CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2020
380.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
C. 2525 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, e che è stata inoltre presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato che dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, nel segnalare che il testo è corredato, all'articolo 8, comma 2, di una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente Pag. 30e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osserva quanto segue.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di esami di Stato e regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, per quanto riguarda il comma 1, attributivo del potere di ordinanza, prende atto del carattere ordinamentale della disposizione e rinvia, per quanto riguarda i limiti e i contenuti delle ordinanze medesime, a quanto di seguito osserverà in relazione alle singole disposizioni che li definiscono. In via generale, osserva preliminarmente che, in base al successivo comma 9, i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo in esame devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente. Peraltro, in linea di principio, il rispetto di tali vincoli finanziari non appare a suo avviso verificabile ex ante, in quanto l'impatto finanziario effettivo delle norme da adottare potrà essere riscontrato soltanto sulla base degli specifici contenuti delle ordinanze medesime. Con riferimento ai criteri e vincoli fissati per la loro adozione, fa presente quanto segue. Quanto al comma 2, che ha ad oggetto il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico, segnala che la relazione tecnica afferma che, poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata e che ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare. Pur prendendo atto di tali chiarimenti, andrebbe comunque a suo parere fornita conferma della congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nel corrente anno, che impegneranno sia il personale docente sia il personale ATA. Non formula osservazioni sul comma 2-bis, che reintroduce i giudizi di valutazione, dal contenuto ordinamentale. Sul comma 3 e sul comma 4, che concernono la didattica e gli esami, prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura e del fatto che per gli alunni con disabilità la norma richiama quanto già previsto a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che le previsioni sono comunque assistite dalla clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, riportata all'articolo 8, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 5, che concerne gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, prende atto della specifica clausola di invarianza. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – dell'effettiva modulabilità dell'onere nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito, tenuto conto delle finalità della norma, sarebbe altresì opportuno, a suo avviso, acquisire una valutazione circa l'idoneità delle risorse stanziate e disponibili rispetto alle ipotizzabili soluzioni che potrebbero essere adottate con le ordinanze ministeriali. Non formula osservazioni sul comma 6, che ha ad oggetto i requisiti di ammissione dei candidati agli esami, dal contenuto ordinamentale. Con riferimento al comma 7, che ha ad oggetto gli esami dei candidati privatisti, non formula osservazioni, tenuto conto che gli stessi vengono aggregati a sessioni già previste a legislazione vigente e disciplinate da norme – articolo 14, comma 2, e articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017 – alle quali non sono ascritti effetti finanziari. Con riferimento ai commi 7-bis e 7-ter, che attribuiscono Pag. 31temporaneamente talune competenze decisionali all'Intendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano, non formula osservazioni, in quanto la norma si limita a disciplinare l'attribuzione di poteri senza derogare ai vincoli di bilancio dell'ente autonomo. Segnala che i commi 7-quater e 7-quinquies consentono, a date condizioni, l'attivazione dell'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica. In proposito, rammenta che, ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2-ter, della legge n. 66 del 2017, l'attività di istruzione domiciliare per gli studenti sopra menzionati si svolge a invarianza di risorse e senza nuovi o maggiori oneri e che, per effetto di una condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato, il diritto degli studenti deve essere contemperato con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e che, in aggiunta, tale attività non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tenuto conto dei predetti elementi, non formula osservazioni. Non formula osservazioni sul comma 8, che ha ad oggetto i provvedimenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il sistema di formazione italiana nel mondo, tenuto conto della generale clausola di invarianza finanziaria. Fa presente, infine, che il comma 9 ribadisce l'invarianza di spesa relativamente agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, e prevede un meccanismo di accertamento dei risparmi realizzati con successiva riassegnazione a spesa nel rispetto del saldo di indebitamento netto. Al riguardo, prende atto della previsione di neutralità della riassegnazione, in particolare, sul saldo di indebitamento netto – che, per gli oneri del personale, prevede la parziale compensazione delle maggiori spese con le corrispondenti entrate tributarie e contributive, mentre tale effetto non ha luogo per le assegnazioni al Fondo – e degli elementi di conferma forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura. Fa presente peraltro che non viene esplicitata la procedura diretta a far sì che la riassegnazione sia effettivamente realizzata in condizioni di invarianza finanziaria. In proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, prende in esame distintamente gli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti precari e sull'avvio del prossimo anno scolastico. Quanto agli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria, non formula osservazioni sui commi 02, 03 e 04, volti a disciplinare proceduralmente taluni adempimenti del concorso, nel presupposto, sul quale andrebbe a suo avviso acquisita conferma, che le variazioni concernenti le modalità di svolgimento delle prove non siano suscettibili di cagionare nuovi oneri per riflessi di carattere organizzativo: Non formula altresì osservazioni sul comma 05, stante la sua natura ordinamentale, e sul comma 08, in quanto non incide sul numero dei posti di sostegno ma sull'accesso al relativo percorso di specializzazione. Ritiene che andrebbero invece acquisiti chiarimenti sul combinato disposto dei commi 01 (che fissa la prova scritta della procedura per l'anno scolastico 2020/2021, mentre a legislazione vigente i vincitori dovevano essere immessi in ruolo a decorrere dal 1o settembre 2020), 06 (che riconosce ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 e rientranti nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1o settembre 2020) e 07 (che quantifica e copre i relativi oneri). Osserva che la relazione tecnica afferma che, in generale, le disposizioni sono neutrali, svolgendo considerazioni volte a suffragare tale invarianza, e attribuisce oneri solo ad una particolare fattispecie – il riconoscimento giuridico dell'anno scolastico 2020/2021 ai vincitori del concorso – in relazione alla quale rileva come, in sintesi, se l'immissione in ruolo dei primi vincitori Pag. 32avverrà a decorrere dal 1o settembre 2021, anziché 2020, risulteranno neutrali sia la stipula dei contratti a tempo indeterminato nel 2021, in quanto posticipa la decorrenza di un onere permanente già scontato a legislazione vigente, sia la stipula dei contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in quanto i posti avrebbero comunque dovuto essere coperti. Circa tale ricostruzione non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale giudica utile una conferma, della piena equivalenza economica fra un docente a tempo determinato e un docente a tempo indeterminato, ciò limitatamente alla copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021. Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, cui sono attribuiti effetti quantificati e coperti al comma 07, osserva che il comma 06 riconosce ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 rientranti nella quota prevista per l'anno scolastico 2020/2021 la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1o settembre 2020. Segnala che la relazione tecnica, al cui testo rinvia per i dettagli, dal canto suo afferma che in generale la norma è neutrale poiché, essendo il concorso straordinario riservato ai docenti precari, è assolutamente probabile che tutti i soggetti che vinceranno la procedura concorsuale saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021, ma che effetti onerosi, però, potrebbero derivare dal fatto che la proposta legislativa comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera «anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023» e infatti «dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudenziale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo.».
  Evidenzia come, su tali presupposti, la relazione tecnica procede a sviluppare una quantificazione degli oneri che appare coerente con le ipotesi assunte dalla stessa relazione. Pertanto osserva che la relazione tecnica parrebbe ipotizzare che la ricostruzione di carriera spetti anche a soggetti non vincitori del concorso o assunti dopo il 2022/2023, mentre il comma 06 attribuisce la ricostruzione di carriera ai soli vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022: in merito a tale apparente discrasia andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti, al fine di poter verificare le quantificazioni effettuate dalla relazione tecnica. Non ha alcunché da osservare sugli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva – i cosiddetti effetti riflessi – connessi alle ricostruzioni di carriera, che sono calcolati in misura conforme alla prassi in materia, nel presupposto che gli stessi siano registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, come abitualmente previsto per fattispecie analoghe. In proposito andrebbe a suo avviso acquisita una conferma, considerato che la relazione tecnica non è corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sui saldi di finanza pubblica. Quanto alle misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, non formula osservazioni sulle lettere a), b) e c) del comma 1, tenuto conto che le rispettive procedure avranno comunque luogo nell'ambito dei limiti di bilancio vigenti, cui la norma in esame non deroga. Non formula inoltre osservazioni sulla lettera d) del comma 1, sul comma 2, sul comma 5 e sul comma 6, stante il loro carattere ordinamentale; sul comma 2-bis perché interviene a specificare un adempimento già previsto a legislazione vigente; sul comma 3, preso atto dei chiarimenti della relazione tecnica; sul comma 3-bis perché il relativo onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sui commi da 4 a 4-ter in quanto sono volti a ripristinare la legislazione previgente e a disciplinare le procedure volte a darvi attuazione nonché tenuto conto, quanto al comma 4-ter, del recepimento delle condizioni poste dalla Pag. 33Commissione bilancio del Senato. Ritiene che andrebbero invece acquisiti chiarimenti sulle lettere b-bis) e d-bis) del comma 1, che dettano criteri per le ordinanze ministeriali. Infatti, pur prendendo atto delle considerazioni della relazione tecnica, tenuto conto che le disposizioni non prevedono specifici stanziamenti, andrebbe a suo parere assicurato che sia l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1o settembre 2020, sia l'adozione di misure volte a consentire agli studenti con patologie gravi o immunodepressi di seguire la programmazione scolastica, anche mediante la didattica a distanza, possano effettivamente essere effettuate nel quadro delle risorse disponibili, posto che sembrerebbe trattarsi di adempimenti aggiuntivi. Andrebbe inoltre a suo parere acquisito l'avviso del Governo sul comma 3-ter che rinvia alla contrattazione collettiva lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza. Osserva infatti che nel corso dell'esame parlamentare, in sede di verifica della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, è stato osservato che la norma, così come formulata, demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni rese a distanza anche per il periodo decorso e per quello precedente alla definizione dello stesso contratto, con conseguenti effetti non valutabili sulle predette attività già svolte nel caso in cui tali criteri e modalità dovessero in concreto differire da quelli adottati finora. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 07 dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1o settembre 2020 ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria richiamata al precedente comma 06 – pari a 2,16 milioni di euro per il 2023 e a 1,08 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 – mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, che ha istituito il Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria. In proposito, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura a decorrere dall'anno 2023, ciò in considerazione sia del fatto che la dotazione del Fondo nel corso del tempo è stata più volte utilizzata o incrementata da numerose disposizioni legislative, sia della collocazione dell'onere ad esso imputato oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato, che rende meno agevole la relativa verifica in sede parlamentare. Rileva inoltre che, il comma 3-bis dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 2 milioni di euro per il 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 2,224 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte agli oneri oggetto di copertura. Segnala peraltro che il Fondo è stato rifinanziato, da ultimo, dall'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di esame presso le Camere, per un importo pari a 800 milioni di euro per il medesimo anno 2020. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, recante Tavolo per i percorsi abilitanti, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'istituzione del Tavolo è assistita sia da una clausola Pag. 34di invarianza sia da una clausola di gratuità della partecipazione: segnala che l'inserimento di questa seconda clausola è stato posto come condizione al fine della positiva verifica della relazione tecnica a corredo del maxiemendamento e come condizione ex articolo 81 Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-ter, in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che assume il carattere ordinamentale della disposizione, e nel presupposto quindi che gli incarichi in questione siano comunque conferiti nel quadro delle risorse disponibili e ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità per il CISPI di rendere i pareri nei nuovi termini stabiliti, abbreviati anche a regime, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato. Quanto alla proroga dei componenti elettivi, non formula osservazioni in quanto la stessa opera nel quadro delle risorse già stanziate per i relativi componenti.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove. In proposito, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura procedurale della disposizione in esame. Andrebbe tuttavia acquisita conferma, a suo avviso, che le previsioni non siano suscettibili di determinare effetti finanziari connessi al carattere interpretativo, e quindi retroattivo, delle stesse.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, recante modifica al decreto-legge n. 126 del 2019, non formula osservazioni, considerato che la norma possiede natura ordinamentale e non appare suscettibile di incidere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 circa la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria, comprendendo in tale estensione anche le procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e gli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero. In proposito, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame e alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.
  Quanto ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, con riguardo al comma 2-bis non formula osservazioni, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento, anche a distanza, delle prove di abilitazione professionale individuate dalla medesima disposizione potrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Prende atto, altresì, di quanto precisato dalla stessa relazione Pag. 35tecnica circa la possibilità che lo svolgimento dell'esame di Stato per i consulenti del lavoro, secondo le suddette nuove modalità a distanza, possa determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte. Con riguardo al comma 3, che prevede attività formative a distanza, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare al Senato al fine di suffragare la neutralità finanziaria di tale disposizione. Non formula osservazioni in merito al comma 4, considerato il tenore ordinamentale della medesima disposizione.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi, prorogati o sostituiti ope legis, si provvede con le medesime risorse già stabilite a legislazione vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7-bis, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, a sostegno della invarianza finanziaria delle disposizioni, pur rilevando che gli stessi non sono corredati di dati, riferiti alle possibili maggiori spese derivanti dalle innovazioni introdotte, idonei a dimostrare la sufficienza delle risorse disponibili indicate dalla stessa relazione tecnica e, quindi, la neutralità dell'intervento normativo in esame.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7-ter, recante misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, rileva che la norma, sebbene non consenta agli enti territoriali di derogare ai vigenti vincoli di bilancio – e dunque non incrementi i livelli complessivi della spesa – si pone l'obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi di riqualificazione scolastica. Tanto premesso, osserva che tale accelerazione, nella misura in cui interessi spese in conto capitale, appare suscettibile di anticipare i tempi dei pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con conseguenti possibili effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto del 2020 e di riduzione, in pari misura, di quello degli anni seguenti. In ordine a tale possibilità reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7-quater, in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale dell'articolo 7-quater e tenuto conto che già ad una precedente proroga, disposta dall'articolo 101 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 15 giugno 2020, non sono stati ascritti effetti finanziari tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7-quinquies, recante semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale, evidenzia che le modifiche apportate dalla norma in esame, riducendo il periodo sperimentale, sono finalizzate ad accelerare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale, senza incidere sulle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione. Inoltre, evidenzia che la normativa vigente, non modificata – sul punto – dall'articolo in esame, prevede che l'effettiva stabilizzazione della Scuola superiore meridionale sia condizionata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Non formula quindi osservazioni sulla base dei seguenti presupposti sui quali reputa opportuna una conferma: che i compiti assegnati al comitato coordinatore possano essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate e che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – resti condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse.Pag. 36
  Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, comma 2, recante clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, osserva che l'articolo 8, comma 2, reca una apposita clausola di invarianza finanziaria relativa alla complessiva attuazione del presente decreto, che peraltro, come si evince da un'interpretazione sistematica, non riguarda le disposizioni onerose di cui ai commi 07 e 3-bis dell'articolo 2, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, che recano invece apposite clausole di copertura finanziaria di cui ha dianzi dato conto.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato). In merito alle richieste di chiarimento della relatrice, ad integrazione degli elementi contenuti in detta relazione, chiarisce che il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, l'attività lavorativa relativa alla didattica ordinaria rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto, dall'altro lato, le risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, risultano congrue rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nell'anno in corso.
  Precisa inoltre che l'articolo 1, comma 5, laddove prevede che le ordinanze di cui al precedente comma 1 debbano tenere conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata. Rileva, infatti, che da un lato saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, dall'altro diverse disposizioni a legislazione vigente, richiamate nella predetta relazione tecnica, già dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale, mentre per i detenuti vi sono apposite sezioni di scuole carcerarie.
  Segnala altresì che, in sede di adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si apportano le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1, sarà assicurato che i risparmi relativi agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, saranno riassegnati alla spesa nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ivi compreso l'indebitamento netto.
  Evidenzia che il costo per la copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021 con personale a tempo determinato, derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non risulta superiore a quello previsto a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti con personale a tempo indeterminato. Osserva inoltre che gli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva (effetti riflessi) connessi alle ricostruzioni di carriera derivanti dall'articolo 2, comma 06, sono registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto e che il Fondo «La Buona scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria, utilizzato per far fronte agli oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriera di cui al medesimo articolo 2, comma 06, reca le occorrenti disponibilità.
  Fa presente che i criteri per l'adozione delle ordinanze ministeriali di cui alle lettere b-bis) e d-bis) del comma 1 di cui all'articolo 2, quali ad esempio l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1o settembre 2020, potranno essere attuati nel quadro delle risorse disponibili.
  Chiarisce inoltre che la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo Pag. 371, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis dell'articolo 2, che dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Osserva altresì che la riduzione dei termini entro i quali il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) deve esprimere i propri pareri prevista dall'articolo 3 non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 4, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, avverte che la disposizione risulta di carattere ordinamentale e non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e alla proroga del funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature – previste dall'articolo 7-bis, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale – segnala che le stesse non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali disposizioni si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente per un 1 milione di euro nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), capitolo 1694, ripartito ai sensi dell'articolo 10, lettera j), del decreto ministeriale n. 738 dell'8 agosto 2019, sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, che risulta pienamente capiente anche in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.
  Rileva altresì che l'articolo 7-ter, che prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, non determina ulteriori oneri rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica e che i compiti assegnati al comitato coordinatore ai sensi dell'articolo 7-quinquies, che modifica la disciplina vigente relativa alla Scuola superiore meridionale istituita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate, fermo restando che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – rimane comunque condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2525 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2020, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, l'attività lavorativa relativa alla didattica ordinaria rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto, dall'altro lato, le risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, risultano congrue Pag. 38rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nell'anno in corso;
    l'articolo 1, comma 5, laddove prevede che le ordinanze di cui al precedente comma 1 debbano tenere conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata;
    infatti, da un lato saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie;
    dall'altro, diverse disposizioni a legislazione vigente, richiamate nella predetta relazione tecnica, già dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale, mentre per i detenuti vi sono apposite sezioni di scuole carcerarie;
    in sede di adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si apportano le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1, si assicurerà che i risparmi relativi agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, saranno riassegnati alla spesa nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ivi compreso l'indebitamento netto;
    il costo per la copertura dei posti nell'anno scolastico 2020/2021 con personale a tempo determinato, derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non risulta superiore a quello previsto a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti con personale a tempo indeterminato;
    gli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva (effetti riflessi) connessi alle ricostruzioni di carriera derivanti dall'articolo 2, comma 06, sono registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto;
    il Fondo “La Buona scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria, utilizzato per far fronte agli oneri derivanti dalle ricostruzioni di carriera di cui all'articolo 2, comma 06, reca le occorrenti disponibilità;
    i criteri per l'adozione delle ordinanze ministeriali di cui alle lettere b-bis) e d-bis) del comma 1 di cui all'articolo 2, quali ad esempio l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1o settembre 2020, potranno essere attuati nel quadro delle risorse disponibili;
    la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis dell'articolo 2, che dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
    la riduzione dei termini entro i quali il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) deve esprimere i propri pareri prevista dall'articolo 3 non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 4, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, risulta di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 39
    l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga del funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature – previste dall'articolo 7-bis, recante disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale – non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali disposizioni si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente per un 1 milione di euro nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), capitolo 1694, ripartito ai sensi dell'articolo 10, lettera j), del decreto ministeriale n. 738 dell'8 agosto 2019, sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, che risulta pienamente capiente anche in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni;
    l'articolo 7-ter, che prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, non determina ulteriori oneri rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica;
    i compiti assegnati al comitato coordinatore ai sensi dell'articolo 7-quinquies, che modifica la disciplina vigente relativa alla Scuola superiore meridionale istituita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse già assegnate, fermo restando che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame – rimane comunque condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 167.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, sulla base dei chiarimenti anticipati dal Governo nella precedente seduta e ferma restando la necessità di rettificare su un piano meramente formale la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli Pag. 402 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 167);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la preparazione e la stesura della relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE da inviare annualmente, anziché ogni tre anni, alla Commissione europea non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    tale adempimento, al pari della trasmissione annuale alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2012/19/UE, non è infatti suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che, a legislazione vigente, i dati richiesti dalla Commissione europea secondo gli schemi di cui alla decisione 2005/369/CE sono elaborati dall'ISPRA e da questa annualmente trasmessi al medesimo Ministero insieme al pertinente Quality report, redatto sulla base del modello predisposto da Eurostat;
   rilevata la necessità di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché del medesimo articolo 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: del presente decreto».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rinviare comunque alla documentazione predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e già depositata nella seduta dello scorso 12 maggio, in merito alle richieste di chiarimento del relatore precisa quanto segue. La presentazione di richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione energetica degli edifici, nell'ambito del programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), anche da parte degli organi costituzionali – prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente provvedimento, che sostituisce la lettera ff) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – rappresenta una mera facoltà e da essa non deriva alcun impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che lo stanziamento di bilancio messo annualmente a loro disposizione resta inalterato. Gli oneri per la realizzazione del portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, che inserisce il comma 3-bis all'articolo Pag. 415 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono pari a 100.000 euro per l'anno 2021, mentre quelli di gestione e funzionamento del portale stesso risultano di entità marginale e saranno pertanto sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le risorse utilizzate dal capoverso 3-ter della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 per la copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti dalla realizzazione del predetto portale, vale a dire le risorse stanziate per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), risultano effettivamente disponibili. L'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell’ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini della realizzazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale fino al 2030, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, non comporta profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 3, all'articolo 5, comma 12, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di incrementare da 30 a 50 milioni di euro annui le misure di finanziamento massimo del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e di estenderle fino al 2030, devono essere limitate al solo periodo 2021-2030, in modo da non incidere sull'esercizio in corso o sugli esercizi precedenti ormai chiusi. Gli strumenti di promozione fino al 2030 costituiti dai certificati bianchi e dal conto termico, di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. In particolare, per il meccanismo dei certificati bianchi non è previsto un incremento degli oneri a carico degli utenti, atteso che gli obiettivi fissati sono inferiori rispetto a quelli del periodo attuale e che, comunque, sono stati inseriti elementi di regolazione economica del predetto meccanismo utili ad evitare aumenti eccessivi. Anche per il Conto termico si prevede un maggiore impatto finanziario rispetto a quanto preventivato, atteso che tale impatto è sempre contenuto entro i contingenti massimi di spesa annua previsti dal relativo decreto attuativo. La disposizione di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-ter all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che prevede la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, rappresenta una norma di carattere programmatico che potrà essere attuata solo attraverso misure da sottoporre preventivamente ad un'adeguata analisi finanziaria. L'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA è stato stimato sulla base dell'ampia esperienza maturata dal predetto ente nell'organizzazione di eventi e attività del tutto similari e si riferisce all'arco temporale 2021-2030, anziché al periodo 2014-2030, come invece indicato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, che modifica il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. L'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 nel settore ETS destinati al Ministero dello sviluppo economico risulta sufficiente a coprire sia le risorse necessarie Pag. 42per i bandi per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, sia quelle relative allo stanziamento di cui alla precedente lettera e), destinato al predetto piano annuale di sensibilizzazione e assistenza, anche in considerazione dell'incremento dei citati proventi verificatosi negli ultimi anni (da 540 milioni di euro nel 2017 a 1.350 milioni di euro nel 2019). La destinazione dei predetti proventi alle citate finalità non appare pertanto suscettibile di determinare pregiudizio ad altri interventi già avviati o pianificati dall'Amministrazione. L'affidamento all'ENEA del compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso 8-quater, che inserisce il comma 8-quater all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, comporta effetti di limitata entità ed è ricompreso nelle attività svolte dal predetto ente nell'ambito del programma «Ricerca di Sistema», già dotato di copertura finanziaria non a carico del bilancio dello Stato. Le attività ascritte ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal citato articolo 8 sono di limitata entità e saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. La destinazione dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 al Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come sostituito dall'articolo 11 del presente provvedimento, non determina alcun effetto sugli interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse. Il gettito atteso dei proventi delle aste di CO2 destinato al Ministero dello sviluppo economico nel decennio 2021-2030 risulta sufficiente a coprire i costi per la realizzazione del Programma, ferma comunque restando la possibilità di comprimere gli oneri in caso di insufficienza delle risorse, come previsto dal comma 4 del nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Al comma 1 del citato articolo 13 appare comunque necessario specificare che il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si concluderà nel 2030, conformemente a quanto previsto dalla relativa copertura finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 13. L'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Governo, rileva tuttavia che la copertura dell'onere relativa all'istituzione del portale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1), risulta, da un lato, non corretta in quanto reca l'indicazione di un onere errato pari a euro 150.000, anziché a euro 100.000 per l'anno 2021, dall'altro, superflua in quanto già prevista al capoverso 3-ter dalla precedente lettera c), a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. In ragione di ciò, segnala pertanto la necessità di provvedere alla soppressione della copertura finanziaria indicata all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1). Ritiene altresì necessario, da un lato, sostituire il numero 3) della lettera l) dell'articolo 5, al fine di limitare il rifinanziamento del programma Pag. 43di interventi ivi previsto al periodo 2021-2030, dall'altro, modificare la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, in modo da limitare al periodo 2021-2030 l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA ai sensi della precedente lettera d), capoverso 10-ter. Infine, segnala la necessità di specificare, all'articolo 11, capoverso articolo 13, che il programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si conclude nel 2030.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 162);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la presentazione di richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione energetica degli edifici, nell'ambito del programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), anche da parte degli organi costituzionali – prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente provvedimento, che sostituisce la lettera ff) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – rappresenta una mera facoltà e da essa non deriva alcun impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che lo stanziamento di bilancio messo annualmente a loro disposizione resta inalterato;
    gli oneri per la realizzazione del portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, che inserisce il comma 3-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono pari a 100.000 euro per l'anno 2021, mentre quelli di gestione e funzionamento del portale stesso risultano di entità marginale e saranno pertanto sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    le risorse utilizzate dal capoverso 3-ter della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 per la copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti dalla realizzazione del predetto portale, vale a dire le risorse stanziate per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), risultano effettivamente disponibili;
    l'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini della realizzazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale fino al 2030, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, non comporta profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica;
    le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 3, all'articolo 5, comma 12, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di incrementare da 30 a 50 milioni di euro annui le misure di finanziamento massimo del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e di estenderle fino al 2030, devono essere Pag. 44limitate al solo periodo 2021-2030, in modo da non incidere sull'esercizio in corso o sugli esercizi precedenti ormai chiusi;
    gli strumenti di promozione fino al 2030 costituiti dai certificati bianchi e dal conto termico, di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia;
    in particolare, per il meccanismo dei certificati bianchi non è previsto un incremento degli oneri a carico degli utenti, atteso che gli obiettivi fissati sono inferiori rispetto a quelli del periodo attuale e che, comunque, sono stati inseriti elementi di regolazione economica del predetto meccanismo utili ad evitare aumenti eccessivi;
    neppure per il Conto termico si prevede un maggiore impatto finanziario rispetto a quanto preventivato, atteso che tale impatto è sempre contenuto entro i contingenti massimi di spesa annua previsti dal relativo decreto attuativo;
    la disposizione di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-ter all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che prevede la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, rappresenta una norma di carattere programmatico che potrà essere attuata solo attraverso misure da sottoporre preventivamente ad un'adeguata analisi finanziaria;
    l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA è stato stimato sulla base dell'ampia esperienza maturata dal predetto ente nell'organizzazione di eventi e attività del tutto similari e si riferisce all'arco temporale 2021-2030, anziché al periodo 2014-2030, come invece indicato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, che modifica il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
    l'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 nel settore ETS destinati al Ministero dello sviluppo economico risulta sufficiente a coprire sia le risorse necessarie per i bandi per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, sia quelle relative allo stanziamento di cui alla precedente lettera e), destinato al predetto piano annuale di sensibilizzazione e assistenza, anche in considerazione dell'incremento dei citati proventi verificatosi negli ultimi anni (da 540 milioni di euro nel 2017 a 1.350 milioni di euro nel 2019);
    la destinazione dei predetti proventi alle citate finalità non appare pertanto suscettibile di determinare pregiudizio ad altri interventi già avviati o pianificati dall'Amministrazione;
    l'affidamento all'ENEA del compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso 8-quater, che inserisce il comma 8-quater all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, comporta effetti di limitata entità ed è ricompreso nelle attività svolte dal predetto ente nell'ambito del programma “Ricerca di Sistema”, già dotato di copertura finanziaria non a carico del bilancio dello Stato;
    le attività ascritte ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal citato articolo 8 sono di limitata entità e saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente;Pag. 45
    la destinazione dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 al Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come sostituito dall'articolo 11 del presente provvedimento, non determina alcun effetto sugli interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse;
    il gettito atteso dei proventi delle aste di CO2 destinato al Ministero dello sviluppo economico nel decennio 2021-2030 risulta sufficiente a coprire i costi per la realizzazione del Programma, ferma comunque restando la possibilità di comprimere gli oneri in caso di insufficienza delle risorse, come previsto dal comma 4 del nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
    al comma 1 del citato articolo 13 appare comunque necessario specificare che il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si concluderà nel 2030, conformemente a quanto previsto dalla relativa copertura finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 13;
    l'utilizzo delle risorse che confluiscono ogni anno nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si tratta di un fondo alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano a carico dei clienti finali, che non è mai stato operativo e di cui la normativa vigente ha già previsto la destinazione al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica;
   rilevato che:
    la copertura dell'onere relativa all'istituzione del portale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1), risulta, da un lato, non corretta in quanto reca l'indicazione di un onere errato pari a euro 150.000, anziché a euro 100.000 per l'anno 2021, dall'altro, superflua in quanto già prevista al capoverso 3-ter dalla precedente lettera c), a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per il potenziamento e l'accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale;
    appare pertanto necessario provvedere alla soppressione della copertura finanziaria indicata all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1);
    appare necessario sostituire il numero 3) della lettera l) dell'articolo 5, al fine di limitare il rifinanziamento del programma di interventi ivi previsto al periodo 2021-2030;
    appare necessario modificare la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, in modo da limitare al periodo 2021-2030 l'onere derivante dal piano annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche predisposto dall'ENEA ai sensi della precedente lettera d), capoverso 10-ter;
    appare necessario specificare, all'articolo 11, capoverso articolo 13, che il programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, che l'ENEA predispone con cadenza triennale, si conclude nel 2030,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1) sopprimere le parole da: dopo le parole fino a: di cui al comma 3-bis;
   all'articolo 5, comma 1, lettera
l), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) alla lettera b) le parole: “e fino a 30 Pag. 46milioni di euro annui per il periodo 2015-2020” sono sostituite dalle seguenti: “, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030”;
   all'articolo 7, comma 1, lettera e), sostituire le parole da: le parole: “nel limite massimo di 0,3” fino alla fine, con le seguenti: dopo le parole: “nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020” sono aggiunte le seguenti: “e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2030”;
   all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 13, comma 2, dopo le parole: Il programma di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: si conclude nell'anno 2030 ed».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

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