CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2020
365.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 391

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 19.10.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio era in attesa di ulteriori elementi informativi rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della salute – peraltro non ancora verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – depositata nella seduta dell'11 marzo scorso.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nuova relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    l'articolo 2, comma 1, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, disciplinandone i compiti, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché alle attività dell'Osservatorio stesso si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    in particolare, la struttura amministrativa di supporto dell'Osservatorio sarà individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro della salute – al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico – che si avvarrà delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    anche il supporto fornito dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Pag. 392(AGENAS) ai lavori del predetto Osservatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le attività ivi indicate attengono ai compiti istituzionali dell'Agenzia stessa per lo svolgimento dei quali la dotazione organica di quest'ultima è già stata sensibilmente potenziata grazie alle disposizioni introdotte dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);
    la promozione delle iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, di cui all'articolo 3, non determina nuovi o maggiori oneri, giacché le predette iniziative, al pari di tutte le iniziative informative, rientrano già nell'ordinaria attività svolta dalla competente Direzione generale del Ministero della salute e saranno pertanto svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 7, che prevede l'obbligo per le aziende sanitarie, le pubbliche amministrazioni e le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi per aggressioni commesse nei confronti del proprio personale esercente le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle sue funzioni, sarà attuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che gli enti che si costituiranno parte civile potranno, in tal modo, ottenere dal responsabile il risarcimento dei danni prodotti e il rimborso delle spese di giudizio;
    gli specifici protocolli operativi con le forze di polizia volti a garantire il loro tempestivo intervento – previsti dall'articolo 8 nell'ambito dei piani di sicurezza predisposti dalle strutture sanitarie – rappresentano strumenti volti a meglio disciplinare i potenziali interventi delle forze dell'ordine, da gestire comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 9, comma 1, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti – come espressamente previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 9 – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 4.100, 5.100 e 10.100 delle Commissioni. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Bellucci 6.018, che prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ospedaliere e territoriali provvedano alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni subiti derivanti da atti di violenza perpetrati nelle medesime strutture, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa gli oneri che ne conseguono e le risorse finanziarie tramite cui farvi fronte;
   Bellucci 7.016, che prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di garantire la sicurezza del personale medico e sanitario e dei pazienti, le strutture ospedaliere e territoriali provvedano all'installazione di un Pag. 393sistema di telecamere a circuito chiuso negli spazi comuni, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
    Turri 2.24, che è volta ad estendere l'applicazione del provvedimento agli esercenti le professioni sociali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Turri 2.50, che è volta a prevedere che l'Osservatorio di cui all'articolo 2 promuova un piano di interventi, che contempli anche misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la videosorveglianza a circuito chiuso negli spazi comuni, con possibilità di affidamento della gestione del sistema di videosorveglianza a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Bond 2.21, che è volta a prevedere che tutti i soggetti coinvolti, per le loro competenze, debbano prevedere nei propri sistemi informativi un sistema specifico di rilevazione statistica degli episodi di violenza e degli episodi sentinella. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Paolo Russo 2.22, che è volta prevedere l'adozione di apposite linee guida per l'individuazione di idonee iniziative finalizzate al miglioramento, anche organizzativo, delle strutture e dei servizi sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo e priorità alle strutture e ai presidi sanitari a maggiore criticità. Per dette misure si prevede la concessione di un contributo di 10 milioni di euro annui, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza peraltro indicare l'anno dal quale decorre la concessione del contributo medesimo. Al riguardo, ferma restando la necessità di precisare l'anno a decorrere dal quale il contributo dovrà essere concesso, ritiene necessario che il Governo confermi la congruità del contributo a fronte delle iniziative previste dalla proposta emendativa e fornisca chiarimenti in ordine alle disponibilità esistenti sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze alla luce dei preannunciati provvedimenti governativi di imminente presentazione alle Camere;
   Novelli 2.021, che è volta a prevedere che le università inseriscano nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenzino i corsi già esistenti. Si prevede inoltre che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedano ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina per evitare e gestire episodi di violenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Novelli 2.022, che è volta a prevedere che, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definite le procedure, da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle funzioni dei Pag. 394suddetti aziende ed enti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Baldini 2.06, che è volta ad autorizzare l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Gemmato 6.01, che prevede che alle farmacie pubbliche e private sia riconosciuto un credito di imposta sui redditi per gli anni 2021 e 2022, nella misura del 50 per cento e, comunque, non superiore all'importo di 1.000 euro, per l'acquisto e l'installazione o l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza o antifurto o per la stipula di contratti con istituti di vigilanza, provvedendo al relativo onere, valutato in 19 milioni euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, anche tenuto conto che la proposta emendativa non risulta corredata, a differenza di quanto solitamente accade per analoghe fattispecie normative, dalla previsione per cui viene demandata ad un successivo decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità attuative, anche al fine di assicurare il rispetto delle risorse finanziarie all'uopo stanziate. Ritiene infine necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle disponibilità esistenti sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze alla luce dei preannunciati provvedimenti governativi di imminente presentazione alle Camere;
   Bellucci 6.015, che è volta a prevedere che le strutture ospedaliere e territoriali promuovano la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nei confronti del personale medico e sanitario delle stesse strutture. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per le strutture interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Bellucci 6.020, che prevede che possa essere ammesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria che, nell'esercizio delle funzioni, abbia subito lesioni personali gravi o gravissime, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 583-quater del codice penale, di cui l'articolo 4 del presente provvedimento propone l'introduzione, al pari degli incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, di assistenza sanitaria e di soccorso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Bellucci 6.022, che prevede che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sia istituito un servizio di ascolto e consulenza psicologico a supporto dei lavoratori vittime di violenza sul lavoro, che preveda anche percorsi per il reinserimento lavorativo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per le strutture interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, Pag. 395senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Sisto 6.050, 6.051 e 6.052, che, limitando in relazione ai reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale la responsabilità penale dei medici e del personale sanitario che, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus, alle sole ipotesi di colpa grave, ne esclude altresì la perseguibilità in sede contabile. Esse prevedono, inoltre, che per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui ai predetti articoli del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo dell'emergenza epidemiologica, sia previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo equivalente al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto (articolo aggiuntivo 6.050) ovvero fino al 70 o al 50 per cento (articoli aggiuntivi 6.051 e 6.052). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Novelli 7.027, che prevede che le strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, allo scopo di garantire una maggiore tutela degli operatori sanitari. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle disponibilità esistenti sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze alla luce dei preannunciati provvedimenti governativi di imminente presentazione alle Camere;
   Paolo Russo 7.028, che prevede la predisposizione da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private di una relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto, nonché la pubblicazione di tale relazione nel sito internet della struttura sanitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Carfagna 8.50, Piastra 8.023, Baldini 8.05, Bellucci 8.017 e Potenti Manfredi 8.025, che prevedono, tra l'altro, che nelle strutture sanitarie sia istituito un presidio fisso di polizia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI per quanto riguarda le proposte emendative segnalate dal relatore come proposte emendative prive di idonea quantificazione e copertura, esprime su tutte parere contrario. Per quanto riguarda, invece, le proposte emendative sulle quali il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo, esprime parere contrario su tutte le predette proposte, poiché, in mancanza di relazione tecnica, non si può escludere che da esse possano derivare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura.
  Esprime, infine, nulla-osta su tutte le restanti proposte emendative, in quanto esse non appaiono presentare profili problematici Pag. 396dal punto di vista finanziario, conformemente alle valutazioni già espresse dal relatore.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.24, 2.21, 2.22, 2.50 e 8.50 e sugli articoli aggiuntivi 2.06, 2.021, 2.022, 6.01, 6.015, 6.018, 6.020, 6.022, 6.050, 6.051, 6.052, 7.016, 7.027, 7.028, 8.05, 8.017, 8.023 e 8.025, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede che la rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito al parere contrario sugli emendamenti Turri 2.24, che estende l'applicazione del provvedimento agli esercenti le professioni sociali, e Turri 2.50, che prevede che l'Osservatorio di cui all'articolo 2 promuova un piano di interventi, che contempli anche misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la videosorveglianza a circuito chiuso negli spazi comuni, con possibilità di affidamento della gestione del sistema di videosorveglianza a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale. A suo avviso, poiché il provvedimento non comporta oneri, anche l'estensione della sua applicazione ad altre categorie previste dall'emendamento Turri 2.24, non dovrebbe produrre effetti finanziari. In merito all'emendamento Turri 2.50, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire quali spese potrebbe comportare l'attività di promozione che tale emendamento affida all'Osservatorio.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che, in assenza di una specifica relazione tecnica, non si può escludere che gli emendamenti Turri 2.24 e 2.50 comportino effetti finanziari.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 19 febbraio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che parte degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento – segnatamente quelli derivanti da spese di missione – sono qualificati in termini di previsione di spesa e a posticipare la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento a far data dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.
  Rammenta, altresì, che in data 27 febbraio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
C. 2207.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in oggetto. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda i costi di costruzione e i costi operativi, osserva che la relazione tecnica si limita a indicare i costi totali previsti per la fase 1 del progetto SKA (981 milioni stimati per tutti i Paesi coinvolti) e a rendere noto che, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, gli Stati Membri definiranno le rispettive quote di contribuzione finanziaria attraverso una risoluzione del Consiglio della costituenda Organizzazione, che dovrà essere adottata all'unanimità. Tanto premesso, considerato che tale deliberazione non risulta ancora adottata, andrebbero a suo parere acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare la quantificazione della relativa spesa per il contributo italiano, indicata nella misura di in 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e in 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione. Detti elementi andrebbero precisati con riguardo alla stima del costo totale del progetto e delle relative componenti di spesa, con particolare riguardo ai costi di gestione, di carattere permanente. Ciò al fine di verificare l'entità e l'articolazione temporale dell'onere indicato. Per quanto riguarda le spese di missione, rileva che secondo l'articolo 3 del disegno di legge di conversione, «è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020.» In proposito, stante la formulazione della disposizione, che non ricalca quella consueta, andrebbe a suo parere chiarito se (ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 10-13, della legge n. 196 del 2009) si tratti di una spesa autorizzata o valutata, posto che in altri provvedimenti di ratifica le spese di missione sono state qualificate come oneri valutati. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per le spese di costruzione e di un milione di euro annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione da destinare all'Istituto internazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array, di cui all'articolo 10 della Convenzione in esame. Evidenzia che lo stesso comma 1 dell'articolo 3 autorizza, altresì, le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione stessa, valutate in 7.680 euro annui a decorrere dal 2020. Segnala inoltre che il successivo comma 2 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1: a) quanto a 10 milioni di euro per Pag. 398ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) quanto a 2.007.680 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti utilizzati recano le occorrenti disponibilità. Fa inoltre presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Inoltre, segnala che il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo. In proposito, non formula osservazioni.
  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il contributo dovuto dall'Italia all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array, nella misura di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2030, per le spese di gestione, è stato autorizzato in un'ottica prudenziale.
  Segnala, inoltre, che le spese di missione indicate nella misura di 7.680 euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, devono intendersi come previsioni di spesa.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2360 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il contributo dovuto dall'Italia all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array, nella misura di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2030, per le spese di gestione, è stato autorizzato in un'ottica prudenziale;
    le spese di missione indicate nella misura di 7.680 euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, devono intendersi come previsioni di spesa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2020.

Pag. 399

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, alla luce degli elementi di informazione forniti dal Governo nella seduta del 5 maggio 2020, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le garanzie statali concesse alla SACE Spa ai sensi dell'articolo 1 sono state considerate «non standardizzate» in linea con il trattamento adottato attualmente dall'ISTAT per le analoghe garanzie già concesse ai sensi della legislazione vigente; di conseguenza non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto, in conformità con quanto previsto dalle regole SEC 2010;
    in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di operazioni, non sono stati altresì iscritti effetti in termini di fabbisogno, posto che tali effetti, connessi alle eventuali escussioni, non sono prevedibili né nell’an né nel quantum, né sotto il profilo temporale;
    lo stanziamento pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, previsto dall'articolo 1, comma 14, a fronte del tetto massimo di impegni assumibili per garanzie statali ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro, sarà verosimilmente incrementato con il prossimo decreto-legge, che potrà utilizzare gli ulteriori margini sui saldi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere;
    l'utilizzo, ai fini della copertura dell'onere derivante dal predetto stanziamento, delle disponibilità del Fondo finalizzato ad integrare le risorse del bilancio dello Stato destinate alle garanzie statali, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, non pregiudica gli impegni di spesa già sussistenti a legislazione vigente;
    il citato Fondo costituisce, infatti, un fondo di riserva destinato, in generale, ad integrare le risorse poste a presidio delle diverse garanzie concesse dallo Stato e, pertanto, le relative risorse, ove non risultino già destinate da altre disposizioni a specifiche finalità, sono da considerarsi disponibili;
    il fatto che l'operatività delle garanzie concesse dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2, decorra dal 1o gennaio 2021, mentre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, che ne assicura la copertura, presenta invece una dotazione per il solo anno 2020, non comporta alcun disallineamento temporale, in quanto per la gestione del predetto fondo viene autorizzata la costituzione di un'apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio dell'annualità;
    la quantificazione definitiva delle riserve tecniche della SACE Spa trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, che avverrà sulla base della relazione che la medesima SACE Spa dovrà presentare ai sensi dell'articolo 2, comma 9, costituirà la condizione propedeutica all'avvio della nuova operatività del fondo gestito con le risorse trasferite dalla SACE Spa;
    le operazioni successive al 29 febbraio 2020, che potranno essere approvate nei settori e nei limiti definiti dal comma 5 dell'articolo 2, non sono state considerate nelle coperture già fornite dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, a differenza delle operazioni ammesse per legge ai sensi del precedente comma 4;
    le citate operazioni successive al 29 febbraio 2020, pertanto, potranno essere ammesse alla garanzia solo a condizione che vi siano risorse sufficienti per accantonamenti sul menzionato Fondo, considerando Pag. 400i premi attesi dalle operazioni medesime e le risorse che si rendono disponibili nel corso del tempo;
    il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, previsto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ai suoi membri non spetterà alcun emolumento;
    la previsione di cui all'articolo 8 riguardo alla non applicabilità, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, dovrebbe comportare un vantaggio per le amministrazioni pubbliche che abbiano concesso finanziamenti alle proprie società partecipate, tenuto conto del fatto che la citata disapplicazione comporta il venir meno della postergazione nella restituzione dei prestiti erogati dai soci creditori;
    l'articolo 12, comma 1, che estende ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per i mutui «prima casa» secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 non comporta effetti in termini finanziari, in quanto i predetti soggetti erano già stati ricompresi, ai fini delle quantificazioni di copertura, nei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui prima casa, indicati nella relazione tecnica riferita al citato articolo 54;
    l'articolo 12, comma 2, che consente l'accesso ai benefici del predetto Fondo anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, appare invece suscettibile di determinare una contenuta estensione della platea attuale dei beneficiari a cui si potrà comunque far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, alla luce dell'attuale trend delle domande di accesso al Fondo;
    la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno dell'incremento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 13, comma 10 è in linea con la consolidata prassi finora osservata per la registrazione degli effetti delle operazioni riguardanti il medesimo Fondo;
    le assegnazioni a favore di ISMEA previste dall'articolo 13, comma 11, non comportano effetti in termini di fabbisogno, in quanto, diversamente da quanto era stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene ora abrogato, si prevede che le risorse in questione siano versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere poi utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie;
     l'impatto sulla tesoreria in termini di fabbisogno, pertanto, si produrrà solo in caso di effettiva escussione delle garanzie che, al momento, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né sotto il profilo temporale;
    le minori entrate extratributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per l'accesso al citato Fondo per il 2020 non sono state registrate in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di fabbisogno, poiché ai fini dell'indebitamento netto l'effetto è già stato considerato nell'incremento della dotazione del Fondo stesso, quantificato in modo da tenere conto anche del venir meno delle predette commissioni;
    in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, ai sensi dell'articolo 14, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno sia perché le risorse saranno gestite su un conto di tesoreria, sia perché l'impatto finanziario, essendo connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né sotto il profilo temporale;
    le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti Pag. 401dall'articolo 16, recante modifiche al decreto-legge n. 21 del 2020, in materia di Golden power, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    in questo quadro, la Presidenza del Consiglio stipulerà le convenzioni ivi previste con istituti o enti di ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le informazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore di soggetti operanti in Italia in possesso di specifici requisiti, previsti dall'articolo 18, sono state elaborate sulla base dei dati della fatturazione elettronica individuando i contribuenti con una riduzione di fatturato in linea con i requisiti previsti dal medesimo articolo 18;
    i dati di partenza della stima sono stati invece desunti dai versamenti IVA e dalle ritenute F24 per i mesi di aprile e maggio dell'anno 2019, rispettivamente pari a circa 8,1 e 11,9 miliardi di euro per l'IVA e a circa 6,9 e 7,1 miliardi di euro per le ritenute, mentre ai fini della stima dei versamenti per l'anno 2020, ai predetti dati è stata applicata una riduzione in linea con quella stimata per l'IVA nel quadro di previsione delle entrate utilizzato nel Documento di economia e finanza 2020;
    le informazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla sospensione, disposta dall'articolo 19, delle ritenute sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020 dai lavoratori autonomi che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro e che, nel mese precedente, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, sono state elaborate sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018) e dalle banche dati dei versamenti F24;
    rispetto al totale della platea considerata è stata quindi calcolata l'incidenza percentuale dei soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro ed è stata applicata la medesima percentuale anche all'ammontare delle ritenute d'acconto versate nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2019;
    nell'ambito applicativo dell'articolo 20, che esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui gli acconti delle imposte dirette e dell'IRAP versate per il periodo d'imposta in corso risultino non inferiori all'ottanta per cento di quello dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, rientrano non solo le imposte sui redditi, ma tutte le imposte le cui modalità di calcolo di acconto e saldo sono previste da specifiche disposizioni di legge;
    le disposizioni del citato articolo 20 risultano applicabili tanto alle imprese quanto ad altri contribuenti che abbiano subito danni economici a causa dell'emergenza sanitaria e che per evitare di versare un acconto maggiore rispetto a quello dovuto adottino il cosiddetto metodo previsionale per la determinazione dell'acconto da versare per il 2020;
    la soglia di tolleranza di mancato versamento prevista dal predetto articolo 20 non può che applicarsi all'intero acconto dovuto per il 2020 (da pagare in due rate, a giugno e novembre), giacché dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge, n. 69 del 1989 si desume che il metodo previsionale è applicabile nella determinazione tanto della prima quanto della seconda rata di acconto dovuta dai contribuenti;
    l'articolo 23, che reca la proroga fino al prossimo 30 giugno della validità dei certificati cosiddetti «DURF» (Documento unico di regolarità fiscale) emessi entro il 29 febbraio 2020, non appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull'effetto deterrente collegato all'introduzione dei predetti certificati prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997;
    la norma dispone infatti una proroga molto contenuta poiché riferita a Pag. 402certificati con validità, di regola, quadrimestrale, rilasciati per la prima volta lo scorso febbraio, la cui scadenza naturale si sarebbe comunque verificata nel prossimo mese di giugno;
    l'articolo 24, che proroga dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza per la fruizione dei benefici per l'acquisto dell'abitazione principale – come, ad esempio, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa – non comporta effetti finanziari, giacché non appare suscettibile di determinare variazioni rispetto a quanto si sarebbe normalmente verificato, in assenza della situazione emergenziale;
    l'articolo 26, che reca misure di semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché interviene sulla previgente disciplina, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari, rimodulando scadenze per consentire ai contribuenti di calcolare esattamente il debito d'imposta da versare;
    l'articolo 27, che stabilisce che alle cessioni gratuite di farmaci effettuate nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole di cui al decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 non si applica la presunzione di cessione e che le stesse non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non comporta effetti finanziari;
    infatti, i farmaci di cui trattasi sono medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica o medicinali provvisti dell'autorizzazione all'immissione in commercio per indicazioni diverse da quelle autorizzate che, al pari dei beni non commercializzati o non commercializzabili di cui all'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, se ceduti per finalità solidaristiche, si considerano ai fini fiscali distrutti;
    la disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), che estende ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere quanto previsto dall'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 per i dividendi provenienti da partecipazioni italiane, risulta priva di effetti finanziari, poiché nella stima degli effetti finanziari derivanti dal predetto articolo 32-quater era già stato considerato tutto lo stock di dividendi normalmente distribuiti, ivi compresi, quindi, quelli riconducibili alle modifiche ad essa introdotte della disposizione in esame;
    il regime transitorio previsto dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 28 appare anch'esso privo di effetti finanziari, posto che tale regime, sebbene non espressamente disciplinato a legislazione vigente, era già desumibile dai principi generali dell'ordinamento ed è stato quindi introdotto dalla predetta disposizione per ragioni di maggior chiarezza;
    le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni volte ad agevolare l'utilizzo di procedure telematiche nelle attività relative al contenzioso tributario, di cui all'articolo 29, con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 29, comma 1, che prevede che i finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere utilizzati per far fronte all'incremento di 8 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate della predetta Agenzia, non comporta alcun pregiudizio per altri fabbisogni di spesa a carico della stessa, come si evince dalla nota del 28 gennaio 2020 del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia stessa;
    analogamente, l'omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prevista dall'articolo 29, comma 3, a valere sul Fondo risorse decentrate della medesima Agenzia non comporta pregiudizio per altri fabbisogni di spesa della stessa;
    infatti, poiché già a partire dall'anno 2017 quota parte delle risorse del Pag. 403citato Fondo sono state destinate al «Budget di sede» per indennizzare le attività istituzionali, si potrà, nell'ambito della contrattazione integrativa di sede di lavoro e nel rispetto delle risorse assegnate, provvedere ad una eventuale rimodulazione delle risorse utilizzabili tra i vari istituti indennitari;
    l'articolo 32, che riconosce alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza, non determina spese ulteriori rispetto a quelle previste, giacché il decreto del Ministro della salute, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario, dovendo garantire la compatibilità del provvedimento con le risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 sarà necessariamente corredato da una dettagliata relazione tecnica, basata sui valori rilevati a livello nazionale, che darà evidenza della effettiva neutralità del provvedimento in termini di spesa;
    la proroga all'11 maggio 2020, prevista dall'articolo 36, dei rinvii delle udienze e la sospensione dei termini processuali civili e penali già prevista dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 non determina un incremento di fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del periodo di sospensione;
    infatti, alle misure di rimodulazione organizzativa e gestionale degli uffici giudiziari potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'amministrazione giudiziaria, anche grazie alla gestione completamente digitalizzata di una serie di adempimenti e servizi che ha anticipato, in taluni casi, l'operatività di soluzioni previste nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto;
    l'articolo 38, nell'anticipare ope legis gli effetti economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-2018, relativo ai medici convenzionati, rinvia per i relativi effetti economici ai parametri già definiti dagli atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018, e da ultimo risultanti dall'atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019, e già verificati sotto il profilo della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle disposizioni di cui al predetto articolo 38, la delegazione di parte pubblica per la definizione degli Accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata (SISAC), tenendo conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, ha determinato per ciascuna area negoziale gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, calcolati con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi collettivi nazionali;
    gli adempimenti di natura semplificativa previsti dall'articolo 40, in materia di sperimentazione e uso compassionevole di medicinali, rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali di tutti gli enti coinvolti, che pertanto potranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'estensione della platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta dall'articolo 41 del presente provvedimento anche in relazione ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate sulla base dei tassi di fruizione Pag. 404applicati alle distinte platee potenziali di lavoratori rilevati al mese di novembre 2019;
    in particolare, in ordine al tasso di ricorso ai benefici in esame è stato ipotizzato un ricorso più diffuso per i dipendenti tutelati da cassa integrazione, pari al 95 per cento, e un ricorso pari al 90 per cento per i dipendenti di aziende non tutelate né dalla cassa integrazione guadagni ordinaria né da Fondi di solidarietà, per un periodo medio di un mese;
    le minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono state stimate sulla base della platea dei potenziali beneficiari della cassa in deroga per l'anno 2020;
    le funzioni e le attività commissariali saranno svolte dal Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui all'articolo 42, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per lo svolgimento dei compiti statutari e istituzionali dell'AGENAS stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   rilevata la necessità di:
    riformulare l'articolo 1, comma 14, secondo periodo, prevedendo che l'onere derivante dall'istituzione del Fondo a copertura delle garanzie statali di cui al primo periodo del medesimo comma 14 dell'articolo 1 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020;
    riformulare l'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, prevedendo che ai componenti del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese;
    riformulare l'articolo 13, comma 13, al fine di precisare che gli oneri oggetto di copertura sono pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020 e che ad essi si provvede, quanto a euro 1.580 milioni mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione – disposta dal comma 12 del medesimo articolo 13 – dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, e quanto a 249 milioni mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del citato decreto-legge n. 18;
    riformulare l'articolo 14, comma 3, al fine di precisare, da un lato, che gli oneri oggetto di copertura sono pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, dall'altro, che ad essi si provvede, quanto ai predetti 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e quanto ai citati 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13;
    riformulare l'articolo 16, comma 1, lettera e), capoverso comma 3, precisando che le convenzioni con istituti o enti di ricerca, ivi previste, saranno stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    inserire all'articolo 32, comma 2, una disposizione volta a prevedere che lo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da consentire una puntuale verifica degli effetti finanziari del citato decreto in sede parlamentare;
    riformulare l'articolo 41, comma 4, al fine di precisare che gli oneri derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga sono costituiti da minori Pag. 405entrate e che ad esse si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 14, secondo periodo, dopo le parole: Al relativo onere aggiungere le seguenti:, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, sostituire il nono periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese;
   all'articolo 13, comma 13, sostituire le parole da: Alla copertura fino a: per l'anno 2020 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a euro 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020;
   all'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto ai predetti 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, quanto ai citati 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13;
   all'articolo 16, comma 1, lettera e), capoverso 3, dopo le parole: può stipulare aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 32, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato;
   all'articolo 41, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13».

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede, innanzitutto, che la rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alla metodologia di calcolo per cui si è previsto uno stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro.
  In merito al Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, chiede se la condizione proposta dal relatore escluda eventuali gettoni di presenza in favore dei membri dello stesso Comitato.
  In riferimento all'articolo 32 chiede come il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare Pag. 406la dotazione dei posti letto in terapia intensiva della remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza non sia suscettibile di determinare effetti finanziari.
  Infine, esprime un rammarico per la copertura finanziaria prevista dall'articolo 41 per gli oneri relativi all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga. Infatti, pur ritenendo meritevole la disposizione dell'articolo 41, avrebbe preferito che non fossero utilizzate le risorse destinate alle piccole e medie imprese, che, oggi come non mai, hanno bisogno del sostegno dello Stato.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, evidenzia che la condizione proposta dal relatore esclude l'eventualità che ai membri del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies sia riconosciuto un gettone di presenza. Quanto allo stanziamento pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, previsto dall'articolo 1, comma 14, a fronte del tetto massimo di impegni assumibili per garanzie statali ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro, fa presente che esso sarà verosimilmente incrementato con il prossimo decreto-legge, che potrà utilizzare gli ulteriori margini sui saldi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere. In merito all'articolo 32, segnala che il decreto del Ministro della salute, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario, dovendo garantire la compatibilità del provvedimento con le risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 sarà necessariamente corredato da una dettagliata relazione tecnica, basata sui valori rilevati a livello nazionale, che darà evidenza della effettiva neutralità del provvedimento in termini di spesa.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) in merito allo stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro, ritiene che, in base ai principi di contabilità pubblica, i provvedimenti dovrebbero individuare le risorse con cui far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli stessi. Ma evidenzia come in questo caso il Governo rimandi ad un successivo provvedimento la copertura di oneri derivanti da disposizioni del decreto-legge in esame. Ritiene che ciò costituisca un'innovazione grave e pericolosa. A tale proposito, segnala che le banche stanno ritardando la concessione dei finanziamenti proprio perché sospettano che le risorse stanziate dal Governo a garanzia non siano sufficienti.
  In proposito, ribadisce alcune delle considerazioni già effettuate nella precedente seduta con riferimento alle garanzie prestate da Sace Spa, evidenziando che la Banca d'Italia in sede di audizione presso le Camere ha realisticamente ipotizzato un tasso di insolvenza del 10 per cento, con la conseguenza che le disposizioni in esame risulterebbero prive di adeguata copertura, giacché le controgaranzie dello Stato rilasciate a favore delle garanzie concesse dalla Sace Spa sono state contabilizzate esclusivamente sul saldo netto da finanziare. A suo avviso, infatti, la mancata imputazione dell'onere anche in termini di indebitamento netto costituisce un palese errore di valutazione che inevitabilmente comporterà – come peraltro già avvenuto in occasione del decreto-legge del 2017 concernente la liquidazione delle banche venete – una riclassificazione dell'operazione da parte di Eurostat, con conseguente registrazione ex post dei relativi effetti anche sull'indebitamento netto. Rileva come le predette garanzie prestate da Sace Spa debbano necessariamente essere considerate alla stregua di garanzie standardizzate, stante la numerosità dei possibili beneficiari e l'uniformità delle condizioni sottostanti il loro rilascio, come tali Pag. 407quindi incidenti anche in termini di indebitamento netto. Tanto premesso, rileva come la corretta imputazione delle garanzie medesime anche in termini di indebitamento netto, oltre che essere coerente rispetto alla disciplina europea in materia di contabilizzazione di tali poste di bilancio, risulterebbe altresì particolarmente vantaggiosa in confronto al quadro finanziario complessivo del nostro Paese, tenuto conto che tale maggiore impatto interverrebbe non nel prossimo futuro, ma nel corso del corrente anno, ossia in un contesto favorevolmente contrassegnato dalla provvisoria sospensione, per l'anno in corso, delle stringenti regole imposte dal Patto di stabilità e crescita.

  Vanessa CATTOI (LEGA) evidenzia la necessità di un approfondimento della questione sollevata dall'onorevole Garavaglia, che non è una questione puramente teorica, ma presenta delle importanti conseguenze di carattere pratico: da questa infatti conseguono i ritardi e le difficoltà registrati dagli imprenditori che richiedono i prestiti garantiti alle banche.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva come la garanzia dello Stato sia indubbiamente prevista e semmai si riscontri un problema di contabilizzazione delle poste in bilancio. Rileva infatti che la contabilizzazione delle garanzie sia sempre una valutazione rischiosa, non potendosi affermare ex ante quale sarà il futuro tasso di inadempimento. I chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo sembrerebbero quindi fondati sulla considerazione che, al momento dell'eventuale escussione, lo Stato sarà in grado di iscrivere le corrispondenti poste in bilancio e di provvedere agli occorrenti stanziamenti anche grazie all'avvenuta approvazione di ulteriori provvedimenti.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce la necessità di imputare integralmente a indebitamento netto l'onere delle garanzie prestate, in quanto si tratta di garanzie standardizzate, e di effettuare detta imputazione nel corrente anno 2020, approfittando della disapplicazione del Patto di stabilità.

  Claudio BORGHI, presidente, ricordando quanto avvenuto nel 2006 con riferimento ai prestiti a RFI per la realizzazione dell'Alta Velocità, sottolinea come l'eventuale intervento di EUROSTAT volto a imporre l'imputazione dell'onere come indebitamento netto sarebbe comunque riferito all'anno in cui la garanzia è stata prestata, ovvero il corrente anno 2020, nel quale, come evidenziato dall'onorevole Garavaglia, è prevista la disapplicazione del Patto di stabilità.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sia per i problemi di carattere finanziario emersi nel corso del dibattito, sia per il contenuto stesso del provvedimento, inadeguato a fronteggiare la grave situazione di crisi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Comaroli e propone di segnalare alla Task force sulle fake news le affermazioni trionfalistiche del Presidente del Consiglio Conte relative alla potenza di fuoco di 400 miliardi di euro del presente provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 19.50.

Pag. 408

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che sullo schema di decreto in esame sono stati trasmessi i prescritti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    le amministrazioni competenti potranno provvedere, ad invarianza di risorse, a tutti gli adempimenti previsti dagli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, atteso che trattasi di funzioni già esercitate dalle stesse nell'ambito delle competenze attribuite in materia di amministrazione e controllo delle attività connesse alla nautica da diporto;
    le attività di controllo di cui agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-septies e 49-octies del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, sono già previste dal vigente codice della nautica da diporto;
    le modifiche previste alle predette disposizioni sono volte, pertanto, esclusivamente a standardizzare, a livello nazionale, modalità e periodicità dei suddetti controlli al fine di evitare eccessive differenziazioni territoriali;
    la partecipazione del Corpo delle Capitanerie di porto ai citati controlli risulta infatti già prevista, seppur implicitamente, nella vigente normativa, atteso che il predetto Corpo dipende, funzionalmente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    l'attuale normativa, inoltre, già attribuisce al Capo del Compartimento marittimo il potere di chiusura dei centri per l'istruzione nautica gestiti in assenza dei prescritti requisiti;
    i predetti articoli 18 e 19, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando attività già previste e ordinariamente poste in essere;
    la modifica della cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all'articolo 24, non pregiudica la possibilità di garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti dai soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame;
    tale modifica nasce infatti dalla costatazione che l'attuale previsione di un decreto annuale ha comportato nel tempo il susseguirsi di decreti pressoché identici, attesa l'invarianza dei costi rispetto a quelli rilevati nei periodi precedenti;Pag. 409
    la disposizione proposta, pertanto, rende maggiormente flessibili le valutazioni circa la reale necessità di emanazione di un nuovo decreto, senza vincolarne tuttavia la periodicità;
    per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, appare necessario riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 – anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 del predetto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio;
    con riferimento al medesimo capoverso comma 3-sexies, appare inoltre necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole «non derivano» con le seguenti «non devono derivare»;
    posto che, infine, l'articolo 29 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
   1) All'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: di cui al presente articolo non derivano con le seguenti: di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare;
   2) All'articolo 29 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 19.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 166.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Michele SODANO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento è volto a dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018) e apporta modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, recante Attuazione della direttiva 2000/53/CE. Osserva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario Pag. 410e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame contiene in larga parte norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, che introducono obblighi a carico di soggetti privati e che nel complesso, come evidenziato dalla relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, in considerazione del fatto che l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici taluni adempimenti ed interventi, pur prendendo atto della clausola della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3 del provvedimento in esame, in ordine alla possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte agli adempimenti previsti ad invarianza di risorse reputa comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e di conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 3, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nello schema di decreto in esame, andrebbe a suo avviso valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria». Inoltre, posto che la finalità della citata clausola è quella di dare attuazione alle norme introdotte dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario sostituire, al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 3, le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «del presente decreto».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 167.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 117 del 2019 che delega il Governo a dare attuazione alla direttiva UE 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e in particolare, reca le norme che modificano le predette direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE. Osserva che il provvedimento in esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta modifiche ai decreti legislativi n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e n. 188 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
  In merito all'articolo 1, recante modifica al decreto legislativo n. 49 del 2014, osserva che attualmente la relazione inviata alla Commissione europea ha cadenza triennale. Rileva inoltre che la modifica introdotta prevede anche un'ulteriore relazione di controllo della qualità. Pertanto, andrebbe espressamente confermato, a suo parere, che la preparazione e la stesura di tale ultima relazione, nonché la maggiore frequenza di quella già prevista a legislazione vigente – che da triennale diventa annuale – non determinino Pag. 411aggravi di compiti sulle strutture preposte tali da ingenerare maggiori oneri finanziari.
  Circa l'articolo 2, recante modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008, non ha alcunché da osservare, se non limitatamente al refuso recato dalla relazione tecnica in ordine alla cadenza della relazione da trasmettere alla Commissione europea sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, che è triennale e non biennale come erroneamente riportato.
  Con riguardo all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, facendo rinvio all'articolo 1 in ordine all'effettività della clausola di invarianza finanziaria, evidenzia che, probabilmente per un mero refuso, la norma in esame riferisce la seconda parte della citata clausola di invarianza alle disposizioni non dell'intero decreto ma solo a quelle del presente articolo, peraltro prive di portata innovativa e di rilievo sostanziale dal punto di vista dell'attività inerente alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Ritiene che la norma vada conseguentemente corretta.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Atto n. 168.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che il provvedimento, predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 117 del 2019 – legge di delegazione europea 2018, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva come il provvedimento in esame contiene in larga parte norme di carattere ordinamentale e procedimentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che sono inoltre apportate modifiche a disposizioni recanti definizioni e specifiche di prevalente carattere tecnico. In tal senso, in considerazione del fatto che l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti ed interventi, pur prendendo atto della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3 del provvedimento in esame, reputa opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo, volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte agli adempimenti previsti ad invarianza di risorse. Più specificamente, per quanto riguarda il generale divieto, decorrente dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti riciclabili o recuperabili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto in esame, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la norma è di carattere procedimentale e interviene su competenze ordinariamente attribuite alle regioni e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pur rilevando che, a legislazione vigente, l'articolo 5 citato già pone in capo alle regioni obiettivi quantitativi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica, taluni dei quali Pag. 412riferiti proprio all'anno 2030, e che l'articolo 199 del Testo unico dell'ambiente pone in capo alle regioni la predisposizione e l'adozione dei piani di gestione dei rifiuti, andrebbero comunque acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione circa gli oneri necessari per conformare la programmazione della gestione dei rifiuti ai nuovi obiettivi fissati dal decreto in esame e i relativi aspetti di sostenibilità per gli enti interessati; ciò in relazione ad eventuali profili gestionali – concernenti, ad esempio, la capacità di raccolta differenziata dei rifiuti – e di investimento, per il potenziamento delle capacità di riciclo e recupero, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi. Infine, con riguardo ai profili definitori, dato il rilievo eminentemente tecnico delle disposizioni in esame, andrebbe a suo parere escluso che per effetto delle stesse possano determinarsi, anche in via indiretta, maggiori oneri per i soggetti pubblici interessati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1, reca la clausola di neutralità finanziaria. Ciò posto, considerato che la finalità della citata clausola è quella di dare attuazione alle norme introdotte dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario sostituire, al secondo periodo della predetta disposizione, le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «del presente decreto».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 169.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Ubaldo PAGANO, relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 117 del 2019 «Legge di delegazione europea 2018» – reca il recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che esso è corredato di relazione tecnica.
  Circa l'articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titoli I Gestione dei rifiuti –Capo I Disposizioni generali), osserva in generale che le norme nel complesso prevedono in capo alle Amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA, regioni, enti di governo d'ambito territoriale ottimale, comuni ecc.) una serie di attività e compiti per i quali la relazione tecnica assicura l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica e l'espletamento delle citate incombenze mediante le risorse previste a legislazione vigente. A tal proposito, al fine di meglio chiarire i profili finanziari discendenti dalla norma, ovvero gli oneri connessi e le relative risorse previste a legislazione vigente a copertura, ritiene opportuno fornire ulteriori elementi di dettaglio.
  In relazione alle nuove funzioni di vigilanza e controllo attribuite dall'articolo 178-ter, comma 4, osserva che il rinvio all'articolo 206-bis operato dalla relazione tecnica, per cui i relativi costi sono addebitati ai sistemi collettivi, non Pag. 413sembra poter operare dato che il comma 6 dell'articolo 206-bis fa riferimento all'onere derivante dalle funzioni di vigilanza e controllo «di cui al presente articolo», non potendo dunque riferirsi alle funzioni di cui al nuovo articolo 178-ter. Reputa dunque necessario un chiarimento sulla neutralità delle nuove funzioni di vigilanza e controllo oppure andrebbe a suo avviso valutata una modifica normativa.
  Evidenzia che nei nuovi testi degli articoli 181 e 182-ter sono state espunte le singole clausole di invarianza presenti nei testi vigenti, anche se per l'intero provvedimento in esame è prevista analoga clausola all'articolo 8. Rileva, inoltre, che i compiti attribuiti agli enti pubblici dai nuovi testi differiscono spesso da quelli vigenti. Segnala, in particolare, che il nuovo testo dell'articolo 181 affida ad enti pubblici di vario livello compiti di promozione della preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o recupero mentre il testo vigente fa riferimento ai criteri con i quali i comuni realizzano la raccolta differenziata; evidenzia altresì che il nuovo testo dell'articolo 182-ter prevede misure di incentivo del riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici, di promozione delle attività di compostaggio sul luogo di produzione e della produzione e utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici, mentre il testo vigente fa riferimento a misure volte a incoraggiare raccolta differenziata, trattamento e riutilizzo dei rifiuti organici. Giudica quindi opportune più puntuali delucidazioni sulla sostenibilità di tali attività a valere delle risorse disponibili.
  Andrebbe poi assicurato, a suo avviso, che le attività in capo ai comuni, quali la predisposizione di punti di raccolta da parte dei centri di raccolta comunale e la promozione delle attività di compostaggio sul luogo di produzione, siano effettuabili nell'ambito delle risorse a bilancio disponibili allo scopo.
  Con riferimento alle attività e ai servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni per le quali è prevista la copertura dei costi a carico degli operatori privati, ritiene che andrebbe assicurato che il sistema tariffario sia tale da prevedere sia la copertura integrale dei costi sia l'allineamento temporale nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.
  Relativamente all'istituzione del registro elettronico nazionale, di cui articolo 188-bis, atteso che la sua istituzione è già stata finanziata con le risorse stanziate dall'articolo 6, comma 3-quater del decreto-legge n. 135 del 2018 per 1,61 milioni di euro nel 2019 e a decorrere dal 2020 con i contributi a carico degli operatori, andrebbe a suo parere chiarito se il Registro è stato effettivamente istituito nel 2019 o, in caso contrario, se le risorse sono ancora disponibili. Andrebbe altresì chiarito se l'ulteriore disciplina prevista dal nuovo articolo 188-bis, che prevede tra l'altro l'interoperabilità con i sistemi gestionali delle imprese, non determini nuovi oneri e in ogni caso se essi possano essere coperti dai versamenti effettuati dagli operatori, considerato anche che gli importi sono aggiornati ogni tre anni – si veda l'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018 – e quindi non sarebbe possibile un loro incremento nell'immediato.
  Il medesimo chiarimento andrebbe a suo giudizio fornito anche con riferimento all'istituzione del Registro nazionale dei produttori, previsto dall'articolo 178-ter, comma 6, a cui è associata specificamente una clausola di invarianza di oneri. Fa notare che, in tal caso, la relazione tecnica afferma che esso può costituire una sezione specifica del menzionato Registro elettronico nazionale, già previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018. Tuttavia, andrebbe a suo parere chiarito se la previsione di tale nuovo Registro dei produttori non faccia aumentare gli oneri che erano stati previsti al momento della istituzione.
  In ordine all'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei Pag. 414rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti), relativamente all'utilizzo della piattaforma «MonitorPiani», ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa le modalità di realizzazione di tale piattaforma e se per le funzioni previste dalla presente disposizione la stessa necessita di eventuali modifiche, escludendo eventuali oneri a carico della finanza pubblica.
  Relativamente alle competenze delle regioni in merito ai piani regionali, andrebbe a suo parere confermato che le stesse possano essere esercitate nell'ambito delle risorse previste a valere sui bilanci regionali disponibili allo scopo, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Circa l'articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo II – Gestione degli imballaggi), con riferimento ai criteri informatori dell'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 219, ritiene che andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio relativamente ai risvolti onerosi discendenti dall'introduzione dell'utilizzo di strumenti economici finalizzati ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e dalla cooperazione tra i soggetti pubblici e privati. In particolare, segnala che l'utilizzo di strumenti economici, come sottolineato dalla relazione illustrativa, consente al Governo di attivare specifiche politiche con reperimento delle risorse in future leggi di bilancio. Osserva che secondo la direttiva europea oggetto di recepimento gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva o altri strumenti e misure appropriati. Rileva inoltre che, se lo Stato membro intende rinviare il termine per il conseguimento degli obiettivi previsti, deve presentare un piano di attuazione comprendente gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Andrebbe quindi chiarito, a suo parere, se l'Italia rispetti tali disposizioni anche se in sede di trasposizione si prevede solo un elenco esemplificativo al nuovo allegato L-ter (che ricalca l'allegato IV della direttiva) e le risorse sarebbero reperite con future leggi. A tale proposito ritiene che sarebbe utile avere un quadro degli strumenti economici già esistenti.
  Relativamente al nuovo testo dell'articolo 219-bis e all'obiettivo di incrementare la percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nel prendere atto, come indicato nella relazione tecnica, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure di incentivazione sono poste in carico agli operatori economici, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 222 e l'attribuzione in capo ai produttori di almeno l'80 per cento dei costi sostenuti per i rifiuti urbani soggetti alla raccolta differenziata ed attualmente posti a carico dei comuni e coperti tramite la TARI, andrebbe a suo giudizio chiarito se l'incremento dei costi in capo ai produttori potrebbe determinare degli effetti indiretti in termini di riduzione del gettito tributario.
  Con riferimento agli articoli 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni), 5 (Disposizioni finali), 6 (Abrogazioni) e 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegati), non ha alcunché da osservare.
  In merito all'articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria), rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 5 maggio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico (vedi allegato 2).

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.15.

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