CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2020
357.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 9.10.

Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che il quadro macroeconomico e di finanza pubblica del Documento dà le dimensioni, sul piano economico e sociale, del dramma che Pag. 125stiamo vivendo. La nota di aggiornamento al DEF dello scorso settembre prevedeva, per l'Italia nel 2020, una crescita dello 0,6 per cento. Ora il documento prevede, a seguito della pandemia, un calo del PIL nel 2020 dell'8 per cento. Questa previsione si basa su un calo del PIL del 15 per cento nel primo semestre nel 2020, cui dovrebbe far seguito un rimbalzo nel secondo semestre dell'anno. Anche per il 2021 il documento prevede un rimbalzo, con un aumento del PIL del 4,7 per cento, una valutazione prudenziale che sconta il fatto che la pandemia non sia del tutto superata all'inizio del 2021. In generale comunque le previsioni sono basate sull'ipotesi che la graduale discesa del numero di nuovi contagi registrata a fine aprile consenta, come d'altra parte l'ultimo DPCM del Governo prevede, la ripresa di alcune attività produttive a maggio e quindi, successivamente, con il potenziamento delle misure di protezione personale e dei protocolli di sicurezza, un graduale ritorno a una normale attività economica. Il documento, in coerenza con gli indirizzi concordati in sede di Unione europea, presenta anche uno «scenario di rischio», che prospetta le conseguenze economiche di un andamento peggiore della pandemia in corso: in questo caso il calo del PIL nel 2020 sarebbe ancora più grave, del 10,6 per cento, e la ripresa del 2021 più debole, del 3,4 per cento. Lo scenario di rischio si basa sull'ipotesi di una nuova recrudescenza dell'epidemia nell'autunno di livello tale da rendere necessari nuovi provvedimenti di chiusura delle attività produttive e di limitazione delle libertà dei cittadini di durata stimata di 60 giorni.
  Si tratta di un andamento comune a tutta l'economia mondiale. Il FMI, nelle sue previsioni di aprile, prospetta un calo del PIL degli USA del 5,9 per cento, della Germania del 7 per cento, della Francia del 7,2 per cento. Tra le principali economie mantiene un dato positivo solo la Cina, con una crescita attesa dell'1,2 per cento che risulta comunque di 5 punti inferiore ai dati precedenti. Per l'Italia il FMI prevede un calo del PIL di poco superiore a quello stimato del Governo, al 9,1 per cento.
  In questo quadro, il documento prevede, per il 2020, un rapporto deficit/PIL tendenziale del 7,1 per cento che diviene, a seguito delle misure espansive poste in essere dal Governo, del 10,1 per cento. Nel 2021, il rapporto deficit/PIL tendenziale è del 4,2 per cento, mentre quello programmatico è del 5,7 per cento.
  Nel 2020 il rapporto debito/PIL tendenziale è stimato al 151,8 per cento e quello programmatico al 155,7 per cento; per il 2021 i due valori sono rispettivamente del 147,5 per cento e del 152,7 per cento.
  Il Governo programma infatti, nel documento, una significativa politica espansiva per fronteggiare la crisi. A tal fine è annessa al documento la relazione prevista dalla normativa vigente per l'autorizzazione del Parlamento allo scostamento rispetto agli obiettivi di bilancio in precedenza stabiliti. Oltre alle misure già adottate, in particolare con i decreti-legge n. 18 (cd. «cura Italia») e n. 23 (cd. «liquidità imprese»), il documento annuncia un nuovo provvedimento d'urgenza, che dovrebbe essere approvato dal Governo nei prossimi giorni. Il nuovo provvedimento dovrebbe avere una dimensione di 55 miliardi e contenere interventi di ulteriore rafforzamento del sistema sanitario e misure di sostegno al lavoro, all'inclusione e al reddito. Sono previsti anche nuovi interventi per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese. Il decreto-legge conterrà inoltre l'abrogazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise.
  Per effetto degli interventi previsti dal decreto-legge annunciato, oltre che per i già realizzati interventi sul cuneo fiscale, la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019 al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021.
  Il documento annuncia anche un ulteriore decreto-legge per una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori essenziali per il Pag. 126rilancio degli investimenti pubblici e privati (appalti, edilizia, commercio, controlli).
  Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, segnala preliminarmente che, a differenza degli anni passati, il documento non contiene il programma nazionale di riforma, che usualmente contiene anche indicazioni sulle politiche per gli enti territoriali. L'incertezza della situazione ha indotto infatti il Governo a rinviare la presentazione del programma. Il documento comunque indica tra le priorità l'utilizzo dei fondi strutturali europei in funzione anticrisi. A tal fine si ricorda che è attualmente in corso un'azione coordinata tra Governo, regioni e province autonome per una riprogrammazione degli interventi in corso.
  Rileva poi come il parere che la Commissione è chiamata a rendere possa essere l'occasione per richiamare l'attenzione su esigenze manifestate dal sistema delle autonomie territoriali. In particolare, come già fatto in occasione dell'esame del decreto-legge n. 18 e come segnalato anche dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella sua audizione sul DEF, andrebbe nuovamente segnalata l'esigenza di istituire, per fronteggiare le minori entrate derivanti dalla pandemia, un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Parimenti, andrebbe prestata attenzione all'esigenza di ulteriori interventi a sostegno del fondo sanitario nazionale e del fondo nazionale di protezione civile, nonché all'opportunità di intervenire a sostegno del fondo per il trasporto pubblico locale, settore anch'esso colpito dalle minori entrate conseguenti alla pandemia e che pure risulterà essenziale nella cd. «fase 2».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione.

  La senatrice Erika STEFANI (L-SP-PSd'Az), nel riconoscere il grandissimo sforzo che il Paese è chiamato ad affrontare a livello nazionale in conseguenza di questa grave crisi, dichiara di volersi tuttavia soffermare sull'impatto della crisi a livello regionale anche in considerazione delle competenze della Commissione. Rileva anzitutto un problema istituzionale nella gestione della crisi stessa e stigmatizza, a tale proposito, le dichiarazioni del Ministro Boccia circa l'ipotesi da lui sostenuta che i problemi sarebbero stati ben più gravi qualora fosse già vigente il regionalismo differenziato. Sottolinea invece che la gestione di questa crisi ha dimostrato che le regioni hanno agito per il meglio e che si sono trovate a pagare un costo molto oneroso. Pur apprezzando la condizione inserita nel parere circa la necessità di istituire un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali e di prevedere ulteriori risorse per il fondo sanitario nazionale, per il fondo nazionale di protezione civile e per il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, auspica che venga avviato un piano straordinario di investimenti sulle opere pubbliche e una relativa semplificazione delle procedure poiché le regioni dovranno sostenere le imprese e gli interventi previsti finora sono insufficienti in quanto le regioni dovranno sopperire alle mancanze dello Stato. Rileva come, a seguito della vigente situazione, vi è una grave contrazione delle entrate regionali che creerà forti problemi nell'assicurare i servizi e chiede pertanto che il Governo tenga in debito conto tale aspetto.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riconoscere che le riflessioni svolte sono puntuali e precise, nonché coerenti con le necessità illustrate dai rappresentanti degli enti territoriali, ricorda che tali esigenze sono state accolte nel parere appena illustrato che testualmente richiama le Commissioni di merito a tenere in adeguato conto le esigenze manifestate dal sistema delle autonomie territoriali.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

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DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
C. 2471 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Laura CANTINI (PD), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento preveda lo spostamento all'autunno del turno di elezioni amministrative e regionali previsto per la primavera, nonché delle eventuali elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato. L'analisi di impatto della regolamentazione ricorda che erano interessate dal turno elettorale primaverile le regioni Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia e circa 1.000 comuni. Per quanto riguarda le elezioni suppletive risulta vacante il collegio uninominale n. 3 della Sardegna.
  In proposito ricorda preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione). Assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. In attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 al comma 1, lettera a), fissa in duecentoquaranta giorni dalla data delle vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, in luogo degli attuali novanta, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993.
  Il comma 1, lettera b), dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali per scadenza del mandato, previste per il turno annuale ordinario – normalmente svolto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno – si tengano in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.
  Il comma 1, lettera c), stabilisce che, qualora al rinnovo dei consigli comunali debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato e le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2020, le consultazioni si tengano in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.
  Il comma 1, lettera d), prevede che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo sia previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e tre mesi e che le relative elezioni si svolgano esclusivamente entro i sessanta giorni successivi al termine del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Per effetto della disposizione, il mandato dei consigli regionali, nelle regioni sopra richiamate, scadrà non il 31 maggio 2020 ma il 31 agosto 2020 e le elezioni regionali potranno svolgersi tra il 6 settembre e il 1o novembre.
  Rispetto alla legislazione vigente sopra richiamata viene quindi meno, per questo turno annuale di elezioni regionali, la possibilità riconosciuta in tutte le regioni interessate di svolgere le elezioni regionali anche prima, a partire da un termine a Pag. 128quo, della scadenza del mandato. In particolare, la normativa vigente in Liguria, Toscana, Campania e Puglia consente in via generale di svolgere le elezioni a partire dalla quarta domenica precedente la scadenza della legislazione regionale; la legge delle Marche consente di svolgerle a partire dal quindicesimo giorno precedente alla scadenza della legislazione regionale mentre la legge veneta prevede lo svolgimento delle elezioni tra il 15 maggio e il 15 giugno.
  Il comma 2 dispone che le consultazioni elettorali anche già indette ai sensi dell'articolo in esame possano essere rinviate, con il medesimo provvedimento che ne prevede l'indizione, di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide.
  Al riguardo, segnala la necessità di approfondire la formulazione della disposizione. In particolare, andrebbero specificati meglio sia i presupposti di fatto che legittimerebbero l'ulteriore rinvio (dall'attuale formulazione non emerge chiaramente quale livello di «diffusione epidemiologica da COVID-19 «potrebbe giustificare l'ulteriore rinvio) sia l'ambito di applicazione (andrebbe chiarito se potrebbero essere oggetto di rinvio anche le elezioni di un singolo comune).
  Ciò è tanto più vero per le elezioni regionali: come già ricordato, infatti, l'articolo 122 della Costituzione prevede in materia una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali; alla luce di tale riserva suscita peraltro dubbi l'affermazione della relazione illustrativa in base alla quale per l'attuazione delle misure del comma 2 «la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione». Infatti, in considerazione della riserva di legge statale, l'eventuale decisione regionale, sulla base dell'attuale vaga formulazione del comma 2 in commento, appare idonea a prolungare ulteriormente non il mandato del consiglio regionale ma solamente il termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni regionali. Quindi, in caso di attuazione della disposizione, il consiglio regionale si troverebbe comunque – scaduta, il 31 agosto 2020, la proroga di cui al comma 1, lettera d) – non nella pienezza dei suoi poteri ma in regime di prorogatio, regime che, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003, e n. 144 del 2015) è disciplinato dagli statuti regionali, fermo restando che in tale periodo l'attività è limitata agli atti indifferibili e urgenti. Si tratta di un aspetto che è quindi essenziale definire meglio, in quanto deve essere chiaro, in caso di attuazione della disposizione, se i consigli regionali si troveranno nella pienezza dei loro poteri o in regime di prorogatio.
  Ciò premesso, alla luce dei numerosi profili di incertezza della disposizione, se ne potrebbe valutare, in alternativa ad una sua migliore formulazione, anche l'abrogazione, fermo restando che il legislatore potrà tornare sulla questione più avanti, alla luce delle specifiche esigenze che dovessero manifestarsi.
  L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere per il mancato recepimento della richiesta delle regioni di votare nel periodo estivo. Al riguardo, sottolinea di non riuscire a comprendere le ragioni per cui si intende differire le consultazioni elettorali al periodo autunnale quando tutte le previsioni indicano in modo chiaro ed evidente una possibile recrudescenza della pandemia proprio in quel periodo. Rileva come altri Stati, quali ad esempio la Corea e la Francia, hanno consentito ai cittadini di Pag. 129esprimere il proprio voto senza alcun problema e ritiene che sia possibile prendere misure tali da garantire la sicurezza dei cittadini in modo che possano eleggere i propri rappresentanti senza doversi avvalere di proroghe, tanto più che assistiamo sempre più da parte di questo governo a un mancato coinvolgimento del Parlamento che è stato esautorato da ogni possibilità di intervento. Ritiene che differire ancora le elezioni, fino all'autunno potrebbe essere molto rischioso per un ritorno della pandemia e che ciò potrebbe costringere ad un ulteriore rinvio conculcando ulteriormente i diritti dei cittadini.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, afferma che, sebbene da più presidenti di regione sia giunta la richiesta di votare in anticipo, la scelta del Governo di individuare una finestra più ampia ma più avanti nel tempo, sia corretta, in quanto se è possibile che ci sia una recrudescenza della pandemia, questa è tuttavia imprevedibile e potrebbe, anzi, giungere anche molto in anticipo, forse proprio in estate. Nel dichiarare la necessità dell'impegno di tutti per evitare che questa recrudescenza, invita a valutare anche il fatto che deve essere garantita la partecipazione attiva alle consultazioni elettorali e a considerare che nella fase attuale non è consentita la raccolta delle firme per la presentazione delle liste ed è molto difficile immaginare le modalità di svolgimento della campagna elettorale; pertanto svolgere le consultazioni elettorali in estate sarebbe stato impossibile.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, ricorda anzitutto come, in termini generali, il decreto-legge appaia riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa, previdenza sociale e profilassi internazionale di competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q) della Costituzione) e alle materie sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi e tutela della salute di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma).
  Segnala poi, tra le misure più significative del provvedimento, l'articolo 1 che, come è noto, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, dispone che SACE S.p.A. concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. L'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power), estendendo i relativi obblighi di notifica. Gli articoli 36 e 37 prorogano ulteriormente, rispettivamente all'11 maggio e al 15 maggio, la sospensione dei termini in materia di giustizia ed amministrativi. Pag. 130
  Con riferimento alle competenze della Commissione, segnala che il comma 3 dell'articolo 13 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. «DL crescita») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero presenti fondi regionali di garanzia.
  Al riguardo, avverte che la disposizione ha suscitato le critiche della Conferenza delle regioni e delle province autonome in quanto, come già la norma del decreto-legge n. 34 del 2019, non concordata con il sistema delle autonomie territoriali. Sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019 la Commissione questioni regionali aveva invitato, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019, con un'osservazione a valutare «modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative» a quelle della norma abrogata.
  D'interesse per la Commissione risultano però soprattutto le disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 32 e al Capo VI (articoli da 38 a 42) del provvedimento.
  In particolare, l'articolo 32 prevede la possibilità per le regioni di riconoscere un'ulteriore remunerazione per le strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva in relazione all'emergenza da COVID-19. Il comma 2 dell'articolo prevede che le modalità di determinazione dell'ulteriore remunerazione saranno definite con «decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»; al riguardo, si segnala dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente» con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente».
  L'articolo 38 prevede poi disposizioni di interesse per il personale medico. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo prevedono la corresponsione in via immediata – con i relativi arretrati – ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. Il comma 5 consente poi alle regioni di destinare risorse per la fornitura ai medici di pulsiossimetri, che prevedano la misurazione a distanza della saturazione di ossigeno e della pressione cardiaca. Al riguardo, andrebbe chiarito se la disposizione interessi solo i medici di medicina generale, cui sono dedicate le altre disposizioni dell'articolo, ovvero tutti i medici, come si potrebbe desumere dal dato testuale della disposizione.
  Segnala, infine, l'articolo 42 che, nelle more della conclusione della procedura per la designazione dei nuovi vertici, dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La nomina è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni, supporta la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fermo restando il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020.
  Avverte, infine, che sono pervenute alla Commissione le osservazioni sul provvedimento della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il documento contiene anche proposte di modifica che, Pag. 131tra le altre cose, prospettano l'esigenza di intervenire non solo sul piano della prestazione di garanzia per i prestiti ma anche su quello dei finanziamenti a fondo perduto. Si richiede anche l'istituzione di un fondo straordinario da ripartire tra le regioni per sostenere l'avvio delle attività produttive sul territorio. Propone, come fatto in precedenti occasioni, di invitare le Commissioni di merito, con un'osservazione da inserire nel parere, a valutare con attenzione le proposte di modifica del testo contenute nel documento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
S. 1774 Governo.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, rileva anzitutto come, in termini generali, il provvedimento appaia riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione) e alla materia di legislazione concorrente istruzione (articolo 117, terzo comma). La giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 279 del 2005 e n. 200 del 2009) ha chiarito al riguardo che rientrano nelle «norme generali sull'istruzione» aspetti quali il contenuto dei programmi e la regolamentazione degli esami finali mentre nella materia di competenza concorrente «istruzione» rientrano aspetti quali la programmazione sul territorio della rete scolastica. Assumono inoltre rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, la materia di esclusiva competenza statale «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g)) e quella concorrente «professioni» (articolo 117, terzo comma).
  L'articolo 1 definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo (esami di terza media) e del secondo ciclo (esami di maturità) di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione. In particolare, per gli esami finali, si profilano due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica riprenda o meno in presenza entro il 18 maggio 2020. Per l'esame di terza media, se – come in vero appare ormai escluso – l'attività scolastica in presenza riprenderà entro il 18 maggio 2020 e sarà consentito l'esame in presenza, le ordinanze del Ministro dell'istruzione disciplineranno lo svolgimento delle prove di esame anche prevedendo la soppressione di una di esse (attualmente sono previste tre prove scritte – italiano, matematica, lingua straniera – e una prova orale); in caso contrario le ordinanze disciplineranno la sostituzione degli esami di terza media con un elaborato finale. Per gli esami di maturità, se l'attività scolastica riprenderà entro il 18 maggio, le ordinanze disciplineranno lo svolgimento degli esami anche prevedendo la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova scelta dalle singole scuole; in caso contrario le ordinanze disciplineranno la sostituzione degli esami con un colloquio orale, anche telematico. In entrambe le ipotesi, per l'accesso agli esami non sarà necessario lo svolgimento delle prove INVALSI e, per il secondo ciclo, lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Pag. 132Inoltre, in entrambe le ipotesi, le commissioni per l'esame di maturità saranno composte dai docenti interni con il solo presidente esterno, in deroga alla normativa vigente che prevede, oltre al presidente esterno, anche metà dei componenti esterni. Rimane immutata la composizione della commissione per gli esami di terza media (docenti interni, con presidenza del preside o del vicepreside).
  L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze; alle graduatorie relative alle scuole italiane all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); all'adozione dei libri di testo; inoltre, detta disposizioni relative all'anno scolastico 2019/2020 in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione. Viene precisato che, per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nelle modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile (comma 3).
  Tra le altre cose, il comma 1 consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria.
  In proposito ricorda che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1o settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994); sempre in base al richiamato articolo 74 spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico; nella pratica, tra le altre cose, le date di avvio delle lezioni sono differenziate da regione a regione.
  Al riguardo invita quindi a chiarire se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni.
  Il comma 4 conferma, nell'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto attualmente vigenti, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di costituzione delle graduatorie di istituto, da effettuare nell'anno scolastico 2020/2021. Si stabilisce, poi, che, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico (comma 5). Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione e le altre iniziative comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comma 6).
  L'articolo 3 riduce da quarantacinque giorni, come termine ordinario, a sette giorni, il termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza.
  L'articolo 4 reca una interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, senza limitare la possibilità di emanare nuovi bandi di concorso.Pag. 133
  L'articolo 5 prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni.
  L'articolo 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
  L'articolo 7 prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, sia delle procedure elettorali in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero attivarsi nel medesimo periodo.
  L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria. L'articolo 9 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Avverte infine che sono pervenute alla Commissione le osservazioni sul provvedimento della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il documento contiene alcune proposte di modifica, che tra le altre cose attengono alla possibilità per le scuole di optare per la presentazione in videoconferenza dell'elaborato finale sostitutivo dell'esame di terza media, allo svolgimento degli esami nella provincia autonoma di Bolzano e alla validità dell'anno di formazione per i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale. Sul punto propone, come fatto in precedenti occasioni, di invitare le Commissioni di merito, con un'osservazione da inserire nel parere, a valutare con attenzione le proposte di modifica del testo contenute nel documento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) nel dichiarare il voto contrario del gruppo della Lega spiega che nel decreto-legge manca un piano per l'implementazione della scuola digitale mentre sarebbe stato necessario stanziare almeno un miliardo di euro per finanziare il superamento del digital divide. Analogamente valuta carenti gli interventi per l'edilizia scolastica per riadattare i plessi scolastici dal punto vista sismico e anche per garantire il corretto svolgimento delle lezioni. Ricorda che oggi le classi sono composte di 24 o 26 ragazzi per aula e dovrebbero essere garantiti spazi più ampi rispetto a quelli a disposizione. Auspica l'adozione di un piano preciso per la didattica anche in considerazione dello «scollamento» tra docenti e alunni e del ritardo causato da questa emergenza. Nel ricordare il periodo particolarmente difficile che il sistema scolastico sta vivendo in questo momento rileva come molti ragazzi si troveranno ad effettuare il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria e come per questi studenti non sarà possibile salutare adeguatamente i loro compagni e i loro docenti. Chiede poi l'istituzione di un fondo di almeno 500 milioni di euro per le scuole paritarie considerate a torto istituti per privilegiati mentre svolgono un ruolo fondamentale per il «sistema scuola». Ricorda, infine, come sarebbe necessario prevedere la riapertura delle scuole anche per supportare i genitori che dovranno tornare a lavorare presumibilmente anche in estate.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.50.

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