CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Rachele SILVESTRI (MISTO), relatrice ricorda che si era impegnata a presentare una proposta di testo unificato. Alla luce, però, di quanto sta accadendo in questi giorni nel Paese e della conseguente grave crisi economica che si ripercuote su tutte le imprese, comprese quelle commerciali, ritiene utile prendere altro tempo e rinviare l'esame del provvedimento.

  Gianluca BENAMATI (PD), esprime apprezzamento per le parole della relatrice. Il provvedimento sulla disciplina degli orari degli esercizi commerciali deve avere un contesto economico chiaro, cosa Pag. 134allo stato non possibile. Solo adesso, infatti, si iniziano a valutare i danni economici dell'emergenza dovuta all'epidemia in corso. Ogni decisione sulle chiusure domenicali e festive andrà quindi considerata sotto il profilo dell'impatto della crisi economica e delle ricadute sull'occupazione. In questa settimana dovrebbe essere poi emanato il decreto-legge di aiuto alle imprese e le misure delle proposte di legge in esame rischierebbero, contro l'intenzione dei proponenti, di essere dannose.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che allo stato il provvedimento è inserito nel programma di marzo dei lavori dell'Assemblea, Se la Conferenza dei presidenti di gruppo ne confermasse la calendarizzazione, ovviamente dovrebbe essere ripreso l'esame delle proposte di legge.

  Luca SQUERI (FI), sottolinea con favore la decisione di rinviare l'esame delle proposte di legge sugli orari degli esercizi commerciali. Desidera solo aggiungere una personale considerazione. Si augura che la relatrice e, in particolare, la forza politica alla quale apparteneva si rendano conto che con la crisi in atto non è più il momento di scherzare, come ha già detto ieri, con provvedimenti di bandiera e con meri slogan. La situazione è drammatica e bisogna ascoltare la voce delle imprese, di chi paga stipendi e tasse.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ritiene l'intervento del deputato Squeri sia da intendere come un richiamo al buon senso, e non come una critica a quei deputati, tra i quali anche lei, da cui è liberamente partita l'iniziativa delle proposte di legge in esame. Ricorda poi che la linea seguita dalla X Commissione è quella di ascoltare in audizione il maggior numero di soggetti per raccogliere le loro posizioni e i loro suggerimenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
C. 1239 Mor.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che è stata avanzata dal gruppo della Lega la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni, che sarà esaminata nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere i propri rilievi alla XII Commissione (Affari sociali), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento. Ricorda che il medesimo articolo 96-ter, comma 4, dispone che i rilevi possono essere espressi entro otto giorni.

  Sara MORETTO (IV) relatrice, osserva che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n.  117, la legge di delegazione europea 2018, che concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013. Tale direttiva stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata la procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea da ultimo, il 25 luglio 2019, a deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento. La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, contestualmente abrogate, introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee o non considerate. La disciplina di delega ha posto specifici princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali posti dagli articoli 31 e 32 della legge. 24 dicembre 2012, n.  234. Tali principi e criteri direttivi prevedono prima di tutto, l'introduzione delle modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom; in particolare, si prevedono anche le ipotesi dell'adozione di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore. Per lo schema di decreto, come indicato anche nella relazione illustrativa, si è scelta la soluzione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione. Altri criteri di delega prevedono: il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti; la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti; la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto; il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom; la revisione di vari requisiti, riferiti alle esposizioni mediche; l'introduzione di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi; la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti; la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale; la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; l'adozione di un nuovo Piano nazionale radon.  Pag. 136
  Lo schema di decreto si compone di 245 articolo, divisi in 17 Titoli.
  Per le competenze e gli interessi della X Commissione rilevano, in particolare, i Titoli VI, IX e X.
  Il Titolo VI reca il regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi ed è composto dagli articoli da 36 a 45. In particolare, l'articolo 36 trasferisce e aggiorna le disposizioni sul rilascio di autorizzazioni al commercio nel territorio nazionale di minerali, materie grezze, materiale o sorgenti radioattivi e all'intermediazione nelle attività di commercio, importazione e esportazione, presenti nel decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella legge n. 1860 del 1962 che reca norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con riferimento a quest'ultima, viene abrogato l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, un regime di silenzio assenso dell'amministrazione competente rispetto al l'autorizzazione che s'intendeva concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda. Le condizioni e le procedure di rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato VIII dello schema, che raccoglie le precedenti disposizioni previste nei decreti ministeriali attuativi abrogati in conseguenza dell'abrogazione del citato articolo 4. L'articolo 37 riproduce la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 230 del 1995, rielaborando le disposizioni sulla notifica richiesta per importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti, le cui modalità e requisiti della comunicazione sono stabiliti nell'allegato IX. Viene poi stabilita, ai sensi dell'articolo 38, che riproduce anch'esso norme già previste dal citato articolo 18, una specifica autorizzazione in caso di aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, nonché per l'importazione o l'esportazione di tali prodotti, con modalità procedurali stabilite allo stesso allegato IX. Vengono in ogni caso vietate la vendita e la messa a disposizione del pubblico di prodotti di consumo non giustificati. I successivi articoli 39 e 40 dispongono, rispettivamente, circa i divieti e le relative deroghe in relazione alle pratiche che riguardano una lista di prodotti e specifiche operazioni. L'articolo 41 stabilisce l'obbligo su chi produce, importa, o immette sul mercato sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature con sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, di fornire all'acquirente informazioni complete. Tale obbligo ricade anche su chi produce, importa o immette sul mercato attrezzature medico – radiologiche, il quale deve fornire all'acquirente informazioni scritte aggiuntive sulla valutazione del rischio per i pazienti e sugli elementi utili per la valutazione clinica, con modalità attuative dell'obbligo di informativa stabilite all'Allegato IX. Gli articoli 42 e 43 prevedono un registro delle operazioni commerciali per chi importa o produce a fini commerciali materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, oltre che un'istruttoria tecnica e la verifica dei requisiti soggettivi e specifiche idoneità per il trasporto di materiali radioattivi, stabilendo particolari responsabilità e prescrizioni di conformità alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore. In base all'articolo 44 i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, nonché a farne denuncia con modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni stabilite all'allegato XI, confermando la disciplina del Regolamento EURATOM n.  302 del 2005. L'articolo 45, infine, dispone circa gli obblighi di immediata comunicazione in caso di smarrimento, furto, sversamento, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti da parte del detentore.
  Il Titolo IX, relativo agli impianti, è composto dagli articoli da 76 a 101. La materia e le relative disposizioni non rientrano nel campo di applicazione della Pag. 137direttiva 2013/59/Euratom; pertanto gli articoli riproducono, aggiornandole, le disposizioni vigenti in materia, ai sensi degli articoli da 36 a 58 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Gli articoli da 76 a 80 confermano la disciplina vigente in materia di: procedimento di nulla osta alla costruzione di impianti nucleari, rilasciato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); obiettivi di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari; l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di rivalutare sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare, ai fini di rispettare la base di progetto e individuare ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivati dall'invecchiamento dell'impianto. Gli articoli da 81 a 83 disciplinano il procedimento di autorizzazione alla costruzione o modifica o esercizio degli impianti, alla consultazione e partecipazione delle altre amministrazioni interessate alla trasmissione del parere conclusivo dell'ISIN al Ministero dello sviluppo economico e al rilascio dell'autorizzazione da parte del medesimo ministero. Il successivo articolo 94 sottopone a un regime semplificato gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici, esentandoli dal campo di applicazione del procedimento di autorizzazione alla costruzione o modifica o esercizio degli impianti, con specifico riferimento all'istruttoria tecnica del progetto di massima oggetto dell'istanza di autorizzazione, e alla consultazione e partecipazione delle altre amministrazioni interessate, di cui agli articoli 81 e 82. Gli articoli 84 e 85 disciplinano l'istruttoria, le verifiche, la validazione e l'approvazione tecniche dei progetti particolareggiati di attuazione dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto, attuativi del progetto di massima autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, nonché i collaudi degli impianti. Gli articoli 86 e 87 prescrivono invece l'obbligo del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta di procedere alla esecuzione di prove e di operazioni con combustibile nucleare, compreso il caricamento del combustibile, o, in caso di impianti di trattamento di combustibili irradiati, all'esecuzione di prove con combustibile irradiato. Tali prove devono essere svolte in conformità a un programma generale che deve essere approvato dall'ISIN. Gli articoli 88 e 89 regolamentano rispettivamente l'obbligo del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta di: misurare e registrare i dati di ogni prova nucleare, e di predisporre una relazione con modalità ed esito di dette prove; predisporre un documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione. Il regolamento di esercizio è sottoposto al preventivo parere tecnico dell'ISIN. Inoltre, si disciplina il manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali, documento allegato al manuale di operazione di cui all'articolo 87, nel quale sono riportate le istruzioni a cui attenersi nei diversi casi eccezionali e che comprende il piano di emergenza interna e le misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di un'emergenza, nonché le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e incidenti, e individua il personale adibito a mansioni di pronto intervento. L'articolo 91 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l'ISIN, per stabilire per ciascun impianto il numero e la qualifica degli addetti che, dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell'impianto, non può abbandonare il posto di lavoro senza preventivo preavviso e avvenuta sostituzione. Pag. 138L'articolo 92 prevede che il titolare dell'autorizzazione deve costituire e sottoporre la composizione del collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto in esame all'approvazione dell'ISIN. L'articolo 93 disciplina, con la licenza di esercizio, il procedimento di determinazione e di approvazione dei limiti e delle condizioni che l'esercente è tenuto a osservare nell'esercizio dell'impianto. La licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio ed è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico su parere dell'ISIN, all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e sulla base di una documentazione che dimostri che le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e condizioni, nonché sulla base di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione che deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni, se non intervengono prima circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi. L'articolo 95 definisce il procedimento di autorizzazione all'esercizio dei locali che, senza far parte degli impianti nucleari sono destinati al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento, nonché di ogni apparato progetta to od usato per produrre una reazione nucleare a catena. In questi casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito il parere dell'ISIN, e può stabilire speciali prescrizioni. L'articolo 96 disciplina il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni. L'autorizzazione può avere una durata massima di trenta giorni con nulla osta del prefetto. Vengono poi previsti i processi autorizzativi per i depositi di zona portuale e aeroportuale, rilasciati dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. L'articolo 97 regolamenta la sorveglianza locale della radioattività ambientale, obbligando il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente ad effettuare la sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe all'impianto, e ad assumere le determinazioni eventualmente necessarie. La disposizione prevede a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di comunicare all'ISIN, con modalità fissate nei provvedimenti autorizzativi, gli esiti della sorveglianza e le determinazioni eventualmente necessarie assunte da detti soggetti. Gli articoli da 98 a 100 sono dedicati alle procedure relative alla disattivazione degli impianti nucleari, che devono essere preventivamente autorizzate, anche per singole fasi, se tale suddivisione risulta necessaria e giustificata da un piano generale di disattivazione. La titolarità del procedimento di autorizzazione dell'esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto nucleare è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'ISIN. L'autorizzazione stabilisce anche le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione presenta i progetti particolareggiati di disattivazione, ovvero i piani operativi, che sono sottoposti all'approvazione dell'ISIN prima della loro attuazione. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di disattivazione deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione alla disattivazione un documento conclusivo sulle operazioni eseguite e sullo stato dell'impianto e del sito. Viene poi stabilito il procedimento sanzionatorio che può essere avviato e le Pag. 139misure che possono essere assunte a carico del titolare di provvedimenti autorizzativi che non provveda alla esecuzione dei progetti e dei piani operativi in conformità alle modalità, ai termini, alle condizioni e alle prescrizioni stabiliti in dette autorizzazioni.
  Il Titolo X concerne la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e consta degli articoli da 102 a 105, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom, ma riprendono testualmente, aggiornandole, le disposizioni contenute nel Capo VII-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995. In particolare, gli articoli 102 e 103 dispongono in materia dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al titolare dell'autorizzazione di impianti nucleari, di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché di competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare incluso la preparazione alla gestione delle emergenze sul sito attraverso idonei programmi di formazione e aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. In questo ambito, è affidato all'ISIN il compito di porre in atto tutte le misure possibili per rendere accessibili ai lavoratori e al pubblico, con particolare riferimento alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare, le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'articolo 104 prescrive che per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni con le autorità di regolazione competenti di altri Stati membri, l'ISIN può concludere accordi bilaterali. Infine, l'articolo 105 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, organizzino ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell'attività dell'ISIN, del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e richiedano su tal i temi una verifica internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
  Passando sinteticamente ad esporre il contenuto delle altre parti dello schema, il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 6, riguarda il campo di applicazione dello schema e i principi generali di protezione dalla radiazioni ionizzanti. Il Titolo II, limitato al solo articolo 7, reca le definizioni utili a disegnare il campo di applicazione dello schema. Il Titolo III, formato dagli articoli 8 e 9, concerne le Autorità competenti e le funzioni di vigilanza. Il Titolo IV, che va dall'articolo 10 all'articolo 29, è dedicato alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti. Il Titolo V, composto dagli articoli da 30 a 35, riguarda la disciplina delle lavorazioni minerarie. Il Titolo VII consta degli articoli da 46 a 61 e concerne il regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi. Il Titolo VIII, formato dagli articoli da 62 a 75, reca particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane. Il Titolo XI, che va dall'articolo 106 all'articolo 146, reca norme sull'esposizione dei lavoratori, mentre il Titolo XII, che va dall'articolo 147 all'articolo 155, reca norme sull'esposizione della popolazione e il Titolo XIII, che va dall'articolo 156 all'articolo 171, reca norme sull'esposizione medica. Il Titolo XIV, formato dagli articoli da 172 a 197, riguarda la preparazione e la risposta alle emergenze. Il Titolo XV consta degli articoli da 198 a 204 e concerne particolari situazioni di esposizione esistente. Il Titolo XVI reca un apparato sanzionatorio penale ed amministrativo, ed è composto dagli articoli da 205 a 231. In particolare gli articoli 207 e 217 riguardano rispettivamente sanzioni penali e amministrative riferite al Titolo VI; l'articolo 210 riguarda sanzioni penali riferite ai Titoli IX e X mentre l'articolo 221 riguarda sanzioni amministrative riferite al Titolo IX. Il Pag. 140Titolo XVII, infine, reca disposizioni transitorie e finali e va dall'articolo 232 all'articolo 241.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.