CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 aprile 2020
350.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente della VI Commissione Raffaele TRANO. — Intervengono i sottosegretari di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta e Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 12.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Raffaele TRANO, presidente, avverte che nella seduta odierna i relatori illustreranno i contenuti del provvedimento in titolo e potranno quindi intervenire i colleghi che lo desiderano. Prima di dare la parola ai relatori, ricorda che quella odierna è la prima di numerose sedute che le Commissioni riunite dovranno svolgere per l'esame del provvedimento; fatta eccezione per le audizioni, che avranno carattere informale e potranno quindi essere svolte con l'accesso dei deputati da remoto, le altre sedute in sede referente avranno luogo con la presenza dei deputati.
  Rammenta pertanto che ciò impone a tutti, anche alla luce delle misure di sicurezza adottate dalla Camera dei deputati, il massimo rigore nel rispetto delle misure di distanziamento obbligatorie. Sarebbe anche auspicabile, visti i lavori che attendono le Commissioni riunite nelle prossime settimane, che i colleghi si dotassero di opportuni sistemi di protezione individuale, sebbene questi non siano allo stato obbligatori.
  Avverte infine che i presidenti delle Commissioni, nel caso in cui verificassero comportamenti difformi, che possono mettere a rischio la salute dei presenti, potranno sospendere brevemente la seduta, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.Pag. 4
  Invita quindi i relatori Carabetta e Fragomeli ad intervenire.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente della X Commissione, in sostituzione del relatore per la X Commissione, onorevole Carabetta, ricorda che le Commissioni riunite VI e X avviano oggi l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
  D'intesa con il relatore per la VI Commissione, onorevole Fragomeli, inizierà l'illustrazione della relazione con le disposizioni di competenza e di interesse della X Commissione.
  Segnala pertanto che il Capo I reca «Misure di accesso al credito per le imprese» e si compone degli articoli da 1 a 3.
  Quanto all'articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), ricorda che, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, esso dispone che SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato (comma 1). Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE. In particolare, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; sono dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento a seconda delle dimensioni delle imprese, alle quali è richiesto – tra l'altro – di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (comma 2). Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato (comma 5) Il rilascio delle garanzie è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata (commi 6 e 7). Si prevede inoltre che, nel rispetto del limite complessivo massimo di cui al comma 1, possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica (comma 13). Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro (comma 14).
  Ricorda che l'articolo 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese) riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede, in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni Pag. 5destinate a Paesi strategici per l'Italia (comma 1, lettera a)). Si introduce – a decorrere dal 1o gennaio 2021 – un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. (comma 1, lett. b) e comma 3). Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia. In particolare, la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale (comma 1, lettera c)). In ragione della riforma del sistema di coassicurazione, l'articolo prevede che gli impegni e le operazioni deliberate da SACE S.p.A., nonché le garanzie rilasciate dallo Stato, prima del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), restano regolati dalle norme allora vigenti (comma 2). Gli impegni assunti e le operazioni deliberate da SACE, nonché le garanzie statali rilasciate dallo Stato nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, fatte salve talune disposizioni speciali (comma 3). Vengono in particolare ammesse ex lege alla garanzia di SACE talune operazioni nel settore crocieristico già autorizzate o ammissibili, e ulteriori operazioni già ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 18/2020, che viene contestualmente e conseguentemente abrogato (commi 4 e 11). Inoltre, il MEF viene autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e difesa, per cui si prevede ex lege, a date condizioni, la concessione dei cd. limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) riassicurabile dallo Stato (comma 5). Si prevede inoltre che, alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), sia riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A., derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato (comma 6 e 8). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può poi essere riassicurato il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli del settore crocieristico e della difesa, sopra indicati (comma 7 e 8). Infine, SACE deve trasmettere al MEF entro il 19 aprile 2020, una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale (comma 9).
  Rammenta che l'articolo 3 (SACE S.p.A.) prevede innanzi tutto un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, CDP S.p.A. concorda preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il MEF agisce di concerto con il MAECI; CDP S.p.A. consulta preventivamente il MEF in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella indicata in precedenza; SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.; SACE S.p.A. consulta preventivamente il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni Pag. 6e al recupero dei crediti; SACE S.p.A. consulta preventivamente il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.
  Nell'ambito del Capo II (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19), segnala, in particolare, l'articolo 13 (Fondo di garanzia PMI) che introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) – la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12). In particolare, sono confermate le seguenti misure (comma 1): l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lettera a)); l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti) (lettera b)); l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo (lettera e)); il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lettera f)); l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (lettera h)); la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (lettera i)); l'elevazione al 50 per cento della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia (lettera l)); l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro (lettera m)); la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lettera o)).
  Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo: l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L'ammontare del finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato (lettera c)); l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lettera d)); l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata – ai fini della definizione delle misure di accantonamento – a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla Pag. 7garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lettera g)); il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro (lettera n)); la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (lettera p)). Inoltre, il comma 2 riconosce fino al 31 dicembre 2020, una operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, non superiore alla classe BB (Standard's and Poor's). Vengono introdotte percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80 per cento ad una garanzia al 90 per cento della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18 per cento dell'ammontare dei portafogli. I successivi commi da 3 a 9 contengono interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, vari dei quali (commi da 6 a 9 e 11) riproducono quanto già previsto dall'articolo 49 del del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 3 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data in cui cessa, in taluni territori regionali, la limitazione dell'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia. Ai sensi del comma 4, previa autorizzazione della Commissione UE, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. Il comma 5 prevede che, per le imprese che accedono al Fondo di garanzia – qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della relativa banca dati nazionale unica – l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva. Il comma 6 ammette che la dotazione del Fondo stesso possa essere incrementata mediante versamento di contributi – oltre che da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE e della Cassa depositi e prestiti – anche da soggetti privati. Il comma 7 prevede che le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di minibond, siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo. Il comma 8 prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo anche per gli operatori di microcredito (che siano MPMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione). Il comma 9 eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito. Il comma 10 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità previste dall'articolo in esame. Il comma 11 prevede che le disposizioni transitorie di cui al comma 1 trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il comma 13 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo in esame. Segnala, inoltre, le ulteriori disposizioni che rientrano nel Capo II del provvedimento in esame. L'articolo 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) differisce al 1 settembre 2021 Pag. 8l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'articolo 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) sospende dal 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. È inoltre specificato che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. L'articolo 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) dispone che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020. L'articolo 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società) introduce un periodo di sospensione – dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, al 31 dicembre 2020 – degli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione. L'articolo 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione) prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. La disposizione proroga i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo. L'articolo 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Fa presente che il Capo V reca disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali. In particolare, l'articolo 36 (Sospensione dei termini processuali) proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio (comma 1). Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020 (comma 2). Nel processo amministrativo, l'articolo 36 proroga fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi (comma 3) mentre per le funzioni e le attività della Corte dei conti è estesa la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio (comma 4). L'articolo 37 (Sospensione termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari) proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente Pag. 9a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Segnala che il Capo VI reca disposizioni in materia di salute e di lavoro. L'articolo 38 reca Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata). I commi 1 e 2 prevedono la corresponsione in via immediata – con i relativi arretrati – ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. I commi 3 e 4 recano alcuni criteri sullo svolgimento delle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Il comma 5 prevede la destinazione di una quota di risorse per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri e ne disciplina il relativo uso. Il comma 6 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati, la corresponsione in via immediata di alcuni arretrati, in base all'adeguamento del trattamento economico relativo al 2018 alle previsioni del summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata. Il comma 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche) è volto a semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrasto delle patologie diffusive COVID-19. L'articolo 40 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19) reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). Le norme in esame assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40. L'articolo 41 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale) estende la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo. L'articolo 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. La nomina è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. Il mandato è compatibile con altri incarichi. Il compenso è Pag. 10determinato con decreto salute/economia, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni, supporta la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19. L'articolo 43 (Disposizioni finanziarie) dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 44 (entrata in vigore) dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge in esame, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal momento che il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 (edizione straordinaria), esso è entrato in vigore il 9 aprile 2020.

  Gian Mario FRAGOMELI, relatore per la VI Commissione, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, ricorda in primo luogo che l'articolo 4 mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento. A tal fine, la norma stabilisce che, fino 31 luglio 2020 (vale a dire, fino al termine dello stato di emergenza), specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
  Quanto all'articolo 11, segnala che esso dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La disposizione chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.
  L'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui «prima casa» (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.
  L'articolo 14 prevede l'estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, gestiti dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, Pag. 11una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.
  Ricorda poi che l'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power). In primo luogo, intervenendo sull'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2019, si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni tali da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dalla normativa europea (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452). Inoltre, le norme estendono temporaneamente – fino al 31 dicembre 2020 – l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dal citato regolamento, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea (nuovo comma 3-bis, lettera a) dell'articolo 4-bis del decreto- legge n. 105 del 2019). Con una ulteriore modifica si estende, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario (nuovo comma 3-bis, lettera b)). Si include, fino al 31 dicembre 2020, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti (nuovo comma 3-bis, lettera c)). Le norme in esame stabiliscono, infine, che le disposizioni aventi vigenza temporanea (fino al 31 dicembre 2020) si applichino nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine (nuovo comma 3-quater).
  Segnala inoltre l'articolo 16, che integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto legge n. 21 del 2012 specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante Pag. 12i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. Inoltre si prevede che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.
  L'articolo 17 modifica la disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. In particolare le norme stabiliscono che la Consob possa prevedere, ai fini dell'insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate ex lege, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, eliminando la circostanza che esse presentino altresì una elevata capitalizzazione di mercato. Inoltre, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla Consob di prevedere, con provvedimento motivato dalle medesime esigenze summenzionate, per un limitato periodo di tempo, una ulteriore soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.
  Rileva che l'articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene inoltre stabilita per alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020 alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione stabilisce altresì alcune norme di coordinamento con altre agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto decreto Cura Italia in materia di contrasto dell'emergenza Covid-19 e forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione.
  Quanto all'articolo 19, rammenta che esso amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel decreto cosiddetto Cura Italia, stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000.
  Segnala che l'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle Pag. 13imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.
  Rileva che l'articolo 21 proroga al 16 aprile 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia. La proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 22 proroga al 30 aprile, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre l'articolo prevede che, per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.
  L'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti relativi al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati emessi, ai sensi del dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.
  Segnala che l'articolo 24 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
  L'articolo 25 prevede che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. Con tali modalità è consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Rimane fermo l'obbligo di regolarizzazione, con la consegna delle deleghe e della documentazione inviate da remoto, al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria.
  Sottolinea che l'articolo 26 interviene sulla disciplina dei versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso di importi inferiori a un certo valore. In particolare, in luogo di prevedere modalità di versamento semplificate nel caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000 euro, le norme in esame rimodulano le scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre; di conseguenza, viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate.
  L'articolo 27 neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, in particolare equiparando – ai fini IVA – la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo il loro valore normale dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.
  Quanto all'articolo 28, rileva che esso modifica in più punti la disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici, prevista dall'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, ai sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei soci stessi. In particolare le norme in esame: ricomprendono nell'ambito di applicazione della disciplina anche gli utili di fonte estera, con esclusione di Pag. 14quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR; chiariscono le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società; disciplinano il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile, tra l'altro, ai soci non residenti della società semplice; prevedono un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.
  L'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario. Il comma 1 obbliga gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, a depositare e notificare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche, secondo la relativa disciplina. Il comma 2 disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, dell'importo della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari. Con il comma 3 si dispone che le attività di contenzioso degli enti impositori siano sospese fino all'11 maggio 2020, in deroga al termine fissato al 31 maggio 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020.
  Ricorda che l'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
  L'articolo 31 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate al salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per compensare i maggiori sforzi derivante dall'incremento delle attività connesse all'emergenza sanitaria. Si stabilisce inoltre che i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.
  L'articolo 32 prevede il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza.
  Ricorda che l'articolo 33, comma 1, prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi (attualmente disciplinata in via generale dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 293 del 1994) per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. Si dispone inoltre che fino al termine dello stato di emergenza gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. Il comma 2 dell'articolo 33 rinvia il termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza devono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla Pag. 15chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto. Il comma 3 inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito degli atti sottoposti al controllo successivo, prevedendo che la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.
  Quanto all'articolo 34, esso stabilisce che i professionisti che fruiscono della indennità prevista dall'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non possono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
  Ricorda infine che l'articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'Inps per la durata dell'emergenza epidemiologica.
  In conclusione, nel sottolineare in particolare la rilevanza delle disposizioni recate dagli articoli 15, 16 e 17 in materia di golden power, volte a rafforzare i poteri di intervento del Governo al fine di evitare il rischio di scalate irregolari ed improvvise in settori strategici per il Paese, evidenzia la continuità tra il decreto cosiddetto cura Italia e quello attualmente in esame, che su molti aspetti integra le misure emergenziali del primo, come nel caso degli interventi recati dall'articolo 12 in materia di accesso ai mutui «prima casa» o dall'articolo 18 in tema di sospensione dei termini dei versamenti. Nel rammentare inoltre le molte aspettative riposte sul provvedimento in titolo, il cui esame si sovrappone temporalmente con le attività della cabina di regia con riguardo alla fase 2, sottolinea come il tema prioritario dei finanziamenti alle imprese vada sviluppato meglio, non soltanto attraverso l'interlocuzione con l'ABI e con il sistema bancario in generale, ma anche affrontando la questione delle regole imposte dalla Banca d'Italia. Nell'evidenziare come il settore bancario debba essere messo nelle condizioni di corrispondere alle esigenze delle imprese, accogliendo con favore i meccanismi automatici previsti dalle disposizioni del Governo, ritiene tuttavia necessario il contributo di «artigiani della norma» che provvedano ad integrare tali misure con interventi puntuali volti a risolvere problemi specifici, per evitare che il finanziamento alle imprese non decolli. Lungi dall'ipotizzare prestiti a fondo perduto, auspicando tuttavia che le condizioni per l'accesso ai finanziamenti siano le più vantaggiose possibile, sottolinea il lavoro notevole che aspetta le Commissioni riunite e il comune desiderio di collaborazione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), nel rammentare che il decreto-legge cosiddetto cura Italia attualmente all'esame della Commissione Bilancio è giunto alla Camera sostanzialmente blindato, fa presente che sul provvedimento in oggetto si è registrata una iniziale apertura del Governo, subito dopo sconfessata, rispetto ai suggerimenti avanzati dalle forze di opposizione, che pure si erano dimostrate collaborative. Ricorda a tale proposito che la Lega si è fatta promotrice di diverse proposte migliorative del testo in esame, considerato che il tema della liquidità delle imprese è prioritario se si vuole garantire la ripartenza della fase 2 ed evitare migliaia di fallimenti. Tiene in particolare a ricordare che la Lega ha avanzato una proposta ovvia, volta a garantire una liquidità immediata attraverso lo sblocco delle compensazioni fiscali, rendendo in tal modo disponibili circa 5 miliardi di euro che le piccole e medie imprese potrebbero utilizzare immediatamente. Nel sottolineare come il Governo, nella predisposizione dell'articolo 3 del provvedimento in esame, non abbia voluto dare ascolto a tale proposta, si augura che si possa intervenire successivamente attraverso l'approvazione di emendamenti al testo. Evidenzia inoltre che, sempre in tema di liquidità, la Lega si sarebbe aspettata che il Governo intervenisse con prestiti Pag. 16a fondo perduto, considerato che, sulla base del testo vigente, le imprese già in crisi dovrebbero ulteriormente indebitarsi, rilevando nel contempo come soltanto i prestiti fino a 25 mila euro siano coperti dalla garanzia statale del 100 per cento. Nel sottolineare a tale proposito che la soglia dei 25 mila euro deve essere elevata, corrispondendo peraltro quasi perfettamente all'ammontare delle imposte dovute dalle imprese per i mesi di marzo, aprile e maggio, segnala inoltre che il prestito non comporterà alcun rischio per le banche, che possono ottenere un interesse di quasi il 2 per cento, senza contare le spese di commissione. Nel rilevare che la soluzione adottata dal Governo costituisce un guadagno esclusivamente per le banche e per lo Stato, che si garantisce in tal modo il versamento delle imposte dovute, rammenta che la Lega aveva invece proposto un intero anno fiscale bianco ed una rateizzazione lunga. Nel ritenere pertanto che le misure del Governo rappresentino un insulto alla liquidità delle imprese, si appella ai colleghi, ed in particolare a coloro che sono esperti del settore, affinché si intervenga a migliorare le norme e ad evitare tanti fallimenti. Quanto ai prestiti al disopra della cifra di 25 mila euro, che sono garantiti dallo Stato per il 90 percento del totale, esprime la convinzione che le banche non si renderanno disponibili a coprire il restante 10 per cento, peraltro ad un tasso di interesse irrisorio. Nell'aggiungere a tale considerazioni il fatto che anche a livello procedurale siano stati introdotti molti vincoli, a cominciare dal controllo effettuato dalla SACE, esprime la convinzione che le categorie interessate, che saranno a breve audite dalle Commissioni riunite, manifesteranno tutta la loro insoddisfazione per le misure introdotte dal Governo. In conclusione, ribadisce l'invito a tutti i colleghi a collaborare per migliorare il testo in esame.

  Marco OSNATO (FdI), nel rilevare ironicamente come, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio in televisione e del suo costante riferimento a «bazooka, bocche di fuoco e alzo zero», si sarebbe aspettato che nell'esame del provvedimento venisse coinvolta anche la Commissione difesa, sottolinea tuttavia che, dopo aver letto il testo, in considerazione dell'irrilevanza delle misure in esso contenute, ritiene insensata la sua assegnazione alle Commissioni riunite VI e X. Nel sottolineare che l'unico intervento accettabile è quello recato dall'articolo 9, rilevando che molte delle considerazioni sono già state svolte dal collega Gusmeroli, ritiene a dir poco imbarazzante sostenere che il decreto in esame arriverà a mobilitare 400 miliardi di euro quando la copertura finanziaria prevista è di poco superiore al miliardo. Nel ricordare che in altri Stati, a cominciare da quelli europei, le imprese hanno già i soldi accreditati sui conti in banca, tiene a precisare che il provvedimento in esame, con una logica semplice ma perversa, è volto a salvaguardare i conti dello Stato, imponendo alle imprese di indebitarsi per pagare le imposte dovute. Nel sottolineare che le misure previste dal Governo non garantiscono la liquidità né provvedono a semplificare le procedure, come invece già richiesto da Fratelli d'Italia in sede di esame del decreto cosiddetto cura Italia, evidenzia come, prima di poter accedere al prestito, l'impresa deve provvedere alla compilazione di un modulo e sottostare all'istruttoria della banca e al controllo successivo di SACE. Nel sollecitare la maggioranza a rendersi conto delle reali esigenze del mondo produttivo, ribadisce che il decreto in esame non serve a mobilitare liquidità, ma prevede prestiti onerosi e per di più di non facile accesso. Ritiene pertanto che i colleghi della maggioranza debbano collaborare a migliorare il testo, anche in linea con le considerazioni che verranno svolte in sede di audizione dai soggetti interessati.

  Alessandro COLUCCI (Misto-NcI-USEI) nel rilevare che i colleghi Gusmeroli e Osnato hanno anticipato gran parte delle considerazioni che si apprestava a svolgere, tiene a sottolineare l'eleganza con la quale il relatore Fragomeli ha evidenziato Pag. 17la necessità che sul testo in esame intervengano «artigiani della norma», con ciò sottintendendo l'esigenza di modificare il decreto, anche in maniera consistente. Nel segnalare che le tante richieste di audizione pervenute dal mondo produttivo stanno a significare il desiderio di tutti di fornire un contributo migliorativo al testo, evidenzia come non vi sia la necessità di lavorare in fretta, essendo le misure del Governo già vigenti e non correndosi dunque il rischio di rallentare l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle imprese. Ritiene pertanto che si possa esaminare il testo con serietà e attenzione, venendo incontro alle richieste e alle esigenze dei soggetti interessati, che hanno evidenziato le molte lacune del provvedimento. Nel rilevare l'importanza del tema, tiene a sottolineare che l'interesse delle forze di opposizione non è quello di fare ostruzionismo ma è quello di collaborare a migliorare l'intervento del Governo, ascoltando il maggior numero di soggetti e favorendo la ripresa economica nella fase 2. Nel rammentare, inoltre, anche su sollecitazione del collega De Toma, come in questa sede non si potranno ritenere poco attinenti al tema le eventuali obiezioni sull'attività della task force per la fase 2, chiede ai colleghi di fare proprio lo spirito del Presidente della Repubblica, che ha invitato tutti a lavorare insieme per il bene del Paese.

  Raffaele TRANO, presidente, ricorda che nell'imminente Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite potrà essere fatta una valutazione rispetto alle richieste di audizioni pervenute.

  Paolo BARELLI (FI), comunica che non si dilungherà nel suo intervento in quanto condivide totalmente quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto. Nel rilevare che si sta assistendo a una emanazione con scadenze ravvicinate di numerosi decreti-legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, determinata dal continuo evolversi della situazione, e rilevando che il provvedimento in esame rappresenta uno strumento essenziale per il rilancio dell'economia, rivolge un appello al Governo affinché, anche nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, riferisca in maniera dettagliata sul contenuto del prossimo decreto-legge di cui si prevede l'imminente emanazione, anche al fine di potersi orientare nella presentazione degli emendamenti al testo in esame. Ritiene che ciò possa consentire a ciascuno di dare il proprio apporto al fine di migliorare i provvedimenti in adozione, in un clima di serietà e collaborazione.

  Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA, premettendo di non voler entrare nel merito della discussione politica ma di voler fornire solo un elemento di valutazione, invita a considerare il provvedimento in esame all'interno del complesso delle misure adottate o in corso di adozione. Ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 23 ha come oggetto la soluzione della crisi di liquidità che riguarda molte imprese e la sospensione dei pagamenti di natura fiscale, mentre misure per così dire a «fondo perduto», ovvero di sostegno incondizionato, quali, ad esempio, quelle relative alla cassa integrazione in deroga o i contributi agli autonomi e alle partite Iva, sono state recate da altri provvedimenti. Sottolinea che il Governo rimane a disposizione per svolgere una discussione ampia anche al fine di apportare eventuali miglioramenti rispetto all'obiettivo di assicurare liquidità alle imprese, tenendo però sempre conto del quadro complessivo degli interventi. Nel dichiarare che il Governo si atterrà alla tempistica che sarà decisa dall'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, in relazione alle richieste pervenute di un ampliamento dei tempi per l'esame del decreto-legge, segnala che ove si ritenesse necessario apportare modifiche sostanziali al testo in discussione sarebbe opportuno farlo in maniera celere, considerando l'obiettivo di fornire alle imprese il sostegno più efficace.

  Antonio MARTINO (FI) ritiene doveroso segnalare, sulla base della sua esperienza personale di imprenditore, che in moltissimi casi i lavoratori non hanno Pag. 18ancora percepito quanto spetterebbe loro in relazione alla cassa integrazione e che ciò provoca un forte disagio nella vita quotidiana. Segnala, inoltre, che alcuni istituti bancari sembrerebbero proporre agli imprenditori un utilizzo improprio della garanzia statale prevista dalle norme in discussione, finalizzandola a un consolidamento di debiti già esistenti. Concorda sull'opportunità di evitare un ricorso indiscriminato a interventi di sostegno, ricordando che vi sono settori, come quello dell'industria alimentare, che hanno registrato aumenti di fatturato in questa difficile congiuntura. In risposta alle considerazioni del rappresentante del Governo sulla tempistica di esame del provvedimento, ritiene che le Commissioni riunite possono procedere celermente e nello stesso tempo apportare tutti i correttivi necessari, evidenziando che il gruppo di Forza Italia darà il proprio contributo per il raggiungimento di questo obiettivo.

  Riccardo ZUCCONI (FdI) constata un grave ritardo da parte del Governo nell'adozione di misure di sostegno al settore produttivo in relazione all'emergenza sanitaria in atto nonché nella concretizzazione di quelle già emanate, a partire da quelle concernenti la cassa integrazione. Rileva, inoltre, carenze nell'individuazione delle risorse da utilizzare, in mancanza anche di un'analisi approfondita sul massimo livello possibile di indebitamento da parte dello Stato. Nel giudicare eccessivamente ottimistico e difficilmente realizzabile l'effetto di leva finanziaria indicata dal Governo a fronte della esiguità delle risorse da esso stanziate, segnala che non è stato approfondito il possibile utilizzo di fondi erogati dalla Banca europea per gli investimenti. Ritiene che il testo in esame rappresenti una occasione persa rispetto a una possibile sistemazione del rapporto tra Stato e aziende, esprimendo il timore che le risorse erogate per incrementare la liquidità ritornino indietro sotto forma di pagamenti di tasse. Sarebbe invece stato utile prevedere una sorta di cassaforte virtuale, al fine di rateizzare i pagamenti in un arco temporale più ampio. Nel ribadire la condizione di estrema difficoltà in cui si trovano le piccole imprese, evidenzia la necessità di stimolare l'economia attraverso una maggiore domanda pubblica e una riduzione degli oneri burocratici.

  La sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia GUERRA ricorda che per forza di cose, in ragione del diffondersi dell'epidemia il Governo ha dovuto adottare una serie ravvicinata di interventi, affinando di volta in volta gli strumenti da utilizzare. Nel rilevare che vi è sicuramente ancora spazio per ulteriori aggiustamenti, ritiene prezioso qualunque apporto, proveniente anche dalle forze di opposizione, che possa contribuire a tale obiettivo. Segnala che in un primo tempo si era ipotizzato di adottare un unico provvedimento d'urgenza ma che poi si è scelta la strada di emanare intanto il decreto-legge in esame al fine di velocizzare le misure di sostegno alle imprese in attesa di perfezionare i successivi interventi. Osserva che misure doverose quali la proroga della cassa integrazione, l'ampliamento dei congedi parentali e gli investimenti pubblici per favorire la ripartenza potranno trovare posto nel provvedimento di cui è prossima l'emanazione. In relazione ai ritardi segnalati nell'erogazione delle prestazioni relative alla cassa integrazione, ricorda che è necessario che vi sia anche l'autorizzazione da parte delle singole regioni, che in molti casi non è ancora arrivata, prima che l'Inps possa procedere pagamenti. Nei casi in cui solitamente sono le imprese ad anticipare l'integrazione ma ciò non sia possibile è comunque sufficiente una semplice dichiarazione in tal senso senza ulteriori adempimenti.

  Antonio MARTINO (FI) rileva come le spiegazioni tecniche rese dal rappresentante del Governo, delle quali prende atto, non tolgano il fatto che i dipendenti delle imprese non abbiano percepito ancora alcuna indennità. Ritiene che il Governo, anziché scaricare le responsabilità di tale situazione sulle regioni o su altri enti, Pag. 19debba adoperarsi per porre al più presto rimedio alla situazione medesima, tenuto anche conto di come le difficoltà tecniche riscontrate fossero prevedibili.

  Barbara SALTAMARTINI (Lega) sottolinea come nel corso della discussione sia emersa da parte di tutti i gruppi la consapevolezza da un lato dell'urgenza di provvedere all'approvazione delle misure in esame, volte innanzitutto a garantire liquidità alle imprese, e dall'altro della necessità di procedere con buon senso, al fine di individuare e introdurre modifiche volte ad accrescere l'efficacia del provvedimento. Al riguardo, coglie positivamente la disponibilità al confronto con tutti i gruppi manifestata dai relatori e dal Governo.

  Raffaele TRANO (M5S), presidente, si associa alle considerazioni della presidente Saltamartini, rilevando come le istanze emerse nel corso della discussione siano meritevoli di considerazione e approfondimento e come le Commissioni potranno rendere un servizio al Paese individuando soluzioni volte ad accrescere l'efficacia del provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 20 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.40.