CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2020
352.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 6

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 17.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 aprile 2020.

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che, nella seduta del 15 aprile, il relatore ha riassunto l’iter del provvedimento e che la Commissione ha convenuto di rinviare l'espressione dei rilievi. Constatata l'assenza del collega Frailis, che comunque è in procinto di arrivare, rinvia brevemente la seduta.

  La seduta sospesa alle 17.35 riprende alle 18.

  Andrea FRAILIS (PD), relatore, facendo seguito alle prime riflessioni svolte nella precedente seduta, desidera precisare meglio i termini delle questioni all'esame, in modo da muovere verso una soluzione normativa soddisfacente per tutti gli interessi coinvolti. Rileva, quindi, che lo schema di decreto legislativo contiene una disposizione – l'articolo 242 – secondo cui al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i Pag. 7pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Da questo punto di vista, il rinvio è all'articolo 185 del medesimo decreto legislativo. In esso è stabilito che la disciplina applicativa sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Secondo tale regolamento, le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività che comportano il rischio da radiazioni sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. Inoltre, l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 stabilisce che allo stato maggiore della difesa sono attribuite le competenze in merito all'informazione preventiva in caso di emergenza radiologica.
  In buona sostanza e da un lato, l'attuale disciplina rimette la materia all'Amministrazione della difesa. Dall'altro, vi è una direttiva dell'Unione europea (più in particolare la direttiva 2013/59/EURATOM) che l'Italia deve recepire e che fissa alcuni principi. Anzitutto, si stabilisce il principio della giustificazione, in virtù del quale gli Stati membri devono ponderare adeguatamente il rapporto costi/benefici tra l'uso di sostanze che possono comportare rischi radioattivi e la salute umana e offrire una giustificazione della scelta di usarle. Inoltre, gli Stati membri devono adottare una vasta serie di cautele e di limiti all'esposizione.
  In secondo luogo, vale la pena sottolineare che il Capo IX della direttiva è dedicato alle competenze delle autorità degli Stati membri. Viene specificato che l'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva soddisfi il requisito dell'indipendenza (mediante separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) e abbia i poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere ai medesimi compiti. A questo riguardo, l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo assegna all'ISIN funzioni ispettive (pur se forse la Commissione Affari sociali si incaricherà di chiarire all'interno di tale disposizione come si coordinino i commi 2 e 4, da un lato, e il comma 3, dall'altro). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche e alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione. Ulteriori prescrizioni sono previste riguardo al controllo delle sorgenti radioattive sigillate, non sigillate o orfane e sono stabilite disposizioni specifiche in merito alla notifica di eventi significativi e alla gestione delle emergenze e delle summenzionate esposizioni esistenti.
  Osserva che la necessità che sulla salute dei militari vigili in modo efficace un'autorità terza – peraltro – non si evince solo dalla direttiva, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Cita al proposito le sentenze Placì c. Italia del 2014 e Saridas c. Turchia del 2015. Ricorda poi che, con riferimento all'uranio impoverito, la recente sentenza della Corte di cassazione del 4 ottobre 2018, n. 24180 – nel confermare le statuizioni dei gradi di merito – ha accertato la responsabilità del Ministero della difesa e che, con riferimento alle radiazioni, il contenzioso è ancora pendente. Menziona infine, il contenzioso insorto presso l'Autorità giudiziaria di Padova.
  L'aspetto dell'esposizione a sostanze pericolose per la salute, del resto, non è estraneo al patrimonio conoscitivo del Parlamento, se è vero com’è vero che sull'uranio impoverito sono state istituite Commissioni d'inchiesta nelle passate legislature. Peraltro, nella relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito della scorsa legislatura vi è un passaggio specifico dedicato ai rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti del personale delle Forze armate.
  Per questi motivi, l'attuale formulazione dell'articolo 242 dello schema di decreto legislativo (che, di fatto, lascia il quadro normativo italiano immutato) non Pag. 8appare sufficientemente allineata alla necessità di tutela della salute dai pericoli radioattivi e di individuazione di un ente terzo per i controlli e – pertanto – non compiutamente aderente agli scopi della direttiva comunitaria. Sarebbe opportuno quindi che, su questi aspetti, sia i colleghi della Commissione si esprimessero sia il Governo offrisse ragguagli su come ritenga possibile superare tali contraddizioni.
  Tutto ciò evidenziato, si riserva di avanzare una proposta di parere solo all'esito del dibattito.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 18.20.