al proprio contributo alla garanzia, anche in confronto ad altri Stati membri che, tradizionalmente, ricevono maggiori investimenti in forma di capitale di rischio.
  Per quanto riguarda invece la partecipazione al SURE, evidenzia che la Commissione europea concederà agli Stati membri che ne siano interessati prestiti a condizioni favorevoli ed a bassi tassi di finanziamento. La Commissione reperirà i fondi contraendo a sua volta prestiti sui mercati finanziari. Lo strumento è sostenuto da un sistema di controgaranzie – su base volontaria – degli Stati membri per i rischi sostenuti dall'Unione europea. È previsto che gli Stati membri possono contribuire allo strumento attraverso la prestazione di garanzie irrevocabili e incondizionate per un importo parametrato percentualmente al rapporto tra il proprio reddito nazionale lordo e quello totale dell'Unione europea (RNL). La norma individua nel MEF la struttura nazionale autorizzata alla stipula dell'Accordo di Garanzia. L'autorizzazione concerne anche la concessione della garanzia dello Stato richiesta dal predetto accordo, nel limite della quota di spettanza dell'Italia, pari a 3,184 miliardi di euro. I provvedimenti nazionali devono essere ricollegati direttamente alla creazione od all'estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo ed a misure analoghe, comprese quelle destinate ai lavoratori autonomi, ovvero anche a determinate misure di carattere sanitario. Laddove uno Stato membro non rispetti tempestivamente – totalmente o parzialmente – la richiesta di attivazione della garanzia, la Commissione, al fine di coprire la parte di garanzia spettante allo Stato membro in questione, può richiedere agli altri Stati proporzionalmente alla loro quota relativa al reddito nazionale lordo – adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione – l'attivazione di una ulteriore garanzia fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo. Resta inteso che la garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all'importo complessivo della garanzia spettante a tale Stato membro. I suddetti contributi addizionali di garanzia verranno rimborsati agli Stati con gli importi successivamente recuperati dalla Commissione nei confronti dello Stato inizialmente inadempiente, in quanto ogni Stato rimane comunque responsabile per la sua parte.
  L'articolo 38 rafforza, sull'intero territorio nazionale, gli interventi in favore delle start-up innovative e istituisce presso il MISE un Fondo per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento Pag. 53digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund». Per la prima finalità: rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura «Smart&Start Italia»; dispone contributi a fondo perduto, rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital; interviene sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, istituito per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020 (inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare); proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese; riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le PMI, al rilascio delle garanzie in favore delle start up innovative e delle PMI innovative; integra la disciplina agevolativa delle startup innovative contenuta nel decreto-legge n. 179 del 2012, aggiungendovi un nuovo articolo 29-bis, che prevede incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative; integra la disciplina agevolativa per le PMI innovative, introducendo per esse lo stesso regime agevolativo fiscale in regime de minimis; interviene sulla disciplina relativa al cd. Investor Visa for Italy, riducendo della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori; estende le agevolazioni previste dalla misura «Smart&Start Italia» in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 42 istituisce presso il MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione. Il Fondo ha una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. Si autorizza il MISE ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Per l'attuazione degli interventi, il MISE si avvale di ENEA, che viene autorizza alla costituzione della Fondazione Enea Tech.
  L'articolo 43 istituisce presso il MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, iscritte nell'apposito registro, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250. Segnala che il comma 3 prevede che il Fondo operi attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso altre misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali. Viene nel contempo abrogata la disciplina relativa al Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale di cui era stata prevista l'istituzione presso il MISE.
  L'articolo 48 dispone un rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI): questo può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese. Il comma elimina poi il richiamo alla sola disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetto de minimis, relativamente alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento (al 50 per cento e a fondo perduto) dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo ex legge n. 394 del 1981 ((lett. a), n. 2). Il predetto Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 è rifinanziato con 200 Pag. 54milioni di euro, per il 2020; viene inoltre stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea.
  L'articolo 49, al comma 1, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive con sede a Torino. La realizzazione di tale infrastruttura di ricerca viene ricondotta all'ambito del Green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell’automotive.
  Segnala poi che il Capo II del Titolo II del decreto-legge (regime quadro della disciplina degli aiuti) contiene norme di interesse della Commissione agli articoli di seguito indicati.
  L'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'e- mergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati. Nel dettaglio, l'articolo introduce una deroga all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che in via ordinaria vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati (la cosiddetta «clausola Deggendorf», che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione europea, è ormai contenuta nella maggior parte dei regimi di aiuto adottati dalle diverse amministrazioni). Tuttavia la relazione al decreto-legge ricorda che la Commissione europea ha comunicato che la cosiddetta «clausola Deggendorf» non si applica alle misure di cui al Temporary Framework per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Per tale motivo si è pertanto reso necessario disporre una deroga alla normativa nazionale contenuta nella legge n. 234 del 2012.
  Passa poi ad illustrare gli articoli da 54 a 60, che traspongono, sostanzialmente, nell'ordinamento interno il contenuto di talune sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863, definendo una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione europea – – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti a valere sulle proprie risorse. In particolare, l'articolo 54 disciplina gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; l'articolo 55 disciplina le misure di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese; l'articolo 56 concerne gli aiuti sotto forma di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati; l'articolo 57 prevede misure di aiuto alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19; l'articolo 58 prevede misure di aiuto alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, una serie prodotti connessi al COVID-19; l'articolo 59 prevede misure di aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, tra cui i medicinali, compresi i vaccini, mentre l'articolo 60 prevede misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia. Ricorda poi che l'articolo 61 stabilisce le disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui ai predetti articoli da 54 a 60, prevedendo, tra l'altro, che tali aiuti non possano essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento Pag. 55(UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 e che la concessione degli aiuti sia subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863. Si prevede, inoltre, che gli aiuti non debbano in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli.
  L'articolo 63 dispone che gli aiuti concessi in conformità al cd. Temporary Framework della Commissione europea, soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto-legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR». L'articolo 64 dispone, poi, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal medesimo Temporary Framework, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE e MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali.
  Per quanto riguarda il Titolo V, recante norme su enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali, evidenzia in particolare l'articolo 115, che istituisce un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, sottolinea come il ritardo nei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni costituisca un problema assai risalente per l'Italia, al quale si è tentato di porre rimedio anche con interventi legislativi senza riuscire a superare del tutto la criticità. Ricorda quindi che l'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti, e prevede che tutte le pubbliche amministrazioni siano tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del SSN (per i quali il termine è di 60 giorni). Ricorda inoltre che nonostante negli ultimi anni si sia registrato un netto miglioramento, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» e non ha assicurato «che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento».
  Per quanto concerne le misure fiscali, oltre alla già richiamata soppressione delle clausole di salvaguardia, segnala le seguenti disposizioni recate nel Titolo VI del provvedimento.
  Il credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (articolo 120), che si applica nel rispetto del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. L'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle mascherine e ad altri dispositivi medici e di protezione individuale e l'esenzione dall'imposta, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, per le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 124). A tale ultimo riguardo segnala che la norma è stata adottata in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con una nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote Pag. 56IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata a monte – in principio su tutti i beni e servizi, tranne alcuni esplicitamente elencati – la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia.
  Richiama poi il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2019, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode (articolo 130), in particolare posticipando al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale. Ricorda, infatti, che dal 1o gennaio 2011 è diventato operativo l'e-AD, ossia il documento amministrativo elettronico e che la nuova disciplina è stata introdotta dalla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, e dal reg. n. 684/2009, sulle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.
  Illustra inoltre la modifica alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (articolo 136), che estende la possibilità di costituire i PIR 2020 anche tramite Fondi di investimento alternativi (FIA), fra i quali rientrano i fondi cosiddetti «ELTIF» (European Long Term Investments Fund), fondi «chiusi» che prevedono il rimborso del capitale a scadenze definite, introdotti dal regolamento europeo 2015/760, per incentivare l'investimento a lungo termine in progetti infrastrutturali, in società non quotate e in piccole e medie imprese (PMI) che hanno bisogno di stabili fonti di finanziamento.
  Tra le disposizioni contenute nel Titolo VII, dedicato alla tutela del risparmio nel settore creditizio, richiama, innanzitutto, le norme che prevedono la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione. In particolare, segnala la norma che autorizza il MEF, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articolo 165). La finalità di tale intervento è quella di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi della disciplina attuativa della direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Ricorda che la direttiva BRRD è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, la cui attuazione è oggetto del disegno di legge di delegazione europea 2019, in corso di esame al Senato (A.S. 1721).
  Ricorda altresì che il provvedimento definisce ulteriori condizioni per la concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia. Tali condizioni sono riferite al rispetto dei requisiti di fondi propri ovvero, nel caso in cui tali requisiti non risultino rispettati ma la banca abbia comunque patrimonio netto positivo, all'urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria (articolo 166).
  Tra le norme contenute nel Titolo VII segnala, altresì, il sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articolo 168), che può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato. Il termine entro il quale Pag. 57può essere concesso il sostegno è di dodici mesi dalla data della positiva decisione della Commissione sul regime di sostegno. Con decreto del MEF tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. Nel caso sia necessaria la notifica individuale del singolo intervento, il sostegno può essere concesso ad esito della relativa autorizzazione della Commissione europea (articolo 169).
  Segnala, altresì, la norma che prevede la trasmissione al MEF, da parte della Banca d'Italia, delle offerte vincolanti per l'acquisto di un compendio ceduto che prevedono quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico. Le offerte di acquisto di un compendio ceduto devono contenere gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (articolo 170). Ai fini della concessione del sostegno, si dispone che, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia, verificata la conformità con quanto previsto dalle norme in esame e con la decisione della Commissione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, selezionata l'offerta che, nel rispetto dell'obiettivo di assicurare l'ordinato svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, minimizza il sostegno pubblico, può disporre, con proprio decreto, le misure di sostegno. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del compendio ceduto all'acquirente non risulta di dimensione comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287 del 1990, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale (articolo 171). Inoltre, il MEF, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (articolo 173).
  Per quanto concerne il Titolo VIII, recante alcune misure di settore che riguardano il turismo, richiama l'istituzione del fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 178), finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione dell'acquisto, della ristrutturazione e della valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Ricorda, in proposito, che il 13 maggio 2020 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione Turismo e trasporti nel 2020 e oltre (COM(2020) 550 final), che comprende, tra l'altro, una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre e un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle restrizioni alle frontiere interne dell'Unione europea in modo graduale e coordinato. Con particolare riferimento alle imprese del settore, ricorda che la Commissione intende sostenere il turismo europeo con numerose iniziative, tra cui la flessibilità nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato, finanziamenti e la salvaguardia dei posti di lavoro con un contributo finanziario dal programma SURE.
  Relativamente al settore dell'editoria, segnala il credito d'imposta, per il 2020, per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, che è concesso nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato de minimis (articolo 190).
  Il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, che prevedono: l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (articolo 198); l'estensione dell'agevolazione del credito d'imposta previsto Pag. 58dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisizione di beni strumentali nuovi anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (articolo 199, comma 5). Si tratta di un'agevolazione, concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e riguardante le strutture produttive ubicate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
  Richiama poi la modifica della disciplina concernente la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, già prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 202). In particolare, si prevede che la società sia costituita per «l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone»; per tale operazione è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea. Con riferimento alla possibilità per gli Stati di operare nel mercato attraverso imprese di proprietà pubblica, rammenta che il TFUE prevede, all'articolo 345, che «I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», ma che tuttavia, l'operatore pubblico, ai fini della valutazione dell'operazione posta in essere, è comunque assoggettato ai princìpi in materia di aiuti di Stato. Tra le ulteriori misure ricorda altresì: la proroga dell'efficacia della convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN S.p.A. per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori, concessa fino alla conclusione delle procedure di gara, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 205); il contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 (articolo 214, commi da 3 a 7), previsto subordinatamente alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
  In materia di agricoltura e pesca, segnala che si prevede, tra l'altro, l'istituzione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 222). Gli aiuti possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dal citato Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Si prevede, inoltre, l'aumento dal 50 per cento al 70 per cento della percentuale di anticipo di contributi della PAC, che può essere richiesta in via ordinaria (articolo 224, comma 1).
  Tra le disposizioni in materia di ambiente, segnala l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il contributo ricevuto non è assoggettato a tassazione sui redditi ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato cd. de minimis (articolo 227). Sono altresì previste norme finalizzate a incentivare forme di mobilità sostenibile alternativa al trasporto pubblico locale (articolo 229), che estendono, tra l'altro, il buono mobilità, già previsto per la rottamazione di veicoli inquinanti, ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Ricorda al riguardo che tale buono è riconosciuto ai Pag. 59residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (N02) e di polveri sottili (PM10).
  Il provvedimento reca altresì una serie di misure concernenti la scuola, l'università e la ricerca. Specifiche disposizioni riguardano gli interventi di edilizia scolastica, e segnatamente i cd. «mutui BEI», per i quali è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento, allo scopo di assicurare la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese (articolo 232, comma 2). Sono stanziate risorse per realizzare un sistema informativo integrato per il supporto all'istruzione scolastica, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione (articolo 234). Al fine di definire un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), si incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), anche al fine di favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai Programmi quadro dell'Unione europea (articolo 238, comma 4).
  Ulteriori disposizioni riguardano le politiche di coesione territoriale. Al riguardo, richiama la norma che autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1o febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, che riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia, e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, recante misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (articolo 241). Evidenzia inoltre le novità apportate dall'articolo 242, che autorizza le Autorità di gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi europei per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19, così come previsto dal citato regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. Trattandosi di spese esclusivamente a carico dell'Unione europea per il periodo dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, le risorse erogate dall'Unione a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (POC) vigenti o da adottarsi, assicurando così la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione. Ai Programmi operativi complementari sono altresì destinate le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di Rotazione IGRUE, che si sono «liberate» per effetto dell'integrazione fino al 100 per cento del tasso di cofinanziamento unionale dei Programmi Operativi. Si consente, poi, alle Amministrazioni, con una procedura contabile transitoria, nelle more della riassegnazione delle risorse conseguenti al rimborso da parte dell'Unione europea, di proseguire Pag. 60negli impegni già assunti su interventi originariamente finanziati sui fondi strutturali europei sostituiti da quelli emergenziali, attraverso riprogrammazioni del Fondo Sviluppo e Coesione ovvero mediante nuove assegnazioni a valere sul FSC (articolo 242). In tale ambito richiama, inoltre: l'introduzione di una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito COVID-19 (articolo 244), nonché la concessione di contributi – a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 – dell'importo di 120 milioni di euro negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica.
  Segnala, infine, la norma che consente alle Regioni interessate dalla misura di concedere ulteriori contributi per le suddette finalità, attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE, in attuazione della nuova disciplina dei Fondi strutturali e di investimento europei introdotta dal citato regolamento 2020/558 (articolo 246).
  In conclusione, nel ribadire la rilevanza degli interventi previsti dal decreto-legge, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base degli elementi precedentemente evidenziati e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 4 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.