CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 maggio 2020
375.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 maggio 2020. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il deputato Francesco Scoma entra a far parte della Commissione.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Passa dunque ad illustrare il provvedimento in titolo, svolgendo preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale.
  Osserva che, come è a tutti noto, il decreto-legge in esame è un provvedimento Pag. 52importante, che muove 55 miliardi di risorse ed interviene in ogni ambito della società, dal rafforzamento della struttura sanitaria alle misure necessarie per sostenere i lavoratori e le imprese, passando attraverso misure di rilancio degli investimenti verso una realtà produttiva aggiornata a livello tecnologico ed ambientale.
  Evidenzia che i comparti agricolo e della pesca trovano una loro centralità nel provvedimento in esame, non solo per le disposizioni ad essi dedicate, ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale, capaci di recare sostegno e nuovo slancio all'agricoltura e alla pesca.
  Sottolinea che il comparto ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia. Gli italiani hanno potuto contare prevalentemente, nel momento in cui veniva imposto loro l'isolamento, su due settori: il sanitario e l'agroalimentare. La prova è stata ampiamente superata. Il settore di produzione dei generi alimentari non solo ha retto allo sforzo richiesto ma è riuscito a mantenere le relazioni commerciali nell'ambito dell'ordinaria correttezza, evitando possibili speculazioni sui prezzi e garantendo, anche attraverso una catena logistica efficiente, l'approvvigionamento necessario dei generi alimentari.
  Rileva che questo non significa che gli sforzi compiuti non abbiano ulteriormente stressato la difficile situazione economica in cui già versavano le imprese agricole e non è certo vero che il settore non abbia risentito – in quanto unico comparto produttivo che ha potuto continuare ad operare – del lockdown imposto a causa dell'epidemia. Basti pensare alla riduzione degli acquisti dei prodotti freschi e all'importanza del canale c.d. HORECA che rifornisce ristoranti, mense, bar, hotel, senza dimenticare il blocco dell'attività che ha subito all'inizio il settore florovivaismo.
  Venendo ai contenuti del decreto-legge in esame, si sofferma dapprima sulle disposizioni specificamente dedicate al settore per poi esaminare, seppur sinteticamente, quelle di carattere generale.
  Rileva che l'articolo 222 istituisce il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi nello stato di previsione del Dicastero agricolo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'attuazione di interventi nelle filiere per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione è rinviata a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Con riferimento al tema delle filiere agricole prospetta l'opportunità che la Commissione, in fase di espressione del parere alla V Commissione o con un atto d'indirizzo, individui strumenti utili a una ristrutturazione delle stesse nella direzione di un loro rafforzamento, anche tenendo conto della possibilità di ulteriori future situazioni di crisi.
  Fa presente che le audizioni che la Commissione ha in programma per la settimana in corso sono finalizzate ad ascoltare, tra l'altro, proprio i rappresentanti dei settori più colpiti, in particolare quello lattiero-caseario, ortofrutticolo, vitivinicolo, florovivaistico e delle carni, anche per meglio capire come il pacchetto di interventi che sarà predisposto, comprensivo delle misure dirette e indirette, sia in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei comparti coinvolti dalla crisi.
  Evidenzia che l'articolo 223 stanzia 100 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole – obbligate alla tenuta del Registro telematico – che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve per una percentuale non inferiore al 15 per cento del valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. Sono escluse le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro Pag. 53dell'economia e delle finanze da emanarsi – d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole. A tale riguardo, sottolinea che la misura in esame realizza il duplice effetto di garantire liquidità al settore viticolo, che a causa dell'emergenza sanitaria ha subito una drastica riduzione delle vendite sia a livello nazionale che dell’export, e di creare le condizioni materiali per poter gestire la prossima vendemmia. Fa presente, inoltre, che in sede di Conferenza Stato-regioni è in corso di valutazione un intervento per la distillazione volontaria.
  Osserva che l'articolo 224, comma 1, dispone l'aumento dal 50 al 70 per cento della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria – con un impatto, secondo quanto riporta la Relazione tecnica di 400 milioni di euro in termini di cassa – ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020, con la procedura semplificata introdotta con il decreto-legge Cura Italia. Evidenzia quindi che agli agricoltori viene data la possibilità di scegliere di quale delle due procedure di calcolo dell'anticipo dei contributi PAC avvalersi, tenendo conto anche del diverso grado di celerità che le differenzia.
  Il comma 2 del medesimo articolo apporta talune modifiche all'articolo 78 del decreto-legge Cura Italia, che, come noto, ha previsto numerose disposizioni a favore del comparto.
  Ricorda, quindi, che il richiamato articolo 78 ha previsto numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca. In particolare sono stati disposti: l'aumento dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (commi 1, 1-bis e 1-ter); la facoltà alle pubbliche amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia (commi 1-quater e 1-quinquies); la declaratoria di sussistenza, in relazione all'emergenza COVID-19, dei casi di urgenza che legittimano il pagamento, fino al 31 dicembre 2020, dei contributi derivanti dalla politica agricola comune e nazionali anche in assenza dell'informazione antimafia; l'istituzione del Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari o per ristrutturare i debiti e per sostenere le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività (comma 2); la definizione di pratica commerciale sleale la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (comma 2-quinquies); la possibilità, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e che consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. Sono state rese possibili apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro (commi 2-sexies- 2-decies); la modifica il codice antimafia, prevedendo che nel caso di elargizione di fondi statali legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, la documentazione antimafia debba essere richiesta solo nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 5.000 euro (comma 2-undecies); la possibilità di costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (commi 2-duodecies e 2-quaterdecies); la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 15 luglio 2020, a favore delle imprese del settore Pag. 54florovivaistico, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (comma 2-quinquiesdecies); l'incremento di 50 milioni per l'anno 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (comma 3); la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la corresponsione dell'incremento di indennità a favore del personale dell'ICQRF (comma 3-bis); che le Regioni e le Province autonome possano autorizzare l'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, poi, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (comma 3-ter); la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, che i certificati di idoneità rilasciati dagli organismi di certificazione nei confronti dei prodotti biologici e a denominazione protetta siano rilasciati anche senza procedere alle visite in azienda (comma 3-quater); che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (comma 3-quinquies); proroga al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 (comma 3-sexies); strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti (comma 3-septies); la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli entro il 30 settembre 2020 (comma 3-octies); la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (comma 3-novies); la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, attraverso l'istituzione di un Fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020 (commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies); la rinegoziazione dei mutui e di altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (comma 4-sexies); l'invio, in via telematica, della copia per immagine della delega agli intermediari abilitati a presentare le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (comma 4-septies); l'applicazione ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari della sospensione prevista dall'articolo 103 si applica anche (comma 4-octies); l'estensione agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 4-novies).
  In particolare, viene chiarito, in relazione all'utilizzo del siero del latte e dei prodotti del latte nei terreni, che esso debba avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per gli effluenti di allevamento; in secondo luogo, viene richiesto all'ISTAT di introdurre una specifica classificazione merceologica per l'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione idroponica e acquaponica.
  Vengono, poi, apportate talune correzioni alla disposizione che ha previsto la rinegoziazione dei mutui delle imprese agricole, escludendo – al fine di non recare nuovi oneri a carico del bilancio – quelli concessi dallo Stato, precisando che si tratta di una facoltà e non un diritto, e sopprimendo la copertura – non ulteriormente necessaria – sul Fondo garanzia PMI, disposta in origine.
  Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 224 prevede, poi, che la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo è pari o inferiore a 30 Pag. 55tonnellate, salvo per quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. Tale disposizione ha efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021, e comunque non prima dell'emanazione del decreto chiamato ad individuare le aree vitate per le quali è ammessa la resa fino a 40 tonnellate. A tal proposito, sottolinea che era fortemente richiesto dalle filiere del settore un intervento di riduzione delle rese massime per ettaro delle unità vitate, il cui inserimento nel decreto-legge in esame giudica, pertanto, strategico per il comparto.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 224 prevedono, rispettivamente: l'aumento, da tre mesi a sei mesi, del termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo; l'emanazione due decreti separati, uno per il latte vaccino e per il latte ovino, al posto dell'unico decreto attualmente previsto in relazione all'obbligo di comunicazione del latte venduto dai primi acquirenti, introdotto con il decreto-legge n. 27 del 2019, c.d. decreto emergenze agricole.
  Si sofferma poi sull'articolo 225 che prevede l'erogazione, attraverso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari, di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale deve essere restituito il capitale in rate annuali di pari importo. La disposizione fa riferimento al fatto che i contributi di bonifica siano stati sospesi ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge Cura-Italia e che i mutui non possono essere utilizzati per assunzioni di personale, anche in caso di carenza di organico.
  Segnala che, nel corso del lavoro istruttorio che la Commissione si accinge a svolgere occorrerà verificare se il riferimento normativo all'articolo 62 come titolo giustificativo della sospensione dei tributi risulti esaustivo o se non sia necessario aggiungere anche l'articolo 68. Fa presente che occorrerà, poi, verificare se il divieto di utilizzo dei mutui per assunzioni di personale riguardi anche le assunzioni temporanee per i lavori di sistemazione idraulica o interventi di emergenza; in tal caso evidenzia che sarà opportuno chiarire che le stesse non debbano rientrare nell'ambito del divieto.
  Ricorda, quindi, che l'articolo 62 del decreto-legge Cura-Italia sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e all'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori dimensioni nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 68 sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.
  Rileva che l'articolo 226, incrementa di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del provvedimento in esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 venga destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste Pag. 56dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020. Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Osserva che la Commissione potrà valutare se tale misura, oltre a fornire un concreto aiuto alle persone indigenti, possa risultare utile anche a mitigare gli effetti della stagnazione generalizzata del mercato dei prodotti agroalimentari italiani che hanno colpito le aziende del settore.
  Sottolinea poi che l'articolo 31, comma 3, assegna a ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020 in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Valuta estremamente importante tale rifinanziamento a favore di ISMEA osservando che i 100 milioni stanziati per le garanzie rilasciate da tale Istituto con il decreto-legge Cura Italia sono pressoché già stati utilizzati nel loro intero ammontare.
  Passa, quindi, ad illustrare le misure di carattere trasversale che, interessano, tra l'altro, anche il comparto primario e che, a suo avviso, la Commissione Agricoltura deve valutare nell'ottica di un efficace impiego delle risorse a favore, tra l'altro, del settore dell'agricoltura e della pesca. Osserva quindi che l'articolo 25 prevede l'elargizione di un contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei percettori di reddito agrario, anche se l'attività è svolta in forma di impresa cooperativa. Per ottenere il contributo in esame occorre aver avuto un fatturato nel mese di aprile 2020 inferiore di 2/3 rispetto a quello di aprile 2019, e, comunque, ricavi non superiori a 5 milioni di euro. L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale sulla differenza tra l'ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello del 2019. Il contributo minimo per i soggetti diversi dalle persone fisiche è di 2000 euro.
  Fa presente che l'articolo 26 detta disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, incluse, quindi, le aziende agricole.
  Per accedere a tale misura sono fissati alcuni requisiti. In primo luogo, i ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 devono essere superiori a cinque milioni di euro con un limite massimo di cinquanta milioni di euro; le imprese devono aver subito nel secondo bimestre 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33 per cento; le stesse devono aver deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
  Le società sono chiamate a soddisfare, altresì, le seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 2019: non devono essere ricomprese nella categoria delle imprese in difficoltà; devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale ed essere in regola con le norme vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili; i responsabili non devono essere state interessate da misure di prevenzione con provvedimento definitivo (l'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui la norma fa riferimento prevede che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere, tra l'altro, contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali); non deve essere intervenuta condanna definitiva Pag. 57nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale.
  È inoltre istituito, per favorire la capitalizzazione delle PMI colpite dalla crisi sanitaria, un credito di imposta pari al 20 per cento per i soggetti che apportano capitale nel 2020, fino ad un massimo dello stesso di 2 milioni di euro. Per la società beneficiaria è, altresì, riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dalla misura in esame è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
  Evidenzia che l'articolo 28 prevede l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento, tra l'altro, dell'attività agricola. Per le strutture agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. Fa presente poi che, in riferimento alle attività agrituristiche, la Conferenza Stato-regioni sta valutando un intervento delle regioni per l'erogazione di misure di ristoro al settore attraverso l'utilizzo delle risorse dei PSR.
  Rileva che l'articolo 30 prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA – operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore e «oneri generali di sistema». Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa.
  Osserva che l'articolo 38 rafforza il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell'ambito della misura «Smart & Start Italia», principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese.
  L'articolo 39 mette a disposizione specifiche risorse per riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale: La misura mira a individuare professionalità ed esperti dei diversi settori di intervento, tra i quali l'agro-industria al fine di rafforzare strategicamente il presidio delle attività richiamate rispetto alle conseguenze sfavorevoli dell'emergenza sanitaria ancora in corso.
  L'articolo 42 istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, chiamando ENEA ad un compito di progettazione e attuazione delle relative misure.
  L'articolo 48, comma 1, rifinanzia per ulteriori 250 milioni il Fondo di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese. La relativa dotazione viene dunque portata a 400 milioni per l'anno 2020, rispetto ai 150 milioni originariamente stanziati (lett. a), n. 1 che novella il comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020).
  L'articolo 50 proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cd. Superammortamento.
  Segnala che il Capo II contiene poi una serie di disposizioni relative al regime di aiuti. (articolo 53-65).
  Fa presente, quindi, che l'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono Pag. 58ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
  Evidenzia che l'articolo 54 traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali fino a un importo di 800.000 euro per impresa. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli, il comma 3 precisa che gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. In base al comma 4, gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato. Secondo il comma 5, gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
  Ricorda che il citato punto 22, lettera e) della Comunicazione prevede che gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
  Il comma 6 dell'articolo 54 chiarisce che gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti già escluse dal regime «de minimis» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
  Sono pertanto esclusi: a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati; b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; d) aiuti per l'acquisto di pescherecci; e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci; f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce; g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci; h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014; i) aiuti alle attività di pesca sperimentale; j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa; k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
  Il comma 7 prevede che, nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il Pag. 59massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.
  Segnala poi che il titolo III è volto a fornire tutele a favore dei lavoratori.
  In tale ambito, l'articolo 68, comma 1, lett. e) riconosce la cassa integrazione in favore degli operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili alla predetta emergenza, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020. Tale trattamento è concesso in deroga al limite di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari – secondo la normativa vigente – a 90 giorni e 180 giornate lavorative svolte presso la stessa azienda. Si dispone, inoltre, la possibilità di presentare domanda di CIG in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, per i lavoratori dipendenti di aziende agricole alle quali non si applica il trattamento di integrazione salariale operai agricoli.
   L'articolo 70 modifica l'articolo 22 del decreto-legge n. 22 del 2018 – che ha regolato la concessione della CIG in deroga nel periodo di emergenza COVID-19 ed ha incluso, tra le altre, le imprese agricole e della pesca che non possono usufruire della Cassa di integrazione ordinaria. L'articolo in esame: modifica le modalità di erogazione trasferendo dalle regioni all'INPS la competenza in ordine all'erogazione dei trattamenti e dando, altresì, la possibilità alle imprese di anticipare lo stesso trattamento, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute; e consente un ulteriore trattamento della durata di cinque settimane, successivo a quello delle nove settimane originarie nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. Segnala che, a proposito delle misure a tutela dei lavoratori, la Commissione, nella sua istruttoria sul provvedimento in esame, esaminerà con attenzione la grave difficoltà in cui versano i soci delle cooperative della pesca al fine di individuare idonei strumenti di intervento.
  Fa presente che l'articolo 84 proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, inclusi tra i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, sono previste 600 euro per il mese di aprile 2020 (articolo 84, comma 4) mentre per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo è prevista un'indennità di 500 euro per aprile (articolo 84, comma 7).
  Osserva che l'articolo 94 introduce, poi, per la promozione del lavoro agricolo, la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020.
  All'articolo 95 vengono previsti degli incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro.
  Si sofferma quindi sul contenuto, ampiamente dibattuto tra le forze politiche, dell'articolo 103 con il quale sono state introdotte due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. Con la prima, i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
  Evidenzia che sono esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo Pag. 60sfruttamento dei minori, il caporalato. Nel rimarcare l'assoluta rilevanza della previsione dei casi in cui non sarà ammesso fare ricorso alla regolarizzazione, tiene a sottolineare come sia assolutamente necessario non abbassare la guardia nei confronti del caporalato, ricordando l'impegno profuso nella scorsa legislatura dalla Commissione Agricoltura nell'approvazione della legge n. 199 del 2016 con la quale sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.
  Evidenza altresì che sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico. Nel contempo, sono sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati.
  La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.
  Osserva che, in entrambi i casi, gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020. Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1o giugno al 15 luglio 2020, previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. Le modalità sono definite con decreto interministeriale. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa. Vengono inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo. Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della norma in esame, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Infine, si prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.
  Quanto alle misure di carattere fiscale, segnala che risultano d'interesse del comparto primario: l'articolo 123 il quale dispone la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'articolo 125 che prevede un nuovo, più ampio, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; gli articoli 126 e 127, che prorogano la sospensione dei versamenti, già sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (decreti-legge n. 9 del 2020, n. 18 del 2020 e n. 23 del 2020) prevedendo Pag. 61il versamento in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data; l'articolo 133, che differisce al 2021 dell'efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax; l'articolo 177 che prevede, per il 2020, l'abolizione della prima rata IMU per i possessori, tra gli altri, di agriturismi e l'articolo 137 che proroga, poi, la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.
  Per quanto concerne, in fine, le disposizioni relative al settore turistico, evidenzia che l'articolo 199 istituisce un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.
  Concludendo, fa presente che la Commissione ha programmato un ampio ciclo di audizioni, a partire dalla giornata odierna, al fine di disporre di un quadro completo delle criticità riscontrate dagli operatori del comparto, a partire da quelle legate alla complessità degli adempimenti burocratici che, ancor più nell'attuale fase di grave crisi causata dall'emergenza sanitaria, pesano oltre modo sulla vita delle aziende agricole e della pesca. Auspica, pertanto, che il decreto-legge preannunciato dal Governo e di prossima emanazione, sul tema delle semplificazioni possa introdurre efficaci misure per il superamento di tale situazione.

  Tullio PATASSINI (LEGA) osservato che il corposo decreto-legge in esame, che vale più di una finanziaria, era particolarmente atteso da tutti i cittadini italiani, manifesta apprezzamento per il ciclo di audizioni che è stato programmato, che reputa necessario per acquisire il fondamentale parere degli operatori del comparto primario sul testo in esame.
  Preannuncia che, al termine delle audizioni, nello spirito di collaborazione che contraddistingue il suo gruppo, la Lega presenterà delle proposte migliorative e integrative del testo, tra le quali, ad esempio, relativamente alle aziende vitivinicole, quelle che si riferiscono alla gestione degli stock delle vendemmie degli anni passati, individuando misure di sostegno ulteriori rispetto a quello della distillazione volontaria, alla quale ha fatto cenno il Presidente.
  Rileva una certa conflittualità tra le disposizioni di cui all'articolo 94 e quelle contenute nell'articolo 103 in quanto, da un lato, si limitano le ore di lavoro che gli italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza possono prestare in ambito agricolo, mentre, dall'altro, si procede a regolarizzazioni apparentemente indiscriminate.
  Reputa che quanto affermato dalla Ministra Bellanova in ordine alla finalità di contrasto al caporalato, sottesa alle misure previste dall'articolo 103, mal si concilia con la necessità, evidenziata dal presidente Gallinella nella sua relazione, di escludere dall'ambito applicativo di tale norma le fattispecie riconducibili al fenomeno in questione. Definisce quindi borderline l'intervento normativo previsto dall'articolo 103, sottolineando, peraltro, che non riesce a comprenderne la logica.

  Filippo GALLINELLA, presidente, in riferimento a quanto osservato dall'onorevole Patassini, tiene a precisare di aver sottolineato l'assoluta necessità, nell'applicazione dello strumento della regolarizzazione dei lavoratori, di non abbassare la soglia di attenzione sul caporalato. Ribadisce, pertanto, che l'articolo 103 esclude dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Lungi da lui l'idea, quindi, di poter abbassare la guardia su un fenomeno così odioso come quello del caporalato.

  Tullio PATASSINI (LEGA) chiarisce di essere ben consapevole dell'attenzione riservata Pag. 62dal presidente Gallinella alla piaga del caporalato, ma ribadisce di incontrare grandi difficoltà nel comprendere il senso delle dichiarazioni della Ministra Bellanova sulla finalità dell'articolo 103. Evidenzia, quindi, la necessità di capire quali siano i casi di lavoro sommerso che la norma farà emergere, osservando che, altrimenti, si tratta di una norma svuotata di significato, che darà luogo a una sanatoria senza contratti di lavoro, e non dei 600 mila lavoratori da regolarizzare, secondo quanto dichiarato dalla Ministra stessa.
  Osserva poi che il Ministero invece di realizzare, di fatto, con l'articolo 103 una sanatoria tout court, avrebbe potuto prevedere la possibilità per i moltissimi italiani che hanno perso il lavoro a causa della diffusione del Covid-19 e hanno subìto un forte calo reddituale, di stipulare contratti con datori di lavoro del settore agricolo, prevedendo, tuttavia, una retribuzione più adeguata rispetto ai 2 mila euro all'anno stabiliti dall'articolo 94.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, precisa che la previsione di cui all'articolo 94 del decreto-legge in esame, che prevede la retribuzione massima di 2 mila euro all'anno per i percettori del reddito di cittadinanza che stipulano contratti a termine con datori di lavoro del settore agricolo, si riferisce solo al 2020. Osserva, inoltre, che per il futuro si può individuare uno strumento, che sia diverso dai voucher, per disciplinare il lavoro saltuario in agricoltura.

  Martina LOSS (LEGA) intervenendo in relazione al programma di audizioni che la Commissione svolgerà sul provvedimento in esame, tiene a rappresentare l'importanza per il gruppo Lega che la Commissione ascolti i rappresentanti degli ordini professionali collegati al comparto agricolo.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, tenuto conto della rilevanza del decreto-legge in oggetto, fa presente di aver accolto tutte le richieste di audizione presentate dai gruppi e di aver predisposto una programmazione che consenta alla Commissione, compatibilmente all'andamento dei lavori dell'Assemblea, di completare l'attività conoscitiva prima della scadenza del termine degli emendamenti presso la Commissione di merito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 26 maggio 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.30.