CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2020
352.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 40

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame dell'Atto n. 157 nella seduta del 20 febbraio scorso e che nella giornata del 4 marzo ha avuto luogo una seduta di audizioni informali. Non potendosi, poi, svolgere ulteriori audizioni a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, è stato chiesto l'invio di un documento scritto ai restanti soggetti che la Commissione avrebbe voluto ascoltare.
  Avverte inoltre che, essendo stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione è nelle condizioni di procedere all'espressione del parere.
  Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire nella discussione, ricordando che, secondo quanto si è stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 aprile, nella giornata di domani, giovedì 23 aprile, si procederà all'espressione del parere.

  Massimiliano PANIZZUT (Lega) sottopone all'attenzione del relatore e dei componenti della Commissione dei rilievi volti a sanare alcune criticità presenti nel testo Pag. 41in esame, chiedendo di recepirli come condizioni nell'ambito del parere.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, numero 121, relativo alla figura del responsabile di impianto radiologico, segnala che con esso si introduce un limite (limitazione alle attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV) che non trova corrispondenza nella direttiva europea oggetto di recepimento e ostacola ingiustificatamente l'utilizzo complementare della radiologia diagnostica in ambito odontoiatrico, con conseguente grave pregiudizio per i professionisti stessi e per i pazienti in cura. Dovrebbe, invece, essere valorizzata la possibilità di essere contemporaneamente esercente e responsabile dell'impianto radiologico. Reputa, pertanto, opportuno riformulare tale disposizione, indicando come responsabile di impianto radiologico il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente, e prevedendo che il responsabile di impianto radiologico possa essere lo stesso esercente che sia il medico chirurgo o il medico odontoiatra abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica.
  Per quanto concerne l'articolo 72 e il relativo Allegato XIX, rileva che con esso si introducono 1.480 voci aggiuntive di semilavorati metallici assoggettati a controllo radiometrico obbligatorio, con il probabile effetto di paralizzare le operazioni doganali e di penalizzare enormemente le imprese italiane interessate dalla normativa in esame rispetto alle concorrenti imprese europee. Segnala, inoltre, che tale previsione appare ultronea rispetto al recepimento della direttiva europea. Ravvisa, pertanto, l'opportunità di richiamare nello schema di decreto in esame il testo del vigente dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e gli allegati 1 e 2 del successivo decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, sostituendoli all'articolo 72 e all'intero Allegato XIX. In subordine, sarebbe ipotizzabile, a suo avviso, la previsione di un periodo transitorio di almeno diciotto mesi, mantenendo nel frattempo in vigore la normativa vigente.
  In relazione agli articoli 15 e 17, relativi agli esperti in interventi di risanamento con riferimento ai luoghi di lavoro a rischio di elevate concentrazioni di gas radon, osserva che in essi si prevede che l'esercente si avvalga di un «esperto di risanamento radon» e non dell'esperto qualificato, come previsto dalla normativa vigente. Dichiara di non comprendere le ragioni di tale scelta, che affida a una nuova figura professionale una responsabilità e una competenza sproporzionate in rapporto alla formazione specifica richiesta per il caso di specie. Propone, pertanto, la soppressione dallo schema in esame della figura dell'esperto in interventi di risanamento radon, che costituisce una previsione inopportuna e non richiesta dalla direttiva europea oggetto di recepimento.
  Ritiene necessario, infine, sopprimere l'articolo 128, comma 4, che prevede che il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli addetti alla vigilanza non possono svolgere, per le attività di rispettiva competenza, le funzioni di esperto di radioprotezione, in quanto tale disposizione vincola gli interessati a rivolgersi obbligatoriamente a consulenti esterni per le funzioni di esperto di radioprotezione, anche quando sono presenti in loco professionisti muniti delle necessarie competenze, con un conseguente aggravio dei costi, del tutto ingiustificato.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Panizzut sull'opportunità di non introdurre, in ambito odontoiatrico, l'obbligo di prevedere un responsabile terzo per gli impianti radiografici con tensione superiore ai 70 kV.
  Ritiene, inoltre, utile svolgere un approfondimento in relazione ai soggetti responsabili della certificazione degli impianti.

  Luca RIZZO NERVO (PD) rileva preliminarmente che, data la vastità del provvedimento in esame, la Commissione Affari sociali non può che concentrarsi in modo specifico su alcuni temi. In ogni Pag. 42caso, valuta positivamente il fatto che sia stata effettuata la scelta ambiziosa di andare oltre il mero recepimento dell'ultima direttiva Euratom, adottando un approccio sistematico, che ha permesso di riordinare una normativa frammentata, costituita da numerose direttive e da tre distinti decreti legislativi. Sottolinea, inoltre, che lo schema di decreto reca misure importanti in tema di responsabilità clinica dei medici, di potenziamento dell'aggiornamento professionale, di comunicazione ai pazienti del dosaggio cui sono sottoposti, oltre a rafforzare il principio generale dell'utilizzo del minor dosaggio possibile. In questo quadro, ritiene condivisibili le osservazioni svolte dai colleghi Panizzut e Baroni, in relazione alle figure responsabili per gli impianti radiografici con tensione superiore a 70 kV, ricordando inoltre che gli odontoiatri hanno oramai ricevuto una formazione adeguata in tale ambito. Segnala, pertanto, l'opportunità di inserire nel parere un rilievo in tal senso, dopo aver svolto i dovuti approfondimenti.
  In merito a quanto previsto dall'articolo 159, comma 3, reputa necessaria un'attenta valutazione delle scelte effettuate in tale sede, che appaiono non tenere conto della specificità della figura professionale del tecnico di radiologia.

  Nicola PROVENZA (M5S), relatore, nel ringraziare i colleghi intervenuti sottolineando aspetti tanto rilevanti, si dichiara dispiaciuto per il tempo limitato a disposizione della Commissione ai fini dello svolgimento di un esame esaustivo di un testo di tale complessità. Segnala, quindi, il proprio impegno, non esente da difficoltà, nel senso di addivenire a una sintesi delle proposte di modifica e di integrazione pervenute alla Commissione sia con le audizioni svolte che attraverso le memorie trasmesse successivamente.
  In tale contesto, conferma che valuterà con attenzione le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nella discussione. Si riserva di proseguire nel lavoro di predisposizione della proposta di parere, che sarà messa a disposizione dei colleghi, per le vie brevi, nella giornata odierna, al fine di consentire lo svolgimento di una valutazione approfondita, in vista della seduta prevista per la giornata di domani.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.