CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

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  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che le modalità di svolgimento dell'odierna seduta sono dettate dalle necessità di prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle sedi della Camera.

  Andrea FRAILIS (PD), relatore, riassume brevemente i termini della questione, ricordando che presso la Commissione affari sociali pende l'esame di uno schema di decreto legislativo di recepimento di una direttiva dell'Unione europea. Si tratta della direttiva EURATOM/2013/59 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, di sette anni fa. Ricorda, inoltre, che già nel 2015 il Governo era stato delegato a recepire tale direttiva, ma la delega è scaduta inutilmente a causa di divergenze tra le amministrazioni interessate. Nel frattempo è stata aperta una procedura d'infrazione. Sicché, nel 2019 (con la legge di delegazione europea 2018) è stata conferita una nuova delega.
  Osserva, quindi, che la parte dello schema che interessa la Commissione Difesa è l'articolo 242. Esso prevede che, al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. In particolare, l'articolo 185 del citato decreto legislativo stabilisce che la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le specifiche sono poi rimesse a un regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. Rileva, poi, che la direttiva comunitaria – all'articolo 76 – prescrive che gli Stati membri designino un'autorità competente a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi garantiscono che l'autorità competente sia indipendente e funzionalmente separata da enti che utilizzano prodotti o pratiche che producono radiazioni.
  Evidenzia che lo scorso 25 febbraio la Commissione difesa del Senato ha espresso osservazioni alla Commissione sanità, in cui si condivide il comma 1 dello schema di decreto legislativo ma si chiede l'aggiunta di un comma sui rifiuti nucleari. La Commissione sanità del Senato non ha peraltro ancora reso il proprio parere sull'atto. In definitiva, il recepimento della direttiva pone il delicato tema di come conciliare le indubitabili esigenze dell'integrità dello strumento miliare e della sua funzionalità, da un lato, con il diritto alla salute e alla protezione dai pericoli radioattivi, dall'altro, anche mediante il potere di controllo di autorità terze rispetto agli esercenti i siti e le attività fonte di pericolo. Si tratta, inoltre, di un problema che ha avuto e potrebbe continuare ad avere risvolti in termini di contenzioso, stante la tendenziale prevalenza del diritto alla salute nella giurisprudenza interna e la necessità di un giudizio terzo e imparziale secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Placì c. Italia del 2014).
  Per tali ragioni domanda di rinviare l'espressione dei rilievi alla prossima settimana per individuare un punto di mediazione che incontri il consenso più ampio possibile.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 18.10.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che nella riunione dello scorso Ufficio di presidenza si è concordato di svolgere l'esame consultivo del decreto-legge n. 18 del 2020 (C. 2463 Governo) in una sola seduta.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, riferisce che il decreto-legge n. 18 del 2020, emanato lo scorso 17 marzo, è stato trasmesso dopo un iter presso il Senato particolarmente ampio e articolato, conclusosi con la votazione della questione di fiducia lo scorso venerdì 9 aprile. Rileva, quindi, che esso introduce una cospicua serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze armate e di Polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Si tratta del quinto, in ordine cronologico, dei sette decreti-legge (n. 6, n. 9, n. 11, n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23) varati dal Governo nel volgere di poco più di un mese per fronteggiare l'epidemia prodotta dal virus SARS-CoV-2. Al riguardo, fa presente che la legge di conversione abroga i decreti-legge n. 9, 11 e 14.
  Ricorda, quindi, che, prodromica all'emanazione di questo decreto-legge, è stata la deliberazione dell'Assemblea, ex articolo 81 della Costituzione, dello scorso 11 marzo, per consentire un indebitamento pubblico ulteriore, rispetto ai livelli previsti prima della crisi sanitaria. Come è purtroppo noto a tutti, infatti, il rapido evolversi dell'emergenza epidemiologica presupposta dai richiamati provvedimenti d'urgenza ha determinato e sta determinando, per la sua stessa natura, una rapida successione di disposizioni che necessitano di una continua attività di adeguamento e reciproco coordinamento.
  Segnala che le competenze della Commissione Difesa si rinvengono in numerose disposizioni che fluiscono da precetti costituzionali, quali gli obblighi inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 e il combinato disposto degli articoli 32 e 52, in punto di tutela della salute quale diritto individuale e interesse collettivo e di difesa, intesa qui come concorso all'emergenza di protezione civile. Si spiegano così l'elevato numero sia delle strutture sanitarie delle Forze armate impegnate nelle attività terapeutiche e di soccorso connesse al diffondersi del virus COVID-19, sia di unità delle Forze armate coinvolto nelle attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto dei divieti governativi e dei provvedimenti di profilassi. A quest'ultimo riguardo ricorda che, proprio lo scorso 7 aprile, la Commissione ha ascoltato il Governo offrire ragguagli sulla distribuzione territoriale di tale personale, in occasione di una risposta a un'interrogazione a risposta immediata.
  Evidenzia, quindi, che un primo gruppo di disposizioni riguarda proprio il potenziamento delle risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate. In particolare, l'articolo 7 consente all'Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri). A tale personale in servizio temporaneo (ferma attiva della durata Pag. 112di un anno), sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente. Per quanto attiene alle modalità di arruolamento, la disposizione delinea un procedimento particolarmente semplificato in quanto, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'obiettivo è quello di selezionare «le migliori professionalità possibili (...) entro il prossimo mese di aprile». Coerentemente con tale obiettivo di semplificazione, la disposizione in esame prevede che le procedure di arruolamento siano gestite attraverso il portale on-line sul sito internet del Ministero della difesa, mentre, per quanto attiene alla selezione del personale, tale fase si baserà sui giudizi formulati dalle Commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità (commi 2 e 3). Per quanto, attiene, ai requisiti per la partecipazione alla selezione, si prevede che gli aspiranti all'arruolamento siano cittadini italiani di età non superiore ai 45 anni, in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti ufficiali medici e in infermieristica, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti sottufficiali infermieri. Si contempla, infine, il richiamo in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle richiamate forze di completamento. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si tratta di ulteriori 60 Ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019). La medesima relazione ipotizza che i riservisti medici saranno richiamati nel grado di Capitano.
  A sua volta l'articolo 8 prevede che il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. La finalità delle richiamate assunzioni deve essere individuata nella necessità di far fronte all'incremento delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID 19. Viene inoltre sottolineata l'esigenza che il Policlinico sviluppi test per patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Per quanto attiene alle procedure di selezione del personale, il comma 2 dell'articolo 8 prevede che gli incarichi vengano conferiti mediante procedure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio con i candidati, con ciò rispettando il principio meritocratico sotteso alla regola del concorso pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. Sempre con riferimento alle misure volte a potenziare l'efficacia delle strutture del servizio sanitario militare, l'articolo 9 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni per il rafforzamento di determinate prestazioni offerte dal citato presidio sanitario militare. A tal proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che scopo della disposizione è l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, in strutture sanitarie sia militari esistenti sia campali appositamente destinate. Si intende, inoltre, rafforzare la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia e la somministrazione di farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati. Viene poi autorizzato, per l'anno 2020, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze a produrre e distribuire disinfettanti e sostanze ad attività germicida Pag. 113o battericida nel limite di spesa di 704.000 euro (pari a circa oltre 35.000 litri di prodotto), analogamente a quanto già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi della cosiddetta influenza suina. Per completezza, rammenta che su questo tema – in occasione della conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, nel corso della seduta della Camera del 26 febbraio scorso – il Governo aveva accolto l'ordine del giorno 9/2402-A/12 a prima firma del Presidente Rizzo con il quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità del pieno utilizzo delle capacità scientifiche e produttive dello Stabilimento chimico farmaceutico militare sia per la produzione di disinfettanti germicidi e battericidi utili alla prevenzione del contagio sia per l'individuazione di medicinali in grado di rallentare e debellare il COVID-19. Come precisato nella relazione tecnica, allo stato, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrre circa 800 litri al giorno di disinfettante, per un costo di circa 20 euro al litro. Nell'arco di due mesi dovrebbe, pertanto, essere completata la realizzazione dell'intero ordine (35.000 litri).
  Un secondo gruppo di disposizioni contenute nel decreto-legge interessano specificamente il personale militare. In primo luogo, l'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per quello della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il suddetto beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 87, comma 6, del provvedimento in esame. Con riferimento, poi, alla possibilità di usufruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting prevista dall'articolo 25, il comma 3 di tale articolo eleva il limite massimo del bonus a mille euro per talune categorie di lavoratori, tra i quali rientrano i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica. A sua volta l'articolo 73-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020), dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. Per quanto concerne le Forze armate le richiamate strutture sanitarie sono quelle facenti parti del Servizio sanitario militare richiamato in precedenza. Al riguardo, del resto, ricorda che lo scorso 7 aprile, la Commissione Difesa ha inserito un'osservazione nel parere sul decreto-legge n. 19, volta proprio a sollecitare la Commissione Affari sociali all'inserimento di un'ulteriore norma per dotare tutti i militari di adeguata protezione. Per quanto riguarda l'impiego e il finanziamento dell'impegno dei militari nelle operazioni di contenimento dell'epidemia e del controllo sull'osservanza delle relative misure, il Senato ha introdotto due disposizioni, il comma 01 dell'articolo 74 e l'articolo 74-ter. Il nuovo comma 01 dell'articolo 74 si compone di due periodi: nel primo, si autorizza una spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 che deve coprire le prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; nel secondo, si prevede l'aggiunta di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo «Strade sicure», Pag. 114da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020. L'integrazione opera per 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. La copertura finanziaria di queste 253 nuove unità è sempre sui 4 milioni e 111 mila euro di cui al primo periodo. A sua volta il successivo nuovo articolo 74-ter prolunga di ulteriori 90 giorni l'impiego del richiamato contingente militare a decorrere dal 17 marzo (data di entrata in vigore del convertendo decreto). Viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella Operazione «Strade sicure» può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. A tale scopo si autorizzata per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, e la somma di 2.130.494 per gli altri oneri connessi al personale. In relazione alle citate disposizioni osserva, quindi, che la prima (comma 01 dell'articolo 74), riproducendo il contenuto dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, abrogato dal presente provvedimento, è volta a salvaguardarne gli effetti, mentre la disposizione di cui al nuovo articolo 74-ter è, invece, finalizzata, a prolungare la durata dell'integrazione del dispositivo «Strade sicure» per ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 17 marzo, individuando la nuova copertura finanziaria. In entrambi i casi la ratio di queste disposizioni va individuata nei maggiori compiti assegnati alle Forze armate a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese ed in particolare, nella possibilità, contemplata dai decreti-legge nn. 6 e 19, che i Prefetti si avvalgano anche delle Forze armate per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Nell'esprimere, quindi, una valutazione positiva sulle richiamate disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario che disciplinano il dispositivo «Strade sicure» sottolinea, comunque, l'opportunità che nel corso dell'esame del provvedimento si chiarisca meglio il rapporto tra le due norme (comma 01 dell'articolo 74 e articolo 74-ter) in relazione alla decorrenza e alla durata dell'integrazione, stanti i differenti termini stabiliti e ivi previsti. Il nuovo articolo 74-ter introduce, infine, una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono posticipate al 31 maggio 2020.
  Segnala, infine, che ulteriori disposizioni di interesse sono previste dagli articoli 83 e 87. Nello specifico, il comma 21 dell'articolo 83 prevede che le disposizioni dell'articolo in esame sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alla Magistratura militare. Da ultimo, l'articolo 87, nello stabilire che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria e non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dalla normativa vigente. La disposizione opera fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19.
  Secondo la relazione illustrativa del decreto-legge in esame, si tratta di una disposizione volta a tutelare il personale che svolge compiti operativi per i quali non si configura la possibilità di operare in «lavoro agile», evitando, così, una disparità di trattamento rispetto al personale per il quale l'articolo 84 prevede anche l'istituto dell'esonero dal servizio.
  Segnala, infine, che per effetto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di Pag. 115conversione, i decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono abrogati. La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

  Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce che il gruppo di Fratelli d'Italia apprezza il lavoro svolto dalla Difesa nell'ambito dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 e, pertanto, pur non condividendo il provvedimento, non condurrà un'opposizione strumentale. Manifesta, in particolare, soddisfazione per le disposizioni che riconoscono l'alto valore del lavoro svolto dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare e auspica che la proposta di parere possa richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di prorogare il periodo di servizio dei volontari in ferma prefissata annuale oramai prossimo alla scadenza.

  Renzo TONDO (M-NI-USEI-C !-AC) lamenta che l'Esecutivo non solo non ha manifestato una fattiva volontà di collaborazione sulle problematiche legate alla pandemia del COVID-19, ma appare anche profondamente diviso al suo interno. Preoccupa, inoltre, l'incertezza che avvolge quella che dovrebbe essere la cabina di regia per risolvere questa emergenza ed esprime, quindi, un giudizio negativo sull'operato del Governo. Quanto alle disposizioni che riguardano la Commissione difesa, esprime soddisfazione per l'aumento delle risorse destinate allo Stabilimento chimico farmaceutico militare. Conclude segnalando l'opportunità di sostenere lo sforzo delle nostre Forze armate impegnate nell'emergenza, richiamando i nostri militari impegnati nelle missioni all'estero.

  Silvia FREGOLENT (IV) preannuncia che il gruppo di Italia Viva sosterrà il provvedimento, ma ritiene importante che la discrasia segnalata dal relatore tra il nuovo comma 01 dell'articolo 74 e l'articolo 74-ter siano appianate, sotto i profili sia della decorrenza sia della durata e quindi dei destinatari della misura compensativa. Nella sua regione non è affatto indifferente sapere se i militari potranno essere impiegati per trenta o per novanta giorni. Si tratta di un passaggio legislativo che deve essere chiarito.

  Giovanni RUSSO (M5S), Alberto PAGANI (PD) e Matteo DALL'OSSO (FI) preannunciano l'orientamento favorevole dei rispettivi gruppi.

  Wanda FERRO (FDI) si associa alle considerazioni della collega Fregolent in ordine alla confusione creata dalle disposizioni da lei richiamate. Pur riconoscendo che il provvedimento contiene aspetti positivi per il comparto della difesa, condivide i rilievi del deputato Tondo e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Giulio CALVISI, sulla questione sollevata da ultimo dalle deputate Fregolent e Ferro, rappresenta che nella sede referente presso il Senato della Repubblica è dapprima emersa l'esigenza di far salvi con una apposita disposizione gli effetti dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020. Successivamente si è ritenuto di stanziare fondi per tutti gli uomini, appartenenti al contingente di «Strade Sicure», impegnati nell'attività di controllo sulla diffusione del Corona virus per novanta giorni. Sicché le due disposizioni devono ritenersi l'una aggiunta all'altra. Deposita, al riguardo, una nota di spiegazioni (vedi allegato 2).

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione la acquisisce.

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  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, ritiene utile allegarla alla sua proposta di parere.

  Roberto ROSSINI (M5S) rivolge un ringraziamento agli uomini e alle donne delle Forze armate per il loro impegno in questa difficile emergenza e auspica che si facciano tutti gli sforzi possibili per garantire la salute del personale militare, soprattutto dotandolo dei necessari dispositivi di protezione individuale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.15.

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