CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2020
353.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 18.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'attivazione dell'impianto.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, nell'osservare preliminarmente la notevole complessità, anche sul piano strutturale, del decreto-legge in esame, evidenzia come il provvedimento stanzi un ingente ammontare di risorse al fine di immettere la liquidità necessaria a far ripartire il sistema produttivo e quindi anche le imprese agricole.
  Nel rinviare, ai fini di una disamina più dettagliata delle norme contenute nel provvedimento in esame alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che si soffermerà sinteticamente sulle misure di interesse diretto o indiretto della Commissione Agricoltura.
  Sottolinea che l'articolo 1, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, dispone che SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Pag. 39Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.
  L'articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A. introducendo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e dalla stessa SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e dello Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal neo istituito Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione e approvato dal CIPE. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, istituito presso il Ministero dell'economia e finanze, è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro e dal Direttore generale competente del MAECI ed è composto da sei membri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Nell'ambito delle misure urgenti disposte per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, l'articolo 4 stabilisce che fino al 31 luglio 2020 (ossia fino al termine dello stato di emergenza) specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
   L'articolo 5 differisce al 1o settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  L'articolo 8 introduce un periodo di sospensione – dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al 31 dicembre 2020 – degli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione.
  L'articolo 9 prevede una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, quali, ad esempio, la proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica.
   L'articolo 10 prevede una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
  L'articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo.
  L'articolo 12 chiarisce che beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto Fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge «Cura Italia» n. 18 del 2020, in fase di conversione, e alle condizioni ivi previste, sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Pag. 40
   Si sofferma, in particolare, sull'articolo 13 che reca un'articolata disciplina degli interventi di garanzia a sostegno delle imprese. Rileva quindi che tale articolo introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di rafforzare ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato della Commissione europea – le misure di sostegno all'accesso al credito necessario per contrastare gli effetti negativi prodotti sull'economia dalla diffusione del COVID-19, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12).
  Sottolinea, inoltre, che il medesimo articolo conferma le seguenti misure (comma 1): l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lett. a)); l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa, non solo per le PMI ma anche per le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti) (lett. b)); l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo (lett. e)); il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata perfezionamento all'emergenza COVID-19 (lett. f)); l'eliminazione della commissione per il mancato delle operazioni di finanziamento garantite (lett. h)); l'elevazione al 50 per cento della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia (lett. l)); l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato – fino a 25 mila euro – concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 con la copertura del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione (lett. m)); la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lett. o)).
  Rileva poi che si prevedono ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo, tra le quali, ad esempio, l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato (lett. c)); l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lett. d)); l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio (lett. g)).
  L'articolo 13, oltre a prevedere interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito e, per l'anno 2020, rifinanzia il Fondo di 1.729 milioni di euro.
  Evidenzia, in particolare, che il comma 11 dell'articolo in esame – che riguarda nello specifico il comparto primario – prevede che le disposizioni transitorie ivi contenute trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020, prevedendo così un incremento dello stanziamento già disposto dal comma 8 dell'abrogato articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un importo di 80 milioni di euro.
  Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.Pag. 41
  Osserva, a tale proposito, che ISMEA ha reso noto di aver attuato un accordo con l'Associazione bancaria italiana nel quale sono previste quattro linee di intervento a favore delle imprese agricole e della pesca: liquidità semplice, liquidità a sei mesi, rinegoziazione dei mutui e ristrutturazione dei mutui.
  L'articolo 14 prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo. Osserva che il comma 3 dell'articolo in esame individua la copertura degli oneri da esso derivanti, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, nella corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, (dotazione di 1,73 miliardi di euro dell'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI colpite dalla crisi COVID-19) e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto-legge in esame che abroga l'articolo 49, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva un trasferimento ad ISMEA.
  Nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, rileva che l'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power). Si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Osserva, a tale proposito, che in base alla norma europea richiamata, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.
  L'articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.
  Con riferimento alle misure fiscali e contabili, segnala che l'articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020.
  L'articolo 19 amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro Pag. 42autonomo e sulle provvigioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000.
  L'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.
  L'articolo 21 consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto-legge «Cura Italia», se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
  L'articolo 22 proroga al 30 aprile, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo e prevede che, per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.
  L'articolo 25 prevede che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche, con le quali è consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Rimane fermo l'obbligo di regolarizzazione, con la consegna delle deleghe e della documentazione inviate da remoto, al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria.
  L'articolo 26 interviene sulla disciplina dei versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso di importi inferiori a un certo valore mediante la rimodulazione delle scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre; di conseguenza, viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate.
  L'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario.
  L'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto per l'anno 2020 dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 – pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro – anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
  L'articolo 33 prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. Si dispone inoltre che fino al termine dello stato di emergenza gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. Tale articolo rinvia inoltre il termine per la Pag. 43presentazione dei rendiconti suppletivi da parte dei funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza e modifica la metodologia del controllo amministrativo sui rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare, inserendoli nell'ambito degli atti sottoposti al controllo successivo e prevedendo che la metodologia di controllo da utilizzare sia quella del campionamento.
  L'articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'Inps per la durata dell'emergenza epidemiologica.
  Fa presente, infine, l'articolo 41 estende, tra l'altro, ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario, disposti dagli articoli 19 e 22 del richiamato decreto in favore dei datori di lavoro che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19. Il trattamento può decorrere (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 ed ha una durata non superiore a nove settimane (fatti salvi i possibili periodi aggiuntivi, con riferimento a soggetti operanti in determinati territori).

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.25.