CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 febbraio 2020
331.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 24 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.15 e dalle 18.05 alle 18.35.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 24 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo Sileri.

  La seduta comincia alle 17.45.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2402 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 e presentato alla Camera nella giornata di ieri. Ricorda altresì che, sulla base di contatti informali intercorsi tra i gruppi, si è deciso di avviarne l'esame oggi stesso e che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di domani, martedì 25 febbraio.
  Fa presente, quindi, che il provvedimento all'ordine del giorno reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha portato a un incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.
  Al riguardo, ricorda che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
  Il provvedimento in esame, che si compone di cinque articoli, adotta misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del predetto virus.Pag. 25
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica.
  In particolare, il comma 1 prevede che, nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva al predetto virus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei comuni o nelle aree in cui vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del suddetto virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
  Ai sensi del successivo comma 2, le misure di contenimento possono riguardare: il divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui ivi presenti (lettera a); il divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera b); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (lettera c); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria (lettera d); la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera e); la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera f); la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g); l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h); la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (lettera i); la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j); la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (lettera k); la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera l); la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale (lettera m); la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n); la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile (lettera o).
  L'articolo 2 prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, del decreto, adottino ulteriori misure di contenimento e di gestione delle emergenze sanitarie.
  L'articolo 3 disciplina l'attuazione delle misure di contenimento recate dall'articolo 1, prevedendo l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Il comma 2 dispone che, nelle more dell'adozione di tali decreti, nei casi di estrema necessità e Pag. 26urgenza le misure di contenimento e gestione dell'emergenza possano essere adottate ai sensi di quanto previsto a legislazione vigente (articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), mentre il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute. Inoltre, il comma 4 reca norme in materia di sanzioni penali, stabilendo che il mancato rispetto delle predette misure di contenimento sia punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) che prevede, per coloro che non osservino un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Il comma 5, ai fini di assicurare l'attuazione delle suddette misure di contenimento, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, possa avvalersi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate. Il comma 6 dell'articolo 3 reca norme concernenti i termini del controllo preventivo della Corte dei Conti.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Fa, altresì, presente che, sempre nella Gazzetta Ufficiale di ieri, è stato pubblicato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni attuative del decreto-legge in esame. Tale decreto si fonda sulla necessità di adottare le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, appena illustrate, con riferimento ad alcuni Comuni delle regioni Lombardia e Veneto.

  Il sottosegretario Pierpaolo SILERI segnala che il provvedimento in discussione rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare l'emergenza in corso, rispetto alla quale si è registrato nel giro di pochissimi giorni lo sviluppo di due focolai di infezione nell'Italia settentrionale, auspicando un contributo del Parlamento rispetto alle soluzioni da adottare.
  Rileva che il decreto-legge reca norme in grado di permettere la gestione di possibili evoluzioni future della diffusione del COVID-19. Nel riservarsi di illustrare in una seduta successiva aspetti specifici rispetto all'attività di contrasto e di prevenzione in atto, auspica che il confronto in sede parlamentare possa svolgersi in un clima unitario, anche attraverso critiche che siano costruttive, al fine di dare un segnale di vicinanza a coloro che operano sul territorio.
  Ritiene doveroso porre in evidenza, segnalando in proposito il comportamento scorretto di alcuni mezzi di informazione, che le persone contagiate non sono in nessun caso degli «untori», ma esclusivamente dei malati bisognosi di cure.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che un confronto tra i componenti della Commissione e i rappresentanti del Governo potrà svolgersi nelle sedute successive, nel corso del prosieguo dell’iter del provvedimento in oggetto. Condividendo l'auspicio manifestato dal sottosegretario Sileri in relazione all'esigenza di mantenere un approccio il più possibile unitario tra i gruppi al fine di affrontare un'emergenza di tale rilievo, sottolinea che un clima sicuramente favorevole si è registrato nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi prima della seduta.

  Silvana NAPPI (M5S) segnala al rappresentante del Governo le numerose criticità riscontrate sul territorio nazionale nel reperimento di dispositivi di protezione.

  Il sottosegretario Pierpaolo SILERI, nel ribadire che potrà fornire informazioni più circostanziate nel corso delle sedute successive, comunica che la problematica richiamata dalla deputata Nappi è in via di soluzione.

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  Silvana NAPPI (M5S) chiede chiarimenti in relazione ai tempi di permanenza del virus sulle superfici.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accoglie l'invito del rappresentante del Governo rispetto all'esigenza di avere un approccio il più possibile unitario nell'esame del provvedimento, ribadendo che il gruppo di Fratelli d'Italia è intenzionato ad offrire il proprio supporto, avendo come obiettivo la tutela di un bene altamente prezioso quale è la salute della popolazione. Nel riservarsi di proporre alcune proposte emendative migliorative del testo, osserva che potrebbe essere utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nell'Ufficio di presidenza appena svolto si è convenuto di fissare per le ore 13 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti, rinunciando quindi allo svolgimento dell'attività conoscitiva. Ritiene, tuttavia, che il tema possa essere esaminato nell'ambito di una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza, al termine della seduta in sede referente.

  Vito DE FILIPPO (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, ravvisa l'opportunità di limitarsi nella seduta odierna allo svolgimento della relazione, approfondendo gli aspetti specifici connessi al contenuto del provvedimento nel corso delle sedute successive.

  Il sottosegretario Pierpaolo SILERI, nel condividere la proposta del deputato De Filippo, precisa comunque, sulla base delle sollecitazioni ricevute, che sulla base delle attuali conoscenze il periodo di incubazione va dai due ai dodici giorni e che la permanenza del virus sulle superfici varia in ragione della carica virale e della natura del mezzo, essendo generalmente limitata a poche ore. Ricorda che l'attuale, significativo aumento del numero dei contagiati è legato al fatto che sono stati effettuati controlli accurati rispetto al numero assai elevato di persone che sono venute in contatto con il cosiddetto «paziente uno», un soggetto giovane e attivo che ha potuto relazionarsi con altri soggetti in un periodo relativamente ampio che ha preceduto il pieno manifestarsi della malattia.

  Giorgio TRIZZINO (M5S) suggerisce di effettuare controlli relativi ai contatti avuti in un arco temporale di alcune settimane rispetto ai soggetti che hanno contratto l'infezione.

  Il sottosegretario Pierpaolo SILERI segnala che le verifiche proposte dal deputato Trizzino sono già in atto.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel concordare con il rilievo effettuato dalla collega Nappi circa il ruolo fondamentale che rivestono i presidi di autoprotezione, ribadisce che l'operato del Governo deve supportare e integrare l'azione sul territorio promossa dalle regioni.

  Roberto BAGNASCO (FI) segnala le notevoli criticità relative allo sportello telefonico istituito presso il Ministero della salute per fornire informazioni relative alle procedure da seguire in caso di sospetto contagio.

  Il sottosegretario Pierpaolo SILERI assicura che è in atto un potenziamento di tale servizio, ricordando che i disagi che si sono manifestati sono legati al fatto che in pochissimo tempo si è registrato un aumento esponenziale delle chiamate.

  Marialucia LOREFICE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dalla collega Bellucci, ritiene opportuno convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.05.