CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2020
376.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 59

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, ai fini dell'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, l'articolo 6 del Protocollo di intesa, adottato tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in attuazione della legge n. 243 del 2012, prevede la costituzione di un Comitato paritetico incaricato dell'esame dei requisiti dei soggetti che abbiano presentato le manifestazioni di interesse per l'Ufficio parlamentare di bilancio. Rammenta inoltre che tale Comitato, come convenuto dagli uffici di presidenza delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, al fine di garantire la Pag. 60rappresentanza proporzionale dei gruppi, sarà composto da sedici membri della Commissione bilancio del Senato della Repubblica e da sedici membri della Commissione bilancio della Camera dei deputati.
  In particolare, per quanto riguarda la Camera, avverte che i 16 componenti sono così ripartiti: cinque componenti per il gruppo MoVimento 5 stelle; tre componenti per il gruppo Lega-Salvini premier; due componenti per il gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente; due componenti per il gruppo Partito Democratico; un componente per il gruppo FdI; un componente per il gruppo Italia Viva; un componente per il gruppo LeU; un componente per il gruppo Misto.
  Per quanto riguarda il Senato, avverte che i 16 componenti sono invece così ripartiti: quattro componenti per il gruppo MoVimento 5 Stelle; tre componenti per il gruppo Forza Italia-Berlusconi presidente-UDC; tre componenti per il gruppo Lega-Salvini premier-Partito sardo d'azione; due componenti per il gruppo Partito Democratico; un componente per il gruppo Misto; un componente per il gruppo Fratelli d'Italia; un componente per il gruppo Italia Viva-PSI; un componente per il gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT-UV).
  Informa, infine, che i gruppi hanno provveduto a comunicare, sia alla Camera che al Senato, i rispettivi componenti designati a far parte del Comitato paritetico e che di ciò verrà data comunicazione alle Presidenze dei due rami del Parlamento.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che la Presidenza valuti un rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti, al momento convenuto – sulla base delle decisioni assunte nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione dello scorso 12 maggio – alle ore 14 del 3 giugno prossimo.
  Osserva infatti come – in considerazione dell'elevato numero di articoli di cui si compone il provvedimento nonché dell'ampiezza delle risorse finanziarie dallo stesso movimentate – il predetto termine risulti eccessivamente ravvicinato, tanto più tenendo conto del fatto che il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo non si concluderà prima della giornata di venerdì 29 maggio e che di qui al termine prestabilito si interpone la festività nazionale del 2 giugno.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la previsione di un diverso termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente convenuto per la giornata del 3 giugno prossimo, potrà naturalmente costituire oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione, convocato per oggi al termine dello svolgimento delle audizioni informali sul provvedimento in esame. Si limita tuttavia ad osservare che una eventuale procrastinazione del termine di presentazione degli emendamenti si rifletterebbe inevitabilmente sulla tempistica generale di esame del provvedimento stesso, di fatto compromettendo la possibilità di trasmettere il testo al Senato in tempo utile affinché anche l'altro ramo del Parlamento disponga di spazi congrui per l'esame.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, rileva preliminarmente che il decreto-legge n. 34 del 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si compone di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli. In particolare, il Titolo I, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza, si compone degli articoli da 1 Pag. 61a 22; il Titolo II, recante disposizioni per il sostegno alle imprese e all'economia, si compone degli articoli da 23 a 65 ed è suddiviso in due Capi, recanti, rispettivamente, misure di sostegno (Capo I, articoli da 24 a 52) e il regime quadro della disciplina degli aiuti (Capo II, articoli da 53 a 65); il Titolo III, recante misure in favore dei lavoratori, si compone degli articoli da 66 a 103 ed è anch'esso suddiviso in due Capi, recanti, rispettivamente, modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Capo I, articoli da 66 a 81) ed altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali (Capo II, articoli da 82 a 103); il Titolo IV, recante disposizioni per la disabilità e la famiglia, si compone degli articoli 104 e 105; il Titolo V, recante disposizioni in materia di enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali, si compone degli articoli da 106 a 118; il Titolo VI, recante misure fiscali, si compone degli articoli da 119 a 164; il Titolo VII, recante disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio, si compone degli articoli da 165 a 175, ed è suddiviso in due Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni per garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (Capo I, articoli da 165 a 167) e il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (Capo II, articoli da 168 a 175); il Titolo VIII, recante misure di settore, si compone degli articoli da 176 a 266, ed è suddiviso in 13 Capi, recanti misure per il turismo e la cultura (Capo I, articoli da 176 a 185), misure per l'editoria (Capo II, articoli da 186 a 195), misure per le infrastrutture e i trasporti (Capo III, articoli da 196 a 215), misure per lo sport (Capo IV, articoli da 216 a 218), misure in materia di giustizia (Capo V, articoli da 219 a 221), misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura (Capo VI, articoli da 222 a 226), misure per l'ambiente (Capo VII, articoli da 227 a 229), misure in materia di istruzione (Capo VIII, articoli da 230 a 235), misure in materia di università e ricerca (Capo IX, articoli da 236 a 238), misure per l'innovazione tecnologica (Capo X, articoli 239 e 240), misure per la coesione territoriale (Capo XI, articoli da 241 a 246), misure in materia di accelerazione dei concorsi (Capo XII, articoli da 247 a 263) e misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-2019 (articolo 264). Infine, l'articolo 265 reca le disposizioni finanziarie finali, mentre l'articolo 266 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Precisa che, al fine di dar conto del contenuto complessivo del provvedimento, le misure in esso previste sono state ricondotte a 11 ambiti settoriali: misure a sostegno del lavoro; misure fiscali; misure finanziarie; sanità e politiche sociali; protezione civile e difesa; regioni, enti locali e coesione territoriale; pubblica amministrazione e giustizia; scuola, università e ricerca; cultura, spettacolo e sport; infrastrutture, trasporti e comunicazioni; agricoltura e immigrazione.
  Avverte che sarà sua cura soffermarsi in particolare sugli ambiti settoriali relativi alle misure a sostegno del lavoro, alle misure fiscali e alla pubblica amministrazione e giustizia, mentre gli altri relatori, i colleghi Misiti e Melilli, si soffermeranno sui rimanenti.
  Per quanto concerne l'ambito settoriale relativo alle misure a sostegno del lavoro, fa presente che esse riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, la disciplina del contratto a termine nonché l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, il provvedimento dispone, in particolare: l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario (da nove) a diciotto settimane, estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione Pag. 62alla data del 25 marzo 2020 (articoli 68, 69 e 70); per la concessione dell'assegno ordinario, la reintroduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (articolo 68, comma 1, lettera b)); il trasferimento dalle regioni all'INPS della possibilità di concedere la CIG in deroga, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute (articolo 71, comma 1, capoverso 22-quater); la previsione di una procedura di pagamento diretto della CIGO (articolo 71, comma 1, capoverso. 22-quinquies); l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro con dotazione, per il 2020, pari a 2,74 miliardi di euro, al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale (articolo 71, comma 1, capoverso 22-ter); la proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (articolo 92); la proroga a tutto il 2020 della mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1o dicembre 2017-31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI (articolo 87).
  Il provvedimento proroga inoltre per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto-legge n. 18 del 2020 e ne introduce di nuove. In particolare, le indennità sono riconosciute: ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione, per un importo pari a 600 euro per il mese di aprile e – se vi è una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – a 1.000 euro per il mese di maggio (articolo 84, commi da 1 a 2); ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, per un importo pari a 600 euro per il mese di aprile e a 1.000 euro per il mese di maggio (articolo 84, comma 3); ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, per un importo pari a 600 euro per il mese di aprile (articolo 84, comma 4); ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, per un importo pari a 600 euro per il mese di aprile e a 1.000 euro per quello maggio (articolo 84, commi 5 e 6); agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, per un importo pari a 500 euro per il mese di aprile (articolo 84, comma 7); ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, per un importo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (articolo 81); ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000, per un importo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (articolo 84, comma 10); ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, per un importo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (articolo 84, Pag. 63comma 8, lettera a)); ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, per un importo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (articolo 84, comma 8, lettera b)); ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020, per un importo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (articolo 84, comma 8, lettera c)); ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per un importo pari a 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (articolo 85).
  In merito ai congedi parentali e a quelli retribuiti per assistenza a familiari disabili evidenzia invece le seguenti misure: viene aumentata da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al 31 luglio 2020 (articolo 72, comma 1, lettera a)); si prevede che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole si possa fruire in presenza di figli minori di 16 anni (articolo 72, comma 1, lettera b)); viene incremento da 600 a 1.200 euro l'importo massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo, laddove per i dipendenti del settore sanitario l'aumento è da 1.000 a 2.000 euro, prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all'infanzia (articolo 72, comma 1, lettera c)); si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l'assistenza di familiari disabili (articolo 73).
  Osserva che specifiche disposizioni riguardano l'organizzazione del lavoro agile, al fine di promuoverne l'utilizzo, nel pubblico e nel privato (articoli 90 e 263).
  Per quanto concerne i contratti a termine, viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni – le cosiddette causali – richieste dalla normativa vigente (articolo 93).
  Infine, ulteriori disposizioni prevedono l'estensione da 60 giorni a 5 mesi del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso (articolo 80); la semplificazione delle procedure concorsuali, prevedendo che le stesse, sino al 31 dicembre 2020, si svolgano in modalità decentrata e telematica (articoli 247-249); incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (articolo 95); l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro, con lo scopo di programmare adeguate strategie occupazionali in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sul mercato del lavoro (articolo 99).
  Venendo all'ambito settoriale relativo alle misure fiscali, rileva che il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di interventi, tra cui richiama, in particolare, i seguenti: l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro (articolo 24); un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, mentre per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (articolo 28); la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento (articolo 50); un credito d'imposta Pag. 64per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (articolo 120), nonché un nuovo e più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 125); la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo (articolo 121) e la possibilità di cedere alcuni crediti d'imposta, in deroga alla disciplina generale (articolo 122); la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (articolo 123); la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 (articolo 124); la proroga dei versamenti sospesi da precedenti decreti legge in materia di emergenza Covid-2019 (decreto-legge n. 9 del 2020, decreto-legge n. 18 del 2020 e decreto-legge n. 23 del 2020) e il versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (articoli 126 e 127); il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax (articolo 133); la proroga al 1o gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (articolo 140); il rinvio al 1o gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini (articolo 141) e dell'avvio sperimentale della cosiddetta precompilata IVA (articolo 142); la rimessione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (articolo 144); la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (articolo 145); l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare (articolo 147); la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 (articolo 149); il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione e la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni (articolo 157); la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020, utilizzabile dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (articolo 176); l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (articolo 177); l'esonero, dal 1o maggio al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione e per la somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate (articolo 181).
  Per quanto concerne invece l'ambito settoriale della pubblica amministrazione e della giustizia, rileva che in relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni il decreto contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (articolo 264).
  In particolare si prevede, fino al 31 dicembre 2020, l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione Pag. 65ed una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati; semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19. Per la medesima finalità, sono introdotte a regime modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive e determinano l'inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici, nonché modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e disposizioni in base alle quali nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione «non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione», sancendo la nullità di ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni.
  Per quanto riguarda il personale delle pubbliche amministrazioni, il decreto interviene attraverso l'introduzione di alcune semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale (articolo 250, commi da 1 a 4, articolo 248 e articoli da 258 a 260).
  Sul fronte della modernizzazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni, segnala l'istituzione di un Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, la cui gestione è affidata al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (articolo 239).
  Venendo agli interventi relativi all'ambito settoriale della giustizia, rileva che essi concernono in primo luogo il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento. Al riguardo il decreto-legge, in particolare: prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (articolo 252); autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale (articolo 255); incrementa di 500 unità il numero dei giudici ausiliari di Corte d'appello, e prevede che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale (articolo 256).
  Evidenzia come ulteriori disposizioni concernono: lo stanziamento di risorse economiche per una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri (articolo 219); la destinazione, limitata al 2020, delle risorse del Fondo Unico Giustizia al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze (articolo 220); l'autorizzazione, fino al 31 luglio 2021, all'ISTAT ad effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa (articolo 13); la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio, del computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nei Pag. 66procedimenti civili, tributari e amministrativi; l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'udienza tributaria a distanza o da remoto; l'introduzione con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l'anno 2020, di disposizioni relative alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie (articolo 135); l'introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 (articolo 218).

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, avverte che sarà sua cura soffermarsi, in particolare, sugli ambiti settoriali relativi a sanità e politiche sociali, a protezione civile e difesa, a scuola, università e ricerca, a cultura, spettacolo e sport e a infrastrutture, trasporti e comunicazioni.
  Venendo al primo dei citati ambiti settoriali, rileva che in tema di sanità il decreto-legge in esame è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica, con uno stanziamento complessivo di 3,2 miliardi di euro. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. In particolare, rappresenta quanto segue. Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta (articolo 1) da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dall'articolo 18 del decreto n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia). Le autorizzazioni di spesa previste sono indirizzate alla requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva e isolamento, all'implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), al reclutamento di personale infermieristico e all'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia/o di comunità, alla previsione di incentivi per i medici di medicina generale che si avvarranno della collaborazione di infermieri, al rafforzamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), nonché all'istituzione e al potenziamento delle Centrali operative regionali dotate di apparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le USCA e i servizi di urgenza/emergenza. Viene altresì operato un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche, con l'incremento strutturale di posti letto di terapia intensiva e con l'autorizzazione per le regioni ad incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico (articolo 2). Viene inoltre disposto che gli incarichi individuali a tempo determinato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, per la durata di 6 mesi, e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (articolo 3). Viene anche incrementata l'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (articolo 5). Allo scopo di una semplificazione delle procedure di rinnovo delle ricette mediche e di una limitazione degli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, Pag. 67vengono disposte alcune proroghe delle prescrizioni mediche dei farmaci essenziali e per le malattie croniche, rimborsati dal SSN (articolo 8). Vengono infine estesi ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie deceduti durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19 i benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari; (articolo 10), così come viene potenziata l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (articolo 11).
  Per quanto concerne le politiche sociali, fa presente che l'intervento di maggiore portata previsto nel decreto è l'introduzione del Reddito di emergenza (Rem), quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, di cui rileva i seguenti aspetti. Il Reddito di emergenza è rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il mese di giugno 2020. Il beneficio è corrisposto in due quote: l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro). Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti: un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem; un valore ISEE inferiore a 15.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto. L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è pari a 954,6 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro (articolo 82).
  Segnala che il provvedimento in esame dispone inoltre alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale. In primo luogo viene incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa (articolo 105). Viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo settore, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (articolo 67). Viene incrementato di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, finalizzando 20 milioni di euro alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo meglio noto come «Dopo di noi» viene incrementato di ulteriori 20 milioni di euro. Infine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2020, le cui risorse sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza Pag. 68dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti (articolo 104).
  Venendo all'ambito settoriale relativo alla protezione civile e alla difesa, evidenzia che alcune misure del decreto-legge sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile. In particolare, si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1,5 miliardi di euro, di cui 1 miliardo è destinato agli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale. Le risorse, che sono oggetto di monitoraggio, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del commissario straordinario (articolo 14). Inoltre, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico (articolo 261).
  Per quanto concerne il comparto della difesa, osserva che il provvedimento reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia. Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione) e a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa. In particolare: si autorizza, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici e di 100 sottufficiali infermieri, nonché la spesa di 89 milioni di euro per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (articolo 19); si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (articolo 20); in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, si prolungano i tempi di permanenza nelle ferme prefissate; si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente (articolo 21); si dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di 253 unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione «Strade sicure» nella fase 1 dell'emergenza epidemiologica; inoltre, si integra, con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 22); si aumenta da 1.000 a 2.000 euro l'importo massimo del bonus per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articoli 72, comma 2); si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive (articolo 100); si semplificano le procedure per la vendita «in blocco» di unità immobiliari libere della Difesa (articolo 164); si interviene sulle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un'ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del Pag. 69contagio da COVID –19 (articolo 259); infine, si autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 164).
  Passando all'ambito settoriale concernente la scuola, l'università e la ricerca, segnala che per quanto concerne in particolare la scuola, gli interventi sono rivolti principalmente a garantire lo svolgimento in sicurezza sia degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020 e dell'anno scolastico 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche e a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni.
  In tale quadro, richiama nello specifico le seguenti misure. Al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (articolo 235). Al contempo, per interventi volti a garantire, nelle stesse scuole statali, lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il 2020 si incrementa il Fondo per il funzionamento di 331 milioni di euro, da destinare ad acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; ad acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; ad interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; ad acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; ad acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; all'adattamento degli spazi interni ed esterni (articolo 231, commi da 1 a 5, 9, 10, 11 e 12). Si dispone inoltre che il numero dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di recente banditi, sia incrementato di complessivi 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure (articolo 230). Per il 2020, si autorizza altresì la spesa di 39,23 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020 in condizioni di sicurezza, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (articolo 231, commi 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Per il 2020, si incrementa poi di 15 milioni di euro il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni (articolo 233, commi 1, 2 e 5). Per il 2020, si autorizza la spesa di 65 milioni di euro a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali, e una spesa complessiva di 70 milioni di euro per le scuole primarie e secondarie paritarie, quali contributi a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori fino a 16 anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (articoli 233, commi 3, 4 e 5). Sempre per il 2020, si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica (articolo 234). Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, si introducono varie novità finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché ad incrementare di 30 milioni di euro per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. Pag. 70Specifiche disposizioni riguardano, infine, gli interventi finanziati con i cosiddetti «mutui BEI» e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative (articolo 232).
  Osserva che, per quanto concerne invece l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli enti pubblici di ricerca, gli interventi intendono sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare segnala le seguenti misure. Si prevede un incremento di 62 milioni di euro del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2020 con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. L'incremento deve essere utilizzato prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitino di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza (articolo 236, comma 1). Per il 2020, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 165 milioni di euro e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Inoltre, per lo stesso anno, si incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di 40 milioni di euro (articolo 236, commi 3 e 4). Si prevede che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 possono chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio (articolo 236, comma 5). Si prevede altresì la possibilità di prorogare la durata degli assegni di ricerca in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca (articolo 236, comma 6). Si dispone inoltre che, per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni AFAM, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip (articolo 236, comma 2). Si posticipa, inoltre, dal 2021 al 2023 l'applicazione delle penalizzazioni economiche previste, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, per le università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (articolo 236, comma 7). Si introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede: l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con il corrispondente incremento, dal 2021, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 200 milioni di euro annui (articolo 238, commi 1-3); l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 100 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca (articolo 238, comma 5); la non applicazione alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia, per il 2020, delle previsioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 238, comma 6).
  Per quanto attiene specificamente, agli interventi nel settore della ricerca applicata, segnala invece le seguenti misure: viene istituito nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione Pag. 71e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative (articolo 42); si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna (articolo 48, comma 5); si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive con sede a Torino (articolo 49).
  Passando all'ambito settoriale relativo a cultura, spettacolo e sport, fa presente che per quanto concerne in particolare i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli eventi, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introducendo strumenti nuovi. Evidenzia al riguardo le seguenti misure. Per il 2020, si incrementa da 130 a 245 milioni di euro la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020 e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (articolo 183, comma 1). Si individuano criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, e si prevede che per il 2020 le stesse risorse possano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (articolo 183, commi 4, 5 e 6). Per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, comma 7). Si istituisce il Fondo cultura, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati. L'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da Cassa Depositi e prestiti Spa, sulla base di una convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (articolo 184). Si istituisce inoltre il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di 210 milioni di euro, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali librerie e l'intera filiera dell'editoria. Il Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Inoltre, per il 2020 si autorizza la spesa di 100 milioni di euro al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali (articolo 183, comma 2 e 3). Si estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (cosiddetto Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (articolo 183, comma 9). Si conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura attualmente in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022 (articolo 183, comma 8). Si anticipa al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille, che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, relativo all'anno finanziario 2019 (articolo Pag. 72156). Si estende da 12 a 18 mesi il termine di validità del voucher che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli o luoghi della cultura l'organizzatore emette, a richiesta dell'interessato. I voucher possono essere emessi fino al 30 settembre 2020 (articolo 183, comma 11). Infine, per il 2020 si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli (articolo 183, comma 10).
  Per quanto concerne lo sport, rileva che gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020, in parte si introducono nuove previsioni, tra le quali richiama le seguenti. Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport – alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 (articolo 217). Si proroga dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Il termine di sospensione resta, invece, fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì (rispettivamente, dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020), al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti sospesi (articolo 127, comma 1, lettera a)). Si proroga dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Si proroga, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissato ora al 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (articolo 216, comma 1). Al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, si prevede che le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati (articolo 216, comma 2). Si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50 per cento del canone contrattualmente stabilito (articolo 216, comma 3). Si prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane, nel Pag. 73limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per il 2020. Si prevede inoltre che i soggetti che hanno acquistato abbonamenti per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa al rimborso, il gestore può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva (articolo 216, comma 4). Infine, si conferisce facoltà alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021.
  Venendo all'ambito settoriale concernente infrastrutture, trasporti e comunicazioni, rileva che per quanto riguarda in particolare il settore delle infrastrutture, le misure previste dal decreto-legge sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata, nonché di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore. In particolare, richiama le seguenti misure. Si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi (articolo 2, comma 13). Si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti già autorizzati in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (articolo 123). Si incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere, istituito dall'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19 (articolo 201, comma 1). Si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC (articolo 65). Si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 (articolo 206). Si introduce un contributo straordinario a favore dell'ANAS, nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione (articolo 214). Si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cosiddetto SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (articolo 232, comma 4). Si prevede un'autorizzazione di spesa di 345 mila euro per l'anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche (articolo 209, comma 2).
  Per quanto concerne invece il settore dei trasporti, si prevedono diversi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonché in materia di mobilità sostenibile e di autotrasporto.Pag. 74
  Con riferimento specifico al settore del trasporto aereo, richiama le seguenti misure. Viene riformulata la disciplina contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro, istituendo per tale finalità un Fondo di pari importo. Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria (articolo 202). Viene inoltre istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19 (articolo 198). Si introduce quindi l'obbligo per i vettori aerei e per le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni ENAC, di applicare ai propri dipendenti e al personale dipendente da terzi utilizzato per le proprie attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore (articolo 203). Viene inoltre destinato il 50 per cento delle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (articolo 204).
  Con riferimento al settore del trasporto ferroviario, richiama invece le seguenti misure: è autorizzata la spesa di 1,19 miliardi di euro (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (articolo 214, comma 3); viene riconosciuto un indennizzo, pari a 115 milioni di euro, a beneficio di Rete ferroviaria italiana (RFI) per i minori introiti derivanti dalla mancata riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020 (articolo 196, comma 1); viene inoltre istituito un Fondo di importo pari a 155 milioni di euro (articolo 196, comma 3), da assegnare sempre a Rete ferroviaria italiana, per compensare la soppressione del citato canone per i mesi di maggio e giugno 2020 e la riduzione del medesimo canone dal 1o luglio al 31 dicembre 2020 (articolo 196, comma 2); viene disposta la non decurtazione dei corrispettivi per i servizi ferroviari di lunga percorrenza e interregionali indivisi offerti in regime di contratto di servizio pubblico (articolo 200, comma 3); viene rifinanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per il personale impiegato nel trasporto merci (articolo 208, commi 1 e 2).
  Con riferimento al trasporto pubblico locale (TPL), richiama invece le seguenti misure: viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 (articolo 200 commi 1 e 2); si prevede poi l'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30 giugno 2020, dell'80 per cento del Fondo nazionale TPL e l'applicazione anche per il 2020 degli attuali criteri di riparto del Fondo (articolo 200, commi 4 e 5); si dispone un anticipo di cassa per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL pari ad un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020 (articolo 200, comma 6); viene sospeso fino al 2024 l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo Pag. 75del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa (articolo 200, comma 7); si consente, fino al 30 giugno 2021, di utilizzare una quota delle risorse statali (massimo del 5 per cento) destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale e regionale, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante (articolo 200, comma 8); si prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai pendolari per motivi di lavoro o di studio che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19 (articolo 215).
  Con riferimento al settore marittimo richiama inoltre le seguenti misure: si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori per l'anno 2020 in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (articolo 199, comma 1, lettera a)); si attribuisce la possibilità alle suddette Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 60 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019 (articolo 199, comma 1, lettera b)); si estende l'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 98 a 106 della legge di stabilità 2016 anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (comma 5); si proroga l'efficacia della convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN Spa per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori, fino alla conclusione delle procedure di gara che saranno espletate in base alle norme dell'Unione europea, comunque non oltre il 18 luglio 2021.
  Con riferimento al settore dell'autotrasporto e al trasporto stradale, viene invece incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 il finanziamento al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori (articolo 210, comma 1).
  Con riferimento al trasporto intermodale sono rifinanziati per l'anno 2020 il «ferrobonus» (20 milioni di euro) ed il «marebonus» (30 milioni di euro) (articolo 197).
  Infine, per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile richiama le seguenti misure: viene incrementato il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per il 2021 (articolo 44); viene istituito un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane; si estende alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro, già previsto articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 11 del 2019, per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale; si incrementa di 50 milioni per il 2020 la dotazione del fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» (articolo 229, comma 2); si prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a Pag. 76mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale e provvedano, a tal fine, la nomina del mobility manager (articolo 229, comma 4).
  Segnala quindi che gli interventi nel settore dell'informazione e delle comunicazioni proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In tale quadro, richiama in particolare le seguenti misure: si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020: articolo 98) che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali (articolo 186); per il 2020, si prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di 24 milioni di euro (articolo 188). Al contempo, per le testate edite in formato digitale si riconosce un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di 8 milioni di euro (articolo 190); ai fini dell'IVA, si introduce un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (articolo 187); si prevede un bonus una tantum per gli esercenti delle edicole (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di 500 euro per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro (articolo 189); si semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo (articolo 191); si proroga (dal 30 giugno 2020) al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione, da parte dell'INPGI, delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo (articolo 192); si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare (dal 31 dicembre 2020) al 30 giugno 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi (articolo 194); si istituisce infine un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro (articolo 195).

  Fabio MELILLI (PD), relatore, avverte che sarà sua cura soffermarsi, in particolare, sugli ambiti settoriali relativi alle misure finanziarie, alle regioni, agli enti locali e alla coesione territoriale e all'agricoltura ed immigrazione.
  In riferimento al primo dei citati ambiti, fa presente che numerose misure risultano finalizzate al sostegno finanziario alle imprese, tra cui richiama in particolare le seguenti: l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto liquidità») di 30 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 31, comma 1); il rifinanziamento per quasi 4 miliardi di euro per il 2020 del Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale Spa per le finalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (articolo 31, comma 2); la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro (articolo 35); Pag. 77molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative (articolo 38); l'introduzione di misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (articolo 39); l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (articolo 43).
  Per quanto riguarda le misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione delle imprese segnala, in particolare, il rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 48, comma 1), e il rifinanziamento del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati (articolo 48, comma 2).
  Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti di Stato si prevede, in particolare, la trasposizione nell'ordinamento interno della Comunicazione della Commissione europea relativa al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», definendo in questo modo cornice normativa entro la quale, previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione europea, le regioni, le province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, in particolare sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54), garanzie sui prestiti alle imprese (articolo 55), prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (articolo 56), investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (articolo 59) e sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti (articolo 60).
  Per quanto concerne il settore del turismo richiama in particolare le seguenti misure: l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, volto alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive e che potrà essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (articolo 178); l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (articolo 179); l'istituzione di un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 (articolo 182).
  Tra le ulteriori misure di natura finanziaria e sostegno alle imprese, segnala: il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle Pag. 78persone fisiche (articolo 25); le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi, di credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 nonché di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (articolo 26); le disposizioni che consentono alla Cassa depositi e prestiti Spa di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano (articolo 27); le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167); il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articoli 168-175).
  Con riferimento all'ambito settoriale concernente regioni, enti territoriali e coesione territoriale, osserva che il provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi.
  Tra le disposizioni più rilevanti segnala le seguenti: l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (articolo 106); il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni di euro, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare (articolo 107); la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio (articolo 108); l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020, da ripartire tra le regioni e le province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria (articolo 111); l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria (articolo 112); la possibilità per gli enti locali di effettuare, nel corso dell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione o di sospensione dei mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo (articolo 113); l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (artt. 115 e 116); la possibilità, per le regioni e le province autonomie di Trento e di Pag. 79Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, di richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) un'anticipazione di liquidità (articolo 117, commi 5-11).
   Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno, segnala le seguenti misure: la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia (articolo 241); l'autorizzazione alle Autorità di gestione di Programmi operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19 (articolo 242); l'incremento di 120 milioni di euro complessivi, nel triennio 2020-2022, del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne (articolo 243); una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 (articolo 244); la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa «Resto al Sud» (articolo 245); la concessione di contributi per un importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 246).
  Venendo all'ambito settoriale relativo ad agricoltura e immigrazione, fa presente che le principali misure nel comparto dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sono volte: all'istituzione di un Fondo di emergenza nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 222); all'incremento di 250 milioni di euro delle risorse per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti attraverso il rifinanziamento dell'apposito Fondo istituito presso l'AGEA e con il concorso del Fondo aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020 (articolo 226); allo stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno, 2020, da destinare alle imprese viticole, obbligate alla tenuta del Registro telematico, che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (articolo 223); all'aumento dal 50 al 70 per cento della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata introdotta con il decreto-legge cosiddetto Cura Italia (articolo 224, comma 1); all'erogazione, attraverso Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari, di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, ponendo i relativi interessi a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo (articolo 225).Pag. 80
  In materia di immigrazione, segnala invece l'introduzione di due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico. Con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro. La seconda consiste invece nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo la conversione del permesso temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. Rileva che in entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020, evidenziando altresì i seguenti aspetti. Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1o giugno al 15 luglio 2020 previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Sono esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico. Nel contempo sono sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa. Osserva che vengono inoltre inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo. Si autorizza altresì il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro. Inoltre, si prevede che le amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato (articolo 103).
  Segnala che, sempre in materia di immigrazione, sono previste poi misure straordinarie, ma di natura temporanea, di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo, ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva. Pag. 81
  Infine, con riferimento al complesso delle misure contenute nel presente decreto-legge, incluse quelle oggetto di illustrazione anche da parte dei colleghi Marattin e Misiti, rinvia, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, alla documentazione predisposta dagli Uffici.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame preliminare ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 27 maggio 2020.

Audizione informale del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.35.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 18.25.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.25 alle 19.30.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.40 alle 21.05.

Audizione informale di rappresentanti dell'ABI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 21.10 alle 22.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI