CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2020
381.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 4 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 18.05.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

  Roberto TURRI (LEGA) ritiene che – avendo l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convenuto nella riunione odierna di svolgere ulteriori audizioni sul provvedimento in discussione ed avendo in tale sede la presidente invitato i rappresentanti dei gruppi a far pervenire entro le ore 14 di domani eventuali richieste di nuovi soggetti da audire o a cui chiedere contributi scritti – la Commissione non debba procedere nella seduta odierna alla discussione sulle linee generali dei provvedimenti in esame, che deve essere necessariamente rinviata al termine della fase istruttoria.

  Franco VAZIO, presidente, ritiene che la richiesta del collega Turri sia ragionevole.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, nel sottolineare di aver appreso le decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel pomeriggio, precisa di non avere particolari motivi di contrarietà a che la Commissione svolga ulteriore attività istruttoria sui provvedimenti in discussione. Rileva, tuttavia, che le proposte di legge in esame Pag. 8non sono ideologiche e sottolinea pertanto la necessità che tutte le forze politiche si facciano carico di approvare il prima possibile una legge per tutelare le persone che subiscono violenza o che vengono bullizzate a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Nel rammentare che la prima proposta di legge presentata in Parlamento sulla materia risale al 1996, ritiene che un atteggiamento di collaborazione da parte di tutti gruppi parlamentari possa portare ad un esito positivo per l'approvazione di una legge a lungo attesa nel nostro Paese e non più rinviabile, sollecitata da tutte le organizzazioni internazionali. Nell'evidenziare quindi come le audizioni svolte abbiano mostrato dati allarmanti sulla materia, ribadisce la propria disponibilità all'interlocuzione con tutte le forze politiche per individuare il più celermente possibile dei punti di confronto utili ad elaborare un testo condiviso.

  Laura BOLDRINI (PD), nell'evidenziare come la richiesta del gruppo della Lega debba necessariamente essere accolta, manifesta tuttavia il proprio stupore alla luce del fatto che, nel corso dell'attività istruttoria svolta fino ad ora, la partecipazione alle audizioni da parte dei colleghi dei gruppi di minoranza non sia stata così assidua. Auspica, pertanto, che la richiesta avanzata sia spinta dalla necessità di acquisire ulteriori elementi utili per un opportuno approfondimento e non costituisca uno sgradevole tentativo dilatorio. Sottolinea quindi come l'Italia sia uno degli ultimi Paesi, nonostante le sollecitazioni del Consiglio d'Europa e delle organizzazioni internazionali, a dotarsi di una normativa sulla materia.

  Franco VAZIO, presidente, essendosi convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di concedere un ulteriore termine per lo svolgimento dell'attività conoscitiva sul provvedimento in oggetto, ritiene ragionevole accogliere la richiesta del collega Turri, rinviando pertanto la discussione generale alla conclusione di tale fase. Infatti, pur comprendendo le ragioni del relatore e le preoccupazioni della collega Boldrini, sottolinea come non si possa fare altro che aggiornare l'esame ad altra seduta. Nel sottolineare il contributo specialistico che le audizioni forniscono all'arricchimento e all'approfondimento del dibattito, evidenzia come in alcuni casi esse rischino di essere utilizzate esclusivamente a conferma delle posizioni già assunte. Nel sottolineare con riguardo al provvedimento in esame che il ciclo di audizioni è stato ampio ed ha fornito al dibattito elementi importanti ed articolati, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
C. 2513 Businarolo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 2513, recante «Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia». Segnala che l'articolo unico del provvedimento in esame propone un intervento normativo volto a specificare che, in caso di revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità, per le iscrizioni, le annotazioni e le trascrizioni relative agli atti dello stato civile che riguardino il coniuge e i figli del destinatario del provvedimento, è necessario acquisire il consenso degli stessi. In proposito, rammenta che il cambiamento delle generalità è una delle misure che possono essere adottate nell'ambito delle misure di protezione a tutela dei collaboratori Pag. 9e dei testimoni di giustizia e deve essere effettuato in modo tale da garantire la riservatezza anche negli atti della pubblica amministrazione. L'autorizzazione al cambiamento di generalità viene concessa con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia (ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge n. 82 del 1991). La disciplina per il cambiamento delle generalità è contenuta nel decreto legislativo n. 119 del 1993. Peraltro la legge n. 6 del 2018, tra le misure a protezione del testimone di giustizia, prevede espressamente (articolo 5, lettera g)) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Con riguardo alla disciplina procedimentale contenuta nel citato decreto legislativo n. 119 del 1993, rammenta inoltre che l'istanza deve essere indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e della giustizia ed è ricevuta dall'autorità che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991. Con il decreto di cambiamento delle generalità sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione, nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali nonché le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati che, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalità, sono iscritti in apposito registro istituito presso il Servizio centrale di protezione. Successivamente alla emanazione del decreto di cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della Commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici. Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalità. Il decreto di mutamento delle generalità non ha effetto sui rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui è parte la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento. Quanto alla disciplina della revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità, precisa che essa è contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 119 del 1993, il quale prevede che, in caso di gravi violazioni degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione, sia disposta la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità e siano individuati gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalità negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona. Secondo giurisprudenza consolidata, la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità si estende anche agli altri soggetti cui la misura era stata applicata in funzione della relazione di convivenza o comunque della specificità del rapporto con il destinatario principale delle misure. Ricorda in proposito che secondo l'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con il collaboratore o il testimone ammesso al programma nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure. La proposta di legge in esame interviene sulla disciplina della revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità, ed in particolare sugli effetti della suddetta revoca nei confronti dei familiari del destinatario del provvedimento ai quali la misura era stata applicata. L'introduzione del nuovo comma 3-bis nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 119 del 1993, prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, è volta a stabilire la necessità di acquisire il Pag. 10consenso del coniuge e dei figli del destinatario del provvedimento di revoca, per le iscrizioni, le annotazioni e le trascrizioni relative agli atti dello stato civile che li riguardino. Si introduce quindi una deroga al principio, affermato in sede giurisprudenziale, in base al quale il venir meno della misura di protezione nei confronti del destinatario principale si estende automaticamente alle posizioni derivate dei familiari e conviventi cui la misura stessa era stata applicata. Il secondo periodo del comma 3-bis richiede inoltre che in caso di figli minori, per le iscrizioni, le annotazioni e le trascrizioni negli atti dello stato civile ad essi relative, sia necessario il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare, in analogia con quanto previsto per la domanda di cambiamento delle generalità che coinvolga figli minori. Rammenta infine che il comma 2 dell'articolo in esame prevede una norma transitoria volta a far sì che le disposizioni introdotte con la proposta di legge in esame, si applichino a tutti i procedimenti di revoca del cambiamento delle generalità che siano stati adottati nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della proposta legge in esame.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel prendere atto delle circostanze, evidenzia che l'esame della proposta di legge in oggetto viene avviato nella giornata odierna a soli dieci giorni dalla sua presentazione, avvenuta lo scorso 25 maggio, sottolineando nel contempo che nessuna delle proposte di legge sollecitate dal gruppo di Fratelli d'Italia è stata incardinata presso la Commissione Giustizia. Rileva pertanto, come già evidenziato nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata odierna, che la protervia con la quale la maggioranza gestisce i lavori ha superato ogni limite, rammaricandosi che tali considerazioni vengano svolte in occasione dell'esame di un provvedimento che meriterebbe un attento approfondimento, stante che la questione impegna gli uffici del Viminale in maniera non superficiale, avendo ad oggetto la sicurezza di persone che stanno collaborando con la giustizia e sfacendo un servizio all'intero Paese. Nel rammentare, oltre alla fretta con cui viene incardinata la proposta di legge in oggetto, anche l'accelerazione imposta all'esame del provvedimento in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, sottolinea il fatto che la maggioranza millanti profferte di confronto e di condivisione che sono prontamente smentite dai fatti. Da ultimo ritiene che almeno sulla proposta di legge in esame sia svolto il necessario approfondimento, attraverso un ciclo di audizioni che coinvolga anche il Ministero dell'Interno. Esprime infine il proprio sconforto per il fatto che l'organizzazione dei lavori della Commissione Giustizia non risponda ad alcuna logica né di equilibro tra maggioranza e opposizione né di accordo all'interno della medesima maggioranza.

  Roberto TURRI (LEGA), nel rinviare le considerazioni di merito al successivo intervento del collega Paolini, si associa alle valutazioni dell'onorevole Varchi, chiedendosi la ragione di una simile fretta su una proposta di legge presentata appena dieci giorni fa. A tale proposito ritiene che sarebbe stato più opportuno che l'intervento normativo relativo alla revoca del provvedimento di cambiamento della generalità confluisse nel testo della proposta di legge della collega Aiello C. 1740 in materia di testimoni di giustizia, che è da tempo all'esame della Commissione. Da ultimo fa presente che al contrario l'esame della proposta di legge C. 2160 cosiddetta «droga zero», presentata dal gruppo della Lega, è da tempo sospeso.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) chiede alla relatrice di confermare se l'obiettivo del provvedimento sia quello di evitare l'automatica estensione del provvedimento di revoca del cambiamento di generalità anche agli eventuali familiari del testimone di giustizia, dei quali verrebbe previsto l'assenso. Non comprendendo completamente la ratio dell'intervento, si domanda Pag. 11se siano state considerate le eventuali ripercussioni di scelte divergenti nell'ambito di un unico nucleo familiare.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, conferma che l'esigenza sottesa al provvedimento in esame è quella di tutelare i familiari del testimone di giustizia, che per la maggior parte sono del tutto estranei ai fatti, soprattutto nei casi in cui si tratti di relazioni intervenute dopo l'inserimento del soggetto nel programma di protezione. Rileva in particolare a tale proposito come molti di tali soggetti, avendo avviato le proprie collaborazioni con la giustizia già a partire dagli anni settanta, non sono più implicati in eventuali processi ed hanno avuto l'opportunità di rifarsi una vita. Sottolinea inoltre che la stessa Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'Interno ha evidenziato l'urgenza di colmare un vuoto normativo in materia, tanto più considerato che le più recenti disposizioni in materia di cambiamento di generalità dei testimoni di giustizia risalgono al decreto legislativo n. 119 del 1993. Ribadisce pertanto che, come evidenziato dal collega Paolini, l'obiettivo è quello di evitare che siano terze persone a subire le conseguenze della scelta individuale di un soggetto che decida di uscire dal regime di riservatezza conseguente all'inserimento nel programma di protezione. Pertanto, nel sottolineare l'esigenza a fini di tutela di acquisire il consenso dei soggetti coinvolti, ribadisce che in molti casi la Commissione centrale si è trovata ad assumere decisioni in materia senza godere della adeguata copertura normativa.

  Manfredi POTENTI (LEGA) fa presente che la prima firmataria della proposta di legge appena incardinata è la stessa presidente Businarolo che, in ragione dell'incarico che ricopre, dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia, tutelando i diritti delle forze di minoranza, anche con riguardo alle quota dei provvedimenti incardinati presso la Commissione. Non entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'intervento normativo in oggetto avrebbe dovuto trovare spazio più opportunamente nella proposta di legge sui testimoni di giustizia presentata dalla deputata Aiello o, in considerazione della sua ventilata urgenza, nello strumento del decreto-legge.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che, pur avendo ascoltato con attenzione le spiegazioni della relatrice, le sono sfuggiti alcuni dettagli con riguardo alla ratio del provvedimento in esame. Ritiene inoltre che i dati circostanziati della Commissione centrale del Ministero dell'Interno citati dalla collega Sarti a dimostrazione dell'urgenza dell'intervento normativo andrebbero condivisi con tutti i membri della Commissione Giustizia. Nel rammentare inoltre che la normativa in materia di testimoni di giustizia si è formata sulla scorta dell'ampia esperienza fatta in particolare in alcune regioni d'Italia a partire dagli anni novanta con il fenomeno del pentitismo, sottolinea come la condivisione dei dati e degli atti rilevanti consentirebbe di procedere in modo più spedito. Reitera da ultimo la richiesta che siano auditi anche i rappresentanti del Ministero dell'Interno.

  Jacopo MORRONE (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se la Commissione intenda proseguire l'esame della proposta di legge Molinari C. 2160, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità o se, invece, non vi sia l'intenzione da parte della maggioranza di non approvare il provvedimento. Sottolinea di avere necessità di conoscere come si intenda procedere su tale materia per poter rispondere alle numerose richieste da parte delle associazioni che attendono che sia adottato un provvedimento importante per la tutela dei giovani e che devono sapere se c’è o meno la volontà della maggioranza di portare avanti tale tema.

  Franco VAZIO, presidente, sottolinea come la questione evidenziata dai colleghi attenga all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ritiene pertanto che la stessa si sarebbe dovuta Pag. 12avanzare in tale sede. Nel precisare di comprendere l'esigenza dei gruppi di opposizione di veder calendarizzate le proprie proposte di legge, fa presente, tuttavia, che quando nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 maggio scorso, la presidente aveva proposto di avviare l'esame del provvedimento in esame nella seduta odierna, nessuno dei partecipanti alla riunione, rappresentanti di quasi tutti i gruppi, aveva sollevato perplessità.

  Roberto TURRI (LEGA), nel replicare al presidente Vazio, sottolinea come in tale sede la presidente abbia soltanto annunciato l'avvio dell'esame della proposta di legge in discussione della quale ancora i rappresentanti dei gruppi presenti non conoscevano il contenuto.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia che quando la presidente aveva preannunciato l'avvio dell'esame della proposta di legge in discussione, non era ancora noto ai rappresentanti dei gruppi presenti alla riunione dell'ufficio di presidenza del 27 maggio scorso che la stessa era stata presentata solo due giorni prima.

  Franco VAZIO, presidente, precisando di non voler essere provocatorio, ribadisce che sarebbe stato più opportuno affrontare la questione nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 maggio scorso. Pur ritenendo che la questione sollevata dai colleghi iscritti ai gruppi di minoranza sia degna di attenzione e assicurando che della stessa ne informerà la presidente, sottolinea come la proposta di legge C. 2513 porti all'attenzione della Commissione un tema rilevante. Invita, quindi, i rappresentanti dei gruppi, a far pervenire, prima della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'elenco delle proposte di legge che desiderano calendarizzare o proseguire in Commissione, in modo che la presidente possa definire in sede di organizzazione del calendario dei lavori della Commissione un percorso rispettoso delle esigenze di tutti i gruppi parlamentari.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.40.