CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 112

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il collega Andrea Frailis entra a far parte della Commissione in sostituzione Pag. 113del sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri, mentre cessa di farne parte il collega Luca De Carlo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati.
COM(2019) 581 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso, in qualità di relatore, ha illustrato una proposta di documento finale. Avverte inoltre che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere favorevole con osservazioni della XIV Commissione.
  Prima di passare al voto, propone quindi che il documento approvato sia trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

  La Commissione, condivisa l'opportunità di inviare il documento finale anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, approva la proposta di documento finale presentata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
C. 1682 Brunetta.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2019.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 29 ottobre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere.
  Al riguardo, fa presente che le Commissioni Giustizia, Ambiente, Trasporti e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole; la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni; la Commissione Attività produttive Pag. 114ha espresso parere favorevole con una condizione e la Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole con una condizione e un'osservazione. Fa presente, infine, che la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con alcune condizioni e che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere.
  A tale proposito, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 12 febbraio scorso, si era convenuto all'unanimità di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'esame del provvedimento, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dal 17 febbraio, di almeno una settimana, in considerazione della necessità di acquisire il parere della Commissione V, cui il Governo non aveva ancora trasmesso la relazione tecnica.
   Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, rileva, pertanto, l'opportunità, concordi i gruppi parlamentari, di richiedere al Presidente della Camera un ulteriore differimento dell'esame in Assemblea, di almeno una settimana. Preso atto del consenso unanime dei gruppi parlamentari, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 12 novembre 2019, è stata introdotta la discussione sui provvedimenti in titolo. Successivamente, è stato svolto un breve ciclo di audizioni, che si è concluso l'11 febbraio scorso e che ha visto l'intervento di rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell'Associazione rurale italiana e della FAO.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, anche tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni, si riserva di valutare l'opportunità di proporre, nella prossima seduta, la costituzione di un Comitato ristretto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.
C. 229 Paolo Russo.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2018.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 19 dicembre 2018 la relatrice, onorevole Del Sesto, ha illustrato il provvedimento e che hanno poi avuto luogo le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole, del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro sarnese-nocerino dop. Fa quindi presente che la relatrice ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge in discussione.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Evidenzia pertanto che, in una prospettiva di più ampio respiro, il testo originario della proposta di legge è stato arricchito di nuove disposizioni, concernenti, tra l'altro, la questione dell'utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano e l'istituzione del circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano.

Pag. 115

  Filippo GALLINELLA, presidente, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 229, predisposto dalla relatrice (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 229, elaborato dalla relatrice (vedi allegato 2).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che in sede di Ufficio di presidenza verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Antonio LOMBARDO (M5S) relatore, osserva preliminarmente che l'Accordo tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù (cosiddetto Accordo multipartito), che è il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali.
  Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.
  Segnala che secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (risultante da un documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche.
  L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 per cento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 per cento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la Pag. 116frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.
  Ricorda, inoltre, che il Protocollo, rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui princìpi normativi europei vigenti, non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento al contenuto del Protocollo, fa presente che il testo si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.
  Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione, segnala che nella Sezione V, concernente le Misure di salvaguardia agricola, l'articolo 7 sancisce che il testo di cui all'allegato VII del Protocollo è aggiunto all'allegato IV dell'Accordo, che contiene l'elenco delle merci alle quali l'Ecuador può applicare le misure di salvaguardia agricole in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 dell'Accordo, che reca disposizioni sulla soppressione dei dazi doganali.
  In relazione al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in esame, osserva che il testo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.
Atto n. 159.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Luciano CILLIS (M5S), relatore, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019).
  Ricorda che il richiamato articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, in particolare, al comma 3, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1169 del 2011.
  Rammenta, inoltre, che il comma 3-bis del medesimo articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, poi, che con il suddetto Pag. 117decreto ministeriale siano individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali sia stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza, demandando al dicastero agricolo, in collaborazione con l'ISMEA, la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza, nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole.
  Osserva che lo schema di decreto ministeriale si compone di sette articoli.
  L'articolo 1 è relativo alle definizioni di «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni», rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
  Precisa che nell'allegato I del regolamento (UE) n. 853/2004 sono presenti, infatti – tra le altre – le definizioni di: carni di «Ungulati domestici» (1.2): carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici; «Carni macinate» (1.13): carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 per cento di sale; «Carni separate meccanicamente» o «CSM» (1.14): prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa; «Prodotti a base di carne» (7.1): i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche; «Preparazioni di carni» (1.15): carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto in esame definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina.
  Il comma 2 prevede che lo schema in esame non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali.
  L'articolo 3 reca le modalità di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura, stabilendo che è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti sopra menzionati (carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina) l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalità di cui al successivo articolo 4. Ciò al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici (comma 1).
  L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed è stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile (comma 2).
  Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in Pag. 118caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 non è inferiore a 1,2 millimetri (riprendendo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento).
  Il comma 3 stabilisce le dimensioni delle diciture sugli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm2, prevedendosi, in tal caso, che l'altezza della X sia pari o superiore a 0,9 millimetri.
  L'articolo 4 prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 includa le seguenti informazioni: Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali); Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali); Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali) (comma 1).
  Al comma 2 si stabilisce che quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)».
  La dicitura «100 per cento italiano» è poi utilizzabile solo quando ricorrano le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
  I commi 3, 4 e 5 regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: UE» (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea); «Origine: extra UE» (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea); Origine: «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi (qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 si riferisca a più di uno Stato).
  L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che le sanzioni sono quelle previste per le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE.
  Il comma 2 sancisce che restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo n. 145 del 2007, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» e del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
  L'articolo 6 reca la clausola di mutuo riconoscimento in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti de quibus legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati o commercializzati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
  L'articolo 7, infine, dispone in ordine a norme transitorie e all'entrata in vigore. I prodotti appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 2 che non soddisfano i requisiti di cui al presente schema di decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta (comma 1).
  Il decreto è inviato al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore dopo 120 giorni dalla data della sua pubblicazione (comma 2).

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

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