CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 febbraio 2020
328.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
C. 1239.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mattia MOR (IV), relatore, sottolinea preliminarmente che la proposta di legge C. 1239 di cui è primo firmatario nasce circa un anno e mezzo fa dall'interlocuzione con più di cinquanta stakeholder e associazioni del settore, interlocuzione finalizzata a raccogliere le istanze di chi investe nelle start-up. Desidera evidenziare come il tema dell'innovazione sia fondamentale per il nostro Paese e come tale tema investa anche in modo preponderante le competenze della X Commissione. A fronte di questo, va purtroppo rilevato come l'Italia, dopo un promettente avvio, non sia stata al passo nell'evoluzione del mondo delle start-up. I numeri infatti ci dicono che tra il 2015 e il 2019 il numero di nuove imprese è inferiore di sei volte a quello della Francia, di otto a quello della Germania e di quindici volte a quello del Regno Unito. Altro dato significativo è quello che, mentre il numero delle cosiddette start-up unicorno, ossia aziende con un miliardo di dollari di fatturato, è in costante aumento a livello mondiale, in Italia è pari a zero. Ciò denota quanto il nostro Paese sia indietro in questo settore, a causa di carenze strutturali che la proposta di legge intende colmare per far sì che l'Italia, ora in linea di massima fuori dai radar dei principali investitori, diventi sotto questo aspetto il Paese più incentivante d'Europa.
  Passando al contenuto della proposta di legge, questa contiene quindi disposizioni volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, mediante misure per la promozione degli investimenti e per l'accesso al mercato di capitali, nonché per l'occupazione e la partecipazione professionale. Sottolinea, in particolare, le misure di defiscalizzazione, mutuate dal sistema inglese e quelle mirate ad attrarre talenti.Pag. 17
  La proposta di legge consta di 14 articoli.
  L'articolo 1, commi 1 e 2, ai fini della definizione di start-up innovative e PMI innovative, si richiama, rispettivamente, all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 24 gennaio 2015. Il comma 3 reca una serie di definizioni. Per «fondi per il venture capital – FVC», si intendono gli organismi e le società di investimento di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; si tratta di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e di società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, in UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo compresi nelle cosiddette white list, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto e il residuo in piccole e medie imprese, come definite dal Testo unico finanziario. Con il termine «private equity» è definito l'investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compreso il venture capital. Per «corporate venture capital – CVC» s'intende l'investimento effettuato da un'azienda in una start-up o una PMI, attraverso un fondo dedicato allo scopo di avere un accesso privilegiato alle innovazioni e alle tecnologie sviluppate dalle aziende acquisite. La definizione di «incubatori certificati» comprende le società di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Con il termine «angel network» sono definite le associazioni di investitori non professionali a supporto dell'innovazione, che investono nella fase di avviamento delle start-up. Infine per «società di investimento» si intendono le società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e da fondi terzi, non sottoposte alla normativa delle società di gestione del risparmio.
  L'articolo 2, al comma 1, con novelle e integrazioni all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, rimodula le agevolazioni ivi previste. Mediante tali modifiche si dispone anzitutto che il limite massimo di un milione di euro di investimento in start-up detraibile dall'IRPEF operi solo con riferimento agli anni 2017 e 2018. Si dispone altresì che l'agevolabilità, sotto forma di detraibilità e deducibilità, del 30 per cento delle somme investite, operi solo con riferimento agli anni 2017 e 2018. Per l'anno 2019 e per gli anni successivi viene prevista, con l'introduzione dei commi 7-ter e 7-quater all'articolo 29, una nuova e specifica disciplina, che dal 2019 esenta da tassazione, a fini IRPEF e IRES, per i soggetti diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento. L'agevolazione vale sia per gli investimenti diretti, sia per quelli effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. Viene fissato un nuovo limite di investimento massimo agevolabile, pari a 2 milioni di euro per le persone fisiche e 4 milioni di euro per le società, per ciascun periodo di imposta; detto limite è incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. La quota di reddito derivante da investimento che risulta esente da tassazione è aumentata all'80 per cento per la somma investita dai dipendenti nelle iniziative di corporate venture capital effettuate dall'azienda in cui sono occupati, a condizione che siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell'azienda. Il comma 3 prevede che non sia computato Pag. 18nell'imponibile il 50 per cento delle minusvalenze realizzate con riferimento alla partecipazione al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, ove effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione. Ai sensi del comma 4 è esente da tassazione il 70 per cento del reddito di impresa derivante degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi. Infine il comma 5 prevede che sia escluso dalla formazione dal reddito di impresa il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
  L'articolo 3 reca incentivi fiscali per lo sviluppo di start-up innovative o di PMI innovative. Il comma 1 consente di dedurre il 70 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la costituzione di fondi di corporate venture capital, nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi. Il comma 2 dispone l'applicazione della misura agevolativa del cosiddetto iperammortamento ai costi sostenuti per l'acquisto di beni materiali nuovi e di beni immateriali prodotti da start-up, nonché per gli investimenti nei progetti di open innovation sviluppati in collaborazione con incubatori o uffici di trasferimento tecnologico. Il comma 3 prevede il riconoscimento fiscale di un valore di avviamento massimo predeterminato, per le start-up e le PMI innovative investite da operazioni aziendali straordinarie nel triennio 2019-2021. In particolare, per le società sottoposte a IRES e residenti in Italia, indicate dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUOR), che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione che coinvolgano start-up innovative o PMI innovative, effettuate negli anni 2019, 2020 e 2021, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente 10 milioni di euro. Analogo limite è posto, con riferimento alle operazioni di conferimento, dal comma 4. che prevede che, nel caso di operazioni di conferimento di start-up innovative o di PMI innovative, effettuate ai sensi dell'articolo 176 del citato TUOR, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 3 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo massimo di 10 milioni di euro. Il comma 5 esclude l'applicazione delle disposizioni di vantaggio dei commi 3 e 4, se le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste fanno parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero di controllo, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il comma 6 subordina i medesimi vantaggi alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza di interpello preventivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in esame. Infine, ai sensi del comma 7, decade dalle agevolazioni la società, risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, disciplinate dal Titolo III, capi III e IV, del TUIR, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati, ai sensi dei commi da 3 a 6, fatto salvo il diritto di interpello, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere Pag. 19conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei menzionati commi 3 e 4. Su tali ultime imposte non sono dovuti sanzioni e interessi.
  L'articolo 4, comma 1, dispone l'istituzione del Fondo per la promozione degli investimenti in start-up innovative, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Fondo, il cui fine è indicato nel promuovere il finanziamento di investimenti in start-up innovative, viene dotato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028. Il comma 2 precisa che il Fondo effettua investimenti mediante acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da FVC, italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, che investano esclusivamente in Italia, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati.
  L'articolo 5 introduce norme relative agli investimenti obbligatori degli enti di previdenza obbligatoria e dei fondi pensione, contestualmente prevedendo specifiche agevolazioni fiscali. In particolare, al comma 1 si dispone che gli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare investano lo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in fondi di venture capital, fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani o in società di investimento, come individuati all'articolo 1 della proposta in esame. Con il comma 2 si consente ai predetti enti di dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate ai predetti investimenti. Il comma 3 esenta da imposizione le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni non qualificate al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative, purché possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 1, comma 102, e inserisce un comma 109-bis alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio 2017, al fine di destinare almeno il 5 per cento della raccolta dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio in fondi di venture capital, in incubatori certificati, in fondi promossi da angel network italiani o in società di investimento e che le minusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati in fondi di venture capital, in incubatori certificati, in fondi promossi da angel network italiani o in società di investimento, ad esclusione delle società di gestione del risparmio, siano deducibili nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, non oltre il quarto.
  L'articolo 7, relativo al Fondo per lo sviluppo delle start-up innovative al comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in conformità agli Orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, di cui alla comunicazione 2006/C 194/02 della Commissione europea, è istituito il Fondo per lo sviluppo delle start-up innovative, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. In base al comma 2, il Fondo concede: finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato, per un ammontare non superiore a 100.000 euro per ogni progetto di investimento; cofinanziamenti al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di digitale e di start-up innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali. Pag. 20Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e dei criteri di richiesta del finanziamento del Fondo, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi, comunque non inferiore a due anni.
  All'articolo 8, comma 1, si prevede, in favore di start-up e PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da angel network, incubatori certificati italiani e società di investimento, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi e per un importo massimo di 8.060 euro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 2019, di nuovi dipendenti under 45. Si valuti l'opportunità di far decorrere la misura dall'anno in corso. Dalla misura sono esclusi premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); resta ferma, altresì, l'aliquota di computo della prestazione pensionistica. Con i commi 2 e 3 si stabilisce che l'esonero spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali l'esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato e non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 9, al comma 1, prevede l'obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero risultino impegnati in attività manageriali presso le medesime aziende. In particolare, i dipendenti possono fruire di un congedo per un periodo non superiore a due anni, conservando il posto di lavoro senza retribuzione. Il comma 2 stabilisce che il periodo di congedo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e il lavoratore può procedere al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Il comma 3 dispone che i contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo. Il comma 4 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione della disposizione.
  L'articolo 10, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, siano stanziati 20 milioni di euro annui allo scopo di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up innovative e dalle PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del marketing e manager digitali temporanei. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di concessione del voucher e la ripartizione delle risorse a esso destinate.
  L'articolo 11 introduce un comma 1-ter all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante la disciplina fiscale applicabile ai lavoratori rimpatriati. La nuova disposizione stabilisce che, in deroga alla disposizione generale del citato articolo 16, sono esentati del tutto da imposizione i redditi di chi trasferisce la residenza in Italia per costituire una start-up innovativa o una piccola o media impresa innovativa, ovvero per svolgere un'attività lavorativa presso le stesse imprese. Pag. 21
  L'articolo 12, rubricato «Big data», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire specifiche modalità per la fruizione e l'elaborazione, anche per finalità commerciali, dei dati delle amministrazioni pubbliche accessibili e disponibili, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte delle start-up innovative e delle PMI innovative, nel rispetto dei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
  L'articolo 13 prevede una deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, consentendo alle società di investimento di assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, ove i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Tali società non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.
  L'articolo 14 introduce disposizioni volte a semplificare la costituzione e lo sviluppo di spin-off o start-up universitari e a favorire la partecipazione a esse del personale degli atenei e dei centri di ricerca pubblici. Il comma 1 interviene sugli articoli 64, comma 1 (Invenzioni dei dipendenti), e 65 del Codice della proprietà industriale (CPI) di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La novella recata all'articolo 64, dispone che la disciplina ivi prevista si applichi anche alle invenzioni realizzate nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca. Conseguentemente, per coordinamento si abroga l'articolo 65. Il comma 2 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica. Con decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità. Il comma 3 dispone che, sempre nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative. Con decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo. Il comma 4 prevede che alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e degli enti di ricerca, non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 5 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sono definiti gli indicatori e i parametri per la valutazione periodica delle università riguardo le attività di apertura verso il contesto socio-economico mediante valorizzazione e trasferimento delle conoscenze. In particolare, si stabilisce che gli indicatori e i parametri devono essere utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e delle ulteriori risorse attribuite a ciascuna università Pag. 22in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti, nonché ai fini della progressione di carriera del personale accademico. Il comma 6 prevede che, al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
  Sottolinea come per la stesura dell'articolo 14 si sia confrontato con realtà universitarie come la Bocconi e il Politecnico di Milano, ma invita i colleghi a portare contributi che nascano dall'interlocuzione con le realtà universitarie dei propri territori. Nel contempo dichiara la propria disponibilità per eventuali richieste di audizione avanzate dai gruppi e dai componenti della Commissione.
  Ricorda, come già detto, che la proposta di legge è stata presentata il 4 ottobre 2018 e necessita, quindi, delle opportune correzioni e del necessario coordinamento con la normativa intervenuta successivamente, che rende superate alcune parti della proposta, come le disposizioni relative al Fondo per l'innovazione a ai PIR. Dichiara, quindi, il proprio impegno a proporre, come relatore, in fase di presentazione ed esame degli emendamenti, l'abrogazione delle parti superate o modifiche volte ad aggiornare la proposta.
  Alla luce del carattere trasversale del tema dell'innovazione, auspica un lavoro congiunto sulla proposta di legge, che coinvolga sia la maggioranza che l'opposizione.

  Luca CARABETTA (M5S) concorda con il deputato Mor sulla grande rilevanza del tema dell'innovazione. Sottolinea come l'attenzione all'evoluzione del mondo delle start-up abbia attraversato numerosi Governi, ad iniziare dall'esecutivo Monti, e col Governo Conte-1 si è iniziato a ragionare in termini di investimenti, partendo dalla constatazione che l'Italia, sotto questo aspetto, è il più piccolo tra i Paesi europei. Da qui l'istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione, previsto anche dalla proposta di legge in esame, la cui attuazione partirà quest'anno. La cresciuta attenzione al tema è dimostrata anche dalla previsione di un disegno di legge collegato sull'innovazione. Esprime quindi soddisfazione per il fatto che il Parlamento, con la discussione sulla proposta di legge C. 1239, sia investito direttamente su questa problematica.
  Il mondo dell'innovazione cresce però in modo variegato ed eterogeneo, tale da rendere necessaria una maggior chiarezza non solo sui costi attuali delle misure della proposta di legge, al fine di renderle attuabili, ma anche delle proiezioni di tali oneri sugli anni a venire. Ritiene quindi che vada presa in considerazione un'interlocuzione con i Ministeri competenti su questo punto e che vada aperta una riflessione su una possibile richiesta di relazione tecnica al Governo.

  Paolo BARELLI (FI) esprime apprezzamento per il fatto che, con l'avvio dell'esame proposta di legge C. 1239, la Commissione sia coinvolta in una discussione che coinvolge la politica industriale del Paese. Ritiene, al proposito, che vada valutato l'abbinamento di altre proposte di legge collegabili a quella oggi in esame, come la proposta di legge C. 1279, d'iniziativa della deputata Porchietto, in fase di stampa.

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  Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ringrazia il deputato Mor per aver portato all'attenzione della Commissione una tematica come quella dell'innovazione e chiede di valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire i temi alla base della proposta e anche per ascoltare direttamente con le loro esigenze le realtà che si sono già confrontate con il proponente della proposta di legge.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, rispetto a quanto detto dal deputato Carabetta, ricorda che un'eventuale richiesta di relazione tecnica va avanzata nei termini previsti dal Regolamento della Camera. Garantisce al deputato Barelli che, una volta che avrà completato il suo iter di presentazione e che sarà eventualmente assegnata alla X Commissione, sarà cura della Presidenza valutare l'abbinamento della proposta di legge C. 1279 alla proposta di legge in esame. Quanto alla richiesta di audizioni, avanzata dalla deputata Andreuzza, avverte che questa sarà esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.